AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2000.107
Data decisione, Autorità:
22.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00107
RG/sc
Lugano
22 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 11 novembre 2000
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
le decisioni del 12 ottobre 2000 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. L'assicurato,
classe __________, direttore di un'impresa di trasporti e traslochi, il 20
agosto 1997 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti.
In relazione
a tale richiesta con rapporto 24 settembre 1997 il dott. __________ ha posto la
seguente diagnosi:
"
Discopatia degenerativa di L4-L5-S1.
Protrusione discale di L4-L5 dx. non compressiva.
Obesità.
Epatopytia." (Doc. AI _)
attestando un'incapacità lavorativa del 25% a far tempo dal luglio
1997 (Doc. AI _).
1.2. Esperita
l'istruttoria, segnatamente accertamenti di natura medica, di cui si dirà -
per quanto occorra - nei considerandi di diritto, con tre decisioni datate 12
ottobre 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), riconoscendo un grado
d'invalidità del 50%, ha assegnato a __________ una mezza rendita AI di fr. 587
dal 1. gennaio al 31 gennaio 2000 e di fr. 535 dal 1. febbraio 2000, nonché una
rendita semplice per il figlio __________ di fr. 235 dal 1 gennaio al 31
gennaio 2000 e di fr. 214 dal 1. febbraio al 31 luglio 2000.
Queste le
motivazioni poste alla base delle decisioni amministrative:
"
Secondo l'art. 28 della legge federale
sull'assicurazione invalidità, l'assicurato ha diritto a una rendita intera
quando è invalido per almeno due terzi, a una mezza rendita quando è invalido
per almeno la metà, a un quarto di rendita quando è invalido nella misura del
40%.
Nei casi di disagio economico (caso di rigore) la
mezza rendita può essere assegnata - su richiesta - anche per un'invalidità del
40%.
Le rendite per un grado d'invalidità inferiore al
50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano
abitualmente in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche per i
congiunti per i quali è richiesta una prestazione.
Per determinare l'invalidità si raffronta il
reddito che l'assicurato potrebbe attualmente conseguire in un'attività
ragionevolmente da lui ESIGIBILE con il reddito del lavoro che egli potrebbe
oggi conseguire senza il danno alla salute. Il grado di invalidità è calcolato
in per cento in base alla perdita di capacità di guadagno.
Se l'assicurato non svolge di fatto l'attività
che si può ragionevolmente esigere da lui, questa circostanza è ininfluente per
la determinazione del grado di invalidità.
Il grado d'invalidità, determinato in base
all'articolo 4 LAI, viene fissato al 50% con diritto a una mezza rendita AI a
decorrere dal 01.01.2000, trascorso un anno ininterrotto di attesa in
incapacità lavorativa e lucrativa - articolo 29 cpv. 1 lett. b LAI.
Secondo le conclusioni peritali del SAM,
l'assicurato almeno sino al 31.12.1998 era ritenuto completamente abile al
lavoro." (Doc. _)
1.3. Contro dette
decisioni dell'UAI è tempestivamente insorto l'assicurato con ricorso 11
novembre 2000, il quale, tramite l'avv. __________, ha postulato l'assegnazione
di una rendita intera d'invalidità e di una rendita per il figlio __________
dal 1. gennaio 1999, nonché il riconoscimento di una rendita completiva per la
moglie dal 1. gennaio al 29 dicembre 1999.
Con il
gravame viene fatto in particolare valere:
"
(…)
__________ è costretto a ricorrere contro tale decisione per tre
differenti ragioni, che saranno nel seguito puntualmente illustrate, e che qui
sono sinteticamente riassunte come segue: innanzitutto, perché di contro agli
accertamenti dell'Ufficio Al competente, ritiene di avere diritto ad una rendita
completa dì invalidità, essendo invalido in misura del 100 %, comunque
in misura tale da potere beneficiare della rendita intera; in secondo luogo
ritiene che la rendita debba essere fatta partire con effetto retroattivo
almeno dal 1. gennaio 1999, e non dal 1. gennaio 2000; infine,
pretende il ricorrente anche una pensione retroattiva per la moglie.
Ciò per i seguenti motivi.
2.1.
Giusta l'art. 4 LAI è invalido nel senso della legge chi sia
incapace al guadagno in maniera presunta, permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Nella decisione impugnata il grado di invalidità del ricorrente è
stato determinato nel 50 %, sulla base di conclusioni peritali che ritenevano
abile al lavoro l'assicurato almeno sino al 31 dicembre 1998.
Questo accertamento, però, contraddice in maniera palese con la
realtà dei fatti. Il ricorrente, in effetti, non è in grado di lavorare in
alcuna misura. Come attesta il certificato medico del 20 ottobre 2000
dell'Ospedale __________, il ricorrente è inabile al lavoro al 100 % e questa inabilità
è quella che in definitiva __________ ha avuto sin dal 1. gennaio
1998.
Di conseguenza, non si condividono le conclusioni della perizia
fatta esperire dall'Ufficio invalidità presso il SAM di Bellinzona, né si
riesce a comprendere come abbia potuto questo perito giungere ad una invalidità
ridotta al 50 %. Il ricorrente, purtroppo, non è in grado di lavorare al
100 %.
Si chiede di conseguenza di ordinare una nuova perizia per fare
accertare l'invalidità totale del ricorrente.
Prove: richiamo incarto; perizia.
2.2.
A tenore dell'art. 29 LA19 il diritto alla rendita nasce al più
presto nel momento in cui l'assicurato presenza un'incapacità permanente di
guadagno pari almeno al 40 %.
Risulta da uno stesso atto dell'Ufficio delle assicurazioni sociali
che il rapporto del medico curante del ricorrente, dott. __________, attestava
un'inabilità parziale del 50 % a partire dal gennaio 1998, mentre
precedentemente, dal luglio 1997, veniva attestata un'incapacità del 25 %.
Il ricorrente, come già ricordato, non concorda sul grado di
invalidità, dal momento che non ha più ripreso a lavorare del
tutto. Sta comunque di fatto che al 1.gennaio 1999 si è realizzato il
presupposto previsto dall'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, dal momento che a
quella data il ricorrente è stato, per un anno e senza alcuna interruzione,
incapace al lavoro almeno per il 40%.
Ne discende che la rendita deve essere stabilita e fissata
retroattivamente al 1. gennaio 1999 e non, come nella decisione
impugnata, al 1. gennaio 2000.
Prove: doc., testi.
2.3.
Nell'evenienza evocata al punto che precede, vale a dire che il
diritto all'indennità è riconosciuto dovuto dal 1. gennaio 1999, al signor
__________ bisogna riconoscere di conseguenza anche una rendita
per la moglie.
Infatti, fino all'8 dicembre 1999, __________ era coniugato, come
risulta dalla documentazione che si produce.
Ne consegue che almeno sino alla data di crescita in giudicato
della sentenza di divorzio, è necessario riconoscere al ricorrente anche una
rendita per la moglie. Tanto più che fino a quel periodo ha contribuito al suo
mantenimento.
Prove: doc., richiamo incarto dalla Pretura del
Distretto di __________." (Doc. _)
1.4. Con risposta
6 marzo 2001 l'UAI si è riconfermato nella propria decisione e ha chiesto la
reiezione dell'impugnativa, osservando:
" Per
quel che concerne il grado di invalidità, il ricorrente pretende il
riconoscimento dell'inabilità totale sulla base del certificato medico prodotto
sub doc. _, che sovvertirebbe le conclusioni del Servizio di accertamento
medico (SAM).
Innanzitutto giova ricordare che secondo costante giurisprudenza,
le perizie effettuate nell'ambito della procedura amministrativa da medici
specializzati riconosciuti hanno piena forza probatoria se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176,122 V 161).
Nel presente caso la perizia SAM risulta in ogni suo punto chiara
e coerentemente motivata. Inoltre non presenta alcun punto contraddittorio.
D'altro canto anche il medico curante, dottor __________, ha attestato
un'inabilità lavorativa del 50%.
Per inciso si sottolinea inoltre che il dottor __________, lo
specialista in chirurgia ortopedica chiamato ad esprimere il proprio parere
nell'ambito della perizia SAM, ha stabilito che l'assicurato in un'attività
adatta potrebbe presentare un grado di inabilità persino inferiore al 30%.
Per contro, il certificato prodotto con l'allegato ricorsuale
attesta una generica inabilità lavorativa a far tempo dalla metà del mese di
giugno del 2000.
Detta inabilità non è corredata dalla benché minima spiegazione in
merito alle possibili cause invalidanti. In tal senso non può essere ritenuta
prova sufficiente a dimostrare che prima dell'emissione della decisione sia
effettivamente intervenuto un peggioramento rilevante delle condizioni di
salute dell'assicurato. Al proposito si ricorda che, affinché un rapporto
medico abbia valore di prova, è determinante che valuti ed esamini in maniera
completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto
di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena
conoscenza dei suoi antecedenti, e sia chiaro nell'esposizione delle
correlazioni mediche; le conclusioni devono inoltre essere motivate (BIaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31).
Il ricorrente sostiene poi che la rendita dovrebbe essergli
riconosciuta a partire dal 1. gennaio 1999, in quanto lo stesso risulterebbe inabile
al 50% già a far tempo dal 1. gennaio 1998, così come sostenuto dal dottor
__________ nella propria presa di posizione 16 giugno 2000.
Ora, con certificato 24 settembre 1997 il dottor __________ ha
stabilito che l'assicurato presentava un'inabilità lavorativa del 25%.
Il ricorrente é stato attivo in Svizzera sino al termine del mese
di luglio del 1997. In seguito si è trasferito in __________, lavorando in
qualità di gestore d'una azienda agricola sino al mese di aprile del 1999,
quando è rientrato in Svizzera.
Dagli atti all'incarto non emerge alcun certificato medico che si
riferisce al periodo trascorso in __________. In altri termini non viene
provato in alcun modo che già a partire dall'inizio del 1998 vi fosse
un'inabilità lavorativa nella misura del 50%.
Dato quanto sopra non v'è alcuna motivo valido per scostarsi dalle
conclusioni dei medici del SAM." (Doc. _)
1.5. Con scritto
15 marzo 2001, l'assicurato ha presentato ulteriori osservazioni (V), le quali
sono state trasmesse in copia all'amministrazione.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'assegnazione a __________ di una rendita intera d'invalidità con
effetto dal 1. gennaio 1999 - rispettivamente una rendita completiva per il
filgio __________ da tale data - nonché l'assegnazione di una rendita
completiva per la moglie dal 1.gennaio 1999 al 29 dicembre 1999.
L'UAI ha
infatti riconosciuto il diritto dell'assicurato ad un quarto di rendita a far
tempo dal 1. gennaio 2000 - rispettivamente ad una rendita completiva per il
filgio a decorrere dalla medesima data - e negato il diritto ad una rendita
completiva per la moglie.
2.3. L'art. 4
cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
· un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
· la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
La misura
dell'incapacità lucrativa è determinata da criteri oggettivi: vale a dire dalla
perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato
del lavoro, ritenuto ch'egli utilizzi, nella misura che da lui si può
ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.
Infatti
l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede: "l'invalidità è determinata stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la
manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del
lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido".
Ne
consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di
guadagno effettiva. Infatti, bisogna tener conto, nel calcolo dell'incapacità
di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura
minore di quanto non gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure
anche della circostanza opposta.
Va inoltre
ricordato che a norma dell'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una
rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 per cento, a una mezza rendita se
è invalido almeno al 50 per cento o a un quarto di rendita se è invalido almeno
al 40 per cento; nei casi economicamente rigorosi l'assicurato, conformemente
all'art. 28 cpv. 1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido almeno
nella misura del 40 per cento.
2.4. Ai sensi
dell'art. 29 cpv. 1 LAI:
" il
diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in
cui l'assicurato:
a.
presenta un'incapacità
permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure
b.
è stato, per un anno e
senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in
media."
A sua
volta, l'art. 29 OAI prescrive che, perchè siano compiuti i presupposti
dell'invalidità in modo permanente, è necessario sia presumibile "che nè
un miglioramento nè un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato non
debba intervenire in futuro".
Secondo
la norma surriferita, dunque, vi è incapacità di guadagno permanente quando,
verosimilmente, non è da attendersi nè un miglioramento nè un peggioramento
dello stato di salute dell'assicurato. Perciò il TFA ha stabilito che non si
può ammettere un'invalidità permanente nei casi in cui, a seguito di una
malattia evolutiva, probabilmente, la capacità di guadagno non potrà che
diminuire. D'altronde, l'incapacità di guadagno permanente può essere valutata
solo con una prognosi e non basandosi su constatazioni retrospettive.
Un'incapacità di guadagno permanente deve essere negata in caso di malattia con
evoluzione progressiva.
(cfr. RCC
1985, pag. 484).
Di
conseguenza, fintanto che le affezioni presentano un carattere evolutivo,
quand'anche il danno alla salute sia irreversibile, non è possibile parlare di
"invalidità permanente" ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. a LAI.
In simili
casi si dovrà applicare, pertanto, la seconda variante della norma succitata,
vale a dire che il diritto alla rendita non può nascere se non dopo un anno
ininterrotto d'incapacità media al lavoro in misura pari almeno al 40%.
2.5. Per
incapacità al lavoro bisogna intendere la perdita o la diminuzione della
capacità di rendimento dell'assicurato nella sua professione o nel suo campo
abituale d'attività (RCC 1980 p. 263). La valutazione medico teorica
dell'incapacità lavorativa non vincola la commissione AI ma le indicazioni
mediche atte a giudicare lo stato di salute di un assicurato sono decisive al
pari di quelle pertinenti al genere ed all'estensione dell'attività ancora
ragionevolmente esigibile (RCC 1970 p. 282).
L'estensione
dell'incapacità di lavoro corrisponde alla riduzione dell'orario di lavoro
dell'assicurato invalido (RCC 1970 p. 33); la perdita di guadagno subita
durante il periodo d'attesa è per contro senza importanza in quanto
quest'ultima dev'essere considerata solo allo scadere del termine di 360 giorni
(RCC 1980 p. 263; 1979 p. 281). L'incapacità di lavoro è in effetti
un'incapacità di rendimento e non di guadagno. Pertanto l'assicurato che lavora
malgrado le prescrizioni contrarie del suo medico deve essere considerato
invalido anche se percepisce un salario normale (RCC 1963 p. 225): tutt'al più
la sua rendita potrà essere eventualmente ridotta ex art. 7 LAI.
Di regola
il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una
diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a
quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato
non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa
(cfr. DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281; RCC 1970 p. 402). Una diminuzione della
capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998
pag. 126).
Alla
scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità -
questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i
disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare
della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante
il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i
360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se
l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi
almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari
grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del
60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una
mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno
supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di
lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato
avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit.
pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
2.6. Se
l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno durante almeno 30 giorni
consecutivi, il termine di 360 giorni viene interrotto (art. 29ter OAI).
Vi è
interruzione notevole del termine di 360 giorni ai sensi dell'art. 29 cpv. 1
LAI allorché l'assicurato è interamente abile e presenta, durante almeno 30
giorni consecutivi, una capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza
riguardo alla sua rimunerazione (RCC 1969 p. 571). Il periodo di 360 giorni non
è per contro interrotto se il tentativo di ripresa del lavoro - essendo
privatamente al di sopra delle forze dell'assicurato - è fallito, anche se esso
è durato più di 30 giorni (RCC 1964 p. 168).
2.7. Nella
presente fattispecie, l'amministrazione ha sottoposto l'assicurato a perizia
pluridisciplinare a cura del SAM.
Con
referto 10 aprile 2000 i periti hanno formulato la seguente diagnosi:
"
F DIAGNOSI
F.1 Diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa
Epatite C cronica, con
- epatopatia steatosica e
trombocitopenia.
Lombalgia cronica su
- discopatia L4-5, L5-S1 e modica
spondilartrosi lombare.
Periartropatia spalla sin., con
- discreta sindrome d'attrito
sottoacromiale.
Leggero stato ansioso, reattivo alla situazione
socioeconomica.
Etiltabagismo cronici.
F.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa
Stato dopo TBC polmonare (1967).
Diabete mellito tipo 2 NID.
Stato non risolto dopo ascessi perianali e
fistole recidivanti.
Possibile iniziale neuropatia periferica.
Importante obesità e dislipidemia." (Doc. Ai
_)
In merito
alla capacità lavorativa di __________ essi hanno osservato:
"
(…)
Patologia ortopedica
Questa patologia è la più importante da un punto di vista
valetudinario. Il Signor __________ nel 1991 cade e si frattura un piede, che
tuttavia guarisce bene. Nel 1996, cadendo da cavallo, subisce una contusione
della spalla sin. ed una della colonna lombosacrale. Da allora lamenta
lombalgie. Nel 1997 una TAC lombare non evidenzia compressioni significative
nel lume. Nel settembre scorso, il curante dr. __________ parla di discopatie
multiple degenerative lombari. A questo riguardo, la rx della colonna lombare
eseguita al SAM non evidenzia spondilolisi o ‑listesi.
Fa' il punto sulla situazione ortopedica il dr__________, che
parla di lombalgia cronica su discopatia L4‑5 e L5‑S1 e di modica
spondilartrosi. Vi è pure una periartropatia della spalla sin., con sindrome
d'attrito sottoacromiale. Il dr. __________ consiglia fisioterapia e
stretching. L'incapacità lavorativa ortopedica per lavori pesanti supera il
60%, mentre in un lavoro adatto, parzialmente in piedi / seduto, senza dover
alzare regolarmente pesi e lavorare sopra l'altezza delle spalle, la capacità
lavorativa ortopedica supererebbe il 70%.
Patologia psichiatrica
Il Signor __________ non è mai stato in cura psichiatrica. Le
diverse vicissitudini familiari, con due divorzi alle spalle e la presente
situazione di dipendenza dalla PA, lo hanno portato ad un lieve stato
depressivo reattivo e ad uno stato ansioso.
Fa' il punto sulla situazione psichiatrica il dr. __________, che
sottolinea le problematiche socioaffettive e la situazione socioeconomica. A
suo parere, l'A. non presenta alcun'importante patologia psichiatrica, ma
unicamente una leggera ansia ed apprensione, reattive a queste cose. E'
importante, secondo lo specialista, il consumo di alcool, che potrebbe
ulteriormente peggiorare la situazione psicofisica, nonostante l'A. affermi di
saper gestire questa problematica. L'incapacità lavorativa psichiatrica
raggiunge un 10 ‑ 15%.
H VALUTAZIONE
MEDICO‑TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'A. raggiunge un'incapacità lavorativa globale del 50% nelle
professioni precedentemente esercitate.
Alle domande posteci nell'incarico peritale così possiamo
rispondere riguardo al Signor __________:
- Anamnesi:
Vedasi capitoli A. 1 e A.2.
- Dati soggettivi dell'A.:
Vedasi capitolo A.3.
- Constatazioni obiettive:
Vedasi capitoli C, D ed E.
- Diagnosi:
Vedasi capitolo F.
- Grado
di capacità di lavoro, in percentuale, nell'esercizio dell'attività lucrativa o
dell 'attività abituale (p. es. casalinga) svolta prima dell'insorgenza del
danno alla salute:
‑
Quando la capacità di lavoro ha subìto una riduzione pari almeno al 25
percento?
‑ Quali sviluppi ha subìto da allora la
capacità di lavoro?
‑ Quali ulteriori sviluppi ci si deve
probabilmente attendere?
L'A. presenta una totale capacità lavorativa fino al
31.12.1998.
Dal 1.01.1999, fino ad ora e
continua, egli non è più adatto a lavori pesanti o da eseguirsi con le braccia
sopra l'altezza delle spalle.
Nelle professioni svolte prima, di
tassista e di direttore di una ditta di traslochi o di fattore, egli presenta
una capacità lavorativa globale del 50%, a partire dal 1.01.1999, fino ad ora e
continua.
L'incapacità lavorativa è prodotta
dalla patologia epatica, ortopedica, ed in misura assai minore psichiatrica,
come descritto sopra.
Il rendimento del 50% è riferito
all'arco di un'intera giornata lavorativa.
La prognosi rimane riservata, sia per
l'importante patologia epatica, suscettibile di peggioramento, sia per gli
importanti FRCV, che l'A. non combatte adeguatamente,
- Possibilità di migliorare la capacità di lavoro:
La presente situazione valetudinaria
appare definitiva e non vi sono misure, sanitarie o professionali, che
potrebbero migliorare la presente situazione.
- Altre indicazioni:
Nessuna." (Doc. AI _)
Agli atti
figurano pure diverse certificazione del medico curante dott. __________. Con
un primo rapporto datato 24 settembre 1997 questi ha attestato un'incapacità
lavorativa, nell'attività precedentemente svolta dall'assicurato, pari al 25% a
datare dal luglio 1997 (doc. AI _). Con successivo rapporto 8 settembre 1999
egli ha indicato una completa incapacità al lavoro, senza tuttavia esprimersi
circa il momento della sua manifestazione (doc. AI _). Con certificato 16
giugno 2000, infine, il curante ha attestato un'incapacità del 25% dal luglio
1997 - confermando quanto certificato nel citato suo primo rapporto - e
precisato che dall'inizio di gennaio 1998 l'incapacità lavorativa è
definitivamente del 50% (AI _).
2.8. Perché un
rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989
p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili ((DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212;
STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re
G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS
1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso
vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p.
188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha
inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di
prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il
diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito
all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di
giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità
e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze
severe (DTF 122 V 157).
In
un’altra recente sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una
perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l’Alta Corte questo
servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un
vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare
considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non
pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C).
Per quel
che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a
favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.9. In casu,
se da un lato è da ritenere che la perizia del SAM, redatta sulla base di
accertamenti approfonditi e completi, soddisfi pienamente i criteri
giurisprudenziali sopra evocati sia per quanto riguarda l'esame e la
valutazione dello stato di salute dell'assicurato dal profilo ortopedico e
psichiatrico, sia per la valutazione delle ripercussioni invalidanti costatate
al momento dell'indagine peritale eseguita dal 13 al 15 marzo 2000, d'altro
lato la valutazione circa l'inizio dell'incapacità lavorativa s'appalesa priva
di sufficiente motivazione. Non sono infatti reperibili nel rapporto peritale
elementi e considerazioni atte a giustificare l'affermazione secondo cui
l'assicurato "presenta una totale capacità lavorativa fino al
31.12.1998". Il giudizio espresso dai medici del SAM non trova neppure
riscontro negli atti medici antecedenti l'indagine pluridisciplinare e nelle
singole valutazioni espresse dagli specialisti interpellati dal SAM.
Orbene,
che a partire dall'1. gennaio 1999 l'incapacità lavorativa fosse, secondo il
SAM, pari al 50% può essere ritenuto verosimile, atteso che tale valutazione
concorda con quella espressa dal curante con certificato 16 giugno 2000, dal
quale si evince che (in ogni caso) dal gennaio 1999 tale era il grado
d'incapacità lavorativa di __________.
Per
contro, la valutazione del curante secondo cui dal 1. gennaio 1998 al 31
dicembre 1998 fosse già presente un'incapacità lavorativa del 50% non può
essere ritenuta decisiva e concludente ai fini istruttori. La stessa, infatti,
oltre ad essere generica, non motivata e non risultare fondata su alcun esame
medico eseguito in tale periodo (dal settembre 1997 fino al marzo 1999
l'assicurato è stato assente all'estero), non trova conferma in nessun altro
atto medico all'inserto.
Appare
per contro verosimile ritenere che sino al 31 dicembre 1998 l'assicurato ha
presentato un'incapacità del 25%, capacità accertata dal curante in occasione
dell'esame medico del 24 settembre 1997 e il cui inizio è stato fatto risalire
al luglio 1997 (doc. AI _).
E' quindi
da ritenere dimostrato con il grado di certezza richiesto nelle assicurazioni
sociali (cfr. (cfr. STFA del 22 agosto 2000 in re K.B., C 116/00, consid. 2b,
pag. 5; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag. 6; STFA
6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202
consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 125
V 195 consid. 2 e i riferimeti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V
323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer,
"Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische
Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag.
63) che __________ ha presentato un'incapacità del 25% dal luglio 1997 al 31
dicembre 1998 e del 50% dal 1. gennaio 1999.
Non vi
sono per il resto agli atti validi elementi che potrebbero indurre a far
ritenere inattendibile la conclusione circa un'incapacità del 50% a far tempo
dal 1. gennaio 1999. Infatti, né al certificato medico del 15 giugno 2000
dell'Ospedale regionale di __________ (doc. _) né alla valutazione del medico
curante dell'8 settembre 1999 (doc. AI _) - attestanti un'incapacità del 100%
senza precisa indicazione dei motivi e delle limitazione che giustificherebbero
l'attribuzione di un siffatto grado d'incapacità (la valutazione 8 settembre
1999 del curante è addirittura contraddetta dalla successiva attestazione del
16 giugno 2000 in cui il medesimo sanitario ha indicato un'incapacità duratura
e irreversibile del 50%) - non può essere attribuita valenza probatoria
decisiva ai fini del presente giudizio.
3.1. Col gravame
l'assicurato ha chiesto l'erezione di una perizia medica volta ad accertare il
grado d'invalidità.
Al
proposito si osserva che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA
del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.,
sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991
in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202,
consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter,
"Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto
e procedura civile, 1991, pag. 1292).
Nel caso
in esame, secondo il TCA, la documentazione medica agli atti è sufficiente per
pronunciare il presente giudizio.
3.2. Il diritto
alla rendita deve quindi essere riconosciuto al momento in cui l'assicurato,
dopo 360 giorni d'incapacità media al lavoro in misura almeno del 40%, presenta
un'incapacità al guadagno giusta l'art. 28 LAI (cfr. consid. 2.4, 2.5).
In
concreto l'assicurato raggiunge tale percentuale media dal 1. agosto 1998
al 31 luglio 1999 (5 mesi al 25% e 7 mesi al 50%, pari ad una media
retrospettiva del 475% : 12 = 39.58, arrotondato al 40%, cfr. DTF 122 V 335).
Di
conseguenza all'assicurato deve essere riconosciuto un quarto di rendita
d'invalidità dal 1. agosto 1999 e una mezza rendita d'invalidità dal 1.
novembre 1999, in applicazione dell'art. 88a OAI.
La
rendita completiva per il figlio __________ è versata come la rendita cui è
connessa conformemente agli artt. 35 LAI e 25 LAVS.
3.3. Dagli atti
emerge che il matrimonio di __________ con __________, concluso il __________
1982, è stato sciolto per divorzio con sentenza pretorile 9 dicembre 1999 (doc.
_).
Giusta
l'art. 34 LAI:
"
1Le persone
coniugate che immediatamente prima del manifestarsi dell'incapacità lavorativa
esercitavano un'attività lucrativa, hanno diritto a una rendita completiva per
il coniuge, purché quest'ultimo non sia legittimato a una rendita di vecchiaia
o d'invalidità. La rendita completiva viene però assegnata soltanto se l'altro
coniuge:
a. presenta almeno un anno intero di
contributo; oppure
b. ha il domicilio e la residenza abituale in
Svizzera.
2Il Consiglio
federale disciplina i particolari. Esso può estendere la cerchia degli aventi
diritto.
3Le persone
divorziate sono parificate a quelle coniugate, qualora provvedano in modo
preponderante al mantenimento dei figli loro attribuiti e non possano
pretendere per sé stesse una rendita d'invalidità o di vecchiaia.
4Se il coniuge
legittimato alla rendita non provvedere al sostentamento della sua famiglia o
se i coniugi vivono separati, la rendita completiva va versata all'altro
coniuge, su sua richiesta. In caso di divorzio, la rendita completiva è versata
d'ufficio dall'ex-coniuge che non ha diritto alla rendita. Sono fatte salve le
disposizioni contrarie del giudice civile."
Il
fascicolo non contiene tuttavia gli elementi necessari a valutare se nella
fattispecie sono realizzate le premesse giustificanti l'erogazione di una
rendita completiva ai sensi del citato disposto di legge.
L'incarto
deve pertanto essere rinviato all'UAI perché, effettuati gli accertamenti del
caso, si pronunci sul diritto alla rendita completiva dal 1. novembre 1999 sino
alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio e, se del caso, ne
stabilisca l'ammontare.
Visto
l'esito del ricorso __________ ha diritto al versamento di fr. 1'500 a titolo
di spese ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza d'assistenza
giudiziaria introdotta con il gravame (cfr. ad esempio STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è parzialmente accolto
ai sensi dei consierandi.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§
__________ ha diritto ad un quarto di rendita d'invalidità dal 1. agosto 1999 e
ad una mezza rendita d'invalidità dal 1. novembre 1999, nonché ad una rendita
completiva per il figlio __________ dal 1. agosto 1999 al 31 luglio 2000.
2.- L'incarto è
ritrasmesso all'UAI perché proceda come indicato al considerando 3.3.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI
verserà a __________ fr. 1'500.-- a titolo di spese ripetibili.
4.- L'istanza
d'assistenza giudiziaria 5 dicembre 2000 è priva d'oggetto.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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