AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.108
Data decisione, Autorità:
07.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00108
rg/nh
Lugano
7 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 10 ottobre 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Da settembre
1993 a giugno 2000, l'UAI ha riconosciuto ad __________ il rimborso delle spese
relative all'esecuzione di una psicoterapia, in quanto ritenuto affetto da una
sindrome psicorganica di cui alla cifra 404 dell'Ordinanza sulle infermità
congenite (OIC) (cfr. doc. AI _).
Con
istanza 23 giugno 2000, per il tramite della persona incaricata dell'esecuzione
della psicoterapia, l'assicurato ha postulato l'assunzione da parte dell'AI dei
costi relativi alla continuazione di tale terapia (doc. AI _).
1.2. Con proposta
di decisione 11 agosto 2000, confermata con provvedimento formale 10 ottobre
2000, l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, dagli atti non risultando
la presenza di una infermità congenita tutelata dall'AI giustificante il
riconoscimento di una psicoterapia. Esso ha parimenti escluso l'assunzione
della psicoterapia quale provvedimento sanitario giusta l'art. 12 LAI,
difettando il carattere integrativo della terapia richiesta, da considerarsi
quale trattamento permanente di una malattia non tutelato dalla LAI.
1.3. Con
tempestivo ricorso 9 novembre 2000, l'assicurato, per il tramite dei genitori,
ha impugnato la decisione dell'amministrazione, evidenziando in sostanza gli
effetti benefici e l'importante miglioramento del comportamento ottenuti grazie
alla psicoterapia.
1.4. Con risposta
di causa 26 gennaio 2001 l'UAI ha proposto di respingere il gravame. Pur
riconoscendo la presenza di una infermità congenita elencata alla cifra 403 OIC
(oligofrenia), l'amministrazione ha rilevato che tale infermità escluda
l'assunzione di una psicoterapia ed evidenziato che la continuazione della
stessa non possa condurre ad alcun sostanziale miglioramento.
1.5. Con scritto
9 febbraio 2001 l'assicurato ha ribadito la fondatezza della richiesta di
prestazioni allegando al proposito alcune certificazioni mediche nonché un
rapporto della persona incaricata della psicoterapia.
Con
osservazioni 30 marzo 2001 l'UAI, producendo un parere del medico AI, si è
riconfermata nella propria domanda di giudizio, sottolineando come in caso di
infermità congenita di cui alla cifra 403 OIC (oligofrenia) i costi per la
psicoterapia non possono essere assunti dall'AI.
in diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assunzione da parte dell'AI dei costi relativi alla
continuazione della psicoterapia a favore del ricorrente quale provvedimento
sanitario.
L'art. 12
LAI conferisce agli assicurati un diritto ai provvedimenti sanitari destinati
non alla cura vera e propria del male, ma direttamente all'integrazione
professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di
guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità (SVR 1995 IV
Nr. 47 p. 132).
Inoltre,
per l'art. 13 LAI
"
1Gli
assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti
sanitari necessari per la cura delle infermità congenite.
2Il
Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi tali
provvedimenti. Esso può escludere le prestazioni, se l'infermità è di poca
importanza."
Il
diritto a questi provvedimenti è dato indipendentemente dalla possibilità di
integrazione (art. 8 cpv. 2 LAI).
Secondo
l'art. 3 OAI l'elenco delle infermità congenite previste all'articolo 13 LAI è
oggetto di un'ordinanza speciale.
Per
l'art. 1 dell'Ordinanza sulle infermità congenite (OIC):
"
1Per
infermità congenite giusta l'articolo 13 LAI si intendono le infermità
esistenti a nascita avvenuta. La sola predisposizione a una malattia non è
considerata infermità congenita. Il momento in cui l'infermità è accertata non
ha importanza".
2Le
infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il Dipartimento federale
dell'interno può qualificare delle infermità congenite evidenti, che non
figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta l'articolo 13
LAI."
Sono
reputati provvedimenti necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i
provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel
modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).
2.3. In casu, la
certificazione medica prodotta pendente lite, ha permesso di stabilire che
l'assicurato è affetto da oligofrenia congenita - infermità enumerata alla
cifra 403 OIC nel capitolo delle malattie mentali e gravi ritardi dello
sviluppo - con comportamento eretistico (cfr. rapporti medici dott. __________
sub doc. AI _ e doc. _). La presenza di siffatta infermità è d'altronde pure
stata ammessa dall'amministrazione (cfr. doc. AI _, cfr. risposta di causa).
Litigiosa
in concreto é la questione di sapere se i costi relativi al trattamento
psicoterapeutico a favore del piccolo __________ debbano essere assunti dall'AI
quale provvedimento sanitario necessario alla cura dell'infermità congenita di
cui alla cifra 403 OIC.
2.4. Come visto,
giusta l'art. 2 cpv. 3 OIC sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla
cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla
scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo
scopo terapeutico.
Per
giurisprudenza un trattamento è considerato valido dalla scienza medica, cioè
scientificamente provato, se è largamente riconosciuto dai ricercatori e dagli
operatori medici.
Nell'ambito
dell'art. 13 LAI, per principio, l'AI prende a carico la psicoterapia quando i
disturbi fanno parte dei sintomi di infermità congenite (cfr. cifra 1045
Circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell'AI, valida dal 1.
gennaio 1999 (CPSI).
In
casu oggetto di contestazione non è la scientificità del trattamento
psicoterapeutico (sulla scientificità della psicoterapia per il trattamento del
comportamento eretistico e apatico in minori affetti da oligofrenia congenita
cfr. STFA 26 febbraio 1990, inedita, in re L.) bensì sapere se, nella concreta
evenienza, esso rappresenta provvedimento sanitario indicato e permette di
raggiungere lo scopo terapeutico in modo semplice e funzionale. In altre parole
occorre stabilire se il trattamento litigioso è atto a realizzare l'obiettivo
assegnatogli e offre quindi possibilità di esito soddisfacente, la maniera
nella quale il trattamento tende a questo scopo dovendo inoltre essere
proporzionata allo scopo perseguito.
2.5. Giusta la
cifra marg. 403.4 CPSI, in caso di oligofrenia congenita, sono a carico dell'AI
esclusivamente le cure mediche riconosciute come semplici e adeguate che si
riferiscono al comportamento eretistico ed apatico. Le direttive precisano
inoltre che, di regola, la psicoterapia non è considerata come una
terapia semplice ed adeguata per i casi di oligofrenia.
Ciò non
esclude tuttavia che in circostanze particolari la psicoterapia possa
costituire trattamento indicato per la cura dell'oligofrenia congenita. Non è
pertanto possibile concludere aprioristicamente e prescindendo da un esame
approfondito del caso concreto, che la psicoterapia quale cura del
comportamento eretistico riconducibile a oligofrenia congenita è da considerarsi
inadeguata e non proporzionata allo scopo perseguito ai sensi della citata
giurisprudenza.
Nel caso
in esame, dalla documentazione medica agli atti e dal rapporto 8 febbraio 2000
a cura dell'incaricata dell'esecuzione della psicoterapia (in atto dal 1993),
emergono concreti indizi atti a far ritenere che, nel caso in esame, il
trattamento psicoterapeutico non possa venir considerato siccome non indicato e
non proporzionato allo scopo perseguito.
Dal 1984
l'UAI ha riconosciuto a favore dell'assicurato, oltre a provvedimenti sanitari
volti alla cura di altre infermità congenite di cui egli è parimenti portatore
e ad un sussidio d'assistenza per minorenni grandi invalidi, provvedimenti per
l'istruzione scolastica speciale nonché misure di natura pedagogico-terapeutiche
(cfr. inc. amm.). Sino a fine 1997 egli ha inoltre necessitato di trattamento
con antiemetici-procinetici (cfr. doc. _). Dal settembre 1993, l'assicurato
benefica inoltre di un trattamento psicoterapeutico a carico dell'AI.
In merito
alla psicoterapia iniziata nel settembre 1993, il dott. __________, pediatra,
ha avuto modo di osservare:
● "(…) Da
quando aveva iniziato la scuola speciale di __________ gli episodi di vomito e
di disturbi di tipo caratteriale erano notevolmente aumentati; per questo
motivo era stato deciso un accompagnamento psico‑terapeutico presso il
Centro __________ nel settembre 1993.
L'avevo visto nel
mio studio l'ultima volta il 6.10.93.
Con questa
terapia i disturbi di tipo vomito recidivanti sono nettamente diminuiti, il
ragazzo non è più stato ospedalizzato e anche la
gestione a livello famigliare notevolmente migliorata.
Un accompagnamento
di tipo psico‑terapeutico è sicuramente indicato con interventi 1 x
alla settimana presso il __________."
(cfr. rapporto 13
maggio 1994, doc. AI _)
● "Il ragazzo
continua a seguire la scuola speciale di __________ e grazie alla psicoterapia
i suoi comportamenti di panico con crisi di vomito recidivanti si sono
affievoliti fino a scomparire, permettendogli così di seguire la scuola
regolarmente.
Permane
un ritardo psicointellettivo di grado medio con un quoziente di intelligenza
stimabile tra il 35 e 49.
Il
suo sviluppo del linguaggio gli permette di comunicare in maniera molto
semplice, sufficiente comunque per le sue attività del quotidiano.
Disturba molto la sua
immensa mobilità, il ragazzo è costantemente in movimento, ereticamente
occupato a cinquanta differenti attività.
__________ ha bisogno
di una costante sorveglianza.
Non si tratta
sicuramente, alla luce del suo sviluppo, di un ritardo del tipo paralisi
cerebrale, per questo motivo la cifra 390 può essere cancellata, percontro
vorrei sottolineare il fatto che il ragazzo può essere ai benefici della
cifra 403(oligofrenia) e per il suo importante eretismo possa usufruire di una
copertura della psicoterapia presso la Signora __________ del Centro
__________." (rapporto 15 novembre 200, doc. AI _)
● "(…) - dal
1991 ha presentato delle crisi di vomiti recidivanti che erano difficili da
gestire e che hanno costretto la madre anche a cercare terapie alternative come
la cromoterapia finchè nel 1993 fu iniziata una psicoterapia presso il Centro
__________ (prima la signora __________ e poi la signora __________). Grazie
a questa terapia le gravi crisi di vomito sono sparite quasi completamente ed
il ragazzo poteva frequentare la scuola speciale di __________ con presenza più
costante.
‑ Per
quanto concerne la cifra 390 richiesta non da me ed accordatagli, bisogna dire
che al momento della richiesta la situazione di ritardo poteva benissimo fare
pensare ad una paralisi cerebrale tant'è che era stata iniziata una
fisioterapia.
La
causa del danno cerebrale che presenta __________ resta, malgrado tutti i
tentativi di accertamenti e gli specialisti consultati indeterminata.
__________ presenta una oligofrenia di grado medio con un Q1 tra il 35 ed il 49
(sec. ICD 10 catalogabile sotto F71), anche se non ci sono state valutazioni
recenti del suo Ql. La sua oligofrenia è complicata da un eretismo importante
che fa si che abbia bisogno di continua sorveglianza e complica la gestione
della sua giornata. Grazie alla psicoterapia il suo eretismo era diventato anche
più controllabile.
‑ Metterlo
sotto la cifra 403 (oligofrenia congenita) per il trattamento del suo eretismo
con la psicoterapia credo propria sia la soluzione più adeguata per questo
ragazzo e la sua famiglia." (doc. _)
Con certificato 1 febbraio 2001 il dott. __________,
generalista ha dal canto suo attestato:
● "Certifico
che il ragazzo sopraccitato é in mia cura dal 09.06.1984 e che lo stesso fino
al 1997 circa ha necessitato di trattamento con antiemetici‑procinetici
(Prepuslid + Motilium) per vomiti recidivanti e dolori addominali ricorrenti di
tipo funzionale legati a episodi di agitazione e quindi sicuramente di origine
psicosomatica e che lo stesso, a partire dal 1997 non ha più necessitato di
cure per questi disturbi, il che induce a credere che questi sono migliorati
anche e soprattutto grazie al trattamento psico terapeutico avuto a partire dal
1993.
In fede." (doc.
_)
Con rapporto 8 febbraio 2000 la persona incaricata
della psicoterapia ha evidenziato:
● "La
sintomatologia che ho riscontrato nel bambino quando l'ho conosciuto era la
seguente: __________ si presentava come un bambino con un linguaggio molto
povero, quasi incomprensibile e molto ripetitivo.
Apparivano allora
molte paure: di essere abbandonato; di un minimo cambiamento (non sopportava di
cambiare gioco); di una possibile rottura dei ritmi quotidiani; che le cose non
potessero più ritornare come prima.
Era incapace di fare
un gioco simbolico: utilizzava i giochi unicamente in modo stereotipato.
Ogni situazione o
persona nuova lo mettevano in stato di panico.
Non accettava la
minima frustrazione, e di fronte a qualsiasi situazione che lo spaventava
diventava aggressivo.
I suoi movimenti
apparivano scoordinati ed era incapace di restare fermo anche solo per un
attimo.
Teneva la testa
piegata di lato e sbavava continuamente.
Aveva poca coscienza
del suo corpo e provava paura per la sua integrità (paura della ginnastica, del
nuoto, della bicicletta, ecc.). Spesso in situazioni di disagio o paura
presentava reazioni somatiche. Ad esempio, il vomito risultava più legato ad una situazione
particolarmente emotiva che non derivato da una causa organica.
Il trattamento psicoterapeutico con questo ragazzo si è rivelato
progressivamente efficace.
__________ sembra aver imparato ad esprimere maggiormente e più
correttamente i suoi bisogni e i suoi sentimenti.
Prima il suo comportamento si esprimeva solo attraverso l'agito
(aggressività, eccessivo attaccamento fisico all'adulto); attualmente è capace
di manifestare in modo più adeguato le sue emozioni: può piangere; dire che
non sa, che capisce o non capisce; chiedere aiuto.
Il suo modo di entrare in relazione con gli altri è dunque migliorato.
A scuola riesce a concentrarsi maggiormente, e qui come altrove è
sempre più capace di sopportare le frustrazioni e di saper aspettare.
Ha pure compiuto un notevole sforzo per poter superare le sue grandi
paure, rispetto al suo corpo, al crescere, ai cambiamenti, ecc.
Prima sembrava non avere nessuna fiducia in se stesso, non si
considerava capace, sembrava non avere interessi suoi; adesso invece ha piacere
a dimostrare le sue capacità e a sostenere le sue conquiste.
Il suo modo di comunicare è migliorato e il suo linguaggio appare più
comprensibile. Il suo star male fisicamente, legato a situazioni di disagio, è
andato quasi scomparendo ed inoltre ha compiuto delle grosse conquiste relative
al suo corpo (piscina, sci)." (doc. _)
● "Da quanto
possiamo osservare ci sembra che grazie alla psicoterapia i disturbi di __________ sono diminuiti sensibilmente;
le
sue assenze sono meno frequenti e l'allievo può beneficiare maggiormente
dell'intervento scolastico. Il ragazzo ha imparato, progressivamente, a gestire
un numero sempre più grande di paure e suoi contatti con allievi e docenti ne
hanno tratto grande beneficio. E' inoltre migliorata notevolmente la sua
disponibilità per gli apprendimenti.
Allo scopo di
aiutare __________, manteniamo dei contatti regolari e fruttuosi con la sua
psicologa. Pensiamo che interrompere la psicoterapia sia ancora prematuro e
temiamo che possa compromettere il nostro lavoro futuro. Infatti, alcune
sue acquisizioni non sono stabilizzate. Chiediamo quindi che __________ possa
ancora beneficiare della psicoterapia." (doc. _)
Alla luce
di quanto precede, a mente di questo TCA sussistono sufficienti elementi atti a
far ritenere con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali (cfr. STFA
del 22 agosto 2000 in re K.B., C 116/00, consid. 2b, pag. 5; STFA del 23 dicembre
1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag. 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.;
SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468
consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF
112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in
der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989
pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63) che nel caso concreto la
psicoterapia iniziata nel 1993 e proseguita sino a giungo 2000, offre
possibilità di successo per la cura dell'infermità congenita di cui __________
è portatore, nessun elemento agli atti permettendo per il resto di ritenere che
i risultati ottenuti grazie alla psicoterapia sono stati o potrebbero in
fututo essere conseguiti (unicamente) tramite somministrazione di medicamenti o
con trattamento pedagocico-terapeutico.
La
psicoterapia s'appalesa in casu siccome indicata e proporzionata allo scopo
terapeutico perseguito (trattamento del comportamento eretistico) ai sensi
dell'art. 2 cpv. 3 OIC.
In simili
circostanze si giustifica la continuazione della psicoterapia a carico dell'AI.
Stante
quanto sopra, il quesito a sapere se il provvedimento richiesto possa o meno
essere riconosciuto quale provvedimento sanitario ex art. 12 LAI può rimanere
indecisa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto e la decisione impugnata annullata.
2.- __________
ha diritto al rimborso delle spese per la continuazione della psicoterapia.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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