AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2000.121
Data decisione, Autorità:
27.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00121
rg/tf
Lugano
27 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2000
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 17 novembre 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 3 luglio 1998 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha assegnato a
__________ una rendita intera per un'invalidità del 100%.
1.2. In esito
alla procedura di revisione avviata immediatamente dopo l'emanazione della
succitata decisione l'UAI, sulla base di nuovi accertamenti medici di cui si
dirà nei considerandi successivi, per decisione 17 novembre 2000 ha ridotto la
rendita intera a mezza rendita, motivando:
"
Conformemente all'art. 28 della Legge
sull'assicurazione invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto a una rendita se è
invalido almeno al 40%. La rendita è scaglionata come segue, secondo il grado
di invalidità.
Grado d'invalidità
Diritto alla rendita in
frazione della rendita intera
40% almeno
un quarto
50% almeno
una mezza
66 2/3 % almeno
rendita intera
Nel caso di rigore economico, un'invalidità del
40% almeno può dare diritto a una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti a un grado d'invalidità
inferiore al 50% sono versate unicamente agli assicurati che hanno il loro
domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve
ugualmente essere adempiuta dai familiari per i quali è versata una prestazione
completiva.
Per la valutazione dell'invalidità, il reddito
del lavoro che l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può
ragionevolmente attendere da lui, dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
di integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è comparato al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato
invalido.
La perdita di guadagno che ne deriva determina il
grado d'invalidità in per cento.
Se la capacità di lavoro o di guadagno di un
assicurato migliora, le prestazioni saranno adattate, diminuite o soppresse in
funzione di questo miglioramento. Giusta l'art. 88a dell'ordinanza
sull'assicurazione invalidità (OAI) la modifica interverrà dal momento in cui
si può aspettare che il miglioramento osservato si mantenga durante un periodo
abbastanza lungo. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, presumendo che continuerà a
durare. La diminuzione o la soppressione della rendita avrà effetto il primo
giorno del secondo mese seguente la notifica della decisione.
Come già esposto nella proposta di decisione
datata 12.10.1999, è stato riconsiderato il grado d'inabilità lavorativa che,
in base alla documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, in
precedenza è stato sopravalutato; dagli esami clinici effettuati è
oggettivabile un'incapacità lavorativa del 50%.
Le osservazioni presentate in merito all'atto
sopra citato, sono state attentamente esaminate tuttavia, non permettono di
giungere ad una differente valutazione.
1.3. Con
tempestivo ricorso 7 dicembre 2000 l'assicurato - tramite l'avv. __________ - è
insorto contro la decisione amministrativa chiedendone l'annullamento e, in via
principale che venga mantenuta la rendita intera per un grado d'invalidità del
100%, in subordine postula il rinvio della causa all'amministrazione per nuovo
giudizio dopo l'esperimento di ulteriori accertamenti clinici. Queste le
motivazione del gravame:
" 01.
Con decisione 4 novembre 1996, l'Ufficio AI Ticino accordava al
signor __________ una rendita AI al
100% con effetto retroattivo al 1° gennaio 1996.
La precitata decisione prevedeva un
riesame della rendita il
1° luglio 1998.
L'incapacità lavorativa è conseguente
ai dolori al ginocchio destro, i quali non gli permettono lo svolgimento di
un'attività di autista professionale di autoveicoli pesanti.
Va detto che nel 1997 l'assicurato
aveva ripreso per pochi giorni una attività al 50%, e meglio dal 16 giugno al 2
luglio 1997, ma i dolori al ginocchio non permettevano lo svolgimento
dell'attività lavorativa. Infatti lo stesso datore di lavoro informava
l'autorità che il lavoratore "non riusciva a stare in piedi", per cui
dovette abbandonare il lavoro.
Queste circostanze sono rilevabili
dall'incarto dell'assicurato, il quale ne fa qui esplicito richiamo.
Prove: perizia
Si
richiama: intero incarto AI Ticino riguardante la pratica
dell'assicurato.
- Dando seguito
alla richiesta del competente ufficio AI, il signor __________ si sottoponeva
in data 7 aprile 1998 ad approfonditi esami presso la Clinica __________, i
quali si sono svolti sull'arco di diversi giorni.
Dopo le approfondite visite, gli
specialisti avevano previsto di rivedere l'assicurato nel corso del mese di
luglio 1998, cosa che però mai avvenne e questo non per colpa dell'assicurato,
ma per disguidi interni alla clinica e/o al mancato coordinamento AI.
Infatti dopo la visita del 7 aprile
1998, la Dott.sa __________ cambiò reparto, ma nessuno si preoccupò di fissare
un nuovo esame clinico per verificare lo stato del ginocchio destro dopo il l.
luglio 1998 come previsto nel rapporto medico 7.4.1998.
Il 9 settembre 1998 l'Ufficio AI
Ticino confermava il diritto all'attuale grado di invalidità del 100%, senza
aver effettuato nessun nuovo esame clinico.
Prove: c.s.
- Successivamente
l'Ufficio AI Ticino, in data 12 marzo 1999, chiedeva alla Clinica __________
una sua presa di posizione, la qual clinica rispondeva in data 19 marzo 1999,
facendo rilevare che nessun ulteriore controllo fu eseguito dopo il 7 aprile
Tutto questo non per colpa dell'assicurato.
Infatti con lettera 13 aprile 1999
l'Ufficio AI Ticino ordinava, per completare la documentazione dal profilo
clinico, all'assicurato un nuovo esame medico ambulatoriale presso lo studio
del Dott. __________, cosa che poi avvenne il 19 agosto 1999.
Se di visita si può parlare, il tutto
si svolse in meno di 10 minuti, con un sommario esame del ginocchio destro, lo
scatto di una nuova radiografia e un colloquio telegrafico con il medico, il
quale giunse alla sua conclusione: l'assicurato potrebbe svolgere un lavoro
seduto.
Va detto che il ricorrente, quando si
recò al __________ spontaneamente per una visita nel 1999, non fu visitato
perché non ordinato dall'AI, ma gli consegnarono tutte le lastre affinché le
rimettesse poi al Dott. __________.
Il medico di famiglia __________ in
data 13 ottobre 1999 confermava sempre l'esistenza di gravi dolori al ginocchio
destro con gonfiore recidivante. Inoltre sosteneva che il paziente non può
stare a lungo in piedi e fare lavori pesanti o che richiedano una posizione
prolungata in piedi, al massimo potrebbe fare piccole commissioni. Il Dott.
__________ suggeriva inoltre di interpellare nuovamente gli specialisti della
Clinica __________.
L'Ufficio AI Ticino con lettera 12
ottobre 1999 proponeva di ridurre la rendita al 50%, sostenendo che il grado di
inabilità lavorativa è stato riconsiderato in base alla documentazione medico
specialistica acquisita all'incarto. Inoltre a giudizio dell'Ufficio AI il
grado di inabilità era stato in precedenza sopravalutato e dagli esami clinici
effettuati è oggettivabile solo una incapacità lavorativa del 50%.
L'assicurato prontamente in data 15
ottobre 1999 contestava la proposta di decisione, ritenendo l'accertamento del
Dott. __________ insufficiente e superficiale per decidere in merito alla
revisione della rendita. Inoltre chiedeva una visita specialistica,
presumibilmente da svolgersi alla Clinica __________ o altro luogo.
Infatti la visita al __________ si è
svolta sull'arco di 4 giorni di attenta osservazione e non in 10 minuti scarsi
come quella eseguita a __________ dal medico di fiducia AI.
Il 9 giugno 2000 il Dott. __________
rispondeva alla richiesta 25 maggio 2000 dell'Ufficio AI Ticino, concludendo
che è improbabile l'invenzione di questi disturbi e proponeva un nuovo esame
specialistico.
In data 4 settembre 2000 il signor
__________ si lamentava della cronica lentezza dei servizi, che da più di un
anno non avevano ordinato nessun nuovo accertamento clinico dopo quello del
Dott. __________.
La delicata questione della revisione
di una rendita AI dovrebbe essere trattata rigorosamente con nuovi e
approfonditi accertamenti medici, in modo da escludere il rischio di
valutazioni affrettate, per di più quando in precedenza l'assicurato era stato
oggetto di attenta osservazione per alcuni giorni.
Il signor __________ ritiene
soggettivamente di non meritare un simile trattamento, ma di dover essere
visitato in modo rigoroso e tenuto sotto controllo per un adeguato periodo a
comprova del suo precario stato di salute.
