AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2000.58
Data decisione, Autorità:
05.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00058
RG/sc
Lugano
5 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 8 maggio 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Dal 1°
agosto 1994 __________, muratore, beneficia di una rendita AI per un grado
d'invalidità del 50%.
1.2. In esito
alla procedura di revisione avviata nell'agosto 1999 su istanza
dell'assicurato, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), sulla base di nuovi
accertamenti medici di cui si dirà se necessario nel prosieguo, per decisione 8
maggio 2000 ha confermato il diritto ad una mezza rendita, con le seguenti
motivazioni:
" Secondo
l'art. 28 della legge federale sull'assicurazione invalidità, l'assicurato ha
diritto a una rendita intera quando e, invalido per almeno due terzi, a una
mezza rendita quando è invalido per almeno la metà, a un quarto di rendita
quando è invalido nella misura del 40%. Nei casi di disagio economico (caso di
rigore) la mezza rendita può essere assegnata ‑ su richiesta ‑
anche per un'invalidità del 40%.
Le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate
solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera.
Questo presupposto deve essere adempiuto anche per i congiunti per i quali è
richiesta una prestazione.
Per determinare l'invalidità si raffronta il reddito che
l'assicurato potrebbe attualmente conseguire in un'attività ragionevolmente da
lui ESIGIBILE con il reddito del lavoro che egli potrebbe oggi conseguire senza
il danno alla salute. Il grado di invalidità, e, calcolato in per cento in base
alla perdita di capacità di guadagno.
Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce
una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa
sarà per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure
soppressa.
Dopo gli accertamenti è stato confermato il diritto alla rendita
che viene attualmente corrisposta con un grado d'invalidità del 59%.
Una revisione della rendita è prevista per il 31.03.2005.
In seguito alla richiesta di revisione della rendita (50 %),
inoltrata dal curante il 15 giugno 1998, sono stati effettuati approfonditi
accertamenti medico‑specialistici i quali hanno dato il seguente esito
sotto il profilo lavorativo:
L'inabilità lavorativa quale manovale edile e altre attività
pesanti è valutata intorno al 60 %.
Per contro, vi è un'abilità lavorativa del 60‑65 %
nell'esercizio di attività leggere e adeguate che non comportino il porto di
pesi superiori ai 20 kg, che permettano di alternare la posizione
seduta/eretta, evitando di lavorare su terreni accidentati.
Senza il danno alla salute, attualmente, il reddito conseguibile
nell'attività di muratore sarebbe di Fr. 50'050 mentre quello conseguibile
attualmente, tenendo in considerazione le limitazioni, è di Fr. 21'000. Dal
confronto di questi redditi si ricava una perdita di guadagno del 59 % per cui
l'assicurato continua a beneficiare della mezza rendita come finora."
(Doc. AI _)
1.3. Con
tempestivo ricorso datato 9 maggio 2000 l'assicurato - rappresentato dall'avv.
__________ - chiede l'annullamento della decisione amministrativa e la
conseguente assegnazione di una rendita intera per un grado d'invalidità del
75%.
Nel
gravame viene in particolare esposto:
"
(…)
Il signor __________ ha sofferto e soffre a tutt'oggi di gravi
problemi alla salute che sono stati riconosciuti dall'UAI e che figurano anche
nella perizia esperita a cura dal SAM.
Dette indagini hanno però tralasciato dì valutare che la grave
patologia di cui soffre attualmente il signor __________ oltre a minare il suo
stato di salute fisico ha anche deteriorato la sua salute psichica, per cui
egli a tutt'oggi soffre anche di disturbi a livello psichico.
Prove: richiamo documentazione medica; perizia medica.
Sulla base della situazione di fatto relativa ai disturbi di cui
soffre il ricorrente ed in considerazione che l'invalidità risulta essere un
concetto economico giuridico e non medico (DTF 110 V 275); si sottolinea come
nella fattispecie l'assicurato non sia purtroppo in grado di mantenere la
propria capacità di guadagno e ciò nemmeno parzialmente.
Errato risulta essere il calcolo operato dall'Ufficio Al del
Canton Ticino che porta a considerare l'assicurato incapace di guadagno in una
percentuale del 60‑65 %.
In effetti vi e da considerare che la capacità lavorativa del
signor __________ a causa dei seri disturbi alla salute, in un'altra potenziale
professione più scadente dal punto di vista retributivo, non potrà superare il
25-30%; come d'altronde risulta dal certificato medico del medico curante Dr.
__________, allegato al presente ricorso quale doc. _.
Risulta evidente che la valutazione offerta dell'UAI risulta
essere oltremodo sommaria e non tien conto della reale e concreta incapacità di
guadagno dell'assicurato a seguito dei gravi disturbi alla salute di cui egli a
tutt'oggi soffre; disturbi che sono labili e tendono al peggioramento.
(…)
chiedesi che allo stesso vengano riconosciute le prestazioni Al a
lui realmente confacenti ed in particolare, considerata la sua certa incapacità
di guadagno di almeno il 75% , chiedesi che al ricorrente venga riconosciuta
un'intera rendita Al.
Risulta in effetti impensabile che il signor __________, nelle
condizioni di salute in cui si ritrova, possa avviare o procrastinare
l'esercizio di una qualsiasi attività lucrativa.
Non da ultimo va considerato che egli risulta privo di una
formazione professionale specifica e con tali presupposti non vi e per lui
spazio per un'attività lucrativa che gli permetta di mantenere la sua capacità
di guadagno precedente.
Nel caso in esame l'assicurato non é in grado di svolgere alcun
lavoro remunerativo a lui confacente, per cui il suo danno alla salute e la
conseguente incapacità di guadagno sono sicuramente suscettibili di una
valutazione giuridica ai fini dell'erogazione di un'intera rendita Al.
Prove: perizia medica, richiamo incarto Al, doc.
Per l'analisi della fattispecie vi è pure da considerare come la
malattia ed i disturbi alla salute patiti dal signor __________, causano
notevoli disturbi fisici che non sono appunto stazionari, bensì di carattere
estremamente labile e tendente al peggioramento.
In particolare ci si riferisce ai problemi psichiatrici causati
dai disturbi fisici di cui soffre il signor __________, che creano instabilità
emotiva e psicologica per le quali il servizio SAM non ha effettuato alcuna
seria indagine.
A tal proposito gli atti medici su cui poggia la decisione
impugnata non si esprimono sufficientemente ed esaustivamente in tal senso ed
il ricorrente ritiene estremamente opportuno essere sottoposto ad una nuova ed
ulteriore perizia medica che questo Lod. Tribunale sarà in grado di ordinare,
conformemente all'art. 9 della Legge di procedura per i ricorsi al TCA.
Onde poter far luce sulla reale capacità di guadagno del
ricorrente, nonché sul suo stato di salute, si rende necessario l'espletamento
di una nuova perizia medica. (…)" (Doc. _)
1.4. Con risposta
18 luglio 2000 l’UAI ha proposto di respingere l'impugnativa adducendo:
" con
riferimento al ricorso in oggetto, osserviamo come lo stato di salute
dell'assicurato sia stato accuratamente esaminato per mezzo dell'ampia e
circostanziata perizia SAM del 28.12.1999 (cfr. ali. 142), accertamento
nell'ambito del quale sono stati effettuati tutti i necessari consulti
specialistici, in particolare in materia dermatologica, ortopedica e
psichiatrica (cfr., rispettivamente, i referti del Dr. __________, ali. _, del
Dr. __________, all. _ e del Dr. __________, all. _).
I giudizi di sintesi che ne derivano propendono per l'esistenza di
una capacità lavorativa del 60‑65% a partire da fine settembre 1998 e
continua in attività leggere, senza l'obbligo di alzare pesi sopra i 20 kg o di
dover lavorare sopra l'orizzontale, con la possibilità di alternare la
posizione seduta‑eretta, senza dover lavorare in posizione eretta e
piegata in avanti o su terreni accidentati o scale a pioli.
La valutazione percentuale e la precisa, dettagliata indicazione
delle controindicazioni hanno consentito all'UAI di calcolare il profilo di
reddito attribuibile all'assicurato come capacità di guadagno residua, fissato
in fr. 21'000.‑, tenendo conto di tutte le controindicazioni indicate dai
periti.
Il raffronto fra il reddito nella precedente professione, pari a
fr. 50'050.‑ e il reddito conseguibile con invalidità, come sopra
calcolato e quantificato in fr. 21'000.‑, ha consentito di estrapolare un
grado di invalidità finale del 59%, che conferma il diritto alla mezza rendita.
D'altra parte, nel testo del ricorso non vengono proposti motivi
specifici o nemmeno indicazioni di ulteriori inabilità che possano ridurre la
capacità di guadagno residua in misura ulteriore rispetto a quanto stabilito
dall'UAI, tenuto conto di tutti i fattori influenti.
D'altra parte, nemmeno il certificato 02.05.2000 del Dr.
__________ può offrire elementi utili, in quanto la valutazione di invalidità
totale ivi effettuata non dispone di riscontri specifici relativi all'abilità
lavorativa ed è per giunta espressa, semplicemente, "a titolo
personale", cioè senza un particolare supporto scientifico, ma quale
semplice impressione dovuta alla conoscenza dell'assicurato." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se siano nella fattispecie adempiute le premesse
giustificanti una revisione della mezza rendita d'invalidità assegnata a
__________.
Con
l'atto impugnato, l'UAI ha infatti stabilito un grado d'incapacità al guadagno
del 59% e conseguentemente confermato il diritto ad una mezza rendita AI.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
· un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
· la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.4. Anche ai
fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il
quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno
alla salute (consid. 2.1).
Perciò,
la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno
1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid.
1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede
l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il
40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una
rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105
V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 258).
2.5. Nel caso in
esame, dopo aver esperito nuovi accertamenti di natura medica, segnatamente una
perizia pluridisciplinare a cura del Servizio accertamento medico
dell'assicurazione invalidità (SAM) l'amministrazione ha fissato il nuovo grado
d'invalidità al 59%.
L'insorgente,
richiamando in particolare il certificato del dott. __________, generalista,
contesta le risultanze peritali e sostiene che a seguito del peggioramento
delle sue condizioni di salute la sua capacità di lavoro è diminuita in maniera
tale da giustificare l'erogazione di una rendita intera.
2.6. In concreto
alla perizia del SAM non può che essere attribuita valenza probatoria piena,
gli specialisti interpellati avendo proceduto ad una completa ed approfondita
valutazione dello stato di salute considerando la totalità dei disturbi
lamentati dall'assicurato a livello dermatologico, ortopedico e psichiatrico.
I periti
hanno quindi espresso un motivato e logico giudizio sull'incidenza del danno
alla salute sulla capacità lavorativa dell'assicurato, evidenziando
un'incapacità complessiva del 60%-65% nella precedente attività di muratore da
marzo 1998, rispettivamente del 35%-40% in una "attività leggera, senza
l'obbligo di alzare pesi sopra i 20 kg o dover lavorare sopra l'orizzontale,
con la possibilità d'alternare la posizione seduta / eretta, senza dover
lavorare in posizione eretta e piegata in avanti o su terreni accidentati e
scale a pioli, l'A. raggiunge una capacità lavorativa del 60 ‑ 65% a
partire da fine settembre 1998" (cfr. doc. AI _ pag.
10) (sulla valenza probatoria dei rapporti medici cfr. DTF 125 V 195, DTF 123 V
176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA
del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita).
Per
quanto riguarda in particolare la contestata valutazione degli aspetti
psichiatrici, le conclusioni dei periti circa un'incapacità lavorativa parziale
pari al 15 % - espresse sulla base del consulto specialistico a cura del dott.
__________, psichiatra e psicoterapeuta riportate nel rapporto 21 dicembre 1999
(doc. AI _) - appaiono del tutto convincenti ed attendibili. Lo specialista,
posta la diagnosi di "sindrome neurotica a colorito disforico-ipocondriaco
associata a disturbo da dolore somatoforme in parte differenziato, con reazione
tendenziosa alla malattia" ha infatti rilevato:
"
(…)
DATI SOGGETTIVI DELL'ASSICURATO:
Il periziando lamenta dolori cervicali, alle
spalle, alla schiena, allo stomaco, intestino, alla nuca, al polso destro, alle
ginocchia, ai talloni, Disturbi dermatologici: alle mani (dermatite da
contatto), con prurito in tutto il corpo. Lamenta inoltre disturbi all'udito,
talvolta disuria, nicturia, rinite recidivante, capogiri, dispnea da sforzo.
Egli riferisce che in seguito ai disturbi summenzionati accusa talvolta momenti
di sconforto (ma di non sentirsi perciò depresso) e, strettamente correlate a
ciò, anche preoccupazioni economiche per il suo futuro.
CONSTATAZIONI OBIETTIVE:
Il colloquio ha potuto aver luogo in modo
cordiale e con la collaborazione del periziando. Egli si presenta curato nella
persona e nell'abbigliamento. Appare tranquillo, accessibile, l'espressione
sintona e partecipe. Preciso, meticoloso nella enumerazione dei disturbi di cui
è soggetto.
Stato di coscienza integro, così come il rapporto
di realtà. Percezione libera da errori. Il tono dell'umore appare lievemente
disforico con contenuto del discorso polarizzato su ideazioni a contenuto
ipocondriaco. Non sono presenti disturbi formali del pensiero. La capacità
critica appare conservata. Istinto vitale conservato e valido. Intelligenza nei
limiti di norma e conforme alla sua estrazione socioculturale. Non sono
presenti disturbi della sfera cognitiva e volitiva.
Attualmente il periziando non è seguito dal punto
di vista psichiatrico o psicoterapico.
(…)
OSSERVAZIONI:
Il periziando non è mai stato in cura psichiatrica e
psicoterapeutica. Una tale presa a carico, come sopraindicato, potrebbe giovare
al paziente sia dal punto di vista delle sue capacità di lavoro sia dal punto
di vista della sua qualità di vita. (…)" (doc. AI _, pag. 2-3)
Per il
resto, non vi sono elementi o indizi concreti agli atti che consentono di
mettere in dubbio l'affidabilità e la concludenza della perizia
pluridisciplinare del SAM e della succitata valutazione specialistica della
componente psichiatrica.
Neppure
il certificato 2 maggio 2000 del medico curante prodotto con il gravame ed
attestante un'incapacità lavorativa del 75% (doc. _) può essere ritenuto idoneo
a sovvertire l'esito della presente procedura. Il certificato medico del dott.
__________ non contiene alcuna considerazione che possa in qualche modo
sostanziare la conclusione circa un grado d'incapacità lavorativa dell'assicurato
pari al 75% sia quale muratore che in altre attività adeguate. Esso non è
quindi di certo suscettibile di togliere fedefacenza alle considerazioni e
conclusioni poste dal SAM sulla base di approfonditi e completi accertamenti.
Da quanto
precede consegue che alla perizia del SAM deve essere attribuita forza probante
piena.
E'
conseguentemente da ritenere che eventuali nuove perizie mediche - come quella
richiesta dall'assicurato con il gravame - non potrebbero modificare i
risultati e le conclusioni cui sono giunti gli specialisti del SAM.
In
effetti quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere
altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2d; STFA 3 dicembre 1993 in re M.T.,
STFA 27 ottobre 1992 in re A.B.P., STFA 13 febbraio 1992 in re M.O., STFA 13
maggio 1991 in re A.A., STCA 25 novembre 1991 in re G.M.; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212-213, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202,
consid. 2d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter,
"Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto
e procedura civile, 1991, pag. 1292).
2.7. Dal profilo
economico, tenuto conto della capacità al lavoro in attività leggere adeguate
nella misura del 60-65% indicata dai periti del SAM, l'UAI ha fissato il
reddito ipotetico annuo che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando tali
attività in fr. 21'000 annui.
Orbene,
la giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è
stata tuttavia recentemente oggetto di una completa verifica da parte del
Tribunale federale delle assicurazioni.
In una
sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V. B. (I 411/98), - riprendendo in
sintesi quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A., ora
pubblicata in DTF 126 V 75 e segg. - l'Alta Corte si è in particolare così
espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:
" 3.-
(…)
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale
ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda,
in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla
propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più
volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996
UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si
riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del
Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata
alla pubblicazione.
4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in
primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato.
Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo,
possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti
dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare -
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza
valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione. (n.d.r., in quella sentenza il TFA ha operato una
riduzione del 15% invece del 40% effettuata dai giudici cantonali).
5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo
cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti
allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze
specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le
esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione
amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati
all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla
recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai
provvedimenti professionali in lite."
Con
sentenza 4 settembre 2000 in re. N. R. __________ questa Corte, tenuto conto
per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, ha precisato
che conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale
di statistica in "L'enquête suisse sur la structure des salaires
1998" il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata
esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari,
che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000
pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A., I 482/99),
riportato su 41,9 ore ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato
(rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e
a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.
Nel caso
in esame, considerato un grado d'incapacità lavorativa in attività leggere pari
al 60%, pur tenendo conto del massimo della riduzione (25%) applicato al
salario stabilito per siffatte attività nel settore privato nel 1998 (45'390) e
senza considerare, inoltre, probabili adeguamenti che comporterebbero un
aumento del reddito in tali attività per l'anno 2000 (anno in cui è stata
emanata la decisione amministrativa e a cui è da riferire l'ammontare dei
redditi ai fini del calcolo dell'invalidità (RCC 1991, pag. 332, RCC 1989, pag.
123), l'incapacità al guadagno emergente dal raffronto del reddito da invalido
(fr. 20'425) con quello incontestato da valido (fr. 50'050) non attinge il
tasso richiesto per l'erogazione di una rendita intera d'invalidità (66 2/3%).
A
giudizio di questa Corte è pertanto da ritenere dimostrato con la certezza
richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208, 115 V 142)
che, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, non vi è stata né una
rilevante modifica delle condizioni di salute dell'assicurato tale da incidere
in maniera rilevante sul diritto alla rendita, né tantomeno è dato sostenere
esservi stata una modifica rilevante delle condizioni economiche.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va
respinto, la decisione impugnata meritando di essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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