AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2000.92
Data decisione, Autorità:
20.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00092
RG/sc
Lugano
20 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 31 agosto 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 31 agosto 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha
riconosciuto a __________, metalcostruttore, il diritto ad un'indennità
giornaliera d'attesa di fr. 56.20 per il periodo dal 1. novembre 1997 fino a
fine marzo 2001, sulla base di un reddito annuo determinante di fr. 58'630.
1.2. Contro
l'ammontare dell'indennità giornaliera l'assicurato - tramite l'avv. __________
- ha presentato tempestivo ricorso, col quale vien chiesto il riconoscimento di
un'indennità giornaliera d'attesa calcolata sulla base di un reddito annuo di
fr. 84'797, nonché l'attribuzione di un assegno per l'azienda. Queste le
motivazioni del gravame:
"
(…)
In fatto ed in diritto
- Il
signor __________, nato nel __________, lavora come fabbro indipendente dal
- Il 30 gennaio 1995 ha fatto richiesta di prestazioni Al. L'Ufficio Al ha
quindi fatto assumere agli atti vari certificati medici, l'ultimo da parte del
dr. med. __________ dell'Organizzazione sociopsichiatrica __________. Il dr.
__________ con perizia del 26 novembre 1999 ha concluso che sussiste da circa
due anni un disturbo algico con valenza invalidante nella misura del 50 %
(inabilità lavorativa) per quanto concerne la professione di fabbro. Il dr.
__________ ha di poi attestato un'abilità lavorativa del 100 % per lavori più
leggeri che non comportino il sollevamento di pesi superiori ai 10‑15 kg.
prove: c. s.
- Il consulente
in integrazione dell'Ufficio Al ha quindi esaminato insieme al ricorrente le
possibilità di misure professionali ritenendo adeguata alla situazione del
signor __________ la formazione di maestro conducente d'autoveicoli leggeri
(cfr. rapporto intermedio del 3 agosto 2000).
In
attesa dell'inizio della riformazione sono state riconosciute all'assicurato le
indennità d'attesa nella misura del 50 % (art. 18 OAI), a far tempo dal
novembre 1997 (cfr. comunicazione del 29 agosto 2000).
prove: c. s.
- Con la
decisione qui impugnata del 31 agosto 2000 l'ammontare dell'indennità
giornaliera al 50 % é stata fissato in fr. 56.20, ovverosia fr. 36.70 quale
indennità per persona sola, fr. 13.50 quale supplemento d'integrazione e fr. 6.‑‑
quale supplemento per persona sola (cfr. doc. _).
L'indennità
giornaliera é stata calcolata in base ad un reddito ipotetico quale
metalcostruttore dipendente di fr. 58'630.‑‑ annui, ossia un
reddito giornaliero medio di fr. 163.‑‑ (cfr. doc. _).
Con
il presente gravame si contesta unicamente la determinazione dell'ammontare
delle indennità giornaliere.
prove: doc. _; c. s.
- Si contesta
anzitutto il metodo per stabilire il reddito ipotetico di fabbro dipendente di
fr. 58'630.‑‑.
Giusta
le proprie asserzioni l'Ufficio Al ha considerato il reddito di un metalcostruttore
diplomato dipendente con l'età e l'esperienza professionale dell'assicurato. Il
salario annuo minimo di un metalcostruttore con AFC e due anni d'esperienza
lavorativa è di fr. 44'850.‑‑ (valori 1999); l'assicurato, se
avesse sempre svolto un lavoro dipendente, potrebbe ora guadagnare un salario
annuo di circa fr. 58'630.‑‑ (salario del 10 % superiore al salario
minimo per un metalcostruttore diplomato di 40 o più anni, valori 2000; cfr.
rapporto intermedio del 3 agosto 2000).
L'art.
21 cpv. 1 OAI stabilisce che per il calcolo dell'indennità giornaliera sono di
principio applicabili, per analogia, le disposizioni dell'ordinanza sulle
indennità per perdita di guadagno (OIPG). Se l'ultimo periodo di piena attività
dell'assicurato risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che
l'assicurato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe conseguito per questa
attività immediatamente prima dell'integrazione (art. 21 cpv. 2 OAI).
Giusta
l'art. 21 cpv. 2 OAI nel caso di specie occorre stabilire un reddito ipotetico,
ritenuto che emerge dai certificati medici agli atti e segnatamente del
rapporto del dr. __________ del 26 novembre 1999, che l'inabilità lavorativa
del 50 % nella professione di fabbro sussista da almeno due anni.
Essendo
impossibile trovare parametri di confronto per salari di indipendenti si
concorda con l'ufficio Al nel far riferimento ai redditi di dipendenti. Ma mal
si comprende il motivo di usare come riferimento i salari minimi. Per garantire
una parità di trattamento tra tutti gli assicurati, giusta costante
giurisprudenza del Tribunale Federale (DTF 124 V 321, VSI 1998 pag. 291) si usa
determinare il reddito ipotetico sulla base dell'indagine svizzera sulla
struttura dei salari dell'Ufficio federale di statistica. Segnatamente deve
essere fatto riferimento ai salari lordi standardizzati (tassi di salario;
tabelle gruppo A), fondandosi sempre sulla mediana (valore centrale delle
tabelle allestite dall'Ufficio federale di statistica).
Dalla
tabella TA1 si evince che il reddito mensile lordo, per uomini nelle
professioni della lavorazione del metallo per lo svolgimento di lavori
difficili, qualificati e di attività indipendente, ammonta a fr. 6'424.‑‑.
Occorre considerare la qualifica professionale del signor __________ quale fabbro
e la ventennale esperienza maturata sia quale metalcostruttore dipendente sia
nella propria officina dove esegue indipendentemente lavori difficili e
complessi, come balconi, scale, cancelli, ringhiere, ferratine ecc..
Incontestabilmente il Signor __________ dispone di ottime conoscenze
professionali e tecniche e possiede perfette conoscenze del disegno tecnico.
Inoltre il ricorrente svolge mansioni dirigenziali quale l'acquisizione di
clienti, il calcolo di preventivi, la preparazione e l'organizzazione del
lavoro, la fatturazione e la gestione del materiale.
Senz'altro
si deve concludere che il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se
non fosse divenuto invalido in base alla tabella citata deve perlomeno essere
fissato a fr. 6'424.‑‑ mensili, cioè a fr. 77'088.‑‑
annui. Si può accettare la proposta dell'ufficio Al di aumentare del 10 % i
valori della tabella per tenere conto anche delle mansioni dirigenziali
nell'attività da indipendente. Risulta dunque un reddito ipotetico di fr.
84'797.‑‑.
Si
chiede pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinviare l'incarto
all'Ufficio Al per calcolare le indennità giornaliere sulla base di un reddito
di fr. 84'797.‑‑.
prove: c. s.
- Si
rileva di poi che con la decisione impugnata del 31 agosto 2000 non é stato
riconosciuto il diritto del ricorrente all'assegno per l'azienda previsto
dall'art. 23 LAI.
Il
Tribunale federale ha stabilito che un assicurato, parzialmente abile al
lavoro, durante il periodo d'attesa non ha diritto all'assegno per l'azienda
qualora può esercitare le mansioni di capo azienda che consistono segnatamente
nelle mansioni amministrative ed organizzative menzionate sub 6. Per poter
comunque assolvere questi compiti in un'azienda é necessaria una grandezza
minima di quest'ultima (VSI 2000 pag. 209 e ss.). Appare evidente che nella
ditta individuale del ricorrente, dove non lavorano altri dipendenti, questi
non può limitarsi ad eseguire le mansioni dirigenziali, ma é indispensabile il
lavoro attivo nella lavorazione del metallo (cfr. anche l'inchiesta economica
per gli indipendenti del 26 ottobre 1998).
Ritenuto
che l'azienda del ricorrente non gli permettere di svolgere unicamente le
mansioni da capo azienda appare indubbio il suo diritto all'assegno per
l'azienda." (Doc. _)
1.3. Con risposta
di causa 29 novembre 2000 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame sostenendo
che il calcolo dell'indennità giornaliera è stato eseguito in conformità alle
prescrizioni di legge e confermando il diniego dell'assegno per l'azienda. Al
proposito la parte convenuta ha rilevato:
" Con
la contestata decisione l'ufficio Al ha riconosciuto al ricorrente un'indennità
giornaliera di fr. 56.20 a decorrere dal 1.11.1997 (periodo di attesa a norma
dell'articolo 18 OAI). Questa indennità è stata calcolata sulla base del
reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe conseguito qualora avesse potuto
esercitare a tempo pieno la sua professione di metalcostruttore dipendente. In
considerazione del fatto che durante il periodo di attesa il signor __________
continuava nell'attività di metalcostruttore indipendente al 50% l'indennità
giornaliera è pure stata calcolata al 50%.
