AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.22
Data decisione, Autorità:
20.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00022
cs/tf
Lugano
20 febbraio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2000
di
avv. __________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 14 gennaio 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 14 gennaio 2000 l'ufficio assicurazione invalidità ha posto
__________ al beneficio di una rendita semplice d'invalidità di fr. 1'202
mensili (fr. 1'214 nel 1999), con effetto dal 1° maggio 1998. La rendita è
stata calcolata sulla base di un reddito annuo di fr. 21'708, una durata di
contribuzione di 12 anni e una scala di rendita 44, ossia la massima prevista.
1.2. L'assicurato,
patrocinato dall'avv. __________, è tempestivamente insorto contro la predetta
decisione, facendo valere quanto segue:
" La
decisione impugnata porta la data del 14 gennaio 2000, è stata ricevuta
(mediante posta B) dal ricorrente in data 20 gennaio 2000, per cui il termine
di 30 giorni per contestarla viene a scadere sabato 19 febbraio 2000 ed è
quindi riportato ad oggi lunedì 21 febbraio 2000: questo gravame è dunque
tempestivo.
Nel merito
- In
data 14 gennaio 2000 l'Assicurazione federale per l'invalidità e per essa
l'Istituto delle Assicurazioni sociali del cantone Ticino decide di assegnare
al ricorrente una rendita invalidante piena (100%) per un importo di fr.
1'214.-- mensili.
Premesso l'incontestabilità
dell'effetto retroattivo al 1. maggio 1998 della rendita AI, si contesta in
questa sede l'entità dell'importo assegnato al ricorrente, che a giusta ragione
pare essere insufficiente.
- La rendita
mensile d'invalidità elargita al ricorrente tiene conto del computo dei
redditi, del reddito annuo medio determinante, nonché della durata di
contribuzione computabile espressa in mesi e anni.
Proprio
quest'ultimo elemento è contestato dal ricorrente che vanta un periodo
contributivo maggiore.
- Stante ad
un controllo degli estratti conto personali AVS del ricorrente, figurano
contributi vari versati tra gli anni 1983 e 1998, con la inspiegabile assenza
di registrazione di versamento per l'anno 1984.
Il
ricorrente tra il 1981 e il 1986 era regolarmente iscritto alla Facoltà di
diritto dell'Università di __________ e in quel periodo ha versato i contributi
di sua competenza: ivi compreso l'anno 1984 di cui si lamenta qualsiasi
traccia.
- Sempre in
data 20 gennaio 2000 il ricorrente si è rivolto alla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI (n. _), per chiedere il rilascio di un estratto aggiornato
dei contributi AVS. Già in quella sede il ricorrente aveva espressamente
sottolineato la perdita - negli anni precedenti -, della tessera personale AVS
che è stata di seguito sostituita da una nuova, comprendente tuttavia solo i
contributi versati alla cassa 21.
In data 20
gennaio 2000 il ricorrente chiedeva inequivocabilmente alla Cassa cantonale di
compensazione del Canton Ticino di voler verificare dell'esistenza di ulteriori
eventuali conti aperti presso altre casse AVS cantonali e/o professionali.
Per il
momento non gli è pervenuta ancora una risposta.
- Si
protestano tassa, spese e ripetibili.
Per i quali
motivi,
considerate le ragioni adottate nel presente ricorso, ritenuta la
prova
costituita dalla inspiegabile assenza dell'anno contributivo
relativo al
1984, giusta altresì la questione ancora sospesa relativa alla
verifica
di ulteriori conti aperti e riservato uno sviluppo maggiore in
fatto e in
diritto in corso di procedura
si domanda che venga giudicato:
-
Il presente ricorso è accolto integralmente.
-
La decisione dell'Assicurazione federale AI del 14.1.2000 è
annullata.
- Al ricorrente è concesso il riesame tecnico della rendita
invalidante, sulla base degli effettivi contributi versati.
- Protestate tassa, spese e ripetibili." (doc. _)
1.3. Nella sua risposta del 24
marzo 2000 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" Con
la contestata decisione l'ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato una rendita
semplice d'invalidità di fr. 1'214.-- mensili.
Contro questa decisione è stato interposto il ricorso 21 febbraio
2000, mediante il quale il patrocinatore del ricorrente ritiene l'entità dell'importo
assegnato insufficiente, contestando principalmente il periodo di contribuzione
stabilito per l'assegnazione della rendita.
Il ricorso non è accoglibile.
