AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.49
Data decisione, Autorità:
16.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00049
BS/nh
Lugano
16 gennaio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2001 di
__________,
rappr. da: __________
contro
la decisione del 14 maggio 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 1° luglio
1999 __________, classe 1954, di professione ausiliaria di pulizie, ha
presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni dell’AI per adulti.
Esperiti gli accertamenti medici ed economici, con progetto di decisione 27
febbraio 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto tale domanda
in quanto:
"
Nel suo caso gli atti dell'incarto, segnatamente
quello medici specialistici, consentono di evidenziare come la sua precedente
professione di ausiliaria in Clinica ospedaliera non sia più esplicabile in
misura totale ma al massimo in ragione del 50%.
Comunque in professioni più idonee e confacenti
allo stato di salute, di tipo leggero che evitino di portare o sollevare
ripetutamente dei pesi sopra ai 15 Kg:, di evitare una posizione seduta o
eretta continua, senza possibilità di spostamenti, così come di evitare
ripetute flessioni lombari o lavori in posizioni ergonomiche sfavorevoli
(flessione o torsione lombare), lei risulta ancora abile totalmente.
Secondo il nostro Consulente in integrazione
professionale, entrerebbero in considerazione attività non qualificate,
semplici e ripetitive, quali ad esempio:
‑ operaia
nel settore farmaceutico, reparto confezioni,
‑ operaia
nel settore artigianale‑industriale, quale bobinatrice, addetta alla
confezione di orologi (pulizia e imballaggio), addetta al polissage di
componenti (per esempio componenti di orologi), operaia pesatrice, addetta al
controllo della qualità nel settore dell'abbigliamento, ... );
‑ operaia
nel settore del commercio‑vendita, quale commessa di vendita (per esempio
in una stazione di servizio, in una panetteria, in uno spaccio a conduzione
familiare,...).
Queste professioni, reperibili per il tramite dei
canali di collocamento ufficiali, permettono di alternare la posizione del
corpo, rispecchiano le controindicazioni dettate dal medico e possono
consentire di guadagnare ancora un reddito presumibile di fr. 32'000.‑
circa all'anno.
Confrontando questo reddito ancora esigibile
malgrado il danno alla salute, con il reddito di fr. 48'000.- circa annuo che
lei avrebbe invece conseguito senza il danno alla salute (dati relativi
all'ultima attività esercitata presso la Clinica __________ ‑
ausiliaria), otteniamo un pregiudizio economico o un grado di invalidità di un
terzo (33,3%), tasso insufficiente per accordare il diritto a rendita."
(doc. _)
Mediante lettera 22 marzo 2001 il medico curante dell’assicurata, dr.
__________ ha invece sostenuto il riconoscimento di un’invalidità del 50% (doc.
AI _).
Con provvedimento formale 14 maggio 2001 l’amministrazione ha confermato la
proposta decisionale (doc. AI _).
1.2. Contro la
decisione amministrativa , rappresentata dall’
(__________), è tempestivamente insorta, chiedendone l’annullamento e
l’erogazione di una rendita intera d’invalidità.
Sulla base del menzionato rapporto 22 marzo 2001 del suo medico curante, la
ricorrente ritiene che l’amministrazione non ha compiutamente valutato la
problematica psichiatrica.
Essa ha inoltre informato di doversi presentare il 12 giugno 2001 alla Clinica
__________ per un esame medico, assicurando di trasmettere a tempo debito la
relativa valutazione medica.
In conclusione la ricorrente ha sostenuto:
"
(…) di poter esercitare la sua precedente
professione di ausiliaria in Clinica ospedaliera in misura inferiore del 50%;
come pure contesta di essere "abile totalmente" in attività non
qualificate, come intende sostenere l'UAI e che potrebbe conseguire un reddito
presumibile di Fr. 32'000.‑‑ l'anno.
Infatti, come detto, il rendimento della
ricorrente sarebbe ridotto anche per lo svolgimento di un'attività leggera,
come sarà dimostrato nel corso di causa dalle certificazioni e perizie mediche.
Essa, infine, si riserva di presentare
dettagliate argomentazioni a sostegno della tesi sindacale, secondo cui, per
una donna, il reddito presumibile da attività leggera di tipo non qualificato è
inferiore ai Fr. 32'000.‑‑ indicati dall'Al."
1.3. Con risposta
9 agosto 2001 l’amministrazione postula la reiezione del gravame.
Essa rileva che l’assicurata è stata sottoposta a due perizie; una rematologica
(affidata al dr. __________) e l’altra psichiatrica (dr. __________), per poi
osservare che:
"
In concreto, il dottor __________ è giunto alla
conclusione che se nell'ambito della precedente professione l'assicurata
presenta un'inabilità del 50%, in un'attività adeguata, nella quale non sia in
particolare costretta a sollevare pesi superiori ai 15 kg e non debba mantenere
troppo a lungo la medesima posizione, è pienamente abile.
Il dottor __________ dal canto suo, rilevando la
presenza di un episodio depressivo lieve (con prognosi favorevole), ha
stabilito un'inabilità del 10/15% con riferimento all'attività di ausiliaria di
pulizie e casalinga.
Entrambe le perizie sono state redatte in modo
dettagliato, e le conclusioni alle quali sono giunti i periti si sono basate su
esami esaurienti.
L'amministrazione non aveva quindi ragione alcuna
di metterle in discussione, potendo a buon diritto concludere che
nell'espletamento di un'attività adeguata la ricorrente conserva una capacità
piena.
Eseguita la valutazione medica, si è quindi
proceduto a quella economica. Al fine di stabilire il reddito ipotetico da
invalido, conformemente alla recente giurisprudenza in materia ci si è riferiti
ai valori editi dall'Ufficio federale di statistica, in base ai quali, nel
1998, una donna che esercitava in Ticino un'attività semplice ed adeguata
conseguiva in media un salario mensile ammontante a fr. 2672.‑.
Il consulente in integrazione professionale
incaricato ha poi reputato di non dover procedere a riduzioni percentuali. In
particolare, il fatto che l'assicurata possa ancora sollevare un peso pari a 15
kg esclude la riduzione per attività leggere (indicata nel caso in cui il peso
massimo sollevabile si aggira attorno ai 5 kg).
Il paragone dei redditi ha permesso di stabilire
un grado di incapacità al guadagno pari al 33,3%.
L'adeguamento al 2000 ha sostanzialmente
confermato il risultato (32,2%, rapp. CIP 25.7.01, in annesso).
Per quel che concerne infine l'obiezione
sollevata dalla ricorrente, la quale sostiene che l'amministrazione non avrebbe
debitamente tenuto conto della problematica psichica, si osserva che nella
propria presa di posizione il dottor __________ aveva sì attestato un grado di
invalidità pari al 10/15%, ma con esclusivo riferimento alle attività di
ausiliaria di pulizia e di casalinga.
Invitato dal consulente in integrazione a fornire
maggiori ragguagli in merito, lo psichiatra ha specificato che gli episodi
depressivi sono strettamente collegati alla sintomatologia dolorosa. Ne
consegue che in attività che non esacerbino la sintomatologia fisica, non
sussistono problematiche a livello psichico (cf.
nota CIP 17.1.2001, in annesso)." (III)
1.4. In data 13
settembre 2001 il TCA ha rivolto allo psichiatra dr. __________ alcune domande,
ricevendo le relative risposte in data 21 settembre 2001 (doc. _).
Con osservazioni 19 ottobre 2001 la ricorrente ha prodotto un certificato della
Clinica __________ e un altro della psichiatra curante dr.ssa ___________ (doc.
_).
Interpellato dal TCA, con lettera 30 ottobre 2001 l’UAI si è espresso in merito
alla nuova documentazione ed ha trasmesso una nota del medico dell’AI ed il
rapporto 29 ottobre 2001 del consulente in integrazione professionale (doc. _).
A sua volta, con lettera 13 novembre 2001 l’assicurata ha presentato le proprie
osservazioni su quanto prodotto dall’amministrazione (doc. _).
1.5. Il 13
novembre 2001 il TCA ha nuovamente contattato il dr. __________ (doc. _),
ricevendo risposta il 20 novembre 2001 (doc. _).
Le risultanze sono state intimate alle parti per una presa di posizione; quella
dell’assicurata è datata 26 novembre 2001 (doc. _) e quella dell’UAI 7 dicembre
2001 (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F.,
U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26
ottobre 1999 nella causa C.,
I
623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se a __________ può essere riconosciuta una rendita
d'invalidità.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
-
la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
L'invalidità non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi,
la quale può anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una
proporzione diversa da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica
e psichica e lo stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non
incombe al medico, bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di
accertare, fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie,
l'esistenza e il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).
Tuttavia,
perché la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI,
è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.
In altre
parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente
quella procedente dall'infermità.
La
diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura
soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione
giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può
svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto
- prima di poter pretendere una rendita AI - a reintegrarsi o a farsi reintegrare
in altra attività (ad esempio dall'Ufficio del lavoro o, se sono dati i presupposti
legali, dall'URIP; cfr. RCC 1991, pag. 47, consid. 7c).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.
Se ciò
non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata
sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313
consid. 3a).
2.4. Secondo la
giurisprudenza la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in
base a fattori puramente medico-teorici (STFA inedita 23.3.92 in causa F.A.,
consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli
effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p.
36 consid. 3b).
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2d, DTF 114 V 314 consid. 3a, 105 V 158 consid. 1;
RCC 1982 pag. 35 consid. 1). Non spetta invece al medico di graduare l'invalidità
dell'assicurato. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo
stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività
l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c).
Il medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi
sulla capacità di guadagno. Quest'ultimo giudizio spetta all'amministrazione,
rispettivamente al giudice, e deve essere formulato sulla base del raffronto
dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
I documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre
le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2
luglio 1996 in re M.N. p.4. consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di
conseguenza, il fatto che un assicurato sia, sotto il profilo medico, incapace
al lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba
necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità
da parte della Commissione AI.
L'incapacità
di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4
LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera
quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato utilizzando
la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare
uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene
valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività
(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 228).
La LAI
tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità
al guadagno.
Di regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica; in
taluni casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al
guadagno sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo
medico (cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo,
1952, pagg. 140 e 141).
2.5. A seguito
della domanda di prestazioni AI, l’amministrazione ha sottoposto __________ a
due perizie mediche (rematologica e psichiatrica) per valutare il suo stato di
salute e accertare un’eventuale inabilità lavorativa.
2.5.1. Con rapporto
16 febbraio 2000 il dr. __________, specialista in reumatologia, ha accertato
che l’assicurata soffre di una sintomatologia algica vertebrale predominante a
livello toracico inferiore e lombare, nonché di una sindrome dolorosa
relativamente generalizzata dell’emicorpo destro. Egli ha pertanto posto la
seguente diagnosi:
"
4.4. Diagnosi:
- Rachialgie diffuse con componente
iperalgica lombare:
‑ disturbi degenerativi a
livello dorso‑lombare
‑ irradiazione
algica all'arto inferiore dx, di carattere non radicolare
Fibromialgia scompensata con emisindrome algica e sensitiva all'emicorpo dx
- Vizio combinato aortico‑mitralico
con:
‑ stato dopo
commissurotomia mitrafica del 1978
‑ stato
dopo dilatazione con palloncino della valvola mitralica (4.1999)
‑ episodi di
fibrillazione atriale parossistica anamnestica
‑ dispnea allo
sforzo." (doc. _)
Ha poi
rilevato che l’intensità dei dolori “ è sicuramente disproporzionata alla
relativa gravità delle alterazioni degenerativa riscontrate a livello
toraco-lombare”, e sostenuto che “la sindrome dolorosa e l’emisindrome
sensitiva a dx evocano chiaramente una componente funzionale di grado
importante anche in un certo lato dimostrativo” (cfr. doc. AI _).
Per quel che concerne il grado di capacità lavorativa nell’attività
precedentemente esercitata dall’assicurata, il reumatologo ha concluso:
"
A causa delle rachialgie ingravescenti la
paziente risulta inabile al lavoro al 100% dal 14.09.98 al 19.01.99, al 50% dal
20.01 al 07.03.99 e di nuovo al 100% dal 08.03.99 a tuttora, nella sua
professione di ausiliaria a tempo pieno presso la clinica __________.
Considerando le alterazioni degenerative multi‑segmentali
a livello lombare, anche se di grado non avanzato, ritengo che queste possano
giustificare un'inabilità lavorativa al 50%. Considerando il contesto clinico
globale ritengo poco probabile che questa limitazione sarà migliorabile in
futuro." (doc. _)
Escludendo l’esecuzione di provvedimenti sanitari
e professionali per migliorare la capacità lavorativa dell’assicurata, il
perito ha comunque ritenuto che:
"
come già segnalato dal dr. _______, nel suo
certificato medico del 27 settembre 1999, la paziente è da ritenere abile al lavoro
per delle attività di tipo leggero che evitino di portare o sollevare
ripetutamente dei pesi sopra ai 15 kg, di evitare una posizione seduta e eretta
continua senza possibilità di spostamenti, così come di evitare ripetute
flessioni lombari o lavori in posizioni ergonomiche sfavorevoli (flessione o
torsione lombare)."
2.5.2. L’aspetto
psichico è stato valutato dal dr. __________ che ha visitato l’assicurata il 3
agosto e l’8 settembre 2000.
Con rapporto 19 ottobre 2000 lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha
diagnosticato “un episodio depressivo lieve (ICD 10.F32.0), con prognosi
favorevole” (cfr. doc. AI _).
Riguardo al grado di capacità al lavoro, il perito ha concluso:
"
La peritanda presenta attualmente, puramente dal
punto di vista psichiatrico, un’inabilità lavorativa nella misura del 10-15%
nell’attività di ausiliaria, come donna di pulizie, e nella stessa misura in
attività di tipo casalinga. Questa percentuale è iniziata praticamente dal
settembre 1998.” (doc. AI _ pag. 4).
Ritenuta dunque l’assicurata pienamente abile in attività leggere, l’UAI ha poi
proceduto ad un accertamento economico.
Sulla scorta del rapporto 17 gennaio 2001 del consulente in integrazione
professionale (cfr. doc. _, trasmesso pendente causa) l’amministrazione ha
concluso per un’incapacità al guadagno del 33,33% non sufficiente per
l’erogazione di una rendita.
Con il presente atto di ricorso l’assicurata contesta innanzitutto una piena
abilità in attività leggere, evidenziando in particolare come la problematica
psichiatria non sia stata sufficientemente accertata dall’amministrazione.
2.6. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989
p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
un’altra recente sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una
perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte
questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che
sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in
particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione
invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230, cfr. SVR 2000 IV no. 10).
2.7. Per quel che
concerne la problematica fisica, a mente del TCA, la perizia del reumatologo,
dettagliata e completa, non presta fianco ad alcuna censura.
Accertata una capacità lavorativa ridotta del 50% nella professione di
ausiliaria di pulizia esercitata prima del danno alla salute, il dr.
__________, facendo riferimento al rapporto 27 settembre 1999 del dr.
__________ del Servizio neurochirugico dell’Ospedale __________ (doc. AI _), ha
comunque ritenuto l’assicurata totalmente abile in attività di tipo leggero che
non comportano il portare o sollevare pesi sopra i 15 kg, con la possibilità di
cambiare la posizione in modo da evitare delle ripetute flessioni e torsioni
lombari (doc. AI _).
Del resto, nel rapporto 15 giugno 2001 la Clinica ortopedica __________,
partendo sostanzialmente dalla medesima diagnosi posta dal perito, ha concluso
per una capacità del 50% in attività di donna di pulizia e del 100% in attività
leggere (“Aus orthopädisch-chirurgischer Sicht ist die Patientin 50%
arbeitsfähig als Putzfrau, 100% arbeitsfähig bei leichter Arbeit” in doc.
_) ed ha escluso un peggioramento dall’ultima visita avvenuta nel 1999 (“Im
Vergleich zur Beurteilung vom 13.04.1999 kamen wir zu keinen neuen Befunden”
).
2.8. La
componente psichica dell’assicurata è stata invece valutata dal dr. __________.
Nel suo
rapporto 19 ottobre 2000 egli ha diagnosticato un episodio depressivo di lieve
entità, con una prognosi favorevole ed ha quindi valutando un’inabilità
lavorativa, quale ausiliaria di pulizia o casalinga, nella misura del 10-15%,
senza tuttavia esprimersi in merito all’esigibilità in attività leggere
adeguate accertate nella perizia rematologica. (doc. AI _).
Di conseguenza, con scritto 13 settembre 2001 questo TCA ha chiesto al dr.
__________ di quantificare, dal profilo psichiatrico, l’esigibilità lavorativa
in una simile attività. Al perito è stato poi chiesto se la patologia
psichiatrica è strettamente legata alla sintomatologia dolorosa.
Con lettera del 21 settembre 2001 lo psichiatra ha scritto:
"
Per quel che riguarda l’inabilità lavorativa del
paziente a margine, nel mio rapporto peritale infatti mi riferivo alla sua
incapacità lavorativa del 10-15% in attività di ausiliaria ed anche in
un’attività di tipo casalinga, dunque la sua depressione mi appare lieve e non
vedevo una grossa difficoltà da parte sue per svolgere l’attività di questo
genere. In effetti questa inabilità è strettamente legata alla sua
sintomatologia dolorosa, sotto forma di una depressione praticamente reattiva
alla sua situazione generale, ma in particolar modo algica.” (doc. _).
Tuttavia
egli non ha apportato alcuna indicazione in merito ad un’eventuale abilità
lavorativa in mansioni semplici e leggere.
Contattato nuovamente dal TCA, con lettera 19 novembre 2001 il dr. __________
ha risposto che:
"
Dal punto di vista psichiatrico l’assicurata non
ha una capacità lavorativa completa, ma un’inabilità nella misura del 10-15% in
attività leggere e semplice come l’ausiliaria, come donna di pulizie come pure
in un’attività di tipo casalingo.” (doc. _).
2.9. L’assicurata
contesta le risultanze peritali, in particolare per quel che concerne la
valutazione psichiatrica.
Essa ha esibito il certificato 22 marzo 2001 del suo medico curante, il quale
ha sostenuto:
"
Mi trovo sempre concordante con le mie proprie
dichiarazioni del 1999, quanto alle diagnosi mediche. Probabilmente la Vostra
decisione è motivata dal fatto che dei testi non risulta abbastanza evidente la
qualità di vita di questa paziente ed il suo vissuto per ciò che concerne le
malattie: paura di morire di cuore, paura di essere affetta di una grave
malattia reumatica con amplificazione, su base ansiosa, della sintomatologia
fino ad uno stato invalidante.
L'evoluzione durante l'ultimo anno è peggiorata
anche dal fatto che la paziente non è in misura di elaborare correttamente la
proprio situazione, forse sulla base di una debilità ma sicuramente in una
personalità molto semplice e poco scolarizzata, incapace di contenere il
proprio stress.
A questa situazione viene ad aggiungersi una
mancanza di sostegno dall'ambiente famigliare: il marito ed una figlia sono già
invalidi, essa stessa si ritiene invalida e nell'impossibilità di lavorare.
E' proprio l'insieme di questa polipatologia che
dovrebbe giustificare l'intervento dell'AI con una rendita del 50%, destinata e
migliorare l'andamento dell'economia domestica senza ricercare un impiego
possibile solo in teoria (lavori leggeri, senza responsabilità, a tempo
parziale).
Con la presento ritengo quindi che la paziente
sia invalida al 50% almeno e che sia giusto il ricorso inoltrato, a suo nome,
entro il termini legali, del Signor __________. Consiglio quindi una
rivalutazione del caso dal lato amministrativo, eventualmente con una nuova
perizia medico‑psichiatrica." (doc. _)
Innanzitutto va rilevato che, come riportato al
consid. 2. 4, non è compito del medico di valutare il grado d’incapacità al
guadagno, ma unicamente di porre un giudizio sullo stato di salute
dell’assicurato e di indicare in quale misura e in quali attività questi è
incapace al lavoro.
Del resto, quanto certificato dal medico curante non è idoneo a sovvertire le
conclusioni della perizia del dr. __________ che si basa su un’indagine
specialistica approfondita e completa.
Lo stesso vale anche per quanto concerne il certificato 16 ottobre 2001 dalla
d.ssa __________, psichiatra curante dell’assicurata (“certifico di aver
visitato a più riprese l’interessata a margine”, doc. _).
Dopo aver concordato con la valutazione del dr. __________, essa ha sostenuto:
"
Mi risulta inoltre misterioso come si possa
misurare oggettivamente, una riduzione del 10‑15% per motivi
esclusivamente psichiatrici (e sarei grata di conoscere i criteri e i
rispettivi parametri di valutazione, per esempio 8, rispettivamente 17% ecc).
Consiglio quindi di riaprire il caso onde
rivalutare l'effettiva inabilità lavorativa, che la sottoscritta dal punto di
vista medico‑psichiatrico, tenendo presente le valutazioni sia di Dr.
