AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2002.29
Data decisione, Autorità:
24.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
31.2002.29
ZA/cd
Lugano
24 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 2 maggio 2002
ai sensi dell'art. 52 LAVS di
contro
rappr. da: __________
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La ditta
__________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio di
__________ il __________ (doc. _. estratto RC informatizzato; FUSC del
__________). In data __________ è stata pubblicata l'iscrizione della modifica
statutaria e il trasferimento della sede a __________ (cfr. doc. _, estratto RC
informatizzato).
Lo scopo
sociale della società consisteva nell'esercizio di un'impresa di pulizia, il
commercio di prodotti, materiale e attrezzatura per la pulizia, l'esecuzione di
puliture chimiche ed ogni altra attività connessa, ecc.
è stato designato amministratore unico della __________ dal 1° giugno 1999 sino
al 24 aprile 2001 (cfr. doc. _, estratto RC informatizzato). La radiazione
venne pubblicata il 26 giugno 2001.
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione (di seguito
la Cassa) in qualità di datrice di lavoro a partire dal 1° aprile 1980 al 31
maggio 2001.
La
società entrò in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa dovette
sistematicamente diffidare la società dal mese di aprile 1999 e precettarla dal
mese di ottobre 1999 (cfr. doc. _).
Con
decreto 4 maggio 2001 il Pretore di __________ ha pronunciato il fallimento
della __________, mentre con decreto 28 maggio 2001 ne ha decretata la
liquidazione in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF (FUSC del __________).
La Cassa
ha pertanto insinuato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ il
proprio credito di fr. 47'957.95 per contributi paritetici impagati per gli
anni dal 1999 al 2000, di cui fr. 569.60 per contributi su rivendicazioni di
credito, eseguite dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
In data
14 gennaio 2002, l'UEF di __________ ha rilasciato un attestato di carenza beni
per l'intero importo insinuato dalla Cassa (cfr. doc. _).
1.2. Costatato di
aver subito un danno, il 25 febbraio 2002 la Cassa ha emesso nei confronti di
__________ una decisione di risarcimento danni per l'importo di fr. 47'388.35,
in via solidale con __________ limitatamente all'importo di fr. 4'026.45 (cfr.
doc. _).
1.3. __________
non ha interposto opposizione alla decisione di risarcimento danni.
Con
opposizione 12 aprile 2002, __________, rappresentato dallo studio legale
__________, ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza,
sostenendo che l'amministrazione corrente veniva completamente curata dalla
signora __________, azionista della __________ unitamente a __________.
L'accesso ai dati contabili gli era negato, in quanto __________ era l'unica ad
occuparsi delle questioni contabili. __________ (alle dipendenze della società
dall'agosto del 1998) è stato designato amministratore unico in quanto i
signori __________, a seguito della partenza del precedente amministratore
unico, si trovarono in difficoltà nel reperirne un altro.
ha assunto così il ruolo di "uomo di paglia". Egli sostiene
inoltre che, non appena ha avuto conoscenza della reale situazione finanziaria,
si sarebbe immediatamente dimesso.
Egli
contesta inoltre di dover essere reso responsabile anche dei contributi
esigibili prima della sua nomina di amministratore unico avvenuta il 1° giugno
1999 (cfr. doc. _).
1.4. Con
petizione 2 maggio 2002, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
versamento di fr. 38'017.80, motivando:
"
(…)
Nell'evenienza, il convenuto sostiene che ad esercitare un potere
effettivo sulla società - quale organo di "fatto" - sarebbe stata
l'azionista __________.
(…)
Anche qualora vi fosse realmente stato un amministratore di
"fatto" ciò non toglie che la responsabilità per il corretto
adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla
corretta gestione degli affari sociali incombeva soprattutto all'amministratore
unico __________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (STFA inedita del 27 aprile 2001 in re
B.; STFA inedita del 13 novembre 2000 in re S. consid. 4b).
In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura
"dell'uomo di paglia" (STFA inedita del 27 aprile 2001 in re B.; STFA
13 febbraio 2001 in re M.), posizione che del resto il convenuto ha
espressamente ammesso di aver ricoperto.
Segnatamente all'affermazione di controparte secondo la quale il
convenuto sarebbe stato impedito ad intervenire o controllare l'attività della
società, l'attrice evidenzia l'assenza di prove al riguardo.
(…)
Per contro, la corrispondenza intercorsa con i vari istituti
sociali esibita dalla controparte è irrilevante ritenuto che, oltre che a
limitarsi alla denuncia del ruolo della signora __________ in relazione alle
competenze gestionali della società, é seguita dopo che il convenuto era già
dimissionario.
Inoltre, la controparte si contraddice poiché da una parte
denuncia la mancata possibilità del convenuto ad intervenire o controllare la
società e dall'altra rileva che "l'opponente si fidava ciecamente di
quanto gli veniva riferito dalla signora __________ ".
Prove: C.S.
3.2
II convenuto sostiene che non appena avrebbe constatato la reale
situazione di fatto avrebbe immediatamente dimissionato.
Nella fattispecie, significativo è il motivo che avrebbe portato
il convenuto a dimissionare.
Infatti, in data 24 aprile 2001, il signor __________ oltre che ad
inoltrare le dimissioni dalla carica di amministratore unico richiamava
contemporaneamente il mancato versamento degli stipendi non versati dal mese di
gennaio 2001 sino ad aprile (Doc. _).
AI riguardo, secondo il TFA, l'amministratore deve, se intende
limitare i rischi connessi alla sua funzione, rassegnare le dimissioni quando
accerta che non dispone di alcun potere (DTF 123 V 173 consid. 3a).
Pertanto, se il convenuto avesse subito agito con determinazione,
uscendo dalla società per tempo e non attendere sino al 24 aprile 2001 per
farlo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una simile situazione,
considerato che la società ha versato salari sino al 31 dicembre 2001.
In sostanza, il disinteresse mostrato dal signor __________ ne
determina la sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso
di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole
nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore
unico. Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati
pagati.
Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere
di vigilanza (RCC 1992, pag. 269).
Tale passività a dispetto della conoscenza (anche eventuale) di
mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per grave
negligenza delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).
Prove: C.S.
3.3
Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa della signora
__________, l'attrice osserva che in questo contesto l'art. 759
cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità dell'art. 52 LAVS
per giustificare una riduzione del danno in relazione con la gravità
dell'errore commesso dal responsabile (STFA inedita del 13 novembre 2000 in re
F. S.).
Prove: C.S.
Controparte sostiene inoltre di non poter essere reso responsabile
del pagamento degli arretrati contributivi precedenti l'assunzione della carica
di amministratore unico.
Secondo la giurisprudenza del TFA, il nuovo amministratore è
ritenuto responsabile non solo per il mancato pagamento dei contributi
correnti, ma anche per quelli scaduti e relativi al periodo in cui non faceva
parte del CdA (DTF 119 V 407 consid. 7b).
Non sussiste tuttavia una responsabilità per i contributi
precedentemente scaduti, quando il danno era già sorto, a causa
dell'insolvibilità della società o dell'indebitamento societario (DTF 119 V 407
consid. 4c).
La fattispecie non è tuttavia comparabile a quella sopra
descritta, ragion per cui la responsabilità del signor __________ si estende
anche ai contributi insoluti per i primi cinque mesi del 1999.
Del resto l'insolvenza della società è stata constatata il 1°
giugno 2001, con la pubblicazione dell'apertura di fallimento della società,
dunque dopo che il convenuto era già dimissionario.
Per contro, il convenuto dimissionario il 24 aprile 2001 (Doc. _),
non può essere ritenuto responsabile per il conguaglio 2000, ma solo per gli
acconti trimestrali per tale anno, pari a fr. 16'205.80
(Doc. _), poiché il conteggio finale è stato intimato il 28 agosto 2001 (Doc. _), ossia dopo le sue dimissioni
(STCA inedita del 7 febbraio 2001, in re A. P.).
Di conseguenza, l'importo richiesto con decisione 25 febbraio
2002, pari a fr. 47'388.35, viene ridotto a fr.
38'017.80.
Prove: C.S.
Quanto all'addebito del ruolo di amministratore di
"fatto" della fallita società della signora __________, l'attrice ne
prende atto e si riserva, dopo gli accertamenti del caso, di procedere con
un'azione risarcitoria, ex art. 52 LAVS, anche contro quest'ultima." (cfr.
doc. _)
1.5. Con risposta
27 maggio 2002 il convenuto, rappresentato dallo Studio legale __________,
riconfermandosi nell'opposizione, ha respinto l'addebito di intenzionalità e
grave negligenza, precisando:
"
(…)
Il sig. __________ è stato dipendente della __________ nel periodo
compreso tra il mese di agosto del 1998 e il mese di maggio del 2001 (doc. _).
Quando il precedente amministratore della società decise di
abbandonare la carica, i signori __________ ed __________, azionisti risp. al
50 % ciascuno della società, incontrando chiare difficoltà nel trovare un
sostituto, chiesero al proprio dipendente __________ di occupare tale carica.
Il signor __________, ignaro dei doveri tipici ai quali è chiamato
a far fronte un amministratore iscritto a Registro di Commercio, accettò soprattutto
perché gli fu data garanzia che le sue responsabilità ed i suoi compiti in
seno alla società non sarebbero cambiati e che le incombenze
dell'amministrazione sarebbero state espletate dalla signora __________.
Infatti, egli non ha di fatto mai amministrato la società
__________.
Egli non ha mai avuto accesso ai dati contabili ed amministrativi
della stessa (doc. _), così come non è mai effettivamente entrato in possesso
della documentazione relativa alla società.
Egli non è mai stato in condizione di potersi rendere conto della
reale situazione finanziaria della società __________.
È sempre stata, infatti, la signora __________, (via __________),
azionista con il marito __________ della __________, ad occuparsi di tutte le
questioni contabili ed amministrative della __________. (doc. _).
A questo proposito si sottolinea che l'indirizzo della sede della
società __________ coincide con quello del domicilio della signora __________
in Via __________, ciò che permette di chiarire come la signora __________
detenesse, di fatto, il potere materiale su ogni e qualsiasi corrispondenza
entrasse alla società __________.
Ma vi è di più. Le menzionate circostanze di impedimento del
sig. __________ vengono comprovate anche da eventi specifici:
- Al momento
dell'apertura del fallimento nei confronti della società __________, il signor
__________, nonostante gli sforzi in tal senso, non è neppure stato in grado di
ottemperare alla richiesta di compilazione di semplici moduli come la
dichiarazione dei salari o i formulari __________ e __________, così come
richiestogli dalle varie istituzioni.
Egli
ha, infatti, debitamente informato i relativi istituti di non essere in grado
di adempiere a questo compito e che a tal fine sarebbe stato indispensabile
interpellare la signora __________, amministratrice di fatto della società
(doc. _).
-
Tra i
contributi AVS lasciati insoluti dalla società __________ vi sono anche ed in
particolare quelli relativi al signor __________
stesso, che appare pertanto prima vittima della propria ingenuità, ma
soprattutto dell'agire della signora __________.
-
Al signor
__________, che per avere accettato la carica di amministratore unico della
società non ha ricevuto indennità di nessun tipo, non sono neppure stati
versati ben quattro salari (doc. _) relativi a i mesi di gennaio, febbraio,
marzo e aprile 2001.
Orbene,
appare ovvio che l'amministratore unico di una società, avente diritto di firma
sui conti e che conosce il proprio margine di azione, si assicura
preventivamente affinché il proprio stipendio, nonché la sue indennità quale
amministratore siano retribuiti, e che i contributi sociali ad esso relativi
vengano versati, e ciò senza interpellare nessuno.
Il
signor __________ no; ciò che attesta inequivocabilmente che lo stesso appariva
come amministratore della società, ma non lo era assolutamente. Mal si
capirebbe infatti il motivo, qualora fosse effettivamente stato amministratore
unico della società, del mancato prelievo di tutte le sue spettanze, da parte
del signor __________." (cfr. doc. _)
(…)
Il convenuto si fidava ciecamente della signora __________. Era
lei infatti che si occupava di tutte queste questioni all'interno della
società. Ella gli riferiva solo ed unicamente ciò che riteneva opportuno
riferirgli, in modo che nessuno potesse assolutamente dubitare della buona e
corretta gestione della stessa.
Non sapendo quali oneri è chiamato ad assumersi un amministratore
unico di una società, il sig. __________ era tenuto a regola d'arte all'oscuro
di tutto.
Preoccupato per l'andamento della società, in quanto in qualità di
dipendente notava la diminuzione della mole di lavoro, egli veniva regolarmente
rassicurato da parte della signora __________ in merito all'andamento della
società, ciò che lo induceva a non dubitare di nulla.
Non appena scoperta la reale situazione in cui versava la società
a causa dell'operato della signora __________, egli ha immediatamente
notificato disdetta, sia dalla carica di amministratore unico della società,
sia del rapporto di lavoro quale dipendente della stessa (doc. _).
La spettabile Cassa cantonale di compensazione evidenzia
giustamente come il signor __________ abbia dato le proprie dimissioni sia
dalla carica di amministratore che da dipendente, allorché non si è più visto
retribuire lo stipendio come dipendente. Questa circostanza non fa altro che
comprovare la vera situazione di fatto, e più precisamente che il signor
__________ non occupava altro ruolo all'interno della ditta __________ se non
quello di semplice dipendente, scientemente tenuto all'oscuro da chi già
esercitava di fatto la funzione di amministratrice della società, e meglio la
signora __________.
Se è vero che un amministratore di fatto non scarica a priori un
amministratore iscritto a RC, allora è anche vero però che un amministratore
iscritto a RC, che non può materialmente adempiere alle sue funzioni, non deve
essere reso responsabile per i danni che l'amministratore di fatto ha causato
esercitando le proprie funzioni.
Una volta al corrente della reale situazione di fatto, il signor
__________ si è adoperato al fine di aiutare chi di dovere a chiarire la
posizione della società, fatto d'altronde comprovato dalle lettere indirizzate
dallo stesso alla signora __________, affinché procedesse alla compilazione dei
diversi formulari dei vari istituti sociali. (doc. _).
Il signor __________ non solo non era a conoscenza della reale
situazione in cui versava la società, bensì non è mai neanche stato in possesso
della relativa documentazione per poter eventualmente fornire i dati a chi di
dovere.
La signora __________k, amministratrice di fatto della società ed
unica persona in grado di provvedere in tal senso, non ha tuttavia voluto
offrire la sua collaborazione defilandosi dalle proprie responsabilità (doc.
_)." (cfr. doc. _, pag. 6-7)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.3. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b; DTF 98 V 26). L'ammontare del danno
corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de
l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon
l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (cfr. STFA del 28
ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella
causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione; gli interessi
moratori (cfr. art. 14 cpv. 4 lett. e, art. 41bis OAVS), le spese esecutive
(cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento
danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di
lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; vedi anche la numerosa
giurisprudenza citata in Istituto delle assicurazioni sociali, ..nel campo
dell'azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro, RDAT II 2002 pag. 519 s; STFA
del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).
Nell'evenienza
concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _),
dagli estratti dei contributi paritetici e dai quaderni dei salari (cfr. doc.
_), dall'insinuazione di credito(cfr. doc. _), e vista la riduzione
dell'importo del danno operata dalla Cassa con la petizione (cfr. doc. _ pag.
10), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati, che ammonta a
fr. 38'017.80.
Del resto
il convenuto non ha contestato l'importo del danno come tale.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (cfr. DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.7. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa C.; 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
è stato designato amministratore unico della ___________ dal 1° giugno 1999
sino al 24 aprile 2001 (cfr. doc. _ estratto RC informatizzato).
2.7.1. ___________
sostiene di essere stato solo "un uomo di paglia", senza
quindi nessun compito gestionale e amministrativo. Egli si sarebbe fidato della
signora ___________; tuttavia quando ha scoperto la reale situazione
finanziaria della società si sarebbe dimesso immediatamente.
Accettando
il mandato di amministratore unico della ____________, _____________ ha assunto
tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 31 gennaio 2003
nella causa V., H 5/02, consid. 5.2; STFA del 16 settembre 2002 nella causa
P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.1.; STFA del 23 agosto 2002 nella
causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 28 maggio 2002 nella
causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H
153/01, consid. 6b).
La responsabilità
per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la diligenza
necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva quindi
solo a ____________ (presunto organo di fatto della società), bensì anche e
soprattutto all'amministratore unico ____________, trattandosi di attribuzioni
inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27
febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 27 aprile 2001
nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella causa S.,
consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura
"dell'uomo di paglia", figura quest'ultima mai tollerata dal
TFA (cfr. STFA del 15 aprile 2002 nella causa J., H 365/01, consid. 5; STFA del
27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001
nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C.,
consid. 3b, H 294/94).
Nella
presente fattispecie le argomentazioni sollevate dal convenuto non sono
sufficienti per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS.
D'altronde
____________ non ha minimamente provato di essere stata impedito di raccogliere
informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come
e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati
(ad esempio interpellando direttamente la Cassa). Il convenuto si è limitato a
dire che era ____________ ad occuparsi della conduzione e la gestione della
società.
Gli
argomenti addotti, in particolare il fatto che la sua era solo una carica
meramente formale, di copertura e svuotata di ogni concreto potere di
intervento sulla conduzione della ___________, visto che sarebbe stata
___________ ad avere in mani le redini della società e a deciderne l'andamento
sfruttando a tale scopo l'ingenuità e la totale inesperienza del convenuto, non
concretizzano qualsivoglia motivo di giustificazione o di discolpa nel senso
della giurisprudenza (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid.
5.2).
Il
convenuto, in violazione degli obblighi che gli derivano dalla carica di
amministratore unico di una società anonima, non ha svolto nessun tipo di
controllo.
Come
ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V
219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e STFA 25 luglio 1991 nella
causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è
suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente
versati (cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 8b;
DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è sufficiente esaminare
i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H
282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le
proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi
paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e
B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e STFA
del 15 dicembre 1993 nella causa N.). Inoltre il convenuto non ha speso parola
alcuna sulla possibilità che comunque aveva quale amministratore unico con
diritto di firma individuale, se solo avesse voluto, di ordinare, anche contro
la volontà di ____________, il pagamento dei contributi sociali (STFA del 31
gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3).
Se non ha
adempiuto ai suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19
maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o
l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Il ruolo
di presunto organo di fatto di _____________, non giustifica la passività di
___________. Il convenuto non poteva, nella veste di amministratore unico di
una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società.
Il convenuto avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i
contributi paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA
del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid.
4.3; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b). Egli
avrebbe anche potuto interpellare l'ufficio di revisione attingendo dati
contabili oggettivi (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid.
5.3), dai quali avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali
scoperti o perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (cfr. STFA
dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4).
Essersi
fidato senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è
segno di una grave negligenza dell'amministratore unico. I controlli gli
avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società
(cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid.
2.4; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3c; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 17 gennaio 2002
nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b;STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.
C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte
acque da diverso tempo, costringendo la Cassa a diffidarla e precettarla sin
dall'aprile 1999. Nulla impediva al convenuto di richiedere qualsivoglia
informazione o documentazione che gli necessitasse per far fronte ai doveri
richiesti ad un amministratore unico, attingendo ad esempio, come detto, a dati
contabili oggettivi facendo capo all'ufficio di revisione. (cfr. STFA dell'11
settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4; STFA del 28
maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3c). Diverso sarebbe stato se,
appena conosciuta l'esposizione debitoria a titolo di contributi sociali, il
convenuto avesse inoltrato immediatamente le proprie dimissioni (cfr. STFA del
16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 9). È
troppo tardi averlo fatto solo il 24 aprile 2001 (cfr. doc. _), a distanza di
quasi due anni dall'assunzione del mandato di amministratore unico.
La lunga
permanenza nella società fa pensare che il convenuto ha lasciato correre le
cose, senza verificare con mano l'effettiva situazione societaria (cfr. STFA
del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid.
10.2.; STFA del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c; STFA del
13 maggio 2002 nella causa A, H 65/01, consid. 5), salvo quando la ditta non
gli ha più versato lo stipendio.
Se avesse
subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe
certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (cfr. STFA del 23
agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Neppure l'asserita completa
inesperienza sono idonee a giustificare nei confronti della Cassa il
comportamento di totale inattività del convenuto (cfr. STFA del 31 gennaio 2003
nella causa V., H 5/02, consid. 5.3).
Se è vero
che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare
compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è
pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano
effettivamente svolte (cfr. STFA del 27 gennaio 2003 nella causa L., H 393/01,
consid. 2.4; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. e C., H 405 + 406, consid.
4.2.; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 27
febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 17 gennaio 2002
nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 5 aprile 2001, nella causa
A., H 436/00, consid. 3b; SVR 2001 AHV n° 15 consid. 6b). Non è possibile
liberarsi da ogni responsabilità ex art. 52 LAVS ed affermare di aver
ottemperato al proprio dovere di diligenza semplicemente delegando i compiti ad
una persona più competente, con specifiche conoscenze economiche e finanziarie
(SVR 2002 AHV Nr. 9 consid. 3a).
Anche il
fatto di rivestire la funzione di semplice dipendente e quindi di non aver
potuto influenzare l’andamento societario non può essere assurto a motivo di
discolpa (STCA del 14 novembre 2001 nella causa M. C e E. G., Inc. 31.1999.
27-28, consid. 2.8 e 2.9). L’Alta Corte, in una sentenza non pubblicata del 30
dicembre 1997 nella causa V.B (H 66/96) ha ritenuto responsabile del mancato
pagamento dei contributi un membro del CdA, operaio della società per la
quale era amministratore con diritto di firma collettiva, precisando quanto
segue:
"
Come già si è detto, V.B. è stato membro del
Consiglio di amministrazione della società dal 1991 al 19 novembre 1993. Egli
beneficiava del diritto di firma collettiva a due e poteva quindi rappresentare
la ditta.
Nella sua qualità di amministratore, il
ricorrente doveva, secondo l'art. 722 cpv. 1 CO, nel testo vigente sino al 30
giugno 1992, rispettivamente secondo gli art. 716a cpv. 1 cifra 5 e 717 cpv. 1
CO, in vigore dal 1992, adempiere ai suoi compiti di vigilanza e controllo con
ogni diligenza. Questa va oltre la prudenza che si è soliti osservare nei
propri affari.
L'interessato contesta la sua
responsabilità facendo valere che la fallita nonché il suo Consiglio di
amministrazione dipendevano dal gruppo guidato da I.G. per il finanziamento e
la gestione della contabilità, in particolare per il versamento dei salari. Questo
argomento non lo libera dai suoi obblighi di amministratore che sono diretti e
primari, né basta a cancellare la grave negligenza che gli è imputabile.
...
Né il ricorrente può liberarsi adducendo
che dell'amministrazione della ditta non si occupava egli stesso, semplice
operaio, ma il gruppo G.
V.B. era organo della O. SA e gli
spettavano quindi gli obblighi di vigilanza e controllo, di cui si è detto.
D'altra parte, l'affermazione dell'interessato, secondo cui egli non curava la
gestione - fatto, di per sé, non decisivo e comunque inidoneo a escludere la
responsabilità - è contraddetta dalle lettere a lui inviate alla Cassa di
compensazione il 9 aprile, 17 giugno e 19 ottobre 1993, ove si adducono i gravi
problemi d'incasso della società e si chiede una proroga del termine per
riversare i contributi.
L'interessato non ha provato l'esistenza di
motivi seri e oggettivi, che gli avrebbero reso impossibile lo svolgimento
della funzione d'amministratore della società. Non sono quindi dati i requisiti
per un'eventuale discolpa dalla responsabilità fondata sull'art 52 lavs.
Il fatto, addotto nel gravame, che dietro
la O. SA ci fosse il gruppo G. ad assicurarne la gestione non discolpa il
ricorrente. Il dovere di diligenza e controllo dell'andamento della società non
sfuggiva a V.B.
Egli non prova che, nonostante gli
esigibili sforzi di conoscere lo stato della ditta di cui era, come
amministratore, responsabile, la conoscenza degli atti gli sarebbe stata
sottratta."
Infine,
in un'altra sentenza non pubblicata (STFA del 30 aprile 1998 nella causa C.S. e
C.B, H159+164/97) il TFA non ha ritenuto validi i motivi di discolpa portati da
un membro del CdA, senza diritto di firma, rilevando quanto segue:
"
b) L'interessato, in sostanza, è dell'avviso che
costituisca esimente il fatto di non aver mai influito e nemmeno partecipato
alla gestione della ditta. Orbene, si tratta in tutta evidenza di circostanze
che non sono di rilievo, dal momento che, accettando a partire dal 3 marzo 1988
il mandato di membro del consiglio di amministrazione, pur senza diritto di
firma, C. S. si era assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano. Come
già s'è detto in precedenza, dagli atti non risulta, e nemmeno viene preteso,
che il consiglio di amministrazione abbia disciplinato, in concreto, i compiti
dei vari membri. La responsabilità per il corretto adempimento degli oneri
assicurativi non incombeva pertanto solo ad un singolo membro - nel caso di
specie al presidente C. B., come sembrerebbe addursi dalle allegazioni ricorsuali
- bensì all'intero organo esecutivo, trattandosi di attribuzioni inalienabili
nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO. Si noti in questo contesto che
l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambio della responsabilità ai sensi
dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione
con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (VSI 1996 pag. 306)."
Per
quanto attiene all'asserita esclusiva colpa del presunto organo di fatto
____________, si ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è
applicabile nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per
giustificare una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità
dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag. 306, citata
in STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98).
Il TFA ha
infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag. 309):
"
En l'espèce, les faits reprochés aux recourants
sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait,
quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de
l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en
relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du
code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur
jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable
(solidarité différenciée); elle permet au responsable d'invoquer des facteurs
de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de
l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43
al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022
ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36,
note 99 ss).
Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS
implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle,
soit une négligence grave."
In
sostanza, il disinteresse mostrato da _____________ ne determina la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto
doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società
anonima (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c,
nella fattispecie si trattava di un membro del CdA). Egli ha omesso di
verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione
costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992,
pag. 269), dovere che risulta accresciuto
quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (cfr.
STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 5.3; STFA del 12
dicembre 2002 nella causa B, H 31 279/01, consid. 3.2; STFA del 28 maggio 2002
nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C.,
H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01,
consid. 6b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr.
anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Del
resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati
pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza
grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività del convenuto è
quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla
Cassa (cfr. STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5; STFA
del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).
2.8. Infine,
per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dal convenuto,
corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio costituzionale
deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove
circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter
prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56
consid. 2b; DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e
sentenze ivi citate).
È
utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a
con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,
Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quindi,
se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16
settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4; STFA del
5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF
122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28,
consid. 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
Nel caso in esame, la
documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito
alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre
prove.
In particolare non è
necessario procedere al richiamo degli incarti penali presso il Ministero
Pubblico, in quanto la documentazione agli atti è sufficiente per definire la
responsabilità di ___________ (cfr. per un caso simile cfr. STFA
del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4c.). Inoltre, il TFA non ammette una richiesta in termini generici di
edizione di documenti, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare
con esattezza i documenti utili a dimostrare il fondamento delle tesi
formulate, potendosi da lui esigere che proceda in modo selettivo e mirato
all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non
incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in
tal senso (cfr. STFA del 31 gennaio 2003 nella causa
V., H 5/02, consid. 4.3; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e
J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2; STFA del 23 luglio 2002 nella causa
U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3.; STFA del 25 giugno 2002 nella causa
L, H 444/00, consid. 4d; STFA del 5 novembre 2001 nella causa
F., H 153/01, consid. 4c.)
I membri
del CdA devono procedere in modo selettivo e mirato all'offerta e alla
produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio, indicandone
partitamente gli elementi che li individuano e caratterizzano nonché
l'obiettivo probatorio perseguito con la richiesta. Scopo evidente di siffatto
rigore formale è di consentire l'autorità giudicante di valutare la rilevanza
di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02, consid. 4.3; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H
177/01, consid. 2.3.2.; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e
J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2.; STFA del 23 luglio 2002 nella causa
U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta .
Di
conseguenza _____________ è condannato a versare alla Cassa cantonale di
compensazione AVS l'importo di
38'017.80.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster