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Numero d'incarto:
32.2001.18
Data decisione, Autorità:
15.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00018
RG/sc
Lugano
15 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
-
che con
decisione 15 dicembre 1999, cresciuta in giudicato, l'Ufficio assicurazione
invalidità (UAI) ha respinto la richiesta di __________ tendente al
riconoscimento di provvedimenti sanitari;
-
che con
scritto 8 giugno 2000 per il tramite del padre l'assicurato ha chiesto un
riesame della decisione invocando la lacunosità dell'istruttoria su cui
l'amministrazione ha fondato la cennata decisione;
-
che con
lettera 7 agosto 2000 l'UAI ha respinto la domanda di riesame, precisando che:
"
Secondo le disposizioni in vigore non è
possibile assegnare i termini di legge in merito ad un soggetto per il quale vi
è già una decisione cresciuta incontestata in giudicato; a tale proposito
richiamiamo la RCC 1985 n. 235 che cita: "la riconsiderazione si applica solo
quando il rifiuto delle prestazioni si rileva in seguito sicuramente
errato" e precisiamo che tale situazione non si è verificata nel presente
caso." (Doc. _)
- che con
scritto 2 febbraio 2001 il padre dell'assicurato, producendo un certificato
medico 23 gennaio 2001 del dott. __________, ha nuovamente postulato il riesame
della decisione 15 dicembre 1999:
"
la presente per ribadire quanto espresso nel mio
scritto del
8 giugno 2000.
Vi chiedo di confermarmi, anche sulla base
dell'ulteriore certificato medico in allegato, se è possibile una
riconsiderazione del caso da parte vostra.
Caso contrario impugnerò la vostra decisione
quale mezzo giuridico per ricorrere al TRIBUNALE CANTONALE." (Doc. _)
- che in
risposta a tale richiesta, con lettera 16 febbraio 2001 l'UAI ha comunicato al
padre dell'assicurato:
"
in risposta alla sua lettera del 02.02.2001 le
ribadiamo interamente il contenuto della nostra decisione del 15.12.1999 e del
nostro scritto del 07.08.2000."
- che con
ricorso datato 12 marzo 2001, il rappresentante dell'assicurato chiede allo
scrivente Tribunale un riesame del caso invocando l'incompletezza
dell'istruttoria sfociata con decisione 15 dicembre 1999. Al riguardo nel
gravame viene fatto valere:
" · in data 25.10.1999 viene inoltrata a nome di mio figlio
__________ una richiesta di prestazioni per cura sanitaria [originale
nell'incarto AI];
· il rapporto medico del
dott. __________ stilato il 12.11.1999 riporta la diagnosi di
"malformazione dei padiglioni delle orecchie" con ripercussioni psicologiche
sul bambino, motivo per cui veniva indicata la necessità di un intervento
chirurgico di correzione, da eseguire da parte dello specialista dott.
__________, [allegato _];
· il 22.11.1999
viene inviata una proposta di decisione dell'Ufficio Ai alla mia ex moglie [allegato _];
· il 15.12.1999
la decisione formale è cresciuta poi in giudicato, a mia insaputa, in quanto la
mia ex moglie non mi ha messo al corrente;
· il 08.06.2000
personalmente ho inoltrato una richiesta di riconsiderazione del caso,
evidenziando un'istruttoria lacunosa, un'assenza di documentazione fotografica
e nessuna considerazione della certificazione medica prodotta dal dott.
__________ [allegato _];
· il 07.08.2000
l'Ufficio AI risponde in modo negativo, precisando la sua impossibilità di
intimare una nuova decisione, ossia una riconsiderazione del caso, facendo
appello alla sentenza del TFA pubblicata su RCC 1985 pagina 235 [allegato _];
· il 02.02.2001
inoltro una nuova istanza all'AI, all'attenzione del Capoufficio, ribadendo la
precedente richiesta di riconsiderazione, allegando un nuovo certificato medico
del curante dott. __________ ("stato psicologico alterato con sicura
futura ripercussione a livello scolastico e professionale") [allegato _];
· il 16.02.2001 ricevo
una semplice risposta dell'AI firmata dalla segretaria, con conferma del
contenuto della decisione del 15.12.1999 e dello scritto del 07.08.2000 [allegato _].
Il presente ricorso viene depositato a tutela dei
diritti del cittadino, facendo leva su quanto recitano l'art. 12 LAI nonché la
cifra marginale 3007 della Circolare AI sul contenzioso che precisano quali
sono gli estremi per consentire il riesame di una decisione formalmente passata
in giudicato.
Credo fermamente che la decisione AI non sia
stata sufficientemente basata su atti istruttori completi.
Infatti, preso visione dell'incarto AI, non mi
risulta che la direttiva citata alla cifra 1027 e 1028 della Circolare sui
provvedimenti sanitari, sia stata rispettata in modo esemplare.
Infatti l'istruttoria AI ha lamentata la mancanza
completa di una documentazione fotografica, rispettivamente la eventuale
comparizione personale del bambino per non parlare inoltre della semmai
necessaria chiarificazione dell'affermazione del medico curante relativa ai
dichiarati problemi psichici.
Non comprendo perciò il modo di procedere
dell'AI, ritenendo arbitraria la procedura adottata nei confronti della pratica
di mio figlio __________.
Chiedo, per concludere a questo Tribunale, il
riesame del caso con, se del caso, un approfondimento istruttorio e la notifica
di una nuova decisione conforme allo spirito del legislatore e dunque della
giurisprudenza a tutela anche dei diritti miei e di mio figlio." (Doc. _)
considerato in
diritto
-
che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H
304/99);
-
che secondo la giurisprudenza una decisione cresciuta in
giudicato formale può essere modificata dall'autorità che l'ha pronunciata, tra
l’altro in via di riesame, quando sul merito non si sia pronunciata un'autorità
di ricorso e qualora il provvedimento appaia manifestamente errato e degno di
modificazione (SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130 consid. 3a; DTF 119 V 477; DTF 119 V
422; DTF 119 V 183; DTF 117 V 12 consid. 2a, DTF 115 V 186 consid. 2c; RAMI
1992 pag. 118 consid. 4a);
-
che
preliminarmente va rilevato che l’amministrazione non è obbligata ad
esaminare nel merito una domanda di riesame, in quanto il richiedente non
beneficia di un diritto in tal senso (DTF 117 V 13 consid. 2a).
Se,
quindi, l’amministrazione non entra nel merito della richiesta, l’istante non
dispone di alcun mezzo di ricorso per opporsi a tale procedere. Nell’ipotesi in
cui, per contro, l’amministrazione entra nel merito della richiesta e la
esamina, l’interessato dispone di una nuova decisione contro cui può aggravarsi
(DTF 117 V 12; DTF 119 V 479; DTF 116 V 62; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, p. 344).
In tal
caso va esaminato se, a ragione, la prima istanza ha negato l’esistenza dei
presupposti del riesame. Se questi presupposti sono adempiuti, il Tribunale può
obbligare l’amministrazione ad annullare la precedente decisione ed a statuire
nuovamente sulle prestazioni dovute al richiedente (Locher, op. cit., p. 344);
- giusta la
cifra marginale 3017 della Circolare sul contenzioso in vigore dal 1° maggio 1993
"
Lorsqu'elle ne peut pas, après un examen sommaire,
entrer en matière sur une demande de réexamen (ou de reconsidération) du cas,
la caisse de compensation, respectivement l'office AI, doit, sous la réserve du
no. 3011, 2e phrase, le faire savoir à l'assuré sous la forme d'une simple
lettre sans indication des moyens de droit et, en général, sans motivation
approfondie (dans l'AI, on utilisera, par exemple, la formule 318.281,
communication à l'assuré)."
-
che nel
caso di specie, come visto, rispondendo alla richiesta dell'istante, con
scritto 16 febbraio 2001 l'UAI ha ribadito il contenuto della decisione di cui
è chiesto il riesame;
-
che dalla
comunicazione 16 febbraio 2001 si evince che l'amministrazione, limitandosi a
confermare la precedente decisione di rifiuto di prestazioni, non ha ritenuto
di dover nuovamente entrare nel merito dell'istanza di riesame ed emanare un
nuovo giudizio circa il diritto alle prestazioni richieste sulla base delle
argomentazioni addotte dall'istante a sostegno della domanda di riesame;
-
che in
simili circostanze, non ravvisandosi alcun elemento agli atti idoneo a far
ritenere che l'amministrazione, alla luce del nuovo certificato medico
prodotta, abbia proceduto ad una nuova valutazione materiale circa il diritto dell'assicurato
a prestazioni oggetto della decisione 15 dicembre 1999, l’istante non dispone
di alcun mezzo di ricorso per opporsi a tale procedere;
-
che
l'UAI, limitandosi, con scritto 16 febbraio 2001, a confermare la decisione
iniziale, ha quindi respinto la richiesta senza esame materiale dei presupposti
della riconsiderazione e senza rendere una nuova decisione suscettibile
d'impugnazione;
-
che, il
gravame deve di conseguenza essere respinto in ordine, senza che si debba
procedere in questa sede al controllo giudiziale dell'esistenza o meno dei
presupposti del riesame, segnatamente la manifesta inesattezza della decisione
iniziale, passata formalmente in giudicato, e la notevole importanza di una sua
rettifica.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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