AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2000.103
Data decisione, Autorità:
20.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00103
rg/tf
Lugano
20 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2000
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 23 ottobre 2000 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. L'assicurato,
nato nel 1946, di professione scalpellino, in data 25 marzo 1999 ha presentato
una richiesta di prestazioni AI per adulti.
In
relazione a tale richiesta con rapporto 1. aprile 1999 il dott. __________ ha
diagnosticato:
"
- SD ferita
esterna alla mano destra con frattura del V dito (1989)
(vedi rapp. __________)
-
SD
trauma da schiacciamento del malleolo laterale destro (1998) (vedi rapp.
__________)
-
cardiopatia
ischemica con infarto miocardico 25.10.1998 (vedi rapp. __________)
-
SD
PTCA e prova di Stent (__________, 17.11.'98)
-
SD
TVP alla gamba destra (__________, 30.11.'98)
-
meralgia
parestetica rottura alla gamba sinistra
-
SD
vagotomia prossimale per ulcera duodenale 1982."
Per
quanto riguarda le affezioni alla mano e avambraccio destri e al piede destro,
entrambe conseguenze degli infortuni occorsi il 12 marzo 1989 rispettivamente
il 19 giugno 1998, il caso è stato assunto dalla __________, la quale con
decisione 29 settembre 1999 ha assegnato a __________ una rendita d'invalidità
per un'incapacità lucrativa del 20% a far tempo dal 1. settembre 1999 (doc. AI
_).
1.2. Per
decisione 23 ottobre 2000, fondandosi sulle risultanze istruttorie dell'assicuratore
infortuni e sulla scorta di ulteriori accertamenti di natura medica nonché
della valutazione economica ad opera del Consulente per l'integrazione
professionale, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha concesso a
__________ una mezza rendita AI a contare dal 1. giugno 1999 per un grado
d'invalidità del 56%. Queste le motivazioni poste alla base della decisione
amministrativa:
"
Il grado d'invalidità, determinato in base
all'art. 4 LAI, viene fissato al 56% con diritto a una mezza rendita a decorrere
dal 1 giugno 1999.
Sulla base della documentazione della __________,
per le sole conseguenze infortunistiche, l'attività di cavista e scalpellino è
esigibile in misura dell'80%.
Tuttavia, le patologie extrainfortunistiche non
permettono più l'esercizio di un'attività che comporti grossi sforzi, come
quella finora esercitata.
In considerazione del quadro clinico globale,
l'assicurato è ritenuto totalmente abile a svolgere un'attività di tipo
leggero, tra cui: fattorino, agente di custodia o sorvegliante, venditore al
dettaglio, spedizioniere, autista addetto al trasporto di persone o merci al
dettaglio, magazziniere di commercio al minuto, ecc.
In tutte queste attività, secondo costante
giurisprudenza, il reddito annuo corrisposto è di Fr. 35'000.--
Senza il danno alla salute, nella precedente
attività, il reddito annuo attuale sarebbe di Fr. 78'221.--. Dal confronto di
questi importi si ricava una perdita di guadagno del 56%.
Dopo un anno di attesa, giusta l'art. 29, cpv. 1,
lett. b LAI, l'assicurato ha diritto all'ottenimento di una mezza rendita
AI."
1.3. Contro
questo provvedimento l'assicurato ha interposto tempestivo ricorso tramite
l'avv. __________, il quale ha postulato l'annullamento dell'atto impugnato e
la conseguente assegnazione di una rendita intera d'invalidità.
Nel
gravame viene in particolare esposto:
" (…)
Come risulta dalla documentazione medica egli non è in grado di
svolgere lavori di tipo pesante, in particolare quello da lui svolto sino
all'insorgere e al manifestarsi dell'affezione cardiaca e per questo è inabile
al 100%.
L'AI ritiene che egli sia in grado di lavorare in misura intera in
attività leggere e ciò con un reddito ipotetico valutato in Frs. 35'000.--
annui con conseguente grado d'invalidità del 56% avuto riguardo al suo guadagno
senza danno alla salute (doc. AI _).
In questa valutazione non è stato tenuto conto del non
indifferente ostacolo nello svolgimento di un'attività lavorativa leggera
provocato dai postumi dello schiacciamento della mano e dell'avambraccio
destro: il medico della __________ nei suoi referti 26 luglio 1999 (doc.
__________) e 22 settembre 1999 (doc. __________) attesta la presenza di un
deficit funzionale, appunto sia per quanto riguarda la mano, che l'avampiede
destro. Anche la spalla destra è pure afflitta da una lieve periartropatia
omeroscapolare (doc. __________).
L'assicurato è dunque un uomo in età professionale relativamente
avanzata (è nato nel __________), con una formazione scolastica limitata, che
ha sempre lavorato in modo duro, ciò che comporta oggi visibili segni, e
afflitto sia da postumi infortunistici comunque non indifferenti e che con il
tempo si sono evidentemente acuiti, nonché da un'importante affezione al cuore.
Confrontati con un'inabilità lavorativa al 100% per attività
comportanti degli sforzi, occorreva e occorre esaminare quale sia la sua
residua capacità di guadagno, tenuto conto delle concrete e realistiche
possibilità in un mercato equilibrato del lavoro.
Vista la situazione e le premesse, appare piuttosto inverosimile
che dal qui ricorrente sia esigibile legalmente e giurisprudenzialmente un
cambiamento di professione, per dedicarsi, con rendimento completo, ad una
delle attività elencate dall'AI (incarto AI doc. _).
E' piuttosto vero che egli può e deve svolgere lavori leggeri,
certamente non in misura completa tenuto conto sia dei postumi infortunistici
per i quali è indennizzato dalla __________, sia del fatto che in un mercato
equilibrato del lavoro egli avrebbe e avrà comunque difficoltà a trovare un'occupazione
in tutto lo spetro di possibilità elencato dall'AI (doc. AI _): infatti la
diversità e l'importanza delle sue affezioni, ritenuta pure la sua formazione e
la sua età, sono tali per cui saranno oggettivamente poche le possibilità di
recupero di reddito alle quali egli potrà rivolgersi (per esempio: addetto agli
impianti di risalita sulle piste di sci, ecc.) con un reddito ipotetico di Frs.
1'800.-- / 2'000.-- mensili. Il rapporto dei redditi, tenuto conto di un
guadagno senza il danno alla salute di Frs. 78'221.-- e di una possibilità di
recupero di Frs. 24'000.-- annui, dà un grado d'invalidità del 70%."
1.4. Con risposta
di causa 29 gennaio 2001 l'UAI propone la reiezione del gravame osservando:
"
(…)
Per quanto attiene alle difficoltà di reinserimento,
lo scrivente Ufficio ha già avuto modo di constatare come molti assicurati, che
pur vengono considerati pienamente collocabili, si scontrino a livello pratico
con evidenti difficoltà nel trovare un posto di lavoro.
E' oramai fatto incontestato che al momento
attuale il reperimento di un impiego è compito tutt'altro che evidente, tanto
più se la situazione personale del richiedente è sfavorevole (età avanzata,
scarso grado di scolarità…).
Al proposito giova però rammentare che il compito
dell'assicurazione invalidità è quello di stabilire in abstacto quali sono gli
impieghi più consoni per l'assicurato. Se quest'ultimo in pratica si scontra
con un mercato del lavoro particolarmente ostico, eventuali interventi
spetteranno all'assicurazione disoccupazione. L'assicurato non può infatti
avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto per pretendere
una rendita (ZAK 1984, p. 347).
Per quel che concerne invece il reddito teorico
che l'assicurato potrebbe conseguire al momento attuale, si fa riferimento alla
recente giurisprudenza dal Tribunale federale, e ripresa da quello cantonale
(in part. dec. TCA 21.9.2000 in re I). Questa, rifacendosi ai dati forniti
dall'Ufficio federale di statistica, ha stabilito che in Canton Ticino, un uomo
che esercita un'attività leggera ed adeguata a tempo pieno è in grado di
guadagnare ipoteticamente 45'390.-- franchi all'anno.
Il Tribunale ha poi stabilito che detto salario
può essere ridotto nella misura massima del 25%, al fine di considerare quei
fattori che nel caso concreto potrebbero influire sul reddito, quali ad esempio
l'età, le conoscenze linguistiche, il tipo di permesso di dimora.
Nella fattispecie, la consulente in integrazione
professionale ha valutato che, in ragione d'una diminuzione del reddito del
20%, l'assicurato sarebbe teoricamente in grado di conseguire un reddito
ammontante a fr. 36'312.--.
Eseguite le debite operazioni, si ottiene quindi
un grado di invalidità del 54%, con conseguente diritto ad una mezza rendita.
Infine, e relativamente alla valutazione della
capacità dal punto di vista medico, si sottolinea che lo scrivente Ufficio ha
ampiamente tenuto conto delle limitazioni fisiche dell'assicurato.
Si ricorda al proposito che il cardiologo dottor
__________ ha giudicato l'assicurato totalmente abile in attività che non
implichino sforzi (doc. n. __________inc. AI).
Per quanto attiene ai postumi infortunistici,
l'__________ ha invece stabilito che l'assicurato era abile addirittura nella
misura dell'80% nella precedente attività di cavista (doc. n. _ inc. AI)."
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è l'attribuzione a __________ di una rendita intera d'invalidità.
Con l'atto querelato l'amministrazione ha infatti assegnato all'assicurato una
mezza rendita AI. A mente dell'UAI, malgrado il danno alla salute,
l'interessato presenta una piena capacità lavorativa in attività leggere nelle
quali egli è in grado di conseguire un reddito dal cui raffronto con quello
conseguibile, senza l'invalidità, nella precedente attività di scalpellino
emerge un tasso d'invalidità pari al 56% (percentuale corretta in 54% in sede
di risposta di causa).
Dal canto
suo l'insorgente assevera in sostanza che a causa del danno alla salute di cui
è portatore egli è in grado di svolgere attività leggere in misura non
completa, sostenendo che il tasso d'incapacità al guadagno risultante dal
raffronto del reddito ricavabile dall'esercizio di tali attività con quello
conseguibile ipoteticamente quale scalpellino senza invalidità è tale da
giustificare l'erogazione di una rendita AI intera. Nel giustificare tale
assunto l'insorgente adduce altresì le difficoltà di reperimento di
un'occupazione adeguata e confacente allo suo stato di salute.
A norma
dell'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, è l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi:
· un danno
alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e
· la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va
inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40 %.
La misura
dell'incapacità di guadagno è determinata da criteri oggettivi e meglio dalla
perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato
del lavoro, ritenuto ch'egli utilizzi, nella misura che da lui si può
ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.
Infatti
l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che:
" l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido."
(metodo
ordinario di calcolo dell’incapacità di guadagno; cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 e
giurisprudenza citata).
Ne
consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di
guadagno effettiva. Infatti, bisogna tenere conto, nel calcolo dell'incapacità
di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura
minore di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche
della circostanza opposta.
2.3. Come è già
stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va
stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36
consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275
consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla
salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
La
documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158
consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non
spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la
preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno.
Questo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e
dev’essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag.
432).
I
documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre
le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2
luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di
conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al
lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba
necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità
da parte della Commissione AI.
L'incapacità
di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4
LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera
quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,
utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro
equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di
muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con
metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri
lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit
suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
La LAI
tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità
al guadagno.
Di
regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni
casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno
sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico
(cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952,
pagg. 140 e 141).
Il grado
d'invalidità di un assicurato non può essere pertanto fondato sulla mera
valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al
guadagno, tenuto conto di ogni attività che può ragionevolmente esercitare e
delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss
consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).
