AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.74
Data decisione, Autorità:
21.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00074
BS/RG/sc
Lugano
21 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2000 di
__________,
rappr. da: __________
contro
le decisioni del 25 luglio 2000 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel 1976 e
1988 __________, coniugata e di professione igienista dentale, è stata vittima
di due incidenti della circolazione riportando dei traumi in sede cervicale.
A cura terminata essa ha potuto riprendere l'attività lucrativa (cfr. doc. AI
_).
I dolori cervicali si sono però acutizzati nel mese di febbraio 1993 incidendo
sulla capacità lavorativa dell'assicurata (doc. AI _)
In data 31 agosto 1994 __________ ha dunque presentato all'Ufficio
assicurazione invalidità (UAI) una domanda tendente all'assegnazione di
prestazioni per adulti.
In
relazione alla domanda AI, con rapporto medico 5 ottobre 1994 il medico curante
dr. med. __________, ha diagnosticato una sindrome cervicospondilogena cronica
recidivante su turbe statiche, nonché un disequilibrio muscolare.
Il sanitario ha anche evidenziato una totale incapacità lavorativa dall'8
agosto 1993 al 5 aprile 1993, ridotta al 50% a partire dal 6 aprile 1993 in
avanti (doc. AI _).
1.2. Dopo aver
esperito altri accertamenti di natura medica e un'inchiesta a domicilio per
persone che si occupano dell'economia domestica, con proposta di decisione del
28 settembre 1999 l'UAI ha accordato all'assicurata un quarto di rendita con un
grado d'invalidità del 46%, con effetto retroattivo al 1° febbraio 1994.
A motivazione del proprio provvedimento l'amministrazione ha precisato che:
"
(…)
Il grado d'invalidità, determinato in base agli
art. 4 e 5 LAI, viene fissato al 46% con diritto a un quarto di rendita a
decorrere dal 01.021994, dopo un anno ininterrotto di incapacità lavorativa -
art. 29 cpv. 1 lett. b LAI e art. 4 e 5 LAI.
Il grado di invalidità è determinato tenendo
conto che la signora __________, immediatamente prina dell'insorgenza delle
patologie invalidanti (febbraio 1993), svolgeva attività lucrativa durante 24
ore settimanali invece delle 42 corrispondenti all'orario completo; per il
resto del tempo si dedicava fra l'altro alla conduzione della propria economia
domestica.
Medicalmente l'incapacità lavorativa è stimata al
50% per rapporto allo svolgimento dell'attività lucrativa, mentre nell'ambito
casalingo l'esito dell'inchiesta eseguita al domicilio dell'assicurata, da
parte della nostra collega assistente sociale, ha evidenziato un tasso di
impedimenti del 40%.
Concludendo dunque il grado di invalidità
globale, calcolato nel rispetto delle limitazioni riscontrabili quale salariata
a tempo parziale e quale casalinga, ammonta al 46%, come meglio può risultare
dal seguente specchietto:
Attività Quota parte Limitazione Grado
d'invalidità
salariata 57.-- % 50.--
% 29.-- %
casalinga 43.-- % 40.--
% 17.-- %
Grado d'invalidità complessivo 46.--
%
======"
(Doc. AI _)
In
occasione dell'audizione presso l'UAI, avvenuta l'11 ottobre 1999, l'assicurata
ha sostanzialmente contestato la quota parte di salariata fissata in 57% delle
attività complessive.
Essa ha sostenuto che inizialmente aveva lavorato a tempo pieno e già prima del
1993, causa problemi di salute, ha dovuto ridurre il grado di occupazione (doc.
AI _).
A seguito della ricezione di alcuni certificati di salario inviati dall'assicurata
(doc. AI _), con lettera 14 marzo 2000 l'UAI le ha comunicato che:
"
(…)
Purtroppo dobbiamo ribadire il contenuto della
nostra proposta di decisione, in quanto dalle attestazioni di lavoro prodotte e
dall'esame della situazione salariale, risulta chiaramente che il grado di
occupazione abitualmente da lei avuto era inferiore per il periodo dal 1983 al
1987, essendo invece aumentato considerevolmente dal 1988 in poi.
Non vi sono pertanto elementi per scostarsi dalla
nostra precedente valutazione.
Nei prossimi giorni incaricheremo dunque la Cassa
di compensazione competente __________per la definizione del caso dal profilo
del diritto alla rendita e della stesura della decisione formale." (Doc.
AI _)
1.3. Con
decisioni del 25 luglio 2000 l'UAI ha quindi confermato il provvedimento del 28
agosto 1999, riconoscendo alla ricorrente un quarto di rendita con effetto
retroattivo al 1° febbraio 1994.
1.4. Contro le
decisioni amministrative l'assicurata è tempestivamente insorta, per il tramite
del suo legale, chiedendo il riconoscimento di un grado di invalidità del 50% e
una rendita semplice di invalidità pari al 50% del salario medio percepito.
In particolare essa ha rilevato quanto segue:
"
(…)
-
Dall'esame
della documentazione medica e della situazione personale della signora
__________ risulta che le due cifre menzionate nella decisione impugnata vanno
corrette verso l'alto. Per l'attività lucrativa anche la proporzione tra le ore
lavorative indicate nella decisione impugnata dà un calcolo che supera il 50%.
Per l'attività casalinga vale lo stesso discorso. Il grado di invalidità è di
almeno il 50% e non del 40% come deciso. Con un grado di invalidità di almeno
la metà, la ricorrente percepirebbe una mezza rendita e non un quarto di
rendita.
-
Dagli
accertamenti fatti sui salari corrisposti in precedenza alla ricorrente a
partire dal 1982 risulta che nel periodo dal 1982 al 1999 i salari della
ricorrente vanno da un minimo di Fr. 2750.‑‑ ad un massimo di Fr.
4'140.‑‑.
Non
è pertanto possibile che il 25% del salario medio è inferiore a Fr. 300.‑‑.
Anche
la rendita semplice di invalidità deve essere aggiornata. in applicazione di
quanto scritto al paragrafo 4) del ricorso, la rendita va versata tenendo conto
di un grado di invalidità del 50%.
- La ricorrente
ha spontaneamente ridotto le ore settimanali e quindi è errato il ragionamento
che bisogna partire da una situazione di capacità lavorativa ridotta.
La
signora __________ ha iniziato la sua attività partendo da una situazione di
piena capacità lavorativa.
-
La ricorrente
ha fornito la documentazione sui certificati di salario per l'attività
precedente a quella presso il Dott. __________ al signor __________. Di questi
documenti non vi è traccia nella decisione impugnata.
-
La ricorrente
lavora in Svizzera dal 1982 e ha pagato regolarmente i contributi.
-
Quando
l'assistente sociale ha preso contatto con la ricorrente per valutare
l'attività domestica, la ricorrente stava bene e ha potuto fare anche cose che
solitamente non riesce a fare. Pertanto questo controllo singolo non può valere
come elemento probatorio." (Doc. _)
1.5. Mediante
risposta 19 settembre 2000 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame,
osservando che:
"
(…)
dall'attestazione di cui all'allegato 37 si evince che l'assicurata
era occupata in media per non più di 24 ore settimanali, il che corrisponde
alla percentuale di occupazione del 57% ritenuta nella decisione impugnata.
Nel contempo, l'inchiesta economica per le persone che si occupano
dell'economia domestica (cfr. all. 29) ha messo in luce in concreto i fattori
inabilitanti relativi alla conduzione dell'economia domestica; in questo
ambito, è stata ricostruita sin dall'inizio l'evoluzione del danno alla salute.
È infine da precisare che l'estratto dei conti individuali
evidenzia versamenti in costante progressione dal 1983 fino al 1994, non
essendo evidente in senso economico, prima del 1993, l'influenza dell'eventuale
danno alla salute.
L'UAI ritiene quindi adeguato e aderente alla realtà il grado di
invalidità assegnato nella misura del 46% complessivo." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assegnazione a __________ di una mezza rendita d'invalidità.
Perché sia possibile riconoscere un'invalidità ai sensi della LAI, è necessario
che l'assicurato non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che
il danno alla salute abbia una ripercussione economica. L'art. 4 LAI definisce
infatti l'invalidità quale "incapacità di guadagno, presunta permanente o
di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".
Da quanto
precede risulta che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione
o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla
salute.
Ciò che
fa stato ai fini dell'AI è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve
trovarsi in relazione con il danno alla salute accertato dal medico. Se manca
anche soltanto uno dei tre elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:
·
che ci si trovi in presenza di un danno alla
salute;
·
che sia costatata un'incapacità di guadagno;
·
che l'incapacità di guadagno sia causata dal
danno alla
salute;
allora
non è dato un diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).
L'invalidità
non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può
anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa
da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo
stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico,
bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare,
fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e
il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).
Tuttavia,
perchè la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI,
è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.
In altre
parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente
quella procedente dall'infermità.
La
diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura
soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione
giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può
svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto
- prima di poter pretendere una rendita AI - a reintegrarsi o a farsi
reintegrare in altra attività (ad esempio dall'Ufficio del lavoro o, se sono
dati i presupposti legali, dall'URIP; cfr. RCC 1991, pag. 47, consid. 7c).
2.3. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
"non si può esigere da lui l'esercizio di una attività lucrativa".
Per
questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le
proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, p. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:
" L'invalidità
degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1
LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni
consuete.
Per mansioni consuete di un assicurato occupato
nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il
caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per
mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla
comunità."
Al
proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente,
applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J.L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139;
Valterio, op. cit. p. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui
" Agli
assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa, l’invalidità
per questa parte è computata giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si
consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAI,
l’invalidità è fissata conformemente all’art. 27 per quest’altra attività. In
tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e
quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado
d’invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.
Quando si possa presumere che l’assicurato, senza
soffrire di una danno alla salute, eserciterebbe al momento dell’esame del suo
diritto alla rendita un’attività a tempo pieno, l’invalidità sarà valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti attività
lucrativa.”
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla Legge del TFA in una sentenza
pubblicata in DTF 125 V 146.
2.5. Ai fini di
accertare il metodo applicabile per il calcolo del grado di invalidità, si deve
stabilire se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell’insorgere dell’invalidità e se la persona che non esercita attività
lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno
alla salute (SVR 1996 AI Nr. 76 p. 221). Al proposito va ancora rilevato che il
metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non
fosse stato invalido (DTF 98 V 262; M. Valterio, op. Cit., p. 109).
Inoltre
va ricordato che secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a
una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40 %.
2.6. Nella
presente fattispecie, per valutare l'invalidità dell'assicurata l'UAI ha
applicato il metodo misto (cfr. consid. 2.4).
L'amministrazione ha dunque diviso il tempo dedicato dalla ricorrente
nell'attività salariale (57%) da quello impiegato nelle mansione domestiche
(43%).
Orbene, dall'attestato di lavoro del dr. __________ si rileva come da gennaio
1986 a febbraio 1988 (prima dell'insorgenza del danno alla salute) essa sia
stata occupata due giorni alla settimana, mentre dal mese di marzo 1988 fino a
novembre 1999 i giorni lavorativi sono aumentati a tre, per complessive 24 ore
settimanali, con un salario mensile di fr. 4'140.-- (doc. AI _).
Presupponendo una settimana lavorativa di 42 ore, dal mese di marzo 1998 il
grado di occupazione della ricorrente corrisponde al 57%.
L'assicurata sostiene di aver iniziato l'attività lucrativa a tempo pieno e
che, per motivi di salute, il grado di occupazione è andato costantemente
diminuendo.
Dai certificati di salario prodotti dall'assicurata non risulta tuttavia che
essa sia stata inizialmente occupata al 100% quale salariata.
Anzi, gli stessi certificati dimostrano come nel 1988, quindi prima del
peggioramento attestato nel 1993, il grado di occupazione parziale sia aumentato
dalle 16 alle 24 ore settimanali (cfr. doc. AI _).
Ne consegue che la ripartizione fatta dall'UAI risulta corretta.
2.7. Sulla base
degli accertamenti medici l'UAI ha concluso per un'incapacità lavorativa del
50% nella professione di igienista dentale. Fondandosi sull'indagine economica
per le persone che si occupano dell'economia domestica esperita il 18 maggio
1999 (doc. AI _), l'amministrazione ha poi concluso per un'incapacità
lavorativa del 40% quale casalinga. L'invalidità complessiva risulta quindi del
46%.
La ricorrente contesta genericamente le incapacità lavorative sostenendo che "le
due cifre menzionate nella decisione impugnata vanno corrette verso
l'alto" in modo da poter percepire una mezza rendita.
2.8. Per quel che
concerne l'attività salariata, i certificati medici agli atti concordano, oltre
che nella diagnosi, nel ritenere l'assicurata inabile al lavoro nella misura
del 50%.
Nel citato rapporto del 5 ottobre 1994 il medico curante Dr. __________ ha
ritenuto che:
"
Quale igienista dentale la paziente presenta
un'incapacità lavorativa al 50%. Se nel rimanente 50% la paziente potesse
essere occupata nell'ambito di lavori amministrativi o se la paziente potesse
essere riciclata nella parte amministrativa presso un dentista come finora non
vi sarebbero elementi per un'invalidità. " (Doc. AI _).
Nel
successivo rapporto del 4 settembre 1995 il medesimo sanitario non ha
riscontrato cambiamenti significativi (doc. AI _).
Di analogo tenore è il rapporto dell'altro medico curante, dr. med. __________,
il quale ha concluso che:
"
La paziente ebbe a subire a due riprese un
infortunio con trauma in sede cervicale (incidente automobilistico e caduta con
la bicicletta), da allora anche in relazione con l'attività professionale sono
andate instaurandosi divenendo sempre più marcate delle cervicalgie con spasmo
della muscolatura paravertebrale cervicale nonostante manovre di chiropratica,
fisioterapia, ecc..
Ritengo che la capacità lavorativa nella professione esercitata non possa
essere ulteriormente migliorata per cui a mio avviso una rendita al 50% è
indicata " (Doc. AI _)
Un peggioramento dello stato di salute è stato riscontrato dal dr. __________.
Nel rapporto del 20 maggio 1998 egli ha infatti rilevato che:
"
Rispetto al 1995 la situazione è peggiorata con
aumento della frequenza e dell'intensità delle esacerbazioni cliniche e della
sintomatologia di fondo, parzialmente refrattaria a diverse terapie
ambulatoriali sia convenzionali che alternative. Quale igienista o in attività
analoga la paziente è teoricamente e definitivamente inabile nella misura del
50% partendo dalle date citate sopra. Lavorando la paziente già a tempo
parziale è stato dimezzato l'orario settimanale di presenza. Considerata
l'evoluzione progressiva è giustificata un'invalidità parziale anche per altre
attività. Quale casalinga la paziente non è da ritenere invalida." (Doc.
AI _)
per poi concludere come segue:
"
Concludendo, si
confermano le osservazioni già citate al punto n. 2. Se nel 1995 una invalidità
definitiva appariva prematura, dopo aver osservato l'evoluzione durante ancora
3 anni si giustifica un'incapacità lavorativa definitiva nella misura del 50%
con diritto a rendita parziale di invalidità sia per la professione attuale che
per altre professioni (un riciclaggio non appare realistico) mentre quale
casalinga la paziente non è da ritenere invalida. Il calcolo della prestazione
ben inteso sarà da fare tenendo conto che la paziente esercitava un'attività
lavorativa a tempo parziale già prima dell'inizio dell'incapacità lavorativa.
Un eventuale rapporto medico psichiatrico può essere richiesto al dr.
__________, attuale psichiatra curante, dopo che la paziente è stata curata
precedentemente da altri specialisti." (Doc. AI _)
Il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, nel suo
referto del 18 settembre 1998 ha innanzitutto rilevato come l'assicurata sia
stata in cura da lui dall'8 settembre 1995 al 29 ottobre 1996, rimarcando
comunque di non aver in seguito avuto più notizie.
Egli ha tuttavia certificato un'incapacità lavorativa nella professione di
igienista dentale senza comunque specificare in che misura (doc. AI _).
Orbene, sulla base di tale documentazione medica non vi sono elementi che
consentano di giungere ad una conclusione circa la capacità lavorativa
dell'assicurata diversa da quella fissata dall'UAI (50%).
Non rilevante ai fini dell'esito della causa risulta essere il certificato del
dr. __________ poiché non quantifica la percentuale di incapacità lavorativa.
Del resto va ricordato che l'assicurata è rimasta in cura da lui solo un anno,
per cui quanto attestato non può essere ritenuto concludente.
Del resto, la ricorrente si è limitata a sostenere un grado d'inabilità
superiore senza fornire alcun elemento idoneo a contraddire la valutazione
medica posta alla base della decisione contestata.
2.9. A proposito
dell'attività di casalinga, va ricordato che l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente dell'economia domestica), come si é
visto (cfr. consid. 2.4), è stabilita confrontando le singole attività
nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con
i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla
prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle Direttive UFAS
sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
" in
occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato
presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente
sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122 prevede che:
" Quale
regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata
nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua
attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
- Conduzione dell'economia
domestica,
(pianificazione,
organizzazione
del lavoro,
controllo
5
-
Spese e acquisti diversi 10
-
Alimentazione (preparazione
dei
pasti, lavori di pulizia
della
cucina) 40
-
Pulizia dell'appartamento 10
-
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione
e trasformazione
degli
abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
- Cura dei figli e di altri membri
della
famiglia ---
- Diversi (cura di terzi, cura
delle
piante e degli
animali,
giardinaggio) 5
- Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia
stessa, attività di utilità
pubblica,
perfezionamento,
creazione
artistica, attività
superiore
alla media nella
confezione
e nella trasformazione
dei
vestiti). 20"
In VSI
1997 pag. 299 e seg., l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive
supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande
invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI
dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva
nell'economia domestica su casi differenti (cfr. cifre 2127 ss. delle DIG).
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. pubblicata in VSI 1997 pag. 298
e seg. il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli
assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un
valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economie domestica di
dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è
contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),
la cui versione in italiano non è ancora disponibile, ha previsto una nuova
ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un
massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati -
attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"En règle
générale, on admettra que les travaux d'une personne non invalide qui s'occupe
du ménage constituent, en pour-cent, les parts suivantes de son activité:
Activités
Minimum
Maximum
%
%
- Conduite du
ménage (planification,
organisation,
réparation du travail,
contrôle)
2
5
- Alimentation
(préparation, cuisson,
service du
repas, nettoyage de la
cuisine,
provisions)
10
50
- Entretien du
logement (épousseter,
passer
l'aspirateur, entretenir les sols,
nettoyer les
vitres, faire les lits)
5
20
- Achats et
courses diverses (poste,
assurances,
services officiels)
5
10
- Lessive,
entretien des vêtements
(laver,
étendre et plier le linge,
repasser,
raccommoder, nettoyer les
chaussures)
5
20
- Soins aux
enfants ou aux autres
membres de la
famille
0
30
- Divers (p. ex.
Soins infirmiers,
entretien des
plantes et du jardin,
garde des
animaux domestiques,
confection et
transformation de
vêtements;
activité d'utilité publique,
formation
complémentaire, création
artistique)*
0
50
- à l'exclusion des occupations purement de
loisirs (n° 3090)"
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Le
total des activités doit toujours se monter à 100% (Pratique VSI 1997, p. 298).
La présentation de la
répartition des travaux donnée au n° 3095 et leur appréciation individuelle
sont applicables dans les cas normaux. La fixation d'un minimum et d'un maximum
est destinée à garantir une égalité de traitement dans toute la Suisse. La
marge existant entre ces deux extrêmes permet de mieux tenir compte de la réalité
et des circonstances du cas particulier. Une pondération différente ne peut
être faite qu'en cas de divergences importantes par rapport au schéma (RCC
1986, p. 244). Le cas échéant, le dossier sera soumis à l'OFAS avec une
proposition.
Afin de satisfaire à
l'obligation de réduire le dommage, une personne qui s'occupe du ménage doit,
de sa propre initiative, faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'êlle
afin d'améliorer sa capacité de travail (p. ex. en adoptant une méthode de
travail adéquate, en faisant l'acquisition d'équipements et d'appareils
ménagers appropriés, nos 1045 et 3045 ss). Elle doit mieux répartir
son travail et avoir recours à l'aide des membres de sa famille dans la mesure
habituelle.
Si la personne ne
prend pas de telles dispositions en vue de réduire son invalidité, il ne sera
pas tenu compte, lors de l'évaluation de l'invalidité, de la diminution de la
capacité de travail qui en résulte dans le domaine du ménage."
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C., __________, il TFA (I
102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere
effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale
delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
2.10. In concreto,
l'UAI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per
le persone che si occupano dell'economia domestica. Il relativo rapporto è
stato allestito il 15 giugno 1999 (doc. AI _).
In tale inchiesta è stata correttamente stabilita una ripartizione delle
singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra
marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei
lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
Sulla base degli accertamenti fatti, riferendosi alle percentuali degli
impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente sociale ha quindi stabilito
un impedimento complessivo del 40,5%, ciò che costituisce, ritenuto un 43 %
delle attività dedicato alle mansioni domestiche, un grado d'invalidità
dell'assicurata quale casalinga del 17 %
L'assicurata ritiene tale inchiesta non probante poiché " quando
l'assistente sociale ha preso contatto con la ricorrente per valutarne
l'attività domestica, la ricorrente stava bene e ha potuto fare anche delle
cose che solitamente non riesce a fare".
Al riguardo va comunque precisato che il TFA ha stabilito che non vi
è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai
servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il
cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (RCC 1984 p. 143, consid.
5).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit. p. 211; cfr. RCC 1989 p. 131 consid. 5b
ec; cfr. RCC 1984 p. 144 consid. 5).
Nelle
sentenze non pubblicate 2 febbraio 1999 in re M.J.V. e 17 luglio 1990 in re W.
il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si
esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e
meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto
con gli accertamenti medici.
Tali condizioni non appaiono nella fattispecie in esame adempiuti, la totalità
delle indicazioni fornite dalla casalinga risultando del tutto attendibili e
non contrastando con quanto riscontrato dal profilo medico (cfr. consid. 2.8).
2.11. Nel caso in
esame, quanto sostenuto dalla ricorrente non trova alcun riscontro nella
refertazione medica agli atti. Tantomeno essa ha prodotto dei certificati
idonei ad attestare un peggioramento dello stato di salute intervenuto dopo
l'inchiesta domiciliare.
Un peggioramento dello stato di salute è stato certificato dal dr. __________
nel già citato rapporto dell'8 maggio 1998 in cui egli addirittura non ha
ritenuto l'assicurata "invalida" nell'attività di casalinga (doc. AI
_), senza tuttavia motivare tale conclusione.
Infine, alla luce delle giurisprudenza citata, alla valutazione dell'assistente
sociale (rimasta peraltro incontestata nei suoi singoli punti) deve essere
prestata completa adesione: la valutazione degli impedimenti - considerati,
come visto, conformemente ai succitati dettami giurisprudenziali, in relazione
ad un complesso delle occupazioni abituali pari al 100% e entro i parametri fissati
nella citata cifra marg. 3095 CII, - non appare infatti arbitraria, risulta
conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti. Conforme alla
giurisprudenza è del resto pure la presa in considerazione, negli assicurati
coniugati, della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di
reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale
sancito dal diritto matrimoniale in vigore (cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163
CCS; Pratique VSI 1996, pag. 208; 117 V 197, cfr. perizia p. 5, 6).
Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le
circostante concrete, questo TCA non può che ritenere adeguato il grado
d'invalidità dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base
dell'accertamento domiciliare.
Ne
consegue dunque che la decisione contestata che fissa il grado d'invalidità
complessivo al 46% risulta essere conforme alla legge ed alla giurisprudenza
citata e quindi deve essere confermata.
2.12. Al punto 5
del ricorso l'assicurata sostiene, tra l'altro, che la rendita deve essere
aggiornata ai salari effettivamente percepiti poiché il quarto della media dei
salari non corrisponde a quanto percepito attualmente dall'UAI.
Orbene, tale richiesta non può essere accolta poiché nella LAI la
determinazione dell'ammontare della rendita avviene secondo altri criteri e non
sulla base dell'ultimo salario percepito prima del sopraggiungere
dell'invalidità. Questo diversamente, per esempio, da quanto avviene
nell'assicurazione contro gli infortuni ove le indennità giornaliere sono
calcolate in base al guadagno assicurato, corrispondente all'ultimo salario
riscosso prima dell'infortunio (art. 15 cpv. 1 e 2 LAINF).
Per quanto riguarda il calcolo delle rendite d’invalidità l’art. 36 cpv.
2 LAI prevede che sono applicabili per analogia le norme dell’AVS, riservate
alcune norme specifiche della LAI (cfr. art. 36 cpv. 3 LAI e art. 37 cpv. 2
LAI).
Infatti, a seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i
contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle
lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr.
art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla
base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita
parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il
calcolo della rendita di vecchiaia (rispettivamente rendita AI) è determinato
dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli
accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo
alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Mentre il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività
lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e
divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). Pertanto
il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma
serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
Alla luce di quanto precede, il calcolo della rendita deve essere confermato.
Infatti il quarto di rendita è stato fissato sulla base di un reddito annuo
medio di fr. 59'700.-- e un periodo di contribuzione di 7 anni e 6 mesi,
corrispondente alla scala di rendita 24.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster