AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.86
Data decisione, Autorità:
04.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00086
rg/nh
Lugano
4 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 21 agosto 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Dal novembre
1994 __________ beneficia di una mezza rendita AI per un'invalidità del 50%.
Tale grado è stato confermato dall'UAI in occasione della procedura di
revisione sfociata con decisione 20 ottobre 1997 (doc. AI _).
1.2. In esito ad
una successiva procedura di revisione avviata nel novembre 1999 su richiesta
dell'assicurata, l'UAI, sulla base di nuovi accertamenti medici di cui si dirà
nei considerandi successivi, per decisione 21 agosto 2000 ha confermato il
diritto ad una mezza rendita, rilevando come l'assicurata esprima ancora una
capacità lavorativa nella precedente professione di impiegata d'ufficio pari al
50%.
1.3. Con
tempestivo ricorso 18 settembre 2000 l'assicurata è insorta contro la decisione
amministrativa chiedendo il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità.
A
sostegno della propria domanda di giudizio essa, dopo aver illustrato le
diverse tappe del suo iter medico dal 1993 e sottolineato la presenza di
continui disturbi alla schiena, agli arti inferiori, alle spalle ed alle mani,
adduce in sostanza un peggioramento del suo stato di salute che non le permette
di svolgere la sua attività professionale in misura superiore a 1-2 ore al
giorno.
1.4. Con risposta
di causa 9 gennaio 2000 l’UAI ha proposto di respingere l'impugnativa,
sottolineando come la decisione impugnata sia stata resa sulla base di
accertamenti medici specialistici i quali hanno permesso di escludere un
peggioramento sostanziale delle condizioni di salute e delle conseguenze
invalidanti ad esso dovute rispetto alla situazione precedente.
1.5. Pendente
causa la lic. jur. __________, in rappresentanza dell'assicurata, ha chiesto
l'allestimento di una perizia giudiziaria intesa ad accertare l'effettivo grado
d'invalidità (VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se siano nella fattispecie adempiute le premesse
giustificanti una revisione della mezza rendita d'invalidità assegnata a
__________.
Con
l'atto impugnato l'UAI ha infatti confermato il diritto ad una mezza rendita AI
per un grado d'incapacità al guadagno del 50%.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
•
un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
•
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto
a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la capacità
al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.4. Anche ai
fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il
quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno
alla salute (consid. 2.1).
Perciò,
la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno
1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid.
1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede
l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il
40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una
rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105
V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 258).
2.5. Nel caso in
esame, dopo aver esperito nuovi accertamenti di natura medica,
l'amministrazione ha riconfermato il precedente grado d'invalidità del 50%
stabilito con decisione 23 febbraio 1996 e confermato con successiva decisione
20 ottobre 1997 in occasione della precedente richiesta di revisione.
Dagli
atti emerge infatti che, interpellato dall'amministrazione per un giudizio
circa l'eventuale revisione dell'attuale rendita, con rapporto 22 maggio 2000
il dott. __________, chirurgo ortopedico che nel giugno 1996 rispettivamente
nel marzo 1998 operò l'assicurata per tendinite calcarea alle spalle, posta
diagnosi di "discopatia C5/C6 con protusione discale dorso-laterale con
impressione del sacco durale/stato dopo sinovectomia ambedue le spalle nel 96 e
nel 98 per tendiniti calcaree" ha evidenziato come "visto la
situazione della paziente un'abilità lavorativa più del 50% risulta impossibile
soprattutto per quanto concerne la cervicale con la problematica attuale".
Lo specialista ha quindi confermato un grado d'incapacità lavorativa del
50% evidenziando come il danno alla salute costituisca fattore limitativo
dell'attività professionale esercitata dall'assicurata per quanto riguarda il
"sollevare pesi, stare a lungo anche seduta alla scrivania a scrivere
al computer" (doc. _).
Dal
fascicolo emerge inoltre che con certificato 30 giugno 2000 il dott.
__________, internista, con riferimento all'insieme delle affezioni considerate
già in occasione della precedente procedura di revisione, ha dal canto suo
osservato che "la paziente presenta clinicamente alcuni deficit
neurologici invalidanti dovuti alle sue patologie discali sia a livello
lombo-sacrale che cervicale. In particolare presenta una iposensibilità alla
mano sin con diminuzione della forza e una sintomatologia cervicale di tipo
radicolare ben compatibile con una RM cervicale fatta il 29 02 00 alla clinica
__________. Tali deficit limitano notevolmente la sua capacità lavorativa e
anche a riguardo delle nuove informazioni penso che una revisione del caso sia
necessaria" (doc. AI _).
Per
quanto riguarda in particolare la problematica lombare, già riscontrata in
occasione dei precedenti accertamenti specialistici (cfr. referto 15 settembre
1997 del dott. __________, il quale aveva rilevato la persistenza di "uno
stato dopo intervento per ernia del disco nei livelli L4/5-L5/S1 con fissazione
posteriore L5/S1" precisando che "la situazione lombare
attualmente sembra stabile e non procura alla paziente fastidi particolari",
doc. AI _) dalla refertazione medica emerge che nel giugno 1999 l'assicurata è
stata sottoposta ad intervento chirurgico ad opera del dott. __________ della
__________. Il relativo rapporto d'uscita attesta quanto segue:
"Diagnose Postlaminektomie-Syndrom
mit Lumboischialgien links (Wurzelirritation) bei St.n. Laminektomie L5,
Nukleotomie L4/5 und L5/S1 bds. und dorsaler interkorporeller Spondylodese
L5/S1 am 3.1.93 St.n. Revision L5/S1 und Schraubenentfernung am 13.4.94
Therapie Dekompression L4-S1 links
und dorsale Spondylodese L4-S1 am 18.6.99
Verlauf
Insgesamt problemloser postoperativer Verlauf und
Mobilisation. Die Patientin gibt eine deutliche Regredienz der ischialgiformen
Schmerzen an bei noch persistierender leichter Schwäche im linken Fuss.
Die Patientin konnte am 26.6.99 bei reizlosen
Wundverhältnissen und gutem AZ in die Rehaklinik nach __________ verlegt
werden.
Prozedere
Wir bitten um Fadenentfernung 12-14 Tage
postoperativ.
Die Patientin wurde ansonsten über das weitere
Vorgehen informiert, insbesondere das Mobilisieren der LWS nur en bloc, Meiden
von schweren körperlichen Arbeiten und ansonsten Belastung nach Massgabe der
Beschwerden.
In __________ Fortführen der Mobilisation mit
Gehschulung, Stabilisationsübungen und Rückenschule."
ed indica
una completa incapacità al lavoro limitatamente al periodo postoperatorio di 2
mesi.
Dalla
refertazione specialistica relativa alla precedente procedura di revisione
sfociata con decisione 20 ottobre 1997 emerge che a causa della persistenza
della sindrome cervicale (discopatia a livello C5/C6 ed irritazione radicolare
C7) ritenuta quale sintomatologia dominante, e dello stato dopo intervento per
ernia del disco nei livelli L4/L5 con fissazione posteriore L5/S1, il dott.
__________ ha ritenuto l'assicurata incapace al lavoro quale impiegata
d'ufficio nella misura del 50%. Alla medesima conclusione erano per altro
giunti anche i medici della __________, i quali con referto peritale 25 aprile
1997 avevano concluso per un'incapacità lavorativa del 50% (doc. AI _).
Orbene,
sulla base della nuova refertazione medica relativa al periodo successivo
all'emanazione della precedente decisione, a giudizio di questa Corte è da
ritenere in concreto siccome dimostrato con la certezza richiesta nel campo
delle assicurazioni sociali (cfr. pro multis DTF 121 V 208, 115 V 142) che non
vi è stata una rilevante modifica delle condizioni di salute dell'assicurata
tale da incidere in maniera rilevante sul diritto alla rendita, né tanto meno
in base agli atti è possibile sostenere che vi sia stata una modifica rilevante
delle condizioni economiche.
Sulla
base agli atti medici all'inserto è infatti da ritenere che, malgrado gli
interventi chirurgici cui si è dovuta sottoporre successivamente al 20 ottobre
1997, le limitazioni dovute al danno alla salute di cui l'assicurata è
portatrice - dovute soprattutto all'affezione cervicale (già ritenuta
predominante in occasione della precedente procedura di revisione) e della problematica
alle spalle - incidano ancora attualmente (momento della decisione impugnata)
nella misura del 50% sulla sua capacità lavorativa quale impiegata d'ufficio.
Nessun elemento agli atti consente infatti di ritenere che, dal profilo medico,
le ripercussioni invalidanti dovute alle affezioni di cui l'interessata soffre,
segnatamente la patologia lombare, ma soprattutto quella cervicale e
l'affezione alle spalle, siano quantificabili in misura superiore a quella
espressa dal dott. __________.
2.6. Pendente
causa l'insorgente ha chiesto l'erezione di una perizia giudiziaria intesa ad
accertare il grado d'invalidità.
Al
proposito si osserva che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA
del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.,
sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991
in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202,
consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter,
"Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto
e procedura civile, 1991, pag. 1292).
Poiché la
documentazione medica agli atti risulta sufficiente ai fini della pronuncia del
presente giudizio, la richiesta d'assunzione di prove dev'essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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