AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2002.22
Data decisione, Autorità:
10.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
31.2002.22-23
ZA/sc
Lugano
10 aprile
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulle petizioni del 12 aprile
2002 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
Cassa di comp. AVS __________
contro
-
rappr. da: avv. __________
-
rappr. da: avv. __________
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La ditta
__________ Sagl, con sede a __________a, è stata iscritta a Registro di
Commercio di __________ il __________ 1999 (cfr. doc. _ e estratto RC
informatizzato).
Lo scopo
sociale della società consisteva nella gestione di un esercizio pubblico ed
ogni altro scopo connesso direttamente o indirettamente con lo scopo
principale. La società gestiva il Bar __________.
ha ricoperto la carica di socio gerente dalla costituzione della società sino
al 16 agosto 2000, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _ e estratto RC
informatizzato; allegato _ doc. _, Inc. 31.2002.22).
ha ricoperto la carica di socio gerente dal 4 ottobre 2000, con diritto di
firma individuale (cfr. doc. _ e estratto RC informatizzato).
La ditta
__________ Sagl è stata affiliata alla Cassa __________ di compensazione
AVS/AI/IPG in qualità di datrice di lavoro dal 1° maggio 1999 al 31 dicembre
2001.
La
società entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1999, per cui la
Cassa dovette sistematicamente diffidarla dal secondo trimestre 1999 ed
iniziare le procedure esecutive dal mese di dicembre 1999 (cfr. doc. _, Inc.
31.2002.22).
In data
28 febbraio 2001, 14 settembre 2001 e 12 febbraio 2002 l'UEF di __________ ha
rilasciato sei attestati di carenza beni per un totale di fr. 21'643.65 (cfr.
doc. _, Inc. 31.2002.22).
Con
decreti 12 novembre 2002 e 30 dicembre 2002 il Pretore del distretto di
__________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione delle
procedura ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 2002 e __________
2003).
1.2. Per questo
motivo, costatato di aver subito un danno, il 13 febbraio 2002 la Cassa ha
emesso nei confronti di __________, __________ e __________ tre decisioni di
risarcimento danni ex art. 52 LAVS concernente i contributi paritetici non
versati dalla società dal 1999 al 2001. Nei confronti di __________ per un
importo di fr. 17'080.60, in via solidale con __________ per analogo periodo e
importo, e limitatamente a fr. 5'708.75 con __________ (cfr. doc. _, Inc.
31.2002.22-23).
1.3. Alle
decisioni __________ e __________ si sino tempestivamente opposti. Per contro
__________ non ha interposto opposizione alla decisione di risarcimento danni.
sostiene di aver ceduto nel corso del 2000 la propria quota parte a __________,
il quale si sarebbe impegnato a riprendere i debiti della società. __________
sarebbe anche a beneficio dell'assistenza sociale e non sarebbe quindi in grado
di pagare l'importo di fr. 5'708.75. __________ sostiene inoltre di non essere
responsabile del danno causato alla Cassa in quanto unici gestori della società
sarebbero stati __________ e __________. Ella sarebbe eventualmente in grado i
pagare solamente 1/3 dell'importo chiestole con rate mensili di fr. 50.--.
__________,
rappresentato dall'avv. __________, ha sostenuto che visti i non buoni rapporti
con __________ ha tentato di uscire dalla società senza tuttavia esserci
riuscito in tempi brevi. Egli avrebbe fatto il possibile per la sopravvivenza
della società al fine di pagare i salari. A tale scopo avrebbe anche immesso
nella società fr. 15'000.-- proveniente dal proprio patrimonio personale. La
priorità era quella di pagare i salari, con l'intenzione tuttavia di pagare i
contributi al più presto.
contesta inoltre l'importo del danno e ritiene prematura la decisione di
risarcimento danni, in quanto non tutte e procedure sarebbero sfociate con un
attestato di carenza beni.
Egli
ritiene inoltre di essere eventualmente responsabile solo dal 4 ottobre 2000 al
30 maggio 2001. A suo avviso __________ dovrebbe inoltre essere resa
responsabile del danno dall'inizio dell'affiliazione della società sino al 4
ottobre 2000, e non come indicato dalla Cassa solo sino al 30 giugno 2000.
1.4. Con
petizione 12 aprile 2002, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
pagamento di fr. 17'080.60 in via solidale con __________ limitatamente
all'importo di fr. 5'708.75 per gli oneri sociali scaduti e non liquidati dalla
società __________ Sagl nel periodo dal 1999 al 2001.
Preliminarmente
la Cassa ha precisato quanto segue:
"
(…)
La Cassa osserva inoltre che, visto il contenuto dell'opposizione,
considerando in particolare che il recapito del signor __________ è ad
__________, sono state richieste informazione all'Ufficio controllo abitanti di
questo comune che conferma la partenza anche da __________ senza tuttavia
essere in grado di fornire il recapito successivo in quanto in possesso di un
permesso tipo A.
Quando saremo a conoscenza del nuovo recapito provvederemo ad
inviargli una nuova decisione. Restiamo comunque in contatto con il predetto
Ufficio per l'ottenimento del recapito esatto. (…)" (Doc. _, pag. 4-5,
inc. 31.2002.22)
Nel
merito della vertenza la Cassa ha precisato che:
"
(…)
Il termine di pagamento è fissato a 10 giorni dopo la scadenza
mensile o trimestrale per il quale i contributi sono dovuti.
Pertanto, la signora __________, in considerazione del fatto che
la sua cancellazione dal registro di commercio è avvenuta con il 4 ottobre
2000, quindi 6 giorni prima del termine di pagamento, non può essere ritenuta
responsabile per il mancato pagamento dei contributi relativi al 3. trimestre
2000.
Per contro il signor __________, considerando la giurisprudenza
del TFA consolidatasi attorno all'art. 52 LAVS, secondo la quale, un consiglio
di amministrazione risponde anche dei contributi dovuti dalla ditta alle
assicurazioni sociali, i quali sono già scaduti al momento dell'assunzione del
suo mandato (Seni. TFA del 25 marzo 1992 nella causa W. e A.H.) deve essere
considerato responsabile del mancato pagamento dei contributi che risultavano
scoperti al momento dell'assunzione dei suo mandato. È per questo motivo che la
Cassa lo ha ritenuto responsabile per i contributi non soluti già a partire
dall'inizio dell'attività della società in questione.
D'altra parte, anche se irrilevante al fine del giudizio, a detta
della signora __________, il signor __________, si era impegnato, al momento
dell'assunzione delle quote della signora __________, a riprendere i debiti
della società.
II signor __________ afferma inoltre, a giustificazione del
proprio operato, di aver procrastinato il pagamento dei contributi onde
permettere ai propri dipendenti di ricevere il salario.
A questo proposito facciamo osservare che, in base alla costante
giurisprudenza, il differimento del pagamento dei contributi, fino a renderlo
cronico a dispetto anche delle procedure esecutive in corso o quando i
pagamenti avvengono a procedura esecutiva molto avanzata, costituisce una
negligenza non indifferente da parte del datore di lavoro.
Fa quindi sorgere la responsabilità degli amministratori a cui
incombeva la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Nemmeno la grave situazione di crisi costituisce per il convenuto un valido
motivo per procrastinare il pagamento dei contributi.
II signor __________ afferma che non operava più nella società dal
mese di giugno del 2000. AI punto 10 dell'opposizione afferma di aver
dimissionato senza tuttavia fornire le prove. Pertanto, e fino a prova del
contrario, la Cassa non intende modificare la propria presa di posizione
iniziale. D'altra parte l'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, il 14
settembre 2001 indicava ancora sull'attestato di carenza di beni, "il
signor __________ dichiara che la ditta escussa non possiede né attivi né
passivi".
In queste condizioni, il signor __________ dimostra il proprio disinteressamento
per le questioni amministrative della __________ SAGL con particolare riguardo
al pagamento dei contributi.
Una simile passività, secondo la giurisprudenza federale, a
dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi
dovuti, deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle
prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).
Secondo la giurisprudenza inoltre, se il datore di lavoro -
violando le prescrizioni - non riversa alla Cassa i contributi paritetici
dovuti, vi é la presunzione che egli abbia agito per lo meno per grave
negligenza. Spetta allora al datore di lavoro di portare la prova di validi
motivi di giustificazione del suo operato (DTF 108 V 187), prove che nemmeno in
questa circostanza il signor __________ ha prodotto.
Anzi, egli ha sostenuto di non essersi più occupato
dell'amministrazione della società. Dunque il mancato pagamento dei contributi
non era dovuto a seri e oggettivi motivi, che potevano indurre il datore di
lavoro di solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC
1992 pag. 261 cons. 4b RCC 1985 p 604 cons. 3a).
Per quanto concerne la mancata presentazione della dichiarazione
dei salari per l'anno 2000, il signor __________ rimane, unitamente al signor
__________, responsabile affinché questa mancanza venga sanata. Per questo
fatto, rammentiamo che la Cassa si riserva la facoltà di procedere entro breve
tempo al deposito di una denuncia penale dei confronti dei Signori __________ e
__________.
Inoltre l'opponente sostiene che la richiesta di risarcimento
operata dalla Cassa è prematura.
In questo caso si deve innanzitutto precisare che per iniziare una
procedura risarcitoria occorra che vi sia un danno ai sensi dell'art. 52 LAVS.
Questo accade ogni qualvolta dei contributi sociali dovuti all'AVS
non possono essere incassati per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 16
cpv. 1 LAVS o per insolvenza del datore di lavoro.
Per legge e per consolidata giurisprudenza, il danno sorge ad
esempio con il rilascio di un attestato di carenza di beni, con il fallimento
di una società ecc.. II termine di perenzione di un anno inizia da questo
momento.
Come già accennato in precedenza, la Cassa ha ricevuto da parte
dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ degli attestati di carenza
di beni il primo dei quali in data 28 febbraio 2001 (cfr. doc. _).
Pertanto in questo caso il danno é quindi sorto il giorno in cui
la Cassa è entrata in possesso dell'attestato di carenza beni citato.
Dovendo salvare il termine di perenzione di un anno, la Cassa ha
dovuto attivarsi, anche senza essere in possesso dei dati definitivi, intimando
le decisioni di risarcimento danni citate.
Per quanto concerne la contestazione relativa all'inserimento
nella decisione di risarcimento danni degli interessi di mora, comunichiamo che
questi sono stati calcolati in base all'art. 41 bis OAVS.
II loro inserimento nella decisione di fissazione dei contributi,
è comunque suffragato anche dalla costante giurisprudenza che lo ammette tra
gli elementi del danno risarcibile.
In base all'art. 716a CO, l'amministrazione di una società anonima
deve "vigilare sulle persone incaricate della gestione affinché esse
rispettino la legge". Ciò significa che il Consiglio di Amministrazione
deve leggere con spirito critico i rapporti che gli vengono sottoposti;
domanderà, se necessario, delle informazioni supplementari e interverrà se
costata degli errori o delle irregolarità (cfr. RCC 1983, pag. 106).
L'amministrazione non può delegare l'obbligo di vigilare sulle
persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse
rispettino la legge (art 716a CO), altrimenti l'essenza medesima
dell'amministrazione ne sarebbe così svuotata da rendere inutile la sua
esistenza (cfr., STCA del 30.05.1988, inc. AVS 270/87, consid. 2.2.5).
Quindi, nel caso specifico se l'amministrazione avesse adottato
queste procedure, molto probabilmente non si giungeva all'intimazione di una
decisione di risarcimento danni qui contestata. Infatti fin dall'inizio
dell'attività la __________ SAGL ha sempre dovuto essere sistematicamente
diffidata e precettata. Per alcune di esse l'Ufficio esecuzione di __________
ha rilasciato degli attestati di carenza di beni. (…)" (Doc. _, pag. 5-7,
inc. 31.2002.22)
1.5. Con decreti
del 15 aprile 2001 il Giudice delegato ha congiunto le cause.
1.6. Con risposta
e domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio del
6 maggio 2002, __________, rappresentata dall'avv. __________, ha precisato
quanto segue:
"
(…)
Di conseguenza, la signora __________ ha dovuto assumere in prima
persona, almeno dal punto di vista formale, la gestione della Sagl poiché il
diritto societario impediva al __________ di disporre della firma individuale.
In pratica, tuttavia, la gestione del Bar, la fatturazione, i
pagamenti, ecc. erano gestiti dal __________, che disponeva di una specifica
esperienza nel settore, mentre che la signora __________ era alle prime armi.
La signora __________ ha praticamente funto unicamente da prestanome per il
sig. __________, il quale, all'inizio dell'anno 2000, ha trovato nella persona
del sig. __________ un nuovo socio. Quest'ultimo ha così, in definitiva, preso
in mano le redini della ditta, escludendo la signora __________ da ogni sorta
di decisione.
A riprova di quel che precede, la signora __________ ha in seguito
ceduto la sua quota sociale di fr. 10'000.-- in data 16
agosto 2000 al signor __________ o, e meglio come si evince dalla fotocopia del
rogito no. __________del notaio __________ (doc. _). A partire da quella data,
la signora __________ non ha più lavorato o avuto nulla a che fare con la
ditta.
Di conseguenza, la signora __________ ha formalmente gestito
l'azienda, unitamente al __________, dal 29 aprile 1999 fino al 16 agosto 2000.
In pratica, la signora __________ ha cessato di gestire la __________ Sagl già
nel corso della primavera 2000, salvo poi perfezionare qualche mese più tardi,
la cessione della sua quota sociale.
E' utile rilevare che la signora __________ non ha praticamente
mai percepito lo stipendio completo (fr. 2500.--) dalla
__________ Sagl dacché essa ha lasciato buona parte del suo salario per coprire
le spese dell'azienda.
Si osserva altresì che, con la cessione della quota in parola, la
signora __________ ha ceduto altresì tutti i diritti ed i doveri ad essa
inerenti, e meglio come si evince dal doc. _.
Dato che la gestione della società era deficitaria, la signora
__________ ha ceduto la propria quota al __________ per fr. 10'000.--
che non sono mai stati pagati, ritenuto che al __________ incombeva di assumere
attivi e passivi dell'azienda e, quindi, di pagare gli importi rimasti
insoluti; in primis gli oneri sociali.
La signora __________ non conosce il nuovo recapito del signor
__________i, ragione per cui lo stesso risulta essere irreperibile. Da quel che
ci consta, lo stesso dovrebbe comunque vivere a __________, presso la sua
fidanzata, tale signorina __________. Da pochi mesi, il __________ dovrebbe
gestire un Grotto a __________.
Diritto
Le responsabilità degli amministratori/gestori, ai sensi dell'art.
52 LAVS, è data per il periodo in cui i medesimi hanno gestito la società, sia
essa anonima o a garanzia limitata.
Nel caso in esame, abbiamo dimostrato che la signora __________ ha
venduto la sua quota sociale in data 16 agosto 2000 e formalmente ceduto la
gestione della ditta in medesima data. In realtà, la signora __________ aveva
già ceduto prima al __________ la gestione dell'azienda.
Una volta uscita di scena la signora __________, il sig.
__________ ed il sig. __________ hanno continuato a gestire la società come in
precedenza, assumendosi gli oneri ed i diritti a ciò connessi.
Per la signora __________ era pacifico che, con la cessione della
quota della Sagl, i suoi obblighi dovessero considerarsi siccome estinti.
Il sig. __________ si è sempre (vale a dire ancor prima di
rilevare la quota di fr. 10'000.-- della signora
__________) occupato, in prima persona, della contabilità della ditta, ragione
per cui conosceva l'andamento ed i debiti della medesima.
Come indica chiaramente la cassa di compensazione, i contributi
sociali AVS rimasti impagati durante il periodo in cui la signora __________ ha
gestito l'azienda (unitamente al __________i) ammontano a fr. 5'708,75.
Questo importo sarebbe, dal punto di vista prettamente formale,
l'unico addebitabile alla signora __________.
E' quindi da escludere in maniera categorica, che la signora
__________ possa essere tenuta al risarcimento in via solidale per il restante
importo di fr. 17'080,60 reclamato dalla Cassa di
compensazione. In tutta franchezza, mal si riesce a comprendere come la cassa
in parola possa pretendere simile importo al cospetto della signora __________.
Invero, la signora __________ non può nemmanco essere astretta al
pagamento dell'importo di fr. 5'708,75 dacché i signori
__________ e __________, hanno sempre provveduto a gestire la __________ Sagl
in maniera autonoma, senza consultarsi con la socia __________i, che dopo pochi
mesi di lavoro, ha in pratica ceduto il tutto ai signori __________ e
__________.
Nella peggiore delle ipotesi, la signora __________ potrebbe
essere astretta al pagamento di un terzo della somma fr. 5'708,75,
vale a dire fr. 1'902,90.
La signora __________, che si è nel frattempo separata dal marito
__________ vive, unitamente alla figlia __________ di no. _ anni, grazie alle
prestazioni dell'assistenza sociale cantonale.
Di conseguenza, essa non è assolutamente in grado di pagare anche
la somma di fr. 1902,90, così come l'onorario
dell'infrascritto legale.
