AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2002.28
Data decisione, Autorità:
08.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2002.00028
BS/cd
Lugano
8 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla STFA di rinvio del 24
aprile 2002 nella causa promossa con petizione ex art. 52 LAVS del 19 febbraio
1998 (inc. __________) dalla
__________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
in relazione alla
fallita
__________ SA, _____
ritenuto in fatto:
-
che con
sentenza 28 febbraio 2000 il TCA ha accolto la petizione ex art. 52 LAVS del 19
febbraio 1998 inoltrata dalla Cassa __________ di compensazione e condannato
__________ al risarcimento di fr. 501'614,30 -- per i contributi
AVS/AI/IPG/AD/AF cant. non versati dalla __________ SA relativi al saldo del
1995 (fr. 335'351,30), al saldo dei tre acconti mensili 1996 (fr. 82'250.--),
nonché alla ripresa salariale per gli anni 1990/1993 (fr. 84'013.--) (cfr. inc.
__________).
In sostanza lo scrivente Tribunale ha addebitato all’ex vicepresidente del CdA
una grave negligenza per non essersi sufficientemente preoccupato del pagamento
dei contributi;
-
che in
data 4 aprile 2000 questa Corte ha dichiarato irricevibile un’istanza di
revisione contro la sentenza 28 febbraio 2002 (inc. __________);
-
che
contro i due giudizi cantonali __________, per il tramite dell’avv. __________,
è insorto presso il TFA;
-
che
mediante sentenza del 24 aprile 2002 (ricevuta il 3 maggio 2002) l’Alta Corte
ha respinto il ricorso contro la pronunzia cantonale 4 aprile 2000.
Invece, il gravame contro la STCA 28 febbraio 2000, per quanto dichiarato
ricevibile, è stato parzialmente accolto.
Confermata una violazione delle prescrizioni per negligenza grave, l’Alto
Tribunale ha tuttavia limitato la responsabilità di __________ in quanto
(sottolineatura del redattore):
"
accertato che il ricorrente ha dimissionato
entro la prima decade di febbraio 1996, era suo dovere vegliare affinché gli
oneri sociali fossero versati fino al mese di dicembre 1995, esigibili il 31
dicembre 1995 e da pagare entro il 10 gennaio 1996. Di conseguenza,
l’insorgente è responsabile del danno causato alla Cassa per il mancato
pagamento fino al 31 dicembre 1995 e non fino al 31 marzo 1996.” (Cfr. STFA
citata, consid. 10b, pag. 10);
-
che il
TFA, costatando che gli atti di causa non permettono di stabilire l’ammontare
dei contributi di diritto federale rimasti impagati fino al 31 dicembre 1995,
ha rinviato l’incarto a questa Corte “affinché accerti questo importo e
renda nel seguito un nuovo giudizio nel quale pure statuirà, tenuto conto
dell’esito della lite in sede federale, sulla questione delle spese ripetibili
di prima istanza” (STFA citata, consid. 10b, pag. 10);
-
che al
fine di scindere gli oneri sociali di diritto federale da quelli di diritto
cantonale, il 14 maggio 2002 questo TCA ha chiesto alla Cassa di quantificare i
contributi per gli assegni familiari cantonali relativi ai mesi gennaio,
febbraio e marzo 1996 non versati dalla __________ SA (doc. _);
-
che con
lettera 21 maggio 2002 la Cassa ha comunicato:
"
(…)
con riferimento al procedimento di cui a margine ed in particolare
all'ordinanza del 14 maggio 2002, le comunichiamo che per il periodo gennaio -
marzo 1996 non vi è alcun contributo assegni familiari scoperto. Infatti, il
contributo mensile dovuto a tale titolo dal datore di lavoro era compensato con
l'anticipo degli assegni familiari che il datore di lavoro versava ai
dipendenti.
In ragione di ciò, il credito risarcitorio ammonta a fr. 419'364.30, corrispondente al conguaglio per l'anno 1995,
pari a fr. 335'351.30, al quale si aggiunge la differenza
per gli anni 1990/1993 riscontrata durante la revisione del 1.12.1994, pari a fr. 84'013.00." (cfr. doc. _)
- che
interpellato dal TCA, l’avv. __________ ha in particolare rilevato quanto
segue:
"
(…)
Per poter determinare l'importo che, in base alla sentenza 24
aprile/2 maggio 2002 del Tribunale federale delle Assicurazioni può essere
messo a carico del signor __________, occorre conoscere
-
la data alla
quale la __________ S.A. ha presentato la distinta salari 1995;
-
la
data alla quale è stato intimato a detta società il conguaglio per il 1995;
-
la data di
intimazione del conteggio risultante dalla revisione del
1° dicembre
1994;
- il conteggio
dettagliato dei versamenti degli assegni famigliari, allo
scopo di esaminare se detti anticipi
o parte degli stessi debbano essere destinati a saldare eventuali scoperti al
31 dicembre 1995;
- il conteggio
relativo all'importo di Fr. 77'654.25 fatto valere dalla
Cassa nei
confronti del mio cliente in via solidale con i signori
__________ e
__________." (cfr. doc. _)
-
che di
conseguenza, il TCA ha trasmesso all’avv. __________ tale documentazione, già
prodotta dalla Cassa in occasione della petizione 19 febbraio 1998 (doc. _);
-
che con
scritto 6 settembre 2002 il convenuto ha sostenuto che il danno subito dall’amministrazione
ammonta a fr. 312'496,40, producendo il seguente specchietto riassuntivo:
"
(…)
periodo 1990/1993 CHF
84'013.00
periodo 1.1/31.10.1995 "
362'000.00
Totale CHF
446'013.00
./. pagamenti effettuati
08.06.1995 CHF 36'200.00
21.07.1995 CHF 36'200.00
21.07.1995 CHF 36'200.00
25.03.1996 CHF 4'984.60
21.06.1996 CHF 19'000.00 " 132'584.60
Totale CHF 313'428.40
Rettifica chiusura 18.04.1997 CHF 932.00
Totale CHF 312'496.40
"
A
giustificazione del succitato calcolo, il convenuto ha fornito le seguenti
motivazioni:
"
(…)
A pag. 10 della sentenza del TFA è detto che "l'insorgente
è responsabile del danno causato alla Cassa per il mancato pagamento fino al 31
dicembre 1995 non fino 31 marzo 1996". Ora, la responsabilità del
signor __________ può entrare in considerazione solo al momento della diffida
di pagamento, la quale è intervenuta il 15 novembre 1996 per i mesi di novembre
e dicembre 1995. Diversa soluzione significherebbe consacrare una
responsabilità oggettiva in urto con l'art. 52 LAVS, il quale sanziona soltanto
l'intenzione e la negligenza grave.
Per quanto concerne il contributo di chiusura di
CHF 15'467.90 la polizza di pagamento è stata addirittura inviata quando il mio
cliente aveva dimissionato da un mese e mezzo.
Infine occorre dedurre anche l'importo di CHF 19'000.-- pagato il 21.06.1996,
poiché il debitore ha il diritto di imputare un pagamento sui debiti che ha
maggior interesse ad estinguere. Lo stesso ragionamento vale per la rettifica
chiusura di CHF 932.--." (doc. _)
considerato in diritto:
-
che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 feb-braio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
-
che in virtù dell'art. 52
LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i
danni da lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
- che,
secondo la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato
dalla responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato
quale organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione
del Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo
sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e
4b = Pratique VSI 2000, pag 293; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H
282/01, consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b, cfr. anche
Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n.
54, STFA 25 novembre 1999 inedita in re SC, H 201 + 207/98).
Se un amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di
organo della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni
da parte dell’assemblea generale (RCC 1989 pag. 114 consid. 4).
Sia in
caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è
impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dal CdA, ma
pagabili dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6).
Da
rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive
dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA
non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W);
- che di
regola, i datori di lavoro pagano i contributi alla Cassa di compensazione ogni
mese, se occupano soltanto pochi lavoratori, ogni trimestre (art. 34 cpv. 1
lett. a OAVS, secondo il testo in vigore sino al 31 dicembre 2000, applicabile
al caso in esame, così come per tutti gli articoli dell’OAVS che verranno
citati in seguito).
I
contributi dovuti per il periodo di pagamento sono esigibili
dalla sua
scadenza e devono essere pagati entro dieci giorni (art. 34 cpv. 4 vOAVS).
Si
intende quale periodo di pagamento il lasso di tempo per il quale il datore di
lavoro deve pagare i contributi. Secondo la prassi amministrativa il periodo di
pagamento è di un mese se la somma annua dei salari raggiunge o supera i 300’000.--
franchi, mentre è di un trimestre, se la somma annua dei salari non raggiunge i
300 000.-- franchi (marg. 2033 delle Direttive sulla riscossione dei contributi
(DRC) edite dall’UFAS, nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2000).
Ai sensi
dell’art. 34 cpv. 3 vOAVS la cassa di compensazione può consentire al datore di
lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei contributi dovuti per un
periodo di pagamento, una somma approssimativamente corrispondente. In tale
caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno civile.
Questa
procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti,
secondo le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno
civile. Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS
dell’anno precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).
Alla fine
dell’anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi
forniti dal datore di lavoro ( distinta salari), allestirà il conteggio finale,
dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in
difetto (conguaglio);
- che,
secondo il TFA, se un’azienda
contabilizza i propri contributi per le assicurazioni sociali secondo la
procedura forfetaria,
un
organo dimissionario nel corso dell’anno civile risponde
dei
contributi forfetari esigibili fino al momento della sua partenza (nella misura
in cui questi non superano l’ammontare del danno complessivo), ma non dei
contributi effettivi – superiori od inferiori – determinati alla fine dell’anno
civile e rientranti nelle sue competenze fino alla sua partenza (VSI 2002 pag.
55 = SVR 2002 AHV Nr. 10 );
- che
nel caso in esame, nella STCA 24 aprile 2002 l’Alta Corte ha in particolare
rilevato (sottolineature del redattore):
"
accertato che il ricorrente ha dimissione entro
la prima decade di febbraio 1996, era suo dovere vegliare affinché gli
oneri sociali fossero versati fino al mese di dicembre 1995, esigibili il 31
dicembre 1995 e da pagare entro il 10 gennaio 1996. Di conseguenza, l’insor-gente è responsabile del
danno causato alla Cassa per il mancato pagamento fino
al 31 dicembre 1995 e non fino al 31 marzo 1996;"
-
che per
quel che concerne i contributi all’AF cantonali il ricorso è stato dichiarato
irricevibile essendo oneri sociali di diritto cantonale. Il convenuto non ha
infatti contestato tali contributi con ricorso di diritto pubblico al TF, per
cui i relativi importi sono divenuti definitivi;
-
che,
dalla lettera 21 maggio 2002 della Cassa, risulta che per il primo trimestre del
1996 non vi sono contributi AF cant. scoperti e quindi gli acconti gennaio –
marzo 1996, pari a fr. 82'250.—, costituiscono unicamente oneri sociali di
diritto federale per il cui mancato pagamento il convenuto non deve più
rispondere ex art. 52 LAVS; (doc. _)
-
che anche
dal conteggio relativo al 1995 si evince come i contributi AF cant. siano stati
compensati con gli assegni anticipati (doc. _, inc. __________= doc. _ inc.
__________) per cui il relativo saldo è costituito parimenti da contributi di
diritto federale (doc. _ inc. __________= doc. _ inc. __________);
-
che di
conseguenza, __________ deve rispondere per il 1995 sino all’acconto di
dicembre, scaduto il 31 dicembre 1995 e pagabile entro il 10 gennaio 1996 (
cfr. art. 34 cpv. 4 vOAVS, tenuto conto che il periodo di pagamento è mensile),
e non fino al 31 ottobre 1995, come sostenuto dal convenuto nello scritto 6
settembre 2002, poiché fa stato il termine di pagamento legale, non la data
della diffida e nemmeno dell’intimazione del precetto esecutivo (spiccato il 15
novembre 1996 sia per gli acconti di novembre che di dicembre 1995, cfr. doc. _
inc. __________= doc. _ inc. __________);
-
che non è
computabile il conteggio finale di fr. 15'467.—, richiesto con polizza del 22
marzo 1996 e quindi pagabile dopo le dimissioni del convenuto (cfr. doc. doc. _
inc. __________= doc. _ inc. __________);
-
che,
analogamente, la rettifica a favore del datore di lavoro di
fr. 932.— non può essere considerata, poiché eseguita il 18 aprile 1997, dopo
le dimissioni del convenuto;
-
che
generalmente i pagamenti effettuati dal datore di lavoro devono essere imputati
ai debiti per contributi paritetici più vecchi (RCC 1988 pag. 636 consid. 6b;
RCC 1986 pag. 424 consid. 3d), a meno che il datore di lavoro abbia indicato
diversamente (cfr. anche art. 86 e 87 CO). Se il pagamento è avvenuto dopo le
dimissioni dell’amministratore, non vi è danno nella misura in cui i pagamenti
sono stati imputati ai contributi oggetto della petizione (cfr. anche STCA inedita
del 6 dicembre 1996 nella causa in re A.A., A.A., L.A., inc. __________);
-
che il
versamento di fr. 19'000.—, effettuato il 21 giugno 1996, non può essere
computato per i contributi precedentemente scaduti, poiché, come da indicazione
del datore di lavoro, è stato computato quale acconto per il 1996 (cfr. doc.
_, inc. __________);
-
che, in
virtù del succitato principio, il “trasferimento da salari 93 + 94 “ di fr.
4'984,60, avvenuto il 25 marzo 1996, è da imputare ai contributi scaduti più
vecchi, quelli del 1995, oggetto della presente vertenza;
-
che il
convenuto è responsabile anche per gli oneri sociali dovuti a seguito delle
revisione relativa al periodo 1990 – 1993 per complessivi fr. 84'013.— (AF
cant. inclusi) che sono stati richiesti dalla Cassa con decisione 6 febbraio
1995 (doc. _ inc. __________), confermata dal TCA con sentenza del 3 agosto
1995, cresciuta in giudicato (inc. __________, oggetto del gravame era il
computo degli interessi di mora);
-
che di
conseguenza l’importo cui __________ è tenuto a risarcire alla Cassa ammonta a
fr. 403'897,30, secondo il seguente specchietto riassuntivo:
periodo 1.1/31.12.1995 fr. 434'400.00
(12 acconti di fr. 36’200)
./. pagamenti effettuati
08.06.1995 fr. 36'200.00
21.07.1995 fr. 36'200.00
21.07.1995 fr. 36'200.00
25.03.1996 fr. 4'984.60
fr.
113'584,60
totale fr.
320'415,40
periodo 1990/1993 fr.
84'013.00
Totale fr.
404'828,40;
- che in
tal senso la petizione è parzialmente accolta;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa
__________ di compensazione fr. 404'828,40.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà a __________ fr. 1’500.— di ripetibili parziali.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster