Appeal inadmissible for failure to submit Italian translation

32.2000.44Altro tribunale30 ott 2000Inadmissible

Sintesi

The appellant challenged an invalidity insurance decision before the Ticino Cantonal Insurance Court. After the court had ordered a final 10-day period to translate the appeal into Italian, the deadline passed without compliance. Relying on cantonal procedural law and federal case law on the territoriality of languages, the court held the appeal inadmissible. It also waived the justice fee and charged the expenses to the State. The decision could be appealed to the Federal Insurance Court within 30 days.

Regest

Art. 1a, 2 and 8 LPAss; language of pleadings before cantonal authorities; inadmissibility for failure to comply with a peremptory order to translate the appeal. Under the principle of territoriality of languages in judicial proceedings, a cantonal court may declare an appeal inadmissible if it is filed in a non-official language and the party does not cure the defect within a granted deadline. Such a course does not violate federal law or constitutional guarantees, provided the party was afforded the opportunity to remedy the defect and no excessive formalism is shown (consid. relevant to the language issue).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 32.2000.44

Data decisione, Autorità: 30.10.2000, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00044

rg/fz

Lugano 30 ottobre 2000

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2000 di


contro

la decisione del 25.1.2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

richiamato il decreto 18 luglio 2000 del Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per tradurre il ricorso in italiano, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

costatato che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso;

rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56);

ricordato che in una sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il Tribunale federale ha ancora precisato:

" il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF -che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57)- né al diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett. a ed e CEDU; cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H. pubblicata in Rep. 1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia 64; cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989 nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in netto contrasto con le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a ragione non assevera neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un eccesso di formalismo, dal momento che tale istanza le ha offerto la possibilità, concedendole addirittura una proroga del temine, di procedere alla traduzione dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia 37 seg.)";

richiamati gli art. 1a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961

decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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