AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.35
Data decisione, Autorità:
24.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00035
RG/sc
Lugano
24 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 26 marzo 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 2
giugno 1997 __________, nato nel 1947, di professione albergatore indipendente,
ha presentato una domanda tendente ad ottenere una rendita d'invalidità.
Tale richiesta
è stata respinta con decisione 26 marzo 2001 dall'Ufficio assicurazione
invalidità (UAI), l'assicurato non essendo stato incapace al lavoro nella
misura almeno del 40% per la durata di un anno ai sensi dell'arto 29 cpv. 2
lett. b LAI (cfr. doc. AI _).
1.2. Il 12 luglio
1999 __________ ha nuovamente presentato una richiesta di prestazioni.
Esperiti
accertamenti di natura medica ed economica, di cui si dirà, per quanto occorra,
nel prosieguo, per decisione 26 marzo 2001 - confermando la precedente proposta
di decisione 23 maggio 2000 - l'UAI ha respinto la richiesta motivando:
" Giusta
l'articolo 28 della legge federale sul l'assicurazione per l'invalidità (LAI),
l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La
rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.
Grado
d'invalidità
Diritto
alla rendita in frazioni di una rendita intera
40 per
cento almeno
un quarto
50 per
cento almeno
una mezza
66 2/3 per
cento almeno
rendita
intera
Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il
diritto ad una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50
per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la
loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta
per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.
Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che
l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente
attendere da lui, dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione e
tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato
al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.
La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado
d'invalidità in per cento.
Tuttavia, è senza influenza, per la valutazione del grado
d'invalidità, che un'attività ragionevolmente esigibile sia effettivamente
esercitata o meno.
Dalla documentazione raccolta agli atti ed in particolare
dell'inchiesta per gli indipendenti esperita dal nostro ispettore risulta che
lei riesce ancora a svolgere la sua attività di gerente di albergo, ristorante
e bar in misura del 65%.
Più precisamente risulta quanto segue:
attività
svolta prima dell'insorgenza attività attualmente svolta
del
danno alla salute
direzione azienda 20%
20%
lavori amministrativi 10%
10%
servizio, aiuto cucina, ecc. 70%
35%
Attività ancora esigibile 65%
====
Risulta pertanto un grado Al del 35%, il che non premette di
conferire diritto a rendita Al.
Le osservazioni apportate alla proposta di decisione del 23.5.2000
sono ininfluenti in quanto anche la nuova documentazione medica attesta
unicamente un'incapacità del 50% nello svolgere l'attività di aiuto
cuoco." (Doc. AI _)
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato rappresentato
dall'avv. __________, il quale ha postulato il riconoscimento dei una rendita
AI per un grado d'invalidità del 50%. Queste le motivazioni del gravame:
"
(…)
L'assicurato contesta questa decisione poiché essa appare
criticabile per più di un motivo.
Infatti, da una parte gli atti medici Al, peraltro piuttosto
scarsi, dimostrano un progressivo peggioramento dello stato di salute del
signor __________, con influssi evidentemente negativi sulla sua capacità
professionale e dunque di conseguire un reddito completo.
Si ricorda che, a far capo dall'inizio del 1998, sua moglie ha
iniziato e continua a sostituirlo in parecchie importanti mansioni che prima erano
di sua competenza professionale.
Inoltre, tutti i certificati medici agli atti fanno stato di
un'incapacità lavorativa nella misura del 50%, tenuto conto di tutta l'attività
professionale dell'assicurato e quindi mediando le componenti amministrative e
quelle date dai lavori più manuali. Non appare pertanto congruo quanto scritto
a pag. 4 del rapporto relativo all'inchiesta economica per gli indipendenti del
25 aprile 2000, rapporto nel quale si considera (a torto) che l'incapacità
lavorativa medica valutata nella misura del 50% debba essere ritenuta
unicamente per i lavori manuali.
Lo si ripete, tutti i medici e gli specialisti interpellati hanno
valutato in modo generale l'incapacità lavorativa dell'assicurato come
albergatore nella misura del 50%, con una possibilità di svolgere l'attività
professionale durante 4/5 ore al giorno.
I servizi amministrativi Al hanno poi interpellato il 27 ottobre
2000 il Prof. Dr. __________, chiedendogli di pronunciarsi in merito alla
capacità lavorativa dell'assicurato e ciò ritenuti ali esiti dell'indagine per
gli indipendenti e quindi sottoponendo all'esperto una ben precisa domanda,
poiché nella formulazione della stessa gli venivano indicate le percentuali da
riferirsi a mansioni dirigenziali ed amministrative (circa 30 %) e manuali
(circa 70%).
Il Prof. Dr. __________ valutava in modo chiaro la capacità
lavorativa dell'assicurato nella misura del 50%: non v'è dubbio che questa
valutazione è quella pertinente, poiché svolta addirittura tenendo conto di
percentuali diverse riferite ai due tipi di attività svolte dall'assicurato in
quanto albergatore.
D'altra parte il Prof. Dr. __________, che evidentemente ben
conosce il caso, indicava ai servizi Al l'opportunità di far svolgere una
perizia per ottenere risposte alle altre domande di dettaglio.
Ritenuti tutti i fatti, risultanti dall'incarto Al, nonché gli
argomenti di cui sopra, si ritiene che la decisione prolata debba essere
annullata in quanto la stessa non è assolutamente conseguente con le emergenze
della documentazione medica, documentazione medica proprio richiesta dai
servizi Al, che l'hanno probabilmente male interpretata.
Infatti, nella frase finale della decisione impugnata si indica
che la nuova documentazione medica (richiesta dopo le osservazioni al progetto
di decisione), attesterebbe unicamente un'incapacità del 50% nello svolgere
l'attività di aiuto cuoco (cfr. decisione impugnata, pag. 2, in fine).
Ciò non corrisponde a quanto attestato dal Prof. Dr. __________
nel suo rapporto 30 novembre 2000 (appunto la nuova documentazione medica ...
), poiché egli, rispondendo a una ben precisa domanda, nella formulazione della
quale l'Al aveva posto la suddivisione in una percentuale del 30% per mansioni
dirigenziali e amministrative e di circa il 70% per mansioni di aiuto cucina,
ecc., attestava la capacità lavorativa dell'assicurato in qualità di
albergatore, nella misura del 50%: non risulta invece da nessuna parte che il
Prof. Dr. __________ abbia inteso conferire all'assicurato una capacità
lavorativa piena nell'ambito della direzione d'azienda e dei lavori
amministrativi (30%) riducendo al 50% quella manuale (50% di 70% = 35%).
Oltre ad aver interpretato in modo apparentemente inappropriato il
certificato del Prof. Dr. __________ in merito al grado d'incapacità lavorativa
dell'assicurato, l'Al non ha nemmeno ritenuto opportuno sottoporlo alla
perizia, peraltro caldeggiata dal Prof. Dr. __________.
Ne consegue che anche sotto questo aspetto la decisione appare
insoddisfacente, siccome non correttamente ed insufficientemente motivata e non
conforme alle evidenti conclusioni che si sarebbero dovuto trarre, in
particolare dalle risposte del Prof. Dr. __________ a dettagliate domande
postegli dai servizi amministrativi Al."
(Doc. I, pag. 4-6)
1.4. Con risposta
di causa 3 luglio 2001 l’UAI ha proposto di respingere il gravame adducendo le
seguenti motivazioni:
" nel
febbraio dello scorso anno l'assicurato si è sottoposto ad un artroplastica
dell'anca sinistra.
Il decorso postoperatorio non ha presentato complicazioni.
L'assicurato è gerente di un esercizio pubblico. Il 19 aprile 2000
è quindi stata effettuata un'inchiesta economica per indipendenti. Nel relativo
rapporto il funzionario incaricato ha stabilito che l'interessato presenta
un'inabilità lavorativa complessiva del 35%, avendo ritenuto che per quanto
attiene allo svolgimento di attività direttive ed amministrative l'interessato
non subiva alcun pregiudizio. Con decisione 26 marzo 2001 la richiesta di
prestazioni assicurative è pertanto stata respinta.
Prontamente insorto, il ricorrente chiede d'esser posto a
beneficio di una mezza rendita. A sostegno della propria domanda invoca il
rapporto stilato in data 18.9.99 dal medico curante, dottor __________, e
quello presentato dal dottor __________ datato 30.11.00.
Per quanto attiene al certificato del dottor __________, nel quale
si fa stato di un'incapacità lavorativa del 50%, si rileva che lo stesso è
stato redatto prima che fosse effettuato l'intervento chirurgico, il cui scopo
era appunto quello di migliorare la funzionalità dell'arto.
Il certificato stilato dal dottor __________ attesta parimenti
un'inabilità lavorativa del 50% riferita genericamente all'attività di
albergatore. L'assicurato sostiene che l'interpretazione fornita dello
scrivente Ufficio, che ha ritenuto una limitazione del 50% solo per quanto
attiene a mansioni di tipo manuale, sarebbe errata.
Preso atto delle obiezioni sollevate, l'UAI conferma la propria
decisione.
L'assicurato accusa disturbi all'apparato locomotore. Che la
capacità di svolgere mansioni pesanti, o di lavorare in particolari posizioni,
appaia compromessa, è fatto indubbio. E' pertanto corretto ritenere una
riduzione del 50% con riferimento ad attività quali aiuto cucina, servizio ai
tavoli, ... .
Non si ritiene però giustificato estendere tale inabilità anche a
mansioni che non richiedono sforzo alcuno (contabilità, registrazioni, contatti
con la clientela, ... ) e che l'assicurato ha inoltre la facoltà di adeguare
alle proprie esigenze.
Non va infatti dimenticato che l'assicurato gestisce personalmente
l'azienda. Gli è quindi possibile sia predisporre pause a sua guisa, sia
alternare la posizione eretta con quella seduta, così come consigliato in
presenza di tale tipo di disturbi.
Al proposito si produce in allegato il parere del nostro medico,
dottor __________, a detta del quale la capacità dell'assicurato
nell'espletamento di mansioni amministrative è completa.
D'altro lato si rammenta che il medico curante prima
dell'intervento aveva dichiarato il paziente abile a metà tempo. Appare normale
che a seguito dell'operazione le condizioni di quest'ultimo siano migliorate,
considerato inoltre che il decorso postoperatorio non ha presentato
complicazioni." (Doc. _)
A
sostegno delle proprie argomentazioni l'amministrazione ha prodotto un parere
del medico dell'AI, dott. __________.
1.5. Con
osservazioni 25 luglio 2001 alla risposta di causa, l'assicurato ha
sostanzialmente ribadito le argomentazioni sviluppate nel ricorso e
sottolineato la necessità di procedere ad una perizia medica.
1.6. In data 20
agosto 2001 il TCA ha sottoposto alcuni quesiti al dott. __________, primario
di ortopedia-traumatologia presso l'Ospedale regionale di __________, il quale
era già interpellato nell'ambito dell'istruttoria amministrativa. Le risposte
del citato specialista datate 5 settembre 2001 sono quindi state trasmesse alle
parti, le quali con rispettive osservazioni 12 settembre 2001 e 17 settembre
2001 si sono riconfermate nelle loro antitetiche posizioni.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assegnazione di una rendita d'invalidità a __________.
Sulla
base dell'inchiesta economica per indipendenti esperita dall'ispettorato
dell'Ufficio AI, l'amministrazione ha infatti respinto la domanda di
prestazioni non riscontrando un'invalidità di grado pensionabile
L'assicurato
dal canto suo sostiene che, alla luce della refertazione medica agli atti, la
sua incapacità a svolgere l'attività di albergatore debba essere valutata in
misura del 50%.
L'art.
4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
· un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
· la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
2.3. Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag.
232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui
differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in
maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di
una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid.
2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. La
giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga
eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso
di indipendenti, che un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da
porre a confronto sia escluso (cfr. AHI praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74
p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid.
2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (AHI praxis 1998 p. 120; Valterio, Droit
et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, p. 199). Perciò
l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla
riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal
caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; AHI praxis 1998 p. 121
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo
consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente
sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli
effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;
AHI praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138;
ZAK 1987 p. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della
capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre
una perdita di guadagno della medesima entità (AHI praxis 1998 p. 120 consid.
1.a).
Se ci si
fondasse, infine, esclusivamente sul raffronto delle attività, il principio
secondo cui l’invalidità delle persone che esercitano attività lucrativa deve
essere determinato in base alla capacità di guadagno, sarebbe svuotato del suo
significato (AHI Praxis 1998 p. 120; DTF 104 V 136 consid. 2c; Valterio, Droits
et pratique de l’assurance invalidité, les prestations, p. 217).
L’invalidità
degli indipendenti è quindi valutata determinando in che misura l’assicurato
può ancora assumere certe funzioni e l’importanza di queste in relazione al
prodotto globale della ditta.
Inoltre è
necessario esaminare in che modo si potrebbe ridurre l’incapacità di guadagno,
sostituendo dei compiti con altri, più adatti all’invalidità (DTF 104 V 35).
Se
l’attività manuale può essere assunta dai suoi impiegati, si può ad esempio
chiedere ad un capo d’azienda di concentrare i suoi sforzi su compiti
amministrativi.
In
seguito si esamina se l’incapacità di guadagno nei diversi settori influenza il
prodotto dell’azienda.
In fine
il reddito ipotetico di un indipendente è calcolato determinando quale sarebbe
stato lo sviluppo probabile dell’azienda se egli non fosse stato invalido (RCC
1981 p. 40; RCC 1972 p. 289).
Non si
deve invece stabilire l’esistenza di un grado di invalidità sulla base delle
sole conclusioni mediche (RAMI 1996 p. 34 e 36 consid. 3b), a meno che,
congiunte con altri atti, non giustifichino questa conclusione (RCC 1962 p.
441).
2.5. Nel caso di
un indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato
prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni
affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende
dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di
un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione
concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti
estranei all’invalidità.
Di
conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi
idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34,
p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
Se
tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la
ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo
dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più
possibile (RAMI 1995 p. 106ss).
2.6. Dagli atti
medici acquisiti all'incarto AI emerge che con rapporto 19 agosto 1999 il
medico curante dott. __________, posta la diagnosi di
"
Gonartrosi sx sintomatica in pz. stato dopo
frattura del plateau tibiale e trapianto di spongiosa nel 1993
Sindrome lombo-vertebrale cronica
Ipertensione arteriosa media
Sovrappeso (BMI 29.9)
Ipertrofia prostatica media oligosintomatica."
(Doc. AI _, pto. 3)
ha
evidenziato in particolare la presenza di
"
Gonalgie soprattuto a salire e scendere le scale
che si accentuano al pomeriggio e alla sera con zoppia, necessità di doversi
riposare durante la giornata e episodi di lombalgia e il tutto accentuato dalla
stazione eretta prolungata e dal sovrappeso.
Presenza di mitto debole con 2-3 volte nicturia
senza disuria.
Valori pressori elevati senza sintomi."
(Doc. AI _, pto. 4.2)
Il
sanitario ha quindi valutato un'incapacità al lavoro del 50% a far tempo dal 1.
agosto 1998 (cfr. anche certificato del dott. __________ del 4 gennaio 1999, in
doc. AI _).
L'assicurato
è inoltre stato esaminato dal dott. __________, primario di
ortopedia-traumatologia all'Ospedale regionale di __________ e Valli, il quale
aveva in precedenza eseguito un'artroplastica totale dell'anca sinistra cui
l'assicurato si era sottoposto in data 5 febbraio 2000.
Con
rapporto 22 agosto 2000 lo specialista, posta la diagnosi di
" DIAGNOSI:
Gonartrosi ex retropatellare e laterale post‑traumatica.
Status dopo artroplastica anca sx."
(Doc. AI _)
ha quindi
osservato:
"
(…)
ANAMNESI:
Il paziente si sente molto bene dopo l'artroplastica dell'anca ex.
Comunque, dopo l'incidente al ginocchio sx, si trova un'artrosi deformante del
ginocchio, dolorosa soprattutto al lato laterale e anche retropatellare.
