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Numero d'incarto:
32.2000.94
Data decisione, Autorità:
12.10.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00094
rg/nh
Lugano
12 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2000 di
contro
la decisione del 13 settembre 2000
emanata da
Cassa cantonale di compensazione AVS,
Bellinzona
in materia di assicurazione federale AVS
(rendita)
ritenuto in fatto
-
che con
decisione 14 gennaio 1988 la Cassa cantonale di compensazione ha posto
l'assicurata al beneficio di una mezza rendita AI con effetto dal 1° luglio
1987;
-
che con
decisione 14 giugno 1994 la Cassa ha stabilito il nuovo importo della mezza
rendita AI dovuto con effetto dal 1° gennaio
1994;
-
che il
__________ 2000 l'assicurata avendo compiuto il 62mo anno di età, con decisione
13 settembre 2000 la Cassa ha stabilito l'ammontare della rendita AVS con
effetto dal 1° giugno 2000, la precedente rendita AI essendo stata mutata in
rendita AVS oggetto della querelata decisione;
-
che con
ricorso 3 ottobre 2000 l'assicurata ha contestato il calcolo della rendita AVS
oggetto della decisione 13 settembre 2000, censurando il mancato riconoscimento
degli accrediti per compiti educativi;
-
che con
ricorso 6 ottobre 2000 l'assicurata ha deferito la medesima decisione della
Cassa al TCA, chiedendo - sostanzialmente con la medesima motivazione posta
alla base della richiesta modifica giudiziale dell'ammontare della rendita AVS
-
il ricalcolo e il conseguente rimborso retroattivo delle rendite AI percepite
a far tempo dal 1° luglio 1987;
considerando in diritto
-
che
oggetto dell'impugnata decisione 13 settembre 2000 è la fissazione della
rendita AVS dovuta a __________ a far tempo dal 1° giugno 2000;
-
che con
l'atto impugnato l'amministrazione non ha di contro statuito sulla rendita AI
erogata sino al 30 maggio 2000 e fatta oggetto delle precedenti decisioni 14
gennaio 1988 rispettivamente 14 giugno 1994, cresciute in giudicato;
-
che una
decisione formalmente cresciuta in giudicato, non potendo la stessa più essere
impugnata tramite rimedio di diritto ordinario, può essere modificata
dall'autorità che l'ha pronunziata in via di revisione, in via di riesame
oppure nell'ambito della c.d. revisione processuale (DTF 119 V 183-184, 422,
477; DTF 117 V 12);
-
che,
inoltre, per principio possono essere sottoposti ad esame giudiziale solo i
rapporti sui quali l'amministrazione competente si sia pronunciata mediante una
decisione vincolante, la quale definisce l'oggetto impugnato, mentre qualora
non sia stata resa una decisione non sussiste oggetto impugnato e nessun
giudizio di merito può di conseguenza essere pronunziato dal giudice adito (DTF
110 V 51; STCA 24 ottobre 1991 in re N.G);
-
che, come
visto, le succitate decisioni relative alla fissazione degli importi di rendita
AI sono cresciute in giudicato;
-
che la
querelata decisione 13 settembre 2000 non ha per oggetto la determinazione
della rendita AI e nessuna pronunzia di merito può consequenzialmente essere
emanata da parte dello scrivente Tribunale;
-
che sulla
base delle considerazioni che precedono il ricorso 6 ottobre 2000 diretto alla
modifica retroattiva delle rendite AI percepite a decorrere dal luglio 1987
deve essere dichiarato irricevibile;
-
che con
il "ricorso" de quo l'assicurata reputa in sostanza siccome errate,
per i motivi sopra menzionati, le precedenti decisioni con cui la competente
autorità ha fissato l'ammontare delle rispettive rendite AI;
-
che, come
ricordato, per un'eventuale correzione delle cennate decisioni, cresciute in
giudicato, che con il "ricorso" l'insorgente reputa siccome errate
per i motivi sopra ricordati, rimane unicamente la possibilità di una loro
eventuale modifica, da parte dell'autorità che le ha pronunciate, in via di
riesame o tramite revisione processuale (cfr. DTF 119 V 183, 422, 477; DTF 117
V 12; DTF 115 V 186, RAMI 1992, 118);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é irricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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