AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.22
Data decisione, Autorità:
20.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00022
BS/sc
Lugano
20 settembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
le decisioni del 13 febbraio 2001 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 6 maggio
1998 __________, di professione aiuto infermiera, ha subìto una paralisi
facciale.
Il medico curante, Dr. __________, specialista in neurologia, ha infatti
riscontrato “dei dolori intesi nella regione peri- e retroauricolare a
sinistra, seguiti da diminuzione del gusto sulla parte sinistra della lingua e
paresi facciale periferica importante, con impossibilità di muovere il
sopracciglio, chiudere l’occhio e aprire la commisura labiale sinistra” (cfr.
rapporto 22 maggio 1998 in atti AI).
Visto che lo stato di salute non è migliorato, in data 11 novembre 1999
l’assicurata ha presentato all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) una
richiesta di prestazioni AI per adulti.
Con certificati 22 novembre 1999 il dr. __________Wulliman ha diagnosticato “uno
status dopo paralisi emifacciale sinistra, con conseguente sindrome dolorosa
cronica emifocalizzata sinistra, intercorrente, di difficile risposta e terapia
“ e in data 29 novembre 1999 il medico curante, dr. __________, ha
accertato una nevralgia al nervo facciale sinistro. Entrambi i sanitari hanno
certificato un’inabilità lavorativa del 100% (cfr. atti AI).
Il 24 luglio 2000 l’assicurata ha cessato la propria attività lucrativa.
1.2. Al fine di
accertare lo stato di salute dell’assicurata e di valutare l’eventuale
incapacità lavorativa, l’UAI ha incaricato il Servizio di accertamento medico
(SAM) di procedere ad una perizia pluridisciplinare il cui referto è stato
redatto il 23 luglio 2000 (cfr. atti AI).
Con proposta di decisione 15 agosto 2000, l'UAI ha deciso di erogare una mezza
rendita dal 1° settembre 1999 in quanto:
"
(…)
In concreto, l'istruttoria eseguita ha consentito
di poter entrare in possesso del rapporto medico specialistico allestito dal
Servizio di accertamento medico dell'AI.
Questo referto indica che lo stato di salute le
permetterebbe ancora, nonostante tutto, di esercitare la sua precedente
attività ausiliaria di cura, come pure altre confacenti, in misura parziale del
50%, ossia al 100% sull'arco limitato a mezza giornata.
Questa situazione determina dunque un grado di
invalidità del 50% a contare dal settembre 1999, ovverosia trascorso u anno
ininterrotto di attesa in incapacità lavorativa e lucrativa (art. 29 cpv. 1
lett. b LAI)."
L'assicurata
per il tramite della __________, allegando il rapporto 12 ottobre 2000 del dr.
__________, ha contestato la valutazione fatta dall'amministrazione, ritenendo
dati gli estremi per riconoscere una rendita intera.
Dopo aver in data 9 novembre 2000 comunicato all’assicurata che le motivazioni
del medico curante non sono state ritenute sufficienti per modificare il
progetto di decisione, con due pronunzie del 13 febbraio 2001 l’UAI ha
riconosciuto a __________ una mezza rendita AI a decorrere dal 1° settembre
1999 e due rendite completive per figli, di cui una limitata al 30 giugno 2000.
1.3. Contro le
decisioni è tempestivamente insorta __________, per il tramite del suo legale,
postulando l’erezione di una perizia e l'erogazione di una rendita intera.
Sostanzialmente
l’assicurata contesta le valutazioni dei periti in merito alla patologia
neurologica.
La
ricorrente rimprovera inoltre al SAM di non aver considerato la sintomatologia
descritta dai medici curanti __________ e __________ che
"
(…)
rende dunque di fatto impossibile la ripresa di
un'attività lavorativa, anche se solo a tempo parziale.
Proprio la manifestazione spontanea ed incontrollata
dei dolori summenzionati, obbligherebbe la ricorrente ad abbandonare il lavoro
nei momenti più improbabili. Essa, indipendentemente dalla sua volontà e dalla
sua passione per l'attività esercitata, non può quindi più garantire la
necessaria affidabilità e presenza sul posto di lavoro, ciò che di fatto la
rende inabile al lavoro al 100%. (…)" (ricorso pag. 6)
Facendo
riferimento al rapporto 12 ottobre 2000 del dr. __________, l’assicurata ha poi
rilevato:
"
(…)
In tale rapporto egli ha pure messo in evidenza
alcune incongruenze del rapporto del SAM ed in particolare del rapporto del
dott. __________, il quale ha qualificato lo stato della ricorrente come algia
facciale sinistra di tipo neurovascolare ed ha escluso che i dolori siano di
tipo nevralgico. Il dott. __________ aveva consigliato una terapia di
betabloccanti o Isoptin ed aveva concluso, osservando che con una terapia
adeguata la situazione sarebbe potuta migliorare.