Infatti sostenere che l'assicurato
può svolgere un lavoro seduto risulta arbitrario e insostenibile.
Va ribadito che l'unico lavoro che il
signor __________ sa fare è quello dell'autista di autoveicoli pesanti e non ha
nessuna altra formazione per poter mettere in valore la sua capacità residuale
lavorativa.
Il mondo del lavoro ricerca persone
preparate e un lavoro seduto rientra nelle categorie di occupazioni
qualificate, cosa che il ricorrente non può offrire sia per la mancanza di una
specifica formazione che per l'impossibilità sull'arco del tempo di lavoro di
rimanere sempre seduto per un tempo prolungato, causa i durevoli e continui
dolori.
Queste circostanze lo fanno divenire
invalido al 100% ai sensi dell'AI.
Prove: come sopra.
- In conclusione
il ricorrente ritiene che questo Tribunale disponga di tutti gli elementi
oggettivi per confermare una rendita AI del 100%, per cui questa Autorità di
ricorso potrebbe già decidere in questa sede.
Per contro se questo Tribunale
ritenesse di non disporre di sufficiente, specializzata e nuova documentazione
clinica, l'assicurato chiede l'annullamento della decisione ed il rinvio degli
atti alla prima istanza per completazione dell'istruttoria, ordinando nuovi e
approfonditi esami clinici presso una clinica specializzata e di conseguenza
l'emanazione di una nuova decisione, cosa che ha sempre richiesto ma mai
ottenuto dopo il 7 aprile 1998.
Il ricorrente chiede quindi l'evasione
dell'impugnazione nel senso da lui postulato in epigrafe."
1.4. Con risposta
di causa 19 aprile 2001 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, osservando:
"
Da parecchi anni il ricorrente presenta
importanti disturbi al ginocchio destro. E' altresì presente una sindrome
lombovertebrale.
Riconosciuto inabile in maniera completa, con
decisione 3 luglio 1998 gli è stata assegnata una rendita intera.
Nell'ambito della procedura di revisione il
ricorrente è stato sottoposto ad una perizia, effettuata dal dottor __________,
specialista in chirurgia ortopedica. Questi ha stabilito che l'interessato
presenta un'inabilità del 50% riferita alla precedente professione svolta
(conducente di automezzi pesanti).
Tramite la decisione qui impugnata lo scrivente
Ufficio ha conseguentemente assegnato all'assicurato una mezza rendita.
Prontamente insorto, il ricorrente chiede
d'essere nuovamente posto a beneficio della rendita intera, non avendo subito
le sue condizioni di salute alcun miglioramento. Contesta inoltre la validità delle
risultanze peritali.
Per quanto attiene a queste ultime, la
giurisprudenza stabilisce che le perizie eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria
piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161). Idem per quanto attiene a
perizie fatte esperire da medici esterni (RAMI 1993, p. 95).
In concreto non si ravvedono motivi atti ad
inficiare la bontà delle conclusioni alle quali il perito è giunto. L'esposto è
infatti chiaro e coerente, ed il giudizio è stato emesso in considerazione sia
degli antecedenti che dei risultati dell'esame clinico effettuato (colloquio,
visita, radiografie).
Per quanto riguarda invece l'evoluzione clinica,
dall'analisi degli atti sembra giustificato ritenere che vi sia stato un
effettivo cambiamento nello stato dell'assicurato.
Allorquando è stata introdotta la richiesta di
prestazioni assicurative le condizioni dell'assicurato erano del tutto
instabili. A comprova si consideri la serie di interventi che questi ha dovuto
subire, ed in particolare un'artroscopia nell'aprile del 1995, un'altra nel
dicembre dello stesso anno, l'estirpazione di una cisti e exostosi del condilo
femorale mediale nel febbraio del 1996, ed una terza artroscopia, sempre nel
1996. Sono inoltre state seguite diverse terapie.
I tentativi di ripresa lavorativa nel periodo
considerato sono falliti.
In considerazione tanto dell'importanza della
sintomatologia, tanto degli interventi eseguiti (con i relativi periodi di
convalescenza) un'inabilità totale era quindi giustificata.
Il dottor __________ è invece stato confrontato
con una situazione stabilizzata e, a quanto ha potuto constatare, migliorata
rispetto ai precedenti accertamenti ("buone condizioni generali di salute.