Occorre innanzi tutto precisare che la Cassa ha erroneamente
omesso l'iscrizione, sull'estratto conto dell'assicurato, dell'anno 1984 per un
reddito di fr. 2'500.--.
Va comunque altresì precisato che tale equivoco non si è tuttavia
prodotto nell'immissione dei redditi ai fini del calcolo, come è possibile
verificare dal foglio di calcolo informatico agli atti.
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di
contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per
compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui
l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere
dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS e 36 LAI).
Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo
stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età
(art. 29ter cpv. 1 LAVS e 26 LAI).
La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si
compone:
a. dei redditi risultanti da un'attività lucrativa;
b. degli accrediti per compiti educativi;
c. degli accrediti per compiti assistenziali (Art. 29quater LAVS e
36
LAI)
Sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da
un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi (art. 29quinquies
cpv. 1 LAVS e 36 LAI).
Nel caso specifico, la Cassa ha proceduto al calcolo della rendita
sulla base degli anni di contribuzione dell'assicurato per il periodo 1°
gennaio 1983 - 31 dicembre 1994. Risulta pertanto un periodo contributivo di 12
anni come gli assicurati della sua classe d'età; ciò consente di applicare la
scala massima ossia la 44 e di riconoscere al Signor __________ una rendita
d'invalidità di fr. 1'202.-- mensili dal 1° maggio 1998 aumentata a fr.
1'214.-- mensili dal 1° gennaio 1999.
La verifica del calcolo ha potuto stabilire l'esattezza
dell'importo assegnato quale rendita semplice d'invalidità." (doc. _)
1.4. Pendente causa il TCA ha
chiesto alla cassa di indicare in quale data e in quale forma è stata trasmessa
la decisione impugnata (doc. _).
1.5. L'amministrazione il 23
novembre 2000 ha affermato:
" La
decisione impugnata del 14 gennaio 2000 è stata spedita per posta normale o il
14 gennaio o il 17 gennaio 2000.
Non ci è possibile precisare la data esatta della spedizione in
quanto la stampa in blocco delle decisioni potrebbe essere avvenuta nella tarda
giornata di venerdì 14 gennaio e quindi la spedizione essere effettuata il
lunedì 17 gennaio.
Visto l'invio per posta normale, nessuna prova documentale può
esservi trasmessa e, siccome trattasi di una spedizione d'inizio anno, non ci è
possibile precisarvi il giorno dell'invio per i motivi già esposti sopra."
(doc. _)
1.6. Con scritto 5 dicembre 2000
la cassa, interpellata dal TCA ha inoltre precisato:
" Con
riferimento alla vostra richiesta del 24 ottobre 2000, vi comunichiamo che
dalla ricerca effettuata non risultano ulteriori contributi per l'assicurato
riguardante il periodo di computo per il calcolo della sua rendita
d'invalidità.
Alleghiamo alla presente due estratti conto ricevuti dalle casse
__________e __________con l'iscrizione di redditi dopo la fine del periodo di
computo ossia il 1994.
Visto quanto sopra riteniamo quindi corretto il calcolo effettuato
e riconfermiamo le nostre osservazioni del 24 marzo 2000." (doc. _)
1.7. Chiamato a prendere posizione
in merito agli accertamenti esperiti dal TCA, l'assicurato, al quale sono pure
stati trasmessi il foglio di calcolo e l'estratto conto individuale dal quale
si evince il reddito del 1984, malgrado un sollecito, è rimasto silente (doc. _
e _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli
articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv.
1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA
del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
2.2. Nella fattispecie in esame,
il ricorso 21 febbraio 2000 contro la decisione 14 gennaio 2000 appare di primo
acchito intempestivo.
Ai sensi dell'art. 85 cpv.
2 lett. g LAVS, infatti, l'assicurato ha 30 giorni di tempo per contestare la
decisione amministrativa. Se tale termine è spirato, il giudice non entra nel
merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in
giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2 citato in Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, § 58 N. 12, pag. 373).
Secondo costante giurisprudenza l’onere della prova dell’avvenuta notifica
incombe all’autorità amministrativa (cfr. DTF 115 V 113 con riferimenti).
Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa
stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità
amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in
particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.
3c).
Questa prova può essere
tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con
l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che,
secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita
secondo il principio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 121 V 6 dove
si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex
art. 16 cpv. 1 LAVS; sull’argomento cfr. anche Locher, op. cit., § 54 N 32 pag.
357, Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N
364, pag. 166).
In una sentenza del 22
febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7 il Tribunale federale
delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la
tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto dev'essere determinata con
certezza (ad esempio fornendo la prova dall'invio mediante raccomandata) e che
in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto
delle assicurazioni sociali, non è applicabile.
In una successiva sentenza
del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag.
1090-1091 la nostra Massima Istanza ha tuttavia precisato che la giurisprudenza
citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti
processuali ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad
esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile
l'abituale criterio della probabilità preponderante.
Va comunque osservato che,
anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA,
pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non
avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione
(per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF
120 V 37, cfr. U. Kieser in AJP 1995 pag. 1091-1092).
A questo proposito va
rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG il Tribunale
federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di
comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale),
beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti
rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi se
l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a
lei fornire la prova delle proprie affermazioni.
Infine, in una sentenza
del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg.,
l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza
di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se
la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente
dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario
dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di
stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice
presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare
che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la
prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme
delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve
richiami.
Inoltre, secondo l’art. 20
cpv. 1 LPA, applicabile in virtù del rinvio dell'art. 96 LAVS, un termine
computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, decorre il giorno
seguente dopo la notifica (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2).
Se l’ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto come festivo dal
diritto del Cantone ove ha il domicilio o sede la parte o il suo
rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 20 cpv.
2 LPA).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha affermato di aver ricevuto la
decisione il 20 gennaio 2000. Tale affermazione è stata implicitamente
riconosciuta dalla Cassa la quale non ha infatti sollevato l'eccezione
d'intempestività del ricorso. Inoltre, interpellata circa l'invio della
decisione, l'amministrazione ha affermato che è stata inviata per posta
normale il 14 o il 17 gennaio 2000 (doc. _).
In queste circostanze, e
considerato che il 19 febbraio 2000 cadeva di sabato, il ricorso va considerato
tempestivo.
Nel merito
2.3. Secondo l’art. 32 LAI (nel
tenore in vigore sino al 31.12.1996, applicabile al caso di specie) hanno
diritto alla rendita d’invalidità gli uomini e le donne invalide, in quanto non
sussista un diritto alla rendita d’invalidità per coniugi.
Hanno comunque diritto ad
una rendita ordinaria gli assicurati legittimati alla rendita che, quando
l’invalidità si manifesta, hanno versato i contributi almeno per un anno (art.
36 cpv. 1 LAI).
Invece, coloro che non
possono pretendere una rendita ordinaria, in quanto manca il minimo di un anno
di contribuzione possono chiedere l’erogazione di una rendita straordinaria,
con il presupposto che siano svizzeri o domiciliati in Svizzera (art. 39 cpv. 2
LAI).
Per quanto riguarda il
calcolo delle rendite d’invalidità l’art. 36 cpv. 2 LAI prevede che sono
applicabili per analogia le norme dell’AVS, riservate alcune norme specifiche
della LAI.
A seconda che l'assicurato
abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo
periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad
una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 LAVS), vale a dire ad una
rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala
inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il periodo di
contribuzione è completo se l'assicurato, dal 1° gennaio dopo aver compiuto i
20 anni e fino all'inizio del diritto alla rendita, ha pagato i contributi per
lo stesso numero di anni come gli assicurati della sua classe di età (art. 29
bis cpv. 1 LAVS).
In presenza di lacune
contributive, gli art. 52bis e 52ter OAVS prevedono dei correttivi.
Inoltre, la rendita é
calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 30 cpv. 1 LAVS).
A sua volta, il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi
dell'attività lucrativa sui quali l'assicurato ha pagato i contributi e
dividendo il totale per il numero degli anni di contribuzione. Il reddito annuo
medio accertato in conformità delle norme surriferite, infine, è rivalutato
secondo il fattore di cui all'art. 51 bis OAVS (cfr. art. 30 cpv. 4 e art.
33ter LAVS).
Infine, di regola ogni due
anni le rendite ordinarie vengono adeguate all’evoluzione dei prezzi e dei
salari (cfr. art. 33 ter cpv. 1 LAVS).
2.4. Va preliminarmente rammentato
che spetta al TCA verificare gli elementi di calcolo (scala di rendita e
reddito annuo medio) della prestazione assegnata a __________, cui tornano
applicabili le disposizioni di legge in vigore sino al 31.12.1996, in quanto il
diritto alla rendita è sorto prima del 1997 (cfr. foglio di calcolo), mentre in
virtù dell'art. 48 cpv. 2 LAI l'importo corrispondente è dovuto con decorrenza
dal 1° maggio 1998.
Ora, secondo i principi
generali del diritto transitorio, il diritto alle prestazioni si giudica
applicando le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato
di fatto determinante (Pratique VSI 2001, pag. 64 segg., in particolare pag.
69; DTF 125 V 128 consid. 1 con riferimenti).
L’applicazione di tali
principi non comporta difficoltà qualora si tratta di un fatto unico, che può
essere circoscritto nel tempo.
Nel caso di stati di fatto
che perdurano, non ancora conclusi prima della modifica legislativa, è invece
applicabile il nuovo diritto, salvo disposizioni transitorie contrarie (cfr.
DTF 121 V 100 consid. 1a, con riferimenti, cfr. anche DTF 123 V 135 consid.
2b). Trattasi, dunque, di retroattività impropria, che è ammissibile se non vi
si oppongono diritti acquisiti ( cfr. DTF 122 V 8 consid. 3a).
Con retroattività propria
si intende invece l’applicazione del nuovo diritto ad una fattispecie che si è
conclusa prima della sua entrata in vigore (SVR 1996 IV Nr. 71 pag. 208 consid.
3a; DTF 110 V 255 consid. 3a). Nel diritto vige il principio
dell’inammissibilità della retroattività in senso proprio di una norma (DTF 122
II 124 consid. 3b/dd, 119 Ia 257 consid. 3a; Georg Müller, in Commentaire de la
Constitution fédérale, art. 4 n° 74 citati in DTF 122 V 408 consid. 3b/aa 122).
A determinate condizioni, comunque, può essere derogato al principio della non
- retroattività: la retroattività deve essere espressamente prevista dalla
legge, ragionevolmente limitata nel tempo, non deve portare a delle
ineguaglianze scioccanti, deve essere giustificata da motivi pertinenti, ossia
rispondere ad un interesse pubblico degno di protezione rispetto agli interessi
privati in gioco e, infine, deve rispettare i diritti acquisiti (DTF 120 V 329
consid. 8b; 119 Ia 258 consid. 3b).
L’elemento determinante,
dunque, è la nascita del diritto.
Ad esempio, in caso di
prestazioni per superstiti, il TFA ha statuito che applicabili sono le regole
in vigore al momento del decesso dell’assicurato, che per il beneficiario
costituisce la nascita del diritto alla citata prestazione (DTF 123 V 135
consid. 2b).
In concreto, le nuove
norme di legge sul calcolo delle rendite introdotte al 1° gennaio 1997 con la
10.a revisione della LAVS, applicabili per analogia anche alla LAI, non
concernono il caso in esame. Infatti la lett. c cpv. 1 delle disposizioni
transitorie della della 10a revisione dell'AVS (applicabile per analogia in
virtù del rinvio del cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alle
modifiche della LAI del 7 ottobre 1994) prevede che le nuove disposizioni si
applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996.
Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di
persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31
dicembre 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data. In concreto
l'assicurato è invalido al 100% dal giugno 1995 (cfr. foglio di
calcolo), tuttavia, in virtù dell'art. 48 cpv. 2 LAI le prestazioni sono
assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta (ossia dal maggio
1998), ciò che d'altra parte è rimasto incontestato.
2.5. La rendita viene determinata
tenendo conto degli anni in cui sono stati versati i contributi che servono a
determinare la scala di rendita, e sui redditi da attività lucrativa
conseguiti durante il periodo di contribuzione, che costituiscono il reddito
annuo determinante.
2.5.1. Scala di rendita:
Il ricorrente contesta il
periodo di contribuzione indicato dalla cassa, poiché mancherebbero i
contributi del 1984. Per questi motivi ha chiesto una verifica da parte
dell'amministrazione di eventuali altri periodi mancanti.
Giova anzitutto rammentare
che computabile è il periodo tra il 1° gennaio successivo alla data in cui
l’avente diritto ha compiuto 20 anni e l'ultimo giorno del mese che precede
quello in cui si è verificato l'evento assicurato (marg. 436 segg. delle
direttive sulle rendite in vigore fino al 31 dicembre 1996).
Ora, poiché l'insorgente
presenta un'invalidità al 100% dal giugno 1995, per il calcolo della rendita fa
stato il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 1983 (anno seguente il
compimento del 20.o anno di età) al 31 dicembre 1994 (anno precedente
l'insorgere dell'evento assicurato), ritenuto che i mesi di contribuzione del
1994 non sono presi in considerazione essendo la durata di contribuzione
completa (marg. 401 e 438 delle direttive). Pertanto, i contributi pagati
posteriormente al 1994, non sono determinanti per il calcolo della presente
rendita AI.
Circa la mancanza del
contributo dovuto nel 1984 va rilevato che già in sede di risposta la cassa ha
affermato di aver dimenticato di iscrivere il reddito di quell'anno
nell'estratto conto dell'assicurato, ma di averlo tenuto in considerazione nel
calcolo della rendita. Effettivamente, tale reddito è stato incluso sia nel
calcolo del periodo di contribuzione che nel calcolo del reddito annuo medio
(cfr. foglio di calcolo).
Interpellata dal TCA
l'amministrazione, dopo aver effettuato ulteriori ricerche, ha inoltre
comunicato che non risultano altri contributi. Il ricorrente, chiamato a
presentare osservazioni in merito, è rimasto silente (doc. _ e _).
Va a questo proposito
ricordato che la procedura in materia di assicurazioni sociali é retta dal
principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti.
Questo principio non é
tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 193, consid. 2, pag. 195; DTF 122 V 158 consid. 1a, DTF
121 V 210 consid. 6c e riferimenti; Meyer, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16;
Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz”
in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5
ss.)
Questo obbligo comprende
in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e
quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da
loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in
difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza
di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159
consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G.
Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e
assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in
particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag.
827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag.
339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht
dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht
(weiter) erstellt werden kann”.
In concreto, sulla base
degli atti dell'incarto non v'è motivo per scostarsi dalle risultanze degli
accertamenti effettuati dalla cassa circa l'assenza di ulteriori contributi non
iscritti nel conto individuale dell'insorgente.
Orbene, dall'esame dei
conti individuali, dove sono registrati i redditi da attività lucrativa per i
quali sono stati pagati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140ss. OAVS)
risulta che l'assicurato ha contribuito ininterrottamente dal 1° gennaio 1983
al 31 dicembre 1994, per 12 anni. Con un periodo di contribuzione di 12 anni,
in applicazione delle tabelle sulle rendite edite dall'UFAS, il cui uso è
obbligatorio, la cassa ha rettamente riconosciuto all'insorgente la scala di
rendita 44, che corrisponde alla massima scala di rendita.
2.5.2. Reddito annuo medio
Occorre ora verificare la
determinazione del reddito annuo medio (RAM). Come già detto, il RAM è composto
dalla somma risultante dai propri redditi da attività lucrativa.
Procedendo alla somma dei
redditi da attività lucrativa, la Cassa è giunta ad un importo di fr. 186'996.
La somma dei redditi da
attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per
l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui
all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di
rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore
di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito
annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS,
art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto
individuale determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa, la
prima registrazione determinante nel conto individuale dell'assicurato è
avvenuta nel 1983.
Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere
l'1,052. L'importo rivalutato va poi diviso per i 12 anni di contribuzione. Ne
discende un reddito annuo di fr. 16'393 (186'996 x 1,052 : 12 anni), che,
arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS,
ammonta a fr. 17'460.--.
Se al verificarsi
dell'evento assicurato, l'interessato non ha ancora raggiunto una certa età, il
reddito medio annuo determinante è aumentato con un supplemento percentuale,
dipendente dall'età dell'assicurato (cfr. Direttive sulle rendite UFAS in
vigore prima del 1.1.1997, marg. 509 segg.). Le indicazioni relative al limite
d'età e ai tassi dei supplementi figurano nell'art. 33 cpv. 1 OAI.
In concreto la Cassa ha
applicato un aumento del 20%. Il RAM raggiunge così fr. 20'952 (cfr. tabella
UFAS del 1995 pag. 39), ciò che corrisponde a fr. 21'492.-- nel 1997 (e 1998)
e, dal 1999, a fr. 21'708.--.
Con una scala di rendita
44 e un RAM di fr. 21'492 (rispettivamente 21'708), in applicazione delle
citate tabelle sulle rendite, la prestazione da assegnare al ricorrente nel
1998 (la rendita è erogabile dal 1° maggio 1998) ammonta a fr. 1'202,
rispettivamente nel 1999 a fr. 1'214.-- mensili, come calcolato dalla
Cassa.
In conclusione dopo
attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può che confermare
l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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