AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2003.3
Data decisione, Autorità:
12.12.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
31.2003.3
ZA/RG/sc
Lugano
12 dicembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sull'istanza del 23 gennaio 2003
di
______________,
chiedente la revisione della
sentenza emessa il 10 dicembre 2001 da questo Tribunale (inc. n. 31.2001.00014)
nella causa promossa ai sensi dell'art. 52 LAVS da
_______________,
con petizione 22 maggio 2001
in relazione alla
fallita __________________
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
10 dicembre 2001, il TCA ha accolto la petizione promossa dalla Cassa
condannando __________ al pagamento di fr. 14'746.55 (cfr. inc. 31.01.14).
1.2. Avverso la
sentenza del TCA in data 11 gennaio 2002 __________ ha introdotto un ricorso di
diritto amministrativo al TFA.
Con
scritto 24 gennaio 2002 l'istante ha inoltre chiesto al TFA di essere ammessa
al beneficio dell'assistenza giudiziaria (cfr. doc. _). Nel medesimo scritto
l'istante ha parimenti fatto rilevare come __________, amministratore di fatto
della __________, è stato penalmente condannato nell'ottobre 2001 per omissione
di contabilità.
Con
decreto 23 luglio 2002 il TFA ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria
presentata dall'assicurata assegnandole un termine di 14 giorni per versare
l'anticipo delle spese presunte, con l'avvertenza che in caso di mancato
versamento entro il termine fissato il ricorso sarebbe stato dichiarato
inammissibile. L'assicurata - che si è vista nel frattempo respingere la sua
domanda di revisione del citato decreto 23 luglio 2003 presentata il 5 settembre
2003 - non avendo provveduto nel termine impartitole al versamento
dell'anticipo richiesto, con sentenza 9 dicembre 2003 l'Alta Corte ha
dichiarato il gravame irricevibile (cfr. STFA del 9 dicembre 2002, H 12/02,
inc. 31.01.14).
1.3. Con istanza
23 gennaio 2003 __________ ha chiesto al TCA di procedere alla revisione della
pronunzia 10 dicembre 2001 argomentando:
" Alla
luce della condanna subita dal signor ___________, ___________ nell'ambito del
fallimento della ___________ ___________ chiedo formalmente la revisione del
procedimento a mio carico.
Come risulta dagli allegati il mio non è stato
affatto un ruolo passivo ed in me non è ravvisabile colpa grave per violazione
"intenzionale o dovuta a negligenza dei doveri a me incombenti".
Io ho rassegnato le dimissioni l'11.8.1999,
la società è stata dichiarata fallita il 7.6.2000.
L'unico pagamento pervenuto alla Cassa
Cantonale è del 12.8.1999 dunque sotto la mia
gestione.
Ho lasciato una società in condizioni
floridissime ed è stato unicamente il signor ___________ a volere il
fallimento.
Oltretutto il signor ___________ può essere
considerato ritenuto colpevole." (Doc. _)
1.4. In data 30
gennaio 2003 l'istante ha chiesto di essere messa al beneficio dell'assistenza
giudiziaria (doc. _).
1.5. Con scritto
6 febbraio 2003 la Cassa ha chiesto la reiezione dell'istanza argomentando:
"
(…)
Preliminarmente sulla tempestività della
domanda di revisione.
Ai sensi dell'art. 15 legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, stabilisce che la
domanda di revisione deve essere presentata nel termine di 90 giorni dalla data
in cui sono conosciute le circostanze atte a fondare una simile richiesta.
Ritenuto come a mente dell'istante, la revisione
sia fondata sulla condanna penale comminata al signor ___________ nell'ambito
del fallimento della ___________, la domanda risulta essere tardiva e ciò per i
seguenti motivi.
La signora _________, già con scritto/ricorso del
24 gennaio 2002 al Tribunale federale delle assicurazioni indicava che il
signor ___________era stato condannato penalmente nell'ottobre 2001; tale
circostanza è nuovamente stata ribadita dalla qui istante con successivo
scritto al TFA del 5.9.2002.
Ne discende dunque che perlomeno già nel mese di
gennaio 2002, ma molto verosimilmente ancora prima nell'ottobre 2001, l'istante
fosse a conoscenza di tale condanna.
Qualora, nella denegata ipotesi in cui codesto
lodevole Tribunale non dovesse considerare come tardiva la domanda di
revisione, si osserva nel merito quanto segue.
La revisione di una sentenza può essere
richiesta, ai sensi dell'art. 14 lett. a) legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, se sono stati scoperti
fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Orbene dalla domanda di revisione, nonché dalla
documentazione prodotta a sostegno, non si ravvede né l'esistenza di fatti
nuovi o nuovi mezzi di prova.
L'istante si limita infatti a riproporre
argomentazioni già presentate sia innanzi a codesta Corte, sia innanzi alla Corte
federale che, peraltro, nell'ambito del decreto 23 luglio 2002, aveva
confermato il buon fondamento della decisione cantonale.
Si chiede pertanto che la domanda di revisione
venga respinta." (Doc. _)
1.6. Con scritto
21 febbraio 2003 ___________ ha osservato:
"
La presente, avendomi assegnato 10 giorni per
presentare nuovi mezzi di prova, è da considerarsi tempestiva, scadendo il
termine il 26.2.2003.
Confido che l'istanza Cantonale esaudisca la mia
richiesta, negatami dall'istanza Federale perché sprovvista di mezzi.
Allego quanto richiesto con la convinzione di
aver fatto solo il mio dovere e che le argomentazioni sostenute dalla Cassa in
prima istanza sono prive di fondamento.
Ricordo che il signor ___________ era organo
formale, essendo stato iscritto a RC con diritto di firma individuale già
dal 26.3.1998 ossia prima della mia iscrizione a RC del 13.5.1998.
Ricordo a questa Corte che l'unico pagamento alla
Cassa è del 12.8.1999 ossia sotto la mia gestione.
Tutte le procedure esecutive sono state avviate
dopo il 17.9.1999, data dello stralcio del mio nominativo a RC.
Vi prego di tenere conto delle circostanze
oggettive." (Doc. _)
1.7. Con scritto
10 marzo 2003 la Cassa ha evidenziato:
" Con
riferimento alla procedura di cui a margine e più precisamente alla domanda di
revisione presentata dalla convenuta ed ora allo scritto del 21 febbraio 2003,
trasmesso alla Cassa con comunicazione del 26 febbraio 2003, nel termine di 10
giorni fissato, si presentano le seguenti osservazioni.
Il signor ___________era iscritto a registro di
commercio con procura individuale, dunque non quale organo formale come
indicato dalla signora ___________.
Appare del tutto irrilevante, ai fini del
presente giudizio, il fatto che l'unico pagamento effettuato alla cassa dati del
12.8.1999.
Non corrisponde invece al vero che tutte le
procedure esecutive sono state avviate dopo il 17.9.1999. Si richiama il doc. _
prodotto dalla Cassa nella procedura di cui all'inc. 31.2001.014 di codesto
lodevole Tribunale, dal quale risulta che in data 11.6.1999 è stato spiccato un
precetto esecutivo per il 1. trimestre 1999.
Per il rimanente, ritenuto come la documentazione
prodotta dalla signora ___________non può essere considerata quale fatto nuovo,
si chiede di decidere come già richiesto con risposta del 6 febbraio
2003." (Doc. _)
1.8. Con scritto
26 agosto 2003 l'istante ___________ ha ancora precisato:
" (…)
Anzitutto intendo rispondere in merito alle considerazioni
sviluppate dalla Cassa con il suo scritto del 10.3.2003.
La precisazione che il signor ___________era procuratore e non
organo formale , è una precisazione inutile dal momento che proprio io per
sottolineare il ruolo centrale dello stesso nella risposta del 28.4.2001 alla
Cassa, alla sua decisione del 2.4.2001, insistevo su questo aspetto, per
giustificare la mia opposizione.
L'affermazione che "appare irrilevante, ai fini del presente
giudizio" è un tentativo di minimizzare il mio operato. Resta il fatto
inconfutabile che l'unico pagamento arrivato alla Cassa è stato operato sotto
la mia gestione.
Quanto al "non corrisponde al vero" è un altro patetico
tentativo di minimizzare il mio operato.
Resta il fatto che il precetto spiccato il
11.6.99 per il 1. trimestre 1999 è l'unico spiccato sotto la mia gestione ed è
l'unico che è stato onorato dalla ___________
Tutti gli altri precetti sono stati notificati dopo la mia
radiazione dal Registro di commercio.
Questo fatto è inconfutabile.
Oltre a ciò come dimostra tutta la documentazione che allego il
mio non è sotto affatto un ruolo passivo e quindi lo scoperto non è dovuto alla
mia colpa grave o negligenza.
Dal canto mio ho fatto tutto ciò che era possibile per
far fronte agli scoperti AVS e come giurisprudenza insegna ho
rassegnato le dimissioni quando era fin troppo chiaro dove voleva andare a
parare il signor _________.
Gravissimo invece è stato l'agire degli altri amministratori ,
eccezion fatta per mio marito ___________, il quale mi ha aiutata a notificare
i salari alla Cassa.
Se avessimo voluto profittare come gli altri amministratori
avremmo notificato solo i salari del 1999 o non li avremmo notificati del
tutto.
Io ho lasciato una società floridissima e che aveva tutti i mezzi
per saldare lo scoperto con la Cassa .
Responsabile di questa bancarotta fraudolenta è il signor
___________ il quale è stato condannato per questi fatti.
Signori, mi rimetto al vostro apprezzamento e che si giudichi
oggettivamente.
Vi chiedo di giudicare oggettivamente e che io venga scagionata da
questa accusa e che cessi questa assurda procedura che l'ultimo amministratore
sia chiamato a rispondere per le negligenze e le colpe di chi l'ha preceduto
nella mansione.
Anche perchè se si condannasse me si
permetterebbe ad individui come il ___________di continuare imperterriti nelle
loro truffe." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Giusta
l'art. 85 cpv. 2 lett. h LAVS, in vigore sino al 31 dicembre 2002, dev'essere
garantita la revisione delle decisioni rese dall'autorità cantonale di ricorso
se sono scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se un crimine o un delitto
hanno influito sulla decisione.
L'art. 61
cpv. 1 lett. i LPGA, in vigore dal 1. gennaio 2003 - applicabile in casu
stante il principio dell'immediata applicabilità delle disposizioni di natura
formale previste dalla LPGA (art. 27-62) a far tempo dalla sua entrata in
vigore (Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea 2003, ad art. 82 n. 8s, p. 820s; SVR
2003 IV Nr. 25 p. 76 consid. 1.2; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid.
4a) - dispone:
"
Art. 61 Regole di procedura
1 Fatto salvo
l'art. 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è retta dal diritto cantonale: Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:
(omissis)
i. le decisioni devono essere sottoposte a
revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il
giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto."
Dal canto
suo l'art. 14 LPTCA prevede analogamente che contro le decisioni del Tribunale
cantonale delle assicurazioni é ammessa la revisione:
a) se
sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un
crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
A norma
dell'art. 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata,
con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data
in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b) dell'art.
14.
2.3. Perché il
TCA possa rivedere una sua decisione cresciuta in giudicato, é innanzitutto
necessario che siano scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.
Per
costante giurisprudenza, un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al
momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza
del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne
discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato
l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora
invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre un simile fatto
deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie
posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un
giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV
317 consid. 2, 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche
STF del 22 agosto 2000, non pubblicata, 2A.531/1999).
Per
quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi
fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già
erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti
con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale
circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (DTF 118 II 199
consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non
pubblicata, 2A.531/1999).
Un mezzo
di prova é considerato come concludente qualora si debba ammettere che avrebbe
condotto ad una diversa decisione, nel caso in cui l’assicuratore ne avesse
avuto conoscenza nella procedura amministrativa (STFA 13.4.1993 nella causa G.
P.).
Costituisce,
dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di
prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe
potuto venire prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato
prova della necessaria diligenza (RCC 1983 p. 157, 1970 p. 457 consid. 3).
In
secondo luogo può essere chiesta una revisione di una sentenza del TCA laddove
un crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
Circa il
potere del Tribunale di valutare se esistono gli elementi per un procedimento
penale, va rilevato che il TF in una sentenza pubblicata in DTF 92 II 68 ha
affermato:
" Der Gesuchsteller
ist der Meinung, die Strafuntersuchung habe durch das Gutachten B. ergeben, dass
die Quittung vom 18. Juli 1955 die Saldoklausel noch nicht enthalten habe, als er
sie unterzeichnete. Es liege also objektiv der Tatbestand der Urkundenfälschung
vor. Damit sei Art. 137 lit. a OG erfüllt, wonach die Revision eines bundesgerichtlichen
Entscheides zulässig ist, wenn auf dem Wege des Strafverfahrens erwiesen wird, dass
durch ein Verbrechen oder Vergehen zum Nachteil des Gesuchstellers auf den Entscheid
engewirkt wurde.
a) In BGE 81 II 468 Erw. 2 lit. b hat die I. Zivilabteilung
entschieden, wenn ein Strafverfahern stattgefunden habe, könne das behauptete Verbrechen
oder Vergehen nur dieses Verfahren selber bewiesen werden. Satz 2 von art. 137 lit.
a OG, wonach die Verurteilung durch den Strafrichter nicht erforderlich ist, bedeutete
nicht, das Bundesgericht müsse die im Strafverfahren erhobenen Beweise stets selber
würdigen und frei entscheiden. Es sei nur dann frei, wenn sich der Strafrichter
über die Begehung der strafbaren Handlung, z. B. wegen Todes oder Unzurechnungsfähigkeit
des bechuldigten, nicht habe aussprechen können. Wenn dagegen die Strafbehörde durch
Einstellungsbeschluss oder Freisprechung die Tatbestandsmerkmale der strafbaren
Handlung verneint habe, dürfe das Bundesgericht diesen Entscheid nicht überprüfen.
An dieser - in BGE 86 II 199 f. bestätigten - Rechtsprechung,
gegen die der Gesuchsteller nichts vorbringt, ist festzuhalten."
In una
sentenza non pubblicata del 15 gennaio 2002 il TF ha rammentato (5C.288/2001):
"
(…)
Autant qu'on le comprenne, il (ndr: l'istante) s'estime
victime d'une tromperie, voire d'une machination de la part de la demanderesse ou
de son avocat, qui aurait amené le tribunal à trancher en sa défaveur. Quand bien
même l'adverse partie aurait dissimulé certains éléments qui lui étaient défavorables,
elle ne se serait cependant pas pour autant rendue coupable d'un crime o d'un délit
comme le prévoit l'art. 137 let. a OJ. Au demeurant, la réalisation de cette condition
doit en principe être établie par un procédure pénale, à moins que celle-ci soit
impossible (Poudret/Sandoz, op. cit., n.1.2 et 1.3. ad art. 137, p. 23/24); or
le requérant se contente d'affirmer que tel serait le cas, sans toutefois donner
la moindre explication qui permettrait de vérifier ses dires. Il n'invoque en outre
aucun argument dont on puisse inférer qu'en affectant l'état de fait de la décision
cantonale sur lequel s'est fondé le Tribunal fédéral, ces prétendus crimes ou délits
auraient exercé une influence directe ou indirecte sur l'arrêt attaqué (cf. ATF
81 II 475 consid. 2a p. 478; Poudret/Sandoz, op. cit., n. 1.1. ad art. 137, p.
22)."(sottolineature del redattore)
2.4. In virtù di
un principio generale del diritto processuale, la domanda di revisione può
essere diretta, quale rimedio straordinario, solo contro pronunzie cantonali
cresciute in giudicato.
Un’istanza di revisione non è quindi di principio ammissibile fintanto che sia
possibile interporre il rimedio ordinario del ricorso di diritto amministrativo
(DTF 119 V 184 consid. 3a, 111 V 51 segg. consid. 3b inedito; STFA 1963 pag. 85
consid. 1, pag. 212 consid. 2, 1961 pag. 291 consid. 2; RCC 1962 pag. 447; STFA
inedite del 24 aprile 2002 nella causa C. consid. 2, H 153/00 e del 22 gennaio
2001 nella causa D. consid. 2, H 295/00; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, Zurigo 1998, p. 302, N. 847; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., p. 260; Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, p. 214; Zünd,
Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich,
Zurigo 1999, § 29 n. 2, p. 223);
2.5. Ora le
questioni a sapere se, alla luce dei succitati requisiti legali e
giurisprudenziali (cfr. consid. 2.2 - 2.4), la domanda di revisione in esame é
tempestiva rispettivamente se l'istante, facendo uso dell'attenzione che da lei
si poteva esigere, avrebbe potuto addurre i fatti qui invocati già nell'ambito
della precedente procedura, possono rimanere aperte, la richiesta de quo
essendo in ogni caso da ritenere siccome manifestamente infondata nel merito;
per il medesimo motivo può pure rimanere indeciso il quesito circa
l'ammissibilità della presente richiesta avuto riguardo alla possibilità che
l'istante aveva di far valere gli argomenti proposti in questa sede tramite
rimedio ordinario di ricorso di diritto amministrativo dinanzi al TFA, di cui
l'interessata a sì fatto uso ma il quale è tuttavia stato dichiarato
irricevibile per circostanze imputabili alla ricorrente medesima (cfr. consid.
1.2).
Le
presunte nuove circostanze cui si riferisce l'istante non sono, infatti,
suscettibili di fondare l'istanza di revisione presentata da ___________.
L'istante, sin dall'inizio del procedimento ex art. 52 LAVS avviato nei suoi
confronti, ha dichiarato di aver svolto unicamente il ruolo di prestanome
asseverando che l'amministratore di fatto della società era ___________ (cfr.
doc. _, inc. 31.01.14). I fatti di rilevanza penale indicati dalla convenuta e
sfociati in atto di accusa (cfr. doc. _), non possono essere addotti da
___________ quali esimenti, in quanto ella si è sempre disinteressata della
gestione della società (anche se ora dichiara che "l'unico pagamento
pervenuto alla Cassa Cantonale è del 12.8.1999 dunque sotto la mia
gestione", cfr. doc. _).
Un serio
e regolare controllo sull'attività della società le avrebbe permesso di
accorgersene per tempo e dimissionare immediatamente.
A tal proposito,
il TFA ha rilevato che un amministratore non può essere scagionato da una
responsabilità ex art. 52 LAVS per aver denunciato penalmente l'organo di fatto
della società (STFA del 29 settembre 1998 nella causa LB e GB, H139 + 142/97,
consid. 4e; STCA del 28 maggio 2002 nella causa B, Inc. 31.01.40, consid.
2.10.2).
Inoltre
secondo costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è
vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per
quello che concerne le prescrizioni violate, né per quel che attiene la
valutazione della colpa commessa (cfr. STFA dell'8 ottobre 2003 nella causa C.,
H 33/03, consid. 5.6; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01, consid.
5; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 2a).
Stante
quanto sopra l'istanza di revisione deve essere respinta.
2.6. Con il
gravame l'istante ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria.
Ai sensi
dell'art. 20 LPTCA la procedura dinanzi al TCA è per principio gratuita, il che
rende priva di oggetto la domanda in rassegna nella misura in cui volta al
rimborso di tasse e spese di giustizia. Per il resto, l'istante - il cui
gravame peraltro non presentava sin dall'inizio probabilità di esito favorevole
- avendo agito in causa senza l'intervento di un patrocinatore, la sua domanda,
nella misura in cui intesa all'ottenimento del gratuito patrocinio (cfr. art.
61 lett. f LPGA; cfr. il vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS; cfr. DTF 125 V
202 consid. 4a e 372 consid. 5b, con riferimenti), non ha motivo alcuno di
essere accolta, osservato infine che per giurisprudenza un eventuale indennizzo
per l'attività svolta da persona non rappresentata viene eccezionalmente
riconosciuto, a determinate condizioni, nel caso in cui questa risulti
vittoriosa in causa (DTF 113 Ib 356 consid. 6b, 110 V 81,133).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui ricevibile, l'istanza di revisione è respinta .
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- L'istanza
d'assistenza giudiziaria, in quanto non priva di oggetto, è respinta.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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