STATUS:
Paziente di 53 anni con un peso corporale di 103 kg, morfotipo del
ginocchio ex lievemente più in valgo che contralaterale, rumore importante e
doloroso del compartimento laterale e retropatellare. Stabilità in piano
sagittale e frontale normale. Lieve atrofia della muscolatura della coscia.
RADIOGRAFIE:
Ginocchio ap lat e ortoradiogramma conferma il lieve ipervalgo del
ginocchio ex, ma soprattutto l'artrosi avanzata retropatellare e il
compartimento laterale.
PROCEDERE:
Per questo paziente di 53 anni e in sovrappeso, non è più
possibile un'abilità lavorativa in qualità di cuoco.
C'è un'indicazione per un'artroplastica, ma non di chirurgia
conservativa a causa dell'artrosi retropatellare.
E' quindi indicata un'artroplastica totale al ginocchio sx con
correzione d'asse che abbiamo discusso con il paziente, il quale penserà a
questa proposta e si annuncerà eventualmente per il trattamento
chirurgico." (Doc. AI _)
Dopo aver
fatto esperire un'inchiesta economica a cura dell'ispettorato AI - di cui si
dirà nei considerandi successivi - l'amministrazione a chiesto al dott.
__________ di pronunciarsi sullo stato attuale di salute e sulla capacità
lavorativa dell'assicurato, con particolare riguardo all'esigibilità sia delle
mansioni amministrative e dirigenziali che di quelle inerenti al servizio ai
tavoli, all'aiuto cucina alla mise en place ecc., ripartite, come emerso dalla
citata inchiesta, in misura del 30% le prime e del 70% le seconde.
Con
scritto 30 novembre lo specialista si è limitato ad indicare un'incapacità
lavorativa dell'assicurato quale albergatore pari al 50%.
2.7. Come è già
stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va
stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (RAMI 1996 p.
34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V
275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno
alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34; p. 36 consid. 3b; DTF
114 V 283 consid. 1c).
La
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, 105 V 158
consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non
spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato (DTF 114 v 315
consid. 315 consid. 3c).
Il suo
compito consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in
quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991,
pag. 331 consid. 1c).
Il medico
non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla
capacità di guadagno. Quest'ultimo giudizio spetta all'amministrazione,
rispettivamente al giudice, e deve essere formulato sulla base del raffronto
dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
Di
conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al
lavoro ad un determinato grado, non significa ch'egli debba necessariamente
beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte
dell’AI.
L'incapacità
di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4
LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera
quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato utilizzando
la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare
uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene
valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività
(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 228).
La LAI
tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità
al guadagno.
Di
regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni
casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno
sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico
(cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952,
pagg. 140 e 141).
Quindi,
il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato sulla mera
valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al
guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può
richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74
p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).
2.8. L'amministrazione,
come accennato, ha quindi fatto esperire un'inchiesta per indipendenti dalla
quale emerge che, prima dell'insorgenza del danno alla salute, la distribuzione
usuale delle mansioni dell'assicurato era composta - e ciò è rimasto incontestato
- per il 20% da lavori di direzione dell'azienda, per 10% da lavori
amministrativi e per il 70% da lavori quali il servizio, l'aiuto in cucina, la
mise en place ecc..
Per
quanto riguarda le limitazioni riscontrate in relazione alle singole mansioni
svolte dall'assicurato, nel rapporto d'inchiesta - nel quale sono stati
dettagliatamente esposti i dati riguardanti l'azienda, la manodopera impiegata
e gli elementi di reddito, sia prima che dopo l'insorgenza del danno alla
salute - è stata in particolare evidenziata una limitazione nello svolgimento
delle mansioni di cucina, di servizio al bar e della mise en place, mentre è
stato precisato che attività direzionali e amministrative possono essere ancora
svolte dall'assicurato in misura completa.
Al fine
di valutare il grado d'invalidità dell'assicurato, l'incaricato dell'inchiesta
ha quindi proceduto al raffronto delle diverse attività indicando in termini
percentuali in che misura tali mansioni risultano ancora accessibili dopo
l'insorgenza del danno alla salute:
A
B
C
- Direzione dell'azienda
20%
20%
- lavori amministrativi
10%
10%
- servizio, aiuto cucina, mise en place, ecc.
70%
35%
100%
65%
(Doc. AI _, pto. 5)
osservando
infine quanto segue:
"
(…)
5.2 Valutazioni supplettive N.B. Nella valutazione
dell'attività ancora possibile si tiene in considerazione quanto dichiarato
dall'assicurato, ossia d'essere stato occupato, prima del 1998, nella misura
del 79% in lavori di servizio clientela, aiuto cucina ecc. Considerato che dal
lato medico è indicata un'incapacità lavorativa del 50% (che si ritiene
unicamente per i lavori manovali), ne risulta un grado d'invalidità inferiore
al 40%.
Prima di intimare una proposta di decisione completare
l'istruttoria della pratica richiedendo la documentazione contabile alla
Fiduciaria.
Sempre in cura presso il Dr. __________. Dal gennaio 2000 non
riceve più IPG dalla __________, scadenza dei 720 giorni." (Doc. AI _)
La
percentuale di limitazione complessiva del 35% stabilita dall'Ispettorato AI
nell'ambito dell'inchiesta economica, sulla base della situazione accertata
nell'aprile 2000 e delle dichiarazioni fornite dall'assicurato, è indi stata
posta alla base della decisione con cui l'UAI ha respinto richiesta di
prestazioni.
Pendente
lite, interpellato dal TCA in merito all'esigibilità delle singole mansioni
componenti l'attività di albergatore, il dott. __________ ha rilevato che
l'incapacità valutata al 50% quale albergatore non esclude l'esigibilità di un
"lavoro parziale di tipo burocratico, direzionale o
amministrativo" precisando che "dal profilo medico le
limitazioni riscontrate nell'ambito dell'inchiesta economica per indipendenti
ed in particolare le riduzioni di rendimento espresse in termini percentuali
con riferimento alle singole mansioni riportate alla tabella di cui al pto. 5.1
del relativo rapporto sono attendibili e giustificate" (cfr. doc. _).
Dopo
attento esame degli atti, questo TCA non può che confermare l'attendibilità e
la concludenza ai fini istruttori sia delle risultanze dell'inchiesta economica
che della valutazione della capacità lavorativa espressa dal dott. __________
il quale, nelle more della presente procedura, ha avuto modo di confermare
l'assenza di limitazioni per quanto riguarda l'esercizio di attività
direzionali e amministrative nonché l'esistenza di un'incapacità del 50% nello
svolgimento delle altre mansioni componenti l'attività di albergatore.
Del
resto, anche la valutazione e la descrizione delle limitazioni fatta dal medico
curante dott. __________ - il quale ha indicato un grado d'incapacità al lavoro
del 50% dal 1. agosto 1998 in relazione alla presenza di dolori lombari, di
dolori alle ginocchia nel salire e scendere le scale, la necessità di riposo
durante la giornata, "il tutto accentuato dalla stazione eretta
prolungata e dal sovrappeso" (cfr. consid. 2.6) - non possono che
confermare l'attendibilità del giudizio espresso dal dott. __________ in merito
alla piena esigibilità di mansioni amministrative o direzionali, che nessun
elemento agli atti consente quindi di ritenere siccome controindicate.
In simili
condizioni è pertanto da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel
campo delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 1996 KV Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC
Nr. 22 pag. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 pag. 210/211), che il
danno alla salute di cui l'assicurato è portatore provoca una riduzione di
rendimento quale albergatore e, di conseguenza, un'invalidità pari al 35%.
Il
querelato provvedimento con cui l'amministrazione ha respinto la richiesta di
prestazioni deve pertanto essere confermato.
3.1. Con il
gravame l'assicurato ha chiesto l'erezione di una perizia medica.
Al
proposito è da osservare che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d;
sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992
in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13
maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202,
consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter,
"Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto
e procedura civile, 1991, pag. 1292).
Poiché in
concreto la documentazione medica agli atti risulta sufficiente ai fini della
pronuncia del presente giudizio, la richiesta d'assunzione di prove dev'essere
respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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