Dal rapporto 12 ottobre 2000 del dott. __________
emerge che sulla base di quanto consigliato dal dott. __________ la ricorrente
ha effettivamente seguito una terapia di Isoptin che non ha dato però alcun
miglioramento. Il dott. __________ ha dunque potuto constatare che con ogni
probabilità l'algia riscontrata non è di tipo nevralgico come detto dal dott.
__________. Egli ha inoltre constatato che la paziente soffre ancora di uno
stato depressivo non indifferente. (…)" (Doc. _, pag. 7)
1.4. Mediante
risposta 5 giugno 2001 l'amministrazione ha chiesto che il ricorso venga respinto.
Innazitutto
essa ha ricordato i dettami giurisprudenziali in merito alla forza probatoria
delle perizie amministrative per rilevare che l’atto peritale del SAM, seppur
ordinato dall’UAI, è da considerare come neutro e imparziale.
Quanto alla problematica sollevata, l’amministrazione ha rimarcato che:
"
(…)
Il problema in concreto è quello di valutare il
grado di incapacità lavorativa che implica un danno alla salute come quello del
quale soffre l'assicurata. Trattasi infatti di una problematica che si
manifesta in modo discontinuo, ragione per la quale non è possibile prevedere
in quale momento l'interessata non sarà in grado di lavorare.
Da sottolineare però che se è ammissibile che nel
corso di una crisi acuta l'assicurata non sia in grado di sostenere un'attività
lavorativa, per il resto del tempo la stessa è pienamente abile.
A giusta ragione il dottor __________ ritiene
quindi che un'incapacità completa sarebbe eccessiva.
Considerata la natura della problematica una
soluzione sicuramente proponibile sarebbe quella di calcolare una presenza sul
lavoro a tempo pieno, ma con rendimento ridotto alla metà.
D'altro canto il dottor __________ ha altresì
evidenziato una tendenza alla cronicizzazione dei dolori, rilevando come
"un sentimento di invalidità e l'impossibilità di riprendere le sue
attività precedenti, è ormai inculcato nella paziente".
Considerare l'assicurata totalmente inabile
risulterebbe addirittura controproducente, in quanto tale tendenza verrebbe
inevitabilmente aggravata.
La ricorrente sottolinea infine come i problemi
fisici si riflettano anche a livello psichico. Nel proprio rapporto 12 ottobre
2000 (cf. allegato ricorsuale, doc. _) il dottor __________ evidenzia infatti
la presenza di uno "stato depressivo non indifferente".
Al proposito si osserva che l'esistenza di disagi
a livello psicologico era già stata rilevata in precedenza; è per tale motivo
che l'assicurata è altresì stata sottoposta ad un'analisi psichiatra, dalla
quale è però emerso che se la stessa presenta un leggero stato
ansioso-depressivo, tuttavia tali disturbi non sono gravi al punto da implicare
un'incapacità lavorativa." (Doc. _)
1.5. Con scritto
18 giugno 2001 la ricorrente ha confermato i mezzi di prova offerti nel
ricorso, ribadendo la richiesta di eseguire una perizia medica neutra.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assegnazione a __________ di una rendita intera d'invalidità.
Mediante
la decisione contestata l'amministrazione ha riconosciuto una mezza rendita
essendo l'incapacità lavorativa del 50% unicamente riconducibile all’affezione
neurologica.
L'insorgente
contesta le conclusioni del SAM poiché le affezioni di cui è portatrice rendono
impossibile una ripresa lavorativa e postula il riconoscimento di una rendita
intera.
Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
- un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
- la conseguente
incapacità di guadagno.
Affinché
il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Va altresì
rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e
il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg.
200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la
giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno.
Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Come è già
stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va
stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36
consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275
consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla
salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
La
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (SVR 1996
IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158 consid. 1;
RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non
spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la
preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno.
Questo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e
dev’essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag.
432).
I
documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre
le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2
luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di
conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al
lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba
necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità
da parte della Commissione AI.
L'incapacità
di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4
LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera
quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro
equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di
muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con
metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri
lavori e attività (G. Scartazzini, op.cit, pag. 228).
La LAI
tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità
al guadagno.
Di
regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni
casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno
sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico
(cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952,
pagg. 140 e 141).
Quindi,
il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato sulla mera
valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al
guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può
richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74
p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).
2.5. Nell’evenienza
concreta, dal referto 2 agosto 2000 risulta che i periti del SAM hanno
proceduto ad una dettagliata anamnesi, ad uno studio degli atti medici messi a
disposizione dell’UAI, a degli esami clinici ed, infine, a dei consulti da
parte di specialistici in psichiatria, neurologia e otorinolaringoiatria (ORL).
Essi hanno poi posto la seguente diagnosi (con influsso sulla capacità
lavorativa):
"
Algie neurovascolari dell’emifaccia sin. In
esiti di paresi facciale periferica sin.(maggio 1998).
Ipoacusia percettiva pantonale attorno ai 60DB
all’orecchio sin. in stato dopo paresi facciale di tipo periferico sin.
parainfettiva.”
In merito
alla capacità lavorativa, differenziata con riferimento alle diverse affezioni,
i periti hanno rilevato quanto segue:
"
(…)
Il nostro consulente neurologo dr. __________,
considera che i disturbi lamentati dall'A. sono riferibili ad algie
neurovascolari quale esito di una paresi facciale periferica sin. apparsa nel
maggio 1998. In diagnosi differenziali evoca pure la possibilità di
un'emicrania parossistica cronica. La sua valutazione esclude pertanto un
dolore di tipo nevralgico e quindi consiglia un trattamento specifico con
betabloccanti o calcio - antagonisti, associando per le crisi dei Triptani (per
esempio: Imigran spray). Attualmente, in considerazione dei disturbi algici
presenti, valuta un grado di incapacità lavorativa al massimo nella misura del
50% con tuttavia possibilità di miglioramento in futuro, per cui, nei prossimi
anni ritiene indicata una revisione della situazione.
L'attuale esame peritale non ha evidenziato la
presenza di psicopatologie maggiori tali da limitare il grado di capacità
lavorativa. Il nostro consulente psichiatra dr. __________, descrive
un'evoluzione favorevole della reazione depressiva nel marzo 1999. Siamo
convinti che quest'A. possa riprendere l'attività lavorativa svolta in
precedenza, tenendo conto delle limitazioni neurologiche sopradescritte, ciò
che l'aiuterà e reintegrarsi sul piano psicosociale.
L'A. è pure stata l'oggetto di un esame
audiologico da parte del dr. __________, nostro consulente __________ (vedasi
E.3).Attualmente possiamo confermare la presenza di una partecipazione del
nervo uditivo sin. negli esiti della nota paresi facciale periferica sin.
Confermiamo pertanto la presenza di un'ipoacusia percettiva cantonale attorno
ai 60 dB all'orecchio sin., patologia che tuttavia non limita sul piano
professionale l'A. (…)" (perizia pag. 8-9)
Di conseguenza,
per quel che concerne il grado della capacità nell'attività lucrativa svolta
prima del danno alla salute, sugli sviluppi della stessa, i periti hanno
osservato che:
"
(…)
- Grado di capacità di lavoro, in percentuale, nell'esercizio
dell'attività lucrativa o dell'attività abituale (p.es. casalinga) svolta
-
Quando la capacità di
lavoro ha subìto una riduzione pari almeno al 25 percento?
-
Quali sviluppi ha subìto da allora
la capacità di lavoro?
-
quali ulteriori sviluppi ci si deve
probabilmente attendere?
Dagli atti in nostro
possesso sappiamo che l'A. ha potuto lavorare senza prolungate interruzioni
sino al 6.5.1998. A partire da questa data l'A. ha presentato dapprima una
totale incapacità lavorativa della durata tuttavia di poche settimane, con in
seguito ripresa dell'attività lavorativa nella misura completa, sino al
30.10.1998 data a partire dalla quale è dichiarata totalmente inabile al lavoro
dal medico curante (vedasi atto del 19.11.1999).
