AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.24
Data decisione, Autorità:
17.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00024
cs/sc
Lugano
17 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2001 di
contro
le decisioni del 22 febbraio 2001 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con due
decisioni del 22 febbraio 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
posto __________ al beneficio di una rendita semplice d'invalidità di fr. 670
dal 1° agosto 2000 al 31 ottobre 2000 (grado d'invalidità al 50%) e fr. 1'340
dal 1° novembre 2000 (grado d'invalidità del 67%), rispettivamente fr. 1'373
dal 1° gennaio 2001.
La
prestazione assicurativa è stata determinata sulla base di una scala di rendita
44 (periodo di contribuzione 3 anni) e di un reddito medio annuo di fr. 24'120,
rispettivamente 24'720.
1.2. L'assicurata
è tempestivamente insorta al TCA, chiedendo l'erogazione di una rendita più
elevata e facendo valere quanto segue:
" Spett.li
Giudici,
sono sposata da 4 anni 1/2, purtroppo da almeno due anni, ho preso
la malattia della sclerosi multipla a placche diagnosticata dai medici Dr.
__________ nonché dal medico Dr. __________, tuttora sto seguendo le sue cure.
Questa malattia mi ha terribilmente scossa in quanto ho enormi
limitazioni fisiche che mi impediscono di svolgere la mia attività
professionale non solo, ma anche casalinghe come ruolo di moglie. Spesso dopo
solo 10 minuti di lavoro in casa lo stato di stanchezza mi assale e la fatica
poi di riprendermi non è cosa da poco, inoltre alle ripetute ricadute della
stessa malattia molto difficile da gestire.
Fino ad ora grazie all'aiuto dei miei famigliari ho potuto fare
fronte alla situazione sia per gli spostamenti che ai lavori casalinghi e
questo richiederebbe anche un riconoscimento.
L'AI di Bellinzona mi ha assegnato un reddito di SFr. 1.373.‑-
mensile. Ho fatto tre anni di scuole come apprendista e impiegata di vendita.
Se avrei potuto lavorare in ottime condizione di salute avrei tuttora uno
stipendio di 3.500.‑- mensile.
Ritengo che la decisione dell'AI non abbia tenuto conto di questa
mia possibilità di sviluppo nella mia professione.
Tutta la documentazione medica é a Vostra disposizione, come anche
i miei diplomi e preparazione.
Ora ho anche bisogno di assistenza in casa per svolgere i miei
lavori, e visto che la malattia non é reversibile, devo solo sperare che non
avvenga il peggio!
Quindi, faccio appello per avere un reddito Al in base a quello che
avrei potuto guadagnare. Resto a disposizione vostra e avrei il desiderio di
essere vista e udita personalmente." (Doc. _)
1.3. Nella sua
risposta del 20 luglio 2001 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
" Con
la contestata decisione l'ufficio Al ha riconosciuto all'assicurata una mezza
rendita semplice d'invalidità di fr. 670.-‑ mensili dal 1° agosto 2000 al
31 ottobre 2000 e una rendita intera semplice d'invalidità di fr. 1'340.-‑
mensili dal 1° novembre 2000 aumentati a fr. 1'373.‑- mensili dal 1°
gennaio 2001.
Contro queste decisioni è stato interposto il ricorso 14 marzo
2001, mediante il quale l'assicurata contesta l'ammontare della rendita. A suo
modo di vedere la stessa dovrebbe essere adeguata al salario che avrebbe potuto
percepire se non fosse divenuta invalida.
Il ricorso non è accoglibile.
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di
contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per
compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui
l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere
dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS e 36 LAI).
Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo
stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età
(art. 29ter cpv. 1 LAVS e 36 LAI).
La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si
compone:
a. dei redditi risultanti da un'attività lucrativa;
b. degli accrediti per compiti educativi;
c. degli
accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS e 36 LAI).
Sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da
un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi (art. 29quinquies
cpv. 1 LAVS e 36 LAI).
Nel caso specifico, l'ufficio ha proceduto al calcolo della
rendita sulla base degli anni di contribuzione dell'assicurata registrati sul
suo conto individuale personale per il periodo 1° gennaio 1997 ‑ 31
dicembre 1999. Risulta pertanto un periodo contributivo di 3 anni come gli
assicurati della sua classe d'età; ciò consente di applicare la scala massima
ossia la 44 e di riconoscere alla signora __________ una mezza rendita
d'invalidità di fr. 670.‑ mensili con effetto dal 1° agosto 2000, ed una
rendita intera di fr. 1'340.‑- mensili dal 1° novembre 2000 aumentata a
fr. 1'373.-- dal 1° gennaio 2001.
La verifica del calcolo ha potuto stabilire l'esattezza degli
importi assegnati quale rendita semplice d'invalidità.
L'assicurata accenna poi al fatto che l'attuale stato valetudinario
compromette in maniera rilevante anche lo svolgimento delle mansioni più
semplici.
Al proposito ricordiamo di straforo che l'assicurazione invalidità
prevede fra le altre prestazioni l'assegno per grandi invalidi. Secondo l'art.
42 cpv. 2 LAI, è considerato grande invalido colui che, a causa della sua
invalidità, ha bisogno dell'aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della
vita (mangiare, vestirsi, lavarsi,...) o di una sorveglianza personale.
La domanda può essere introdotta in ogni tempo; i relativi moduli
sono ottenibili presso le agenzie AVS del comune di domicilio.
Visto quanto precede l'ufficio Al chiede quindi a codesto lodevole
Tribunale di voler respingere il ricorso confermando le decisioni
impugnate." (Doc. _)
1.4. Con scritto
2 agosto 2001 la ricorrente ha fatto valere quanto segue:
" La
rendita assegnatomi dall'AI, di fr. 1'373.‑ non prende in considerazione
il guadagno avuto dalla disoccupazione dal marzo 1998 al dicembre 1998.
Accludo copie della cassa disoccupazione.
Inoltre, in febbraio 1999 sono stato male ed invece di ricevere
l'indennità' di perdita di guadagno per malattia dalla ditta __________, mi
sono licenziata in quanto stavo cosi male e non riuscivo nel mio smarrimento di
valermi dei miei diritti.
Quindi, questi ulteriori motivi li presento per valermi di una
rendita superiore.
Inoltre, attualmente ho bisogno di terzi per compiere gli atti
ordinari della vita, da mia madre che abita accanto a me.
Se fosse possibile avrei piacere di essere udito in persona da
questo Onorevole Tribunale." (Doc. _)
1.5. In data 9
agosto 2001 la Cassa ha osservato:
" in riferimento alla vertenza a margine, vi precisiamo che dalle
riunioni dei conti personali dell'assicurata in oggetto, si evince che per
l'anno 1998 sono state registrate le indennità di disoccupazione corrispondenti
alla documentazione presentata dalla stessa assicurata con scritto del 2 agosto
2001. Contrariamente a quanto asserito dalla signora __________,
l'indennità da lei ricevuta è stata regolarmente computata nel calcolo della
sua rendita d'invalidità, per questo motivo non ci resta che confermare la
nostra decisione e le relative osservazioni al ricorso in questione."
(Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. A norma
dell'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è
invalido almeno al 66 2/3 per cento, a una mezza rendita se è invalido almeno
al 50 per cento o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 per cento;
nei casi economicamente rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv.
1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido almeno nella misura del
40 per cento.
Il
diritto alla rendita secondo l’art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in
cui l’assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al
40% oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al
lavoro per almeno il 40% in media (art. 29 LAI).
2.3. Secondo
l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati
legittimati alla rendita, che quando l’invalidità si manifesta, hanno pagato i
contributi AVS per almeno un anno.
Per quanto riguarda il calcolo delle rendite d’invalidità l’art. 36 cpv.
2 LAI prevede che sono applicabili per analogia le norme dell’AVS, riservate
alcune norme specifiche della LAI.
Se l'assicurato non ha ancora compiuto quarantacinque anni quando diventa
invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un
supplemento percentuale. Tale supplemento è fissato dal Consiglio federale
secondo l'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità (art.
36 cpv. 3 LAI).
Infine, se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora
compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita
d'invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 133 1/3
per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa (art. 37
cpv. 2 LAI).
2.4. A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il
calcolo della rendita d'invalidità è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente
diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere
dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo
coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno
il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso si
compone:
-
dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è dunque determinato sommando i redditi da attività
lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e
divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.5. Sono presi
in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui
quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
(lett.
b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31
dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge
che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
- i
periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29
quinquies
cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316
delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e
cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320
DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.6. In concreto
la ricorrente ritiene che l'ammontare della rendita non sia conforme alla sua
situazione, potendo, se non fosse invalida, percepire uno stipendio di fr.
3'500. La decisione non avrebbe tenuto conto della possibilità di sviluppo
nella sua professione.
Va
preliminarmente rammentato che l'ammontare della rendita AI dipende
esclusivamente, come visto in precedenza (consid. 2.4.), dal periodo di
contribuzione durante il quale l'assicurata ha pagato i contributi sociali e
dal reddito annuo medio conseguito in quel periodo (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Ininfluente, per il calcolo dell'ammontare della rendita, è invece l'attuale,
rispettivamente la futura situazione finanziaria dell'assicurata.
2.6.1. Periodo di
contribuzione
Come
visto (consid. 2.4), per determinare gli anni interi di contribuzione di una
persona occorre basarsi sulla durata di contribuzione che essa ha compiuto dal
1° gennaio dell'anno civile successivo al compimento dei 20 anni fino al 31
dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Si considera come
evento assicurato il compimento dell'età di pensionamento, la data d'inizio
dell'invalidità o del decesso (cfr. direttive UFAS sulle rendite marg. 5020).
Da rilevare inoltre che giusta l'art. 52c OAVS i periodi di contribuzione tra
il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del
diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di
contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati
durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo
della rendita. Inoltre, l'art. 52b OAVS prevede che i periodi di contribuzione
compiuti prima dei 20 anni vanno presi in considerazione ove la durata di
contribuzione sia incompleta.
Nella
fattispecie in esame per __________ fa stato il periodo di contribuzione dal 1°
gennaio 1997 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31
dicembre 1999 (anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato).
Dall’esame
dei conti individuali dell'insorgente, dove sono tra l'altro registrati i
redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS
(art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) risulta che essa presenta un periodo di
contribuzione completo di 3 anni.
In base alle tabelle sulle rendite edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio
ex art. 30 bis LAVS, con un simile periodo di contribuzione si ottiene la scala
di rendita 44, che è la massima prevista.
2.6.2. Reddito
annuo medio
Occorre
ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM).
Come già
detto (cfr. consid. 2.4), il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi
da attività lucrativa e dagli accrediti per compiti di educazione computabili
durante il proprio periodo di contribuzione. In particolare non sono computati
i redditi dell'anno in cui è sorto l'evento assicurato (art. 52c OAVS), né, di regola,
quelli compiuti prima dei 20 anni (art. 52b OAVS: solo in caso di durata di
contribuzione incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS vengono computati).
Nel caso
di specie, la cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti
nel conto individuale dell'assicurata relativi al succitato periodo, giungendo
così all'importo di fr. 39'549. L'amministrazione, contrariamente a quanto
ritenuto dall'insorgente (doc. _), ha tenuto conto anche dei redditi derivanti
dall'assicurazione disoccupazione percepita nel corso del 1998 (doc. _).
Orbene,
la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione
dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1
LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51
bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione
del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art.
30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto
individuale determinante per la rendita.
Nel caso
che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale
dell'assicurato è avvenuta nel 1997.
Pertanto, dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta essere
l'1.000. L'importo va poi diviso per i 3 anni effettivi di contribuzione
(39'549 x 1.000 : 3), per un reddito annuo di fr. 13'183.
Come
visto al consid. 2.2., giusta l'art. 36 cpv. 3 LAI, se l'assicurato non ha
ancora compiuto i quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito
medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. In
concreto, in virtù dell'art. 33 OAI il reddito va aumentato dell'80%, e
raggiunge un importo complessivo di fr. 23'729.
Ne
consegue che il reddito annuo medio della rendita corrisponde a fr. 23'729.--
che, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS,
ammonta a fr. 24'120.-- nel 2000 e a fr. 24'720.-- nel 2001, per delle
prestazioni che sarebbero di fr. 1'266 (633 con un'invalidità al 50%),
rispettivamente di fr. 1'298.
Tuttavia,
giusta l'art. 37 cpv. 2 LAI, se un assicurato con una durata intera di
contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza
dell'invalidità, la sua rendita d'invalidità e le eventuali rendite completive
ammontano ad almeno il 133 1/3 per cento dell'importo minimo della corrispondente
rendita completa (nel 1999 e 2000: fr. 1005; nel 2001: fr. 1'030).
Di
conseguenza, in concreto, la prestazione a favore di __________ calcolata con
l’ausilio della citate tabelle, sulla base di una scala di rendita 44 ammonta a
fr. 670 dal 1.8.2000 al 31.10.2000 (invalidità al 50%: 1005 X 133 1/3% : 2),
fr. 1'340 (1005 X 133 1/3%) dal 1.11.2000 al 31.12.2000 (invalidità al 67%,
rendita al 100%) e fr. 1'373 (1'030 X 133 1/3%) dal 1.1.2001, come rettamente
calcolato dalla Cassa.
In queste circostanze la
decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.7. Nel proprio
gravame l'assicurata chiede di essere sentita (doc. _ e _).
Il TCA rileva innanzitutto
che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il
diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1
CEDU.
Infatti, secondo la
giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai
sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di
una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di
audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA
dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws, consid. 5b,
pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio
alla DTF prima citata).
Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr.
pure STFA del 13 novembre 2000 in re F.S., H 238/98; DTF 122 II 469 consid. 4a,
122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere
sentito (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e
rinvii).
In
concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale
ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti
dell’incarto per cui rinuncia all'audizione della ricorrente e
all'assunzione di ulteriori prove.
2.8. Infine, va
abbondanzialmente rilevato, come correttamente affermato dalla Cassa nella sua
risposta, che l'assicurata, se ritiene di dover far capo all'aiuto di terzi e
di aver diritto ad un assegno per grandi invalidi (art. 42 LAI), può presentare
una domanda utilizzando i relativi moduli previsti a questo effetto e
ottenibili presso le agenzie AVS del Comune di domicilio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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