__________ nonchè della clinica universitaria __________, considero del 50%.
Non trattandosi di un soggetto in possesso di un
diploma professionale per un'attività "leggera, in piedi, ma non in piedi
a lungo" (che comunque sarebbe condizione difficile anche per un impiegata
d'ufficio), un soggetto inoltre per il quale provvedimenti professionali
d'integrazione non fanno al caso.
Prego quindi di valutare sia l'incisività dello
stato psichico sul suo funzionamento socioeconomico tenendo presente la
compromissione fisiatrica.
Ovviamente sono dell'avviso che il difficile
substrato famigliare e l'attuale situazione del mercato di lavoro incidono
anche sullo stato psichico e quindi sussiste una componente reattiva non
indifferente e quindi di per se non patogena e non di competenza medica, ma si
tratta di una percentuale a mio modo di vedere non incisiva sulla valutazione
del 50% di diminuzione della capacità di guadagno." (doc. _)
A questo
punto occorre ricordare che, per
costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto e di
diritto esistente al momento in cui esse sono state rese, quando si ritenga che
fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (
DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Orbene, nel caso in esame, il certificato in questione
è stato redatto cinque mesi dopo l’emissione della decisione impugnata
(datata 14 maggio 2001). Inoltre, non vi sono validi motivi per ritenere che
nel lasso di tempo intercorso tra la perizia psichiatrica (19 ottobre 2001) e
la contestata pronunzia (14 maggio 2001) vi sia stato un peggioramento dello
stato di salute dell’assicurata poiché il certificato si appalesa poco
circostanziato. La d.ssa __________ non attesta l’inizio della cura, non pone
alcuna diagnosi invalidante e tantomeno pone in relazione l’incapacità
lavorativa dell’assicurata (anche se parla di incapacità di guadagno) ad una
determinata professione.
2.10. Come già
detto, la perizia psichiatrica non fa alcun riferimento all’esigibilità da
parte dell’assicurata in attività semplici e leggere.
Per questo motivo il TCA ha chiesto al perito di prendere posizione nel merito.
Con lettera 19 novembre 2001 il dr. __________ ha osservato :“Dal punto di
vista psichiatrico l’assicurata non ha una capacità lavorativa completa, ma
un’inabilità nella misura del 10-15% in attività leggere e semplice come
l’ausiliaria, come donna di pulizie come pure in un’attività di tipo
casalingo.”(doc. _).
Nelle osservazioni 7 dicembre 2001 l’UAI ha comunque rilevato che quanto
dichiarato dal perito risulta essere incongruente con le precedenti
attestazioni poiché “ sino a questo momento il dr. __________ ha sempre
messo in rilievo il fatto che l’inabilità psichica si riferiva ad attività che
sollecitavano l’assicurata dal punto di vista fisico, in quanto la reazione
psichica e la conseguente inabilità, erano intimamente connesse alla
sintomatologia dolorosa che solo un’attività relativamente impegnativa dal
punto di vista fisico comportava “, motivo per cui secondo
l’amministrazione, lo psichiatra ha “chiaramente stabilito che l’assicurata
era inabile nella misura del 10/15% solo nell’attività di casalinga ed ausiliaria,
mantenendo per conto una piena integrità psichica nello svolgimento di attività
leggere, che non determinano l’insorgenza di dolori “( doc. _).
Nel medesimo scritto l’amministrazione ha sottolineato che nel mese di gennaio
2001, mediante un colloquio telefonico il consulente professionale ha “approfondito
direttamente col Dr. __________ la questione dell’inabilità lavorativa. Questa
percentuale (inabilità del 10-15%, ndr.) si riferisce ad un episodio di breve
durata e riferita unicamente ai ruoli citati nella perizia (ausiliaria, donna
di pulizia, casalinga). Per quanto riguarda le attività semplici e leggere, il
medico non propone nessuna riduzione!” (doc. _; cfr. anche rapporto 17
gennaio 2001 CIP in doc. _).
Orbene, nella risposta data dallo psichiatra non è riscontrabile alcuna
incongruenza: da una parte il dr. __________ si è espresso unicamente sui ruoli
di ausiliaria, donna di pulizie e casalinga; d’altra parte, se egli ha valutato
l’assicurata inabile al 10-15% anche in mansioni casalinghe, non vi è motivo
per non ritenere un’inabilità di pari grado per attività semplici e leggere.
