AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.35
Data decisione, Autorità:
08.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00035
BS/RG/sc
Lugano
8 marzo 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 aprile 2000 di
__________,
rappr. Da: avv. __________,
contro
la decisione del 7 marzo 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 28
gennaio 1998 __________, nato nel 1963, di professione operaio generico, ha
presentato una domanda all'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) tendente
all'assegnazione di prestazioni dell'AI per adulti. Egli ha cessato l'attività
lucrativa nel mese di ottobre 1995, non per motivi di salute, percependo in
seguito dell'indennità di disoccupazione.
In relazione alla menzionata richiesta, i due medici curanti dell'assicurato
Dr. med. __________ e Dr. med. __________ (entrambi medici oculistici) hanno
diagnosticato, a partire dalla fine del 1997, una retinite pigmentosa
bilaterale, precisando che l'attività finora esercitata non era più proponibile
e che il danno alla salute è suscettibile di peggioramento (cfr. certificati
medici 5 febbraio 1998 in doc. AI _).
1.2. Durante
l'istruttoria l'UAI ha sottoposto l'assicurato a due perizie mediche
(oculistica e reumatologica) e ad accertamenti di natura economica presso
l'orientare professionale, dei quali si parlerà nei considerandi di diritto.
1.3. Con proposta
di decisione 3 febbraio 2000 l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni in
quanto:
"
(…)
L'assicurato, che nell'attività svolta prima
dell'insorgenza del danno alla salute ha conseguito un reddito di Fr. 49'000.--
annui, in attività medicalmente esigibili e che non richiedono qualifiche
professionali specifiche (operaio in un reparto spedizioni, operaio nel reparto
confezionamento ed imballaggio nell'industria alimentare, operaio addetto al
cablaggio di apparecchiature UPS (gruppi di continuità), ecc.) può realizzare
un guadagno annuo variante a Fr. 35'000.-- a Fr. 42'000.--; il confronto di
questi redditi porta a fissare il grado d'invalidità al 22% (media tra 29%-15%)
che non dà diritto a rendita essendo inferiore al 40%." (Doc. AI _)
L'amministrazione
ha anche ritenuto inapplicabili dei provvedimenti professionali in quanto non
porterebbero ad un sostanziale recupero della capacità di guadagno (doc. AI _).
1.4. Con
osservazioni 17 febbraio 2000 l'assicurato contesta la proposta di decisione
sostenendo la piena incapacità lavorativa nelle attività proposte. In
particolare egli ha ricordato come non abbia potuto assumere i diversi lavori
proposti dall'Ufficio regionale di collocamento e questo proprio a causa della
malattia (doc. AI _).
1.5. Con
provvedimento formale 7 marzo 2000 l'amministrazione ha integralmente
confermato la proposta di decisione, senza procedere ad ulteriori atti
istruttori (doc. AI _).
1.6. Contro la
succitata decisione è tempestivamente insorto l'assicurato, per il tramite del
proprio legale, postulando di essere posto al beneficio di una riformazione
professionale quale utente di informatica ipovedente.
In via subordinata egli ha chiesto di essere posto al beneficio di una rendita
intera AI, decorso il periodo di attesa.
In merito alla richiesta di provvedimenti integrativi l'assicurato ha
evidenziato come in particolare nei propri rapporti medici __________,
__________ ed il perito dr. __________ abbiano suggerito provvedimenti di
riformazione professionale nel settore dell'informatica.
In merito all'indagine dell'orientatrice professionale, che ha steso due
rapporti il 15 febbraio e i 15 luglio 1999, l'assicurato ha osservato che:
"
(…)
Malgrado il primo rapporto sostanzialmente
favorevole all'adozione di provvedimenti di reintegrazione professionale a
favore del ricorrente, nella valutazione finale del 15.7.1999 la consulente per
l'integrazione professionale ha ritenuto che simili provvedimenti in concreto
non entrano in considerazione. Essa ha sottolineato che una riqualifica
professionale di base non entra in linea di conto perché non atta a portare ad
un sostanziale recupero della capacità di guadagno, ovvero a livelli salariali
superiori a quelli realizzabili in attività generiche di tipo leggero riservate
a personale maschile.
La consulente ha dunque concluso per
l'inopportunità di applicare provvedimenti di integrazione professionale volti
ad una riqualifica dell'assicurato nel settore dei servizi. (…)" (Doc. _,
pag. 5)
Inoltre egli ha rilevato che:
"
(…)
- Il
21 marzo 2000 il signor __________, per il tramite del sottoscritto legale, si
è nuovamente rivolto alla dr.ssa __________ sollecitando ulteriori chiarimenti
in merito ai referti peritali 7.9.1999 e 6.12.1999.
Nella
sua risposta 29 marzo 2000 (doc. _) la dr.ssa __________ ha precisato che:
-
l'attività
di operaio in un reparto di spedizioni, nel reparto confezionamento ed
imballaggio nell'industria alimentare, quale addetto di cablaggio di
apparecchiature UPS (gruppi di continuità) non è compatibile con i
disturbi visivi presentati dal ricorrente;
-
il
signor __________ sarebbe abile al lavoro nell'attività di utente in
informatica dopo aver seguito una specifica formazione e disponendo di
materiale adeguato;
-
per
il ricorrente una riformazione professionale quale utente di informatica
rappresenta la migliore soluzione che si possa considerare al fine di garantire
un futuro professionale nel caso in cui la sua patologia oculare dovesse
peggiorare.
Alla luce del
referto medico allegato al presente ricorso si deve ritenere che chiaramente
errata la conclusione dell'Ufficio AI, il quale ha ritenuto medicalmente esigibili
per il signor __________ le attività di operaio in un reparto spedizioni, nel
reparto confezionamento ed imballaggio nell'industria alimentare o quale
addetto al cablaggio di apparecchiature UPS. È dunque parimenti errata la
conclusione secondo la quale il grado di invalidità dell'assicurato sarebbe
attualmente pari al 22%.
È però pure
inaccettabile il diniego di provvedimenti professionali in quanto, secondo
l'autorità resistente, non porterebbero ad un sostanziale recupero della
capacità di guadagno. Il perito dell'Ufficio AI è proprio giunto alla
conclusione contraria: una riformazione professionale quale utente di
informatica rappresenta per il ricorrente l'unica soluzione atta a garantirgli
una capacità di guadagno futura. La dr.ssa __________ ritiene inoltre di
primaria importanza che il signor __________ possa usufruire al più presto di
tale riformazione professionale. (…)" (Doc. _, pto. 8)
Contestualmente
al ricorso, l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv. __________,
respinta dal Giudice delegato con giudizio dell'8 maggio 2000 (doc. _).
1.7. Mediante
risposta 4 maggio 2000 l'UAI propone di respingere il gravame, sostenendo che:
"
(…)
In effetti, sia dal citato rapporto 15.02.1999
(all. 22), sia dall'integrazione, con valore di valutazione finale, del
15.07.1999 (all. _), si evince che la consulente in integrazione professionale,
operando il raffronto fra il reddito ipotetico e quello conseguibile in
attività compatibile con il danno alla salute in base alle controindicazioni
mediche espresse, avrebbe determinato una capacità di guadagno residua variante
tre il 71 e l'85%, determinandosi quindi l'impossibilità di migliorare i
parametri di reddito grazie ai provvedimenti in questione. (…)" (Doc. _,
pag. 2)
In merito
all'esigibilità delle professioni indicate nel provvedimento impugnato,
l'amministrazione ha per contro rilevato che:
"
(…)
Sotto questo profilo, è stato in effetti prodotto
agli atti un certificato della dottoressa __________ del 29 marzo 2000 (cfr.
doc. _), nel quale vengono espressi dubbi rispetto alle mansioni sopra
indicate, mentre viene sempre considerato massimamente compatibile il settore
dell'informatica.
Anche tenendo conto di queste precisazioni, il
campo delle esigibilità non varia in maniera sostanziale, in quanto permane
l'abilità nelle attività generiche medioleggere, simili a quelle svolte presso
il precedente datore di lavoro, il che lascia aperta la via ad una gamma
sufficientemente varia di attività esigibili, come del resto ha affermato la
consulente in integrazione professionale nel citato rapporto di cui all'all. _.
(…)" (Doc. _, pag. 3)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Nella
fattispecie in esame, in primo luogo oggetto del contendere è la concessione di
provvedimenti professionali, in particolare il ricorrente chiede la
riformazione quale operatore informatico ipovedente.
In subordine, egli postula il riconoscimento di una rendita AI intera.
2.3. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi:
· un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
· la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
Giusta
l'art. 28 cpv. 1ter, inoltre, le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati o dimorano
abitualmente in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche per i
congiunti per i quali è chiesta una prestazione.
2.4. Come è già
stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va
stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36
consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275
consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla
salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
La
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (SVR 1996
IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158 consid. 1;
RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non
spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la
preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno.
Questo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e
dev’essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag.
432).
I
documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre
le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2
luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di
conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al
lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba
necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità
da parte della Commissione AI.
L'incapacità
di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4
LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera
quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare
uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene
valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività
(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 228).
La LAI
tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità
al guadagno.
Di
regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni
casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno
sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico
(cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952, pagg.
140 e 141).
Quindi,
il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato sulla mera
valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al
guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può richiedere
e delle possibilità di lavoro a lui aperte (SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid.
2b; RCC 1962, pag. 126).
Secondo
il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell’incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Per quel che
concerne i provvedimenti professionali, va ricordato che essi consistono
nell'orientamento professionale (art. 15 LAI), nella prima formazione
professionale (art. 16 LAI), nella riformazione professionale (art. 17 LAI) e
nel collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).
In
particolare l’art. 17 LAI prevede che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività
lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con
questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o
migliorata, in misura essenziale.”
Ai sensi
della giurisprudenza, la soglia minima di diminuzione della capacità di
guadagno conferente diritto a simili prestazioni è del 20%; ciò significa che
invalido ai sensi della medesima norma è unicamente l'assicurato che, a causa
del tipo e della gravità del danno alla salute lamentato subisce, senza una
riformazione professionale, una perdita di guadagno di tale entità (DTF 124 V
110 consid. 2b, cfr. STCA del 3 marzo 1999 nella causa A.D., recentemente
confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni mediante sentenza del 27
luglio 1999).
2.6. Nel caso in
esame, l'UAI, sulla base delle indagini mediche, ha valutato un grado
d'invalidità del 22 % facendo riferimento in particolare al reddito da invalido
di fr. 35'000.-- per attività leggere esercitate da personale maschile senza
particolare formazione conformemente alla prassi del TCA allora in vigore, ed
il reddito di fr. 42'000.-- per attività medio leggere.
Con
l'atto impugnato l'amministrazione, escludendo la possibilità di un sostanziale
ricupero della capacità di guadagno, ha altresì negato l'applicazione di
provvedimenti di riformazione professionale.
2.7. Per quel che
concerne la valutazione delle attività ancora esigibili dall'assicurato
malgrado il danno alla salute di cui é portatore, dal fascicolo emerge che
l'UAI ha incaricato la dr.ssa med. __________, specialista in malattie degli
occhi, di esaminare il ricorrente in merito all'affezione oculistica.
Nel suo
referto del 7 settembre 1999 (doc. AI _) la perita ha innanzitutto rilevato
come dall'età di 22 anni l'assicurato ha iniziato ad accusare i primi disturbi
visivi che sono poi peggiorati tanto che alla fine del 1997 gli è stata
diagnosticata una retinite pigmentosa bilaterale avanzata.
Essa ha accertato un'acuità visiva centrale stabile e ben corretta grazie agli
occhiali che il paziente porta, prognosticando comunque che un simile danno
alla salute generalmente porta nel corso degli anni ad una cecità.
In merito al grado di capacità lavorativa essa ha riscontrato che:
"
(…)
Considerando che il paziente può usufruire
unicamente di una visione centrale il grado di abilità lavorativa è da porre in
relazione all'attività da svolgere. Il paziente non può infatti più svolgere le
sue attività quale operaio "generico" per difficoltà di movimento e
di orientamento in vasti spazi né risulterebbe in grado di esercitare lavori di
precisione con particolare sforzo visivo.
Il paziente stesso si ritiene tuttavia abile e
risulterebbe dal punto di vista oculistico atto a lavorare in un luogo chiuso,
bene illuminato e senza particolari necessità di orientamento e spostamento (ad
esempio ad un computer). (…)" (Doc. AI _)
rimarcando
che comunque in un ambiente di lavoro così descritto al punto sopra, "la
capacità lavorativa potrebbe ancora raggiungere il 50-100 % come il paziente
stesso ha confermato in base alla sua esperienza nell'uso del computer a casa.
"
Nel
complemento di perizia 6 dicembre 1999 (doc. AI _) la dr.ssa med. __________ ha
quantificato le difficoltà di orientamento in spazi (aperti e chiuso) di 4- 5
m. Inoltre essa ha sostenuto che:
"
(…)
Dal punto di vista oggettivo non sono esigibili
lavori di precisione causa il grande affaticamento visivo dovuto alla forte
limitazione del campo visivo. Tuttavia, siccome l'acuità visiva centrale è per
il momento ancora relativamente ben conservata, grazie alla visione tubolare il
paziente, da fermo, riesce ancora a svolgere determinate funzioni.
In effetti il lavoro al computer risulta
oggettivamente non ideale, tuttavia il Sig. __________, soggettivamente ritiene
di essere ancora in grado di lavorare in un luogo chiuso e ben illuminato senza
necessità di doversi spostare ed ha dichiarato di riuscire a lavorare ad un
computer (come lui stesso avrebbe sperimentato a casa sua).
Oggettivamente inabilità al 100%. Premettendo che
anche in caso di cecità assoluta un'attività al computer è possibile
(disponendo di materiale adeguato e dopo adeguata formazione), il paziente,
basandosi sulla sua esperienza personale, si è detto disponibile ad un'attività
in questo senso (vedi risposta 3). (…)"
(Doc. AI _, pti. 3 e 4)
2.8. L'assicurato
è stato poi sottoposto ad una perizia reumatologica ad opera del dr. med.
__________, il quale in data 3 novembre 1999 ha steso il rapporto peritale
(doc. AI _).
In particolare egli ha diagnosticato una sindrome lombovertebrale cronica,
cervicalgie ed una retinite pigmentosa bilaterale.
Sul grado di capacità lavorativa nell'attività lucrativa svolta prima del danno
alla salute, il sanitario ha accertato quanto segue:
"
(…)
Il paziente presenta dei disturbi a livello della
colonna vertebrale, soprattutto nella zona lombare su una sindrome
lombovertebrale su alterazioni statiche con appiattimento della lordosi
fisiologica, una scoliosi sinistro convessa, nonché uno stato dopo morbo di
Scheuermann lombare ed alterazioni degenerative plurisegmentali della colonna
lombare.
Le alterazioni degenerative sono comunque di
media entità.
Vi sono inoltre dei disturbi a livello della
colonna cervicale su delle cervicalgie recidivanti e su delle alterazioni degenerative
iniziali comunque a carattere diffuso, praticamente a quasi tutti i segmenti
della colonna cervicale.
I disturbi del paziente sono contenuti e le
alterazioni non sono estremamente avanzate. Per quanto riguarda la problematica
dell'apparato locomotorio non sussistono delle limitazioni importanti in
relazione alla capacità lavorativa.
Nella professione antecedentemente eseguita e
cioè quella di aiuto custode e aiuto cucina presso la casa anziani di Lugano,
il paziente è da considerare abile al lavoro nella forma completa.
Anche per un'altra attività lavorativa così detta
medio-leggera come operaio non qualificato, oppure in un'attività lavorativa
nell'ambito di una professione sedentaria, quale potrebbe essere quella di
operatore al computer, non vi sono delle limitazioni significative della
capacità lavorativa dal punto di vista reumatologico. (…)"
(Doc. AI _, pto. 5)
2.9. Per quanto
riguarda l'accertamento economico, nella valutazione finale 15 luglio 1999 la
consulente per l'integrazione professionale (doc. AI _) ha escluso una
riqualifica professionale in quanto non atta a portare ad un sostanziale
recupero delle capacità di guadagno.
Sulla
base dei succitati rapporti medici, l'orientatrice professionale ha concluso
che:
"
(…)
I rapporti medici sopra citati, non portano
elementi che possano far modificare sostanzialmente la mia valutazione del 15
febbraio 1999; le limitazioni funzionali sono già state ampiamente considerate;
per quello che concerne le attività esigibili penso a mansioni di Operaio in un
reparto spedizioni, Operaio nel reparto confezionamento ed imballaggio
nell'industria alimentare, Operaio addetto al cablaggio di apparecchiature UPS
(gruppi di continuità), lavori non di piccole dimensioni. Così come espresso in
precedenza devo ribadire l'inopportunità di applicare provvedimenti
d'integrazione professionale volti ad una riqualifica nel settore dei servizi
(Impiegato di commercio/ufficio, utente in informatica …), pure la Dr.ssa
__________ lo conferma con il suo ultimo scritto. Le possibilità d'impiego
dell'assicurato, nell'ambito della sua capacità lavorativa residua, sono
realizzabili senza prestazioni AI (trattasi di attività generiche medio-leggere
e/o simili a quelle svolte presso il precedente datore di lavoro); mi permetto
quindi di confermare le conclusioni scaturite dal precedente rapporto.
(…)" (Doc. AI _)
2.10. In base alle
considerazioni e conclusioni contenute nella perizia medica e ai rapporti
dell'orientatrice professionale, l'UAI, come visto, ha stabilito una piena capacità
lavorativa dell'assicurato in attività leggere - medio leggere concludendo per
un'invalidità media del 22%.
Il ricorrente non contesta le conclusioni dei periti, ma le conclusioni
dell'amministrazione in merito all'attività esigibile.
Orbene, se dal punto di vista reumatologico non sussiste un'incapacità
lavorativa nell'attività precedentemente svolta dall'assicurato come pure in
quelle medio leggere o sedentarie, lo stesso non può essere concluso per
l'affezione agli occhi.
Infatti, come visto, la dr.ssa med. __________ ha ritenuto l'assicurato inabile
al lavoro nella professione di operaio generico in quanto egli può solo
usufruire di una visione centrale con conseguente difficoltà di movimento e di
orientamento in cui necessiti di uno spostamento di 4 - 5 metri (doc. AI _).
Non solo, interpellata dall'assicurato stesso, con lettera 29 marzo 2000 (doc.
_) la stessa specialista ha risposto alle seguenti domande:
"
(…)
- L'attività di operaio in un reparto
di spedizioni, nel reparto confezionamento ed imballaggio nell'industria
alimentare, quale addetto al cablaggio di apparecchiature UPS (gruppi di
continuità), sono medicalmente esigibili dal Signor __________?
Una simile attività di operaio in un reparto di
spedizioni non è compatibile con i disturbi visivi presentati dal Signor
__________ (si vedano in particolare le risposte 1 e 2 al questionario AI
datato 26.11.99).
- Come mai lei ritiene oggettivamente
inabile al 100 % il Signor __________ nell'attività di utente in informatica
(risposta 4 nel referto 6.12.1999)?
Considerando la funzione visiva, in particolare
la grave limitazione del campo visivo bilaterale del Signor __________,
un'attività di utente in informatica senza una specifica formazione e specifici
adattamenti per un utente ipovedente non è pensabile. (…)" (Doc. _)
Orbene, sulla base di queste precisazioni, non si vede per quale motivo le
attività medioleggere proposte dalla consulente professionale possano essere
ritenute esigibili. A dispetto di quanto sostenuto in risposta, non è nemmeno
probonibile un'attività nel settore informatico. Lo ha ribadito la stessa
dr.ssa __________ nel suo complemento di perizia (doc. AI _) precisando
comunque che tale attività può essere possibile nella misura in cui il paziente
disponga di materiale adeguato e di una formazione adeguata (cfr. consid. 2.8).
Di conseguenza, a mente del TCA, sussiste certamente un'invalidità minima del
20 % (se non oltre) sufficiente per verificare se esistono le condizioni per
ordinare un'eventuale riformazione professionale.
In simili circostanze appare quindi superfluo esaminare se il reddito da
invalido considerato dall'amministrazione ai fini del calcolo dell'invalidità è
stato determinato in maniera corretta.
Sul punto
giova comunque rilevare che la prassi del TCA relativa alla fissazione del
reddito conseguibile in attività leggere non qualificate è stato ultimamente
oggetto di una completa verifica da parte del TFA. In una sentenza del 30
giugno 2000 nella causa V.B. - riprendendo in sintesi quanto stabilito con
sentenza 9 maggio 2000 nella causa A., pubblicata in DTF 126 V 75 e segg. - il
TFA ha infatti giudicato non conforme alle esigenze poste dalla nuova
giurisprudenza la prassi cantonale che stabiliva in fr. 35'000 il reddito
conseguibile da personale maschile in attività leggere non qualificate.
Con
sentenza 4 settembre 2000 in re N.R. (inc. __________) questo Tribunale, tenuto
conto per la prima volta del cambiamento di prassi stabilito dal TFA, ha
precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati
dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure
des salaires 1998), il salario ipotetico conseguibile in attività leggera
adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi
particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323;
Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella
causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel
settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato)
per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente
fr. 33'725.-- ) per le donne.
2.11. Per quel che
concerne la riformazione professionale richiesta, va ricordato come il suo
scopo è l'acquisizione di sufficienti conoscenze teoriche e pratiche per poter
iniziare un'altra attività lucrativa che permette all'assicurato di ottenere un
guadagno più o meno equivalente a quello ch'egli avrebbe conseguito nella
precedente professione (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité,
pag. 136).
Nel primo
rapporto del 15 febbraio 1999 la consulente professionale aveva così concluso
la sua indagine:
"
(…)
A mio parere un collocamento in ambito
commerciale consentirebbe, a lungo termine, il parziale recupero della capacità
di guadagno (il primo stipendio di un Impiegato d'ufficio diplomato varia tra i
fr. 2'200.-- e i 2'600.-- mensili, per un Impiegato di commercio da fr.
2'500.-- e 2'800.-- mensili), ma questo avrebbe senso solo tramite una
formazione di base completa corredata dai supporti Brail, una formazione
seguendo un normale tirocinio in azienda, non sarebbe pertinente per due
motivi; il primo si riferisce seguendo un normale tirocinio in azienda, non
sarebbe pertinente per due motivi; il primo si riferisce seguendo un normale
tirocinio in azienda, non sarebbe pertinente per due motivi; il primo si
riferisce al fatto che se la salute dovesse peggiorare dovremmo fornire
un'ulteriore e complessa istruzione sul sistema Brail; la seconda motivazione
risiede nel fatto che attualmente il problema della vista non causa ancora
importanti impedimenti al lavoro, per cui prima di finanziare una riqualifica
si dovrebbe verificare ulteriormente il diritto alle prestazioni AI. (…)"
(Doc. AI _, pag. 2)
Per poi aggiungere quanto
segue:
"
(…)
A mio avviso, il livello di preparazione
scolastica di base, l'età dell'assicurato e le esperienze lavorative dello
stesso, consentirebbero di affrontare un'operazione di riqualifica
professionale di base, con sufficienti garanzie di successo, in lassi di tempo
ragionevoli. Delle difficoltà potrebbero verificarsi seguendo un curriculum
commerciale, in quanto l'assicurato non è di lingua madre italiana e potrebbe
essere confrontato con un insuccesso nelle materie più impegnative (italiano,
tedesco, francese, corrispondenza commerciale); un tirocinio empirico/pratico
quale Impiegato di economia domestica collettiva, presenterebbe meno ostacoli e
quindi un più facile raggiungimento di una qualifica, purtroppo in questo ramo
è più difficile valutare l'ipotetica capacità di guadagno (questa seconda
ipotesi interessa poco all'assicurato). (…)"
(Doc. AI _, pag. 3)
Come
visto al consid. 2.9, nella valutazione finale la consulente, dopo aver
elencato le attività medio-leggere esigibili, ha tuttavia ritentuo "inopportuno
applicare provvedimenti d'integrazione professionale volti alla riqualifica nel
settore dei servizi (Impiegato di commercio/ufficio, utente di informatica),
pure la Dr.ssa __________ lo conferma nel suo ultimo scritto" (doc. AI
_).
Ora, questo TCA non condivide le obiezioni formulate dall'orientatrice
professionale.
Da una parte, non si vede per quale motivo una riformazione professionale nel
settore commerciale non possa essere proposta per il solo motivo che, in caso
di peggioramento, l'assicurato necessiterebbe di una specifica istruzione, che
comunque è stata già vivamente consigliata dalla perita. Dall'altra parte,
invece, la malattia agli occhi, sulla base degli accertamenti oculistici, ha
invece causato importanti impedimenti lavorativi.
La dr. essa __________ ha effettivamente accertato l'impossibilità di un
attività nel settore informatico, ma questo in assenza di una formazione
adeguata allo stato di salute dell'assicurato. Anzi, nella lettera 29 marzo
2000 (doc. _) tale riformazione è stata anche auspicata.
Inoltre,
l'età del ricorrente (classe 1963), la circostanza che dal 1985 si trova in
Svizzera ed è sposato dal 1987 con una ticinese ed ha quindi acquisito una
certa padronanza della lingua italiana, sono elementi che non permettono di
escludere da tutto inizio un successo della riformazione professionale nel
settore informatico. Dal punto di vista scolastico, oltre ad avere frequentato
in patria le scuole dell'obbligo e un anno di liceo commerciale, in Ticino ha
seguito dei corsi per informatici (doc. AI _), per cui non è parimenti escluso
che egli abbia i requisiti per essere riformato nel campo proposto dai
sanitari, in particolare se si tratta di immettere nel computer dei dati.
Visto quanto sopra, considerata anche la disponibilità dichiarata
dell'assicurato, a mente del TCA non è possibile escludere che una riformazione
nel settore informatico per ipovedenti sia destituita di probabilità di
successo.
Ora, dal momento che non è stato accertata concretamente la fattibilità di tale
riformazione, tenuto conto delle capacità pratiche ed intellettive
dell'assicurato, gli atti sono da rinviare all'UAI affinché proceda in merito.
Al proposito va rilevato che la prassi amministrativa e giudiziaria prevedono
la possibilità di concedere dei provvedimenti di accertamento intesi a
stabilire le attitudini e le predisposizioni professionali (RCC 1988, pag.
191). In particolar modo se dall'orientamento professionale ambulatorio non è
possibile valutare concretamente tali attitudini, l'assicurato deve essere
indirizzato ad un centro specializzato per un soggiorno di osservazione.
Visto che
la perdita di guadagno è superiore al 20% (cfr. consid. 2.5, 2.10) l'assicurato
ha dunque diritto ai provvedimenti di accertamento in vista di una eventuale
reintegrazione professionale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§) La decisione impugnata è annullata.
§§) Gli
atti sono ritornati all'UAI perché proceda ad ulteriori accertamenti
conformemente ai considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Al
ricorrente sono riconosciuti fr. 1'500.-- a titolo di indennità per ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster