AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2002.45
Data decisione, Autorità:
08.10.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
31.2002.45
ZA/sc
Lugano
8 ottobre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 26 settembre
2002 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
______________,
contro
ora Comunione Ereditaria fu __________ composta da
-
-
-
In relazione alla
ditta ______________,
ritenuto, in
fatto
1.1. La ditta
__________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio di
__________ il 25 febbraio __________ (cfr. doc. _; FUSC del 7 marzo
__________).
Lo scopo
sociale della società consisteva nell'esecuzione di incarichi nel campo
dell'informatica, in particolare la consulenza, l'analisi, la programmazione,
l'esecuzione di servizi per conto di terzi, la fornitura e l'assistenza di
hardware e software, ecc.
ha ricoperto la carica di socio gerente dalla costituzione della società sino
al 22 giugno 2001, con diritto di firma individuale, ed in seguito quale
liquidatore (cfr. doc. _).
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
in qualità di datrice di lavoro dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999. Dal 1°
gennaio 2000 la società è iscritta quale ente senza salari.
La
società entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1998, per cui la
Cassa dovette sistematicamente diffidarla dal mese di agosto 1998 ed iniziare
le procedure esecutive dal mese di settembre 1998 (cfr. doc. _).
In data 4
settembre 2001 e 13 marzo 2002 l'ufficio esecuzioni di Lugano ha rilasciato tre
attestati di carenza beni per un totale di fr. 34'737.70 (cfr. doc. _).
L'ammontare
dei contributi paritetici non soluti per gli anni 1998 e 1999, incluse spese
esecutive e interessi di mora, ammonta a fr. 34'737.70 (cfr. doc. _).
1.2. Per questo
motivo, costatato di aver subito un danno, il 7 agosto 2002 la Cassa ha emesso
nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS
per fr. 34'737.70 concernente i contributi paritetici non versati dalla società
dal 1998 al 1999 (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 31 agosto 2002, __________ ha respinto l'addebito di intenzionalità
e grave negligenza, motivando:
"
(…)
-
In data 30.09.1998 sono stato ricoverato all'ospedale
"di Circolo di __________ " nella Cardiochirurgia (doc. _) per
un infarto miocardico acuto inferoposteriore, rispettivamente per cardiopatia
ischemica, coronaropatia trivascolare. Soltanto un'operazione d'urgenza poteva
salvarmi la vita, eseguita in data 6.10.1998 nel medesimo ospedale dal prof.
__________ (doc. _).
-
Come si può constatare dalla documentazione sopra citata, la mia
degenza è stata complicata ed ha avuto un lungo corso: dal 30.9.1998 fino alla
fine di settembre 2000 (doc. _).
-
Nel lontano 1994, il signor __________ si assunse la
responsabilità della contabilità, inerente alla __________ sia di fatto sia di
diritto, ovviamente l'ha gestì durante la mia degenza postoperatoria. Purtroppo
durante la mia degenza, il signor __________ per motivi a me non noti si tolse
la vita in data 22 luglio 1999: (suicidio accertato dalla polizia),
lasciandomi in una situazione contabilmente terribile e confusa oltre a non
essere completa.
-
In seguito alla scomparsa del signor __________, durante la mia
degenza (ero sempre inabile al lavoro al 100%), così mi sono rivolto alla
fiduciaria __________ per avere una situazione contabile corretta della
__________.
Purtroppo
la contabilità allestita dal signor __________ non si poteva minimamente
utilizzare, così decisi di far allestire alla __________ la contabilità a
partire dall'anno 1998.
-
Sono stato operato al cuore con quattro by-pass
aorta-coronarico, ero disabile rispettivamente in degenza al 100% dall'inizio
dell'intervento nel 1998 per due anni di seguito, nonostante abbia cercato di inquadrare
la situazione contabile della __________ (con tanta fatica per chi ha subito un
intervento al cuore).
-
Essendo stato disabile al lavoro al 100% durate la mia degenza
(sempre ancora residente in Italia) non potevo fare dei miracoli; anche le poche
trasferte dal luogo di residenza in Italia fino ad arrivare a __________ erano
veramente faticose per la mia salute, visto la distanza tra i due luoghi. Ho
comunque cercato di far fronte a tutti i creditori, indistintamente, incluso lo
Stato con i mezzi finanziari che disponeva la __________ (Esempio: versamento
AVS al 4.7.2000 di Fr. 2'840.--). (…)" (Doc. _)
1.4. Con
petizione 26 settembre 2002, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
risarcimento di fr. 34'737.70 per gli oneri sociali scaduti e non liquidati
dalla società __________ nel periodo dal 1998 al 1999.
Premettendo
che la responsabilità di un socio gerente di una società a garanzia limitata
(Sagl) è da paragonare a quella di un amministratore di una società anonima,
l'attrice ritiene che le argomentazioni fatte valere nell'opposizione non
possono essere prese in considerazione in quanto:
" (…)
Il convenuto sostiene di essere stato impossibilitato a seguire
gli affari della società a causa del suo stato di salute.
In concreto __________ giustifica il mancato pagamento dei
contributi con motivi di salute, riferiti al periodo tra il 1998 e il 2000.
Nell'evenienza, dai certificati medici risulta che i problemi di
salute del convenuto hanno avuto inizio il 30 settembre 1998, con ricovero
ospedaliero e successivo intervento chirurgico (Doc. _). I problemi di salute
sarebbero proseguiti, a detta del convenuto, con un'inabilità lavorativa
totale, sino al settembre 2000 (Doc. _).
Nella fattispecie l'attrice, pur comprendendo la serietà del danno
alla salute, rileva che il convenuto, nel periodo della dichiarata inabilità
lavorativa, non era impedito ad esercitare mansioni operative in seno alla
società.
Innanzitutto, l'attrice fa presente che, contrariamente a quanto
sostenuto dalla controparte, l'incapacità lavorativa totale si è protratta dal
26 settembre 1998 sino al 23 giugno 1999. Per contro, l'inabilità lavorativa è
stata ridotta all'80% e ciò a far conto dal 24 giugno 1999 sino al 3 giugno
2000 (Doc. _).
A sostegno della tesi attorea secondo cui il convenuto in realtà
non è stato impedito a seguire gli affari della ditta durante il periodo della
malattia, giova evidenziare come egli sia intervenuto a più riprese, a nome e
per conto della società, presso l'Ufficio di tassazione delle persone
giuridiche, __________, in data 17 dicembre 1998, con l'invio della
documentazione completa della dichiarazione fiscale 1997, rispettivamente il 24
agosto 1999 e il 16 marzo 2000, con l'invio della dichiarazione fiscale
completa per l'anno 1998.
D'altro canto, per sua stessa ammissione, il convenuto ha
dichiarato che, durante il periodo di malattia, ha comunque cercato di far
fronte, indistintamente, a tutti i creditori, inclusa la Cassa.
Inoltre, rilevante è il fatto che, malgrado la dichiarata totale
incapacità lavorativa dovuta alla malattia, i salari percepiti dal convenuto
negli anni 1998 e 1999 non hanno subito alcuna riduzione, ma si sono attestati,
per entrambi gli anni, su un ammontare di fr. 117'000.- annualmente (Doc. _ );
paradossalmente con un considerevole incremento del salario rispetto all'anno
1997, per altro modificato con scritto del 19 ottobre 1998 della ditta,
sottoscritto dallo stesso convenuto (Doc. _).
In tali condizioni, la malattia non può essere ritenuta un valido
motivo di giustificazione.
Prove: si chiede l'edizione, dall'Ufficio di tassazione
delle persone giuridiche, __________, dell'incarto fiscale della società
__________ o
3.1
Segnatamente all'improvvisa scomparsa del socio e gerente
___________, avvenuta il 22 luglio 1999, nel corso della malattia del
convenuto, che avrebbe aggravato ulteriormente la situazione contabile della
società, l'attrice fa presente che dall'organo formale di una società sono
posti degli obblighi, ai sensi dell'art. 716 cpv. 1 CO, che devono essere
assunti secondo la diligenza che va oltre la prudenza che è d'uso osservare nei
propri affari (STFA del 19 maggio 1995 in re A. C.).
Al riguardo, l'amministratore deve prestare particolare
attenzione, nel caso in cui sia a conoscenza del fatto che la ditta sta
attraversando una crisi finanziaria (DTF 114 V 219, consid. 4a e 4b).
Ne discende pertanto che neppure tale circostanza possa valere
quale motivo di giustificazione e discolpa per il convenuto.
Prove: C.S. (…)" (Doc. _)
1.5. Con risposta
del 13 novembre 2002 il convenuto ha ribadito quanto espresso con
l'opposizione, precisando:
" Sui
fatti esposti dalla Cassa cantonale di compensazione:
Ad 1
Va precisato che vi erano due soci e gerenti. Infatti, oltre a me,
anche __________ era socio e gerente, anch'egli con diritto di firma
individuale.
Personalmente mi sono sempre occupato delle questioni tecniche, e
in particolare dei clienti, mentre __________ si occupava di quelle
amministrative.
Ad 3
Devo precisare in merito che in data 30.9.1998 sono stato
ricoverato e operato al cuore con 4 by-pass aorta coronarici e sono di
conseguenza stato inabile al lavoro per due anni di seguito. Non ero quindi al
corrente del fatto che nei confronti della ditta erano state avviate procedure
esecutive. Comunque, come già detto, delle questioni amministrative si occupava
__________.
In quegli anni risiedevo all'estero e più precisamente a
__________ a e questo fino al 1. Febbraio 2001, data del mio rientro in
Svizzera. Questo rendeva impossibile che io mi occupassi in qualche modo
dell'azienda.
Ad 6
Esatto come esposto.
In effetti __________ si tolse la vita in data 22 luglio 1999,
quando ancora ero inabile al lavoro.
Sul diritto esposti dalla
Cassa cantonale di compensazione:
Ad 3
Confermo che, a seguito dei
miei problemi di salute, non sono stato in grado di occuparmi dell'azienda e
questo a partire dalla fine di settembre 1998 e per due anni circa.
II recupero della capacità
lavorativa nella misura del 20% a partire dalla fine di giugno 1999 non mi permetteva
comunque di occuparmi dell'azienda.
II fatto che sia intervenuto in
alcune circostanze per inviare documentazione a __________ non significa ancora
che abbia potuto occuparmi della società. In parte la documentazione era stata
preparata da ___________, che m'aveva poi chiesto di firmarla. Dopo la sua
morte, avevo per forza di cose dovuto incaricare una fiduciaria (la __________)
per l'allestimento della contabilità a partire dal 1998, cosa che personalmente
non potevo fare a causa della mia inabilità lavorativa ed inoltre perché non ne
ho le conoscenze necessarie.
Il fatto di aver cercato
comunque di fare alcune cose, in particolare destinato gli attivi di cui la
società disponeva per far fronte ai debiti, fra cui l'AVS, non mi può ora
essere rimproverato per ritenermi ora responsabile di negligenza per non aver
potuto fare.
Per quanto riguarda i salari,
rilevo che, se è vero che l'attestato di salario attesta uno stipendio
importante anche durante il periodo di malattia, è anche vero che per buona
parte non l'ho ricevuto ma è rimasto nell'azienda (Io stipendio non ricevuto
ammonta nel 1999 alla somma di Fr. 40'644.15).
Osservo, comunque che i
contributi AVS non versati riguardano esclusivamente la mia persona, per qui,
ad ogni modo nessun altro e stato danneggiato.
Ribadisco quindi che nessuna
colpa mi è imputabile per il mancato pagamento dei contributi oggetto di causa.
Oltre al fatto che le istruzioni per i pagamenti venivano impartite dal
__________, che si occupava della contabilità e delle questioni amministrative,
a causa della mia malattia non sono comunque stato in grado di seguire
l'andamento dell'azienda nella quale, lo ripeto, mi occupavo delle questioni
tecniche.
Neppure si può sostenere che,
malgrado la mia inabilità lavorativa causata da importanti problemi di salute
avrei dovuto intervenire. Non ero materialmente in grado di farlo ed in
particolare non ero in grado di prendere alcuna iniziativa affinché venissero
pagati i contributi arretrati.
Prudenzialmente sollevo
l'eccezione di prescrizione/perenzione per i contributi per i quali è stato
emesso un attestato di carenza di beni il 4 settembre 2001. AI momento
dell'invio della petizione era infatti già passato un anno." (Doc. _)
1.6. Su richiesta
del TCA, in data 21 febbraio 2003 il Municipio di Monteggio ha dichiarato
quanto segue:
" in
possesso del vostro scritto del 19 corrente e a conferma di quanto già
anticipatovi verbalmente, possiamo dirvi:
-
1 la persona
in rubrica è deceduta il 9.2.2003 (__________, 25.8.1959);
-
gli eredi
sono: la moglie ___________, 16.12.; la figlia ___________, 19.3._; il figlio
_________, 13.3.."
(Doc. _)
1.7. In data 7
marzo 2003, __________, figlio del defunto __________, ha chiesto di sospendere
la pratica (cfr. doc. _).
La Cassa,
informata del decesso di __________ e interrogata dal TCA sulla volontà o meno
della stessa di voler proseguire la causa contro gli eredi (cfr. doc. _), in
data12 marzo 2003 ha chiesto che la causa venga sospesa per accertamenti sino
al 31 maggio 2003 (cfr. doc. _).
Con
scritto 14 luglio 2003, la Cassa ha comunicato al TCA quanto segue:
" con
riferimento alla procedura menzionata a margine ed in particolare al vostro
scritto del 27 febbraio 2003, vi invitiamo a voler proseguire la presente causa
nei confronti degli eredi, come da certificato ereditario allegato." (Doc.
_)
Quest'ultimo
scritto è stato inviato ai componenti della Comunione ereditaria fu
____________ (cfr. relativo certificato ereditario, doc. _) per conoscenza con
la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte nel termine di cinque
giorni (cfr. doc. _).
1.8. A seguito di
un accertamento del TCA, in data 23 settembre 2003 l'Ufficio di tassazione
della persone giuridiche ha trasmesso l'incarto fiscale relativo alla
___________ (cfr. doc. _). Il TCA ha invitato le parti a prendere visione
dell'incarto e formulare eventuali osservazioni in merito nel termine di 10
giorni (cfr. doc. _).
Con
scritto 6 ottobre 2003 la Cassa ha precisato di non avere osservazioni da
formulare (cfr. doc. _).
In
diritto
In
ordine
2.1. A seguito
del decesso di ___________, in applicazione dell’art. 102 CPC (applicabile in
seguito al rinvio dell’art. 23 LPTCA), gli subentrano in causa i suoi eredi di
cui al certificato ereditario 27 marzo 2003 (cfr. doc. _).
2.2. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.3. Va
innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che tuttavia
non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle
assicurazioni sociali non tien conto di modifiche legislative e di fatto
verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento
amministrativo, in casu il 7 agosto 2002 (STFA del 20 marzo 2003, nella causa
B., H 27/02, consid. 1, pag. 2, STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P
76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01,
consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid.
2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per cui
ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2002.
2.4. In virtù
dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di
compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per
negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
Il TFA ha recentemente
riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha
concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve
essere ancora mantenuta (cfr. DTF 129 V 11 = Pratique VSI pag. 79 ss).
L'Alta
Corte ha in particolare precisato che né dal messaggio del Consiglio federale
concernente l'11a revisione dell'AVS ( DTF 129 V 13 consid. 3.3.), né dai
lavori preparatori della LPGA (DTF 129 V 13 consid. 3.5.) sono emerse
indicazioni per un cambiamento della prassi finora adottata.
2.5.1. Con
l'allegato di risposta ___________ ha sollevato l'eccezione di perenzione per i
contributi non soluti (1998-1999) di cui all'attestato di carenza beni 4 settembre
2001, in quanto la petizione sarebbe stata inoltrata il 26 settembre 2002 (cfr.
doc. _).
Va
innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al
risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa
valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto
conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono
avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di
termini di perenzione, che vengono accertati d’ufficio (cfr. DTF 128 V 12,
consid. 1; DTF 126 V 451, consid. 2a; STFA del 24 gennaio 2002 nella causa L.,
H 51/00, consid. 5a).
D’altra
parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso
dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non
permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di
risarcimento (cfr. DTF 128 V 17, consid. 2a; DTF 126 V 444 consid. 3a; DTF 121
III 388 consid. 3a e b; DTF 119 V 92 con riferimenti; cfr. anche DTF 121 V pag.
240).
Il
termine perentorio di un anno inizia inoltre a decorrere solo dal giorno in
cui, accanto al danno, la Cassa ha pure conoscenza della persona tenuta al
risarcimento (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H
405+406/00, consid. 3.4; Pratique VSI 2002 pag. 96; STFA del 4 aprile 2002
nella causa T. F SA, H 221/01, consid. 3b e riferimenti, DTF 111 V 14; RCC 1991
pag 132;).
Il TFA ha
altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in
cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto
giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento
che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la
procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384
consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati
in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
Decisiva
per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data
d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene
effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren
nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV,
Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der
Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre
1999 in re G. H., pag. 4).
Quando il
danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a
conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la
giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a
chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce
sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è
informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce
o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella
liquidazione, nonché il dividendo prevedibile (SVR 2002 AHV Nr. 18, consid. 2b;
DTF 126 V 444). I medesimi principi sono applicabili anche nel caso di un
concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF 121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid.
3 con riferimenti).
La
conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere
già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente
allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento,
in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà
distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze
viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni
provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di
motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992
pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della
prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa =
DTF 121 V 240 consid. 3c/aa).
Tuttavia
può accadere che la conoscenza del danno può avvenire dopo il deposito
dello stato di graduatoria se, a questo momento, l’ammontare effettivo degli
attivi non è stato ancora stabilito, poiché, ad esempio, gli immobili devono
dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione del fallimento non può
fornire nessuna indicazione in merito a un possibile dividendo. (DTF 118 V 196
consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c, Nussbaumer, op. cit., pag. 406).
In
un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con
la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in
relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.
Da quel
momento decorre il termine di perenzione di un anno (cfr. cfr. STFA del 5
giugno 2003 nella causa V.C. e R. G., consid. 4.3; STFA del 20 marzo 2003 nella
causa W., H 265/00, consid. 3.6.; STFA del 19 febbraio 2003 nella causa A., B.,
C., D., E., H 284/02, consid. 7.2.; DTF 113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC
1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à
une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag.
405 in fine).
Tuttavia
ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni
provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del
danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di
vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed
attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le
circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun
ricavo (cfr. STFA del 19 agosto 2003 nella causa M, H 142/03, consid. 4.2 e
4.3; RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).
Il momento della “conoscenza
del danno” può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di
rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di
pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate
condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in
fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Ad esempio in una sentenza
del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995 pagg. 169 e ss, il TFA si
è posto la questione di sapere se la Cassa doveva informarsi dei motivi che
hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un concordato con abbandono
dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il necessario per
salvaguardare il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1 OAVS. A tale
quesito l'Alta Corte ha risposto affermativamente, in quanto la Cassa, che
all'epoca secondo la vecchia LAF era collocata in seconda classe, nella sua
qualità di creditore privilegiato non poteva disinteressarsi dei motivi che
hanno indotto il giudice di rifiutare l'omologazione, che in quella fattispecie
le avrebbero fatto comprendere che il suo credito non sarebbe stato totalmente
coperto con il dividendo che poteva sperare di ottenere dal fallimento (cfr.
Pratique VSI 1995 pag. 173).
In una
recente sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in Pratique VSI 2001 pagg. 194
e ss, il TFA ha stabilito che la perdita del privilegio nel fallimento per i
crediti di contributi dovuti, non modifica assolutamente l'attuale
giurisprudenza secondo la quale di norma la Cassa di compensazione, in caso di
fallimento del datore di lavoro, viene a conoscenza del danno solo al momento
del deposito della graduatoria.
2.5.2. In casu, la
società entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1998, per cui la
Cassa dovette sistematicamente diffidarla dal mese di agosto 1998 ed iniziare
le procedure esecutive dal mese di settembre 1998 (cfr. doc. _).
In data 4
settembre 2001 e 13 marzo 2002 l'Ufficio esecuzioni di Lugano ha rilasciato tre
attestati di carenza beni per un totale di fr. 34'737.70 (cfr. doc. _).
Come
visto nel considerando precedente, in un’esecuzione per via di pignoramento la
conoscenza del danno coincide con la notifica dell’attestato di carenza beni ai
sensi dell’art. 115 cpv. 1, in relazione con l’art. 149 LEF, e questo anche
nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica non ancora
sciolta per fallimento. Da quel momento decorre il termine di perenzione di un
anno (cfr. STFA del 5 giugno 2003 nella causa V.C. e R. G., consid. 4.3; STFA
del 20 marzo 2003 nella causa W., H 265/00, consid. 3.6.; STFA del 19 febbraio
2003 nella causa A., B., C., D., E., H 284/02, consid. 7.2.; DTF 113 V 257s =
RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation
en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52
LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).
Nella
STFA del 19 febbraio 2003 nella causa A., B., C., D., E., H 284/02, consid. 7.2
sopracitata, il TFA ha sancito:
"
(…)
7.2 Il résulte de ce qui a été dit au considérant
six que les deux créances, celle en paiement des cotisations et celle en réparation
du dommage, doivent être distinguées, non seulement quant à leur objet, mais aussi
quant à leur nature (ATF 123 V 171 consid. 3a; VSI 2001, p. 199 consid. 4c). Si
la première se fonde sur l'obligation légale de l'employeur de verser des cotisations,
la seconde se fonde sur la responsabilité pour le dommage causé par le non-paiement
de ces cotisations. Ainsi, dans le cas particulier, la prétention que la caisse
a fait valoir par des poursuites concerne des arriérés de cotisations, tandis que
celle qui a fait l'objet de la demande devant le tribunal administratif se
fonde sur l'art. 52 LAVS. Eu égard au principe de la subsidiarité de la responsabilité
des organes de la personne morale, la caisse ne peut invoquer la réparation
d'un dommage que lorsque le débiteur des cotisations arriérées se trouve dans l'impossibilité,
en raison de son insolvabilité, de verser les cotisations à sa charge. Dans le cas
d'une poursuite par voie de saisie, cette insolvabilité ne peut être constatée qu'au
moment de la remise d'un acte de défaut de biens: c'est à ce moment que prend naissance
la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse a connaissance
de celui-ci au sens de l'art. 82 RAVS (ATF 113 V 258 consid. 3; voir aussi Thomas
Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation
d'un dommage selon l'art. 52 LAVS in RCC 1991, p. 405 sv.).
7.3 Le fait que, en l'occurrence, l'association avait
fait l'objet de poursuites infructueuses (cotisations dues au 30 juin 1999),
qui ont conduit la caisse de compensation à introduire une première demande en réparation
du dommage contre les organes responsables ne saurait être décisif, dans la mesure
où ces poursuites et cette procédure en réparation portaient sur une période de
cotisations antérieure à la période en cause dans le présent litige. Certes, cette
circonstance montrait à l'évidence que X.________ rencontrait de très sérieuses
difficultés de trésorerie. Pour autant, cela ne signifie pas que la caisse était
en droit, s'agissant de cotisations impayées pour une période ultérieure, d'actionner
directement les organes de l'association en réparation du dommage, c'est-à-dire
sans poursuite préalable à l'encontre de cette dernière. Ce procédé eût été en contradiction
avec le principe de la subsidiarité évoqué plus haut et avec le fondement même
de la demande en réparation, qui postule que la caisse de compensation, en actionnant
l'employeur en réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS, fait valoir une créance
distincte de celle du paiement des cotisations.
Toute autre solution reviendrait à exiger de la caisse
de compensation qu'elle suppute le résultat d'une poursuite par voie de saisie avant
de décider de l'engager ou au contraire de notifier directement aux organes responsables
des décisions en réparation du dommage. Cela ne répond à aucun intérêt tiré de
la stabilité des relations juridiques ni à aucun intérêt majeur et digne de protection
des organes responsables. Dans des situations-limites, ceux-ci seraient d'ailleurs
fondés à invoquer avec succès le principe de la subsidiarité de leur responsabilité,
ce qui conduirait souvent à des procédures en réparation prématurées. On ne saurait
pas davantage exiger du juge des assurances sociales qu'il estime après coup,
en cas de litige, les chances de succès d'une hypothétique poursuite entamée préalablement
à une demande en réparation du dommage, pour décider finalement si la caisse était
ou non en droit de s'en prendre directement aux organes responsables (…)"
Quindi il
momento della “conoscenza del danno” può avvenire precedentemente al
fallimento, ossia in caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante
un’esecuzione in via di pignoramento.
Il
convenuto sbaglia quando considera la data della petizione (26 settembre 2002)
quale momento a partire dal quale viene interrotto il termine annuale di
perenzione di cui all'art. 82 OAVS. È invece con la decisione del 7 agosto 2002
che il termine di perenzione di cui all'art. 82 OAVS viene interrotto (cfr.
consid. 2.5).
Quindi, l'ACB
essendo stato rilasciato il 4 settembre 2001, il termine di perenzione per
l'inoltro della decisione ex art. 52 LAVS è stato ampiamente rispettato. Il
credito risarcitorio nei confronti della Cassa non è quindi perento.
2.6. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b; DTF 98 V 26). L'ammontare del danno
corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de
l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon
l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (cfr. STFA del 28
ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella
causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi
moratori (cfr. art. 14 cpv. 4 lett. e, art. 41bis OAVS), le spese esecutive
(cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento
danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di
lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa
giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, nel campo
dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA
del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).
Nell'evenienza
concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _),
dagli estratti dei contributi paritetici e dai quaderni dei salari (cfr. doc.
_), dai precetti esecutivi (cfr. E-E1) risulta chiaramente l'importo dei
contributi non saldati, che ammonta a fr. 34'737.70.
Del resto
il convenuto non ha contestato l'importo del danno.
2.7. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS,
anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985, pag.
608 consid. 5b).
2.8. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente
degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei
contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni
intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di
lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.9. Nell'evenienza
concreta, va innanzitutto precisato che organi formali della Sagl sono i soci
gerenti, a cui competono compiti analoghi a quelli dei membri del consiglio di
amministrazione della SA (art. 808s. CO; Meyer-Hayoz/P. Forstmoser, Grundriss
des Gesellschaftsrechts, Zurigo 1993, p. 354; P. Montavon, Droit et pratique de
la SARL, Lausanne 1996, p. 279, 281; M. Knus, Die Schadenersatzpflicht, des
Arbeitgebers in der AHV, Winterthur 1989, p. 15; cfr. inc. 31.1997.00056).
In una
sentenza pubblicata in DTF 126 V 238 consid. 4 (= Pratique VSI 5/2000, pag.
226-229; ancora ribadito in Pratique VSI 5/2002, pag. 177-178), il TFA ha
ribadito il concetto secondo cui il socio gerente di una Sagl e le persone che
di fatto esercitano la funzione di direttore rispondono dei danni causati dal
non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima.
Per contro, sempre nella stessa sentenza, il TFA ha precisato nei seguenti
termini la posizione del socio semplice:
"
(…)
4.- Im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung begründet die Stellung eines blossen Gesellschaf- ters - wie vom kantonalen
Gericht dargetan - für sich al- leine keine Kontroll- oder Überwachungspflichten.
Dies ergibt sich aus Art. 819 Abs. 1 OR, der für von der Ge- schäftsführung ausgeschlossene
Gesellschafter lediglich ein Einsichtsrecht vorsieht (vgl. Janggen/Becker, Kommentar
zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch [Berner Kommentar; Band VII, Teil 3], Bern
1939, N 28 zu Art. 819 OR; Pedroja/Watter, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht
[Basler Kommentar, Obligationenrecht II], Basel/Frankfurt a.M. 1994, N 1 und N
7 zu Art. 819 OR; Lukas Handschin, Die GmbH, Zürich 1996, § 19 N 7; Herbert Wohlmann,
Die Gesell- schaft mit beschränkter Haftung, in: Schweizerisches Privat- recht,
Band VIII/2, Basel/Frankfurt a.M. 1982, S. 427 f. und S. 430; derselbe, GmbH-Recht,
Basel/Frankfurt a.M. 1997, S. 119 und S. 124). Hätte der Gesetzgeber darüber hinaus
die blossen Gesellschafter zur Kontrolle der Geschäftsführung verpflichten wollen,
hätte dies unzweifel- haft im Gesetz einen Niederschlag gefunden, was indessen nicht
der Fall ist. Folgerichtig sieht Art. 827 OR bezüg- lich der auf Pflichtverletzungen
beruhenden Verantwortlich- keit nur für bei der Gesellschaftsgründung beteiligte
und mit der Geschäftsführung und der Kontrolle betraute Perso- nen sowie die Liquidatoren
eine Normierung vor. Auch wenn die gesetzliche Lösung als wenig geglückt bezeichnet
wird, weil die Kontrollstelle nicht nur im Interesse der Anteils- inhaber, sondern
auch im Interesse der Gläubiger und des Rechtsverkehrs agiert (Pedroja/Watter, a.a.O.;
Wohlmann, a.a.O.), liegt darin kein triftiger Grund, der ein Abweichen von der vom
Gesetzgeber getroffenen Regelung rechtfertigen würde (vgl. BGE 125 II 196 Erw.
3a, 244 Erw. 5a, 125 V 130 Erw. 5, je mit Hinweisen). Soweit die Kasse in diesem
Zusammenhang aus Art. 814 Abs. 1 OR etwas anderes ableiten will, ist dies nicht
nachvollziehbar, wird in dieser Bestimmung doch einzig die Vertretungsbefugnis der
Geschäftsführer näher umschrieben. Wenn daher ein nicht ge- schäftsführender Gesellschafter
die Einhaltung der so- zialversicherungsrechtlichen Abrechnungs- und Beitrags- zahlungspflichten
(Art. 14 Abs. 1 AHVG; Art. 34 ff. AHVV) durch die Firma nicht überprüft, kann er
für den von der Kasse wegen der Beitragsausfälle erlittenen Schaden auch nicht haftbar
gemacht werden. Ist er indessen statutarisch zur Kontrolle oder Überwachung der
Geschäftsführertätigkeit verpflichtet, was nicht mit der Einsetzung einer (externen)
Revisionsstelle nach Art. 819 Abs. 2 OR zu verwechseln ist, kann er wegen unterlassener
oder unzureichender Kontrolle genauso in die Pflicht genommen werden, wie wenn er
in Kenntnis mangelhafter Geschäftsführung keine Vorkehren trifft (in diesem Sinne
nicht veröffentlichtes Urteil A. vom 17. Dezember 1999, H 136/99). Hat er innerhalb
der GmbH gar eine Stellung inne, die einem Geschäftsführer entspricht, ist er weiter
gehenden Pflichten unterworfen (Näheres hiezu: Rolf Watter, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht [Basler Kommentar, Obligationenrecht II], Basel/Frankfurt a.M.
1994, N 16 zu Art. 811 OR mit Hinweis auf N 3 ff. zu Art. 717 OR; Werner von Steiger,
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch
[Zürcher Kommentar, Band V, Teil 5c], Zürich 1965, N 33 zu Art. 811 OR; Handschin,
a.a.O., § 19 N 40 ff.; Wohlmann, Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, a.a.O.,
S. 419 ff.; derselbe, GmbH-Recht, S. 112 f.), deren Verletzung ebenfalls eine Verantwortlichkeitsklage
nach sich ziehen kann (Art. 827 in Verbindung mit Art. 754 OR). Als mit der Geschäftsführung
befasst gelten nicht nur Personen, die ausdrücklich als Geschäftsführer ernannt
worden sind (sog. formelle Organe); dazu gehören auch Personen, die faktisch
die Funktion eines Geschäftsführers ausüben, indem sie etwa diesem vorbehal- tene
Entscheide treffen oder die eigentliche Geschäftsfüh- rung besorgen und so die Willensbildung
der Gesellschaft massgebend beeinflussen (materielle oder faktische Organe; BGE
117 II 441 Erw. 2, 571 Erw. 3, 114 V 78, 213). Darunter fallen typischerweise Personen,
die kraft ihrer Stellung (z.B. Mehrheitsgesellschafter) dem formell eingesetzten
Geschäftsführer Weisungen über die Geschäftsführung erteilen. (…)"
Pertanto,
come rettamente osservato dalla Cassa, nell'ambito della responsabilità ex art.
52 LAVS, il convenuto, socio gerente della __________, deve essere parificato
ad un amministratore di una società anonima (cfr. anche: STFA del 23 gennaio
2003 nella causa P., H 337/01, consid. 2; STFA del 21 giugno 2001 nella causa J
e V, H 20/01, consid. 2).
2.10. Va quindi
ricordato che, ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53).
I fatti
di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a
tutti gli organi della stessa.
Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid.
3b; Knus, op. cit. p. 52; U. Cristoph Dieterle/U. Kieser, op. Cit. P. 658).
Nel caso
di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto
concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con
riferimenti).
La
giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo
trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF
108 V 186ss. consid. 1b).
2.11. ___________
ha ricoperto la carica di socio gerente dalla costituzione della società sino
al 22 giugno 2001, con diritto di firma individuale, ed in seguito quale
liquidatore (cfr. doc. _).
Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa C.; 31.95.00012), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
2.11.1. ___________ ha
sostenuto che ad occuparsi della gestione della società era esclusivamente
____________. Al convenuto erano per contro stati affidati compiti puramente
tecnici.
In
proposito va rilevato che i soci gerenti dispongono di competenze simili a
quelle dell’amministratore della società anonima per quel che riguarda
l’estensione e le restrizioni del diritto a rappresentare (cfr. art. 814 cpv. 1
CO; art. 718a CO e A. Meier-Hayoz/P. Forstmoser, op. cit., p. 355; Montavon,
op. cit., p.327).
Al socio
che rifiuta di amministrare o che trascura la gestione possono inoltre essere
tolti i poteri per motivi validi (art. 814 cpv. 2 e art. 565 CO; Montavon, op.
cit., p. 279 330; DTF 81 II p 544).
L’art. 827 CO precisa inoltre che:
"
La responsabilità delle persone che hanno preso
parte alla costituzione della società, di quelle incaricate della gestione e
della revisione e dei liquidatori è regolata dalle disposizioni della società
anonima."
Il socio gestore è quindi paragonabile all’amministratore della
società anonima. Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi
valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa
società (cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa P., H 337/01, consid. 2;
STFA del 21 giugno 2001 nella causa J e V, H20/01, consid. 2).
Nell'evenienza
concreta il convenuto non può liberarsi dalla sua responsabilità di socio
gerente della Sagl sostenendo che egli non ha mai gestito la società e che
____________, socio senza diritto di firma, era l'unico ad occuparsi della
parte amministrativa.
Per
analogia a quanto previsto con gli amministratori di una società anonima,
accettando il mandato di socio gerente di una società a garanzia limitata,
__________ ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA
del 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G., H 268/01 e H 269/01, consid. 7.2;
STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid.
7.2.1; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H265/00, consid. 4.3; STFA del 27
gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 4.3;
STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid.
10.1.).
Anche
qualora ___________ avesse di fatto gestito da solo la società (cfr. consid.
1.3 e 1.5) ciò non toglie che la responsabilità per il corretto adempimento
degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione
degli affari sociali incombeva soprattutto al socio gerente __________,
trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra
5 CO (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA
del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre
2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 15
aprile 2002 nella causa J., H 365/01, consid. 5; STFA del 27 aprile 2001 nella
causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H
225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H
294/94).
Nella
presente fattispecie le argomentazioni sollevate da ___________ non sono
sufficienti per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS.
D'altronde
___________ non ha minimamente provato di essere stato impedito di raccogliere
informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come
e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati
(ad esempio interpellando direttamente la Cassa). Il convenuto si è limitato a
dire che era ____________ ad occuparsi della conduzione e la gestione della
società.
Non è
quindi sufficiente asserire di essere membro del CdA (o socio gerente di una
Sagl) con funzioni puramente tecniche per non incorrere in nessuna
responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. STFA del 27 marzo 2000 nella causa V.G e
R.N, H 272/99 Ws, consid. 3c; STFA del 29 agosto 1997 nella causa G.M, H
318/95).
Questo
principio è stato ancora ribadito per esteso dal TCA in una sentenza non
pubblicata del 6 agosto 1998 nella causa M.B., Inc. 31.96.29-30, dove un
amministratore, al quale erano state esclusivamente affidate competenze tecniche,
è stato ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa poiché non aveva
ottemperato al suo obbligo di vigilanza e di diligenza prescritto dalla legge.
Il
convenuto, in violazione degli obblighi che gli derivano dalla carica di socio
gerente di una società a garanzia limitata, non ha svolto nessun tipo di
controllo.
Come
ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V
219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e STFA del 25 luglio 1991
nella causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa P. e M., H
208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H
153/00, consid. 8b; DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements
récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è
sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio
2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza,
egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue
sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17
gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre
1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza,
va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29
maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19 maggio 1995
nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione, l'amministratore
unico o il socio gerente di una Sagl sarà ritenuto responsabile del danno.
Il ruolo
di ___________, non giustifica comunque la passività di ____________. Egli non
ha adempiuto ai propri obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179).
Il
convenuto non poteva, nella veste di socio gerente di una Sagl, accontentarsi
di svolgere un ruolo passivo nella società. Il fatto di non informarsi
regolarmente sulla conduzione della società e - vista l'importanza in questo
ambito - sulla sorte dei contributi sociali costituisce colpa grave ai sensi
dell'art. 52 LAVS (cfr. SVR 2003 AHV N°5, pag. 14 consid. 5.3.2; STFA del 16
aprile 2003 nella causa P., D., B., H 234/02 + 237/02 + 239/02, consid. 6.2.3).
Il convenuto avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i
contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA
del 3 luglio 2003 nella causa V., H 265/02, consid. 3.2.; STFA del 28 aprile
2003 nella causa P. e M., H 208/00 e H 209/00, consid. 7.2.1; STFA del 27
gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 4.3;
STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b). Egli
avrebbe anche potuto interpellare l'ufficio di revisione attingendo dati
contabili oggettivi (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid.
5.3), dai quali avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali
scoperti o perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (cfr. STFA
dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4).
Essersi
fidato senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è
segno di una grave negligenza del socio gerente di una Sagl. I controlli gli
avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società
(cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid.
2.4; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3c; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 17 gennaio 2002
nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b;STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.
C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte acque
da diverso tempo, costringendo la Cassa a diffidarla e precettarla sin dal
agosto 1998.
Diverso
sarebbe stato se, appena conosciuta l'esposizione debitoria a titolo di
contributi alle assicurazioni sociali, il convenuto avesse inoltrato
immediatamente le proprie dimissioni (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella
causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 9).
Se avesse
subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe
certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (cfr. STFA del 23
agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c).
Se è vero
che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA e il socio
gerente di una Sagl può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i
contributi vengano pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare
che le funzioni delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA del 27 gennaio
2003 nella causa L., H 393/01, consid. 2.4; STFA del 23 agosto 2002 nella causa
V. e C., H 405 + 406, consid. 4.2.; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H
403/01, consid. 3b; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid.
5a; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del
5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; SVR 2001 AHV n° 15 consid.
6b). Non è possibile liberarsi da ogni responsabilità ex art. 52 LAVS ed
affermare di aver ottemperato al proprio dovere di diligenza semplicemente
delegando i compiti ad una persona più competente, con specifiche conoscenze
economiche e finanziarie (SVR 2002 AHV Nr. 9 consid 3a).
Per
quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di ___________ (nel frattempo
anch'egli deceduto, cfr. doc_), si ricorda in questo contesto che l'art. 759
cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art.
52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la
gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag.
306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98).
Il TFA ha
infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag. 309):
"
En l'espèce, les faits reprochés aux recourants
sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait,
quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de
l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en
relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du
code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur
jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable
(solidarité différenciée); elle permet au responsable d'invoquer des facteurs
de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de
l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43
al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022 ss;
Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36,
note 99 ss).
Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS
implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle,
soit une négligence grave."
In
sostanza, il disinteresse mostrato da __________ per quanto concerne l'aspetto
gestionale della Sagl, ne determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il
convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi
persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di
socio gerente di una Sagl (per analogia a quanto previsto per gli
amministratori di SA, cfr. STFA del 5 giugno 2003 nella causa V. C. e R. G., H
268/01 e H 269/01, consid. 7.2; STFA del 20 marzo 2003 nella causa W., H265/00,
consid. 4.3; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01,
consid. 2.5; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c).
Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati.
Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza
(cfr. RCC 1992, pag. 269).
Del
resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati
pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza
grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività del convenuto è
quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla
Cassa (cfr. STFA del 21 maggio 2003 nella causa A, H 13/03, consid. 3.1; STFA
del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5; STFA del 17 gennaio 2002
nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).
2.11.2 ___________ ha
contestato l'addebito di grave negligenza, in quanto sarebbe stato incapace di
seguire la sua normale attività lavorativa a causa del suo grave stato di
salute.
In
passato il TCA ha già avuto occasione di considerare giustificato il mancato
pagamento dei contributi, se è dovuto a grave malattia del presidente del CdA,
che aveva praticamene condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri
amministratori non erano in grado di continuare gli affari, viste le
particolari conoscenze richieste (STCA 7 novembre 1990 in causa V.P., L.R.,
E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991 in causa L.B. e D.T.).
Inoltre,
non è stato ritenuto responsabile l'amministratore, che a seguito di
invalidità, non era più in grado di seguire gli affari della società, per il
danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA 26 novembre 1991 in causa M.C.;
STCA 9 marzo 1993 in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid.
2.6).
Infine il
TCA ha ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici che
viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di
una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di
salute non può essere reso responsabile del mancato pagamento dei contributi
(STCA del 4 maggio 1995 in causa P.P.).
A
proposito di un amministratore unico con problemi di salute, in una sentenza
del TFA non pubblicata del 16 aprile 1998 nella causa O.G., H 193/96 Ws, l'Alta
Corte ha negato quale motivo di discolpa lo stato di salute del convenuto,
motivando:
"
(…)
c) Il ricorrente giustifica inoltre il mancato pagamento dei
contributi con motivi di salute, riferiti al periodo tra il 1989 e il 1993. A
sostegno del suo assunto, produce un certificato medico 31 luglio 1996 del
dott. G. di Lugano, dal quale si evince che ha subito una operazione di by‑pass
nel giugno 1990 e che era affetto da diabete di difficile controllo.
Questi motivi non possono essere fatti valere quale esimente ex
art. 52 LAVS. L'amministratore unico di una società deve infatti preoccuparsi
di affidarla, in sua assenza, ad una persona competente nella gestione e non
può limitarsi ad assumere un atteggiamento passivo. Si noti poi che nel 1990 O.
G. ha incassato da diverse assicurazioni un importo fatto successivamente
affluire alla società, che nel 1991 ha acceso un prestito ipotecario presso la
Banca R. di R. e che nel 1993 ha pure versato un'ulteriore somma alla A. G. SA.
Trattasi di atti concludenti che dimostrano come l'interessato, malgrado avesse
qualche problema di salute, si sia sempre attivamente occupato della società,
ricordato comunque che ‑ ove fosse stato realmente incapace di
determinarsi come si richiede a un amministratore unico - sarebbe stato suo
preciso dovere dimettersi dalla carica.
Il ricorrente ha quindi mancato al dovere di diligenza che si deve
esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria
di quella a cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e
riferimenti), peraltro molto addentro nell'ambito delle imprese di costruzione,
ritenuto che operava nella società già dal 1971 e che avrebbe dovuto sapere,
perché fatto notorio, che in tempi di grave crisi nel settore immobiliare
possono insorgere complicanze al momento dell'incasso dei crediti. Nemmeno la
circostanza che O. G. abbia profuso mezzi liquidi nella ditta ‑ in misura
comunque inferiore alle sue capacità, come dimostra la donazione ai figli di un
bene immobile del valore di fr. 180 000.‑ ‑ è sufficiente a sanare
la grave negligenza. Infatti non è accertato che la scelta di differire il
pagamento dei contributi paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la
sopravvivenza della società. Neppure è assodato che il datore di lavoro potesse
oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo a
ogni suo credito (DTF 108 V 188), visto che già dal 1990 sapeva che vi
sarebbero stati problemi d'incasso riferiti alla S. SA, già G.C.T. SA.
L'organo, secondo la giurisprudenza, deve prestare particolare attenzione nel
caso in cui sia a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi
finanziaria. In questo contesto il solo fatto che egli abbia investito
nell'impresa, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo patrimonio
privato, nulla cambia, allorquando la sua responsabilità secondo l'art. 52 LAVS
sia stata appurata (sentenza inedita 19 febbraio 1992 in re V., J., W. e T., H
62/91).
Va ancora ricordato al ricorrente che il dovere di diligenza
risulta accresciuto quando si tratta di un amministratore unico, ritenuto che
quest'ultimo deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta
gestione degli affari sociali e che non' è sufficiente l'ossequio della
"diligentia quam in suis" (DTF 122 111 198 e riferimenti). Al
riguardo il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di
affermare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore
unico sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b), tanto
più quando, in mancanza di delega durante un periodo di malattia, lo stesso
amministratore se ne è occupato in prima persona.
Ne consegue che O. G. dovrà pertanto risarcire il danno subito
dalla Cassa."
I
certificati medici agli atti attestano che ___________ il 30 settembre 1998 è
stato ricoverato in ospedale.
La
degenza ospedaliera è durata sino al 12 ottobre 1998 (cfr. doc. _). In questa
stessa data ____________ è poi stato ricoverato presso un centro di
riabilitazione sino al 23 ottobre 1998 (cfr. doc. _).
I
certificati medici agli atti attestano un'incapacità lavorativa totale dalla
data dell'intervento (6 ottobre 1998, cfr. doc. _) sino al 24 giugno 1999,
mentre dal 25 giugno 1999 l'incapacità lavorativa certificata dai medici era
dell'80% (cfr. doc. _).
Il TCA,
su domanda della Cassa, ha richiesto all'Ufficio tassazione persone giuridiche
di trasmettere l'intero incarto fiscale relativo alla _____________. Dalla
documentazione emerge effettivamente che ___________ é intervenuto a più
riprese, a nome e per conto della società, presso l'Ufficio di tassazione delle
persone giuridiche di __________, in data 17 dicembre 1998, con l'invio della
documentazione completa della dichiarazione fiscale 1997, rispettivamente il 24
agosto 1999 e il 16 marzo 2000, con l'invio della dichiarazione fiscale completa
per l'anno 1998 (cfr. incarto fiscale sub doc. _).
D'altro canto, per sua
stessa ammissione, il convenuto ha dichiarato che, durante il periodo di
malattia, ha comunque cercato di far fronte, indistintamente, a tutti i
creditori, inclusa la Cassa:
"
Essendo stato disabile al lavoro al 100% durate
la mia degenza (sempre ancora residente in Italia) non potevo fare dei
miracoli; anche le poche trasferte dal luogo di residenza in Italia fino ad
arrivare a Manno erano veramente faticose per la mia salute, visto la distanza
tra i due luoghi. Ho comunque cercato di far fronte a tutti i creditori,
indistintamente, incluso lo Stato con i mezzi finanziari che disponeva la
____________ (cfr. doc. _).
Si
presume quindi che i compiti essenziali siano stati ancora svolti dal convenuto
o che perlomeno egli era ancora in grado di svolgere mansioni operative in seno
alla società (perlomeno vigilare affinché i contributi venissero pagati).
Agli atti
non vi sono del resto elementi che consentano di ipotizzare che, a causa del
suo stato di salute dopo l'intervento, egli non sia stato in grado di gestire
gli affari della società ed in particolare di provvedere al pagamento dei
contributi.
Del
resto, per sua stessa ammissione, ___________ ha sempre delegato i compiti
gestionali a ____________; alla data del decesso di quest'ultimo (29 luglio
1999), il convenuto era comunque abile nella misura del 20 % (cfr. doc. _).
Dopo la
morte di ___________, __________ è sì intervenuto incaricando una fiduciaria
per far chiarezza sulla contabilità aziendale, tuttavia i contributi sono
riamasti comunque impagati.
Riassumendo,
questo TCA rileva che il convenuto sin dalla costituzione della società (nel
1994) ha delegato i compiti gestionali al socio ___________. Dopo l'importante
intervento chirurgico subito dal convenuto, _____________ ha comunque
continuato a portare avanti la gestione amministrativa della società, per cui
non si può nemmeno affermare che egli abbia delegato tali mansioni
amministrative a causa dello stato di salute di ____________. Inoltre, come è
stato verificato, il tipo d'intervento e le conseguenze postoperatorie non
erano tali da impedirgli un controllo per lo meno per quanto atteneva al
pagamento dei contributi sociali. Dopo la morte di ___________, __________ era
comunque abile nella misura del 20%.
Questo
TCA, apprezzando le prove secondo l'abituale criterio della probabilità
preponderante (cfr. STFA non pubblicata del 15 gennaio 2001 nella causa C. P.,
C 49/00, consid. 2c; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98 Ws, consid.
3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC
1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250
consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32
consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag.
31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), ritiene ___________
responsabile per l'intero importo fatto valere dalla Cassa. Sorprende comunque
che la Cassa non abbia perlomeno reso attenta la società sull'esiguo importo
degli acconti (fr. 427.15 a trimestre), quando i conguagli del 1998 ammontavano
a fr. 16'863.05 e quelli del 1999 a fr. 17'226.70. Ad ogni buon conto la
responsabilità di ____________ non può essere attenuata in nessun modo, in
quanto risulta essersi completamente disinteressato del pagamento dei
contributi sociali (cfr. consid. 2.12.1).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta .
§) Di
conseguenza ____________, __________ e _________, componenti la comunione
ereditaria fu ____________, sono condannati a versare alla Cassa cantonale di
compensazione AVS, in solido, fr. 34'737'70.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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