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Numero d'incarto:
32.2001.42
Data decisione, Autorità:
02.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00042
RG/sc
Lugano
2 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2001 di
__________,
contro
la decisione del 26 aprile 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato - che con istanza 9 novembre 2000
l'assicurato ha chiesto all'UAI l'assunzione, quale provvedimento sanitario,
dell'intervento di cataratta bilaterale (doc. AI _);
-
che con comunicazione 26
aprile 2001 l'UAI ha accordato all'assicurato la copertura assicurativa per
l'operazione della cataratta all'occhio sinistro, negando la presa a carico
dell'intervento all'altro occhio, in quanto l'attività svolta dall'assicurato
non richiede visione binoculare;
-
che con "ricorso"
25 maggio 2001 all'UAI l'assicurato si è opposto a siffatto diniego. Egli ha
ribadito la propria richiesta d'assunzione dell'operazione di cataratta anche
all'occhio destro, ed evidenziando la necessità di una corretta visione
binoculare per l'esercizio della sua professione (II);
-
che l'atto 25 maggio 2001
dell'assicurato è stato trasmesso dall'amministrazione allo scrivente Tribunale
quale ricorso avverso la "decisione" 26 aprile 2001 (I);
-
che con risposta 2 luglio
2001 l'UAI, evidenziando preliminarmente come lo scritto 26 aprile 2001
costituisce una "semplice comunicazione" in relazione alla quale
prima di interporre ricorso l'assicurato avrebbe dovuto richiedere
l'emanazione di una decisione formale, ha chiesto nel merito la reiezione del
gravame non necessitando l'interessato di una visione binoculare nell'esercizio
della propria professione di fiduciario (IV);
-
che ai sensi dell'art. 69
LAI sono suscettibili di ricorso solo le decisioni degli uffici AI basate sulla
LAI; gli art. 84 a 85 bis LAVS sono applicabili per analogia.
Un ricorso basato su un atto
amministrativo privo del carattere di decisione formale deve pertanto essere
dichiarato irricevibile dal giudice (RCC 1968 pag. 589);
-
che giusta l'art. 75 OAI
sono da pronunciare per il tramite di una decisione formale gli atti
amministrativi che stabiliscono i diritti e i doveri degli assicurati, eccezion
fatta per l'assegnazione di prestazioni assicurative elencate all'art. 74ter
OAI, le quali possono essere accordate, senza la notificazione di una
decisione, tramite comunicazione scritta, ritenuta, in caso di contestazione,
la facoltà dell'assicurato di chiedere l'emanazione di una decisione (art.
74quater OAI, art. 58 LAI);
-
che in concreto tramite
comunicazione scritta 26 aprile 2001 l'UAI ha accordato le prestazioni
assicurative per l'intervento di cataratta all'occhio sinistro negando
contestualmente l'assunzione del medesimo intervento all'occhio destro;
-
che, in casu, questo TCA
non può non rilevare che se da un lato appare giustificata l'applicazione degli
artt. 74ter e 74quater OAI per la concessione delle prestazioni relative
all'intervento all'occhio sinistro, d'altro lato, per quanto riguarda il
diniego delle prestazioni richieste anche per l'occhio destro, si impone
l'applicazione degli artt. 73bis e 75 OAI;
-
che, infatti, prima di
pronunciarsi sul rifiuto di una domanda di prestazioni o sul ritiro o la
riduzione di prestazioni correnti, l'UAI deve dare all'assicurato la
possibilità di esprimersi, oralmente o per iscritto, sul progetto di
liquidazione del caso e di consultare l'incarto (art. 73bis OAI); terminata
l'istruttoria, provvedimenti che stabiliscono diritti e doveri degli assicurati
sono quindi da pronunciare per il tramite di una decisione formale (art. 75
OAI);
-
che stante quanto sopra,
pur considerando la comunicazione 26 aprile 2001 - laddove essa stabilisce il
rifiuto di prestazioni per l'operazione all'occhio destro - alla stregua di
proposta di decisione ai sensi dell'art. 73bis OAI, la stessa non è
suscettibile di impugnazione dinanzi a questo TCA, costituendo semplice atto
amministrativo non espletante effetto giuridico alcuno (art. 69 LAI, artt. 84a
85bis LAVS; RCC 1968 pag. 589);
-
che in simili circostanze,
dovendosi per questi motivi ritenere inadempiuto il presupposto essenziale di
una decisione deducibile in giudizio, il ricorso non è ricevibile;
-
che considerata la
fattispecie, gli atti vengono trasmessi all'UAI che provvederà ad emettere una
decisione formale, dopo esame delle argomentazioni addotte dall'assicurato e
dopo eventuali nuovi accertamenti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
2.- Gli atti
sono trasmessi all'UAI per l'emanazione di una decisione formale terminata la
procedura istruttoria.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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