Del resto, come visto, su quest’ultima attività lo specialista non ha preso
posizione (cfr. perizia 19 ottobre 2001 doc. AI _).
In queste circostanze è versosimile ritenere che la ricorrente è inabile al
12,5% (media tra il 10-15%) nelle attività adeguate in discussione.
2.11. Al fine di determinare il grado d’invalidità
dell’assicurata, occorre procedere al raffronto dei redditi come esposto al
consid. 2.3..
Per quel che concerne il reddito da valido, nel 1999 il salario
annuo che l’assicurata avrebbe potuto percepire senza il danno alla salute
risulta essere di fr. 49'561,20 (fr. 3'812,40 per tredici mensilità, cfr.
attestato dal datore di lavoro doc. AI _).
Nel rapporto 25 luglio 2001 il consulente IP ha aggiornato tale dato al 2000 e
2001 secondo le indicazioni ricevute dall’ex datore di lavoro della ricorrente,
giungendo così all’importo di
fr. 50'230.05, rispettivamente fr. 51'184,90 (doc. _).
Riguardo al salario da invalido, considerato che l'assicurata non ha mai intrapreso un’attività in mansioni leggere, la
determinazione di tale reddito può essere ricavata dai dati statistici
salariali (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag.
485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF
126 V 80 consid. 5b/cc).
In
applicazione dei succitati criteri, nella sentenza 4 settembre 2000 pubblicata in SVR
2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati
statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica
("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998”), il salario
ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo
pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari,
che possono arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a
fr. 45'390.‑‑ nel settore privato (rispettivamente fr.
47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr.
33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑ ) per le
donne.
Ora, come visto, nel caso in esame il reddito in attività leggere di fr.
33'587.‑‑ si riferisce al 1998. Conformemente
alla giurisprudenza federale (cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a), questo reddito,
adeguato al 2000 in base all’indice dei salari nominali (cfr. “La vie économique
9/2001”, Tabella B10.3, pag. 85), ammonta a fr. 34'340.--- ( 33587 x 2190 :
2142).
Infine, facendo proprio il rapporto 29 ottobre 2001 del consulente IP (cfr.
doc. AI _ bis), a mente del TCA, non vi è motivo per apportare alcuna riduzione
di rendimento.
Ne consegue che il reddito da invalido corrisponde a fr. 30'048.-- (87,5
% di 34'340). Pertanto, dal raffronto di tale reddito con quello da valido di
fr. 50'230,05, emerge un’incapacità al guadagno del 40,18% (fr.
50'230,05– 30'048 x 100 : fr. 50'230,05), conferente il diritto ad un quarto di
rendita.
Questo senza considerare gli adeguamenti che comporterebbero un aumento dei due
redditi di riferimento per l'anno 2001 (anno in cui è stata emanata la
decisione amministrativa e a cui è da riferire l'ammontare dei redditi ai fini
del calcolo dell'invalidità), adeguamenti che verosimilmente non
comporterebbero una determinante modifica del grado d’invalidità.
Ritenuta un’incapacità lavorativa ininterrotta a partire da settembre 1998, il
diritto al quarto di rendita nasce il 1° settembre 1999 (cfr. art. 29 cpv. 1
lett. b LAI).
In queste circostanze, dunque, la decisione contestata deve essere annullata ed
il ricorso parzialmente accolto.
Spetterà infine all’amministrazione accertare se se si tratta di un caso di
rigore ai sensi dell’art. 28 cpv.1bis LAI. Per questo motivo gli atti sono
rinviati all’UAI.
2.12. Con il gravame l’assicurata ha chiesto al TCA di ordinare una
perizia medica specialistica.
Al proposito si osserva che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d;
sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992
in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13
maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 vCF, ora esplicitato dall'art. 29 cpv. 2 nuova
Costituzione (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985
pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla
prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile,
1991, pag. 1292).
Poiché la
documentazione agli atti risulta sufficiente ai fini della pronuncia del
presente giudizio, la richiesta d'assunzione di prove dev'essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 14 maggio 2001 è annullata.
§§
__________ ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° settembre 1999.
2.- Gli atti
sono rinviati all'UAI per le incombenze di cui al consid. 2.11.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’amministrazione verserà alla ricorrente
fr. 1000.— a titolo di ripetibili parziali.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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