AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2002.30
Data decisione, Autorità:
24.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
31.2002.30
ZA/cd
Lugano
24 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 28 maggio
2002 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
contro
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La ditta
__________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il
__________ (doc. _. estratto RC informatizzato; FUSC del __________).
Lo scopo
sociale della società consisteva nella progettazione, costruzione, rivestimento
e risanamento di piscine in PVC, piastrelle, prefabbricate o componibili, ecc.
è stata designata amministratrice unica della __________ dalla costituzione
sino al 17 aprile __________1 (cfr. doc. _, estratto RC informatizzato). La
radiazione venne pubblicata il 23 maggio __________.
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione (di seguito
la Cassa) in qualità di datrice di lavoro a partire dal 1° aprile 1999 al 31
agosto 2001.
La
società entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dalla costituzione,
per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidare la società sin dal mese di
settembre 1999 e precettarla dal mese di ottobre 1999 (cfr. doc. _).
Nelle
date 23 aprile 2001 e 8 giugno 2001, l'UE di __________ ha rilasciato sei
attestati di carenza beni per un importo complessivo di fr. 14'567.70 (cfr.
doc. _).
Con
decreto 3 settembre 2001 il Pretore di __________ ha pronunciato il fallimento
della __________, mentre con decreto 25 ottobre 2001 ne ha decretata la
liquidazione in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF (FUSC del __________).
La Cassa
ha pertanto insinuato all'UF di __________ il proprio credito di fr. 25'216.40
per contributi paritetici impagati per gli anni dal 1999 al 2001, di cui fr.
1'224.90 per contributi su rivendicazioni di credito, eseguite dopo regolare
controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
Con
scritto 1° marzo 2002 l'UF di __________ ha informato la Cassa che, allo stadio
attuale della procedura, non è possibile stabilire se verrà corrisposto un
dividendo (cfr. doc. _).
1.2. Costatato di
aver subito un danno, il 3 aprile 2002 la Cassa ha emesso nei confronti di
__________ o una decisione di risarcimento danni per l'importo di fr.
22'353.45, in via solidale con __________ per analogo periodo e importo (cfr.
doc. _).
1.3. __________
non ha interposto opposizione alla decisione di risarcimento danni.
Con
opposizione 26 aprile 2002, __________, ha respinto l'addebito di
intenzionalità e grave negligenza, sostenendo che con decisone assembleare del
7 maggio 2001, il nuovo amministratore unico __________ si è assunto ogni piena
e completa responsabilità per tutta la gestione passata e futura della società
e quindi anche per le fatture scoperte relative ai contributi sociali (cfr.
doc. _)
1.4. Con
petizione 28 maggio 2002, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
versamento di fr. 22'353.45, in quanto la convenuta avrebbe violato il proprio
obbligo di diligenza e vigilanza, motivando:
"
(…)
Infatti, dagli atti si evince che la Cassa dal mese di settembre
1999 ha iniziato a diffidare la società e dal mese di ottobre 1999 ha promosso
le procedure esecutive (Doc. _).
Siffatta situazione dimostra che la società ha costantemente
procrastinato e differito il pagamento dei contributi, ciò che fa sorgere la
responsabilità degli amministratori, ai quali incombe per legge la massima
vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Tale agire è ritenuto segno di negligenza grave del datore di
lavoro da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (STFA inedita del 27
giugno 1994, in re A. M.).
Pertanto, non avendo la convenuta ottemperato agli obblighi di
diligenza e di vigilanza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza
che è d'uso nei propri affari, ella deve assumersi le conseguenze del mancato
pagamento dei contributi alla Cassa.
Prove: C.S.
3.2
II fatto che il nuovo amministratore unico __________ abbia
esonerato la signora __________ da ogni responsabilità (Doc. _), non influisce sul
rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, riferita
al rapporto di diritto privato tra la convenuta e __________ (STFA inedita del
30 aprile 1998 in re C. S. e C. B.).
Prove: C.S.
3.3
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni, un amministratore è da ritenersi liberato dalla sua
responsabilità, ai sensi dell'art. 52 LAVS, dalla data in cui ha dimissionato o
dalla revoca delle sue funzioni (RCC 1989, pag. 114, consid. 4), in quanto non
ha più la facoltà di controllo sull'attività della ditta (DTF 109 V 86 consid.
13).
La convenuta __________ a ha dimissionato da
amministratrice unica, con lettera 17 aprile 2001 (Doc. _), ragion per cui la
responsabilità della stessa è limitata ai contributi paritetici AVS insoluti e
scaduti al 31 marzo 2001, pari a fr. 22'353.45 (Doc. _).
Prove: C. S." (cfr. doc. _)
1.5. Con risposta
21 giugno 2002 la convenuta, riconfermandosi nell'opposizione, ha respinto
l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, precisando:
"
(…)
2 Con
istanza di modifica di organi statutari 11 maggio 2001 (Doc. 1), debitamente
inoltrata all'Ufficio del Registro di Commercio di __________, è stata pure
trasmessa copia originale del verbale dell'assemblea straordinaria 7 maggio
2001, secondo cui non solo venivano notificate le dimissioni da amministratrice
unica dalla __________, __________, ma pure che il nuovo amministratore unico,
Signor __________, si assumeva ogni piena e completa responsabilità per tutta
la gestione passata e futura della società, quindi anche delle fatture scoperte
relative all'AVS, oneri sociali, imposte alla fonte e quant'altro, circostanze
espressamente riportate alla trattanda no. 2 del verbale.
Prove:
Doc. : Istanza di modifica 11.5._________ e verbale
7.5.__________.
3 Occorre
nella fattispecie individuare l'effettiva posizione del singolo organo in seno
alla società. A mente della convenuta i disposti applicabili a detta
fattispecie devono essere interpretati in modo da non stravolgere il regime di
responsabilità instaurato dall'art. 52 LAVS. La nozione di negligenza grave non
va interpretata in maniera così restrittiva da creare una responsabilità per
negligenza lieve o di grado medio, tanto meno una responsabilità causale per la
quale si renderebbe superfluo fornire la prova della colpa.
L'organo
deve prestare particolare attenzione nel caso in cui egli sia a conoscenza del
fatto che la ditta stia attraversando una crisi finanziaria.
A questo proposito quanto segue:
-
In ordine
al punto 3 della petizione osservo preliminarmente che le diffide di pagamento
e le procedure esecutive, come pure gli atti di carenza beni (__________) non
sono mai pervenuti alla parte convenuta.
-
La durata
del mio incarico quale Amministratrice unica è stato molto breve (circa un
anno) ed è terminato non appena __________, del cui ruolo nella faccenda si
dirà in seguito, mi ha comunicato la reale situazione finanziaria in cui
navigava la società.
-
Quando la
Cassa ha proceduto con la decisione di risarcimento nei miei confronti, in
ossequio ai rapporti di amicizia che regnano tuttora ancora tra le parti,
__________ o ha sottoscritto una convenzione nelle cui premesse viene
riconosciuto:
"che
__________ dal 23.04.99 al 23.05.01 (dimissioni 17.4.01) è stata iscritta quale
Amministratrice Unica della ora fallita __________, con sede a __________;
che
l'attività aziendale era gestita da __________ e da sua moglie: __________
occupandosi dell'attività concreta di fornitura e montaggio degli impianti, la
moglie coadiuvandolo nelle questioni amministrative;
che
__________ dichiara espressamente come __________ abbia a più riprese chiesto
informazioni e sollecitato la consegna di documentazione inerente allo stato di
salute della società;
che
__________ ha affermato come vi erano posizioni debitorie in arretrato, ma che
le stesse sarebbero state regolarmente pagate;
che
__________ conferma di aver intenzionalmente omesso di dare informazioni a
__________ circa la reale situazione finanziaria della società, in particolare
modo per quel che riguarda i contributi paritetici scaduti, non permettendo
dunque a __________ di esercitare le proprie funzioni di amministratrice unica;
che
__________ non appena è venuta a sapere della reale situazione finanziaria della
società, in data 17.04.02 ha rassegnato le proprie dimissioni da
Amministratrice unica"
Dopo le premesse viene inoltre dichiarato quanto segue:
riconosce di essere l'unico debitore di ogni posizione debitoria come da
graduatoria N. __________, in particolare modo per i contributi paritetici
scaduti, scaricando integralmente __________ da ogni e qualsivoglia
responsabilità per la gestione passata e futura della società, non avendo
mai permesso a __________ di esercitare le proprie funzioni di vigilanza quale
amministratrice unica.
Prove: Doc. _: Convenzione
11.6.2002
Teste: __________, Via __________.
- Va inoltre
sottolineato che la sottoscritta è casalinga coniugata con tre figlie. Di
formazione sono aiuto infermiera. L'estratto UE attesta come non vi siano
trascorsi burrascosi o coinvolgimenti particolari in questioni di gestioni
societarie. Emerge dunque chiaramente l'inesperienza in merito a problematiche
AVS o legate a situazioni finanziarie difficili circa la gestione di società.
Nonostante ciò ho cercato a più riprese di ottenere ragguagli e documentazione
sulla società, almeno per poter mostrare il tutto a mio marito o a qualcuno che
ne capisse qualcosa. Ciò non è stato possibile. Non appena ho saputo la reale
situazione della società non mi rimaneva che dimissionare.
In definitiva sussistono motivi di
discolpa, avendo riconosciuto __________ di avermi impedito il corretto
esercizio dei miei doveri di vigilanza." (cfr. doc. _)
1.6. Con scritto
29 luglio 2002 la Cassa ha aggiunto:
" con
riferimento alla risposta di causa inoltrata dalla convenuta in data
21 giugno 2002, intimata alla Cassa con comunicazione pervenuta il
27 giugno 2002, nel termine di 10 giorni fissato, che giunge a scadenza il 16
agosto 2002, - ritenuta la non decorrenza dei termini durante le ferie
giudiziarie, la Cassa comunica di non avere altri mezzi di prova da presentare,
mentre nel merito osserva quanto segue.
Come già esposto in sede di petizione (cfr. punto 3) l'asserzione
della convenuta, secondo cui, il nuovo amministratore unico __________, al
momento dell'assunzione della propria carica abbia assunto anche la piena e
completa responsabilità in particolare per gli scoperti contributivi AVS, non
può - per costante giurisprudenza - essere ritenuta valido motivo di
giustificazione tale da escludere ogni sua responsabilità. Una simile
dichiarazione non ha alcuna influenza sul rapporto esterno esistente con la
Cassa e non ha alcuna rilevanza nell'ambito della responsabilità ex art. 52
LAVS; detta dichiarazione deve piuttosto essere inserita nel contesto
civilistico dei rapporti interni esistenti tra l'amministratrice uscente e
quello di nuova carica.
Neppure merita accoglimento la tesi di parte convenuta che
sostiene, per sottrarsi alla propria responsabilità, da un lato di non aver
ricevuto le diffide di pagamento e le esecuzioni intimate alla società e,
dall'altro, di essere comunque rimasta nella società per un breve periodo.
Si ricorda alla convenuta che l'obbligo di conteggiare e versare i
contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico ed il
venire meno a tale dovere costituisce già una violazione delle prescrizioni, ai
sensi dell'art. 52 LAVS, con conseguente risarcimento integrale del danno.
La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri
assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari
sociali incombe infatti all'amministratore unico, trattandosi di attribuzioni
inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO.
Nel caso che ci occupa la convenuta ha dimissionato dalla società
il 17 aprile 2001 ossia dopo quasi due anni dall'assunzione della carica di
amministratrice unica.
Tali dimissioni sono tardive se si pone mente al fatto che la
Cassa già dal mese di settembre 1999 ha iniziato ad inviare le diffide di
pagamento ed a precettare la società a partire dall'ottobre 1999.
Tale passività a dispetto della conoscenza (anche eventuale) di
mancati pagamenti di contributi, secondo l'Alta Corte federale, deve essere
considerata un'inosservanza per negligenza grave della prescrizioni AVS (RCC
1989 pag. 115). In ogni caso un periodo di appartenenza al consiglio di
amministrazione, di due anni come nel caso in esame, non è parificabile al
concetto di breve periodo ammessa dalla giurisprudenza in materia (cfr. STCA
inedita 15.3.2000 in re P.R. e M.B.).
Neppure giova infine alla convenuta produrre sub. doc. _ la
convenzione datata 11 giugno 2002.
In merito alle dichiarazioni in essa contenute e rilasciate dal
nuovo amministratore unico ____________, la Cassa fa rilevare come la convenuta
non può semplicemente sottrarsi alla propria responsabilità quale organo
formale fondandosi su queste ultime.
Infatti, se pur corrisponde al vero che nel caso in cui il reale
amministratore di una società sottaccia, scientemente e volontariamente,
l'effettiva situazione della società agli amministratori, quest'ultima non
potranno essere ritenuti responsabili del danno cagionato alla cassa di
compensazione (STFA inedita del 30.3.1993 in re D.S.; STFA del 9.5.1993 in re
T.B.; STCA inedita del 31.3.1995 in re W.W.; STCA del 6.8.1998 in re A.B,
M.B.), altrettanto di meridiana evidenza appare che, affinché una tale
giurisprudenza possa trovare applicazione, l'organo che intende discolparsi,
deve dimostrare che l'effettiva e reale situazione della ditta non era
riconoscibile mediante i controlli che la legge impone ad un amministratore
(STFA del 8.3.1996 pubblicata in SVR 1996 AHV no. 98).
Da quanto emerge dagli atti, tale circostanza non è stata
minimamente comprovata dalla convenuta che si limita a produrre una convenzione
creata ad hoc ed a posteriori.
La convenuta in realtà non ha dimostrato di essersi effettivamente
attivata per verificare puntualmente e personalmente che i contributi sociali
venissero effettivamente pagati (ad esempio interpellando la Cassa).
Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere
di diligenza (RCC 1992, p. 269), dovere che risulta accresciuto quando si
tratti - come in specie - di un amministratore unico (STFA 11.1.2002 in re C.,
H 103/01).
In pratica l'essersi fidata per quasi due anni senza una verifica
accurata della situazione finanziaria della ditta ed in particolare della
situazione dei contributi paritetici, è segno di grave negligenza
dell'amministratrice unica (STFA 4.2.2002 in re C., H 194/01, consid. 4c; STFA
17.1.2002 in re A., H 38/01, consid. 4b).
Pertanto - rinviando inoltre a quanto già esposto con petizione al
punto 3.1. - non risultano essere dati validi motivi di giustificazione e di
discolpa.
Per concludere, quo alla situazione personale della convenuta, che
si dichiara persona inesperta in merito a problematiche AVS o legate a
situazioni finanziarie difficili circa la gestione di società, oltre a non aver
mai avuto trascorsi burrascosi o particolari coinvolgimenti in questioni
connesse con la gestione di società, la Cassa rileva come tali circostanze non
possano comunque liberare l'amministratrice unica dalla sua responsabilità.
La massima Corte federale ha infatti stabilito che l'organo di una
società non può liberarsi dalla sua responsabilità sostenendo di non aver avuto
specifiche conoscenze della legislazione sull'AVS o di mancare delle attitudini
necessarie all'amministrazione di una ditta (RCC 1985 pag. 50 consid. 2b; STFA
inedita del 5.9.1994 ub re M.N.).
Inoltre già il solo misconoscimento dei suoi doveri quale
amministratrice unica di una società rappresenta una grave violazione del
dovere di diligenza (RCC 1992 p.
262 consid. 7b)." (cfr. doc. _)
1.7. Con scritto
10 agosto 2002 la convenuta ha osservato:
"
(…)
1 In merito
a quanto asserito da controparte circa il ricevimento delle diffide facevo
semplicemente osservare nella risposta che contrariamente a quanto asserito in
petizione, le medesime non mi sono mai state indirizzate né tantomeno mi sono
pervenute. Si trattava di una doverosa precisazione ai fatti asseriti in
petizione.
2 Sottolineo
che il periodo utile per valutare se io sia rimasta o meno Amministratrice
unica per un breve o lungo periodo vada contestualizzato al periodo di mancato
versamento dei contributi. La cassa ha diffidato al pagamento a partire da
settembre 1999, mentre le mie dimissioni risalgono a metà aprile 2000. Mi
appare quanto meno opinabile che si tenga conto della durata dell'incarico
quale AU in modo generico e astratto. La sottoscritta non ha tollerato per due
anni inadempienze come la parte attrice sembrerebbe voler far credere.
3 Le non
velate allusioni dell'attrice sulla convenzione prodotta con la risposta, a suo
dire prodotta ad hoc, sono fuori luogo. I rapporti tra __________ e la
sottoscritta erano e sono di amicizia. È quindi plausibile, come lo è in
realtà, che, avuto riguardo alla società in questione, le mie sollecitazioni a
___________ non possano essere comprovate con documenti, che in casu comunque
la parte attrice si sarebbe affrettata a definire ininfluenti.
La
asserzioni sottoscritte da ___________ non fanno altro che confermare quanto
sia successo, ovvero che alla sottoscritta è stata deliberatamente nascosta la
reale situazione finanziaria della società. Inoltre ho pure chiesto l'audizione
del teste __________. Ciò rappresenta una prova e quindi non è vero quanto
asserito in modo suggestivo e fuorviante da controparte, che non ho fornite
prove. ___________ confermerà che la sottoscritta si è attivata per verificare
personalmente che i contributi erano stati pagati. È vero che la cassa non è
stata interpellata, ma ciò non significa che la sottoscritta non abbia fatto
nulla, come sembra che si voglia far credere.
4 Produco
infine lo scritto tra la Cassa AVS e il Signor __________, che riguarda
l'accordo di pagamento degli importi dovuti. L'Ufficio esecuzioni di
__________o tramite il cursore incaricato Signor __________ avrà un incontro
per definire le modalità di pagamento, comunque in tempi brevi, in ordine
all'estinzione integrale del debito. Tale accordo rappresenta una conferma
ulteriore che il Signor __________ è pronto a far fronte alle responsabilità
per il ruolo avuto in questa vicenda." (cfr. doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.3. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b; DTF 98 V 26). L'ammontare del danno
corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de
l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon
l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (cfr. STFA del 28
ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella
causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi
moratori (cfr. art. 14 cpv. 4 lett. e, art. 41bis OAVS), le spese esecutive
(cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento
danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di
lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa
giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, ..nel campo
dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA
del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).
Nell'evenienza
concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _),
dagli estratti dei contributi paritetici e dai quaderni dei salari (cfr. doc.
_) e dall'insinuazione di credito(cfr. doc. _), dagli attestati di carenza beni
(cfr. doc. _) risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati, che ammonta
a fr. 22'353.45.
Del resto
la convenuta non ha contestato l'importo del danno come tale.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)
ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni
ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186
consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (cfr. DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.7. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa C.; 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
è stata designata amministratrice unica della ___________ dalla costituzione
sino al 17 aprile 2001 (cfr. doc. _, estratto RC informatizzato).
2.7.1. ____________
sostiene che con decisone assembleare del 7 maggio 2001, il nuovo
amministratore unico ___________ si è assunto ogni piena e completa
responsabilità per tutta la gestione passata e futura della società e quindi
anche per le fatture scoperte relative ai contributi sociali. ____________ le
avrebbe nascosto la reale situazione finanziaria della società.
Accettando
il mandato di amministratrice unica della ____________, ____________ ha assunto
tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 31 gennaio 2003
nella causa V., H 5/02, consid. 5.2; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z,
L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.1.; STFA del 23 agosto 2002 nella causa
V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 28 maggio 2002 nella causa
F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01,
consid. 6b).
La responsabilità
per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza
necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi
solo a ___________, bensì anche e soprattutto all'amministratrice unica
____________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a
cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01,
consid. 5a; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA
del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario
si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia"
(cfr. STFA del 15 aprile 2002 nella causa J., H 365/01, consid. 5; STFA del 27
aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001
nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C.,
consid. 3b, H 294/94).
Nella
presente fattispecie le argomentazioni sollevate dalla convenuta non sono
sufficienti per liberarla della responsabilità ex art. 52 LAVS.
D'altronde
____________ non ha minimamente provato di essere stata impedita di raccogliere
informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come
e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati
(ad esempio interpellando direttamente la Cassa). La convenuta si è limitata a
dire che era ____________ ad occuparsi della conduzione e la gestione della
società. Gli argomenti addotti, in particolare il fatto che la sua era solo una
carica meramente formale, di copertura e svuotata di ogni concreto potere di
intervento sulla conduzione della ____________ , visto che sarebbe stato
_____________ ad avere in mani le redini della società e a deciderne
l'andamento sfruttando a tale scopo l'ingenuità e la totale inesperienza della
convenuta, non concretizzano qualsivoglia motivo di giustificazione o di
discolpa nel senso della giurisprudenza (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa
V., H 5/02, consid. 5.2). Ora, la dichiarazione di ____________ che
praticamente afferma di aver impedito a ____________ di accedere alle
informazioni contabili e finanziarie della società, non è credibile. Se
veramente la convenuta ha chiesto regolarmente informazioni a ___________ senza
mai ricevere risposta, il suo comportamento risulta essere ancor più grave, in
quanto siffatto rifiuto avrebbe dovuto essere subito accompagnato dalle
dimissioni (cfr. STCA del 30 gennaio 2003 nella causa D.S, Inc. 31.2002.1,
consid. 2.6.1). In queste condizioni é inconcepibile una così lunga permanenza
della convenuta in seno alla società (circa due anni).
In una
sentenza del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65/01, consid. 5, il TFA ha
ribadito quest'ultimo concetto precisando:
"
Il se devait dès lors de surveiller encore plus
étroitement l'activité de ce dernier au sein de C.________ SA, et ne pouvait se
contenter, comme il l'a fait, de l'inviter à rendre compte de la situation sans
réagir devant l'absence de réponse à ses demandes d'information répétées (cf.
lettres des 22 novembre 1994, 25 avril et 20 juillet 1995). Le recourant a
ainsi pratiquement laissé champ libre à B.________ pour gérer le projet
y., attitude qui se rapproche de celle d'un homme de paille. En cela,
il a méconnu l'une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui
confère l'art. 716a al. 1 CO, soit l'exercice de la haute surveillance sur les
personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment que celles-ci
observent la loi, les règlements et les instructions données (ch. 5). Sa
négligence doit être appréciée d'autant plus sévèrement que la structure de
C. SA était petite et qu'il lui incombait en définitive de contrôler
les agissements d'une seule personne (ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647
consid. 3b). A cela s'ajoute que le projet constituait pour sa société une
activité nouvelle, encore mal définie, et sur laquelle il était peu renseigné.
Qu'il n'ait rien entrepris, selon ses dires, parce qu'il ne voulait pas
compromettre la vente de sa société ne saurait en aucun cas constituer un motif
légitime pour excuser son manque de réaction face au comportement de
B.. A l'instar des premiers juges, il y a dès lors lieu d'admettre que
le recourant a commis, au sens de l'art. 52 LAVS, une négligence grave qui est,
de surcroît, en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage
subi par l'intimée. On ne voit pas, à cet égard, ce que l'apport de la
procédure pénale pourrait y changer. Si, à n'en pas douter, le recourant a été
victime d'un comportement abusif de la part de B., il n'en demeure pas
moins qu'il s'est, en sa qualité d'administrateur unique de C.________ SA,
rendu coupable d'un défaut de surveillance et c'est en cela que réside le
fondement de sa responsabilité à l'égard de la caisse. Il en irait différemment
si B.________ l'avait trompé par des manoeuvres fallacieuses, en lui présentant
par exemple des comptes falsifiés (voir arrêt non publié F. du 25 juillet 2000,
H 319/99). A.________ ne prétend toutefois pas que tel fut le cas. La
juridiction cantonale était ainsi fondée, par appréciation anticipée des
preuves, à se passer de la mesure d'instruction supplémentaire requise par le
recourant sans qu'on puisse y voir une violation de son droit d'être entendu
(ATF 124 V 94 consid. 4b)."
In una
sentenza del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c, il TFA ha
ancora precisato:
"
(…)
c) Nel caso di specie, il ricorrente non può
seriamente pretendere di venir liberato dalle sue responsabilità, sebbene abbia
più volte sollecitato i coniugi T.________ a inviargli i documenti necessari
per l'allestimento della contabilità. Dalla documentazione agli atti
risultano infatti sollecitatorie rimaste in sostanza inevase, senza però che il
ricorrente ne abbia tratto l'unica conclusione che si imponeva, ossia le
dimissioni. A nulla serve anche lo scritto 16 luglio 1998 con cui l'interessato
aveva reso attento il marito di T.________ di non voler tollerare ulteriormente
la situazione, chiedendogli di fornire, finalmente, la documentazione mancante
per la chiusura del- l'esercizio contabile 1997, nonché di provvedere alla
prosecuzione della richiesta di sussidio. Orbene, ritenuto che l'insorgente,
per sua stessa ammissione, era convinto di dover rendere conto del suo operato
ad un ente pubblico, mal si comprende perché abbia continuato a far affidamento
sui coniugi T.________ anche dopo che i ripetuti silenzi dei destinatari
sulle varie richieste di messa a disposizione dei dati contabili avrebbero
dovuto indurlo ad attivarsi in termini più risoluti. Detto altrimenti, invece
di limitarsi a richiedere in via epistolare documenti contabili, era suo
preciso dovere andarli a cercare sul posto, come la sua funzione di socio
gerente gli avrebbe non solo consentito, ma anche imposto. Egli non poteva
avere dubbi sull'importanza della corretta gestione contabile della società non
solo perché era socio gerente, ma anche nella sua qualità di fiduciario di
professione". (le sottolineature sono del redattore)
In
un'altra sentenza del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H
10+45/01, consid. 10.2., il TFA ha ancora ribadito, nel caso di un
amministratore che si é dimesso dopo un anno dall'inizio delle difficoltà
finanziarie della società, quanto segue:
"
(…)
10.2
Nel caso di specie va rilevato che, benché avesse
firmato nel 1973 un accordo con A.________ che lo liberava delle proprie
responsabilità per la X.SA e avesse inoltre manifestato, a causa delle
intimazioni di pagamento ricevute dalla Cassa a partire dal 1988, la sua
intenzione di dimissionare dalla carica di amministratore unico - desistendovi
però in quanto A. lo aveva pregato di rimanere fintanto che suo figlio
avesse acquisito la cittadinanza svizzera e potesse succedergli -, nonché
avesse ricevuto rassicurazioni in merito, l'interessato avrebbe comunque dovuto
vigilare con maggiore attenzione al pagamento regolare e compiuto, da parte
della società, dei contributi sociali, per i quali continuava comunque ad
essere responsabile, indipendentemente dai rapporti interni vincolanti solo
inter partes. Non doveva né poteva poi accontentarsi delle promesse di
A.________ e delle rassicurazioni dello studio immobiliare D., secondo
cui nulla doveva temere dal profilo finanziario in relazione ai contributi
sociali. Attendere fino al 19 febbraio 1996 prima di dare le dimissioni,
quando era oggettivamente e soggettivamente impossibile per Z. -
ormai in pensione da anni e sprovvisto delle conoscenze di natura contabile e
finanziaria necessarie per comprendere la situazione economica di una società
anonima - avere un qualsivoglia controllo gestionale della società, è
costitutivo di una chiara mancanza di diligenza nello svolgimento di funzioni
di controllo che dal profilo della responsabilità giuridica non possono essere
delegate ad altri (…)"(le sottolineature sono del redattore).
La
convenuta, in violazione degli obblighi che le derivano dalla carica di
amministratrice unica di una società anonima, non ha svolto nessun tipo di
controllo.
Come
ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V
219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e STFA 25 luglio 1991 nella
causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è
suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente
versati (cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 8b;
DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è sufficiente
esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella
causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve
rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni,
i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella
causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa
M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.). Inoltre la convenuta non ha
speso parola alcuna sulla possibilità che comunque aveva quale amministratrice
unica con diritto di firma individuale, se solo avesse voluto, di ordinare,
anche contro la volontà di ____________, il pagamento dei contributi sociali
(STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19
maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o
l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Il ruolo
di presunto organo di fatto di ___________, non giustifica comunque la
passività di _____________. Ella non ha adempiuto ai propri obblighi con la
dovuta diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è
d’uso osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p.
6; DTF 99 II 179).
La
convenuta non poteva, nella veste di amministratrice unica di una società
anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. La convenuta
avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi
paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA del 27
gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 4.3;
STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b). Ella
avrebbe anche potuto interpellare l'ufficio di revisione attingendo dati
contabili oggettivi (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid.
5.3), dai quali avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali
scoperti o perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (cfr. STFA
dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4). Non è
sufficiente sostenere di essere stata impedita al corretto esercizio dei doveri
di vigilanza. Ad ella bastava verificare mensilmente che i contributi venivano
pagati. Dopo il primo ostruzionismo avrebbe dovuto dimettersi immediatamente.
Essersi fidata
senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è segno
di una grave negligenza dell'amministratrice unica. I controlli le avrebbero
permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr.
STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4;
STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3c; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 17 gennaio 2002
nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b;STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.
C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte
acque da diverso tempo, costringendo la Cassa a diffidarla e precettarla sin
dalla costituzione. Nulla impediva alla convenuta di richiedere qualsivoglia
informazione o documentazione che gli necessitasse per far fronte ai doveri
richiesti ad una amministratrice unica, attingendo ad esempio, come visto, a
dati contabili oggettivi facendo capo all'ufficio di revisione. (cfr. STFA
dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4; STFA
del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3c). Diverso sarebbe stato
se, appena conosciuta l'esposizione debitoria a titolo di contributi alle
assicurazioni sociali, la convenuta avesse inoltrato immediatamente le proprie
dimissioni (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H
10+45/01, consid. 9).
La
convenuta non può liberarsi da ogni responsabilità asserendo che le sue
richieste di informazioni sono restate lettera morta. La lunga permanenza nella
società, fa pensare che la convenuta ha lasciato correre le cose, senza
verificare con mano l'effettiva situazione societaria (cfr. STFA del 16
settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.2.; STFA
del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c; STFA del 13 maggio
2002 nella causa A, H 65/01, consid. 5).
Se avesse
subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe
certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (cfr. STFA del 23
agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Neppure l'asserita
completa inesperienza sono idonee a giustificare nei confronti della Cassa il comportamento
di totale inattività della convenuta (cfr. STFA del 31 gennaio 2003 nella causa
V., H 5/02, consid. 5.3).
Se è vero
che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare
compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è
pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano
effettivamente svolte (cfr. STFA del 27 gennaio 2003 nella causa L., H 393/01,
consid. 2.4; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. e C., H 405 + 406, consid.
4.2.; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 27
febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 17 gennaio 2002
nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 5 aprile 2001, nella causa
A., H 436/00, consid. 3b; SVR 2001 AHV n° 15 consid. 6b). Non è possibile
liberarsi da ogni responsabilità ex art. 52 LAVS ed affermare di aver
ottemperato al proprio dovere di diligenza semplicemente delegando i compiti ad
una persona più competente, con specifiche conoscenze economiche e finanziarie
(SVR 2002 AHV Nr. 9 consid. 3a)
Per
quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di ____________, si ricorda in
questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del
risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile
(cfr. Pratique VSI 1996, pag. 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella
causa S., consid. 4b, H 238/98).
Il TFA ha
infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag. 309):
"
En l'espèce, les faits reprochés aux recourants
sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait,
quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de
l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en
relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du
code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur
jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable
(solidarité différenciée); elle permet au responsable d'invoquer des facteurs
de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de
l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43
al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022
ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36,
note 99 ss).
Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS
implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle,
soit une négligence grave."
In
sostanza, il disinteresse mostrato da ____________ ne determina la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS. La convenuta ha omesso di compiere quanto
doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di amministratrice unica di una società
anonima (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c,
nella fattispecie si trattava di un membro del CdA). Ella ha omesso di
verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione
costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992,
pag. 269), dovere che risulta accresciuto
quando si tratti, come in concreto, di un amministratrice unica (cfr.
STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3; STFA del 12
dicembre 2002 nella causa B, H 31 279/01, consid. 3.2; STFA del 28 maggio 2002
nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C.,
H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01,
consid. 6b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr.
anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Del
resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati
pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza
grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività della convenuta è
quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla
Cassa (cfr. STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65/01, consid. 5; STFA del
17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).
2.7.2. Quanto al
fatto che ___________ abbia esonerato ____________ da ogni responsabilità (cfr.
doc. _), è ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera
questione interna, riferita al rapporto di diritto privato tra ____________ e
____________ (cfr. STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P.,
H93/01 + H 169/01, consid. 4.3; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B.
e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.3; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C.
C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 28 maggio 2002 nella causa P., H
445/ 00, consid. 3c; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H
113/00, consid. 5; STFA del 30 aprile 1998 nella causa C.S e C.B, H 159+164/97,
pag. 7).
2.8. Infine,
per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dalla convenuta,
corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio costituzionale
deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove
circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter
prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56
consid. 2b; DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e
sentenze ivi citate).
È
utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a
con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,
Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quindi,
se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16
settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4; STFA del
5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF
122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28,
consid. 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
Nel caso in esame, la
documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in
merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere
altre prove.
In particolare non è
necessario procedere all'audizione testimoniale di ___________, in quanto la
posizione di ___________ è stata sufficientemente chiarita (sul
tema audizione testi cfr. STFA del 15 novembre 2002 nella
causa R., H 177/01, consid. 2.3.4.; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H
194/01, consid. 3c; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01,
consid. 2c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01,
consid. 4a.). Va al riguardo rammentato che non occorre
far capo all'audizione di testi per accertare un elemento irrilevante ai fini
del giudizio (cfr. STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid.
4.2).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
Di
conseguenza __________ è condannata a versare alla Cassa cantonale di
compensazione AVS l'importo di
fr.
22'353.45.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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