AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2000.106
Data decisione, Autorità:
09.11.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00106
RG/sc
Lugano
9 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2000
di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 12 ottobre 2000 emanata
da
Ufficio AI assicurati all'estero, 1211 Ginevra 28,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
-
che con
decisione formale 12 ottobre 2000, in esito all'istruttoria e consecutiva
deliberazione 12 maggio 2000 dell'Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona
(UAI) - l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (Ufficio federale
AI) ha stabilito il diritto dell'assicurata ad una mezza rendita d'invalidità
(rispettivamente ad una rendita completiva per il coniuge) limitatamente al
periodo 1° giugno 1999 - 30 giugno 2000;
-
che con
tempestivo gravame 2 novembre 2000 l'assicurata - rappresentata dall'__________
-
ha postulato l'assegnazione di una rendita intera d'invalidità a decorrere
dal 1° giugno 2000;
considerando, in diritto
-
che
contro le decisioni in materia di assicurazione federale per l'invalidità gli
interessati possono interporre ricorso nel termine di 30 giorni (art. 69 LAI e
art. 84 cpv. 1 LAVS);
-
che i
gravami sono giudicati dalle autorità cantonali di ricorso, ovvero, se trattasi
di ricorsi interposti da persone residenti all'estero, dall'autorità federale
di ricorso e più precisamente dalla Commissione federale di ricorso in materia
di AVS/AI, route de Chavannes 35, Losanna (art. 69 LAI e art. 84 cpv. 2 LAVS);
-
che se un
ricorrente assicurato obbligatoriamente è domiciliato all'estero, l'autorità
competente a giudicare il ricorso è quella del Cantone ove ha sede il datore di
lavoro dell'assicurato (art. 200 cpv. 3 OAVS);
-
che
questo TCA è dunque competente a statuire su vertenze promosse da assicurati
residenti all'estero solamente fintanto che essi rimangono alle dipendenze di
un datore di lavoro con sede nel Cantone Ticino, rispettivamente nei casi in
cui il ricorrente era domiciliato, aveva la sua sede o soggiornava nel Cantone
all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (art. 200 bis OAVS, art.
200 cpv. 1 LAVS);
-
che nel
caso in esame dagli atti emerge che l'insorgente, residente in Italia e
professionalmente non più attiva dal giugno 1998, né era domiciliata, né aveva
la sua sede, né soggiornava nel Cantone al momento dell'emanazione dell'atto
querelato (cfr. I, doc. _);
-
che,
conseguentemente, competente a giudicare il ricorso avverso la decisione 12
ottobre 2000 dell'Ufficio federale AI - le cui motivazioni relative alla
graduazione dell'invalidità e alla limitazione temporale del diritto alla
rendita sono contenute nella deliberazione 12 maggio 2000 dell'UAI - è la
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per persone residenti
all'estero.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Questo
Tribunale non è competente a statuire nel merito del ricorso 2 novembre 2000 di
__________.
2.- Gli atti
sono trasmessi per competenza alla Commissione federale di ricorso in materia
di AVS/AI per persone residenti all'estero.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster