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32.2000.96 ΓÇó Rectification of clerical error in dismissal order
32.2000.96Altro tribunale5 set 2001Granted
The Ticino Cantonal Insurance Court granted an application to correct a clerical error in its order of 28 August 2001. The earlier wording had wrongly stated that the respondent had requested dismissal of the appeal. The court amended the text to reflect the respondent's actual submission: recognition of 50% work incapacity from 1 January 1999 and entitlement to a half disability pension from 1 January 2000. No fees or costs were imposed.
Rectification of a clerical error in a dismissal order; where the text of a procedural order does not correspond to the actual content of a party's submission because of an oversight, the court may correct it ex officio or on request so that the record conforms to the file. The correction affects only the wording of the order and leaves the remainder unchanged (Legge di procedura 6.4.1961). No court fees or costs are charged where the rectification concerns a manifest slip.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2000.96
Data decisione, Autorità: 05.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00096
rg/gm
Lugano 5 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 11 settembre 2000 interposto da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 11 settembre 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ed ora sull'istanza tendente alla rettifica del decreto di stralcio del 28 agosto 2001;
richiamato il decreto 28 agosto 2001 nel quale, a seguito di una svista, è stata riportata la seguente frase:
" vista la risposta 20 agosto 2001 della parte convenuta che propone la reiezione del
gravame;"
visto lo scritto 31 agosto 2001 col quale l'avv. __________ ne postula la correzione;
rilevato che risulta indispensabile rettificare il testo dello stralcio come segue:
" vista la risposta di causa 20 agosto 2001 della parte convenuta, che propone il riconoscimento
di un'inabilità lavorativa pari al 50% a far tempo dal 1. gennaio 1999, con conseguente diritto
ad una mezza rendita di invalidità dal 1. gennaio 2000 (cfr. Doc. _);
per il resto il testo del decreto di stralcio 28 agosto 2001 resta invariato;
richiamate le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. il testo dello stralcio è corretto come indicato qui sopra;
non si prelevano né tasse né spese;
intimazione alle parti a mezzo posta raccomandata;
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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