AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.109
Data decisione, Autorità:
12.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00109
RG/sc
Lugano
12 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 11 novembre 2000
di
contro
la decisione del 11 ottobre 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con istanza
14 giugno 1999 __________, nata nel __________, casalinga, ha chiesto
all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) l’assegnazione di prestazioni per
adulti. In relazione a tale richiesta il medico curante, dott. __________, ha
diagnosticato:
"
Sindrome lombare su discopatia L4-L5 e L5-S1 con
protrusio discale." (Doc. AI _)
indicando
un grado d'incapacità quale casalinga del 50% dal 3 marzo 1998.
1.2. Esperita
l'istruttoria, segnatamente una perizia medica a cura del reumatologo dott.
__________, di cui si dirà, se necessario, nel prosieguo, per decisione 11
ottobre 2000 l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, motivando:
"
Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per
cento almeno apre il diritto ad una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti ad un grado
d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che
hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa
condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una
prestazione è richiesta.
Per la valutazione dell'invalidità, il reddito
del lavoro che l'invalido potrebbe esercitando l'attività che si può
ragionevolmente attendere da lui, dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
di integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è comparato al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato
invalido.
La perdita di guadagno che ne deriva determina il
grado d'invalidità in per cento.
Tuttavia, è senza influenza, per la valutazione
del grado di invalidità, che un'attività ragionevolmente esigibile sia
effettivamente esercitata o meno.
Dalla documentazione medica acquisita
all'incarto, ed in particolare dalla perizia eseguita dal Dr. __________, si
evince un'inabilità lavorativa massima del 35% che non dà diritto a
rendita." (Doc. _)
1.3. Con
tempestivo ricorso 11 novembre 2000 l’assicurata ha impugnato la decisione
dell’amministrazione sostenendo che il suo stato di salute giustifica il
riconoscimento di una rendita d'invalidità. Essa chiede inoltre di essere
sottoposta ad esame medico da parte del Servizio accertamento medico (SAM).
1.4. Con risposta
14 novembre 2000 l’UAI ha proposto di respingere il gravame con le seguenti
argomentazioni:
"
(…)
Lo scrivente Ufficio ha basato la propria presa
di posizione sulla perizia 18 luglio 2000 effettuata dal dottor __________
(doc. no. _ inc. AI).
Ora, in base a consolidata giurisprudenza, le
perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici
riconosciuti specializzati hanno piena forma probatoria se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161). Lo stesso dicasi per le perizie
amministrative fatte esperire da medici esterni (RAMI 1993, p. 95).
La perizia in oggetto, eseguita da uno
specialista in reumatologia, risulta completa e dettagliata. Fra l'altro è
stata eseguita anche una TAC, dalla quale non sono emerse alterazioni a
carattere infiammatorio.
Il grado di inabilità del 35% non si presta
pertanto ad alcuna critica.
D'altro lato la ricorrente non ha fornito alcuna
prova suscettibile di mettere in discussione gli accertamenti effettuati dal
dottor __________." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l’assegnazione di una rendita di invalidità a __________.
L’UAI ha
respinto la richiesta, in quanto, a suo dire, il danno alla salute di cui
l'assicurata soffre provoca un'inabilità lavorativa pari al 35%, ciò che
esclude il diritto ad una rendita d'invalidità.
Col
gravame l'assicurata ritiene per contro che il suo grave stato di salute, che
chiede venga nuovamente accertato tramite perizia giudiziaria, sia tale da
giustificare il riconoscimento di una rendita d'invalidità.
L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità come l'incapacità al guadagno presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi:
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, pag. 216ss).
2.3. Se tuttavia
un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
divenire invalido, l'applicazione, nei suoi confronti, del concetto di
incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni -
l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in
special modo, se "non si può esigere da lui l'esercizio di una attività
lucrativa".
Per
questo motivo l'art. 5 LAI parifica " all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell’invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC
1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, Droit et pratique de
l’assurance invalidité, Lausanne, p. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:
" L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso
dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad
adempiere le loro mansioni consuete.
Per mansioni
consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli
usuali lavori domestici e, se è il caso, l'attività svolta nell'azienda del
coniuge e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende
ogni attività svolta dalla comunità."
Al
proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p.
139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A.
Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior
parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139; Valterio,
op. cit. p. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. In casu
non è contestato che l'assicurata non eserciti attività lucrativa - o che non
ne avrebbe esercitata una se non fosse sopravvenuto il danno alla salute - e
che la stessa debba quindi essere considerata, ai fini del calcolo
dell'invalidità, quale persona occupata nell'economia domestica, ciò che
l'amministrazione ha d'altronde esplicitamente confermato in sede di risposta.
2.5. Onde
accertare lo stato di salute e le eventuali conseguenze invalidanti ad esso
dovute, l’UAI ha sottoposto l'assicurata a perizia specialistica a cura del
dottor __________, reumatologo, il quale con rapporto peritale 18 luglio 2000
ha diagnosticato:
"
(…)
-
sindrome cevicovertebrale su alterazioni degenerative importanti
a livello dei segmenti C5/C6 e C6/C7, con osteocondrosi anteriore e posteriore,
nonché spondilartrosi ed uncartrosi e leggera pseudoanterolistesi di C5 su C6.
-
sindrome lombospondilogena a sinistra su discopatie a livello
L4/L5 con protrusioni discali dorsali mediane ad entrambi i livelli, nonché
alterazioni degenerative a livello delle articolazioni sacroiliache
bilateralmente.
-
tendenza al reumatismo delle parti molli.
(Doc. AI _)
A
proposito dell’incapacità lavorativa dell’assicurata, il perito ha evidenziato:
"
La paziente presenta secondo me, soprattutto
delle problematiche di tipo degenerativo.
Sono presenti a livello della colonna cervicale,
delle alterazioni importanti a livello dei segmenti C5 e C6, nonché C6/C7, con
osteocondrosi C5/C6 e C6/C7, con spondilosi anteriore e posteriore, nonché
pseudoanterolistesi di C5 su C6. A questi due livelli, vi è pure la presenza di
una spondilartrosi e di un'uncartrosi assai importante. Non vi sono attualmente
segni clinici per una compressione di tipo radicolare o per una sindrome
cervicobracchiale. A livello della colonna lombare è presente una sindrome
lombospondilogena, più accentuata attualmente a sinistra, su delle alterazioni
statiche della colonna vertebrale, con una scoliosi a forma di S, nonché delle
discopatie a livello dei segmenti L4/L5 ed L5/S1, con particolare interessamento
soprattutto del segmento L5/S1.
Un esame della RM della colonna lombare eseguita
in data 02.07.1998, ha confermato la presenza di queste discopatie a livello
dei segmenti L4/L5 ed L5/S1, senza comunque che si apprezzino delle vere e
proprie ernie, ma soltanto delle protrusioni discali. Anche clinicamente,
attualmente nessun segno per una compressione di tipo radicolare oppure per
un'instabilità lombare. I disturbi a livello della zona gluteale, soprattutto a
sinistra, devono essere interpretati in un ambito spondilogeno ed in relazione
anche alle problematiche degenerative evidenziate a livello delle articolazioni
sacroiliache. La TAC delle articolazioni sacroiliache eseguita presso
l'Istituto Radiologico __________, non ha messo in evidenza delle alterazioni a
carattere infiammatorio.
All'esame clinico poi, si apprezzano dolenzie
alla palpazione a carattere diffuso, all'apparato locomotorio, interpretabili
nell'ambito di un'iniziale reumatismo delle parti molli.
Non mi sembra comunque, che attualmente si possa
già porre la diagnosi di una fibromialgia vera e propria. (…)" (Doc. AI _)
2.6. Al riguardo è bene rilevare
che, affinché un rapporto medico abbia valore di prova, è determinante che
valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli
esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta
l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi)
e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento
della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere
motivate (Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialverziasicherung,
BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3, 1997 pag. 123).
Inoltre,
secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della
procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-
rechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per quel che riguarda perizie dell'amministrazione fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.7. Nel caso
concreto, questo TCA non può non rilevare che se da un lato la perizia del
dott. __________ adempie senz'altro ai requisiti giurisprudenziali sopra citati
per quanto riguarda l'esame e la valutazione dello stato di salute
dell'assicurata, d'altro lato essa non consente di addivenire ad un corretto
giudizio circa l'effettiva inabilità dell'interessata quale casalinga. Il
perito conclude infatti in maniera piuttosto generica per un grado d'incapacità
del 35%, senza tuttavia indicare quali sono le limitazioni e gli impedimenti
dovuti al danno alla salute che influenzano lo svolgimento delle diverse
mansioni domestiche.
In simili
circostanze, non contenendo la valutazione medica le necessarie indicazioni che
permettono di stabilire quali sono gli effettivi impedimenti ed in che misura
essi limitano l'interessata nello svolgimento delle mansioni domestiche, il
fatto che l'amministrazione abbia ritenuto superfluo far esperire un'inchiesta
domiciliare - nel cui ambito vengono raffrontate concretamente le mansioni di
casalinga svolte prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute - e abbia
quindi pronunciato la propria decisione senza ulteriore accertamento della
fattispecie in tal senso, non può che essere censurato.
In proposito va rilevato
che il perito, premettendo quanto qui riportato al consid. 2.5, ha concluso per
un’incapacità massima quale casalinga del 35%.
In base agli accertamenti
e alle dichiarazioni del medico non si può senz’altro concludere, con la
certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali, che l'assicurata non
presenti un'invalidità di grado pensionabile. Inoltre, la valutazione teorica
del perito di un grado d'incapacità del 35% non permette di certo di escludere
che l'impossibilità dell'assicurata di svolgere le proprie mansioni sia tale da
giustificare il riconoscimento di un'invalidità di grado pensionabile (40%). La
percentuale espressa dal medico e l'assenza di una precisa e concludente
valutazione circa le limitazioni funzionali e gli impedimenti effettivi avrebbe
dovuto indurre l'amministrazione, come detto, ad ulteriore accertamento della
fattispecie tramite un'inchiesta domiciliare.
Occorre infine rilevare
che dalla perizia non si evincono i motivi che hanno portato ad una diversa
valutazione percentuale dell'inabilità dell'assicurata quale casalinga (35%)
rispetto al giudizio precedentemente espresso dal medico curante, dr.ssa
__________, la quale con rapporto 19 novembre 1999 aveva attestato
un'incapacità quale casalinga pari al 50% (cfr. doc. AI _; cfr. anche rapporto
dott. __________, doc. AI _, attestatante anch'esso un'incapacità del 50%).
L'incarto deve di
conseguenza essere rinviato all'UAI, affinché sottoponga nuovamente il caso al
perito - il quale dovrà indicare in maniera precisa quali sono le limitazioni
funzionali dovute al danno alla salute ed in che misura esse influenzano
l'attività di casalinga - e faccia in seguito esperire un'inchiesta domiciliare
atta a stabilire gli effettivi impedimenti incontrati nell'adempimento delle
singole mansioni domestiche.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ Gli atti vengono
retrocessi all'amministrazione perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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