AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2002.36
Data decisione, Autorità:
14.11.2002, TCA
Raccomandata
Incarto n.
31.2002.36
za/cd
Lugano
14 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas,
vicecancelliere
Vista la petizione del 27 giugno 2002 ai
sensi dell'art. 52 LAVS interposta da
contro
rappresentato da: __________
In relazione
alla fallita
Ritenuto in fatto e in diritto che,
-
in data
15 maggio 2002 la Cassa ha emesso nei confronti di __________ una decisione di
risarcimento danni ex art. 52 LAVS per fr. 8'724.05, concernente i contributi
paritetici impagati dal 1998 al 2000 (cfr. doc. _).
-
con
opposizione 27 maggio 2002, __________, ha respinto l'addebito di
intenzionalità e grave negligenza, sostenendo:
"(…)
Ricevo in allegato
gli estratti conto AVS, dove riscontro dei
cambiamenti
sostanziali nelle cifre indicate per i salari, e per gli
assegni figli. Da
queste differenze, in relazione alla documentazione
in possesso
dell'ufficio fallimenti di __________ (__________), nasce l'importo
di Fr. 8'724.05
quale eventuale danno nei confronti della cassa.
Sono pronto a
confrontare gli estratti da voi inviatimi prima del
deposito dei libri
contabili, conteggi richiesti appositamente, e
puntualmente
saldati.
Non ritengo di avere
una "colpa grave" o qualsiasi altro tipo di colpa,
ne tantomeno
intenzionalità, in quanto i conteggi in mio possesso
risultavano
regolarmente saldati!
Vi informo inoltre
che l'ufficio fallimenti, non mi ha mai comunicato
questa richiesta ed
oggi mi ritrovo ad affrontare un problema che
poteva essere
chiarito con un anno di anticipo." (cfr. doc. _)
- con
petizione 27 giugno 2002, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
risarcimento di fr.8'724.05, argomentando:
"(…)
L'argomentazione generica sostenuta
dalla controparte secondo cui il
contestato danno risarcitorio sarebbe
riconducibile a sostanziali
differenze riscontrate nei salari e
negli assegni familiari tra la
documentazione esibita dalla Cassa e
quella in possesso del
convenuto non trova fondamento.
Infatti, l'attrice evidenzia come i
salari dichiarati nelle distinte salari
1998, 1999 e 2000, peraltro
sottoscritte dal convenuto, sono stati
verificati e accertati dal nostro
Servizio ispettorato, in occasione della
revisione del 22 ottobre 2001 (Doc.
_).
Segnatamente agli assegni familiari,
si rileva che, a seguito della
verifica del diritto agli stessi,
alla società sono stati riconosciuti gli
importi limitati a fr. 7'320.-
anziché fr. 9'638.- per l'anno 1999
(Doc. _ ), rispettivamente fr. 3'477.- anziché fr. 6'222.- per l'anno
2000 (Doc. _), per contestazione del
diritto precedentemente
rivendicato (Doc. _).
Di conseguenza
l'ammontare del danno nella decisione è confermato.
Occorre infine precisare che, d'altra
parte, in caso di contestazione,
incombe alla controparte suffragare
le proprie affermazioni
(RCC 1991, pag. 114, consi. II/1 b)." (cfr. doc. _)
-
con
risposta 30 agosto 2002 il convenuto, rappresentato dall'avv. __________, ha
ribadito quanto espresso con l'opposizione, precisando che la decisione di
risarcimento danni è da annullare, in quanto i conteggi effettuati a posteriori
dalla Cassa sarebbero errati (cfr. doc. _).
-
con
scritto 2 ottobre 2002 la Cassa attrice ha comunicato di rinunciare al
proseguimento della causa chiedendo al TCA di prescindere dall'assegnazione di
spese, ripetibili e dell'importo di fr. 2'800.-- chiesto a titolo di
risarcimento danni da parte del convenuto (cfr. doc. _), argomentando:
"con riferimento al procedimento
di cui a margine ed in particolare alla
risposta di causa presentata dal
convenuto in data 30 agosto 2002,
nel termine di 10 giorni fissato con
vostra ordinanza del 2/3 settembre
2002 tenendo parimenti conto della
richiesta di proroga di 20 giorni,
con la presente ci permettiamo
comunicarvi che preso atto delle
argomentazioni esposte dal convenuto
la Cassa Cantonale ritira la
propria petizione.
Per quanto concerne la specifica
richiesta formulata dal convenuto al
§ 3 di risposta, segnatamente la
rifusione di un importo di fr. 2'800.-
quale risarcimento per il tempo
impiegato per "la ricerca della
documentazione e delle proprie
tesi e dello studio della medesima", si
chiede a codesto lodevole
Tribunale di volerla respingere per quanto
si andrà ad esporre qui di seguito.
Qualora il convenuto avesse
compiutamente provveduto ad esporre le
proprie argomentazioni segnatamente
motivando e comprovando
motivi a sua giustificazione e
discolpa già in sede di opposizione, la
Cassa - dopo attenta analisi e
verifica - avrebbe chiuso la procedura
senza dover inoltrare la petizione.
Vero è che, essendo silente l'art. 81 cpv. 2 OAVS quanto alla forma
ed al contenuto dell'opposizione, la
giurisprudenza ne ammette la
validità anche se è carente di
motivazione.
Tuttavia l'assenza di motivazione
nell'opposizione giustifica la non
assegnazione o perlomeno una
riduzione delle ripetibili accordate al
già opponente, se vincente nel
processo innanzi all'autorità giudiziaria
(RCC 1987 p. 317, consid. 5c.).
Pertanto, visto quanto sopra, si
chiede di respingere la richiesta di
rifusione dell'importo di fr. 2'800.-, nonché la richiesta di assegnazione
di ripetibili." (cfr. doc. _)
- con
scritto 10 ottobre 2002, il convenuto mantiene la propria richiesta di
risarcimento danni di fr. 2'800.-- e di ripetibili, argomentando:
"1. La richiesta
viene mantenuta poiché più che giustificata.
Trattasi infatti di libero
professionista che ha dovuto sacrificare numerose ore di lavoro per effettuare
delle verifiche che:
-
come
esposto e dimostrato in risposta e confermato dal ritiro della petizione, non
sono dovute a negligenza o colpa alcuna a carico del convenuto;
-
hanno
trovato origine in calcoli contraddittori effettuati dalla CH attrice;
sono state pure originate e maggiorate dal rifiuto di fatto di approfondimenti
delle verifiche, proposti dal convenuto stesso (doc. _).
II convenuto (nella sua qualità di
amministratore quando la FPC SA ancora era in vita ed in esercizio) non aveva
di fronte un creditore privato ma nientedimeno che la CCC; per questo motivo
egli fece affidamento sull'esattezza dei conteggi ricevuti, non potendosi certo
immaginare di doversi sostituire alla CCC medesima in calcoli e verifiche.
In sunto, cioè, la sua perfetta buona
fede e la correttezza del suo operato non lasciano spazio a dubbi o critiche in
nessuno stadio della pratica.
- Pertanto tutti
gli inconvenienti personali e finanziari, vale a dire:
-
incomodo per le ricerche,
-
contatti con UEF,
-
esame documentazione,
-
perdita di lavora e
quindi di guadagno,
-
necessità
di far capo ad un legale perché in prima istanza le sue osservazioni non
avevano trovato ascolto e approfondimento da parte della CCC (vedasi
osservazioni convenuto a CCC del 27 maggio 2002 - doc. _), che automaticamente
introdusse la petizione qui in giudizio;
-
spese vive
per telefonate, trasferte col veicolo, parchimetri, fotocopie, ecc.
trovano origine e causa solamente ed
esclusivamente nei conteggi errati insinuati dall'attrice all'UEF nell'ambito
del fallimento della FPC e nel successivo modo di procedere della medesima CCC.
- Con la
lettera doc. _, il signor __________ proponeva, fra l'altra, una verifica in
comune (con la CCC) dei conteggi; proponeva perciò di effettuare assieme
l'analisi poi esposta nella risposta di causa. Vanno pertanto respinte
integralmente, e senza eccezione alcuna, le critiche mosse dalla CCC con lo
scritto del 2.10. us qui in esame.
La
lettera doc. _ non può essere accusata di "carente motivazione".
Trattasi di scritto di persona non giurista o in altro modo addentro nelle
procedure. Egli aveva malgrado ciò indicato chiaramente i motivi per i quali
non si riteneva responsabile di risarcimento alcuno, facendo anche chiaro e
preciso riferimento alla documentazione presso l'UEF ed alle sue verifiche. Non
aveva ritenuto necessario (per quel momento) l'invio di documentazione, poiché
riteneva sarebbe stato molto più semplice, chiaro e veloce un esame in comune
con la CCC presso gli uffici della medesima, in modo che si potesse subito
chiarire le divergenze di interpretazione della documentazione (esattamente
come poi fece col sottoscritto legale). Egli si sarebbe recato a __________
presso la CCC medesima.
Se
quest'ultima, per propria prassi, non ha ritenuto né di riesaminare la
documentazione e approfondire le ricerche, né di sentire le argomentazioni del
convenuto e prendere visione della sua documentazione e relativi calcoli, non
può la medesima venire ora a rovesciarne la responsabilità sulle spalle del
convenuto.
II
convenuto aveva dovuto assumersi il carico di effettuare tutte le ricerche e
verifiche perché la CCC non ritenne opportuno (e è in pratica si rifiutò di)
eseguirle.
- L'importo
di Fr. 2'800.- è senz'altra equo e ragionevole, tenuto conto di tutte le ore
necessarie per recarsi all'UEF, esaminare la documentazione e preparare
l'incarto e le osservazioni e delle spese vive.
D'altronde la CCC medesima non
contesta l'ammontare in sé (che va pertanto considerato come
riconosciuto), ma solamente la sua esigibilità." (cfr. doc. _)
-
la cassa
non ha formulato osservazioni a quest'ultimo scritto (doc. _);
-
dal
profilo dell'esito della lite il ritiro del gravame è equiparabile alla sua
reiezione (STFA del 28 gennaio 2000 nella causa B, I 446/99; Pratique VSI 1994
pag. 189, consid. 4a e riferimenti), e che lo stesso vale pure per il ritiro
della petizione ai sensi dell'art. 52 LAVS da parte della Cassa (Pratique VSI
1994 pag. 189, consid. 4a e riferimenti);
-
la parte
vincente ha diritto al rimborso delle proprie spese e di quelle di patrocinio
(Pratique VSI 1994 pag. 189, consid. 4a e riferimenti);
-
il
diritto alla rifusione delle spese suppone che la parte vincente in causa abbia
subito un danno, per la precisione che a causa della decisione o petizione il
convenuto abbia profuso sforzi, subito spese e impegnato tempo al fine di
salvaguardare i propri interessi (Pratique VSI 1994 pag. 189, consid. 4a e
riferimenti);
-
il TFA in
una sentenza del 18 dicembre 1986 pubblicata in RCC 1987 pag. 317, ha precisato
che la Cassa di compensazione, prima di emanare una decisione di risarcimento
danni, deve esaminare, nell'ambito del principio inquisitorio, se esistono
degli indizi che dimostrano che il datore di lavoro ha agito conformemente alla
legge o che non è colpevole. Perciò, la Cassa non deve rinviare le necessarie
indagini al momento del procedimento d'opposizione (cfr. RCC 1987 pag. 319).
Nella
stessa sentenza il TFA ha inoltre precisato che se il datore di lavoro che
vince la causa in un procedimento secondo l'articolo 52 LAVS ha violato
l'obbligo di cooperare nella procedura d'opposizione, non ha diritto alle
ripetibili o ha diritto solo a ripetibili ridotte, secondo la gravità della
colpa commessa in questa procedura e a dipendenza della altre circostanze. Si
terrà conto anche del comportamento della Cassa (cfr. RCC 1987 pag. 318-319);
-
nella
fattispecie, al contrario di quanto sostenuto dalla Cassa, il convenuto ha
motivato, seppur sommariamente, l'opposizione, invitando l'attrice a
confrontare gli estratti conto in suo possesso con quelli in possesso della
Cassa. Procedendo, in applicazione del principio inquisitorio, alle necessarie
verifiche, la cassa avrebbe comunque potuto constatare prima dell'emanazione
della decisione di risarcimento danni o perlomeno prima di promuovere la
petizione ex art. 52 LAVS che il debito contributivo era stato saldato e che i
conteggi della Cassa erano errati;
-
il TCA
ritiene che nella fattispecie si giustifica l'assegnazione alla parte convenuta
di fr. 1'500.-- a titolo di indennità di patrocinio, ma non la rifusione
dell'ulteriore danno che il convenuto avrebbe subito per aver dovuto personalmente
effettuare le ricerche e le verifiche del caso in quanto non suffragato dai
relativi supporti probatori e ritenuto che dopo l'opposizione, nell'ambito
della presente vertenza giudiziaria, la tutela degli interessi del convenuto e
le relative incombenze istruttorie sono state assunte dall'avv. _________ il
quale ha provveduto alle necessarie ricerche e a redigere gli allegati scritti
di causa;
-
rilevato
quindi che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA del
10 marzo 1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr.
74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
La causa è stralciata dai ruoli;
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico
dello Stato;
La Cassa verserà al
convenuto fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili;
Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con
l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere al
Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale
decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione,
e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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