Da allora il grado di capacità
lavorativa non ha presentato miglioramenti in quanto, sempre dagli atti in
nostro possesso, vi è stata l'apparizione di una reazione depressiva a partire
da marzo 1999. Sulla base delle patologie riscontrate in occasione della
perizia SAM, sappiamo che l'evoluzione della reazione depressiva, è stata in sé
favorevole (attualmente l'A. non presenta segni riferibili a questa patologia),
mentre sono persistite le algie all'emifaccia sin. Su un piano medico ‑
teorico possiamo pertanto ammettere che, a partire da inizio luglio 1999, il
grado di capacità lavorativa avrebbe potuto raggiungere almeno la misura del
50%. Da allora non vi sono più stati sensibili cambiamenti, riteniamo che in
futuro, introducendo un trattamento meglio adeguato alla patologia algica
descritta, si possa ottenere un ulteriore miglioramento del grado di capacità
lavorativa. Attualmente risulta impossibile quantificarne il grado, per cui, su
consiglio del nostro consulente neurologo, riteniamo indicata una rivalutazione
nel corso dei prossimi anni. (…)" (perizia pag. 9-10)
Infine,
riguardo alla possibilità di migliorare la capacità di lavoro, nella perizia si
legge:
"
(…)
- Possibilità di migliorare la capacità di lavoro:
Come detto sopra, un trattamento
maggiormente indirizzato all'aspetto neurovascolare dei disturbi dell'A.,
potrebbe in futuro migliorare l'intensità e la frequenza dei dolori, così da
permettere un miglioramento del grado di capacità lavorativa attualmente non
quantificabile.
Misure d'ordine professionale non
entrano in discussione, in quanto la professione precedentemente svolta
dall'A., è sicuramente esigibile anche se attualmente solo nella misura del 50%
(mezza giornata lavorativa oppure la metà dei servizi notturni prestati in
precedenza). (…)" (perizia pag. 10)
2.6. Perché un rapporto
medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in
maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi,
prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in
piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione
delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le
conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31;
Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); U. Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p.
230).
2.7. Ritornando
al caso in esame, la ricorrente contesta la valutazione neurologica dell’incapacità
al lavoro del dr. __________ per conto del SAM.
In particolare evidenzia come nel rapporto 22 novembre 1999, redatto in
relazione alla domanda AI, il dr. __________ abbia attestato un’incapacità
lavorativa al 100%. Inoltre essa ha anche fatto riferimento ai singoli
resoconti del trattamento neurologico inviati dal dr. __________ al medico
curante dr. __________ (cfr. atti AI).
Nel dettagliato rapporto 12 ottobre 2000, steso dopo la perizia del SAM e dopo
che l’assicurata ha assunto i medicamenti proposti dal dr. __________ (terapia
di betabloccanti o Isoptin), il neurologo ha comunque costatato:
"
(…)
Sulla base della descrizione odierna si deve quindi concludere che
la paziente presenta un'algia emifacciale sinistra; una componente nevralgica
non sembra essere per il momento in primo piano, come già osservato dal dr.
__________ si poteva pensare ad un'algia di tipo neurovascolare, d'altra parte
la sintomatologia attualmente riportata è molto variabile e sembra durare anche
di medesima ìntensità per diverso ore, il che va contro un'algia di questo
tipo, in particolare contro un'eritroprosopalgia o ancora contro un'emicrania
parossistica cronica.
L'assenza di miglioramento con una terapia di Isoptin ad un
dosaggio fino a 240 mg depone pure contro la presenza di questa patologia.
Dal punto di vista terapeutico un'algia facciale rimane comunque
di difficile trattamento: considerando anche lo stato depressivo non
indifferente sarebbe preferibile, proporre un antidepressivo anche per il suo
effetto antalgico centrale, in genere dell'arnitriptilina per altro già provata
dalla paziente in passato e poi abbandonata. E' a mio avviso importante
mantenere dei controlli regolari anche settimanali per essere sicuri
dell'assunzione della terapia rispettivamente per un suo eventuale adattamento.
Si dovrebbe proporre per esempio del Saroten 25 mg a presa serale da aumentare
poi secondo l'evoluzione. La paziente è stata ampiamente informata che
qualsiasi medicazione può portare soprattutto all'inizio della terapia ad effetti
secondari che in genere comunque diminuiscono." (Doc. _, pag. 2)
Il dr. __________ ha dunque potuto accertare che benché l’assicurata avesse
effettivamente ricevuto una terapia di Isoptin, lo stato di salute della stessa
non è migliorato.
In effetti, egli ha infatti rilevato che:
"
la paziente conferma di presentare una
sintomatologia dolorosa costante giornaliera a livello dell’orecchio sinistro,
con momenti più o meno intensi che durano un minuto oppure diverse ore con
medesima intensità, sempre allo stesso livello rispettivamente irradianti fin
sotto l’occhio come una sensazione di pugno allo zigomo o a volte sopra
l’occhio. Il dolore è in genere pulsante e dura per ore, anche tutta la
giornata o tutta una notte o un pomeriggio, tanto da dover ricorrere a del
ghiaccio o a del Tramal. “
(cfr rapporto 12 ottobre 2000 pag. 1).
Ora, il
curante concorda con lo specialista interpellato dal SAM nell’escludere un
dolore con componente nevralgica (“una componente nevralgica non sembra
essere per il momento in primo piano, come già osservato del dr. __________, si
poteva pensare ad un’algia di tipo neurovascolare (…)” riscontrando
tuttavia che “la sintomatologia attuale riportata è molto variabile e sempre
durare anche di medesima intensità per diverse ore, il che va contro
un’algia di questo tipo, in particolare contro un’eritroprosopalgia o
ancora contro un’emicrania parossistica cronica. L’assenza di
miglioramento con una terapia di Isoptin ad un dosaggio fino a 240 mg depone
pure contro la presenza di questa patologia” (sottolineature del redattore)
(cfr. rapporto 12 ottobre 2000 pag. 2).
L’attuale valutazione fatta del dr. __________ diverge dunque da quella del dr.
__________, il quale ha appunto sostenuto un algia di tipo neurovascolare che “in
parte ricordano una eritroprosopalgia, nella DD un’emicrania parossistica
cronica (forma particolare di cefalee a durata relativamente corta che
appaiono ad orari precisi, di giorno e di notte, piuttosto periorbitali
unilaterali, associati a lacrimazione dell’occhio, senza particolare nausea,
colpiscono soprattutto il sesso femminile” (sottolineatura del
redattore)(cfr. rapporto 19 luglio 2000 del dr. __________ agli atti AI).
Anche se nel rapporto in questione il dr. __________ non ha fatto alcuna
valutazione sull’incapacità lavorativa, quest’ultimo sviluppo della malattia
(cefalee di lunga durata) e l’assenza di un miglioramento nonostante la terapia
suggerita merita di essere indagato.
Infatti, se con delle cefalee di breve durata il dr. __________ ha valutato
un’incapacità lavorativa del 50% ( anche se “ per non farle [all’assicurata,
ndr] torto”), la presenza spontanea, incontrollata e duratura dei
descritti dolori potrebbero ulteriormente compromettere l’effettiva esigibilità
dell’attività di aiuto infermiera esercitata dall’assicurata, professione che
necessita di una particolare dose di affidabilità e precisione.
Infine,
il Dr. __________ ha osservato “ uno stato depressivo secondario,
probabilmente non solo per i disturbi fisici ma anche per la problematica
familiare, gioca sicuramente un ruolo non indifferente nella cronicizzazione
dei dolori. “, mentre il dr. __________ ha riscontrato “uno stato
depressivo non indifferente”.
Alla componente psichica non può comunque essere attribuito carattere invalidante.
Infatti, nell’ambito della perizia SAM, lo psichiatra e psicoterapeuta dr.
__________ ha accertato un leggero stato ansioso-depressivo, ma senza riscontri
sulla capacità lavorativa, valutata al 100% (cfr. rapporto 23 luglio 2000 negli
atti amministrativi).
Parimenti non invalidante risulta essere l’ipoacusia percettiva cantonale
attorno ai 60dB all’orecchio sinistro (cfr. rapporto 18 luglio 2000 del dr
__________, otorinolaringoiatra).
In conclusione, l'incarto deve essere rinviato all'amministrazione affinché
accerti in che misura il descritto peggioramento dello stato di salute
intervenuto prima dell’emissione della decisione impugnata influisca sulla
capacità lavorativa dell’assicurata, per poi determinare il grado d’invalidità.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Le
decisioni 13 febbraio 2001 sono annullate.
§§ Gli atti sono rinviati all'UAI affinché esperisca gli accertamenti
indicati al considerando 2.7 e in base alle nuove risultanze
renda una nuova decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI
verserà all'assicurata fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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