AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.62
Data decisione, Autorità:
08.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00062
BS/tf
Lugano
8 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 7 aprile 2000 emanata da
Cassa comp. delle banche svizzere, 8026 Zurigo,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. __________
dal 1° dicembre 1990 è beneficiario di una rendita intera d'invalidità
ammontante, nel 2000, a
fr. 1'817.-- al mese. Egli è inoltre titolare di una rendita completiva per la
moglie (fr. 545.--) e per i figli __________, __________ e __________ (fr.
727.-- cadauna; cfr. doc. _).
Nell'ambito della procedura di divorzio, con decreto cautelare 17 marzo 1994 il
Pretore del Distretto di __________ ha ordinato alla Cassa di compensazione
delle __________ (in seguito: Cassa) di trattenere mensilmente dalle rendite
AI dell'assicurato fr. 2'000.-- e di versarli direttamente alla di lui moglie
(doc. _).
1.2. In data 7
aprile 2000 la Cassa di compensazione delle __________ ha scritto
all'assicurato una lettera concernente la rendita completiva per il figlio
__________ del seguente tenore:
"
Il diritto ad una rendita AI per ragazzi termina
alla fine del mese in cui il ragazzo raggiunge i 18 anni. Per i ragazzi in
corso di una formazione, il diritto alla rendita dura fino alla fine della
formazione stessa, al più tardi fino ai 25 anni compiuti.
Se il ragazzo summenzionato segue una formazione
(apprendistato o studi), la preghiamo di ritornarci il presente formulario
accompagnato da una copia del contratto d'apprendistato o da un'attestazione
scolastica (Università, scuola ecc.) confermante il genere, l'inizio e la
fine presunti (mese/anno) di questa.
Se entro 30 giorni non avremo ricevuto una
risposta da parte sua, cesseremo automaticamente i versamenti della rendita per
il ragazzo quando avrà raggiunto i 18 anni."
Considerato
che l'assicurato non ha dato seguito al tale richiesta, a partire dal mese di giugno
2000 la Cassa ha cessato l'erogazione della rendita.
1.3. Il 20 giugno
2000 __________ contesta il provvedimento dell'amministrazione, rimarcando
comunque che, nel caso di soppressione definitiva, la rendita non versata deve
essere dedotta dall'importo direttamente trattenuto dalla Cassa (fr. 2'000.--).
1.4. Con presa di
posizione 27 luglio 2000 la Cassa ha segnatamente rilevato quanto segue:
"
Siccome il figlio __________ ha raggiunto i 18
anni il __________ 2000 abbiamo dovuto verificare se quest'ultimo seguisse una
formazione. Visto che non è stato dato alcun seguito alla nostra richiesta del
7 aprile 2000, la rendita è stata sospesa per il 31 maggio 2000.
Contro questa sospensione, il Signor __________
ha interposto ricorso chiedendo il ripristino del pagamento della rendita per
il figlio __________."
Nel
merito, l'amministrazione ritiene inoltre che:
"
Nella procedura di ricorso di diritto
amministrativo, i rapporti giuridici devono essere verificati, rispettivamente
analizzati, unicamente quando l'autorità amministrativa ha già preso posizione
sotto forma di decisione. Quest'ultima determina l'oggetto contro il quale il
ricorso viene formulato. La nostra cassa non avendo a tutt'oggi prodotto una
decisione, ritiene che vengano a mancare i presupposti per un giudizio dei
fatti.
Proponiamo quindi che il ricorso venga dichiarato
irricevibile."
1.5. Su istanza
del TCA, con decisione 22 agosto 2000, cresciuta in giudicato, la Sezione degli
enti locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha esteso il mandato di
curatrice, affidato nel 1998 all'avv. __________ in una causa che opponeva
l'assicurato alla Cassa pensione dei dipendenti __________, anche alla presente
vertenza (doc. _).
1.6. Mediante
osservazioni 30 settembre 2000 la curatrice, protestando spese, tasse e
ripetibili, ha chiesto il ripristino della rendita per il figlio __________,
con un interesse di mora del 5% da applicare alle somme arretrate (doc. _).
In particolare rileva di essersi rivolta direttamente al legale della moglie
del signor __________ per sapere se il figlio __________, dopo il compimento
del 18.o anno di età, avesse continuato o meno a svolgere un apprendistato
(doc. _), precisando anche di non aver ricevuto una risposta.
La curatrice ha in seguito trasmesso al TCA la risposta del legale della
signora __________ datata 13 novembre 2000, in cui informa che __________ "non
ha ancora terminato la sua formazione scolastica" (doc. _).
1.7. Invitata dal
TCA a prendere posizione in merito agli ultimi sviluppi della causa, con
lettera 16 novembre 2000, la Cassa ha in particolare rilevato quanto segue:
"
Non essendo in possesso di alcun documento che
comprovasse la continuazione della formazione, la rendita completiva è stata
sospesa con la fine di maggio del 2000.
Nel corso del mese di giugno, non ricevendo
l'importo abituale, il signor __________ ci telefonò chiedendo informazioni.
Alla nostra richiesta della documentazione necessaria ci rispose di non essere
in grado di fornirci alcun giustificativo concernente gli studi del figlio in quanto
non aveva nessun contatto con i membri della famiglia.
A questo punto abbiamo inoltrato la richiesta
dell'attestazione necessaria direttamente alla Signora __________, la quale ci
comunica che attualmente il figlio non sta seguendo nessuna formazione.
Per ultimo desideriamo far notare che la
ripartizione della rendita tra i due coniugi __________ è decretata dalla
Pretura di __________ che, con istanza del 17 marzo 1994, ci ordina di versare
l'importo di 2'000 franchi direttamente alla Signora __________."
Con
lettera 28 novembre 2000, la curatrice ha replicato rimarcando in particolare
che:
" - la
Cassa comp. ammette che al più tardi nel mese di giugno 2000
ha saputo direttamente
dal signor __________ che vive separato dalla moglie e dai figli. Da ciò deriva
la responsabilità della Cassa per la riduzione indebita della rendita al signor
__________.
-
la Cassa comp. non prova al signor __________ che il figlio
__________ non sta più frequentando alcuna formazione. Al contrario lo Studio
__________ in data 13.11.2000 ci informa che __________ non ha ancora terminato
la sua formazione scolastica. (doc. allegato)
-
in ogni caso se anche ciò fosse vero non è motivo valido per
decurtare quella parte di rendita dovuta direttamente al signor __________."
1.8. Dopo aver
contattato la moglie dell'assicurato (doc. _), il TCA si è rivolto al Centro
professionale __________ di __________ che, mediante scritto 24 aprile 2001, ha
confermato che al 26 gennaio 2001 __________ ha abbandonato la scuola per motivi
di salute (doc. _).
Tale dichiarazione è stata trasmessa alla curatrice dell'assicurato per una
presa di posizione.
Con lettera 7 maggio 2001 l'avv. __________ ha chiesto una proroga di 10 giorni
per presentare le osservazioni (doc. _). Nonostante la concessione della
proroga, la curatrice è rimasta silente.
Le risultanze di cui sopra sono state trasmesse alla Cassa per conoscenza (doc.
_).
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
2.2. La Cassa
ritiene innanzitutto che lo scritto 7 aprile 2000 non possa essere considerato
come una decisione formale, per cui il ricorso dovrebbe essere dichiarato
irricevibile.
Giusta l'art. 84 cpv. 1 LAVS, applicabile alla LAI a seguito del rinvio
dell'art. 69 LAI, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato
oggetto solo in presenza di una decisione emanata da una cassa di
compensazione. La decisione costituisce il presupposto e il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105
V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C.,
Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
Sono
considerate decisioni formali quelle disposizioni di un'autorità, basate sul
diritto pubblico, che regolano una situazione giuridica concreta ed individuale
aventi quale oggetto: la costituzione o la modifica di diritti e doveri,
l'accertamento dell'esistenza, la negazione o l'entità di diritti e doveri, la
reiezione di istanze relative alla costituzione, modifica, annullamento o
accertamento di diritti o doveri come la non entrata in materia di tali istanze
(DTF 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a; Kieser, Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 491, pag. 233; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 54 N. 2 pag. ?).
Nella
fattispecie in esame, lo scritto 7 aprile 2000 della Cassa è da ritenere una
decisione formale poiché apporta una modifica di un diritto dell'assicurato: la
cessazione della rendita per il figlio __________.
Infatti, non avendo l'assicurato prodotto quanto richiesto, con effetto 1°
giugno 2000 la Cassa ha terminato l'erogazione della rendita completiva.
Ne consegue che lo scritto della Cassa è da considerare come decisione formale.
