Appeal inadmissible for lack of prior decision on payment deferral

32.2001.104Altro tribunale23 nov 2001Inadmissible

Sintesi

The insured appealed an invalidity insurance restitution decision for CHF 2,196 but did not dispute the restitution itself; he requested only that repayment be allowed in monthly instalments of CHF 200 because of his financial situation. The cantonal insurance court held that it could not rule on this request because the invalidity insurance office had not issued any decision on deferred payment. The appeal was therefore declared inadmissible, and the file was transmitted to the office so it could decide on the instalment request. No judicial fee was charged, and costs were borne by the State.

Regest

Art. 84 cpv. 1 LAVS, applicabile per analogia all’assicurazione invalidità; oggetto della contestazione e presupposto della cognizione giudiziale. Il ricorso è ricevibile soltanto in presenza di una decisione amministrativa che definisca l’oggetto litigioso. In mancanza di una decisione dell’amministrazione sulla specifica domanda sottoposta al giudice, l’autorità di ricorso non può statuire nel merito; essa deve dichiarare irricevibile l’impugnativa e, se del caso, trasmettere gli atti all’amministrazione competente affinché si pronunci. La controversia giudiziale non può essere estesa d’ufficio a un oggetto non ancora deciso (consid. 3 e segg.).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 32.2001.104

Data decisione, Autorità: 23.11.2001, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2001.00104

RG/sc

Lugano 23 novembre 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2001 di

__________,

contro

la decisione del 12 settembre 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

Considerato in fatto e in diritto che

  • per decisione 12 settembre 2001 l'Ufficio AI ha chiesto a __________ la restituzione dell’importo di fr. 2'196 indebitamente percepito a titolo di rendite completive AI a favore del figlio ________ nel periodo 1. luglio - 30 settembre 2001;

  • con scritto 1. ottobre 2001 indirizzato al TCA l’assicurato non contesta la decisione di restituzione ma chiede unicamente che, a motivo della sua precaria situazione finanziaria, gli venga concessa la facoltà di dilazionare il pagamento dell'importo dovuto tramite trattenuta di fr. 200 mensili sulla sua rendita d'invalidità;

  • giusta l'art. 84 cpv. 1 LAVS, applicabile per analogia all'assicurazione invalidità, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata da una cassa di compensazione, poiché costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);

  • nel caso di specie l'Ufficio AI non risulta essersi pronunciato sulla richiesta formulata dall'assicurato dinanzi a questo TCA con scritto 1. ottobre 2001;

  • l'atto 1 ottobre 2001 deve quindi essere dichiarato irricevibile e l’incarto viene trasmesso all'UAI affinché si pronunci sulla richiesta di restituzione dilazionata dell'importo indebitamente percepito;

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é irricevibile.

2.- L’incarto è trasmesso all'Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona affinché si pronunci sulla richiesta di dilazione di pagamento.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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