AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2000.102
Data decisione, Autorità:
16.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2000.00102
RG/sc
Lugano
16 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 ottobre 2000
di
__________,
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 13 settembre 2000
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 3 maggio 1995 l'UAI ha respinto una richiesta di prestazioni
presentata da __________ nel dicembre 1993 in quanto l'invalidità
dell'assicurata non raggiungeva il minimo pensionabile.
In
seguito, per decisione 13 maggio 1998 l'UAI non è entrata nel merito di una
nuova domanda presentata dall'assicurata nel marzo 1998, non risultando
documentata una modifica delle condizioni di salute, rispettivamente della
capacità lavorativa dell'interessata rispetto alla situazione accertata in
occasione della precedente procedura.
1.2. Con nuova
istanza 15 dicembre 1998 l'assicurata ha chiesto l'assegnazione di una rendita
d'invalidità.
In
relazione a tale richiesta, con rapporto 23 aprile 1999 il medico curante dott.
__________ ha diagnosticato una "sindrome fibromialgica diffusa con
frequenti esacerbazioni" unitamente a una "sindrome distimica
con disturbi ansiosi", evidenziando una totale incapacità lavorativa
dell'assicurata nell'attività di ausiliaria di pulizie rispettivamente
un'incapacità lavorativa quale casalinga pari al 50% (doc. AI _).
1.3. Esperita
l'istruttoria, segnatamente accertamenti di natura medica e un'inchiesta a
domicilio per persone che si occupano dell'economia domestica, per decisione 13
settembre 2000 l'UAI ha riconosciuto a __________ il diritto ad una mezza
rendita dal 1 aprile 1998 per un grado d'invalidità del 65%.
Queste le
motivazioni poste alla base della decisione amministrativa:
" Secondo
l'art. 28 della legge federale sull'assicurazione invalidità, l'assicurato ha
diritto a una rendita intera quando è invalido per almeno due terzi, a una
mezza rendita quando è invalido per almeno la metà, a un quarto di rendita
quando è invalido nella misura del 40%.
Nei casi di disagio economico (caso di rigore) la mezza rendita
può essere assegnata ‑ su richiesta ‑ anche per un'invalidità del
40%.
Le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate
solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera.
Questo presupposto deve essere adempiuto anche per i congiunti per i quali è
richiesta una prestazione.
Giusta l'art. 27 bis dell'Ordinanza AI, l'invalidità degli
assicurati che esercitano solo parzialmente un'attività lucrativa è stabilita,
per questa parte, secondo il metodo della comparazione dei redditi. Se a lato
di quest'attività si occupano, ad esempio, del governo della casa o collaborano
nell'azienda del coniuge, l'assicurazione determina la quota parte dell'una e
dell'altra attività e commisura il grado di invalidità all'impedimento nei due
campi d'azione.
Se l'assicurato non svolge di fatto l'attività, che si può
ragionevolmente esigere da lui, questa circostanza è ininfluente per la
determinazione del grado di invalidità.
Il grado d'invalidità, determinato in base agli art. 4 e 5 LAI,
viene fissato al 64% con diritto a una mezza rendita a decorrere dal
01.04.1998, dopo un anno di carenza.
Dall'esame della documentazione medico‑economica acquisita
agli atti AI si rileva che il danno alla salute di cui la richiedente è
portatrice, comporta un'invalidità globale del 64 %, tenuto conto sia delle
limitazioni presentate nell'ambito dell'esecuzione dei lavori casalinghi, che
dell'incapacità lavorativa dal profilo salariale.
Per la definizione della quota‑parte di salariata si è preso
in considerazione il reddito più favorevole all'assicurata (fr. 9122.‑‑
nel 1996), ottenendo una percentuale quale salariata del 24 % (fr. 760.-- mensili,
confrontati con i fr. 3150.‑- previsti per un tempo pieno, ossia 180 ore
mensili a fr. 17.50).
Attività Quota parte Limitazione Grado
d'invalidità
casalinga 76.‑‑ % 54.‑‑
% 41.‑‑ %
salariata 24.‑‑ % 100.--
% 24.‑‑ %
Grado d'invalidità complessivo 65.‑-
%
====="
(Doc. _)
1.4. Con
tempestivo ricorso datato 22 ottobre 2000 l'assicurata - rappresentata
dall'avv. __________ - ha adito questo TCA chiedendo l'annullamento di suddetta
decisione è il conseguente riconoscimento del diritto ad una rendita intera
d'invalidità.
Con il
gravame viene fatto in particolare valere:
"
(…)
- In
data 9 dicembre 1998 la signora __________ ha inoltrato una nuova richiesta di
prestazioni Al, oggetto della decisione qui impugnata.
Anche
quest'ultima richiesta, sempre fondata sui medesimi motivi, ossia sui medesimi
problemi di salute, è stata inizialmente respinta dall'Ufficio Al con progetto
di decisione dell'11 gennaio 1999.
In
sede di osservazioni al progetto di decisione, la qui ricorrente, per il
tramite della sua assicurazione di protezione giuridica __________, ha
provveduto ad inoltrare il referto medico del Dr. __________ dal quale, in
conclusione risulta che la sintomatologia presentata dalla qui ricorrente "senz'altro
coincide sulla capacità lavorativa della paziente, addirittura su quella dei
piccoli compiti domestici come casalinga.
Per
questo motivo riteniamo indicato che venga fatta una rivalutazione delle sue
condizioni e della sua capacità lavorativa, e che venga riconosciuta
un'invalidità del 75% dal 1998 " (cfr. rapporto 16.3.99 del Dr.
__________, e Dr. __________).
Successivamente,
nel rapporto datato 15 luglio 1999, il Dr. Med. __________, così richiesto
dall'Ufficio Al, così sì è espresso:
"L'assicurata
è seguita regolarmente presso il nostro studio dal 10. 6.98. La stessa è una
paziente conosciuta dal 1993 dal Dr. __________, da quando era ricoverata per
la prima volta presso l'Ospedale __________. Presentava una sintomatologia
artro‑mialgica alle caviglie e ai piedi che limitavano la sua
deambulazione. Inoltre si constatava una deflessione del tono dell'umore per
cui è stata sottoposta ad un trattamento antidepressivo con un totale
ridimensionamento sia del quadro psicoaffettivo che di quello algico sopra
descritto. L'andamento clinico è stato fluttuante nel corso degli anni
successivi. Infatti si sono constatati dei momenti di miglioramento come pure
di peggioramento. A partire dal 1996 si assiste ad un'ulteriore esacerbazìone
della sintomatologia. Verrà ricoverata all'Ospedale di __________ dal 27.6. al
25.7.96. Allora si constata un'espansione della focalizzazione algica che
comprenderà entrambe le articolazioni omero‑scapolari nonché la colonna
cervicale. Nel successivo ricovero dal 3 al 30.5.97 presenterà inoltre una
sindrome vestibolare. Nel corso del 1998 verrà ricoverata ancora due volte :
dal 12.2. all'11.4. e dal 12 al 28.10.98, sempre per la stessa diagnosi.
Complessivamente
si assiste ad una cristallizzazione della sintomatologia polimialgica diffusa a
partire dal 1998. Il trattamento ansiolitico e antidepressivo instaurato ha
inciso soltanto sul tono dell'umore nonché sugli stati d'ansia fluttuante e sulla
sintomatologia vestibolare. Permane un'importante sintomatologia caratterizzata
da apatia, anedonia e soprattutto la sintomatologia algica che, con
fluttuazioni, non è mai regredita totalmente. Questa sintomatologia complessiva
senz'altro incide sulla capacità lavorativa della paziente come casalinga.
Addirittura non è in grado di svolgere piccoli
lavori domestici. Per questo motivo riteniamo indicato che le venga
riconosciuta un'invalidità al 100% come ausiliaria di pulizie a partire dal
maggio 1997 e al 100% come casalinga a partire dall'inizio del 1998" (l'evidenziatura
è della scrivente).
Il
30 luglio 1999, l'Ufficio Al ha ordinato l'allestimento di una nuova inchiesta
economica per le persone che si occupano dell'economia domestica.
Sulle
base delle risultanze della citata inchiesta l'Ufficio Al riconosce una
percentuale di invalidità pari al 54%.
Prove: Si
richiama dall'Ufficio Al, Bellinzona, l'intero incarto relativo all'assicurata
__________, no. AVS __________; documenti, richiamo atti e documenti.
- Il
competente Ufficio Al , in applicazione del principio del metodo misto, di cui
all'art. 5 LAI e art. 27 e 27bis OAI, applicabile per la valutazione del grado
di invalidità per quegli assicurati che esercitano un'attività lucrativa soltanto
a tempo parziale, ha così concluso in un grado di invalidità complessivo pari
al 65%, considerando le quote parte delle due attività di salariata e di
casalinga con i rispettivi gradi di limitazione e d'invalidità.
Con
il presente gravame si intende contestare la decisione dell'Ufficio Al, già per
il fatto che di considerare nel calcolo complessivo un grado di invalidità
globale del 65%, riconoscendo però all'assicurata un grado d'invalidità pari al
64%, con diritto ad una mezza rendita.
Verosimilmente
dovrebbe trattarsi di un semplice errore di battitura, tuttavia si è ritenuto
dover evidenziare già questa prima censura.
Per
quanto concerne l'inchiesta effettuata su mandato dello stesso Ufficio Al, che
conclude, lo si ribadisce, riconoscendo una percentuale di invalidità pari al
54% che, se rapportato alla quota parte di rappresentata dalla funzione di
casalinga svolta dall'assicurata, corrisponde ad un grado di invalidità del
41%, l'assicurata e qui ricorrente ne contesta la valutazione della percentuale
complessiva d'invalidità pari al 54%, in quanto non corrisponde alla reale
situazione, e ciò per i motivi che si diranno qui di seguito, passando in
rassegna i singoli punti trattati dall'inchiesta.
Al
punto 5.3. "pulizia dell'appartamento" viene attribuita una
percentuale degli impedimenti pari al 70%, corrispondente ad una percentuale di
invalidità del 14%.
Dalla
lettura del breve rapporto si legge: "Da anni le pulizie di casa sono
interamente svolte dalla figlia e in parte dal marito ... nei rari casi in cui
si sente un po' meglio riesce a spolverare e riordinare alla sua altezza, ma
ribadisce di non poter più utilizzare l'aspirapolvere o passare lo straccio sui
pavimenti o lavare i vetri".
L'incaricata
afferma inoltre: "L'assicurata viene in pratica sostituita dalla
figlia, la sua autonomia risulta alquanto ridotta in questo ambito".
Alla
luce delle considerazioni testè esposte si deve forzatamente concludere che la
percentuale di impedimento del 70% non corrisponde alla realtà in quanto deve
essere riconosciuto un impedimento totale, ossia pari al 100%, con conseguente
aumento della percentuale di invalidità al 20%.
Medesima
conclusione anche per quanto riguarda il punto 5.5. "bucato, confezione e
riparazioni di indumenti".
Si
afferma infatti che "si tratta di un compito interamente affidato ai
familiari; il marito o il figlio convivente caricano la lavatrice e stendono il
bucato, mentre la figlia si occupa dello stiro. La signora __________ afferma
che si tratta di lavori che ha dovuto completamente delegare a causa degli
intensi dolori".
L'impedimento dell'assicurata è pari
al 100% e la percentuale di invalidità corrispondente, pari al 20%.
Al
punto 5.4. "spesa e acquisti diversi", l'incaricata riconosce una
percentuale di invalidità del 5% corrispondente ad una percentuale di
impedimenti del 50%, pur riconoscendo che "l'autonomia dell'assicurata
appare molto limitata" (l'evidenziatura è della
scrivente).
Trattandosi
evidentemente di una valutazione, tenuto conto della situazione globale che
presenta l'assicurata, la percentuale sia di invalidità che di impedimenti deve
essere aumentata e riconosciuta al di sopra del 5% rispettivamente 50%.
Ne
discende pertanto che la percentuale di invalidità corrisponde al 64% ossia ad
un grado di invalidità del 48.6%, che sommato al grado di invalidità del 24%
quale salariata, corrisponde ad un grado di invalidità complessivo pari al
72.6%, dando così diritto alla rendita intera.
Di
transenna si sottolinea come, in applicazione dell'art. 28 LAI, per avere
diritto alla rendita intera l'assicurato deve presentare un grado di invalidità
di almeno il 66.6 %.
Con
la decisione impugnata alla signora __________ è invece stato riconosciuto un
grado di invalidità del 64%, recte 65%.
Ammesso
ma non concesso che le censure sopra menzionate a proposito delle valutazioni
espresse dall'assistente sociale incaricata dall'Ufficio Al, vengano solo
parzialmente accolte, se ne deve comunque dedurre il riconoscimento di un grado
di invalidità complessivo sicuramente superiore al 66.6% e dunque il diritto
alla rendita intera.
Prove: Si
richiama dall'Ufficio Al, Bellinzona, l'intero incarto relativo all'assicurata
__________, no. AVS __________; documenti, richiamo atti e
Documenti, perizia medica." (Doc. _)
1.5. Con risposta
di causa 9 gennaio 2001 l'UAI propone la reiezione dell'impugnativa,
osservando:
"
oggetto di contestazione è in pratica la
valutazione effettuata dall'assistente sociale, la quale secondo la ricorrente
avrebbe espresso un giudizio troppo severo in merito alle effettive capacità
dell'assicurata in ambito domestico.
Per quel che attiene in particolare a tre dei
punti presi in considerazione, la ricorrente sostiene vi sarebbe una
discrepanza fra la descrizione degli impedimenti e la valutazione percentuale
degli stessi.
Ora, determinante ai fini della decisione AI è il
punteggio percentuale ottenuto dalla valutazione dei singoli settori. La
descrizione delle residue capacità nello svolgimento delle singole mansioni è
solo indicativa. Un rapporto di tal genere è infatti forzatamente succinto,
e non riprende la totalità delle impressioni dell'assistente, né riproduce
l'intero dialogo avuto fra le parti.
Inoltre non va dimenticato che le assistenti sociali effettuano
annualmente centinaia di inchieste economiche di tal genere. Si tratta quindi
di funzionarie che dispongono di una vasta pratica nel settore, e che possono
sicuramente essere considerate le più idonee per esprimere giudizi in merito
alla capacità lavorativa degli assicurati in ambito domestico.
Infine giova ricordare che la percentuale ritenuta nell'ambito
dell'inchiesta corrisponde al grado di impedimento ritenuto per lo svolgimento
delle singole mansioni, senza riguardo al tempo effettivamente consacrato per
tale attività. In altri termini, anche se l'assicurata dichiara di non
occuparsi più di un determinato compito, ciò non significa ancora che ella sia
effettivamente inabile in misura completa nello svolgimento dello stesso.
Da quanto sovraesposto lo scrivente Ufficio conclude che le indicazioni
fornite dall'assistente sociale siano fedefacenti, ed in quanto tali meritino
piena conferma.
D'altro canto ci si permetta di rilevare come il progetto di
decisione, poi totalmente ripreso, non sia stato oggetto di osservazione alcuna
da parte dell'assicurata (che già era patrocinata).
Per quanto attiene infine alla valutazione prettamente medica, in
considerazione del fatto che l'assicurata, per quanto limitata, può
ancora svolgere un certo numero di compiti, il certificato stilato dal dottor
__________, il quale propende per una capacità residua quale casalinga
del 50%, appare maggiormente conforme alla realtà dei fatti." (Doc. _)
in
diritto
2.1. Perchè sia
possibile riconoscere un'invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato
non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute
abbia una ripercussione economica. L'art. 4 LAI definisce infatti l'invalidità
quale "incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".
Da quanto
precede risulta che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione
o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla
salute.
Ciò che
fa stato ai fini dell'AI è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve
trovarsi in relazione con il danno alla salute accertato dal medico. Se manca
anche soltanto uno dei tre elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:
·
che ci si trovi in presenza di un danno alla
salute;
·
che sia costatata un'incapacità di guadagno;
·
che l'incapacità di guadagno sia causata dal
danno alla
salute;
allora
non è dato un diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).
L'invalidità
non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può
anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa
da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo
stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico,
bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare,
fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e
il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).
Tuttavia,
perchè la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI,
è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.
In altre
parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente
quella procedente dall'infermità.
La
diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura
soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione
giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può
svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto
- prima di poter pretendere una rendita AI - a reintegrarsi o a farsi
reintegrare in altra attività (ad esempio dall'Ufficio del lavoro o, se sono
dati i presupposti legali, dall'URIP; cfr. RCC 1991, pag. 47, consid. 7c).
2.2. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
"non si può esigere da lui l'esercizio di una attività lucrativa".
Per
questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le
proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, p. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:
" L'invalidità
degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1
LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni
consuete.
Per mansioni consuete di un assicurato occupato
nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il
caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per
mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla
comunità."
Al
proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p.
139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A.
Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139;
Valterio, op. cit. p. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura famigliare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.3. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un'attività lucrativa torna
applicabile l’art. 27bis OAI secondo cui
" Agli
assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa, l’invalidità
per questa parte è computata giusta l’articolo 28 capoverso 2 LAI. Ove si
consacrassero inoltre ai loro lavori abituali ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAI,
l’invalidità è fissata conformemente all’art. 27 per quest’altra attività. In
tal caso occorrerà determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa e
quella del compimento degli altri lavori abituali e calcolare il grado
d’invalidità secondo l’impedimento nelle due attività in questione.
Quando si possa presumere che l’assicurato, senza
soffrire di una danno alla salute, eserciterebbe al momento dell’esame del suo
diritto alla rendita un’attività a tempo pieno, l’invalidità sarà valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti attività
lucrativa”.
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla Legge del TFA in una sentenza
pubblicata in DTF 125 V 146.
2.4. Ai fini di
accertare il metodo applicabile per il calcolo del grado di invalidità, si deve
stabilire se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell’insorgere dell’invalidità e se la persona che non esercita attività
lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno
alla salute (SVR 1996 AI Nr. 76 p. 221). Al proposito va ancora rilevato che il
metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata dall’assicurato se non
fosse stato invalido (DTF 98 V 262; M. Valterio, op. Cit., p. 109).
Inoltre
va ricordato che secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a
una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40 %.
2.5. Nella
presente fattispecie con il gravame l'insorgente non contesta la divisione
operata dall'amministrazione del tempo dedicato alle mansioni domestiche (76%)
e quello dedicato all'attività salariata (24%).
Parimenti
incontestato è il grado d'invalidità (24%) stabilito dall'amministrazione per
quanto riguarda la parte d'attività salariata (ausiliaria di pulizie), nella
quale l'assicurata presenta una completa incapacità lavorativa.
L'insorgente
contesta per contro le conclusioni sull'incapacità di svolgere le mansioni
quotidiane che le competono quale casalinga tratte dall'inchiesta economica
esperita dall'assistente sociale su incarico dell'amministrazione. Essa
sostiene che le limitazioni presentate nello svolgimento delle mansioni
domestiche siano tali da giustificare un grado d'invalidità pari al 48.6%,
evidenziando di conseguenza come dalla somma di tale percentuale con il tasso
d'incapacità al guadagno riferito all'attività salariata (24%) risulti un grado
d'invalidità complessivo del 72.6%.