2.3. Accertato
che lo scritto 7 aprile 2000 costituisce una decisione formale, il ricorso 20
giugno 2000 dovrebbe essere dichiarato tardivo poiché non è stato inoltrato
entro 30 giorni dalla notifica della decisione (cfr. 84 cpv. 1 LAVS applicabile
anche alla LAI in virtù del rinvio di cui all'art. 69 LAI).
Innanzitutto va ricordato che, secondo un principio generale del diritto
amministrativo, l'assenza o l'erronea indicazione dei rimedi di diritto in una
decisione non può cagionare alle
parti alcun pregiudizio (cfr. Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen
Verwaltungsrechts, 3a edizione, Zurigo 1998, N.1302, pag. 334 e riferimenti di
giurisprudenza ivi contenuti).
La decisione con l'indicazione difettosa dei rimedi di diritto può essere
impugnata davanti al Giudice in ogni momento. Tale impugnazione deve comunque
avvenire entro un termine ragionevole (cfr. DTF 122 V 194 consid. 2).
Nel caso in esame, la decisione in oggetto è sprovvista dei rimedi di diritto.
Inoltre, il ricorrente non poteva ritenere che avrebbe dovuto impugnarla entro
il termine dei 30 giorni della notifica.
Infine, visto che la rendita completiva è stata soppressa a partire da giugno,
l'assicurato ha sicuramente reagito, mediante il presente atto di ricorso,
entro un termine ragionevole.
Visto quanto sopra, il ricorso risulta essere ricevibile e quindi il TCA deve
entrare nel merito della vertenza.
Nel
merito
2.4. Giusta
l'art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita di invalidità hanno
diritto ad una rendita completiva per quei figli che, qualora esse fossero
morte, avrebbero diritto a una rendita per orfani dell'AVS.
Secondo l'art. 25 cpv. 4 LAVS, applicabile in analogia alla LAI, il diritto
alla rendita si estingue quando l'orfano, rispettivamente il figlio, compie i
18 anni. Per i figli in formazione il diritto alla rendita dura sino al termine
della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti (art. 25 cpv. 5 LAVS).
Pertanto la rendita completiva per figli cessa quanto questi compiono 18 anni
o, se ancora in formazione, fino al termine della stessa ma non oltre i 25 anni
di età.
2.5. Nel caso in
esame, essendo __________ nato il __________ 1982 il diritto alla rendita
cesserebbe con il compimento del 18 anno di età (__________2000).
Orbene, dallo scritto 24 aprile 2001 del Centro professionale __________
risulta che il figlio del ricorrente all'inizio del 2000 ha abbandonato gli
studi per malattia (doc. _).
Questo scritto è del resto rimasto incontestato.
In queste circostanze, essendo cessata la formazione, __________ non ha più
diritto ad una rendita completiva per il figlio __________. Il provvedimento
della Cassa è quindi corretto.
L'assicurato ha anche contestato che la Cassa versi direttamente a sua moglie
fr. 2'000.-- di rendita AI di cui egli è beneficiario.
Come rettamente evidenziato dall'amministrazione tale ripartizione è stata
decisa, nell'ambito della procedura di divorzio, con decreto cautelare 17 marzo
1994 dal Pretore di __________ (cfr. doc. _ allegato al doc. _).
Tale questione è stata del resto trattata dal TCA nella sentenza 5 agosto 1996
(inc. __________).
È vero che di regola le rendite completive sono versate al titolare della
rendita principale (in casu il ricorrente) a patto che il giudice civile non
statuisca diversamente (cfr. art. 34 cpv. 4 LAI relativo alla rendita per la
moglie e art. 35 cpv. 4 LAI per le rendite per figli). Questa circostanza
corrisponde all'evenienza concreta in cui, come visto, il Pretore ha ordinato
la trattenuta in parola.
L'assicurato ha anche chiesto che dai fr. 2'000.-- venga decurtata la rendita
per il figlio __________ che non percepisce più.
Orbene, trattandosi di un decreto pronunciato nell'ambito di una causa di
divorzio fra i coniugi __________ tale questione rimane sottratta alla verifica
giudiziaria del TCA.
Pertanto,
nella misura in cui il ricorso è volto ad ottenere la revoca della misura
cautelare o una diminuzione della trattenuta, lo stesso non è ricevibile.
Spetta infatti all'assicurato adire eventualmente le competenti istanze civili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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