AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2003.7
Data decisione, Autorità:
03.12.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
31.2003.7
ZA/tf
Lugano
3 dicembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 19 febbraio
2003 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
_____________,
contro
_____________,
In relazione alla ditta __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La ditta __________ (di
seguito __________), con sede a __________, è stata iscritta a Registro di
Commercio di __________ il 6 febbraio __________ (cfr. doc. _ e estratto RC
informatizzato; FUSC del 20 febbraio _________).
Lo scopo
sociale della società consisteva nell'esecuzione di mandati fiduciari, la
tenuta di contabilità di terzi, la revisione, la gestione di segretariati,
agenzie e associazioni, liquidazioni, risanamenti, gestioni patrimoniali, ecc.
ha ricoperto la carica di amministratrice unica dal 29 gennaio 1999, con
diritto di firma individuale (cfr. doc. _ e estratto RC informatizzato).
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione AVS in
qualità di datrice di lavoro dal 1° marzo 1986.
La
società entrò in mora con il pagamento dei contributi dal 1998, per cui la
Cassa dovette - come risulta dagli atti - sistematicamente diffidare la società
dal mese di maggio 1998 e precettarla a partire dal mese di luglio 1998 (cfr.
doc. _).
In data
28 gennaio 2002, 8 aprile 2002, 3 maggio 2002, 9 agosto 2002 e 11 settembre
2002, l'UE di __________ ha rilasciato 7 attestati di carenza beni per un
importo totale di fr. 37'882.90 relativi ai contributi non soluti per gli anni
dal 1998 al 2001 (cfr. doc. _).
L'ammontare
dei contributi paritetici AVS non soluti per gli anni dal 1998 al 2001 è pari a
fr. 39'638.55 (cfr. doc. _).
1.2. Per questo
motivo, costatato di aver subito un danno, il 17 dicembre 2002 la Cassa ha
emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art.
52 LAVS di fr. 39'638.55 per contributi impagati dal 1998 al 2001, per
quest'ultimo anno sino al mese di agosto (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 17 gennaio 2003, __________ ha contestato la decisione di
risarcimento danni, precisando:
"
Con riferimento al vs. scritto del 17.12.2002
con la presente mi permetto di contestare la vs. decisione per i seguenti
motivi.
Contributi 1998 non possono essere a mio carico
in quanto amministratrice unica dal 29.1.1999.
I versamenti effettuati dal 1999 (anche tramite
UEF) non sono stati considerati in deduzione dei contributi 1999/2001.
L'importo da me dovuto non dovrebbe essere
superiore a Fr. 15'000.-
Vi prego cortesemente di voler rivedere i vostri
conteggi." (Doc. _)
1.4. Con
petizione 19 febbraio 2003, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
pagamento di fr. 39'638.55, argomentando:
"
(…)
9.1 La convenuta sostiene di non dover essere
resa responsabile del pagamento dei contributi paritetici per l'anno 1998,
poiché antecedenti all'assunzione della carica di amministratrice unica.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni, il nuovo amministratore è ritenuto responsabile non solo
per il mancato pagamento dei contributi correnti, ma anche per quelli scaduti e
relativi al periodo in cui non faceva parte del CdA (DTF 119 V 407 consid. 7b).
Non sussiste tuttavia una responsabilità per i
contributi precedentemente scaduti, quando il danno era già insorto, a causa
dell'insolvibilità della società o dell'indebitamento societario (DTF 119 V 407
consid. 4c).
La fattispecie non è tuttavia comparabile a
quella sopra descritta, ragione per cui la responsabilità della signora
__________ si estende anche ai contributi insoluti per l'anno 1998 (doc. _).
Del resto, l'insolvenza della società è stata
constatata il 28 gennaio 2002 con il rilascio dell'attestato carenza di beni,
dunque dopo che la convenuta era già amministratrice unica.
9.2 La convenuta sostiene, poi, che, la Cassa
non avrebbe considerato, in deduzione dei contributi dovuti per gli anni 1999 e
2001, parte dei versamenti effettuati dalla società dal 1999.
In merito alla contestazione sollevata dalla
controparte, relativa ai versamenti effettuati dal 1999 in poi, l'attrice
osserva che i rispettivi importi sono stati registrati, oltre che per gli anni
dal 1999 al 2001, pure per gli anni 1996, 1997 e 1998 (doc. _) e ciò in base
delle indicazioni date dalla società.
A comprova, l'attrice produrrà separatamente copia
delle cedole relative ai versamenti accreditati per gli anni 1996, 1997 e 1998.
- In conclusione, poiché la convenuta, come
esposto, non ha fatto valere validi motivi di giustificazione e di discolpa,
l'attrice la ritiene responsabile del danno subito e chiede pertanto che la
petizione venga accolta." (Doc. _)
1.5. Con scritto
6 marzo 2003 la Cassa ha precisato:
"
Con riferimento alla procedura menzionata a
margine e più precisamente al consid. 9.2 della petizione inoltrata il 19
febbraio 2003, vi trasmettiamo copia delle cedole dei versamenti effettuati
dalla società negli anni 1999 al 2002, tramite Ufficio esecuzione di
__________, e accreditati per gli anni 1996, 1997 e 1998 (H – H2 e I
a I16), sulla base delle indicazioni date dalla stessa." (Doc. _)
Con
scritto 20 maggio 2003 la Cassa ha aggiunto che:
"
Con riferimento al procedimento di cui a margine
rileviamo che l'incontro fissato telefonicamente con la signora __________ è
stato da questa rinviato.
Pertanto, non avendo la convenuta ricontattato la
Cassa, provvediamo a trasmettervi per competenza lo scritto 20 marzo u.s. della
controparte, già inviato via fax in data 24 marzo 2003." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale
e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Va
innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che
tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle
assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto
verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento
amministrativo, in casu il 17 dicembre 2002 (STFA del 20 marzo 2003, nella
causa B., H 27/02, consid. 1, pag. 2, STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P
76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01,
consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid.
2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per cui
ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2002.
2.3. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi (cfr. DTF 113 V 256 consid. 3; STFA del 16
aprile 2003 nella causa P., D., B., H 234/02 + 237/02 + 239/02, consid. 6.3).
Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del
fallimento della società datrice di lavoro (cfr. Thomas Nussbaumer, Die Haftung
des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA 1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
Il
rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo in una procedura di
esecuzione in via di pignoramento attesta ufficialmente, oltre al mancato
adempimento all’obbligo di versare i contributi, l’insolvibilità del datore di
lavoro. Quindi alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS
agli organi anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137
consid. 3c). Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non
iniziare una procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente
responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135
consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers
in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag. 63).
Il TFA ha recentemente
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere ancora mantenuta (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003, pag. 79 ss).
L'Alta
Corte ha in particolare precisato che né dal messaggio del Consiglio federale
concernente l'11a revisione dell'AVS ( DTF 129 V 13 consid. 3.3.), né dai
lavori preparatori della LPGA (DTF 129 V 13 consid. 3.5.; STFA dell'8 ottobre
2003 nella causa V. e G, H 320/01 + H 333/01, consid. 5.4.; STFA del 3
settembre 2003 nella causa M., 37/02, consid. 2) sono emerse indicazioni per un
cambiamento della prassi finora adottata.
2.4. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b; DTF 98 V 26). L'ammontare del danno
corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de
l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon
l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (cfr. STFA del 28
ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; STCA del 10 giugno
2002 nella causa A., Inc. 31.02.10., consid. 2.3; Pratique VSI 1994 pag. 104);
i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A.
e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi moratori (cfr.
art. 14 cpv. 4 lett. e, art. 41bis OAVS), le spese esecutive (cfr. la
giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni
della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex
art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa giurisprudenza
citata in Istituto delle assicurazioni sociali, "Novità nel campo
dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA
del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6). Non sono
invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (cfr. STFA del 19 agosto 2003
nella causa M., H 142/03, consid. 5.6; STFA del 4 novembre 1996 nella causa A.,
H 194/96).
2.5. La convenuta
sostiene che i versamenti effettuati dalla società dal 1999 (anche tramite
l'UE) non sarebbero stati dedotti dai contributi non soluti relativi al periodo
1999/2001.
Per quel
che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare
la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc.
(cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le
prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è
corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del
resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla
cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una
decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato,
l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso
può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei
contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei
contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone
chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr.
Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti,
la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati
protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto insolvibile
contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento ingiustificati
(STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H 234/97, del 6
gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).
Nella
fattispecie in esame, occorre rammentare che la società versava acconti
trimestrali secondo il sistema forfetario.
Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 let. a OAVS, infatti, la cassa di compensazione
può consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei
contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente
corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno
civile.
Questa
procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti,
secondo le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno
civile. Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS
dell’anno precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).
Alla fine
dell’anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi
forniti dal datore di lavoro (distinta salari), allestirà il conteggio finale,
dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in
difetto (conguaglio) (cfr. N. 2030 delle Direttive sulla riscossione dei
contributi, edite dall'UFAS).
Secondo
la convenuta, i versamenti effettuati dalla società dal 1999, avrebbero dovuto
estinguere l'arretrato contributivo maturato dal 1999 al 2001, ossia quelli
oggetto della presente procedura.
In una
sentenza pubblicata in SVR 2000 EVG Nr. 13 pag. 43, il TFA ha stabilito che
l'art. 86 CO si applica anche a obbligazioni di diritto pubblico, a condizione
che non si oppongano fondati interessi dell'amministrazione:
"
2. Nach der Rechtsprechung gilt - in Anlehnung
an Art. 87 OR - der Grundsatz, dass nachträgliche Zahlungen vorab zur Tilgung
der ältesten Beitragsschulden zu verwenden sind (BGE 112 V 6; ZAK 1988 S. 602;
SVR 1995 AHV Nr. 70 S. 213). Ob dem Beitragsschuldner in sinngemässer Anwendung
von Art. 86 OR das Recht zusteht, bei der Zahlung zu erklären, welche von
mehreren Schulden er tilgen will, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht
bisher nicht entschieden. Im Urteil E. vom 22. Juni 1995 (SVR 1995 AHV Nr. 70
S. 213), in welchem Art. 87 OR als sinngemäss anwendbar erklärt wurde, hat es
sich hiezu nicht geäussert. Im nicht veröffentlichten Urteil B. vom 17. März
1999 (H 196/98) wurde ausdrücklich offengelassen, ob im Verfahren nach Art. 52
AHVG eine Erklärung im Sinne von Art. 86 Abs. 1 OR zulässig ist.
Nach der zivilrechtlichen Doktrin findet Art. 86
OR auch auf öffentlich-rechtliche Verbindlichkeiten (insbesondere Steuern und
Sozialversicherungsbeiträge) Anwendung (WEBER, Berner Kommentar, N 9 zu Art. 86
OR mit Hinweisen). Zu einer andern Betrachtungsweise besteht auch im Rahmen des
AHV-Beitragsverfahrens kein Anlass. Ein Erklärungsrecht im Sinne von Art. 86
Abs. 1 OR ist dem Beitragsschuldner jedenfalls insoweit einzuräumen, als keine
berechtigten der Verwaltung entgegen stehen. Ein solches Interesse kann für die
Ausgleichskasse praktisch nur darin bestehen, eine drohende Beitragsverjährung
zu verhindern. Dabei ist davon auszugehen, dass die Vollstreckungsverjährung
(bzw. -verwirkung BGE 117 V 210 Erw. 3 b) für rechtskräftig festgesetzte
Beitragsforderungen fünf Jahre beträgt (art. 16 Abs. 2 AHVG in der Fassung
gemäss Bundesgesetz vom 7. Oktober 1994 [10. AHV-Revision], in Kraft
getreten am 1. Januar 1997; die bis dahin gültig gewesenen Sonderbestimmungen
für das Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren wurden auf den gleichen
Zeitpunkt aufgehoben)."
Ora, per analogia, anche l'art. 87 CO si applica
alle obbligazioni di diritto pubblico, per cui "ove non esista una
valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazioni risulti dalla
quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti
scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si
procedette, al debito scaduto prima" (cfr. art. 87 cpv. 1 CO).
In merito alla
contestazione sollevata dalla convenuta si osserva che i relativi importi sono
stati registrati a titolo di acconto per gli anni 1996, 1997 e 1998, come dalle
indicazioni date dalla società (cfr. doc. _).
Per cui,
visto che esisteva una chiara designazione del mese cui si riferivano le
polizze (cfr. art. 87 cpv. 1 CO), i pagamenti parziali che sono stati
effettuati nel corso del 1999, 2000 e 2001 vanno ad estinguere il debito
relativo al periodo indicato nelle polizze in questione (cfr. STCA del 22
febbraio 2001 nella causa T., C., P. e C., Inc. 31.1999.78-80, consid. 2.9)
Più in
generale, le sterili contestazioni dell'importo del danno, nemmeno avallate da
validi supporti cartacei, non possono essere prese in considerazione.
Del
resto, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _), dagli
estratti dei contributi paritetici e dai quaderni dei salari (cfr. doc. _),
dagli attestati di carenza beni (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo
dei contributi non saldati, che ammonta a fr. 39'638.55.
2.6. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art.
52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue
disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di
pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv.
1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del
danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V
186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.7. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (cfr. DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.8. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b).
2.9. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa C.; 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
ha ricoperto la carica di amministratrice unica dal 29 gennaio 1999, con
diritto di firma individuale (cfr. doc. _ e estratto RC informatizzato).
2.9.1. __________
sostiene di non poter essere resa responsabile dei contributi non versati dalla
società prima dell'assunzione della carica di amministratrice unica.
In
concreto la convenuta ha assunto la carica di amministratrice unica dal 29
gennaio 1999. Ora, al momento della sua entrata in seno al CdA, la ditta
vantava diversi arretrati contributivi (cfr. doc. _).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare
affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono
dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché
esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire
dell'organo e il non pagamento dei contributi (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag.
300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).
Tuttavia
il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave
negligenza ed il danno va negata qualora la società fosse già insolvibile al
momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora
la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvibile (cfr.
SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del
consiglio di amministrazione non possono essere considerati responsabili per il
danno verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo
(cfr. STFA del 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid.
4; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).
La
fattispecie che ci occupa non è tuttavia comparabile a quella appena descritta.
Infatti nel 1998 non si era ancora verificato un danno ai sensi dell'art. 52
LAVS, poiché la ditta non era ancora insolvibile, o gravemente indebitata, al
momento dell'assunzione della carica di amministratrice unica da parte
__________ (cfr. doc. _). Il primo attestato di carenza beni risulta essere del
gennaio 2002 (cfr. doc. _).
Alla luce
delle considerazioni che precedono, __________ deve essere condannata anche al
pagamento dei contributi non soluti nel 1998.
Ne
consegue l'integrale accoglimento della richiesta attorea.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
Di
conseguenza __________ è condannata a versare alla Cassa cantonale di
compensazione AVS l'importo di fr. 39'638.55.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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