2.6. Dalla documentazione
medica agli atti emerge che con rapporto 23 aprile 1999 il dott. __________,
internista, posta la diagnosi qui riportata al consid. 1.2. ha indicato una
totale incapacità al lavoro quale ausiliaria di pulizie dal 1997, valutando per
contro al 50% l'inabilità dell'interessata nell'ambito dell'attività di
casalinga.
Con
rapporto 15 luglio 1999 il dott. __________ dello studio del dott. __________,
psichiatra e psicoterapeuta, posta la diagnosi di "sindrome
fibromialgica diffusa cronica gravemente invalidante / sindrome depressiva
ricorrente di altro tipo (ICD-10 F33.8)", sulla base delle
circostanziate constatazioni mediche effettuate in occasione della
consultazione del 14 luglio 1999, ha dal canto suo in particolare rilevato che
"la sintomatologia complessiva senz'altro incide sulla capacità
lavorativa della paziente come casalinga. Addirittura non è in grado di
svolgere piccoli lavori domestici" ritenendo di conseguenza indicato
il riconoscimento di una "invalidità al 100% come ausiliaria delle
pulizie a partire dal maggio 1997 e al 100% come casalinga a partire
dall'inizio del 1998" (doc. AI _).
Agli atti
figura inoltre un precedente rapporto medico datato 16 marzo 1999 a cura dei
dott. __________ e __________, i quali, sulla base delle constatazioni mediche
poi riprese nel successivo citato rapporto 15 luglio 1999, avevano in
particolare già evidenziato un'incidenza della sintomatologia "sulla
capacità lavorativa della paziente addirittura su quella dei piccoli compiti
domestici come casalinga", suggerendo il riconoscimento di una "invalidità
al 75% a partire dal 1998" (cfr. doc. AI _).
2.7. Per quanto
riguarda la determinazione del grado d'invalidità quale casalinga - qui unico
oggetto di contestazione -, l'UAI ha inoltre fatto esperire un'inchiesta
domiciliare a cura dell'assistente sociale, la quale con rapporto 7 marzo 2000
ha costatato gli impedimenti dell'assicurata nel disbrigo delle consuete
faccende domestiche. In esito alle proprie esplorazioni, essa ha quindi
stabilito il grado di invalidità sulla base dei tassi parziali rilevati per
ogni singola attività domestica. Essa ha in particolare rilevato:
"1. INIZIO E DESCRIZIONE DEL DANNO ALLA SALUTE
g DIAGNOSI MEDICHE
rapporto del dott. __________ del 23.7.99 che
attesta un'incapacità lavorativa totale dal 12.2.98
rapporto del dott. __________ del 27.4.99 che
attesta un'incapacità lavorativa totale dal 1997
g INDICAZIONI DELL'ASSICURATA
La signora __________ afferma di avvertire dolore
dalla testa ai piedi, persino al viso e ai capelli.
Il forte dolore ai piedi non le permette di
camminare per lunghi tratti malgrado usi sempre gli appositi plantari. La sua
situazione è notevolmente peggiorata negli ultimi tre anni. I dolori non le
lasciano tregua, le mani si gonfiano, non riesce a chiuderle, le mancano totalmente
le forze, ha mal di testa giorno e notte. Non ha constatato miglioramento
malgrado le cure seguite. Ogni anno trascorre circa due mesi all'ospedale di
__________.
Da un mese è in cura dalla dott.ssa __________.
Altri medici curanti sono la dott.ssa __________ e il dott. __________. Assume
Dafalgan, Anafranil, Tranxilium, Loramet e applica cerotti antidolorifici ai
polsi.
- DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ LUCRATIVA
a. formazione scolastica e professionale
scuola elementare
b. se
non fosse intervenuto il danno alla salute, l'assicurata eserciterebbe oggi
un'attività lucrativa?
Sì
g Eventuale situazione economica
g Attività svolta e in che misura
Ausiliaria di pulizia.
c. L'assicurato
conferma le indicazioni fornite dal datore di lavoro sul questionario apposito?
-.-
- PERSONE CHE VIVONO NELL'ECONOMIA
DOMESTICA
nome
e cognome
data
di
nascita
grado
di
parentela
professione
pasti
consumati
a
casa
marito
muratore
alla __________
quasi
tutti
figlio
manovale
quasi
tutti
Fra queste persone, le seguenti hanno bisogno di
cura (esclusi i bambini)
nome
e cognome
ragioni
della cura richiesta
- CONDIZIONI DI ABITAZIONE (DESCRIZIONE)
g appartamento di 3 ½ locali, al 3° piano con ascensore
g Giardino (descrizione)
-.-
g Elettrodomestici particolari e mezzi ausiliari
specificare se acquistati dopo il danno
alla salute
-.-
g Ubicazione dell'abitazione
accesso, comodità dei mezzi pubblici, dei
negozi
mezzi pubblici e negozi situati nel raggio
di 500 m
- ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti
dovuti all'invalidità
5.1 Conduzione dell'economia domestica
pianificazione,
organizza-zione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5%
percentuale
degli impedimenti
60%
percentuale
di invalidità
3%
La signora __________ è stata sostituita dai
familiari nella conduzione dell'economia domestica, in particolare dalla figlia
che interviene giornalmente. L'assicurata, a causa dei continui dolori e dello
stato psichico sempre depresso non è in grado di pianificare o organizzare il
lavoro in casa. Si tratta di una situazione cristalizzata.
Mediamente, sull'arco dell'anno, valuto un
impedimento del 60 %.
5.2 Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
40%
percentuale
degli impedimenti
40%
percentuale
di invalidità
16%
Il marito le prepara quanto le necessita sul
piano di lavoro, apre i barattoli, bottiglie, ecc. in quanto l'assicurata non
ha forza nelle mani. Non riesce ad alzare oggetti pesanti o scolare la pasta.
Non riesce a piegarsi per prendere oggetti situati in basso oppure togliere
pietanze dal forno. Cucina piatti semplici che non richiedono una lunga
preparazione. Non mantiene mai a lungo la posizione eretta in quanto i piedi e
la schiena le fanno molto male. Siccome non tutti i giorni riesce a preparare i
pasti, i familiari le vengono in aiuto e la sostituiscono in questo compito
come pure l'aiutano nel rigoverno dei piatti e nella pulizia del piano di
lavoro.
La signora __________ non riesce ad occuparsi
personalmente delle pulizie del locale cucina, lavoro che viene regolarmente
effettuato dalla figlia.
I familiari collaborano in misura maggiore a
quanto normalmente si potrebbe ritenere dovuto in quanto l'assicurata, per
motivi di salute non è più efficiente come in passato. Attribuiscono un
impedimento medio annuo del 40%.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
70%
percentuale
di invalidità
14%
Da alcuni anni le pulizie di casa sono lentamente
svolte dalla figlia e in parte dal marito. La signora __________ ricorda di
essere stata una persona molto esigente e precisa in fatto di pulizie e il non
riuscire più a fare i lavori come sarebbe suo desiderio la deprime molto. Nei
rari giorni in cui si sente un po' meglio riesce a spolverare o riordinare alla
sua altezza ma ribadisce di non poter più utilizzare l'aspirapolvere o passare
lo straccio sui pavimenti o lavare i vetri. Si tratta di mansioni che
comportano uno sforzo che l'assicurata non riesce più a sostenere. Al
movimento, i dolori aumentano di intensità.
L'assicurata viene in pratica sostituita dalla
figlia, la sua autonomia risulta alquanto ridotta in questo ambito. Attribuisco
un impedimento medio annuo del 70%.
5.4 Spesa e acquisti diversi.
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
50%
percentuale
di invalidità
5%
La signora __________ fatica molta ad uscire di
casa sia per i dolori che per il suo stato psichico.
Non sopporta di stare in mezzo alla gente, viene
colta da capogiri, nausea e sudori freddi.
Preferisce recarsi al supermercato nelle ore in
cui è meno frequentato ma può fare solo piccoli acquisti in quanto non riesce a
portare pesi. La spesa vera e propria viene effettuata con il marito ma spesso
non se la sente neppure di accompagnarlo. La signora __________ segnala inoltre
difficoltà di concentrazione, smemoratezza, impossibilità di fare i conti e
preparare i pagamenti che, prima della malattia, sbrigava personalmente.
Anche in questo ambito l'autonomia
dell'assicurata appare molto limitata e valuto gli impedimenti sull'arco dell'anno
nella misura del 50%.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
80%
percentuale
di invalidità
16%
Si tratta di un compito interamente affidato ai
familiari: il marito o il figlio convivente caricano la lavatrice e stendono il
bucato mentre la figlia si occupa dello stiro. La signora __________ afferma
che si tratta di lavori che ha dovuto completamente delegare a causa degli intensi
dolori. In passato amava ricamare ma attualmente non le sarebbe più possibile
dedicarsi a questa attività per suddetti motivi.
Impedimento globale sull'arco dell'anno: 80%.
5.7 Diversi
cura
delle piante, giardinag-gio, cura degli animali, attività di utilità
pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
5%
percentuale
degli impedimenti
0%
percentuale
di invalidità
0%
Nessun elemento da segnalare.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100 %
percentuale
di invalidità
54 %
g Chi esegue i lavori, che
a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente
nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
I familiari.
- GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI
attività
ripartizione
impedimento
GRADO D'INVALIDITA'
salariata
casalinga
54 %
TOTALE
Da quando il danno alla salute ha avuto
ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Dal 1997." (Doc. AI _)
2.8. Per il
calcolo dell'invalidità per le persone che si occupano dell'economia domestica,
come si é visto (cfr. consid. 2.2), il criterio dell'incapacità di guadagno non
trova applicazione. L'invalidità è in tale caso stabilita confrontando le
singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la
rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole
stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle
Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio
del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
" in
occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato
presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente
sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122 prevede che
" Quale
regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata
nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua
attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
- Conduzione dell'economia
domestica,
(pianificazione,
organizzazione
del lavoro,
controllo)
5
-
Spese e acquisti diversi 10
-
Alimentazione (preparazione
dei
pasti, lavori di pulizia
della
cucina) 40
-
Pulizia dell'appartamento 10
-
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione
e trasformazione
degli
abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
- Cura dei figli e di altri membri
della
famiglia ---
- Diversi (cura di terzi, cura
delle
piante e degli
animali,
giardinaggio) 5
- Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia
stessa, attività di utilità
pubblica,
perfezionamento,
creazione
artistica, attività
superiore
alla media nella
confezione
e nella trasformazione
dei
vestiti). 20"
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T., pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 288 e ss., il TFA ha avuto modo di ribadire la conformità delle citate
direttive alla legge (cfr. VSI 1997 pag. 304-305, consid. 4a).
In questa
sentenza l'Alta Corte ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,
ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economie domestiche
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
L'UFAS,
nel suo commento a proposito dei metodi specifici della determinazione
dell'invalidità (cfr. VSI 1997 pag. 299, 300), ha precisato di aver emesso
delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e
sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto
agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una
persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cfr. cifre 2127 ss.
delle DIG).
Nella
Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di
garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097),
ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base
di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati
rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"En règle
générale, on admettra que les travaux d'une personne non invalide qui s'occupe
du ménage constituent, en pour-cent, les parts suivantes de son activité:
Activités
Minimum
Maximum
%
%
- Conduite du
ménage (planification,
organisation,
réparation du travail,
contrôle)
2
5
- Alimentation
(préparation, cuisson,
service du
repas, nettoyage de la
cuisine,
provisions)
10
50
- Entretien du
logement (épousseter,
passer
l'aspirateur, entretenir les sols,
nettoyer les
vitres, faire les lits)
5
20
- Achats et
courses diverses (poste,
assurances,
services officiels)
5
10
- Lessive,
entretien des vêtements
(laver,
étendre et plier le linge,
repasser,
raccommoder, nettoyer les
chaussures)
5
20
- Soins aux
enfants ou aux autres
membres de la
famille
0
30
- Divers (p. ex.
Soins infirmiers,
entretien des
plantes et du jardin,
garde des
animaux domestiques,
confection et
transformation de
vêtements;
activité d'utilité publique,
formation
complémentaire, création
artistique)*
0
50
- à l'exclusion des occupations purement de
loisirs (n° 3090)"
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Le
total des activités doit toujours se monter à 100% (Pratique VSI 1997, p. 298).
La présentation de la
répartition des travaux donnée au n° 3095 et leur appréciation individuelle
sont applicables dans les cas normaux. La fixation d'un minimum et d'un maximum
est destinée à garantir une égalité de traitement dans toute la Suisse. La
marge existant entre ces deux extrêmes permet de mieux tenir compte de la
réalité et des circonstances du cas particulier. Une pondération différente ne
peut être faite qu'en cas de divergences importantes par rapport au schéma (RCC
1986, p. 244). Le cas échéant, le dossier sera soumis à l'OFAS avec une
proposition.
Afin de satisfaire à
l'obligation de réduire le dommage, une personne qui s'occupe du ménage doit,
de sa propre initiative, faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'êlle
afin d'améliorer sa capacité de travail (p. ex. en adoptant une méthode de
travail adéquate, en faisant l'acquisition d'équipements et d'appareils
ménagers appropriés, nos 1045 et 3045 ss). Elle doit mieux répartir
son travail et avoir recours à l'aide des membres de sa famille dans la mesure
habituelle.
Si la personne ne
prend pas de telles dispositions en vue de réduire son invalidité, il ne sera
pas tenu compte, lors de l'évaluation de l'invalidité, de la diminution de la
capacité de travail qui en résulte dans le domaine du ménage."
Con
sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C., __________, il TFA (I
102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere
effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle
singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
2.9. Chiamato ora
a pronunciarsi sul contenuto dell'inchiesta domiciliare effettuata in 17
febbraio 2000, questo TCA non può non rilevare che, se da un lato
nell'inchiesta é stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole
attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095
CII ed attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori
abituali svolti nell'ambito dell'economia domestica (cfr. consid. 2.7, 2.8),
d'altro canto la valutazione percentuale degli impedimenti relativi a
determinati settori d'attività operata dall'assistente sociale non può essere
condivisa.
Pur
tenendo debitamente conto del fatto che, per gli assicurati coniugati si impone
la presa in considerazione della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti
dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione
coniugale consacrato dal diritto matrimoniale in vigore (art. 159 cpv. 2 e 3 e
art. 163 CCS; Pratique VSI 3/1996, pag. 208; 117 V 197), la valutazione degli
impedimenti relativi in particolare al settore d'attività
"alimentazione" (pto. 5.2) e "spesa e acquisti diversi"
(prto. 5.4) non appare giustificata sia alla luce delle circostanze accertate
dall'inchiesta stessa, sia in considerazione delle valutazioni mediche versate
agli atti.
Per
quanto riguarda il primo dei punti evocati, dall'inchiesta emerge in
particolare che "il marito le prepara quanto le necessita sul piano di
lavoro, apre i barattoli, bottiglie, ecc. in quanto l'assicurata non ha forza
nelle mani. Non riesce ad alzare oggetti pesanti o scolare la pasta. Non riesce
a piegarsi per prendere oggetti situati in basso oppure togliere pietanze dal
forno. Cucina piatti semplici che non richiedono una lunga preparazione. Non
mantiene mai a lungo la posizione eretta in quanto i piedi e la schiena le
fanno molto male. Siccome non tutti i giorni riesce a preparare i pasti, i
familiari le vengono in aiuto e la sostituiscono in questo compito come pure
l'aiutano nel rigoverno dei piatti e nella pulizia del piano di lavoro. La
signora __________ non riesce ad occuparsi personalmente delle pulizie del
locale cucina, lavoro che viene regolarmente effettuato dalla figlia"
(inchiesta pto. 5.2).
Quo alle
mansioni "spesa e acquisti diversi", l'assicurata risulta "molto
limitata" e "fatica molto ad uscire di casa sia per i dolori
che per il suo stato psichico. Non sopporta di stare in mezzo alla gente, viene
colta da capogiri, nausea e sudori freddi….può fare solo piccoli acquisti in
quanto non riesce a portare pesi. La spesa vera e propria viene effettuata con
il marito ma spesso non se la sente neppure di accompagnarlo. La signora
__________ segnala inoltre difficoltà di concentrazione, smemoratezza,
impossibilità di fare i conti e preparare i pagamenti che, prima della
malattia, sbrigava personalmente" (inchiesta pto.5.4).
Orbene,
l'attribuzione di una percentuale d'impedimento del 40% al campo d'attività
"alimentazione" e del 50% a "spesa e acquisti diversi" non
appare giustificata e realistica.
Infatti,
se si considerano i tassi d'impedimento assegnati all'attività "pulizia
dell'appartamento" (70%, punto 5.3) e alle mansioni "bucato
confezione e riparazione indumenti" (80%, punto 5.5) - attività nelle
quali l'interessata, a causa del danno alla salute di cui è portatrice,
presenta notevoli limitazioni e viene sostituita dai familiari in misura quasi
completa - non si vede per quale motivo, alla luce di quanto sopra rilevato,
debba essere valutata in misura nettamente inferiore la percentuale di
limitazione nelle mansioni di cui ai punti 5.2 e 5.4. In queste attività
__________ viene infatti quasi interamente sostituita dai familiari (in
particolare dal marito), i quali "collaborano in misura maggiore a
quanto normalmente si potrebbe ritenere" (pto 5.2.) e nelle quali
"l'autonomia dell'assicurata appare molto limitata" (pto.
5.4). Inoltre, dagli atti medici risulta che l'assicurata, a causa del suo
stato di salute fisica e psichica, presenta notevoli limitazioni anche per
"piccoli compiti domestici" (cfr. doc. AI _).
Per
quanto riguarda lo svolgimento di mansioni più pesanti - quali per esempio la
"pulizia dell'appartamento" (pto. 5.3), in considerazione del fatto
che per l'attività salariata di ausiliaria delle pulizie l'interessata è stata
giudicata completamente inabile al lavoro, la percentuale d'impedimento
ritenuta dall'assistente sociale (70%) non appare giustificata. Pur
considerando i succitati obblighi dei familiari derivanti dal diritto di
famiglia, una valutazione degli impedimenti nelle mansioni di pulizia in misura
inferiore all'80% non appare nelle circostanze concrete realistica.
Tutto ben
considerato, a mente di questo TCA si giustifica nella specie l'attribuzione di
un tasso di impedimento valutabile almeno al 60% per i campi d'attività di cui
ai punti 5.2. e 5.4, e non inferiore all'80% per le mansioni di cui al punto
5.3, e ciò tenuto debitamente conto, alla luce delle circostanze concrete, sia
dell'accertata non completa incapacità dell'assicurata in tali settori
d'attività, sia del fatto che, come visto, per le persone coniugate deve essere
preso in considerazione, nella misura abituale, l'aiuto fornito dai famigliari.
Alla luce
di quanto precede, all'assicurata deve essere riconosciuto un grado d'inabilità
quale casalinga pari almeno al 60% e conseguentemente un grado d'invalidità per
questa parte d'attività almeno del 45,6%. Considerato un (incontestato) grado
d'incapacità al guadagno del 24% per la parte di attività lucrativa, il tasso
complessivo d'invalidità di __________ è di oltre il 69%.
L'assicurata
ha quindi diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° aprile
1998.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
2.- __________
ha diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° aprile 1998.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI
verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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