Contro questa decisione è stato interposto il ricorso 2 ottobre
2000, mediante il quale il patrocinatore del ricorrente ritiene errato il
reddito giornaliero medio di fr. 163.00 servito per il calcolo dell'indennità
in questione chiedendo nel contempo il versamento dell'assegno per l'azienda di
fr. 59.00 al giorno.
Il ricorso non è accoglibile.
Principi relativi al calcolo dell'indennità
Per calcolare le indennità giornaliere (indennità e supplementi),
sono applicabili gli importi, le regole di calcolo e i limiti massimi previsti
nell'ordinamento delle IPG (art. 24 cpv. 1 LAI).
Delimitazione tra le persone che esercitano un'attività
lucrativa e le persone senza attività lucrativa
Si considerano come persone esercitanti un'attività lucrativa gli
assicurati che, durante i dodici mesi precedenti la presentazione della
domanda, hanno esercitato un'attività lucrativa almeno durante quattro
settimane oppure ‑ caso che si verifica raramente ‑ che possono
dimostrare che avrebbero potuto svolgere un'attività lucrativa di lunga durata
durante l'integrazione. Lo stesso vale per i disoccupati che si sono annunciati
all'ufficio del lavoro.
Rientrano nella categoria delle persone esercitanti un'attività
lucrativa ‑ senza avere adempito il requisito della durata minima
prevista sopra ‑ anche gli assicurati la cui attività lucrativa è stata
interrotta unicamente per motivi di salute (TFA del 3 novembre 1961, RCC 1962
p. 167).
Base di calcolo applicabile alle persone esercitanti
un'attività lucrativa
E' prevista una regolamentazione speciale per il calcolo delle
indennità giornaliere spettanti alle persone che hanno esercitato un'attività
lucrativa. Invece di fondarsi ‑ come nell'ordinamento delle IPG ‑
sul reddito conseguito dall'interessato immediatamente prima del riconoscimento
del diritto, bisogna considerare il reddito del lavoro realizzato nell'ultimo
periodo di piena attività.
Definizione di periodo di piena attività
Per periodo di piena attività s'intende quello che l'assicurato ha
esercitato senza essere stato ostacolato in modo notevole da un danno alla
salute fisica o psichica.
E' irrilevante se si sia trattato di un'attività corrispondente o
meno alla capacità e alla formazione dell'assicurato. Per le persone diventate
invalide in seguito a infortunio, ci si fonda di regola sul reddito conseguito
prima dell'infortunio.
Reddito dell'attività lucrativa determinante
Bisogna considerare il reddito del lavoro conseguito nell'ultimo
periodo di piena attività (vedi sopra). Per i salariati, si tiene conto del
salario orario, di quattro settimane oppure mensile e, per gli indipendenti,
del reddito annuo.
Dalla documentazione agli atti e in particolare dal rapporto 3
agosto 2000 del consulente professionale rileviamo in particolare che i primi
problemi fisici dell'assicurato risalgono a diversi anni fa e che questi gli
hanno in seguito impedito di lavorare quale metalcostruttore dipendente.
La scelta di lavorare a tempo parziale e poi dal 1988/89 di
intraprendere un'attività in proprio è quindi stata determinata dal suo stato
di salute.
L'assicurato, in questi anni ha potuto svolgere la professione
imparata al 50% unicamente perché, come indipendente, poteva scegliere il tipo
di lavoro da svolgere (medio‑leggero) ed eseguirlo "al suo
ritmo".
Come proposto dal Consulente Integrazione Professionale è stato
considerato il salario ipotetico di un metalcostruttore dipendente con l'età e
l'esperienza professionale dell'assicurato.
Il guadagno presumibile per l'anno 2000 è stato quantificato in
fr. 58'630.00 (salario del 10% superiore al minimo per un metalcostruttore di
40 o più anni).
Salario minimo fr. 4'100.00 mensili
per 13 mensilità + 10% = fr. 58'630.00.
L'indennità giornaliera è pertanto stata calcolata come al
seguente dettaglio:
Reddito ipotetico come metalcostruttore dipendente: fr. 58'630.00
Reddito giornaliero medio: fr. 163.00
Indennità base fr. 73.40
Supplemento per persona sola fr. 12.00
Supplemento per l'integrazione fr. 27.00
Totale fr.
