Appeal inadmissible because it attacked final prior disability pension decisions

32.2000.94Altro tribunale12 ott 2000Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The insured appealed to the Ticino Insurance Court against the 13 September 2000 decision fixing her AVS pension. She asked not only for a recalculation of the AVS pension but also for retroactive correction of disability pensions paid since 1987, alleging that child-education credits had not been recognized. The court held that the appealed decision dealt only with the AVS pension from 1 June 2000, while the earlier AI pension decisions of 1988 and 1994 were final and not part of the current object of dispute. The appeal was therefore inadmissible. No court fee was charged, and costs were borne by the State.

Massima Omnilex

Art. 56 ff. ATSG / principle of the object of dispute; finality of administrative decisions: a judicial review is confined to the legal relationships expressly determined by the appealed decision. Final decisions that have entered into force cannot be indirectly reopened through an appeal against a later decision covering a different subject matter; their correction is only possible by revision, reconsideration, or procedural revision before the issuing authority. Where no binding administrative decision exists on the contested point, the court must declare the remedy inadmissible rather than decide the merits (consid. 1-2).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 32.2000.94

Data decisione, Autorità: 12.10.2000, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00094

rg/nh

Lugano 12 ottobre 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2000 di


contro

la decisione del 13 settembre 2000 emanata da

Cassa cantonale di compensazione AVS, Bellinzona

in materia di assicurazione federale AVS (rendita)

ritenuto in fatto

  • che con decisione 14 gennaio 1988 la Cassa cantonale di compensazione ha posto l'assicurata al beneficio di una mezza rendita AI con effetto dal 1° luglio 1987;

  • che con decisione 14 giugno 1994 la Cassa ha stabilito il nuovo importo della mezza rendita AI dovuto con effetto dal 1° gennaio 1994;

  • che il __________ 2000 l'assicurata avendo compiuto il 62mo anno di età, con decisione 13 settembre 2000 la Cassa ha stabilito l'ammontare della rendita AVS con effetto dal 1° giugno 2000, la precedente rendita AI essendo stata mutata in rendita AVS oggetto della querelata decisione;

  • che con ricorso 3 ottobre 2000 l'assicurata ha contestato il calcolo della rendita AVS oggetto della decisione 13 settembre 2000, censurando il mancato riconoscimento degli accrediti per compiti educativi;

  • che con ricorso 6 ottobre 2000 l'assicurata ha deferito la medesima decisione della Cassa al TCA, chiedendo - sostanzialmente con la medesima motivazione posta alla base della richiesta modifica giudiziale dell'ammontare della rendita AVS

  • il ricalcolo e il conseguente rimborso retroattivo delle rendite AI percepite a far tempo dal 1° luglio 1987;

considerando in diritto

  • che oggetto dell'impugnata decisione 13 settembre 2000 è la fissazione della rendita AVS dovuta a __________ a far tempo dal 1° giugno 2000;

  • che con l'atto impugnato l'amministrazione non ha di contro statuito sulla rendita AI erogata sino al 30 maggio 2000 e fatta oggetto delle precedenti decisioni 14 gennaio 1988 rispettivamente 14 giugno 1994, cresciute in giudicato;

  • che una decisione formalmente cresciuta in giudicato, non potendo la stessa più essere impugnata tramite rimedio di diritto ordinario, può essere modificata dall'autorità che l'ha pronunziata in via di revisione, in via di riesame oppure nell'ambito della c.d. revisione processuale (DTF 119 V 183-184, 422, 477; DTF 117 V 12);

  • che, inoltre, per principio possono essere sottoposti ad esame giudiziale solo i rapporti sui quali l'amministrazione competente si sia pronunciata mediante una decisione vincolante, la quale definisce l'oggetto impugnato, mentre qualora non sia stata resa una decisione non sussiste oggetto impugnato e nessun giudizio di merito può di conseguenza essere pronunziato dal giudice adito (DTF 110 V 51; STCA 24 ottobre 1991 in re N.G);

  • che, come visto, le succitate decisioni relative alla fissazione degli importi di rendita AI sono cresciute in giudicato;

  • che la querelata decisione 13 settembre 2000 non ha per oggetto la determinazione della rendita AI e nessuna pronunzia di merito può consequenzialmente essere emanata da parte dello scrivente Tribunale;

  • che sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso 6 ottobre 2000 diretto alla modifica retroattiva delle rendite AI percepite a decorrere dal luglio 1987 deve essere dichiarato irricevibile;

  • che con il "ricorso" de quo l'assicurata reputa in sostanza siccome errate, per i motivi sopra menzionati, le precedenti decisioni con cui la competente autorità ha fissato l'ammontare delle rispettive rendite AI;

  • che, come ricordato, per un'eventuale correzione delle cennate decisioni, cresciute in giudicato, che con il "ricorso" l'insorgente reputa siccome errate per i motivi sopra ricordati, rimane unicamente la possibilità di una loro eventuale modifica, da parte dell'autorità che le ha pronunciate, in via di riesame o tramite revisione processuale (cfr. DTF 119 V 183, 422, 477; DTF 117 V 12; DTF 115 V 186, RAMI 1992, 118);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é irricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

social insuranceold-age pensiondisability pensionchild-education creditsres judicataobject of disputeinadmissibility

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the AVS pension decision could also reopen final AI pension decisions from 1988 and 1994 and obtain retroactive reimbursement.

Decisione estratta

No. The challenged decision concerned only the AVS pension from 1 June 2000; the earlier AI pension decisions had become final and were not the object of the appealed decision.

Motivazione estratta

Only matters expressly decided by the administration through a binding decision may be reviewed. Final decisions cannot be challenged through an ordinary remedy; they may only be changed by revision, reconsideration, or procedural revision by the authority that issued them.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.