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Numero d'incarto:
32.2000.40
Data decisione, Autorità:
14.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00040
RG/sc
Lugano
14 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 20 marzo 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 marzo 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
-
che
__________, nato nel 1940, domiciliato a __________, beneficia di una rendita
intera d'invalidità dal 01.08.1993 e che da tale data ha pure beneficiato di
una rendita per figli;
-
che con
decisione 1 luglio 1998 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha preteso
dall'assicurato la restituzione di fr. 15'190.- pari a prestazioni
indebitamente percepite dal 01.05.1997 al 30.06.1998 a titolo di prestazioni
completive per il figlio __________;
-
che
l'amministrazione ha infatti accertato che l'interessato non ha notificato
l'interruzione della formazione professionale del figlio nel mese di aprile
1997, percependo a torto la rendita completiva;
-
che con
sentenza 1° dicembre 1999, cresciuta in giudicato, il TCA ha confermato la
decisione di restituzione respingendo il ricorso presentato dall'assicurato in
data 26 agosto 1998;
-
che con
decisione 13 marzo 2000 l'UAI ha respinto la domanda di condono negando
l'esistenza degli estremi della buona fede quale condizione posta dalla legge,
unitamente all'onere troppo grave, affinché il rimborso delle prestazioni
percepite a torto non possa venire richiesto;
-
che
avverso la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato per
il tramite del figlio, il quale ha contestato la fondatezza dell'atto querelato
adducendo sostanzialmente, per quanto è dato arguire dal testo del gravame, il
fatto che lo scioglimento del contratto che lo legava al datore di lavoro
avrebbe potuto e dovuto essere notificato da parte di quest'ultimo
all'amministrazione;
-
che con
risposta di causa 13 marzo 2000 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame,
mentre con ulteriori osservazioni datate 1° maggio 2000 l'insorgente ha
riconfermato quanto esposto in sede ricorsuale.
considerando, in diritto
-
che la
vertenza in esame non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26
ottobre 1999 nella causa D.C.);
-
che a
norma dell'art. 47 LAVS (applicabile all'assicurazione invalidità in virtù
dell'art. 49 LAI; cfr. anche art. 85 cpv. 3 OAI), perché sia concesso il
condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che siano adempiuti
cumulativamente i seguenti presupposti (cfr. SVR AVS 1995 Nr. 61 p. 181ss.):
•
l'interessato ha percepito la prestazione
indebita in buona fede;
•
la restituzione gli imporrebbe un onere troppo
grave.
e quindi,
anche se manca una sola delle due condizioni suelencate, il condono non può
essere concesso;
- che la
giurisprudenza, a proposito della buona fede, distingue, da un lato, tra il
caso in cui vi è mancanza di coscienza relativamente all’irregolarità commessa
e dall'altro quello invece a sapere se, nelle circostanze concrete,
l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova
dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso.
Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda
di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126). La buona fede non è infatti compatibile
con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato. Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno
può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con
l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
-
che per
giurisprudenza appartiene al Giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè
indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte,
determinare il grado dell’attenzione richiesta (cfr. DTF 79 II 59);
-
che la
giurisprudenza federale ha inoltre precisato che - di regola - la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare
o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave
dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede
quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione
lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss;
DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a). Infatti,
la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è
versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la
stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto
1993 in re I. R p. 3);
-
che a sua
volta, il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione
economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato
in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito
concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale
dell'obbligato al momento di restituire;
-
che la
violazione dell’obbligo di informare non è tuttavia data nel caso in cui il
richiedente è incapace di discernimento (art. 13 e 16 CCS). In tale evenienza,
infatti, non può essergli imputato un comportamento colpevole. La capacità di
discernimento si valuta in relazione con l’azione concreta, esaminando le
circostanze obbiettive e soggettive esistenti al momento del suo svolgimento
(DTF 112 V 101; 108 V 126);
-
che nella
fattispecie in esame nessun elemento agli atti consente di ritenere che
l'assicurato abbia agito in buona fede. La violazione dell'obbligo di informare
l'amministrazione dell'avvenuta interruzione della formazione professionale del
figlio __________ non può infatti che essere, nelle circostanze concrete,
riconducibile ad una grave negligenza dell'assicurato;
-
che al
proposito va infatti anzitutto osservato che, con il gravame, il ricorrente si
è in sostanza limitato a rilevare come a parere suo la comunicazione della
suevocata interruzione del rapporto di lavoro é stata nota al datore di lavoro,
e che quest'ultimo - ed eventualmente anche l'istituto scolastico frequentato
dal figlio - avrebbe pertanto dovuto provvedere alla notifica di tale
circostanza alla competente autorità amministrativa;
-
che, come
sopra ricordato, giusta l'art. 77 OAI l'obbligo di immediatamente comunicare
all'amministrazione ogni cambiamento rilevante per la determinazione del
diritto alle prestazioni - in casu la rendita completiva per il figlio
__________ cui sono stati riconosciuti provvedimenti di prima formazione
professionale quale venditore al banco presso il garage __________ - incombe
all'avente diritto oppure al suo rappresentante legale;
-
che
l'obbligo di notifica dell'interruzione di formazione incombeva nella specie a
__________ a, quale avente diritto delle prestazioni completive per il figlio
__________;
-
che in
tale ottica neppure le invocate particolari condizioni di salute del figlio
__________ - il quale ha dichiarato essere stato all'epoca tossicodipendente e
per tale motivo impossibilitato a provvedere egli stesso alla notifica
dell'interruzione di formazione - possono quindi configurare circostanze atte a
giustificare la mancata comunicazione imposta dalla legge;
-
che nel
caso concreto era senz'altro ammissibile pretendere da __________ che, facendo prova
dell’attenzione esigibile da lui, provvedesse a notificare il cambiamento
intervenuto e che si rendesse conto che la mancata sua notifica configura un
comportamento errato;
-
che in
esito a quanto precede, poiché la mancata notifica dell'interruzione di
formazione professionale del figlio __________ configura una grave negligenza
da parte dell'assicurato, egli non può essere considerato di buona fede;
-
che
rettamente quindi l'amministrazione ha respinto la domanda di condono non
riconoscendo siccome adempiuta la condizione della buona fede e lasciando di
conseguenza indecisa la questione dell'onere troppo grave;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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