Appeal inadmissible for not being filed in Italian

32.2000.101Altro tribunale12 feb 2001Inadmissible

Sintesi

The appellant challenged an invalidity insurance decision before the Ticino cantonal insurance court. After the court found that the appeal did not comply with the requirement to be filed in Italian, it granted a final 10-day deadline to file a translation. The deadline expired unused. Relying on cantonal procedural law and federal case law on territoriality of languages, the court held that the appeal could be declared inadmissible without violating federal law. The appeal was therefore not entered into, no court fee was levied, and costs were borne by the State.

Regest

Art. 1a, 2 e 8 LPAss; language requirement in cantonal judicial proceedings and consequences of failure to cure a defective-language appeal. An appeal drafted in a language other than the official language of the canton may be declared inadmissible where the applicable procedural law requires filing in the cantonal language. This does not violate federal law, the constitutional freedom of language, or Article 6 ECHR, provided the court affords the appellant an opportunity to remedy the defect by translation and a peremptory deadline is set. If the deadline expires unused, non-entry is permissible.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 32.2000.101

Data decisione, Autorità: 12.02.2001, TCA

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2000.00101

rg/fz

Lugano 12 febbraio 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 ottobre 2000 di


contro

la decisione del 13.9.2000 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

letti ed esaminati gli atti;

richiamato il decreto 18.12.2000 del Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per tradurre il ricorso in italiano, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

costatato che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso;

rilevato che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56);

ricordato che in una sentenza del 13 aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il Tribunale federale ha ancora precisato:

" il principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF -che vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57)- né al diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett. a ed e CEDU; cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H. pubblicata in Rep. 1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia 64; cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989 nelle cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in netto contrasto con le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a ragione non assevera neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un eccesso di formalismo, dal momento che tale istanza le ha offerto la possibilità, concedendole addirittura una proroga del temine, di procedere alla traduzione dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia 37 seg.)";

richiamati gli art. 1a, 2 e 8 della Legge di procedura 6 aprile 1961

decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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