112.40
Considerato che durante il periodo di attesa l'assicurato continua
a svolgere la professione indipendente nella misura del 50% gli importi sopra
indicati sono stati ridotti al 50% motivo per cui l'indennità versata al signor
__________ ammonta a fr. 56.20 al giorno.
Dal ricorso presentato rileviamo in particolare quanto segue:
"Occorre considerare la qualifica professionale del signor
__________ quale fabbro e la ventennale esperienza maturata sia quale
metalcostruttore dipendente sia nella propria officina dove esegue
indipendentemente lavori difficili e complessi, come balconi, scale, cancelli,
ringhiere, ferratine ecc., IncontestabiImente il signor __________ dispone di
ottime conoscenze professionali e tecniche e possiede perfette conoscenze del
disegno tecnico. Inoltre il ricorrente svolge mansioni dirigenziali quale
l'acquisizione di clienti, il calcolo di preventivi, la preparazione e
l'organizzazione del lavoro, la fatturazione e la gestione del materiale".
Si desume pertanto che il danno alla salute di cui è portatore il
signor __________ non gli ha impedito di svolgere nella misura del 50% le
attività sopra descritte nell'ambito della sua attività indipendente.
Come metalcostruttore indipendente l'assicurato è sempre stato
affiliato alla Cassa Cantonale di compensazione e i relativi redditi figurano
nel sul conto individuale, redditi che sono serviti per il calcolo dei
contributi personali.
Analizzando i redditi come indipendente del signor __________ si
rileva in particolare che mediamente il reddito quale indipendente non ha
superato i fr. 22'658.00 (media 1989/99).
Raffrontando il reddito dell'attività indipendente con il reddito
ipotetico come salariato utilizzato per il calcolo dell'indennità giornaliera
Al si evince come quest'ultimo sia nettamente superiore e pertanto favorevole
all'assicurato.
Considerato che per il calcolo dell'indennità giornaliera Al è
stato considerato il reddito ipotetico come dipendente non è stato concesso
l'assegno per l'azienda di fr. 59.00 al giorno." (Doc. _)
1.4. Su richiesta
del TCA in data 3 maggio 2001 l'UAI ha trasmesso l'intero incarto AI relativo
a __________.
Con
scritto 5 giugno 2001 la rappresentante dell'assicurato ha presentato
osservazioni riconfermandosi nelle domande di giudizio formulate nel ricorso.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. A norma
dell'art. 22 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto durante l'integrazione a
un'indennità giornaliera se l'esecuzione dei provvedimenti di integrazione gli
impediscono di esercitare un'attività lucrativa per almeno 3 giorni consecutivi
o se l'incapacità di lavoro nella loro attività abituale raggiunge almeno il 50
per cento.
Il
Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere assegnate
le indennità giornaliere per i periodi di attesa (art. 22 cpv. 3 LAI).
In forza
di questa delega legislativa il Consiglio federale ha emanato l'art. 18 OAI
secondo il quale l'assicurato, la cui incapacità lavorativa è almeno del 50% e
che deve attendere l'inizio di provvedimenti di integrazione imminenti ha
diritto ad un'indennità giornaliera per il periodo d'attesa.
Questo
diritto esiste ugualmente quando il periodo d'attesa si situa fra due misure di
reintegrazione (Valterio, "Droit et pratique de
l'assurance-invalidité", pag. 189, Circolare UFAS sulle indennità
giornaliere, cifra 1040).
Il
diritto a indennità giornaliere durante il periodo di attesa presuppone che
soggettivamente e oggettivamente i provvedimenti di integrazione, e non solo
quelli di accertamento, siano indicati (RCC 1991 pag. 184; cfr. VSI 2000 pag.
212). L'indennità giornaliera è concessa solo per quei periodi di attesa durante
i quali l'assicurato è idoneo all'integrazione, ma non può iniziarla per
ragioni indipendenti dalla sua persona. Non esiste quindi diritto all'indennità
giornaliera per il periodo d'attesa se l'assicurato non è idoneo all'integrazione
a causa del suo stato di salute o ritarda l'inizio del provvedimento
reintegrativo per parecchio tempo e senza valido motivo (RCC 1989 pag. 233
consid. 2b, RCC 1963 pag. 35 e pag. 508 consid. 2; Valterio, Droit et pratique
de l'AI, 189-190; Circolare UFAS sulle indennità giornaliere, cifra 1044).
Per
l'art. 24 LAI
"
1 Il calcolo
delle indennità giornaliere sottostà alle stesse disposizioni e limiti massimi
previsti per le indennità secondo la LIPG.
1bis L’indennità
totale è ridotta nella misura in cui supera l’indennità massima di cui al
capoverso 1.
1ter Essa è
ulteriormente ridotta nella misura in cui supera il reddito massimo
determinante per il calcolo di cui al capoverso 2, ma soltanto fino a
un’aliquota minima del 43 per cento dell’indennità massima secondo il capoverso
- L’aliquota minima spetta anche agli assicurati che, prima dell’integrazione,
non esercitavano un’attività lucrativa.
2 L’indennità
giornaliera dell’assicurato che ha esercitato un’attività lucrativa è calcolata
fondandosi sul reddito del lavoro conseguito nell’ultimo periodo di piena attività.
2bis Gli
assicurati che seguono una prima formazione professionale e gli assicurati fino
ai 20 anni compiuti che non hanno ancora esercitato un’attività lucrativa
ricevono al massimo l’indennità minima ai sensi dell’articolo 24bis
capoversi 1 e 2 ed eventualmente i supplementi ai sensi degli articoli 24bis
capoverso 3 e 25.
3 Il Consiglio
federale emana disposizioni completive sul calcolo delle indennità giornaliere
e fa allestire dal competente ufficio federale tavole vincolanti con importi
arrotondati per eccesso. Esso stabilisce l’importo delle indennità giornaliere
secondo il capoverso 2bis, regola il computo di un eventuale reddito
da attività lucrativa e per certi casi può prevedere riduzioni."
Giusta
l'art. 21 OAI
"
1 Riservato
l’articolo 24 capoversi 2 e 2bis LAI, per il calcolo dell’indennità
giornaliera e la determinazione degli assegni per assistenza, sono applicabili,
per analogia, le disposizioni dell’ordinanza del 24 dicembre 1959 sulle
indennità per perdita di guadagno (OIPG).
2 Se l’ultimo
periodo di piena attività dell’assicurato risale a più di due anni, il reddito
determinante è quello che l’assicurato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe
conseguito per questa attività immediatamente prima dell’integrazione.
3 Ove l’assicurato
eserciti un’attività lucrativa durante l’integrazione, l’indennità giornaliera,
incluso il supplemento per l’integrazione, è decurtata nella misura in cui,
addizionata al reddito di quest’attività, sorpassa il reddito determinante ai
termini dei capoversi 1 e 2. È riservato l’articolo 21bis capoverso
4."
Queste
regole si applicano per analogia anche alla commisurazione dell'indennità
giornaliera d'attesa (cfr. DTF 117 V 279, consid. 3a).
2.3. Dagli atti
emerge che sin dall'inizio della sua attività lavorativa quale fabbro
metalcostruttore, dopo il conseguimento del diploma di fabbro nel 1978 e
successiva specializzazione come fabbro industriale, l'assicurato a causa di
disturbi alla salute, non è mai stato in grado di svolgere la propria attività
professionale - esercitata a far tempo dal 1979 alternativamente, e non senza
interruzioni, sia alle dipendenze di diversi datori di lavoro che a titolo
indipendente (definitivamente dal 1989) - con rendimento completo. La
documentazione in atti conferma al proposito che la scelta di intraprendere nel
1988-1989 l'attività di fabbro a titolo indipendente è stata dettata dalle
precarie condizioni di salute che risultano aver influenzato la sua capacità
lavorativa già a far tempo dall'età di 20 anni (cfr. in inc. AI: rapporto
consulente IP 3 agosto 2000; inchiesta economica 20 ottobre 1998; perizia
__________ 26 novembre 1999; perizia dr. __________ 11 aprile 1996).
In simili
circostanze, non disponendo di indicazioni e di dati economici concreti che
permettono di stabilire, con riferimento all'effettiva situazione professionale
e salariale, il reddito percepito senza invalidità nella professione intrapresa
di fabbro metalcostruttore, il reddito (ipotetico) che l'assicurato avrebbe
conseguito in siffatta attività durante il periodo d'attesa 1.11.1997- 28.2.
2001 deve essere determinato sulla base di dati statistici.
Orbene,
alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dall'Ufficio
federale di statistica ed in particolare dei valori specifici riferiti al
Cantone Ticino, il salario lordo per un uomo esercitante come in casu, nel
settore privato, attività con conoscenze professionali specializzate, ammontava
nel 1998 a fr. 58'224 (4'632 : 40 x 41.9 x 12; cfr. tabella TA14, struttura dei
salari 1998).
Tenuto
conto dell'evoluzione dei salari in termini nominali rispetto al 1998 (cfr. La
vie économique, 4-2001, pag. 85), nel 1999 il reddito ammontava a fr. 58'399
(58'224 x 100.3% ) e nel 2000 a fr. 58'866 (58399 x 100.8%) - importo,
quest'ultimo, per altro di poco superiore a quello stabilito
dall'amministrazione nell'atto impugnato (fr. 58'630).
Dagli
atti emerge - ed è incontestato - che dal novembre 1997 l'assicurato svolge
attività di metalcostruttore indipendente al 50%.
Ora, giusta
l'art. 21 cpv. 3 OAI - applicabile anche al calcolo delle indennità d'attesa
(cfr. consid. 2.3) - se l'assicurato esercita un'attività lucrativa durante
l'integrazione, l'indennità giornaliera, incluso il supplemento per
l'integrazione, è decurtata nella misura in cui, addizionata al reddito di
quest'attività, supera il reddito determinante per il calcolo dell'indennità
giornaliera fissata secondo i capoversi 1 e 2 del medesimo disposto di legge
(cfr. consid. 2.3; cfr. anche cifra marg. 2023 Direttive concernenti il calcolo
e il pagamento delle indennità giornaliera).
Nel
fattispecie in esame l'incarto difetta dei dati necessari a stabilire
l'ammontare del reddito effettivo conseguito dall'assicurato durante il periodo
d'attesa. Nessun accertamento in tal senso è stato esperito
dall'amministrazione (l'incarto contiene unicamente dati relativi al reddito
conseguito negli anni 1991-1996, cfr. inc. IG doc. _; cfr. documentazione
fiscale in inc. AI) la quale, per tener conto del fatto che l'assicurato svolge
a metà tempo l'attività di metalcostruttore a titolo indipendente, ha
semplicemente ridotto della metà l'ammontare dell'indennità giornaliera, per
altro calcolata sulla base del reddito da metalcostruttore dipendente.
In simili
condizioni la causa deve essere retrocessa all'UAI affinché proceda ai
necessari accertamenti volti a determinare, ai fini del calcolo dell'eventuale
decurtazione dell'indennità giornaliera - da stabilirsi, quest'ultima, sulla
base dei redditi determinati sopra menzionati e tenendo conto dei necessari
adeguamenti durante il (lungo) periodo d'attesa - l'effettivo ammontare del
guadagno realizzato nel parziale esercizio dell'attività lucrativa di fabbro
metalcostruttore a titolo indipendente nel periodo considerato.
2.4. A norma
dell'art. 23 cpv. 1 LAI
"
Le indennità giornaliere consistono in indennità
per l’economia domestica, indennità per persona sola, assegni per i figli,
assegni per l’assistenza e assegni per l’azienda."
Inoltre, giusta l'art. 24 cpv. 1 LAI le disposizioni della LIPG che
disciplinano l'ammontare, il modo di calcolo e i limiti massimi delle
indennità si applicano alle indennità giornaliere. In virtù dell'art. 8 cpv. 1
LIPG le persone che prestano servizio e che dirigono un'azienda in qualità di
proprietari, affittuari o usufruttuari hanno diritto all'assegno per l'azienda.
La
giurisprudenza federale ha avuto modo di precisare che il diritto all'assegno
per l'azienda presuppone che l'assicurato, prima dell'insorgenza del danno alla
salute, sia stato titolare di un'impresa quale indipendente, che nello stesso
periodo non abbia in modo preponderante esercitato attività dipendente e che
egli debba sopportare spese d'esercizio nell'attesa di misure di reintegrazione
o durante le stesse, spese che non può più sostenere a seguito della cessazione
dell'attività indipendente per ragioni di salute (cfr. DTF 117 V 276; cfr.
anche VSI 2000, pag. 216).
In
casu dagli atti emerge che nel 1983-1984 - successivamente alla cessazione
del precedente impiego quale metalcostruttore per mancanza di rendimento dovuta
ai dolori - l'assicurato, malgrado l'esistenza di problemi fisici, fece un
primo tentativo di mettersi in proprio (cfr. estratto conto individuale AVS,
sub doc. _ inc. IG; cfr. perizia __________ 26 novembre 1999). E' quindi da
ritenere verosimile che l'esercizio di un'attività indipendente è stata
iniziata dall'assicurato proprio a causa - ed in presenza - di un danno alla
salute, ciò che esclude, di conseguenza, conformemente ai succitati criteri
giurisprudenziali, il diritto all'assegno per l'azienda ai sensi dell'art. 23
LAI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ L'incarto è retrocesso
all'amministrazione affinché stabilisca nuovamente l'ammontare dell'indennità
giornaliera conformemente ai considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI
verserà a __________ fr. 1000.-- a titolo di spese ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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