AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.19
Data decisione, Autorità:
21.11.2002, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2001.19
RG/sc
Lugano
21 novembre 20022002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2001 di
contro
la decisione del 21 febbraio 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ a
partire dal 1982 ha lavorato in Svizzera inizialmente quale cameriera ed in
seguito quale collaboratrice domestica. In data 2 novembre 1999 l'assicurata ha
presentato istanza tendente all'ottenimento di una rendita AI.
In
relazione a tale richiesta con rapporto 14 dicembre 1999 il dr. __________,
chirurgo, ha diagnosticato:
"
Diagnosi:
Stato dopo artrodesi dell'articolazione
tibiotarsica a sinistra (16.09.1998).
Periartropatia dell'anca sinistra.
Lombosciatalgia a sinistra.
Scoliosi lombare sinistro-convessa.
Vertebra di transizione e sacralizzazione
bilaterale a livello L5."
precisando che l'assicurata non è più in
grado di esercitare la professione di collaboratrice domestica e indicando
siccome proponibili attività "dove non sta a lungo in piedi, non deve
portare pesi, non deve arrampicarsi su scale e sgabelli ecc.".
1.2. Esperita
l'istruttoria, segnatamente una perizia medica a cura del dott. __________, di
cui si dirà nei considerandi successivi, per decisione 21 febbraio 2001
l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), confermando il progetto di decisione
4 dicembre 2000, ha respinto la richiesta di prestazioni:
" Giusta
l'articolo 28 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI),
l'assicurato ha diritto a una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La
rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.
Grado d'invalidità
Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera
40
per cento almeno
un
quarto
50
per cento almeno
una
mezza
60
2/3 per cento almeno
rendita
intera
Nei casi rigorosi, un'invalidità
del 40 per cento almeno apre il diritto ad una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti ad un
grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati
che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa
condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una
prestazione è richiesta.
Per la valutazione
dell'invalidità, il reddito del lavoro che l'invalido potrebbe ottenere
esercitando l'attività che si può ragionevolmente attendere da lui, dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione e tenuto conto di una
situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato al reddito che
avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.
La perdita di guadagno che ne
deriva determina il grado d'invalidità in per cento.
Tuttavia, è senza influenza, per
la valutazione del grado di invalidità, che un'attività ragionevolmente
esigibile sia effettivamente esercitata o meno.
Nel suo caso abbiamo istruito la
richiesta di prestazioni richiedendo, fra l'altro, una perizia medica
specialistica; il rapporto di tale perizia indica che l'attività di cameriera
svolta anni or sono non è più
proponibile e che invece l'attività
di collaboratrice domestica svolta sino al mese di ottobre 1999 potrebbe essere
ancora svolta in misura del 50% (rendimento del 50% sull'arco di un'intera
giornata di lavoro). Il perito precisa comunque che lei dispone ancora di una
capacità di lavoro dell'80% in professioni adeguate, da svolgere
prevalentemente sedute, con la possibilità di cambiare posizione ed in cui non
si debbano effettuare lunghi spostamenti od alzare regolarmente dei pesi.
Questi elementi, tradotti in
termini economici, significano una capacità di guadagno ancora stimata dal
nostro consulente in integrazione professionale in fr. 22'444.-
annui. A questo riguardo si deve dire che il profilo attitudinale suo può
rientrare unicamente in un mercato del lavoro non qualificato, in cui una
persona sana avrebbe la capacità di poter conseguire dei redditi annui di fr. 32'064.-. A questa cifra noi abbiamo applicato una riduzione del 20% come
indicato dal perito medico ed inoltre una successiva riduzione del 10% per il suo profilo attitudinale e sociale. Il risultato è dunque la
possibilità per lei di ricavare ancora un reddito di fr. 22'444.-
come innanzi citato.
A titolo informativo citiamo
alcuni mestieri, reperibili sul mercato del lavoro, a lei confacenti: attività
connessa alla confezione, al controllo, all'imballaggio, alla pulitura,
...(pulitrice di medaglie e monete, lucidatrice-pulitrice-timbratrice di
pettini, addetta al fissaggio di specchi, assemblatrice di schede elettroniche
o componenti vari come ad esempio di orologi, addetta alla
confezione-imballaggio-pulizia di orologi,...).
Tutto sommato dunque non si
ravvisano gli estremi per concedere il diritto alla rendita, situandosi il
grado di invalidità nella misura del 22% , misura inferiore ai minimi legali e
che si ottiene stabilendo la differenza fra il reddito che avrebbe conseguito
quale collaboratrice domestica a tempo pieno (ultima attività esercitata- fr. 28'800.- annui) e il reddito ancora attualmente esigibile (fr. 22'444.- annui).
Pur riesaminando il caso dopo la
presentazione delle osservazioni a seguito della nostra proposta di decisione
del 04.12.2000, non si ritiene che vi siano motivi sufficienti affinché il
citato progetto di decisione debba essere rivisto. In effetti il rapporto
peritale del Dr. __________ dà un giudizio complessivo dello stato di salute,
compresa la situazione lombo-sacrale, e il consulente in integrazione
professionale traduce in termini economici i dati espressi medicalmente."
1.3. Con
tempestivo ricorso datato 12 marzo 2001, l'assicurata ha fatto valere:
"
(…)
Indipendentemente dalle mie condizioni, dai dolori e da come mi
sento fisicamente (cose che provo solo io personalmente) vorrei fare presente
quanto segue:
- sono stata
visitata dal Dr. __________, specialista in chirurgia
ortopedica __________che in primo tempo doveva operarmi; a seguito di un
improvviso lutto in famiglia ha affidato l'incarico di operare al Dr.
__________, capoclinica di chirurgia all'ospedale __________, ora __________.
In data 28 01 '99 sono stata visitata dal Dr. __________ medico di
fiducia dell'ass. __________, dopo tale visita l'ass. __________ mi ha
consigliato di chiedere una rendita d'invalidità.
Nel frattempo sono stata anche
in cura dal Dr. __________.
L'ufficio A.I mi ha inviata dal Dr. __________ per una visita. Il
Dr. __________ dopo la visita mi ha parlato della situazione, concludendo che
la richiesta del 40% d'invalidità del mio medico (Dr. __________) non era
sufficiente, e che il mio grado d'invalidità sarebbe stato del 60%.
Non capisco come poi abbia cambiato opinione (secondo l'AI)
situando il mio grado d'ìnvalidità al 22%. Infatti, il Dr. __________ con la
lettera del 28.12.2000 ha contestato questa decisione.
Vorrei in ogni modo essere rivisitata dal Dr. __________, perché a
mio avviso c'è qualche cosa che non quadra.
Con tutto il rispetto per il Dr. __________, non penso che gli
altri medici tutti concordi sulle mie condizioni (Dr. __________, Dr.
__________, Dr. __________, Dr. __________) siano
incompetenti.
Vi prego pertanto di voler valutare tutta la situazione che vi ho
esposto poiché non mi sembra che la decisione dell'Uff A.I: sia stata giusta e
coerente." (Doc. _)
1.4. Con risposta
di causa 30 maggio 2001, l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame, osservando:
"
(…)
Con rapporto 14 dicembre 1999 il medico curante, dottor
__________, ha giudicato che l'assicurata, affetta da diversi disturbi
all'apparato locomotore, non fosse più in grado di svolgere la precedente
attività di collaboratrice domestica, presentando per contro un grado di
inabilità del 40% nello svolgimento di attività adeguate.
AI fine di meglio valutare le capacità funzionali dell'assicurata,
l'UAI ha sottoposto quest'ultima ad una visita peritale, effettuata dal dottor
__________, specialista in chirurgia ortopedica.
Con rapporto 10 luglio 2000 il perito ha ritenuto l'assicurata
abile al 50% per quanto attiene alla precedente professione di collaboratrice
domestica. In un'attività più confacente risulterebbe invece abile nella misura
dell'80%.
Per quanto attiene alla validità della perizia, si ricorda che
secondo costante giurisprudenza, le perizie eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).
L'amministrazione non aveva nel presente caso alcun valido motivo
per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal dottor __________.
Si ricorda inoltre che il grado di invalidità a livello medico non
corrisponde necessariamente a quello ritenuto dall'amministrazione.
In effetti, in ambito di assicurazione invalidità, tale nozione è
definita come l'incapacità di guadagno, presunta permanente o di lunga durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infermità
congenita, malattia od infortunio (art. 4 LAI). L'invalidità non è quindi un
concetto medico, ma economico, che viene normalmente quantificata procedendo ad
un paragone fra il reddito che l'assicurato conseguiva prima dell'insorgere del
danno alla salute, ed il reddito che lo stesso potrebbe conseguire dopo,
nell'esercizio di un'attività consona alle proprie residue capacità.
In concreto, il grado di invalidità è stato stabilito paragonando
il reddito che l'assicurata percepiva in qualità di collaboratrice domestica,
con il reddito mediano (all'80%) che una lavoratrice non qualificata in Ticino
è teoricamente in grado di conseguire in attività leggere ed adeguate.
Ad ogni modo giova sottolineare che anche qualora lo scrivente
Ufficio si fosse basato sulle valutazioni espresse dal medico curante, dottor
__________, il risultato non sarebbe mutato, in quanto dal citato paragone dei
redditi sarebbe scaturito un grado di inabilità del 37% (reddito ipotetico da
invalido: fr. 33'587.- al 60%, dedotto il 10% come da
rapporto CIP 25.11.2000), ancora insufficiente per fondare il diritto ad una
rendita." (Doc. _)
1.5. Con scritto
10 agosto 2001 il TCA ha chiesto al dott. __________ una sua presa di posizione
in merito alla documentazione medica prodotta dall'insorgente con il gravame.
La relativa risposta è stata quindi trasmessa alle parti, le quali hanno
presentato le loro osservazioni nel merito in data 28 rispettivamente 30 agosto
2001.
1.6. Il 5
settembre 2001 l'UAI ha prodotto il rapporto finale 25 novem-bre 2000 redatto
dal consulente in integrazione professionale, il quale è stato trasmesso
all'insorgente per una presa di posizione.
1.7. Pendente lite il TCA ha ordinato una perizia medica a cura dott. __________ della
Clinica ortopedica del Cantone __________, al quale in data 5 novembre 2001
sono quindi stati sottoposti i quesiti peritali.
1.8. Il 23 luglio
2002 il perito ha rassegnato il proprio referto datato 17 luglio 2002.
Con scritto 2 agosto 2002 l'UAI ha presentato le proprie
osservazioni relative alle risultanze peritali producendo al riguardo le
annotazioni del medico AI dott. __________, mentre con scritto 16 settembre 2002
l'insorgente ha sollevato alcune critiche rilevando in sostanza di non essere
stata in grado di comprendere il contenuto delle risultanze peritali, le stesse
essendo state redatte in una lingua a lei sconosciuta.
1.9. In data 24
settembre 2002 il TCA ha quindi ordinato la traduzione in lingua italiana del
referto 16 luglio 2002. La traduzione ad opera dell'Ufficio traduzioni In
Lingua è stata quindi trasmessa alle parti per una presa di posizione. Con
scritto 3 ottobre 2002 l'UAI ha precisato di non avere osservazioni al riguardo
mentre l'insorgente è rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'attribuzione a __________ di una rendita d'invalidità. Con il
querelato provvedimento l'UAI, sulla base degli accertamenti medici ed
economici esperiti durante l'istruttoria, ha negato tale diritto non attingendo
l'incapacità al guadagno dell'assicurata il minimo pensionabile.
Dal canto
suo l'insorgente, richiamando la refertazione medica agli atti, contesta in
sostanza le risultanze peritali poste a fondamento della decisione
amministrativa rimproverando quindi all'autorità intimata di non aver
effettuato una corretta valutazione del grado d'invalidità.
2.3. Perchè sia
possibile riconoscere una invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato
non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute
abbia una ripercussione economica.
L'art. 4
LAI definisce infatti l'invalidità quale "incapacità di guadagno, presunta
permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica".
Da quanto
precede risulta che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione
o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla
salute.
Ciò che
fa stato ai fini dell'AI è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve
trovarsi in relazione con il danno alla salute accertato dal medico. Se manca
anche soltanto uno dei tre elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:
· che ci si trovi in presenza di un danno alla salute;
· che sia costatata un'incapacità di guadagno;
· che l'incapacità di
guadagno sia causata dal danno alla salute;
allora
non è dato un diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).
2.4. La misura
dell'incapacità lucrativa è determinata da criteri oggettivi e meglio dalla
perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato
del lavoro, ritenuto ch'egli utilizzi, nella misura che da lui si può
ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.
Infatti
l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che:
"
l'invalidità è determinata stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la
manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del
lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido."
(metodo
ordinario di calcolo dell’incapacità di guadagno; cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 e
giurisprudenza citata).
Ne
consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di
guadagno effettiva. Infatti, bisogna tener conto, nel calcolo dell'incapacità
di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura
minore di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche
della circostanza opposta.
2.5. Come è già
stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va
stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36
consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275
consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla
salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
La
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158
consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non
spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la
preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno.
Questo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e
dev’essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag.
432).
I
documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre
le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2
luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di
conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al
lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba
necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità
da parte della Commissione AI.
L'incapacità
di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4
LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera
quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro
equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di
muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con
metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri
lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
La LAI
tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità
al guadagno.
Di
regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni
casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno
sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico
(cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952,
pagg. 140 e 141).
Il grado
d'invalidità di un assicurato non può essere pertanto fondato sulla mera
valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al
guadagno, tenuto conto di ogni attività che può ragionevolmente esercitare e
delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss
consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell’incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.6. Nella
presente fattispecie, onde accertare lo stato di salute e le eventuali
ripercussioni sulla capacità lavorativa, l'amministrazione, a completazione
della documentazione medica acquisita agli atti, ha sottoposto l'assicurata a
perizia medica a cura del dott. __________, chirurgo ortopedico.
Con
referto 10 luglio 2000, il perito, posta la diagnosi di
" DIAGNOSI:
Stato dopo artrosi tibio-tarsica sinistra post-traumatica.
- Stato dopo probabile sindrome delle
logge a sinistra
nel 1975.
in merito
alla capacità lavorativa dell'assicurata si è così espresso:
" VALUTAZIONE
I disturbi lamentati dalla paziente sono credibili ed esiste una
buona correlazione tra l'anamnesi, l'esame clinico ed i referti radiologici. II
mio esame clinico non mostra segni di irritazione radicolare od una limitazione
funzionale a livello della colonna lombare. I sintomi descritti dalla paziente
sono soprattutto in relazione con le turbe della statica e le persistenti
difficoltà alla deambulazione. Penso quindi che dei regolari trattamenti di
fisioterapia dovrebbero migliorare la situazione.
Per quanto riguarda la problematica della caviglia sinistra, la
paziente presenta segni di irritazione del nervo peroneo superficiale, per cui
potrebbe essere indicata una cura di desensibilizzazione. Per quanto riguarda
l'artrodesi, l'evoluzione risulta soddisfacente, la consolidazione è avvenuta
in una buona posizione e non si verificano segni infiammatori locali. Una parte
dei dolori residuali è probabilmente dovuta ad un sovraccarico
dell'articolazione sottotalare e soprattutto della talo-navicolare, che
presenta segni degenerativi, peraltro già presenti prima dell'artrodesi. Un
trattamento locale di anti-infiammatori potrebbe quindi migliorare la
situazione.
Per quanto riguarda la capacità lavorativa, ritengo che la
paziente non sia più idonea per le attività di cameriera. Nelle attività di
collaboratrice domestica valuto un'incapacità del 50% ed un'eventuale attività
di questo tipo dovrebbe essere frazionata sull'arco della giornata intera. In
un lavoro adatto, da svolgere prevalentemente seduta, con la possibilità di
cambiare posizione ed in cui non deve effettuare lunghi spostamenti od alzare
regolarmente dei pesi , la capacità lavorativa potrebbe raggiungere l'80%. Penso che sia comunque indicata una valutazione presso un
Centro Professionale in previsione di una riqualifica."
Con il
gravame, come visto, l'insorgente contesta unicamente le risultanze mediche
poste alla base dell'atto querelato richiamando al proposito le diverse
valutazioni espresse da altri medici dai quali essa è stata visitata.
2.7. Considerato
l'evidente contrastante tenore della valutazione medica posta alla base del
querelato provvedimento (cfr. perizia del dott. __________ del 10 luglio 2000
in inc. AI) rispetto a quella espressa in particolare dal dott. __________
(cfr. rapporti 14 dicembre 1999 e 28 dicembre 2000, in inc. AI), questa Corte,
al fine di accertare l'effettivo stato di salute nonché la sua incidenza sulla
capacità al lavoro dell'assicurata, ha ordinato l’esecuzione di una perizia
giudiziaria a cura del dott. __________ della Clinica ortopedica del Cantone
__________.
Dal
referto peritale 16 luglio 2002 risulta che il perito, sulla base dei dati
anamnestici completi e tenuto conto di tutti i disturbi lamentati
dall'assicurata, ha proceduto ad un approfondito e dettagliato esame dello suo
stato di salute. Sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto,
nonché degli accertamenti medici da esso eseguiti, il perito ha posto la
seguente diagnosi (viene qui riprodotto il testo della traduzione italiana del
referto):
" Diagnosi
Stato in seguito a frattura malleolare a sinistra e artrosi
post-traumati-ca dell'articolazione femorale sinistra
Stato in seguito ad artrodesi dell'articolazione femorale
Intolleranza al carico dell'articolazione femorale Lombaggini
Stato depressivo" (Doc. _)
Per quel
che concerne la capacità lavorativa dell'assicurata e le eventuali possibilità
di un miglioramento delle sue condizioni di salute, il perito, rispondendo ai
quesiti postigli, ha osservato:
"
(…)
II danno alla salute è tale da compromettere l'attività di
cameriera o di donna di servizio? Da quando?
Dalla descrizione dei dolori fatta dalla paziente durante la
visita, sussiste soprattutto un'intolleranza nel sollevamento di pesi e nella
deambulazione prolungata. Questo comporta naturalmente un'impossibilità di
effettuare l'attività di cameriera, dove la paziente deve stare per 8 ore
ininterrottamente in piedi e trasportare contemporaneamente pesi.
Come donna di servizio, la situazione è eventualmente meno
estrema, poiché sono presenti fasi di riposo, ma anche lì si ha un'attività
prevalentemente caratterizzata dallo stare in piedi e camminare con pesi, come
ad es. nei lavori di pulizia. L'inabilità al lavoro della
paziente in questi rami professionali è presente già dal 1996/1997.
Se sì, quali sono le
compromissioni e in che misura hanno effetto sull'inabilità al lavoro come
cameriera o donna di servizio?
II problema principale è
l'artrodesi dell'articolazione femorale, che arreca ancora dolori alla
paziente. II piede è intollerante ai carichi, di modo che una deambulazione
prolungata ed una deambulazione con trasporto di pesi superiori provocano
dolore, cosa che naturalmente riduce l'abilità al lavoro. Inoltre, sono da
menzionare i dolori alla schiena, che la paziente accusa e che sono sicuramente
di svantaggio per i tipi di lavoro indicati.
Dal punto di vista medico,
l'assicurata potrebbe essere inserita in altre attività? Se sì, ad esempio
quali? In quale misura? Con quali limitazioni?
La paziente potrebbe sicuramente
essere inserita in un'altra attività. Si dovrebbe trattare di un'attività, in
cui dovrebbe poter lavorare parzialmente seduta, parzialmente in piedi e
camminando, eventualmente in un'azienda in cui da un lato deve eseguire una
parte di lavoro d'ufficio e dall'altro imballare merci di piccolo taglio o
eventualmente consegnarle alla clientela. Per un'attività così avvicendata, la
paziente sarebbe sicuramente abile al lavoro per circa 6 ore al giorno.
Come limitazione si dovrebbe
stabilire sicuramente un limite di peso di circa 5 - 6 kg. In aggiunta, il
lavoro d'ufficio prolungato non dovrebbe superare i 3/4
d'ora alla volta.
II perito condivide il parere
medico del Dott. __________ del 1010712000 in merito all'abilità al lavoro
della Signora __________ in attività adeguate?
È difficile rispondere a questa
domanda, poiché questo parere risale a due anni orsono e non posso ricostruire
lo stato di allora al momento attuale.
Il danno alla salute è
passibile di miglioramento o peggioramento?
È difficile rispondere a questa domanda. La paziente soffre
inoltre di uno stato depressivo, che in futuro potrebbe naturalmente
determinare anche il suo stato fisico. Considerando l'artrodesi
dell'articolazione femorale, c'è da supporre che portando scarpe adeguate, la
situazione dovrebbe stabilizzarsi. In merito allo sviluppo dei dolori alla
schiena, questo dipende probabilmente in modo notevole anche dallo sviluppo
dello stato psichico della paziente.
Come valuta il perito, secondo la maggiore probabilità,
l'abilità al lavoro dal 1998 ad oggi come cameriera, donna di servizio e in
altre attività adeguate?
Dopo l'artrodesi dell'articolazione femorale, la paziente è stata
per circa 7 mesi completamente inabile al lavoro. Di conseguenza, si può
partire da un'inabilità al lavoro parziale di circa il 50% nella sua
professione di cameriera o donna di servizio. Per lavori più leggeri in
posizioni alterne, come precedentemente menzionato, sarebbe probabilmente abile
al lavoro al 60-70% circa." (Doc. _)
In
sostanza quindi, nel valutare le conseguenze sull'incapacità al lavoro dovuta
in particolare all'artrodesi dell'articolazione femorale, il perito ha concluso
per un'incapacità lavorativa del 50% nella professione di cameriera o quale
donna di servizio, attestando per contro una capacità del 60-70% in attività
leggere che non comportino il sollevamento di pesi superiori ai 5-6 kg e da
eseguire in posizioni alterne.
2.8. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989
p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 125 V 195, 123 V 176, 122 V 161, 104 V
212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in
re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2;
SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a/cc; cfr. anche U.
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997 p. 230).
2.9. In caso di
perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle
conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a
disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire
un'interpretazione scientifica dei fatti (DTF 122 V 161, 112 V 32 consid. 1a,
107 V 174 consid. 3; cfr. anche STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998
LPP Nr. 16 p. 55; STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B, STFA non pubbl.
del 28 novembre 1996 in re G. F.). Il giudice può disattendere le conclusioni
del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle
contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale,
che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).
Egli può
discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di
altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio
l'esattezza della perizia giudiziaria.
Va
tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di
parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto
speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo
sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).
Per ciò
che concerne il valore probante di un rapporto medico é inoltre determinante il
fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio
esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato
consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle
relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni
dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).
3.1. Nella
fattispecie in esame, sulla base di tali risultanze peritali - cui,
conformemente ai succitati criteri giurisprudenziali, deve qui essere
attribuita forza probante piena sia per quanto riguarda il giudizio sullo stato
di salute che la valutazione della sua incidenza sulla capacità lavorativa - è
da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali
(cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a, 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269;
SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che l'assicurata è
incapace al lavoro in misura del 50% nella precedente professione di cameriera
o quale donna di servizio, mentre che in attività leggere adeguate che
comportino il cambiamento di posizione e che non implichino il sollevamento di
pesi oltre i 5-6 kg l'assicurata presenta una capacità del 60-70%.
3.2. Riguardo
alla fissazione del reddito da invalido in attività di tipo leggero, va
ricordato che per quanto riguarda i salari applicati nel Canton Ticino, con
sentenza 13 luglio 1995, confermata dal TFA (SVR 1996, UV Nr. 55 pag. 183; RAMI
1998 pag. 223) questo Tribunale utilizzando dati salariali concreti ed
analizzando approfonditamente la giurisprudenza federale in materia aveva
stabilito che in attività leggere non qualificate, svolte a tempo pieno e con
rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, il reddito annuo per
la manodopera maschile ammonta:
per il
1992 fr. 34'000.--
per il
1993 fr. 34'500.--
per il
1994 fr. 35'000.--
per il
1995 fr. 35'000.--
L'importo
di fr. 35'000.-- era quindi stato confermato anche per gli anni 1996 a 2000
(STCA 27 agosto 1996 in re J.M, STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H., STCA
19.6.1998 in re E. M., STCA 28.1.2000 in re B.C).
I
parametri utilizzati dal TCA sono stati approvati dal TFA, ad esempio nella
sentenza pubblicata in RAMI 1998 pag. 223 seg. e in quella pubblicata in SVR
1998 UV N° 6.
In
seguito, il TFA ha esplicitamente affermato che i redditi così determinati dal
TCA "... dovrebbero essere fedefacenti anche nel campo dell'assicurazione
invalidità..." (stfa 30.6.1998 in
re S.S.c.H. non pubbl.; cfr. anche STCA del 18 maggio 1999 in re B.K).
Nel 1995
per le donne il reddito era invece di fr. 24’500.--.
Tuttavia,
la giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è
stata recentemente oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale
federale delle assicurazioni.
In una
sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), riprendendo in sintesi
quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A, ora pubblicata in
DTF 126 V 75 e segg., l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo
alle conclusioni del suo esame:
" 2.‑
Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più
riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per
l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce
la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità
di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato
entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 consid. 2b, 116 V 249
consid. 1b).
L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio
a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso
d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli
organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono
scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad
esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi
(DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a).
3.‑ a) Nell'evenienza concreta l'assicurato,
contitolare a D. di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di meccanico
d'auto, percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del 15% da
parte dell'INSAI, per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto 1990.
Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta notificata nel
febbraio 1996.
Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della causa non
risulta che l'INSAI abbia fatto capo, per determinare il tasso d'invalidità, ad
un paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la graduazione operata
dal medesimo Istituto non era pertanto vincolante per l'ufficio ricorrente.
Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i
necessari accertamenti economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI.
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale
ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda,
in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla
propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più
volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996
UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si
riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del
Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata
alla pubblicazione.
4.‑ In tale sentenza di principio la Corte ha in
sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa
stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa
l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di
quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i
dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di
apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di
tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di
lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare ‑
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione ‑, il giudice delle assicurazioni sociali non può
senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione.
5.‑ Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese,
secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le
esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la
decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono
rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità
fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul
diritto ai provvedimenti professionali in lite."
Con
sentenza 4 settembre 2000 in re. N. R. __________questa Corte, tenuto conto per
la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, ha quindi precisato
che conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale
di statistica in "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1998" il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata
esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari,
che possono arrivare al massimo al 25% (DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag.
85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A., I 482/99),
riportato su 41,9 ore ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato
(rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e
a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.
Recentemente
l’Ufficio federale di statistica ha proceduto all’elaborazione dei dati statistici
salariali relativi all’anno 2000. Secondo tali dati il salario mediamente
percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore settimanali
(cfr. “La vie économique” 2/2002”, Tabella B9.2, p.
88), per un’attività leggera e
ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8
x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le
donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare
è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.--
(fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e
pubblico).
3.3. Nella
fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei
recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 36'328.- riferito
al settore privato (”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti
salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 p. 348).
Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a)
questo importo, adeguato al 2001 in base all’indice dei salari nominali
(cfr. “La vie économique 8/2002, Tabella B10.3, p. 93), ammonta a fr. 37'240.-
( 36'328 x 2245 : 2190).
Tenuto
conto di una capacità situata tra il 60% e il 70% in attività leggere adeguate,
si ottiene quindi un reddito pari a fr. 24'206 (65% di fr. 37'240).
Partendo
da un salario rivalutato di fr. 24'206.- ulteriormente ridotto del 10%, corrispondente al tasso di riduzione
ammesso dal consulente in integrazione professionale nel suo rapporto 25 novembre 2000 (cfr. _) con
particolare riferimento al profilo attitudinale dell'interessata ed in specie
al suo status sociale e alla nazionalità (valutazione
questa non suscettibile in concreto di essere messa in discussione da parte di
questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la
disattenzione, cfr. STFA non pubblicata del 30 giugno 2000 in re B p. 5; DTF
126 V 75), si giunge ad un reddito da invalido di fr. 21'785.-.
Dal raffronto di quest’ultimo importo con quello - incontestato - da valido di fr. 28'800
- quale reddito che l'assicurata avrebbe potuto conseguire svolgendo a tempo
pieno l'attività di collaboratrice domestica intrapresa sin dal 1995 - emerge
un'incapacità al guadagno pari al 24,3% (28'800 –
21'785 x 100 : 28'800).
In simili
circostanze, il tasso d'invalidità non attingendo il minimo pensionabile
previsto dalla LAI (40%), la decisione contestata deve essere confermata.
Abbondanzialmente
giova essere osservato che pur volendo considerare quale reddito da valido il
salario conseguibile nel 2001 da personale domestico impiegato a tempo pieno
secondo il relativo CNL (fr. 35'308 annui, cfr. FUCT 102/2000 pag. 743-7434),
non si giungerebbe a diverso risultato, ritenuto che anche in tal caso il tasso
d'invalidità dell'assicurata (38,3%) non raggiungerebbe il minimo richiesto
dalla legge per l'erogazione di una rendita d'invalidità.
Il
ricorso deve pertanto essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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