2.4. Per quanto
attiene alla coordinazione tra l'assicurazione per l'invalidità e
l'assicurazione contro gli infortuni nella valutazione del grado di invalidità,
in una sentenza del 23 aprile 1993 nella causa A. pubblicata in DTF 119 V 468,
il TFA ha avuto modo di stabilire che non può essere mantenuta la
giurisprudenza pubblicata in DTFA 106 V 88 consid. 2b e 112 V 175 consid. 2a
che riconosce all'INSAI la priorità nell'accertamento dell'invalidità,
considerando che l'istituto dispone per la valutazione dell'invalidità di un
proprio apparato ben sviluppato, ciò che non avrebbe invece l'assicurazione
invalidità (cfr. DTF 119 V 468 consid. 3a-3c).
Nella
medesima occasione il TFA ha lasciato insoluta la questione di sapere se,
eventualmente, la coordinazione della valutazione dell'invalidità sia da
interpretare nel senso che all'assicurazione invalidità sia da riconoscere la
priorità sull'assicurazione contro gli infortuni (cfr. DTF 119 V 468 consid.
3d).
Alla luce
della citata giurisprudenza federale, il TCA, in una sentenza del 31 marzo 1995
nella causa R.B. (pubblicata in RDAT II 1995 a pag. 202) ha stabilito che le
direttive amministrative secondo cui gli organi dell'AI devono attenersi al
grado d'invalidità fornito dall'INSAI o dall'assicurazione militare, non erano
conformi alla nuova giurisprudenza del TFA.
In
un'altra sentenza non pubblicata del 1° luglio 1994 nella causa F.B il TFA ha
riformato una decisione dell'INSAI che aveva considerato l'assicurato invalido
in misura di 66 e 2/3, attribuendogli una rendita sulla base di un grado di
invalidità del 100%. La nostra massima istanza si è fondata su una valutazione
dell'Ufficio di orientamento ed integrazione professionale di Appisberg, che
aveva permesso agli organi dell'assicurazione invalidità di dichiarare
l'assicurato invalido al 100%.
In una
decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F. (U183/98), il TFA
ha stabilito che, secondo giurisprudenza, l'assicuratore infortuni non deve
scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultima si
fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di
vista professionale.
Infine,
in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in Pratique VSI 2001, pag. 79 e
segg., il TFA ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica
causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla
valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in
casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un
diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe
neppure se fosse sostenibile o persino equivalente.
Nella
presente fattispecie l'UAI non si è limitato semplicemente a riprendere i dati
della __________ ma ha provveduto ad ulteriori accertamenti di natura medica
volti ad accertare, in particolare, lo stato di salute e le conseguenze
invalidanti dovute all'affezione di natura non infortunistica di cui __________
è portatore (cfr. doc. AI _ consid. 2.5),
In simili
circostanze l'operato dell'amministrazione può essere, per principio, approvato
dal TCA.
2.5. Dalla
refertazione medica agli atti __________ risulta che, per quanto riguarda le
lesioni all'arto superiore destro e a quello inferiore destro, riportate in
occasione degli infortuni del 12 marzo 1989 e del 19 giugno 1998, l'assicurato
presenta un'incapacità lavorativa nella precedente professione di scalpellino
pari all'80% (cfr. doc. AI _).
Gli
accertamenti esperiti dall'amministrazione hanno per contro permesso di
stabilire che l'affezione cardiologica di cui l'assicurato è affetto impedisce
lo svolgimento dell'attività intrapresa di scalpellino in misura completa (cfr.
rapporto 21 maggio 199 e 11 febbraio 2000 del dott. __________ in doc. _).
Per
quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa residua e quindi
l'eventuale reintegrabilità in attività rispecchianti le controindicazioni
mediche, il dott. __________ ha evidenziato, dal profilo cardiologico, la
proponibilità in misura completa di lavori prevalentemente sedentari leggeri,
sottolineando la necessità di evitare lavori pesanti e sforzi eccessivi (cfr.
doc. AI _).
Con
rapporto 1. aprile 1999 il dott. __________, generalista, ha dal canto suo
rilevato che a causa dei disturbi all'arto superiore destro l'assicurato può
teoricamente essere ritenuto almeno in parte abile al lavoro in attività leggere
che non implichino sforzi fisici ed in particolare il sollevamento di pesi
(cfr. AI _) .
Sulla
base della succitata refertazione medica - la cui fedefacenza e concludenza, ai
fini istruttori, nessun elemento agli atti consente di mettere in discussione
(sulla forza probatoria di rapporti medici cfr. DTF 125 V 195, DTF 123 V 176;
DTF 122 V 161) - è da ritenere siccome dimostrato con la certezza richiesta
nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208; DTF 115 V 142; SVR 1996 KV Nr. 85
p. 269) che l'assicurato, a causa del danno alla salute di cui è portatore,
presenta una completa incapacità lavorativa nella precedente attività di
scalpellino. In attività leggere non comportanti il sollevamento o spostamento
di pesi eccessivi egli, dal profilo cardiologico, è abile in misura completa.
Per
quanto riguarda il danno alla salute riconducibile agli esiti infortunistici,
sulla base degli atti medici è verosimile ritenere che eventuali limitazioni
dovute alle affezioni al piede e alla mano destri non sono tali da incidere
sullo svolgimento di attività leggere in misura superiore rispetto alla
percentuale di limitazione accertata in relazione all'esercizio della
precedente attività (più pesante) di scalpellino (20%).
2.6. Incaricata
dall'amministrazione di procedere ad una valutazione delle possibilità di
reintegrazione dell'assicurato, con rapporto 3 maggio 2000 la Consulente per
l'integrazione dell'AI ha in particolare evidenziato come in attività
fisicamente leggere - quali, per esempio, fattorino, agente di custodia o
sorvegliante, venditore al dettaglio, spedizioniere, addetto al trasporto di
persone o merci, magazziniere di commercio al minuto ecc. - rispecchianti le
controindicazioni mediche, l'assicurato è in grado di conseguire un reddito
pari a fr. 35'000.- annui (cfr. doc. AI ). Rettificando in parte la propria
valutazione circa l'ammontare del reddito conseguibile dall'assicurato in
attività esigibili malgrado il danno alla salute, pendente lite la Consulente
ha cifrato il reddito da invalido in fr. 36'312 annui (cfr._).
Sulla
scorta della refertazione medica agli atti e del rapporto della Consulente AI,
con l'atto impugnato l'UAI ha stabilito un'incapacità al guadagno del 56%.
Sulla base della successiva valutazione della Consulente AI, in risposta di
causa l'amministrazione ha precisato che l'assicurato presenta un tasso
d'incapacità al guadagno del 54%, confermando quindi il conseguente diritto
all'erogazione di una mezza rendita d'invalidità.
2.7. Riguardo
alla fissazione del reddito da invalido in attività di tipo leggero, giova
ricordare che, per quanto riguarda i salari applicati nel Canton Ticino, questo
Tribunale, utilizzando dati salariali concreti ed analizzando approfonditamente
la giurisprudenza federale in materia, ha stabilito - con sentenza 13 luglio
1995, confermata dal TFA (cfr. SVR 1996, UV Nr. 55 pag. 183; RAMI 1998 pag.
223) - che in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con
rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, il reddito annuo per
la manodopera maschile ammonta:
per il
1992 fr. 34'000.--
per il
1993 fr. 34'500.--
per il
1994 fr. 35'000.--
per il
1995 fr. 35'000.--
Il TCA ha
inoltre escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996,
l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.). Simile aumento è
stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.) e per il 1998
(STCA 19.6.1998 in re E. M.) e per il 1999 (STCA 28.1.2000 in re B.C).
I
parametri utilizzati dal TCA sono stati in passato approvati dal TFA, ad
esempio nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 pag. 223 seg. e in quella
pubblicata in SVR 1998 UV N° 6.
In
seguito, il TFA ha esplicitamente affermato che i redditi così determinati dal
TCA "... dovrebbero essere fedefacenti anche nel campo dell'assicurazione
invalidità..." (stfa 30.6.1998 in
re S.S.c.H. non pubbl.; cfr. STCA del 18 maggio 1999 in re B.K).
Nel 1995
per le donne il reddito era invece di fr. 24’500.--.
Il TCA ha
riconfermato la propria giurisprudenza nelle recenti sentenze 27 ottobre 1999
in re T.S., 15 novembre 1999 in re F.P, 4 gennaio 2000 in re M.K. e 28 gennaio
2000 in re B.C.
Tuttavia,
la giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è
stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle
assicurazioni.
In una
sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), riprendendo in sintesi
quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A, ora pubblicata in
DTF 126 V 75 e segg., l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo
alle conclusioni del suo esame:
" 2.‑
Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più
riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per
l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce
la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità
di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato
entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 consid. 2b, 116 V 249
consid. 1b).
L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio
a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso
d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli
organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono
scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad
esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi
(DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a).
3.‑ a) Nell'evenienza concreta l'assicurato, contitolare
a D. di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di meccanico d'auto,
percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del 15% da parte
dell'INSAI, per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto 1990. Tale
prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta notificata nel febbraio
1996.
Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della causa non
risulta che l'INSAI abbia fatto capo, per determinare il tasso d'invalidità, ad
un paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la graduazione operata
dal medesimo Istituto non era pertanto vincolante per l'ufficio ricorrente.
Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i necessari accertamenti
economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI.
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale
ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda,
in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla
propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di
riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più
volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto
l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione
annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati
non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996
UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati
su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si
riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del
Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata
alla pubblicazione.
4.‑ In tale sentenza di principio la Corte ha in
sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa
stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa
l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di
quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i
dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi
fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle
circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto
(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi
che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto
del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo,
come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul
reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare ‑
percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata
dall'amministrazione ‑, il giudice delle assicurazioni sociali non può
senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione.
5.‑ Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese,
secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del
lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle
circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non
soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la
decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono
rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità
fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul
diritto ai provvedimenti professionali in lite."
Con
sentenza 4 settembre 2000 in re. N. R. __________ questa Corte, tenuto conto
per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, ha quindi
precisato che conformemente ai dati statistici salariali pubblicati
dall'Ufficio federale di statistica in "L'enquête suisse sur la structure
des salaires 1998" il salario ipotetico conseguibile in attività leggera
adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi
particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323:
Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella
causa A., I 482/99), riportato su 41,9 ore ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel
settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato)
per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.
Nella
fattispecie in esame, alla luce delle considerazioni che precedono, pur
considerando una capacità lavorativa limitata all'80% in attività leggere ai
sensi della citata giurisprudenza federale e pur tenendo conto del massimo
della riduzione (25%) applicabile al salario stabilito per siffatte attività
nel settore privato nel 1998 (45'390) e senza considerare, inoltre, probabili
adeguamenti che comporterebbero un aumento del reddito in tali attività per il
2000 (anno in cui è da riferire l'ammontare dei redditi ai fini del calcolo
dell'invalidità, cfr. RCC 1991, 332; RCC 1989, 123, DTF 116 V 248 consid. 1a),
l'invalidità, pari al 65,2%, emergente dal raffronto del reddito da invalido
così determinato in fr. 27'234 con il reddito da valido (incontestato) di fr.
78'221 non raggiunge il grado necessario per l'erogazione di una rendita AI
intera (cfr. consid. 2.2).
2.8. Per quanto
riguarda infine le asserite difficoltà di reperimento di un impiego adeguato
allo stato di salute dell'assicurato, giova ricordare che, come detto, secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (cfr. consid. 2.4).
Il principio dell’esigibilità configura un
aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo
principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamenti
anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der
Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù
del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si
deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci
dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e
un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,
intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto
(DTF 110 V 276; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
Zurigo 1997, ad art. 28 LAI p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi
dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere
una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata
nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente
limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se
il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica
di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve
essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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