AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.54
Data decisione, Autorità:
01.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00054
rg/nh
Lugano
1 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2000 di
contro
la decisione del 26 aprile 200 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Dal 1°
ottobre 1994 __________, classe 1961, funzionaria di banca, beneficia di una
mezza rendita AI per un'invalidità del 50%. Tale grado è stato confermato in
occasione della successiva procedura di revisione sfociata con decisione
amministrativa 2 gennaio 1997.
1.2. In esito
dell'ultima procedura di revisione avviata nel febbraio 1999 su richiesta
dell'assicurata, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), sulla base di nuovi
accertamenti medici - segnatamente una perizia specialistica a cura del dott.
__________, di cui si dirà nei considerandi di diritto in quanto necessario ai
fini del giudizio - per decisione 26 aprile 2000 ha confermato il diritto ad
una mezza rendita, rilevando come __________ esprima ancora una capacità
lavorativa nella precedente professione pari al 50%.
1.3. Contro la
decisione dell'UAI è insorta con tempestivo gravame l'assicurata, la quale
chiede implicitamente al Tribunale cantonale delle assicurazioni il
riconoscimento di una rendita intera d'invalidità.
A
sostegno della propria domanda di giudizio l'insorgente, contestando le
risultanze peritali, evidenzia in sostanza che il peggioramento del suo stato
di salute intervenuto a far tempo dal novembre 1998 non le consente attualmente
(momento della decisione) di svolgere l'attività di impiegata di banca in
misura superiore al 30%.
1.4. Con risposta
di causa 26 giugno 2000 l’UAI ha proposto di respingere l'impugnativa,
confermando il grado di capacità lavorativa nella professione intrapresa posto
in rilievo dal referto peritale del 16 febbraio 2000 (50%) ed evidenziando
l'assenza di un peggioramento sostanziale delle condizioni di salute
dell'assicurata rispetto alla situazione precedente.
1.5. Con scritto
4 luglio 2000 l'assicurata ha confermato la propria domanda di giudizio
precisando che, perlomeno nel periodo da novembre 1998 a febbraio 2000,
contrariamente a quanto stabilito dal perito e come attestato dalla
certificazione medica relativa a tale periodo, la sua capacità lavorativa è
stata del 30% (V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se siano nella fattispecie adempiute le premesse
giustificanti una revisione della mezza rendita d'invalidità assegnata a
__________.
Con
l'atto impugnato l'UAI ha infatti confermato il diritto ad una mezza rendita AI
per un grado d'incapacità al guadagno del 65%.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
•
un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
•
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.4. Anche ai
fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il
quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno
alla salute (consid. 2.1).
Perciò,
la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno
1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a;
DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede
l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il
40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una
rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire
in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno
in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105 V 30;
Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 258).
2.5. Nel caso in
esame, dopo aver esperito nuovi accertamenti di natura medica, segnatamente una
perizia specialistica a cura del dott. __________, fisiatra e reumatologo,
l'amministrazione ha confermato il diritto ad una mezza rendita.
Con
referto 16 febbraio 2000 il perito, infatti, posta la diagnosi di
"
4.‑ DIAGNOSI
‑ Anamnesticamente sindrome lombovertebrale recidivante in
stato da intervento decompressivo L3/4, L4/5 ed L5/S1 a destra a due riprese
(1985 e 1993) per ernie discali con lombosciatalgia a destra; alterazioni
degenerative trisegmentali rilevanti; disturbi funzionali moderati."
e dopo
aver rilevato in particolare come
"
2.‑ DATI SOGGETTIVI DELL'ASSICURATA
La signora __________ riferisce di dolori lombari
risentiti in particolare assumendo posizioni corporee monotone (rimanendo
seduta per ore) od in leggera inclinazione, lavorando per esempio al lavandino
o passando con l'aspirapolvere. Trae sollievo camminando. A letto i disturbi
regrediscono.
Agli arti inferiori vi è una sensazione di
indurimento della caviglia destra risentita stando in piedi ferma con dolori
che tendono a salire nella regione gluteale lungo la regione di L5. A tratti
avverte anche dolori peritrocanterici a sinistra. Nessun dolore al colpo di
tosse, lieve fastidio lombare allo starnuto. Nessun formicolio. Soffre spesso
di crampi muscolari ai polpacci.
La cura consiste nelle presa al bisogno di Proxen
500 mg per i dolori. Assume inoltre del Novadral forte per un'ipotensione
arteriosa e del Magnesio per i crampi muscolari. Segue settimanalmente una
ginnastica generica per donne. Un ultimo ciclo di fisioterapia è stato
effettuato un anno fa. Un nuovo ciclo sarebbe previsto prossimamente.
Non svolge altre attività sportive. Mestruazioni
regolari. Assenza di allergie o di epigrastralgie.
3.‑ CONSTATAZIONI OBIETTIVE
3.1. Stato generale
Paziente 39enne in condizioni generali buone,
altezza 173 cm, peso 67 kg. Costituzione leptosoma. Integumento s.p. Assenza di
linfadenopatia. Auscultazione cardiopolmonare normale.
PA 100/60 mmHg, polso regolare. Circolazione
arteriosa periferica normale. Nessuna organomegalia.
3.2. Stato reumatologico
Colonna vertebrale: appiattita la cifosi toracale con raddrizzamento lombare. Bacino
obliquo (-5 mm circa a destra). Limitata la mobilità vertebrale: cervicale
libera; toracale in estensione ‑1/5; lombare in flessione e
lateroflessione destra ‑2/3, lateroflessione sinistra ed estensione ‑1/3,
questa ultima dolente (passaggio lombosacrale). Dolori interspinali tra L4 ed
S1. Cicatrice calma in stato da intervento neurochirurgico in zona lombare
bassa. Lieve ipertono della muscolatura paralombare, più a sinistra che a
destra. Nessun accorciamento ischiocrurale. Molto deboli gli addominali.
Insufficienza della tenuta.
Mennell, Lasègue, Pseudolasègue, Trendelenburg e
Duchenne negativi. Distanza dita/pavimento 10 cm. Deambulazione armoniosa.
Stare sulle punte e sui talloni s.p.
Articolazioni periferiche: arti superiori: mobilità passiva delle articolazioni s.p. Prove
isometriche delle spalle e dei gomiti s.p.
Arti inferiori: mobilità
passiva delle articolazioni s.p.
Segno del 4 in ambedue le anche 26 cm.
Circonferenza delle cosce e dei polpacci
simmetrica. Assenza di tendomiosi o tendoperiostosi.
3.3. Stato neurologico periferico
Riflessi muscolo‑tendinei simmetrici e
normali. Iposensibilità al tatto in una zona grande 20x10 cm circa al di sopra
del trocantere maggiore a destra. Segni piramidali assenti."
in merito
alla capacità lavorativa dell'interessata ha concluso:
"
La signora __________ ha quindi subìto a due
riprese un intervento decompressivo ai livelli L3/4, L4/5 ed L5/S1 per una
lombosciatalgia (1985 e 1993), operazioni seguite da una degenerazione dei
segmenti operati con lo sviluppo di osteocondrosi ed alterazioni
spondilartrotiche. Dopo il secondo intervento il ricupero funzionale fu solo
parziale con una rimanente sindrome algica che portò all'assegnazione di una
mezza rendita d'invalidità per un'incapacità lavorativa del 50% quale impiegata
statale.
Dal 1997 la signora ha suddiviso il suo impiego,
lavorando nella misura del 25% presso __________ e per un altro 25% presso la
Banca __________;
quest'ultimo impiego richiese lo spostamento
giornaliero in macchina da casa sua alla banca, trasferta che la paziente
ritenne all'origine di un peggioramento della sintomatologia lombare al punto
che abbandonò il lavoro in banca per fine ottobre 1998. Da allora lavora nella
misura del 30% __________, attività distribuita su 4 mattine alla settimana di
3 ore ed un pomeriggio al mese.
Riferisce di ulteriori dolori lombari risentiti
in particolare da seduta o stando in piedi in leggera inclinazione, traendo un
sollievo con i movimenti. Agli arti inferiori vi sono dolori nella gamba destra
che rispecchiano il campo L5, risentiti in posizione eretta ed a tratti dolori
anche nella regione peritrocanterica a sinistra.
La paziente svolge regolarmente una ginnastica
generica per donne; ricorre al bisogno a degli antireumatici nonsteroidei
effettua 1‑2 volte all'anno un ciclo di fisioterapia.
Clinicamente vi è il quadro di un limite
funzionale del tratto lombare con un irrigidimento degli ultimi 3 segmenti che
si manifesta in un limite in particolare della flessione e della lateroflessione
destra del tronco (‑2/3), movimenti effettuati comunque in maniera
sciolta, senza dolori particolari ad eccezione dell'estensione massimale. Non
vi è al momento attuale una significativa sindrome vertebrale. Mancano anche
elementi in favore di un'instabilità segmentale o di una radicolopatia in atto;
la nozione anamnestica di dolori nella gamba destra che seguono la radice L5
potrebbe comunque essere un elemento in favore di un'irritazione radicolare
intermittente.
Il trofismo muscolare simmetrico di entrambe le
gambe conferma l'uso simmetrico degli arti inferiori.
La documentazione radiologica mette in evidenza
alterazioni degenerative di una certa importanza a tutti e tre i livelli
operati (L3/4, L4/5 ed L5/S1); vi sono alterazioni al livello discale (osteocondrosi)
ed al livello delle articolazioni vertebrali posteriori (spondilartrosi). Le
radiografie funzionali effettuate in novembre 1998 (vedi punto 3.4.) escludono
un'instabilità segmentale (in concordanza all'osservazione clinica), mettendo
invece in evidenza un leggero peggioramento dell'osteocondrosi L3/4 ed L4/5 in
confronto alle lastre precedenti. Dal 1998 ad oggi non vi è invece un ulteriore
peggioramento delle alterazioni morfologiche documentate.
Nell'ottica delle mie constatazioni cliniche,
tenendo conto delle affermazioni della paziente e delle alterazioni strutturali
come risultano dal dossier radiologico, ritengo esigibile un lavoro d'impiegata
nella misura del 50%; nell'attuale posto di lavoro ciò significherebbe
aumentare la presenza di poco più di un'ora al giorno, lavorando anche la
quinta giornata della settimana. Questa valutazione si basa principalmente
sulle constatazioni cliniche che si limitano sostanzialmente ad un'alterazione
funzionale del tratto lombare, senza segni evidenti di una sofferenza
vertebrale maggiore (assenza di un ipertono della muscolatura paralombare,
assenza di tendomiosi gluteali, nessuna sindrome spondilogena. ecc.). Le
alterazioni morfologiche documentate (indubbiamente di una certa importanza)
hanno portato ad una specie di spondilodesi naturale subcompleta degli ultimi
segmenti lombari senza ulteriore maggiore conflitto meccanico né
osteoarticolare né radicolare.
Questa valutazione non tiene conto delle ragioni
dell'abbandono della seconda attività lucrativa svolta dalla paziente fino al
1998 (amministrazione della Banca __________). E' senz'altro credibile una
certa irritazione della colonna lombare in particolare con trasferte in
macchina (vibrazioni, posizione sedentaria particolare), anche se il tragitto
effettuato era di pochi chilometri con un impiego di tempo di 1/4 ora circa
(secondo una mia stima rozza).
In assenza di un'evoluzione rapida delle
alterazioni morfologiche, rispettivamente di una sindrome vertebrale di
rilievo questa valutazione non dovrebbe subire modifiche a corto o medio
termine."
2.6. Per quanto
riguarda la valenza probatoria da attribuire a un rapporto medico, è
determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi,
si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si
lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti
(anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o
nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono
inoltre essere motivate (Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3, 1997 pag. 123).
Inoltre,
secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-
rechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per quel che riguarda perizie dell'amministrazione fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In un’altra
recente sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia
giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l’Alta Corte questo servizio
non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo
per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli
interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22
maggio 1995 in re A. C).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.7. In casu, la
perizia del dott. __________, su cui l'UAI ha fondato il querelato
provvedimento, soddisfa i requisiti illustrati al precedente considerando.
Essa, sulla base di un approfondito esame eseguito tenendo conto del completo
quadro anamnestico e della totalità degli disturbi lamentati, conferma sostanzialmente
che lo stato di salute dell'assicurata non ha subito rilevanti modifiche
rispetto a quanto accertato in occasione delle precedenti procedure.
Lo
specialista ha invero posto in rilievo un leggero peggioramento
dell'osteocondrosi L3/4 e L4/5, rilevando tuttavia come "dal 1998 ad
oggi non vi è invece un ulteriore peggioramento delle alterazioni morfologiche
documentate". Il perito ha quindi concluso per un grado d'incapacità
del 50% quale impiegata, evidenziando soprattutto come tale sua valutazione
"si basa principalmente sulle constatazioni cliniche che si limitano
sostanzialmente ad un'alterazione funzionale del tratto lombare, senza segni
evidenti di una sofferenza vertebrale maggiore (assenza di un ipertono della
muscolatura paralombare, assenza di tendomiosi gluteali, nessuna sindrome
spondilogena, ecc). Le alterazioni morfologiche documentate (indubbiamente
di una certa importanza) hanno portato ad una specie di spondilodesi
naturale subcompleta degli ultimi segmenti lombari senza ulteriore maggiore
conflitto meccanico né osteoarticolare né radicolare". (la
sottolineatura è del redattore)
L'insorgente,
richiamando le certificazioni del proprio medico curante, dott. __________,
attestanti un'incapacità lavorativa del 70% nel corso del 1999 (doc. AI _)
nonché il rapporto 22 dicembre 1998 dei medici della Clinica __________ (doc.
_) facente stato di una capacità lavorativa del 30% nel dicembre 1998, sostiene
che il suo grado d'incapacità al guadagno debba essere fissato al 70%, e ciò
sicuramente per quanto riguarda il periodo novembre 1998-febbraio 2000, mese in
cui è stato effettuato l'esame peritale che ha accertato un'incapacità
lavorativa del 50%.
In realtà
le considerazioni del dott. __________ contenute nei summenzionati suoi
certificati non paiono idonee a sovvertire l'esito della presente procedura, le
stesse limitandosi in sostanza ad evidenziare un "peggioramento della
sintomatologia dolorosa lombare" (cfr. doc. _) ed ad indicare - in
maniera generica e senza fornire elementi di valutazione idonei a far ritenere
che vi sia stato un peggioramento sostanziale dello stato di salute rispetto
alle valutazioni poste alla base della precedente procedura - un'incapacità
quale impiegata pari al 50% .
Neppure
il citato rapporto 22 dicembre 1998 della Clinica __________, che attesta
un'incapacità lavorativa nel dicembre 1998 del 30% senza tuttavia minimamente
sostanziare e render verosimile una rilevante modifica delle condizioni di
salute tale da incidere in maniera altrettanto rilevante sulla capacità
lavorativa (per quanto riguarda il peggioramento considerato anche in sede
peritale, in realtà i sanitari si sono limitati a rilevare che "alla
luce della radiografia della colonna lombare (21.11.1998), che evidenzia una
retrolistesi di ca. 3 mm di L3/L4, L4/L5 ed un'importante riduzione dello
spazio intervertebrale L3/L5, L4/L5 e L5/S1, interpretiamo il quadro clinico
nell'ambito di una sindrome lombospondilogena cronica attualmente
riesacerbata"), può essere ritenuto atto a mettere in discussione le
conclusioni del perito, il quale, come visto, escludendo sulla base di un
approfondito e completo esame clinico e dei reperti radiologici un
peggioramento dello stato di salute dopo il 1998 e pur considerando il "leggero
peggioramento intervenuto nel novembre 1998", ha concluso per
un'incapacità del 50%.
Alla luce
delle considerazioni che precedono, a giudizio di questa Corte è da ritenere
dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali
(cfr. DTF 121 V 208, 115 V 142) che non vi è stata alcuna rilevante modifica
delle condizioni di salute dell'assicurata tale da incidere in maniera
rilevante sul diritto alla rendita, né tanto meno in base agli atti è possibile
sostenere che vi sia stata una modifica rilevante delle sue condizioni
economiche.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va
respinto, la decisione impugnata meritando di essere integralmente confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster