AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2002.43
Data decisione, Autorità:
30.01.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
31.2002.43
ZA/cd
Lugano
30 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Raffaello Balerna (in sostituzione del gd Ivano Ranzanici,
astenuto)
con redattore:
Zaccaria Akbas,
vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 16 settembre
2002 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
contro
rappr. da: __________
In relazione alla
ditta __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La
__________ con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il
19 novembre __________ (cfr. doc. _). In data 16 agosto __________è stata
pubblicata sul FUSC l'iscrizione della Modifica Statutaria della società,
segnatamente il trasferimento della sede da __________ a __________.
Lo scopo
sociale consisteva nella compravendita di immobili, l'amministrazione di beni
mobili e immobili, ecc. (cfr. doc. _). La società ha gestito l'Hotel __________
a __________.
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società, con diritto di
firma individuale dal 9 giugno 1999 sino al 12 agosto 2000 (cfr. doc. _).
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione AVS in
qualità di datrice di lavoro dal 1° novembre 1980 al 31 dicembre 1999. Dal 1°
gennaio 2000 la società è affiliata alla Cassa di compensazione __________.
La
__________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi. La Cassa ha
iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide ed a
promuovere le procedure esecutive (cfr. doc. _).
In data 2
ottobre 2000 é stato emesso un attestato di carenza beni per un importo di fr.
8'894.35 (cfr. doc. _).
La
società è stata sciolta d'ufficio in applicazione delle disposizioni degli art.
88a e 86 ORC (FUSC del 4 marzo ________), oggi in liquidazione.
1.2. Per questo
motivo, costatato di aver subito un danno, il 7 agosto 2002 la Cassa ha emesso
nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS
per fr. 15'688.70, concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non
versati nel 1999, in via solidale con __________ (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 22 novembre 2001, __________ ha respinto l'addebito di
intenzionalità e grave negligenza, rinviando a quanto sostenuto dal proprio
legale nella risposta di cui all'incarto 31.2002.1 (cfr. doc. _). In sostanza il
convenuto afferma di aver assunto la carica di amministratore a titolo
fiduciario quale "uomo di paglia". Egli afferma di non aver potuto
influenzare o controllare l'attività della società, da qui le proprie
dimissioni.
1.4. Con
petizione 3 gennaio 2002, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
versamento di fr. 8'894.35, motivando:
"
(…)
L'ammontare del credito risarcitorio, di cui alla predetta
decisione, deve tuttavia essere ridotto e limitato a fr. 8'894.35
(doc. _), ritenuto che l'importo relativo agli assegni familiari anticipati per
l'anno 1999 pari a fr. 6'588.-, oltre alle spese
esecutive, non è stato riconosciuto alla società ed è quindi stato addebitato
con conteggio dell'8 maggio 2001, epoca in cui il convenuto aveva però già
dimissionato.
(…)
Del resto, il convenuto non ha suffragato con alcuna prova
l'affermazione, secondo la quale egli non avrebbe potuto esercitare la funzione
di amministratore unico, non avendo potuto né influenzare, né controllare
l'attività della società e né tantomeno accedere alla contabilità.
II signor __________ non può quindi pretendere, così come
stabilito dalla giurisprudenza, che l'impossibilità di visionare la contabilità
o il traffico dei pagamenti venga considerato quale motivo di discolpa (DTF 112
V 2), ritenuto che, nella stessa misura, risponde anche chi di fatto viene
escluso dall'amministrazione (M. KNUS, Die
Schadenersatzpflicht des Arbeitsgebers in der
AHV, Winterthur 1989 p. 53).
A titolo abbondanziale, si osserva che un apprezzamento meno
severo della colpa potrebbe avvenire solo nel caso di una grande impresa, in
cui le possibilità di controllo sono limitate (RCC 1988 p. 116 consid. 4; DTF
108 V 202), ciò che, però, non è il caso di specie.
Si rileva, infine, che la controparte cade in contraddizione
poiché se da una parte denuncia la di lui mancata possibilità ad intervenire o
controllare la società, dall'altra dichiara che "al fine di inquadrare
correttamente la vicenda, è da precisare che il convenuto aveva assunto più
precisamente il ruolo di amministratore fiduciario, o "uomo di
paglia", della società (...)" (cfr. doc. _ , punto
2., pag. 3, sottolineatura nostra).
Prove: c.s.
8.2. II convenuto sostiene, poi, di avere tempestivamente
dimissionato, dopo essersi reso conto che la situazione era divenuta
insostenibile, e di essersi garantito, con una dichiarazione del nuovo
amministratore unico, signor __________, l'esonero da ogni responsabilità in
relazione ai debiti della società (cfr. punto 5, pag. 4 del doc. _).
A tal proposito, a mente della giurisprudenza, l'amministratore
deve, se intende limitare i rischi connessi alla sua funzione, rassegnare le
dimissioni quando accerta che non dispone di alcun potere (DTF 123 V 173
consid. 3a).
Nel concreto caso, si osserva che, se il convenuto avesse agito
con immediata determinazione e fosse uscito per tempo senza aspettare sino al
12 agosto 2000, quindi oltre un anno, avrebbe certamente evitato di trovarsi in
una simile situazione.
Si rileva, inoltre, che l'assunzione da parte del nuovo
amministratore unico, signor __________, di tutti gli eventuali debiti della
società, lascia immutata la responsabilità del convenuto (doc. _ ), siccome ciò
non influisce sul rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione
interna, riferita al rapporto di diritto privato tra il convenuto e il signor
__________ (STFA inedita del 30 aprile 1998 in re C. S. e C. B.).
Visto quanto sopra, è data la responsabilità del signor __________
giusta l'art. 52 LAVS per il disinteresse mostrato nel
compiere quanto d'importante per qualsiasi persona ragionevole nell'ambito
delle incombenze proprie alla funzione di amministratore unico, in particolare,
con l'omissione di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati.
Costituendo tale omissione una grave violazione del dovere di
vigilanza (RCC 1992, pag. 115), risulta lapalissiano che il convenuto non ha
ottemperato agli obblighi di diligenza e di vigilanza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d'uso nei propri affari.
Ne discende quindi che il convenuto deve assumersi le conseguenze
del mancato pagamento dei contributi alla Cassa." (cfr. doc. _)
1.5. In data 3
ottobre 2002 il TCA ha respinto la richiesta del legale del convenuto di
sospendere la causa in attesa della vertenza di cui all'Inc. 31.2002.1 e la
richiesta delle parti volta a congiungere la presente causa con quella di cui
all'incarto 31.2002.1 (cfr. doc. _).
1.6. Con risposta
23 ottobre 2002 il convenuto, rappresentato dallo Studio legale __________,
riconfermandosi nell'opposizione, ha respinto l'addebito di intenzionalità e
grave negligenza, precisando:
"
(…)
Nell'ambito della vertenza con la spettabile Cassa di comp. AVS
Gastrosuisse, il convenuto aveva indicato i nominativi di quelle persone che
avrebbero potuto riferire in merito alla suddetta impossibilità. Chiaramente
una tale circostanza non può essere accertata con prove documentali, ma solo
con le dichiarazione di testimoni diretti, che hanno potuto vedere con i propri
occhi i tentativi inutili del convenuto di accedere alla contabilità.
Ebbene, questi signori non sono stati sentiti. Quindi, l'attrice
sbaglia nell'asserire che il convenuto non ha suffragato con alcun elemento
probante le proprie affermazioni.
E' più giusto dire che il convenuto non ha ancora avuto la
possibilità di chiarire la propria posizione con prove concrete, in casu
necessariamente testimoniali.
Si ribadisce che per quanto riguarda la contabilità e la
corresponsione dei contributi sociali, il convenuto non ne ha mai avuto l'accesso
o la gestione. Egli tentò di ribellarsi, cercando di accedere ai PC dove era
tenuta la contabilità, ma si trattò di sforzi inutili, tanto da costringerlo a
rassegnare le dimissioni." (cfr. doc. _)
in
diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.2. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella
causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti,
L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei
confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA
del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).
Nella
fattispecie in esame, occorre tuttavia rammentare che la società versava
acconti trimestrali secondo il sistema forfetario.
Ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 OAVS, infatti, la cassa di compensazione può
consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei
contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente
corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno
civile.
Questa
procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti, secondo
le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno civile.
Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS dell’anno
precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).
Alla fine
dell’anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi
forniti dal datore di lavoro (distinta salari), allestirà il conteggio finale,
dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in
difetto (conguaglio) (cfr. N. 2030 delle Direttive sulla riscossione dei
contributi, edite dall'UFAS).
Nell'evenienza
concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _),
dagli estratti dei contributi paritetici (cfr. doc. _) e dall'attestato di
carenza beni (cfr. doc. _) risulta chiaramente l'importo dei contributi non
saldati, che ammonta a fr. 8'894.35.
Il
convenuto non ha del resto contestato l'importo del danno come tale fatto
valere dall'attrice con la petizione.
2.3. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.5. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.6. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa C.; 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società, con diritto di
firma individuale dal 9 giugno 1999 sino al 12 agosto 2000 (cfr. doc. _).
2.6.1. Il convenuto
sostiene sostanzialmente di essere stato impedito ad accedere alla contabilità
della società. Egli avrebbe tentato a più riprese di controllare che i
contributi venissero pagati, senza tuttavia riuscirci. Da qui le proprie
dimissioni del 12 agosto 2000.
Accettando
il mandato di amministratore unico della __________, __________ ha assunto
tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 16 settembre 2002
nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.1.; STFA del 23 agosto
2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 28 maggio
2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 5 novembre 2001 nella causa
F., H 153/01, consid. 6b). La responsabilità per il corretto adempimento degli
oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli
affari sociali incombeva quindi a ___________, amministratore unico,
trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra
5 CO (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA
del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre
2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). Il convenuto ha per contro riferito
di aver assunto il ruolo di "amministratore fiduciario" o "uomo
di paglia", figura questa non esente da una responsabilità ex art. 52 LAVS
(cfr. STFA del 15 aprile 2002 nella causa J., H 365/01, consid. 5; STFA del 27
aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001
nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C.,
consid. 3b, H 294/94).
Nella
presente fattispecie le argomentazioni sollevate dal convenuto non sono
sufficienti per liberarlo dalla responsabilità ex art. 52 LAVS.
Il
convenuto sostiene di essere stato impedito ad accedere alle informazioni
contabili e alla situazione relativa al pagamento dei contributi paritetici. In
realtà __________ è rimasto in carica per circa un anno e si è dimesso soltanto
il 31 agosto 2000. Non vi sono valide ragioni per rimanere in carica tutto
questo tempo se realmente il convenuto fosse stato regolarmente impedito ad
accedere alle informazioni in parola, e ciò sin dalla sua entrata in seno
all'amministrazione della società (cfr. consid. 1.6), ritenuto inoltre che la
società ha continuato a non pagare i contributi anche per l'anno 2000 (cfr.
doc. _, Inc. 31.2002.1, vertenza che vede __________ convenuto dalla Cassa di
compensazione AVS __________ per fr. 23'142.55).
Questo
TCA non può non rilevare una contraddizione nelle affermazioni del convenuto,
che in un primo tempo con l'opposizione di cui all'incarto 31.2002.1, doc. _,
ha dichiarato di avere avuto tutto sotto controllo e che finché è rimasto in
carica i contributi sono stati regolarmente versati (quindi di aver attivamente
provveduto - anche se in verità non è stato così - al loro pagamento), e poi,
con la risposta di causa ha dichiarato di essere stato sempre impedito ad
accedere alle informazioni richieste.
In ogni
caso - ammesso che egli abbia effettivamente tentato, invano, di accedere alla contabilità
aziendale - non può comunque essere giustificata una permanenza così lunga in
seno al CdA.
Egli
avrebbe dovuto reagire immediatamente o si sarebbe dovuto dimettere subito dopo
i primi ostruzionismi.
In una
sentenza del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65/01, consid. 5, il TFA ha
ribadito quest'ultimo concetto precisando:
"
Il se devait dès lors de surveiller encore plus
étroitement l'activité de ce dernier au sein de C.________ SA, et ne pouvait se
contenter, comme il l'a fait, de l'inviter à rendre compte de la situation sans
réagir devant l'absence de réponse à ses demandes d'information répétées (cf.
lettres des 22 novembre 1994, 25 avril et 20 juillet 1995). Le recourant a
ainsi pratiquement laissé champ libre à B.________ pour gérer le projet
y., attitude qui se rapproche de celle d'un homme de paille. En cela,
il a méconnu l'une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui
confère l'art. 716a al. 1 CO, soit l'exercice de la haute surveillance sur les
personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment que celles-ci
observent la loi, les règlements et les instructions données (ch. 5). Sa
négligence doit être appréciée d'autant plus sévèrement que la structure de
C. SA était petite et qu'il lui incombait en définitive de contrôler
les agissements d'une seule personne (ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647
consid. 3b). A cela s'ajoute que le projet constituait pour sa société une
activité nouvelle, encore mal définie, et sur laquelle il était peu renseigné.
Qu'il n'ait rien entrepris, selon ses dires, parce qu'il ne voulait pas
compromettre la vente de sa société ne saurait en aucun cas constituer un motif
légitime pour excuser son manque de réaction face au comportement de
B.. A l'instar des premiers juges, il y a dès lors lieu d'admettre que
le recourant a commis, au sens de l'art. 52 LAVS, une négligence grave qui est,
de surcroît, en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage
subi par l'intimée. On ne voit pas, à cet égard, ce que l'apport de la
procédure pénale pourrait y changer. Si, à n'en pas douter, le recourant a été
victime d'un comportement abusif de la part de B., il n'en demeure pas
moins qu'il s'est, en sa qualité d'administrateur unique de C.________ SA, rendu
coupable d'un défaut de surveillance et c'est en cela que réside le fondement
de sa responsabilité à l'égard de la caisse. Il en irait différemment si
B.________ l'avait trompé par des manoeuvres fallacieuses, en lui présentant
par exemple des comptes falsifiés (voir arrêt non publié F. du 25 juillet 2000,
H 319/99). A.________ ne prétend toutefois pas que tel fut le cas. La
juridiction cantonale était ainsi fondée, par appréciation anticipée des
preuves, à se passer de la mesure d'instruction supplémentaire requise par le
recourant sans qu'on puisse y voir une violation de son droit d'être entendu
(ATF 124 V 94 consid. 4b)."
In una
sentenza del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c, il TFA ha
ancora precisato:
"
(…)
c) Nel caso di specie, il ricorrente non può
seriamente pretendere di venir liberato dalle sue responsabilità, sebbene abbia
più volte sollecitato i coniugi T.________ a inviargli i documenti necessari
per l'allestimento della contabilità. Dalla documentazione agli atti risultano
infatti sollecitatorie rimaste in sostanza inevase, senza però che il
ricorrente ne abbia tratto l'unica conclusione che si imponeva, ossia le
dimissioni. A nulla serve anche lo scritto 16 luglio 1998 con cui l'interessato
aveva reso attento il marito di T.________ di non voler tollerare ulteriormente
la situazione, chiedendogli di fornire, finalmente, la documentazione mancante
per la chiusura del- l'esercizio contabile 1997, nonché di provvedere alla
prosecuzione della richiesta di sussidio. Orbene, ritenuto che l'insorgente,
per sua stessa ammissione, era convinto di dover rendere conto del suo operato
ad un ente pubblico, mal si comprende perché abbia continuato a far affidamento
sui coniugi T.________ anche dopo che i ripetuti silenzi dei destinatari
sulle varie richieste di messa a disposizione dei dati contabili avrebbero
dovuto indurlo ad attivarsi in termini più risoluti. Detto altrimenti, invece
di limitarsi a richiedere in via epistolare documenti contabili, era suo
preciso dovere andarli a cercare sul posto, come la sua funzione di socio
gerente gli avrebbe non solo consentito, ma anche imposto. Egli non poteva
avere dubbi sull'importanza della corretta gestione contabile della società non
solo perché era socio gerente, ma anche nella sua qualità di fiduciario di
professione". (le sottolineature sono del redattore)
In
un'altra sentenza del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H
10+45/01, consid. 10.2., il TFA ha ancora ribadito, nel caso di un
amministratore che si é dimesso dopo un anno dall'inizio delle difficoltà
finanziarie della società, quanto segue:
"
(…)
10.2
Nel caso di specie va rilevato che, benché avesse
firmato nel 1973 un accordo con A.________ che lo liberava delle proprie
responsabilità per la X.SA e avesse inoltre manifestato, a causa delle
intimazioni di pagamento ricevute dalla Cassa a partire dal 1988, la sua
intenzione di dimissionare dalla carica di amministratore unico - desistendovi
però in quanto A. lo aveva pregato di rimanere fintanto che suo figlio
avesse acquisito la cittadinanza svizzera e potesse succedergli -, nonché
avesse ricevuto rassicurazioni in merito, l'interessato avrebbe comunque dovuto
vigilare con maggiore attenzione al pagamento regolare e compiuto, da parte
della società, dei contributi sociali, per i quali continuava comunque ad
essere responsabile, indipendentemente dai rapporti interni vincolanti solo
inter partes. Non doveva né poteva poi accontentarsi delle promesse di
A.________ e delle rassicurazioni dello studio immobiliare D., secondo
cui nulla doveva temere dal profilo finanziario in relazione ai contributi
sociali. Attendere fino al 19 febbraio 1996 prima di dare le dimissioni,
quando era oggettivamente e soggettivamente impossibile per Z. - ormai
in pensione da anni e sprovvisto delle conoscenze di natura contabile e
finanziaria necessarie per comprendere la situazione economica di una società
anonima - avere un qualsivoglia controllo gestionale della società, è
costitutivo di una chiara mancanza di diligenza nello svolgimento di funzioni
di controllo che dal profilo della responsabilità giuridica non possono essere
delegate ad altri (…)"(le sottolineature sono del redattore).
Come
ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni“.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V
219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25
luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements
récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è
sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio
2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza,
egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue
sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17
gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre
1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19
maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o
l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
In
conclusione, il convenuto non poteva, nella veste di amministratore unico di
una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società.
Egli avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi
paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA del 17
gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b), oppure avrebbe dovuto
dimettersi immediatamente.
Se avesse
subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente
evitato di trovarsi in una simile situazione (cfr. STFA del 4 febbraio 2002
nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Egli avrebbe anche potuto interpellare
l'ufficio di revisione attingendo dati contabili oggettivi, dai quali avrebbe
facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali scoperti o perlomeno
possibili difficoltà finanziarie della società (cfr. STFA dell'11 settembre
2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4).
Per
quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa delle persone che
presumibilmente gestivano la ditta in sua vece e, a dire del convenuto, che non
permettevano nessuna ingerenza nella gestione da parte dello stesso, si ricorda
in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del
risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile
(cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella
causa S., consid. 4b, H 238/98). Il TFA ha infatti precisato che (Pratique VSI
1996 pag 309):
"
En l'espèce, les faits reprochés aux recourants
sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait,
quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de
l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en
relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du
code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur
jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable
(solidarité différenciée); elle permet au responsable d'invoquer des facteurs
de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de
l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43
al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022
ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36,
note 99 ss).
Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS implique,
par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle, soit une
négligence grave."
In
sostanza, il disinteresse mostrato da ___________ ne determina la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva
apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società
anonima (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c,
nella fattispecie si trattava di un membro del CdA). Egli ha omesso di
verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione
costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992,
pag. 269), dovere che risulta accresciuto
quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (cfr.
STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001
nella causa F., H 153/01, consid. 6b; DTF
112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Del
resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati
pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza
grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività del convenuto è
quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla
Cassa (cfr. STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5; STFA
del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).
2.7. Quanto al fatto
che ____________ abbia esonerato __________ da ogni responsabilità (cfr.
allegati 1-3, doc. _, Inc. 31.2002.1), è ininfluente nel rapporto esterno con
la Cassa, trattandosi di mera questione interna, riferita al rapporto di
diritto privato tra i due convenuti (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella
causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.3; STFA dell'11 settembre
2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 28 maggio 2002
nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T.,
C. e S., H 113/00, consid. 5; STFA del 30 aprile 1998 nella causa C.S e C.B, H
159+164/97, pag. 7)
2.8. Infine,
per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dal convenuto e
dalla cassa, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio
costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato
di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento,
quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare
all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al
riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b; DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181
consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
È
utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a
con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,
Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quindi,
se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 5 novembre
2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF 122 II
469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28,
consid 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
Nel caso in esame, la
documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in
merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere
altre prove.
In particolare non è
necessario procedere all'audizione testimoniale dei testi proposti dal
convenuto, in quanto ciò non avrebbero nessuna influenza sull'esito della
presente procedura. Come abbiamo visto al consid. 2.6.1, quand'anche i testi
confermassero che il convenuto è stato effettivamente impedito ad accedere alle
informazioni contabile della società, ___________ sarebbe comunque responsabile
ex art. 52 LAVS del mancato pagamento dei contributi. Nella sentenza del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5, citata
al consid. 2.6.1., il TFA ha precisato che:
"
La juridiction cantonale était ainsi fondée, par
appréciation anticipée des preuves, à se passer de la mesure d'instruction
supplémentaire requise par le recourant sans qu'on puisse y voir une violation
de son droit d'être entendu (ATF 124 V 94 consid. 4b)."
Inoltre sul
tema dell'audizione testi cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa C., H 194/01, consid. 3c; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
C., H 103/01, consid. 2c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa
F., H 153/01, consid. 4a.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
Di
conseguenza ___________ è condannato a versare alla Cassa cantonale di
compensazione AVS l'importo di
8'894.35.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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