AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2001.1
Data decisione, Autorità:
14.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00001
BS/nh
Lugano
14 gennaio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 gennaio 2001 di
contro
la decisione del 13 dicembre 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
impiegato bancario, dal 1995 è affetto da necrosi alla testa dell'anca destra e
sinistra ed è stato sottoposto a degli interventi di protesi ad ambedue le
anche.
Il 26 luglio 1998 egli ha presentato una domanda tendente all'ottenimento di
prestazioni assicurative AI per adulti.
In relazione a tale domanda, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
acquisito agli atti due certificati del medico curante, dr. __________ (doc. AI
_) ed ha espletato un'inchiesta economica per le persone che si occupano
dell'economia domestica (doc. AI _).
Infine, l'UAI ha dato incarico al dott. Med. __________, specialista in
chirurgia ortopedica, di stendere una perizia al fine di valutare lo stato di
salute dell'assicurato e un’eventuale incapacità lavorativa (doc. AI _).
1.2. Con proposta
di decisione 23 giugno 2000 l'UAI ha deliberato che:
"
Il grado d'invalidità, determinato in base
all'articolo 4 LAI, viene fissato al 100% con diritto a una rendita intera a
decorrere dal 01.03.1999 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI ‑ dopo un anno
ininterrotto di attesa in incapacità lavorativa e lucrativa) e al 50% dal
01.08.1999, dopo tre mesi del perdurare del miglioramento accertato
medicalmente (art. 88 OAI).
La presente deliberazione si giustifica alla luce
degli accertamenti medici specialistici eseguiti con la collaborazione del
medico curante, rispettivamente del medico perito dr. __________." (doc.
AI _)
Mediante
osservazioni 13 luglio 2000 __________, sulla base di diversi certificati del
suo medico curante, sostiene di essere inabile al 100%.
Egli rileva altresì che quanto percepisce di rendita non gli è sufficiente per
far fronte al proprio mantenimento (doc. AI _).
Su richiesta dell'UAI, con scritto 25 luglio 2000 il dr. __________ ha preso
posizione in merito alla proposta di decisione, ribadendo un'inabilità
lavorativa totale del proprio paziente e questo a causa dell'instabilità dello
stelo della protesi all'anca destra che dovrebbe essere sostituita (doc. AI _).
Mediante lettera 26 settembre 2000 il dr. med. __________ ha ribadito la sua
valutazione peritale (doc. _).
Con provvedimento formale del 13 dicembre 2000 l'UAI ha confermato la proposta
di decisione.
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato.
Innanzitutto egli contesta il grado di invalidità del 50% poiché dai
certificati del suo medico curante risulta attestata un'inabilità completa dal
20 marzo 1998 al 30 giugno 2000.
Inoltre l'assicurato chiede spiegazioni in merito alla determinazione della
rendita, rilevando in particolare che la sua rendita è inferiore alla rendita
minima di legge e che non copre le spese di sostentamento elencate in un
separato scritto.
Egli chiede altresì il motivo per cui gli arretrati non sono stati ancora
versati e perché l'Ufficio del sostegno sociale ha ridotto le prestazioni
sociali.
Infine il ricorrente sottolinea di non trovare un'occupazione a tempo parziale.
1.4. Con risposta
8 marzo 2001 l'UAI ha proposto di respingere il gravame.
Dopo aver elencato le norme di legge disciplinanti il calcolo della rendita,
l'amministrazione ha osservato quanto segue:
"
Nella fattispecie va quindi precisato che, il
grado d'invalidità, determinato in base all'articolo 4 LAI, è stato fissato al
100 per cento con diritto a una rendita intera a decorrere dal 1° marzo 1999
(art. 29 cpv. 1 lett. b LAI ‑ dopo un anno ininterrotto di attesa in
incapacità lavorativa e lucrativa) e al 50 per cento dal 1° agosto 1999, dopo
tre mesi del perdurare del miglioramento accertato medicalmente (art. 88 OAI).
Per quanto riguarda il calcolo della rendita per
il ricorrente l'ufficio ha operato sulla base dei soli anni di contribuzione
personali per un periodo contributivo complessivo di 35 anni e 4 mesi, ai quali
devono essere aggiunti 2 anni e 8 mesi di gioventù alfine di colmare le lacune
contributive per gli anni 1962, 1963, 1988 e 1990. Ciò consente di applicare al
Signor __________ la scala massima delle rendite ossia la 44 e di riconoscergli
una mezza rendita semplice d'invalidità di fr. 788.‑ mensili (reddito
annuo medio di fr. 39'798.‑)."
L'UAI ha poi rilevato che:
"
Va inoltre precisato che gli arretrati per il
periodo dal 1° marzo 1999 al 30 novembre 2000, saranno oggetto dì un'ulteriore
nostra decisione non appena saremo a conoscenza della compensazione da
effettuare con la Cassa cantonale contro la disoccupazione.
Si osserva inoltre che in data 28 dicembre 2000,
il ricorrente ha presentato al servizio prestazioni complementari, una domanda
intesa a ricevere un eventuale supplemento alla rendita d'invalidità già
stabilita.
Il suddetto servizio provvederà quindi
prossimamente all'intimazione della relativa decisione dì prestazione
complementare."
1.5. Durante
l’istruttoria, il TCA ha chiesto al dr. __________ dei chiarimenti, ricevendo
risposta il 24 agosto 2001 e il 3 dicembre 2001.
Le risultanze, unitamente alla sentenza del TCA 22 gennaio 2001 concernente
l’obbligo di restituzione da parte dell’assicurato di prestazioni LADI
indebitamente percepite, sono state intimate alla parti per osservazioni (doc.
_).
La presa di posizione del ricorrente è del 14 dicembre 2001 (doc. _) mentre
quella dell’UAI del 18 dicembre 2001.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre
1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Nel caso in
esame __________ postula il riconoscimento di una rendita intera AI a partire
dal 3 agosto 1998.
L'amministrazione
ha invece statuito per rendita intera dal 1° marzo al 31 luglio 1999 e una
mezza rendita dal 1° agosto 1999.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e
-
la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
L'invalidità non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi,
la quale può anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una
proporzione diversa da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica
e psichica e lo stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non
incombe al medico, bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di
accertare, fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie,
l'esistenza e il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).
Tuttavia,
perché la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI,
è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.
In altre
parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente
quella procedente dall'infermità.
La
diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura
soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione
giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può
svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto
- prima di poter pretendere una rendita AI - a reintegrarsi o a farsi
reintegrare in altra attività (ad esempio dall'Ufficio del lavoro o, se sono
dati i presupposti legali, dall'URIP; cfr. RCC 1991, pag. 47, consid. 7c).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto
a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid.
2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg.
200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid.
2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Nel caso in
esame, a seguito della domanda di prestazioni assicurative dell'assicurato
l'amministrazione ha acquisito agli atti due certificati medici stesi dal
medico curante, dr. __________.
Nel primo, datato 26 agosto 1998, lo specialista in chirurgia ortopedica ha
diagnosticato una "grave necrosi della testa dell'anca destra e
sinistra, esiti dopo intervento di protesi totale dell'anca sinistra",
avvenuto il 23 marzo 1998, per cui ha attestato un’incapacità lavorativa al
100% per un anno.
In merito ad un’eventuale capacità lavorativa residua egli ha valutato
un'inabilità al 70% in lavoro non sedentario, precisando che in attività in cui
non vi sono frequenti spostamenti a piedi né sollevamenti di pesi, l'incapacità
diminuirebbe al 50% e questo anche dopo il previsto innesto di una protesi
totale dell'anca destra (cfr. doc. AI _).
Nel successivo rapporto dell'8 giugno 1999 il dr. __________, rilevando che la
prevista operazione all’anca destra è stata eseguita nel mese di novembre 1998,
ha ritenuto il paziente inabile nella misura del 70% almeno per un anno (doc.
AI _).
Siccome nella domanda di prestazioni AI l'assicurato aveva indicato di essere
casalingo (doc. AI _), l'UAI ha quindi esperito un’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell'economia domestica.
Nel rapporto 12 maggio 1999 l’assistente sociale conclude per un impedimento
nell'espletazione delle mansioni casalinghe del 40% (doc. AI _).
Con rapporto 28 maggio 1999, steso per conto della __________ , il dr.
__________ ha invece attestato un’abilità del 50% nell’attività di impiegato di
banca (cfr. atti __________ doc. AI _).
Tale valutazione è stata confermata dal medesimo medico con lettera 13 luglio
1999 all’UAI (doc. AI _).
Venuto dunque a conoscenza che l'assicurato aveva lavorato sino al mese di
giugno 1998 presso un istituto bancario, con lettera 18 giugno 1999 l’UAI gli
ha chiesto il motivo per cui nel formulario di richiesta di prestazioni
assicurative aveva indicato di non svolgere attività lucrativa da diversi anni
(doc. AI _), ricevendo risposta al 23 giugno 1999 (doc. AI _).
Ritenendo necessari ulteriori accertamenti medici, l'amministrazione ha dunque
incaricato il dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica, di
esperire una perizia.
Nel rapporto 23 maggio 2000 il perito ha diagnosticato uno stato da protesi totale
delle anche, una sospetta instabilità dello stelo femorale destro ed
un’anchilosi all'anca sinistra con ossificazione periarticolare.
Inoltre egli ha steso la seguente valutazione:
"
Il paziente 60enne accusa importanti disturbi a
livello dell'anca dx da mettere sul conto di una probabile instabilità dello
stelo femorale (migrazione distale dello stelo femorale). A sx vi è una scarsa
mobilità dell'anca a causa di ossificazione periarticolare. I disturbi
lamentati dal paziente sono quindi credibili. Una rivalutazione presso il Dr.
__________ è consigliata per risolvere il problema dell'anca dx.
Dal punto di vista lavorativo il paziente è da
considerare attualmente inabile al 50% come impiegato di banca. Non sono da
prevedere miglioramenti in futuro." (doc. AI _)
Interpellato dall'UAI, con lettera 25 luglio 2000 il dr. __________ ha preso
posizione in merito alla perizia del dr. __________:
"
All'ultimo controllo del 15.02.2000 il paziente
accusava ancora dolori all'anca destra, e all'esame clinico si constatava una
instabilità dello stelo femorale a destra che era migrato in direzione distale.
In occasione dell'ultimo controllo del 15.02.2000 avevo consigliato al paziente
di eseguire un intervento di cambio dello stelo all'anca destra, tenuto conto
della sopravvenuta instabilità. Il controllo sarebbe stato previsto nel corso
del mese di giugno di quest'anno, per ora però non ho ancora rivisto il
paziente.
Tenuto conto della instabilità dello stelo
all'anca destra ritengo che per il momento la sua inabilità lavorativa è
totale." (doc. AI _)
Invitato dall’amministrazione a prendere
posizione su quanto scritto dal medico curante, con lettera 26 settembre 2000
il dr. __________ ha rilevato:
"
In risposta al vostro scritto del 4.9.00, posso
completare la mia valutazione confermando l'inabilità lavorativa del 50% come
impiegato di banca.
Infatti la presenza di una coxartrosi, necrosi o
protesi totale delle anche, autorizza lo svolgimento di un'attività sedentaria
come quella d'impiegato di banca almeno in modo parziale. E' altrettanto vero
che la presenza di un'instabilità dello stelo della protesi totale dell'anca dx
può creare forti dolori, impedendo lo svolgimento di un'attività anche
sedentaria.
E' stato consigliato al paziente di sottoporsi al
cambio della protesi dell'anca a dx, intervento che dovrebbe eseguire al più
presto."
(doc. AI _)
2.5. Con il
presente gravame, basandosi sui rapporti del suo medico curante, l’assicurato
chiede di essere posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità a partire
dalla ricezione della sua domanda di prestazioni all’UAI ( 3 agosto 1998) fino
al 30 giugno 2000.
Innanzitutto occorre rilevare che l’UAI ha proceduto alla valutazione del grado
d’invalidità ritenendo il ricorrente esercitante, prima del danno alla salute,
la professione di impiegato di banca ed ha quindi applicato il metodo
ordinario, mediante raffronto dei redditi, previsto dall’art. 28 cpv.2 LAI (cfr.
consid. 2.3).
Tuttavia, a mente del TCA, l’assicurato deve essere considerato come persona
senza attività lucrativa per i seguenti motivi.
Con sentenza 22 gennaio 2001, cresciuta in giudicato, questo Tribunale aveva
respinto un ricorso del ricorrente in cui contestava la restituzione di
prestazione dell’assicurazione contro la disoccupazione percepite a torto.
La Cassa cantonale di disoccupazione si era accorta che in effetti
l’assicurato, contrariamente a quanto aveva fatto credere, non ha lavorato dal
1.luglio 1993 al 30 giugno 1998 presso l’istituto bancario __________.
Non essendo riuscito a dimostrare il contrario, il TCA ha dunque confermato
l’ordine di restituzione, rilevando che:
"
Infatti, alla luce delle nuove evenienze e in
base al principio della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (cfr. STFA del 22 agosto 2000 in re K.B., C 116/00, consid.
2b, pag. 5; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag. 6;
STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid.
2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid.
2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid.
2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989
pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), a torto la Cassa in un
primo tempo aveva ritenuto che l'assicurato aveva adempiuto il periodo di
contribuzione.
Sempre dagli
accertamenti esperiti dall'amministrazione è del resto risultato che
l'assicurato durante gli anni dal 1991 al 1997 era affiliato quale persona
senza attività lucrativa e che dal 1992 al 31 maggio 1998 ha beneficiato delle
prestazioni di assistenza (cfr. doc. _ e _).
Poiché l'assicurato non ha
adempiuto e non ha neppure provato di essere liberato dall'obbligo di compiere
il periodo di contribuzione (l'inabilità lavorativa è infatti iniziata il 20
marzo 1998; cfr. doc. _ e allegato doc. _) manca un presupposto fondamentale
perché allo stesso possa essere riconosciuto il diritto alle indennità di
disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Pertanto a ragione la
Cassa ha chiesto la restituzione delle indennità percepite indebitamente
dall'assicurato durante il periodo luglio 1998 - giugno 1999 per un importo
netto complessivo di fr. 20'839.90 netti (cfr. doc. _).” (sottolineatura del
redattore; cfr. STCA 22 gennaio 2001 consid. 2.4., pag. 11; inc. __________).
Del resto, dall’inchiesta domiciliare per casalinghi risulta che l’assicurato
ha dichiarato di aver interrotto la sua attività lavorativa nel 1989,
prima dell’inizio dei suoi problemi di salute fatti risalire al 1994, e di aver
in seguito beneficiato di prestazioni dell’assicurazione disoccupazione.
Inoltre fino al mese di aprile 1998 egli avrebbe vissuto di risparmi, di
piccoli lavori di traduzione per una banca e di un sussidio dell’Ufficio
assistenza (cfr. rapporto 12 maggio 1999 in doc. AI _).
2.6. Accertato
che l’assicurato, prima dell’insorgenza del danno alla salute, non esercitava
un'attività lucrativa, l'applicazione nei suoi confronti del concetto
dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni -
l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno.
Per questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le
proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, p. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:
" L'invalidità
degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1
LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni
consuete.
Per mansioni consuete di un assicurato occupato
nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il
caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per
mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla
comunità."
Al
proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p.
139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145).
Pertanto
l’invalidità dell’assicurato è da stabile confrontando le singole attività
nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con
i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla
prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle Direttive UFAS
sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
" in
occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato
presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente
sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122 prevede che:
" Quale
regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata
nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua
attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
- Conduzione dell'economia
domestica,
(pianificazione,
organizzazione
del lavoro,
controllo
5
-
Spese e acquisti diversi 10
-
Alimentazione (preparazione
dei
pasti, lavori di pulizia
della
cucina) 40
-
Pulizia dell'appartamento 10
-
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione
e trasformazione
degli
abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
- Cura dei figli e di altri membri
della
famiglia ---
- Diversi (cura di terzi, cura
delle
piante e degli
animali,
giardinaggio) 5
- Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia
stessa, attività di utilità
pubblica,
perfezionamento,
creazione
artistica, attività
superiore
alla media nella
confezione
e nella trasformazione
dei
vestiti). 20"
In VSI
1997 pag. 299 e seg., l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive
supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande
invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI
dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva
nell'economia domestica su casi differenti (cfr. cifre 2127 ss. delle DIG).
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. pubblicata in VSI 1997 pag. 298
e seg. il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli
assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un
valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economie domestica
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),
ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base
di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati
- attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"Di regola,
si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica
costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
- Conduzione
dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del
lavoro, controllo)
2
5
- Alimentazione
(preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina,
approvvigionamento)
10
50
- Pulizia
dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti,
pulire le finestre, fare i letti)
5
20
- Acquisti
e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5
10
- Bucato,
manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare,
rammendare, pulire le scarpe)
5
20
- Accudire
i figli o altri familiari
0
30
- Altre
attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere
animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di
perfezionamento, attività creative)*
0
50
- Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere sempre del
100 % (Pratique
VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei
lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi
e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una
persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di
impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua
famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a
ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione
dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito
domestico."
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C., 32.98.119, il TFA (I
102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere
effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale
delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
2.7. Come già
accennato al consid. 2.4., l’UAI ha fatto esperire un’inchiesta domiciliare per
le persone che si occupano dell’economia domestica.
Dalla
lettura del relativo rapporto 12 maggio 1999 si evince come in tale inchiesta è
stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività
domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII,
attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali
svolti dall'assicurato nell'ambito dell'economia domestica.
Passando in rassegna le singole mansioni, l’assistente sociale ha accertato
che:
"
5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina,
riserve
importanza
assegnata
30
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale
di invalidità
6%
L'assicurato cucina di persona i pasti
giornalieri e provvede al quotidiano riordino del piano di lavoro e del locale.
La sorella si reca a domicilio ogni 2 settimane
circa per le pulizie a fondo del locale. L'assicurato si regge infatti in piedi
solo sostenendosi ad una stampella, non può chinarsi, non può inginocchiarsi,
non può salire su scale o sgabelli.
Considerato l'aiuto della sorella per le sole
pulizie a fondo del locale valuto in misura del 20% la percentuale degli
impedimenti.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare
i letti, ecc.
importanza
assegnata
20
percentuale degli impedimenti
70%
percentuale
di invalidità
14%
Il signor __________ garantisce il quotidiano
riordino, lo spolvero ad altezza della mobilia, rifà giornalmente il letto e
pulisce le vaschette. In tutte le rimanenti attività di pulizia della casa è
sostituito dalla sorella a causa delle sue limitazioni a livello di entrambe le
gambe.
In quest'ambito la condizione degli arti
inferiori limita notevolmente I'assicurato che può occuparsi esclusivamente dei
lavori più semplici e di minor impegno. Conscio delle sue difficoltà
l'assicurato cerca di preservare il più possibile lo stato della casa perché
forzatamente deve dipendere dalla sorella per il ripristino dell'ordine e della
pulizia dei vari locali. Valuto in misura del 70 % la percentuale degli
impedimenti.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e
rapporti ufficiali
importanza
assegnata
20
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale
di invalidità
0%
L'assicurato provvede tuttora di persona alle sue
necessità recandosi con i mezzi pubblici (battello e bus) nei negozi. A causa
di una deambulazione difficoltosa e alla necessità di sostenersi sempre almeno
ad una stampella il signor __________ utilizza una borsa a tracolla per portare
la merce a casa. Il peso deve comunque rimanere contenuto, ma dovendo
effettuare gli acquisti solo per sé I'assicurato riesce ad organizzarsi
discretamente per cui a beneficiare di una ottimale autonomia.
Considerato che il signor __________ riesce ad
assicurare di persona tutti gli acquisti necessari non considero impedimenti di
sorta.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia,
ecc.
importanza
assegnata
20
percentuale degli impedimenti
100%
percentuale
di invalidità
20%
Il locale lavanderia si trova al livello della
cantina, nella casa non è presente l'ascensore e gli scalini per arrivarci sono
molto alti e ripidi. Il signor __________ dalla prima operazione di protesi
dell'anca, per cui dal mese di marzo 1998, non è più in grado di raggiungere la
lavanderia. E' quindi la sorella ad occuparsi interamente del bucato.
In questo settore domestico lo stato di
entrambe le gambe impedisce addirittura I'accesso dell'assicurato al locale
lavanderia. L'attività è quindi interamente delegata a terze persone per cui
valuto in misura del 100% la percentuale degli impedimenti." (doc. AI _)
L’assistente sociale ha dunque accertato un impedimento complessivo del 40%,
ciò che costituisce un’invalidità di pari grado.
Al fine di aver una valutazione medica dell’inabilità dell’assicurato in attività
casalinghe, il TCA si è rivolto al dr. __________ chiedendogli anche di
prendere posizione in merito all’inchiesta domiciliare (doc. _).
Con lettera 3 dicembre 2001 il dr. __________ ha precisato che:
"
Posso soltanto ribadire che su base all'esame
clinico e radiologico eseguito il 18.5.00, il paziente presenta un'instabilità
della protesi d'anca dx inserita nel novembre del '98. Quest'instabilità protetica
crea dolori al carico e nei movimenti dell'anca dx.
Ho valutato l'inabilità lavorativa tale casalingo
nella misura del 40%, su base all'inchiesta economica che condivido su tutti i
punti. Potrà quindi trovare le motivazioni nell'inchiesta economica domestica
eseguita il 6.5.99.
Faccio notare che un'instabilità di una protesi
d'anca, può essere curata tramite un cambio della protesi. Questo trattamento
chirurgico potrebbe potenzialmente migliorare l'attuale capacità lavorativa del
signor __________."
Ora, secondo questo TCA, tale documentazione non
permette di avere un quadro della situazione chiaro e preciso.
La motivazione del dr. __________ non è infatti soddisfacente, anche perché non
si riesce a capire come mai, dal punto di vista clinico, egli possa confermare
un’inabilità del 40% in attività casalinghe, allorquando nella professione
sedentaria di impiegato di banca l’incapacità è stata quantificata in 50%.
D’altra parte secondo il medico curante sarebbe data una completa incapacità
dovuta dall’instabilità dello stelo dell’anca destra (“ Tenuto conto della
instabilità dello stelo all’anca destra ritengo che per il momento la sua
inabilità lavorativa è totale. “; cfr. doc. AI _). Tuttavia, il certificato
25 luglio 2000 del dr. __________, oltre ad essere breve, non è
sufficientemente motivato per quel che concerne l’incapacità lavorativa e non
consente di addivinire ad un giudizio corretto circa l’inabilità
dell’assicurato nello svolgimento delle attività domestiche.
In queste
circostanze, dunque, gli atti sono rinviati all’UAI affinché esperisca un
approfondito e dettagliato esame medico specialistico dell’incapacità
dell’assicurato in attività domestiche tenuto altresì conto delle risultanze
dell’inchiesta domiciliare del 6 maggio 1999 (doc. AI _), e si pronunci
nuovamente sull'invalidità di __________ in applicazione del metodo specifico.
Va infine
rilevato che, a seconda delle risultanze istruttorie, l'assicurato dovrà
comunque essere posto nella condizione di evitare una reformatio in peius della
decisione qui impugnata (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 264).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione contestata è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’UAI affinché proceda agli accertamenti
conformemente al consid. 2.7 e renda in seguito una nuova decisione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster