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Numero d'incarto:
32.2000.119
Data decisione, Autorità:
21.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00119
rg/nh
Lugano
21 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 31 ottobre 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 13
settembre 2000 __________, cittadina della Repubblica federale di
(ex)Jugoslavia, nata il __________, tramite il padre ha presentato all’Ufficio
assicurazione invalidità (UAI) una richiesta di prestazioni per minorenni
tendente al riconoscimento delle spese per l'acquisto di una protesi oculistica
e delle spese mediche ad esso relative.
1.2. Per
decisione 31 ottobre 2000 l'UAI ha respinto la richiesta motivando:
" Conformemente
alla convenzione in materia di assicurazioni sociali stipulata con il loro
Paese di origine, gli assicurati di età inferiore a 20 anni di nazionalità
iugoslava hanno diritto ai provvedimenti di integrazione se essi risiedono in
Svizzera. Inoltre, essi devono:
‑ aver
risieduto in Svizzera in maniera ininterrotta durante almeno un anno
immediatamente prima che questi provvedimenti siano stati oggettivamente
indicati per la prima volta o;
‑ essere
nati invalidi in Svizzera o;
‑ aver
risieduto in Svizzera dalla loro nascita senza interruzione.
Dagli atti in nostro possesso risulta che al momento dell'entrata
in Svizzera (dicembre 1999) vi era già la necessità di provvedimenti
sanitari."
1.3. Con
tempestivo ricorso 20 novembre 2000, il padre dell'assicurata ha adito questo
TCA sostenendo che
" Sono
dal 1981 che lavoro in Svizzera, prima col permesso stagionale, poi come
domiciliato, e quando, raggiunto un po' di sicurezza economica pensai di
portare la mia famiglia in Svizzera, non fu possibile perché la legge svizzera
in quei anni, che corrispondono al periodo precedente la nascita di mia figlia
__________ vietava il ricongiungimento familiare.
Purtroppo in seguito nella regione dove abitava la mia famiglia,
in Kosovo, scoppia la crisi politica e la repressione etnica conosciuta a
tutti, e, o facevo venire i miei familiari in Svizzera come asilanti politici o
aspettavo momenti migliori per poter avere documenti d'espatrio e condizioni
favorevoli che si sono creati nel 1999, anno d'entrata della mia famiglia in
Svizzera.
Non si fossero verificati questi eventi di forza maggiore mia
figlia __________ avrebbe almeno due requisiti richiesti dall'assicurazione:
essere nata in Svizzera ed avere risieduto dalla nascita in Svizzera o, aver
risieduto in maniera ininterrotta almeno un anno immediatamente prima
l'insorgere della malattia manifestatasi nel 1994.
In attesa di una Vostra presa di posizione distintamente
saluto."
1.4. Con risposta
di causa 16 febbraio 2001 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame osservando:
" Preso
atto del ricorso in oggetto, non possiamo che riconfermare la nostra originaria
presa di posizione.
In effetti, l'assicurata adempie come unico requisito quello di
risiedere al momento attuale nel nostro Paese.
Il fatto di essere entrata solo nel 1999, allorquando il danno
alla salute sussisteva già da parecchi anni, preclude a priori l'adempimento di
una delle altre condizioni necessarie affinché il suo caso possa essere preso a
carico dall'UAI.
Il fatto che l'intenzione del signor __________ fosse quello di
riunire la famiglia in Svizzera già prima della nascita della piccola
__________, ciò che avrebbe comportato l'automatico assoggettamento di
quest'ultima all'Al, è fatto che non può essere considerato ai fini del giudizio.
Lo scrivente Ufficio non può infatti basarsi che su fatti
oggettivamente accertati.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale
voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il
ricorso."
in diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Le
condizioni per beneficiare delle prestazioni AI per gli stranieri ed apolidi
sono regolate all'art. 6 LAI.
Il primo
capoverso prevede che gli svizzeri, gli stranieri e gli apolidi, se sono
assicurati all'insorgere dell'invalidità, hanno diritto alle prestazioni
conformemente alle disposizioni della legge.
Il
capoverso 2 del medesimo articolo stabilisce che gli stranieri hanno diritto
alle prestazioni solo finché hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale
in Svizzera, e in quanto, all'insorgere dell'invalidità, abbiano pagato i
contributi almeno per un anno intero o abbiano risieduto ininterrottamente in
Svizzera per dieci anni. Restano riservate le deroganti convenzioni
internazionali.
L'8
giugno 1962 la Svizzera ha concluso con la Repubblica Federativa di Yugoslavia
una Convenzione relativa alle assicurazioni sociali, entrata in vigore il 1.
marzo 1964 (in seguito. Convenzione).
La
Convenzione con la Yugoslavia è applicabile a tutti gli stati dell'ex
Jugoslavia fino all'entrata in vigore di nuovi accordi con gli Stati
successori.
A norma
dell'art. 8 della citata Convenzione
"
Ai cittadini jugoslavi sono applicabili le
seguenti disposizioni particolari in materia di prestazioni dell'assicurazione
svizzera contro l'invalidità:
a.
i cittadini jugoslavi
hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a quando conservino il
domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima della manifestazione
dell'invalidità, abbiano pagato i contributi all'assicurazione svizzera per
almeno un anno intero.
Le mogli e le vedove di cittadinanza jugoslava
che non esercitano un'attività lucrativa come anche i figli minorenni
della stessa cittadinanza hanno diritto ai provvedimenti di integrazione fino a
quando conservino il domicilio in Svizzera se, immediatamente prima della
manifestazione della invalidità, abbiano risieduto in Svizzera
ininterrottamente durante almeno un anno intero; i figli hanno, inoltre,
diritto a tali provvedimenti, qualora siano domiciliati in Svizzera e siano ivi
nati invalidi o qualora abbiano risieduto in Svizzera ininterrottamente dalla
nascita.
I figli nati invalidi in Jugoslavia e la cui
madre ha risieduto in Jugoslavia complessivamente durante due mesi al massimo
prima della nascita pur conservando il domicilio in Svizzera, sono assimilati
ai figli nati invalidi in Svizzera. L'assicurazione per l'invalidità svizzera
prende parimenti a carico, nel caso d'infermità congenita di un figlio, le
spese sostenute in Jugoslavia durante i primi tre mesi dopo la nascita, nella
misura in cui essa avrebbe dovuto accordare siffatte prestazioni in Svizzera;
(omissis)
2.3. Nel caso di
specie, dagli atti emerge che __________ é nata a __________ il __________.
All'età di 4 anni a __________ essa ha subito l'asportazione dell'occhio destro
a causa di un tumore (cfr. certificato dott. __________ 4 agosto 2000, inc.
amm.). Il 21 febbraio 1999 è entrata in Svizzera unitamente alla madre.
All'anno
2000 risale l'acquisto di una protesi dell'occhio destro e la relativa degenza
presso l'Ospedale universitario di __________, per le quali è chiesta la
copertura assicurativa da parte dell'AI quale provvedimento d'integrazione
(mezzo ausiliario).
In simili
condizioni, nessuna delle condizioni di cui all'art. 8 della Convenzione
appare adempiuta. L'assicurata non ha infatti risieduto in Svizzera
ininterrottamente durante un anno intero immediatamente prima della
manifestazione della invalidità (1994), non è nata invalida in Svizzera, né vi
ha risieduto ininterrottamente dalla nascita.
I costi
relativi all'acquisto della protesi oculare e la relativa degenza ospedaliera
non possono pertanto essere assunti dall'AI quale provvedimento d'integrazione.
Gli
argomenti addotti a sostegno del gravame, segnatamente il fatto che al momento
dell'entrata in Svizzera del padre dell'assicurata (1981) "la legge
svizzera…non permetteva il ricongiungimento familiare" e che, a causa
degli avvenimenti politici e bellici in Kosovo, le condizioni per l'entrata in Svizzera
dell'interessata unitamente alla madre si sono realizzate solo nel 1999, devono
essere disattesi. Essi riguardano infatti circostanze e motivi non idonei a far
ritenere siccome effettivamente realizzate le condizioni poste dall'art. 8
della Convenzione.
Il
ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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