Deambulazione senza zoppìa").
Era quindi corretto proporre un'inabilità ridotta
rispetto a quella precedentemente accertata."
1.5. Pendente
causa l'avv. __________ ha chiesto l'allestimento di una perizia giudiziaria
volta ad accertare lo stato clinico dell'assicurato.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. In lite è la
riduzione della rendita intera di cui benefica __________ dal 1 novembre 1996.
In esito
alla procedura di revisione avviata immediatamente dopo l'emanazione della
decisione 3 luglio 1998, l'UAI, sulla scorta della nuova refertazione medica
attestante un'incapacità lavorativa del 50%, ha ridotto la precedente rendita
intera rilevando in sostanza come nella precedente decisione l'incapacità
lavorativa e, di riflesso, al guadagno di __________ fosse stata
sopravvalutata.
Nell'esaminare
la fattispecie alla luce dei principi disciplinanti la revisione della rendita,
l'UAI, ravvisando una errata valutazione del grado d'invalidità stabilito nella
precedente decisione 3 luglio 1998, ha quindi - per quanto è dato di capire dal
tenore della decisione impugnata - proceduto alla modifica della precedente
decisione ammettendo l'esistenza di motivi giustificanti un riesame della
medesima.
Occorre
quindi esaminare, alla luce dei principi di seguito esposti, se ed in che
misura sono nella specie adempiute le premesse giustificanti una modifica della
decisione 3 luglio 1998.
2.3. Secondo la
giurisprudenza una decisione formalmente cresciuta in giudicato può o deve
essere modificata dall'autorità che l'ha pronunciata:
-
in via
di revisione, quando la situazione si è modificata in modo tale
da modificare pure i diritti dell'assicurato (SVR 1996 UV Nr. 42 p. 130
consid. 3a; DTF 119 V 477 = RAMI 1994 p. 86);
-
in via
di riesame, quando sul merito non si sia pronunciata un'autorità
di ricorso e qualora il provvedimento appaia senza dubbio errato e la sua
rettifica riveste un'importanza notevole (DTF 122 V
21 consid. 3a; DTF 119 V 477; DTF 119 V 422; DTF
119 V 183; DTF 117 V 12 consid. 2a, DTF 115 V 186 consid.
2c; RAMI 1992 pag. 118 consid. 4a);
-
nell'ambito
della cosiddetta revisione processuale, obbligatoria anche per
l'amministrazione quando si scoprano fatti nuovi o nuove prove (STFA non
pubbl. del 31 ottobre 1996 in re E. P.; SVR 1996 UV
Nr. 42 p. 130 consid. 3a; DTF 119 V 477; DTF 119
V 184; DTF 115 V 186; DTF 110 V 292 consid. 1).
2.3.1. Per quanto
riguarda la revisione, a norma dell'art. 41 LAI se il grado d'invalidità
del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo
rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o
diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La
revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
Anche ai
fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il
quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno
alla salute (consid. 2.1).
Perciò,
la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello
stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo
stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di
guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno
1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid.
1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché
sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni
cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da
influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto,
ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione
di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza
rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera
quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile
1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105
V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 258).
2.3.2. L'amministrazione
può, in ogni momento, riconsiderare (riesaminare) una decisione passata
formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale
se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste
un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia
obbligarla, se non è entrata nel merito della domanda di riesame (SVR 1996 UV
Nr. 42 p. 130; DTF 119 V 477; DTF 119 V 422; DTF 119 V 183; RAMI 2/1994 p. 87;
DTF 117 V 12; DTF 116 V 62; DTF 110 V 34 consid. 3; DTF 109 V 121). In
quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame,
esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I-1994, pag. 175; DTF 119 V
180).
Per
valutare se una decisione è senza dubbio errata ci deve fondare sulla
situazione di diritto - compresa la giurisprudenza - esistente al momento della
pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; DTF 120 V 132; DTF 119 V 480 consid.
1c).
L’Istituto
del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un’applicazione giuridica
iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una
valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; DTF 115 V 314; Locher,
Grundriss des Sozialversicherugsrecht, Berna 1994, p. 343; Kieser, Die
Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des
EVG, SZS 1991 p. 134). Gli errori in cui è incorsa l’amministrazione devono
però essere grossolani (U. Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen
Verfügung nach der Rechtssprechung der EVG - Bemerkungen zur Revision,
Wiedererwägung und Anpassung, SZS 1991 p. 135; DTF 102 V 17 consid. 3a; DTF 109
V 113 consid. 1c).
Un errore
manifesto è ad esempio dato nell’ipotesi di un calcolo di rendita contrario
alla legge (DTF 103 V 128 e DTF 119 V 483 consid. 4; U. Kieser, Bundesgesetz
über die Alters-und Hinterlassenenversicherung; Serie: Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 299), come pure di
una valutazione errata dell’invalidità a seguito di una applicazione errata di
principi fondamentali relativi al calcolo dell’invalidità (DTF 119 V 483
consid. 3; DTF 110 V 179; ZAK 1991 p. 137).
Secondo
il TFA, per contro, l’errore nell’apprezzamento del grado di invalidità, non va
considerato quale sbaglio grossolano (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 109 V 113
1c; Locher, op. cit. p. 345).
2.3.3. Per contro,
l'amministrazione deve ritornare, tramite una cosiddetta revisione
processuale, su una decisione formalmente passata in giudicato se si
manifestano nuovi elementi o mezzi di prova atti a indurre a una conclusione
giuridica differente (DTF 119 V 184; DTF 110 V 292 consid. 1; RCC 1985, pag.
334, consid. 2).
In tale
evenienza, secondo il TF vanno applicate per analogia le disposizioni relative
alla revisione di giudizi resi dalle autorità di ricorso di prima istanza,
ossia le disposizioni di procedura previste nelle relative leggi federali in
materia di assicurazioni trattandosi di istanze cantonali (DTF 109 V 121)
rispettivamente gli art. 66 segg. PA nel caso di istanze federali conformemente
all'art. 1 PA (DTF 119 V 184).
Nuove,
secondo la costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che
si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale,
deposizioni di fatto erano ancora possibili processualmente, che però,
nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all'istante. Inoltre, i
fatti nuovi devono essere rilevanti (cfr. anche art. 66 PA). Devono in altri
termini essere idonei a modificare la base dei fatti della sentenza contestata
e a condurre, con esatto apprezzamento giuridico, a diversa decisione (STFA non
pubbl. del 31 ottobre 1996 in re E.P; STFA 9.9.80 in causa W.; STFA 1.3.82 in
causa R.A.; STFA 13.4.1993 in causa G.P., tutte non pubblicate; cfr. anche A.
Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 944).
Per
quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono o provare i fatti nuovi di
rilievo motivanti la revisione o fornire la prova per fatti conosciuti nel
procedimento precedente, ma rimasti non provati a svantaggio dell'istante.
In
sostanza il nuovo mezzo di prova non solo deve servire ad apprezzare, ma ad
accertare i fatti (DTF 110 V 141, consid. 2).
Non è
pertanto sufficiente, ad esempio, che una nuova perizia (STFA del 25 febbraio
1998 in re G. C) valuti i fatti in modo differente. Occorrono piuttosto nuovi
elementi di fatto, i quali fanno apparire oggettivamente incompleta la base di
decisione precedente. Per la revisione di una sentenza non basta che il medico
perito, dai fatti conosciuti all'epoca della sentenza principale tragga
successivamente conclusioni diverse da quelle tratte dal Tribunale. Nemmeno
costituisce motivo di revisione la circostanza che il Tribunale abbia forse
apprezzato in modo inesatto fatti conosciuti già durante la procedura
principale. Occorre piuttosto che l'apprezzamento non corretto sia avvenuto
perché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o rimasti non
provati (DTF 110 V 141 consid. 2; 293 consid. 2a; 108 V 171 consid. 1; 99 V 191
e giurisprudenza ivi citata; STFA 13.4.1993 in causa G.P. non pubblicata).
2.4. In concreto,
in occasione della procedura di revisione avviata il giorno stesso
dell'emanazione della precedente decisione amministrativa (3 luglio 1998) l'UAI
ha sottoposto l'assicurato a perizia medica a cura del dott. __________, il
quale con referto 30 agosto 1999 ha osservato:
"
- ANAMNESI
Il paziente 48enne, nato in Provincia di
__________, è immigrato in Svizzera nel 1963. Il suo ultimo lavoro si svolgeva
presso una ditta di metalcostruzioni, dove era impiegato come autista. Dal
5.11.95 non lavora più a causa di dolori al ginocchio dx. E' a beneficio di una
rendita AI completa dal 5.11.96.
I disturbi al ginocchio dx sono iniziati
all'inizio degli anni '90. I disturbi si sono manifestati sottoforma di
cedimenti recidivanti. Dapprima in cura dal medico curante Dr. __________, il
paziente viene sottoposto a vari accertamenti ed in particolare ad una RM nel
febbraio '95 che ha evidenziato una lesione del corno posteriore del menisco mediale.
Nell'aprile '95 il Prof. __________ esegue
un'artroscopia del ginocchio dx ed evidenzia una condropatia ulcerosa centro
patellare di una condropatia del compartimento mediale e laterale con un
menisco mediale indenne. In assenza di miglioramento veniva effettuata una
seconda artroscopia nel dicembre '95, senza poter evidenziare nuovi referti
intraarticolari.
Nel febbraio '96 il Prof. __________ procede
all'estirpazione di una cisti del semi membranoso e un'exostosi del condilo
femorale mediale del ginocchio dx.
Nel giugno '96 il Dr. __________ esegue una terza
artroscopia con meniscesctomia mediale parziale.
In seguito il paziente è stato visitato anche dal
Dr. __________ per una sospetta trombosi venosa profonda che veniva esclusa. Il
paziente è stato quindi valutato presso la clinica __________ dal Dr.
__________ che diagnosticava una sinovite del ginocchio dx in un primo tempo,
ed in seguito una necrosi del plateau tibiale laterale tramite RM.
Attualmente il paziente lamenta sempre una
gonalgia dx invariata. Non ha notato nessun miglioramento, malgrado i numerosi
trattamenti effettuati. Spesso il ginocchio dx si gonfia. Inoltre accusa
occasionalmente dolori lombari su una iniziale osteocondrosi L4-L5 e discopatia
L2-L3.
- ESAME CLINICO
Uomo 48enne, in buone condizioni generali di
salute. Deambulazione senza zoppia.
Ginocchio dx:
Assenza di versamento. FE 130/0/0. Buona
stabilità legamentare. Dolori diffusi alla mobilizzazione. Alla richiesta di
camminare, il paziente zoppica a dx. Però esaminando il paziente quando si
dirige verso la sala di radiologia, la zoppia osservata precedentemente
scompare. Assenza di segni meniscali.
Colonna vertebrale:
Lordosi lombare conservata. Mobilità lombare
fisiologica. Dolore riferito alla palpazione e percussione dell'intero tratto
lombare. Riflessi achillei e rotulei simmetrici. Forza e sensibilità conservata
bilateralmente.
- ESAMI COMPLEMENTARI
Rx ginocchio dx ap-lat del 19.8.99:
Irregolarità del condilo femorale mediale.
Diminuzione dello spazio femoro tibiale mediale.
Ossificazione tipo pellegrini condilo femorale
mediale.
RM ginocchio dx del 7.4.98:
Osteonecrosi plateau tibiale laterale.
Alterazioni degenerative del menisco residuale mediale. Alterazioni
degenerative della cartilagine retropatellare e del condilo femorale mediale.
- DIAGNOSI
►Gonartrosi dx con necrosi plateau tibiale
laterale in stato dopo tre
artroscopie ginocchio
dx con meniscectomia mediale parziale e asportazione di una cisti del
semimembranoso.
►Sindrome lombovertebrale cronico con
iniziale osteocondrosi L4-
L5."
In merito
alla capacità lavorativa dell'assicurato il perito ha rilevato:
"
5. VALUTAZIONE
Considerando le patologie ortopediche sopra
menzionate e oggettivabili, ritengo che il signor __________ sia attualmente
inabile nella misura del 50% nella sua precedente professione.
In un'attività leggera nella quale non deve
alzare pesi superiori ai 15 Kg e nella quale può alternare la posizione di
lavoro da seduto ad eretta, si potrebbe, in teoria, esigere una capacità
lavorativa superiore (incapacità 25%). Considerando lo stato clinico attuale,
ritengo che un'incapacità lavorativa totale sia sopravalutata."
Rispondendo
a quesiti complementari posti dall'UAI, con scritto 29 settembre 1999 il perito
ha precisato:
"
Confermo che l'assicurato ha dichiarato che non
ha notato nessun miglioramento del suo stato di salute concernente il ginocchio
dx. Basandomi sull'esame clinico oggettivabile eseguito il 19.8.99, ritengo che
la capacità lavorativa è quella menzionata nella mia valutazione. Non so come
si presentava il ginocchio dx quando è stato valutato dal Dr. __________. Se lo
stato clinico era paragonabile a quello osservato il 19.8.99, allora ritengo
che l'incapacità lavorativa è stata sopravalutata (secondo i miei criteri di
valutazione)."
Nell'ambito
della precedente procedura amministrativa sfociata con decisione 3 luglio 1998,
con rapporto 5 febbraio 1998 i medici della Clinica __________, posta la
diagnosi di
"
3. Diagnose
Laterale Tibiaplateau-Nekrose rechts bei
-
St. n. dreimaliger Kniegelenksarthroskopie und einmaliger
Bakerzystenentfernung Lumbospondylogenes Syndrom bei
-
WS-Fehlhaltung
-
muskulärer Dysbalance
-
beginnender Osteochondrose L4/5 und
Diskusverkalkungen vor allem L2/3, vereinbar mit Chondrokalzinose."
rispondendo
ai quesiti posti dall'UAI avevano attestato:
"
A. Domande sull'ultima attività esercitata
- Quale influsso ha il danno alla salute
sull'attività finora
esercitata?
Durch die dargestellte laterale
Tibiaplateau-Nekrose rechts muss aktuell eine vollige Entlastung des rechten
Beines durch 2 A-Stöcke erfolgen, so dass del Patient in seinem angestammten
Beruf weiterhin zu 100% arbeitsunfähig sein wird .
2.1 L'attività finora esercitata è ancora
proponibile?
Se sì con quali margini di tempo (ore al
giorno)
Aktuell kann der Beruf als Lastwagenchauffeur
nicht ausgeführt werden. Ob dies in Zukunft möglich sein wird, wird der Verlauf
zeigen.
2.2 Esiste anche una limitazione del
rendimento? No
Se sì in quale misura?
B. Domande sulle possibilità di
reintegrazione
- La capacità lavorativa può essere
all'attuale posto di lavoro?Si
1.1 Se sì con quali misure (p. es.
provvedimenti sanitari, mezzi
ausiliari, modifiche del posto di
lavoro, ecc.)?
Wenn ein interner, momentaner Stellungswechsel,
z.B. Büroarbeiten, wo eine sitzende Position eingenommen werden kann un eine
Mobilisation a, zwei Stöcken möglich ist, kann allenfalls an eine
Arbeisfähigkeit gedacht werden.
1.2 Quale sarà, a suo parere, l'influsso sulla
capacità lavorativa?
Eine Arbeitsaufnahme im angestammten Beruf ist
zurzeit unmöglich. Jedoch könnte eine vorwiegend sitzende Position in Betracht
gezogen werden, wobei bei bekanntem lumbospondylogenen Syndrom der
diesbezügliche Verlauf beobachtet werden muss.
- Sono proponibili all'assicurato altre
attività? Si
2.1 Se sì, di che genere?
a cosa si dovrebbe particolarmente far
attenzione?
s. unter Punkt 1.1.
Per quali margini di tempo possono essere
esigibili (ore al giorno)?
Vorerst eine 50%ige Arbeitsaufnahme in sitzender
Position, bei stabilen Verhältnissen seitens der Rückenproblematik allenfalls
Steigerung.
2.2 Esisterebbe una limitazione del
rendimento? Si
Se sì, in quale misura?
Falls eine Exazerbation des bekannten
lumbospondylogenen Syndroms entsteht, müsste an eine Reduktion der Arbeitsfähingkeit
gedacht werden."
2.5. Alla luce di
quanto precede, questo TCA non può che rilevare come la perizia del dott.
__________ non contiene alcun elemento che consente di ritenere che lo stato di
salute dell'assicurato ha subito delle sostanziali modifiche successivamente
all'emanazione della precedente decisione. L'assenza di sostanziali modifiche è
d'altronde pure stata attestata dal medico curante dott. __________, il quale,
interpellato dall'amministrazione, con certificato 13 ottobre 1999 ha dichiarato
che
"
Il signor __________ soffre di necrosi del
plateau tibiale laterale destro, egli ha già eseguito tre artroscopie e fu
sottoposto alla escissione di cisti di Bekker al ginocchio destro. Il paziente
soffre pure di sindrome spondilogena, di osteocondrosi L4-L5 e di
calcificazioni dei dischi intervertebrali soprattutto L2-L3 e di
condrocalcinosi.
Dal 1995 il paziente soffre di disturbi al
ginocchio destro che dopo numerose cure all'ospedale __________ nell'aprile
1995, dicembre 1995, febbraio 1996, giugno 1996 (ospedale __________), fu
mandato presso la clinica di __________. Egli lamenta da allora gonfiore
recidivante al ginocchio con impossibilità di forzare a lungo. Camminare non
sarebbe possibile per i dolori al ginocchio come pure stare a lungo in piedi.
La diagnosi posta a __________ è necrosi del
plateau tibiale laterale destro.
Il paziente fu considerato inabile al lavoro per
il suo mestiere e venne istituita una cura antireumatica. In un secondo tempo
era prevista una operazione a __________ che non poté essere eseguita perché
l'osteo necrosi presentava segni di infiammazione.
Le condizioni del paziente sono rimaste
invariate. Egli non è assolutamente in grado di eseguire lavori pesanti e
lavori che richiedano una posizione prolungata in piedi, al massimo potrebbe
fare piccole commissioni."
1.5. Orbene, il
fatto che il dott. __________, contrariamente a quanto precedentemente
stabilito dai medici della Clinica __________ (cfr. consid. 2.4), abbia
attestato un'incapacità al lavoro del 50% rispettivamente una superiore
capacità (teorica) in attività rispecchianti le controindicazioni mediche
(75%), non costituisce motivo giustificante una modifica della precedente
decisione alla luce dei principi della revisione ex art. 41. La
revisione di una rendita presuppone, infatti, una notevole modifica dello stato
di salute, rispettivamente un cambiamento importante delle conseguenze sulla
capacità di guadagno dovute ad uno stato di salute rimasto invariato, ciò che
sarebbe da ammettere nel caso in cui - contrariamente a quanto è da ritenere
nella presente fattispecie - fosse attestato un miglioramento dell'adattamento
o dell'assuefazione agli impedimenti o possa eventualmente essere riconosciuta
una modifica degli influssi sulla capacità lucrativa (cfr. consid. 2.3.1, cfr.
Ruedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen,
in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg), Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, San Gallo 1999, p. 9 e segg, in specie p. 16).
Inoltre,
come visto, ai fini di una revisione ex 41 LAI non basta che una situazione,
rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata, come in casu, in modo
diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C.,
Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Il fatto
che il dott. __________, sulla base della situazione già conosciuta all'epoca
della precedente decisione, abbia valutato in maniera diversa la capacità
lavorativa e l'esigibilità al lavoro di __________ non può neppure essere
ritenuta circostanza idonea a far apparire, da un lato, siccome manifestamente
errata e quindi suscettibile di riconsiderazione, la decisione 3 luglio
1998 (cfr. consid. 2.3.2; cfr. DTF 109 V 113 consid. 1c), dall'altro non basta
neppure per ammettere una revisione processuale della decisione, non
potendosi in concreto ammettere che l'asserito non corretto apprezzamento sia
avvenuto poiché fatti determinanti ai fini del giudizio erano sconosciuti o
rimasti non provati all'epoca della prima decisione (cfr. consid. 2.3.3).
Per il
resto la fattispecie risulta essere stata sufficientemente accertata, dal
profilo medico, dall'istanza inferiore, per cui v'è da ritenere che
l'esperimento di ulteriori accertamenti medici non sarebbe suscettibile di
modificare l'esito del presente giudizio.
In simili
circostanze, non essendo ravvisabili nella fattispecie elementi che
giustifichino, alla luce dei principi sopra enunciati, una modifica della
decisione 3 luglio1998 con cui l'UAI ha assegnato una rendita intera
d'invalidità a __________, la decisone impugnata deve essere annullata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
§
La decisione impugnata è annullata.
§§
__________ ha diritto ad una rendita intera d'invalidità.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI verserà a __________ fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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