AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2000.28
Data decisione, Autorità:
20.12.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00028
BS/RG/sc
Lugano
20 dicembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2000 di
contro
la decisione del 2 marzo 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 25
febbraio 1997 __________ i, nata nel 1945 e di professione operaia
nell'assemblaggio di componenti elettronici, ha inoltrato una domanda tendente
ad ottenere una rendita d'invalidità. Tale richiesta è stata respinta con
decisione 18 giugno 1997 dall'Ufficio assicurazione invalidità (in seguito UAI)
poiché il grado di invalidità del 22,5% riscontrato non consentiva di versare
delle prestazioni assicurative (Doc. AI _).
1.2. A seguito di
un peggioramento dello stato di salute, __________ ha presentato il 23 novembre
1998 una nuova richiesta di prestazioni assicurative (doc. AI _). L'assicurata
è stata pertanto sottoposta a diversi accertamenti medici, dei quali se ne
parlerà nei considerandi di diritto.
Con proposta di decisione del 5 novembre 1999 l'UAI ha poi respinto la
richiesta poiché:
"
Dalla documentazione medica specialistica
acquisita all'incarto risulta che l'assicurata presenta una totale capacità di
lavoro e di conseguenza al guadagno." (Doc. AI _)
Mediante
lettera 25 gennaio 2000 l'assicurata ha chiesto all'UAI di rivedere il grado
d'invalidità del 22,5% valutato nel 1996, osservando che:
"
(…)
Ho 55 anni, grado di cultura V elementare,
pertanto ho svolto solo lavori di fabbrica e pulizie, sia per la posizione che
per gli sforzi, questi lavori mi provocano dolori lungo la spina dorsale, si
irradia alle scapole, spalle e sul dorso e collo costringendomi a fermarmi, insistendo
oltre mi sento svenire dai dolori e dallo sfinimento, il giorno dopo oltre al
mal di testa, ho nausea e vertigini per circa due giorni.
Eseguendo dei lavori leggeri e muovendomi, la mia
qualità di vita è passabile." (Doc. AI _)
Con decisione formale 2 marzo 2000 l'UAI ha tuttavia
confermato la reiezione della richiesta di rendita.
1.3. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata. Essa chiede la
revisione del grado d'invalidità del 22,5% riconosciutole nel 1996 ed implicitamente
l'assegnazione di una rendita AI, adducendo le seguenti motivazioni:
"
A causa di una scarsa istruzione scolastica (V
elementare) e del mio tenore di vita, ho sempre svolto pesanti attività
lavorative già dall'infanzia (operaia di fabbrica, donna delle pulizie e
commessa).
Sia per le posizioni scomode assunte
obbligatoriamente, sia per gli sforzi, questi lavori mi provocano oggi, all'età
di 55 anni, dolori lungo la spina dorsale, scapole, spalle, dorso e collo.
Insistendo oltre, il dolore diventa
insopportabile fino allo svenimento. Il giorno seguente inoltre accuso forti
dolori alla testa e le vertigini e la nausea perdurano per due giorni.
Eseguendo dei lavori leggeri e muovendomi, la mia
qualità di vita sarebbe passabile, ma purtroppo data l'età e il grado di
istruzione mi è impossibile trovare un impiego simile.
Dalle diagnosi mediche, noto che sono stati
evidenziati chiaramente i punti sani, occultando o minimizzando però i punti
malati della schiena e del collo. I medici mi hanno inoltre lasciato a
intendere che i dolori alla testa, le vertigini e la cefalea proverrebbero
unicamente dalla mia psiche. (…)" (Doc. _)
1.4. Con risposta
4 maggio 2000 l’UAI ha proposto di respingere il gravame adducendo le seguenti
motivazioni:
"
con riferimento al ricorso in oggetto, vorremmo
porre in evidenza che l'analisi dello stato di salute è stata condotta in modo
accurato, per mezzo dell'allestimento di una perizia specialistica (cfr.
referto 09.09.1999 del dott. __________ e relativo complemento del 25.10.1999,
per entrambi all. 35), atti a sua volta integrati dal parere del dott.
__________ (cfr. referto 15.10.1999, allegato al rapporto medico 29.10.1999 del
dott. __________, all. _).
In tutti gli atti medici sopra menzionati non
viene formulata una valutazione finale di invalidità, in quanto i disturbi
sofferti dall'assicurata non sono di natura ed entità tali da determinare una
forma definibile di incapacità lavorativa.
Per altro verso, sotto il profilo psichiatrico il
referto 21.02.2000 del Servizio psicosociale (cfr. all. _), pur evidenziando
motivi di sofferenza, non formulava una diagnosi di invalidità.
Solo in sede di ricorso è stato prodotto il
certificato 05.04.2000 del citato Servizio psicosociale, nel quale si afferma
semplicemente che l'assicurata sarebbe inabile al lavoro nella misura del 100%
dal 25.01.2000 in avanti, senza tuttavia che venga descritta, nella riga e
mezza di certificazione, alcuna situazione idonea a determinare un fattore
inabilitante.
Tenendo presente che, in ogni caso, tale stato
invalidante, qualora sussistesse effettivamente, non avrebbe comunque raggiunto
l'anno di attesa relativo alla malattia di lunga durata con riferimento alla
data della decisione impugnata (02.03.2000), ad avviso dell'UAI l'attestazione
in questione non è sufficiente per poter definire un quadro inabilitante ed
eventualmente invalidante, essendo comunque necessaria un'idonea e analitica
integrazione." (Doc. _)
1.5. Con
osservazioni 15 maggio 2000 alla risposta di causa l'assicurata ribadisce la propria
richiesta ricorsuale, sottolineando in particolare il suo stato di salute e la
precaria condizione economica familiare.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è sapere se a __________ può essere riconosciuta una rendita
d'invalidità.
L'UAI ha accertato una piena capacità lavorativa, rispettivamente una totale capacità
al guadagno.
La ricorrente sostiene invece che, rispetto alla prima domanda di rendita, il
grado d'invalidità è aumentato in modo sufficiente per essere posta al
beneficio di prestazioni assicurative.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
-
un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e
-
la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
2.3. Poiché nel
caso concreto si tratta di una nuova domanda dev’essere esaminato se sono dati
i presupposti per la revisione della rendita (art. 87 cpv. 4 OAI; DTF 117 V 198
consid. 4b).
Al
proposito va rilevato che, se il grado d'invalidità del beneficiario della
rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla
rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura
corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI). La revisione avviene
d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la capacità
al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.4. Anche ai
fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo cui
per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno alla
salute.
Perciò,
la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 120 V 131 consid. 3b; SVR
1996 No. 70 IV p. 204 consid. 3a). Ciò avviene ad esempio in caso di miglior adattamento
al danno alla salute (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC
1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3
b).
Affinché
sia possibile procedere alla revisione di una rendita AI è dunque necessario
che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
notevole modifica, tale da influire in modo diverso sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma
piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un
quarto di rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza
rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera
quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
Comunque
una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa
la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata
in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa
G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
In
particolare si devono paragonare i fatti esistenti al momento della decisione
precedente a quelli relativi all’istante della nuova decisione. Un
provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è
dunque sufficiente (DTF 105 V 29; Valterio, op. cit., p. 268).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido.
Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit
et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28
cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza
citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile
dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla
possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui
differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in
maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di
una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid.
2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Nel caso in
esame, a seguito della seconda domanda e del peggioramento dello stato di
salute di __________, l'UAI ha incaricato il dr.med. __________, reumatologo,
di allestire una perizia.
Il referto peritale è stato steso il 9 settembre 1999, seguito da un
complemento del 25 ottobre 1999 (entrambi in doc. AI _).
Nella
perizia il sanitario ha diagnosticato quanto segue:
"
(…)
- Cervico-scapulalgie bilaterali croniche con sindrome spondilogena
cefalica
- minime alterazioni degenerative, al limite
del significativo.
- Toracalgie e dolori alla gabbia toracica
inferiore a sx:
- spondilosi toracica inferiore sul lato dx.
-
Sindrome femoro-patellare a dx.
-
Sindrome infiammatoria al prelievo del
novembre 1998. (…)"
Inoltre
egli ha riscontrato nella paziente dei "dolori generalizzati della
regione cervico-scapolare e toracica, come pure dell'emicostato inferiore
sinistro, estremamenti importanti soggettivamente ma che contrastano con dei
reperti oggettivi molto scarsi", per conclude che "Anamensticamente
non ci sono indizi particolari per giustificare uno scompenso così importante
dei dolori di questi ultimi anni, se si eccettua forse la problematica sociale
con il marito ed il figlio . (…)."
Per quel che concerne l'incapacità lavorativa, il dr. __________ ha precisato
che:
"
(…)
Al momento è impossibile pronunciarsi in merito
ad un'eventuale capacità lavorativa della paz., il caso essendo ancora da
chiarire dal punto di vista diagnostico. Ritengo perciò che la paz. debba
essere valutata in modo approfondito sia dal punto di vista internistico che
reumatologico alla ricerca di una affezione reumatica flogistica, metabolica o
al limite neoplastica, non solo dal punto di vista biologico ma anche da quello
radiologico (scintigrafia ossea? RMN della colonna toracica?), lasciando
naturalmente agli specialisti la decisione riguardo a questi esami. (…)".
Il perito
ha pertanto consigliato al medico curante della paziente, Dr. __________, a cui
è stata spedita una copia del referto peritale, di convocare l'assicurata per
un approfondimento diagnostico e di avvalersi della consulenza di un
reumatologo.
2.6. L'assicurata
è stata quindi visitata dal Dr. __________, fisiatra e specialista in
reumatologia, il quale ha eseguito una scintigrafia ossea e diversi esami di
laboratorio. Nel suo rapporto 15 ottobre 1999 (doc. AI _) egli ha fornito la
seguente conclusione:
"
(…)
Conclusione
Non vi sono quindi elementi oggettivabili in
favore di una affezione reumatica infiammatoria. La mia impressione clinica è
quella già espressa dal perito e cioè che si tratta sostanzialmente di una
sintomatologia funzionale, solo parzialmente spiegabile con i riscontri clinici
e paraclinici.
Quale terapia si ricorrerà ulteriormente a delle
misure fisioterapiche con accento su una riabilitazione attiva tramite esercizi
di ginnastica in combinazione a terapie manuali (segmentali) associandoli alle
consuete misure distensive ed antalgiche (impacchi caldi, elettroterapie).
La signora farà ulteriormente uso di analgestici
semplici ai quali potrà essere aggiunto eventualmente un antireumatico
nonsteroideo dell'ultima generazione.
Per la capacità lavorativa fa stato la
valutazione peritale.
Ho fornito alla signora alcuni consigli dietetici
(secondo scheda), invitandola a ripresentarsi da te al massimo fra 2 mesi per
un nuovo controllo colesterinemia." (Doc. AI _)
Sulla
base di tale rapporto, nel suo complemento di perizia 25 ottobre 1999, il dr.
med. __________ ha potuto confermare dal punto di vista diagnostico l'origine
funzionale dei disturbi accusati dall'assicurata.
In merito all'incapacità lavorativa egli ha pertanto osservato che:
"
(…)
4.5. Grado di capacità di lavoro, in
percentuale, nell'esercizio dell'attività lucrativa o dell'attività abituale
(per es. casalinga) svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute:
La signora __________ non ha più ripreso
l'attività lavorativa dal momento in cui è stata licenziata, causa assenza dal
lavoro di circa 6 mesi per malattia.
Dal punto di vista somatico non si può ritenere
in questa paz. un limite di esigibilità per quanto riguarda l'attività
prevalentemente svolta in passato, cioè quella di operaia in fabbrica, né per
quanto riguarda altre attività generiche.
Resta da stabilire se vi sono delle problematiche
significative, per quanto riguarda un'eventuale invalidità, a livello
psicologico. Un tale approccio sarebbe utile anche per stabilire se vi sono
delle possibilità terapeutiche in questa direzione." (Doc. AI _)
2.7. Nelle
osservazioni 15 maggio 2000 la ricorrente sostiene in particolare che il perito
non ha considerato i dolori derivanti dalla discopatia doppia generativa al
collo.
Inoltre essa rileva come i dottori __________ e __________ l'abbiano
consigliata di evitare determinate mansioni (lavori di fabbrica, stirare,
alzare i pesi) in quanto causa di un affaticamento della colonna vertebrale e
hanno quindi attestato un'incapacità lavorativa nell'esecuzione di tali
attività.
Orbene, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che
esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialverziasicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili ((DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in dubbio,
egli attesta a favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Zurigo 1997, ad art. 28 LAI pag. 230).
2.8. Ritornando
alla fattispecie in esame, per quel che concerne la problematica somatica,
sulla base di accertamenti approfonditi e completi, il perito ha compiutamente
valutato il danno alla salute dell'assicurata . Egli si è anche avvalso della
collaborazione di un altro specialista in reumatologia.
Il perito ha anche considerato l'affezione da discopatia involutiva accusata
dalla ricorrente, rilevando tuttavia quanto segue:
" La paz. presenta dunque dei dolori generalizzati della regione
cervico-scapolare e toracica, così come dell'emicostato inferiore a sx,
estremamente importanti soggettivamente ma che contrastano con dei reperti
oggettivi molto scarsi. In questo senso concordo con la valutazione del Dr.
__________, che nel novembre 1996 scriveva "la RMN cervicale è considerare
praticamente nella norma anche se il referto parla di una discopatia involutiva
C4/5 e C 5/6" . (perizia pag. 7).
Inoltre,
come visto al considerando 2.6, il dr. med. __________ ha ridimensionato i
dolori accusati dalla ricorrente, osservando infatti "anamesticamente
non vi sono indizi particolari per giustificare uno scompenso così importante
dei dolori in questi ultimi anni, se si eccettua forse la problematica sociale
con il marito e il figlio (..)"
Di conseguenza egli non ha riscontrato un limite riguardo all'esigibilità del
lavoro di operaia in fabbrica (addetta all'assemblaggio di materiale
elettronico) svolto dall'assicurata prima dell'insorgere del danno alla salute,
né per quel che concerne altre attività generiche.
È vero che nel certificato medico 8 giugno 1999 (doc. AI _) il medico curante,
Dr. __________, aveva scritto che " la professione esercitata sino al
1996 non è sicuramente riproponibile a causa dei dolori alla flessione del capo
che le impediscono di lavorare nella posizione abituale".
Tuttavia, nel certificato 29 ottobre 1999 (doc. AI _) al quesito relativo
all'incapacità lavorativa egli ha comunque invitato l'UAI a rivolgersi al
perito dr. __________, il quale aveva nel frattempo ricevuto copia del rapporto
del dr. __________.
Tantomeno può essere preso in considerazione il certificato 5 marzo 1997
dell'allora medico curante dr. med. __________ (doc. AI _) reso durante la
prima domanda di rendita AI.
La ricorrente sostiene inoltre di non poter esercitare alcuna attività
lucrativa ed ha descritto la propria critica situazione finanziaria. Queste
circostanze, tuttavia, non sono pertinenti per una valutazione dell'attività
lucrativa esigibile.
Infatti, ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un
mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo
equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti
diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e
fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276;
U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, ad
art. 28 LAI p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi
dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere
una rendita (ZAK 1984 p. 347). In effetti, come il Tribunale federale delle
assicurazioni ha avuto più volte modo di ribadire, l'assicurazione per
l'invalidità risponde unicamente per la perdita di guadagno causata da
incapacità lavorativa dovuta a malattia o infortunio e non del venir meno del
guadagno per altri motivi, segnatamente per la congiuntura o struttura del
mercato del lavoro, che non offre sufficienti possibilità occupazionali (DTF
107 V 20; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c e 1989 pag. 324; STFA 23.3.1998 in re P.
non pubblicata, STFA 19.8.1996 in re R. non pubblicata e STFA 29.9.1993 in re
B. non pubblicata).
In
conclusione, dal profilo somatico, non vi è alcun motivo per discostarsi dalle
risultanze peritali.
2.9. Per quel che
concerne l'aspetto psichico, allegato al ricorso l'assicurata ha prodotto un
rapporto del 21 febbraio 2000 steso dal dr. __________, capo del servizio
psico-sociale di __________, per conto del dr. med. __________ (doc. _ che
corrisponde al doc. AI _).
Rettamente la convenuta rileva come nel menzionato referto siano unicamente
evidenziate le affezioni psichiche lamentate dalla ricorrente, senza comunque
contenere alcuna menzione riguardo ad una diagnosi invalidante. Di conseguenza
tale rapporto non è utile per la fattispecie in esame.
L'assicurata ha anche prodotto un certificato medico datato 5 aprile 2000
sempre a cura del dr. med. __________, il quale ha attestato un'inabilità al
lavoro nella misura del 100% a partire del 25 gennaio 2000. Questo
certificato non è comunque determinante per la causa che ci occupa. Infatti, da
una parte il medico non ha descritto alcuna situazione che possa ricondurre ad
un fattore invalidante. Dall'altra parte, al momento della resa della decisione
(DTF 121 V 366 consid. 1b) il periodo di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI
determinante per avere diritto ad una rendita AI, non era ancora trascorso.
Infatti il citato disposto di legge prescrive che il diritto alla rendita non
può nascere se non dopo un anno ininterrotto d'incapacità media al lavoro in
misura almeno del 40%.
Questo non esclude che alla scadenza di tale anno l'assicurata possa presentare
una nuova domanda all'AI.
Tuttavia
va ricordato che nel caso in cui la rendita è stata negata in quanto non
sussisteva il sufficiente grado d'invalidità, una nuova richiesta è riesaminata
allorquando la richiedente renda plausibile che il tasso d'invalidità è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
e 4 OAI).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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