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Numero d'incarto:
32.2000.18
Data decisione, Autorità:
24.10.2000, TCA
Incarto n.
32.2000.00018
RG/sc
Lugano
24 ottobre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 14 gennaio 2000 emanata
da
Ufficio AI assicurati all'estero, 1211 Ginevra 28,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
-
che, in
esito alla procedura di revisione avviata nel febbraio 1999, con decisione
formale intimata il 19 gennaio 2000 - sulla base delle risultanze
dell'istruttoria esperita a cura dell'Ufficio assicurazione invalidità,
Bellinzona (UAI) - l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero
(Ufficio federale AI) ha confermato il diritto dell'assicurato ad una mezza
rendita per un grado d'invalidità del 55%;
-
che con
tempestivo gravame 15 febbraio 2000 l'assicurato - rappresentato dal __________
-
ha postulato l'annullamento della decisione querelata e chiesto
l'assegnazione di una rendita AI intera, quantomeno da febbraio sino a fine
agosto 1998, nonché l'erezione di una perizia medica;
-
che con
risposta di causa 14 marzo 2000 l'UAI ha proposto la reiezione del gravame;
considerando in diritto
-
che
contro le decisioni in materia di assicurazione federale per l'invalidità gli
interessati possono interporre ricorso nel termine di 30 giorni (art. 69 LAI e
art. 84 cpv. 1 LAVS);
-
che i
gravami sono giudicati dalle autorità cantonali di ricorso, ovvero, se trattasi
di ricorsi interposti da persone residenti all'estero, dall'autorità federale
di ricorso e più precisamente dalla Commissione federale di ricorso in materia
di AVS/AI, route de Chavannes 35, Losanna (art. 69 LAI e art. 84 cpv. 2 LAVS);
-
che se un
ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato all'estero, l'autorità
competente a giudicare il ricorso è quella del Cantone ove ha sede il datore di
lavoro dell'assicurato (art. 200 cpv. 3 OAVS);
-
che
questo TCA è dunque competente a statuire su vertenze promosse da assicurati
residenti all'estero solamente fintanto che essi rimangono alle dipendenze di
un datore di lavoro con sede nel Cantone Ticino, rispettivamente nei casi in
cui il ricorrente era domiciliato, aveva la sua sede o soggiornava all'epoca in
cui è stata resa la decisione impugnata (art. 200 bis OAVS, art. 200 cpv. 1
LAVS);
-
che nel
caso in esame dagli atti emerge che l'insorgente, residente in Italia (anche)
all'epoca dell'emanazione del contestato provvedimento, ha esercitato la sua
attività lavorativa in Svizzera quale frontaliero sino a settembre 1993;
-
che,
conseguentemente - come d'altronde correttamente menzionato sul retro dell'atto
impugnato - competente a giudicare il ricorso avverso la querelata decisione
amministrativa dell'Ufficio federale AI è la Commissione federale di ricorso in
materia di AVS/AI per persone residenti all'estero;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Questo
Tribunale non è competente a statuire nel merito del ricorso 15 febbraio 2000
di __________.
2.- Gli atti
sono trasmessi per competenza alla Commissione federale di ricorso in materia
di AVS/AI per persone residenti all'estero.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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