AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.36
Data decisione, Autorità:
21.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00036
RG/sc
Lugano
21 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2001 di
__________,
contro
la decisione del 12 aprile 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con istanza
30 agosto 2000 __________, nata nel 1967, ha chiesto all’Ufficio assicurazione
invalidità (UAI) l’assegnazione di prestazioni per adulti.
In
relazione a tale richiesta, con rapporto medico trasmesso all'UAI in data 7
novembre 2000, il dottor __________, ha osservato:
-
Stato dopo grave osteomielite
della clavicola sin.
-
trattamento dal 1992 al
odierno.
Si tratta di una paziente che seguo
effettivamente da giugno 92 in seguito a dei dolori a livello della clavicola
sin. e di tutte le articolazioni sterno‑costali in seguito ad una
osteomielite della clavicola sin. cronica, trattata a Zurigo all'__________
con interventi iterattivi.
In seguito, il focolaio infettivo si è
risolto, tuttavia con un calo ipertrofico e dei dolori a livello
dell'articolazione sterno‑clavicolare.
Questa sintomatologia era
particolarmente presente quando si sdraia, allo sforzo o al respiro forte.
La terapia è stata sempre conservativa
con miorilassanti e antiinfiammatori, tuttavia senza notevole miglioramento.
Da notare che ho effettuato una nuova
scintigrafia in settembre 93 che ha potuto escludere una osteomielite acuta.
Ha dimostrato una captazione patologica
estesa della clavicola piuttosto nel quadro di una pseudoartrosi.
Avevo tentato anche delle infiltrazioni,
senza notevole miglioramento.
La paziente è stata sempre abile al
lavoro oltre ogni tanto una settimana di inabilità nel 92 e due nel 1994.
L'ho seguita regolarmente fino a luglio
2000 con sempre questi dolori che si sono piuttosto spostati a livello di
tutte le articolazioni sterno costali sul lato sinistro.
Ogni tanto la paziente prende un
antiinfiammatorio di tipo Nisulid.
E' chiaro che, visto il fastidio, in
particolare dolori al respiro e quando alza il braccio sin., un'attività come
parrucchiera al 100% non può più essere ritenuta idonea.
Invece, come casalinga, la paziente è
pienamente abile.
In conseguenza, penso che la paziente
dovrebbe beneficiare di una rendita d'invalidità come parrucchiera di 50%.
Comunque, un altro tipo di lavoro non
può essere preso in considerazione tenendo conto della patologia di base.
Da notare che questi dolori cronici
hanno anche avuto un influsso negativo sulla psiche della paziente con una
notevole fissazione.
Quindi l'inabilità è del 50% dal
1.7.2000.
Scusandomi per il ritardo porgo cordiali
saluti.
1.2. Sulla base
del citato rapporto medico, per decisione 12 aprile 2001 l’UAI - confermando la
precedente proposta di decisione 22 marzo 2001 - ha respinto la richiesta di
prestazioni, motivando:
" Giusta
l'articolo 28 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI),
l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La
rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.
Grado d'invalidità
Diritto alla rendita in frazioni di una rendita
intera
40
per cento almeno
un quarto
50
per cento almeno
una mezza
66
2/3 per cento almeno
rendita intera
Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il
diritto ad una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50
per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la
loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta
per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.
Giusta l'art. 27bis dell'ordinanza sull'assicurazione invalidità,
l'invalidità delle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale è determinata secondo il metodo comparativo dei redditi. Se esse si
dedicano nello stesso tempo ai loro lavori abituali (per esempio economia
domestica, impresa del/della congiunto/a), bisogna determinare la quota‑parte
sia dell'attività lucrativa, sia quella dei lavori abituali e il grado d'invalidità
sarà fissato in funzione dell'handicap nelle due attività esercitate.
Tuttavia, è senza influenza, per la valutazione del grado
d'invalidità, che un'attività ragionevolmente esigibile sia effettivamente
esercitata o meno.
L'assicurata è attiva quale casalinga in misura del 90 % e svolge
un'attività lucrativa quale donna delle pulizie in misura del 10 %. Sotto il
profilo medico‑specialistico l'assicurata è ritenuta pienamente abile
nello svolgimento delle mansioni casalinghe. Visto quanto precede, mancano i
presupposti per il conferimento della richiesta rendita d'invalidità per cui la
domanda è respinta."
1.3. Con
tempestivo ricorso 9 maggio 2001 l'assicurata ha impugnato la decisione
dell’amministrazione, chiedendo l'assegnazione di una rendita AI.
A
motivazione del proprio gravame, essa ha in particolare osservato:
"
(…)
In modo particolare contesto il fatto che nella attività di
casalinga io possa svolgere in maniera completa l'attività.
Il danno alla salute che preclude la mia attività consiste in una
ostiomelite cronica alla clavicola sin. ed allo sterno, che hanno determinato
l'abbandono della mia professione imparata di pettinatrice, che di fatto
precludono ogni mia attività che comporta l'uso delle braccia con un carico
superiore al kg e per un tempo superiore di tragitto superiore ai 10 min..
Anche i normali lavori di casalinga, stirare, lavare i piatti,
stendere la biancheria lavare i vetri o passare l'aspirapolvere causano forti
dolori attutiti unicamente con l'uso di medicinali.
A questo proposito faccio notare che da parte dell'Al non è stata
fatta nessuna indagine nella mia economia domestica.
Grazie all'uso di medicinali e con l'aiuto del marito e di due
sorelle riesco a mantenere la mia economia domestica in uno stato dignitoso."
(Doc. _)
1.4. Con risposta
di causa 20 giugno 2001 l’UAI ha proposto di respingere il gravame con le
seguenti argomentazioni:
"
(…)
Lo scrivente Ufficio ha infatti basato il proprio giudizio sul
parere redatto dal medico curante della ricorrente, dottor _________.
Questi ha posto la diagnosi di stato dopo grave osteomielite alla
clavicola sinistra, che ha in particolare implicato l'instaurarsi di dolori
articolari.
Per quanto attiene all'abilità lavorativa, ha ritenuto la paziente
abile al 50% nella professione precedentemente esercitata di parrucchiera. Come
casalinga l'ha per contro ritenuta pienamente abile.
In tali condizioni non era quindi necessario procedere ad
ulteriori accertamenti, e segnatamente ad un'inchiesta domiciliare." (Doc.
_)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l’assegnazione di una rendita d'invalidità a __________. L’UAI ha
infatti respinto la richiesta in quanto l'assicurata, occupata nella misura del
10% in un'attività salariata, risulta completamente abile nello svolgimento
dell'attività di casalinga.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità come l'incapacità al guadagno presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
- un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
A norma
dell'art. 28 cpv. 2 LAI, infatti, l'invalidità è determinata stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la
manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del
lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Gli
assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3
%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita
se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Se tuttavia
un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
divenire invalido, l'applicazione, nei suoi confronti, del concetto di
incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni -
l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in
special modo, se "non si può esigere da lui l'esercizio di una attività
lucrativa".
Per
questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le
proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell’invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, Droit et pratique de l’assurance
invalidité, Lausanne, p. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:
" L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso
dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad
adempiere le loro mansioni consuete.
Per mansioni
consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli
usuali lavori domestici e, se è il caso, l'attività svolta nell'azienda del
coniuge e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende
ogni attività svolta dalla comunità."
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui
"
Agli assicurati che esercitano solo parzialmente
un’attività lucrativa, l’invalidità per questa parte è computata giusta
l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si consacrassero inoltre ai loro lavori
abituali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAI, l’invalidità è fissata conformemente
all’art. 27 per quest’altra attività. In tal caso occorrerà determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa e quella del compimento degli altri
lavori abituali e calcolarvi il grado d’invalidità secondo l’impedimento nelle
due attività in questione.
Quando si possa presumere che l’assicurato,
senza soffrire di una danno alla salute, eserciterebbe al momento dell’esame
del suo diritto alla rendita un’attività a tempo pieno, l’invalidità sarà
valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti
attività lucrativa.”
2.5. Ai fini di
accertare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve
accertare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell’insorgere dell’invalidità e se la persona che non esercita attività
lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro. Il metodo di calcolo
dell’invalidità non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare
quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non fosse stato
invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; DTF 98 V 262; M. Valterio, op.
cit., p. 109; U. Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht,
Zurigo 1997, p. 28).
2.6. Per il calcolo
dell'invalidità in concreto l'UAI ha applicato il metodo misto, stabilendo una
quota parte del 90% per l'attività di casalinga rispettivamente del 10% per
l'attività salariata.
Dalla seppur scarna
documentazione acquisita all'incarto AI emerge che l'assicurata ha dichiarato
che il danno alla salute di cui è portatrice sussiste a far tempo dal 1984 -
rinviando al riguardo alle cure mediche effettuate presso __________di
_________ nel periodo da novembre 1987 a gennaio 1988. Dal giugno 1992 essa
risulta esser seguita dal dott. __________, il quale ha tra l'altro attestato
un'incapacità del 50% quale casalinga dal luglio 2000 ed evidenziato una
completa incapacità al lavoro quale parrucchiera (cfr. inc. amm.). ____________
ha inoltre dichiarato di aver svolto la precedente professione di parrucchiera
dal 1983 sino al 1986 (cfr. istanza) e di aver abbandonato tale attività a
causa del danno alla salute. Dal 1994 essa svolge l'attività di donna delle pulizie,
dall'aprile 1994 in ragione di 3-4- ore settimanali (cfr. inc. amm.).
Ora, alla luce di quanto
precede questo TCA non può non rilevare come la fattispecie difetti dei
necessari accertamenti atti a stabilire se ed in che misura l'assicurata esercitasse
o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità e
se essa ne avrebbe in futuro esercitata una. Il fascicolo contiene infatti
sufficienti elementi che avrebbero dovuto indurre l'amministrazione, per la
determinazione del metodo applicabile per il calcolo dell'invalidità, ad
ulteriori accertamenti atti a determinare l'effettivo momento in cui è insorto
il danno alla salute rispettivamente a stabilire se l'abbandono dell'attività
salariata di parrucchiera, nel 1986, è stato effettivamente dovuto a problemi
di salute.
Stabilendo, sulla base
dell'attuale grado d'occupazione dell'interessata, una ripartizione del tempo
dedicato all'attività di casalinga (90%) e di quello dedicato all'attività
salariata (10%) l'amministrazione, senza disporre dei necessari elementi
probatori, ha considerato che senza l'insorgenza del danno alla salute, al
momento dell’esame del suo diritto alla rendita, l'assicurata eserciterebbe
un’attività salariata unicamente in misura del 10% e ha di conseguenza
applicato il metodo di calcolo misto in funzione della summenzionata
ripartizione percentuale.
In simili circostanze
l'incarto deve essere retrocesso all'UAI perché esperisca i necessari
accertamenti volti di stabilire se ed in che misura, nelle circostanze
concrete, senza il danno alla salute __________ eserciterebbe un'attività
salariata rispettivamente in che misura si dedicherebbe eventualmente anche
all'attività di casalinga. Qualora emergesse che l'assicurata ha effettivamente
interrotto la propria attività lucrativa a tempo pieno per motivi di salute e
che avrebbe continuato la stessa in futuro, il calcolo dell'invalidità dovrà
essere effettuato secondo il metodo generale dei redditi (cfr. consid. 2.2.).
2.7. Nel caso in
cui, in esito ai nuovi accertamenti di cui al considerando precedente, per il
calcolo dell'invalidità s'imponesse l'applicazione del metodo misto, questa
Corte non può anche qui non rilevare come lincarto difetti degli elementi
necessari per stabilire l'invalidità dell'assicurata quale casalinga. Infatti
la valutazione del dott. __________, in base alla quale l’UAI ha pronunciato la
querelata decisione, non contiene sufficienti e convincenti motivazioni che
permettono di giustificare la conclusione circa una piena capacità
dell'interessata nell'espletamento delle mansioni domestiche, quando si
consideri in particolare che in ragione dei disturbi alle articolazioni
sterno-costali sul lato sinistro ed in particolare dei dolori al respiro e
all'alzamento del braccio sinistro - dolori che potrebbero verosimilmente
limitare anche lo svolgimento di singole mansioni domestiche - è stata
considerata un'incapacità quale parrucchiera del 50%.
In simili
circostanze, posta l'esistenza dei suevidenziati impedimenti dovuti al danno
alla salute, considerata la generica e teorica valutazione medica circa una
piena capacità quale casalinga, l'amministrazione avrebbe dovuto procedere ad
un'inchiesta domiciliare nel cui ambito vengono concretamente
raffrontate le mansioni di casalinga svolte prima e dopo l'insorgenza del danno
alla salute (cfr. consid. 2.3).
Ciò
stante, nella misura in cui, esperito il complemento istruttorio di cui al
considerando 2.6, si dovrà procedere al nuovo calcolo dell'invalidità in
applicazione del metodo misto, ai fini della determinazione dell'invalidità
quale casalinga l'amministrazione farà esperire un'inchiesta per persone
occupate nell'economia domestica, le cui risultanze verranno se del caso
sottoposte al medico affinché si esprima sull'ammissibilità delle singole
mansioni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§ La decisione
impugnata è annullata
§§ L'incarto è retrocesso
all'amministrazione perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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