Per questa ragione, la signora __________ inoltra formale istanza
di concessione dell'assistenza giudiziaria. Il relativo certificato municipale,
sarà trasmesso nel corso dei prossimi giorni dacché le autorità comunali di
__________ devono ancora emanare una decisione al riguardo." (Doc. _, pag.
2-4, inc. 31.2002.22)
1.7. Mediante
risposta del 15 maggio 2002, __________, rappresentato dall'avv. __________, ha
contestato l'importo del danno ed ha precisato quanto segue:
"
(…)
Lascia un poco perplessi che la Cassa in petizione, a pag. 6, sostenga
che il convenuto non ha fornito le prove delle sue dimissioni, mentre già con
l'opposizione sia la sentenza pretorile sia la decisione dell'Ufficio registri
(doc. _) erano state prodotte. Ci si chiede perché mai controparte non le abbia
prodotte in questa sede, così come non ha prodotto l'intera opposizione.
Sembrerebbe voler palesare un certo ed ingiusto accanimento nei confronti del
signor __________. Prova ne è la continua minaccia della Cassa a volerlo
denunciare penalmente, senza che le circostanze di fatto e giustificative
possano essere vagliate con la necessaria oggettività. Rimane pertanto inteso
che coinvolgimenti penali defatigatori ed insensati a scapito del convenuto,
implicheranno in quella sede le contromisure del caso nei confronti di chi le
proporrà.
È vero che sui verbali di pignoramento (doc. _) risulta la
dichiarazione stereotipata attribuita al convenuto. Ciò appare invero
totalmente incomprensibile soprattutto allorquando venga addirittura fatta
risalire a prima della sua entrata nella società, quando egli nemmeno sapeva
della sua esistenza. Del resto detti attestati sembrano creare un po' di confusione: ad esempio dai doc. _ risulta che i
pignoramenti sono stati effettuati l'11.7.2000 rispettivamente il 4.4.2000,
mentre __________ non era ancora gerente, e quindi non avrebbe mai potuto
dichiarare nulla; tuttavia sono tutti datati il 28.2.2001 ed indirizzati alla
signora __________ che era già uscita dalla società. Orbene la dichiarazione
del convenuto secondo cui non esistono passivi e attivi della società è da far
risalire probabilmente alla data del primo pignoramento effettuato dall'UEF nel
periodo in cui c'era __________, ossia il 20.2.2001. In seguito, al momento
dell'emissione degli attestati, l'UEF si è limitato a riportare la stessa
identica dichiarazione senza badare alle incongruenze.
Ne viene che non può essere attribuito un potere di fatto al
convenuto solo perché compaiono tali dichiarazioni, altrimenti occorrerà
considerare ancora avere un potere sulla società la signora __________ oltre la
data della sua uscita.
Prove: c.s.; richiamato dall'UEF di
__________ l'incarto riguardante la __________ Sagl.
(…)
- In una
sentenza pubblicata in RDAT I-1995 n. 64, il Tribunale federale ha avuto modo
di stabilire che il mancato pagamento dei contributi, in difetto di liquidità,
è giustificato quando il datore di lavoro ha ritardato il versamento al fine di
corrispondere il salario ai dipendenti, rinunciando ai propri averi personali,
nella speranza di un risanamento della società. In quell'occasione il TFA aveva
ritenuto una colpa scusabile quella dei datori di lavoro che avevano protratto
per alcuni mesi il pagamento dei contributi, i liquidi a disposizione essendo
stati utilizzati per il pagamento dei salari, e rinunciando ai propri quando le
società entrarono chiaramente in crisi (cons. 3a e 3b).
Anche
__________ ha immesso fr. 15'000,00 in contanti per poter
continuare l'attività della società e garantire il pagamento dei salari. Egli
ha fatto tutto il possibile perché tutti i debiti della ditta fossero estinti,
ma a causa dell'atteggiamento sciagurato del socio __________ non è stato
possibile saldare i contributi. Quest'ultimo sembrerebbe che abbia più volte
attinto alla cassa all'insaputa del signor __________, il quale non ha certo
rilevato la gerenza della società per mandarla in malora nel giro di pochi
mesi. Ovvio pertanto che egli voleva ad ogni costo poter saldare i contributi
paritetici affinché la società potesse essere sana e lontana da ogni sorta di
debito. Purtroppo non ha fatto i conti con la scaltrezza del socio __________,
che in effetti ha causato il dissesto della __________ Sagl.
Oltre
al danno anche la beffa per il convenuto, che dopo aver investito denaro, tempo
e rabbia, senza percepire un solo franco, si vede ora accusato di aver
sottratto intenzionalmente i premi AVS, mentre il vero responsabile, poiché
latitante, non verrà probabilmente mai chiamato in causa. Si invita comunque
controparte a voler tempestivamente procedere contro il signor __________ nella
forma degli assenti, con pubblicazione ufficiale, senza attendere di scovare il
recapito dello stesso.
Prove: c. s.
- Come detto,
il signor __________ ha sempre cercato di versare avantutto i salari ai
propri dipendenti che dovevano in primo luogo mantenere le proprie famiglie
e che non potevano permettersi di non ricevere i salari. Evidentemente dando la
precedenza agli impiegati, non rimaneva sufficiente liquidità per saldare i
contributi AVS. Tuttavia l'intenzione era chiara, ed era quella di versare
tutti i premi insoluti al più presto.
Prove: c. s.
- Da quanto
detto poc'anzi si può certo ammettere che il fatto di non poter versare i
contributi aveva un carattere temporaneo e che, dal profilo oggettivo,
il signor __________ poteva pensare che il versamento degli stessi sarebbe
potuto avvenire in un tempo ragionevole se soltanto il socio __________ non si
fosse dimostrato totalmente inaffidabile. Ma di ciò non può essere ritenuto
responsabile il convenuto che non ne sapeva di nulla.
Basti
pensare che lo stesso ha operato nella società unicamente per 8-9 mesi, e che
poi, esasperato, ha dimissionato.
Per
invalsa giurisprudenza un amministratore è da considerarsi liberato dalla responsabilità
dalla data in cui ha dimissionato quale
organo o perlomeno dalla data (e non dalla
data di radiazione dal Registro di commercio) dalla quale egli non ha
più alcuna facoltà di controllo sull'attività della società (DTF 112 V 1; DTF
109 V 86).
Non
si può rimproverare al signor __________ l'intenzione o la negligenza grave,
semmai una colpa leggera, che lo libera dunque dall'obbligo di risarcimento.
(…)
- Inoltre,
a mente del convenuto, la richiesta di risarcimento è attualmente ancora
prematura, poiché non è dato sapere l'ammontare del danno complessivo, oggetto
in fin dei conti della presente procedura. Infatti la Cassa ha avviato più
procedure esecutive, di cui quattro sono sfociate con il rilascio di un
attestato di carenza beni. Ciò significa che le altre sono ancora in corso, di
sorta che in effetti non è ancora noto il danno complessivo e l'intero credito
non è ancora esigibile (DTF 108 V 189; RCC 1990 302).
Già solo per questo motivo la
petizione va respinta e gli atti ritornati all'attrice perché si proceda alla
determinazione del danno.
Prove: c. s.
- Il convenuto
contesta infine di essere responsabile solidalmente a partire addirittura dalla
costituzione della società sino al dicembre 2001. Semmai, qualora si voglia
considerare che abbia commesso una colpa, ciò che comunque si contesta, egli è
solidale dal 4 ottobre 2000 (data della sua entrate nella Sagl) sino a fine
maggio 2001 (data da cui non aveva più alcun potere di fatto e di controllo
sulla società).
Inoltre
anche la signora __________ è, se del caso, da ritenere responsabile
solidalmente dall'inizio dell'affiliazione (1.5.1999) sino alla sua uscita
dalla Sagl, ovvero il 4.10.2000, e non come ritenuto dalla Cassa sino al
30.6.2000. Contestato in ogni caso le asserzioni che la medesima espone nel suo
scritto del 14.3.2002 di cui al doc. _, in cui la signora __________ vuol far
finta di cadere dalle nuvole: ella sapeva che allorquando ha lasciato la
società esistevano dei contributi insoluti. Ancor più contestato l'asserzione
secondo cui il signor di __________ si era impegnato a riprendere i debiti
della società, in ogni caso non certo quelli per la quale la signora __________
è responsabile. Egli ha acquistato delle quote della società e non aveva certo
intenzione di assumersene i debiti personalmente.
Prove: c.s.
- Infine si
rileva che le tesi di diritto di controparte sono tutte fondate su aspetti
giuridici che riguardano la società anonima, mentre la fattispecie concerne una
società a garanzia limitata, che giuridicamente è tutt'altra cosa. In
particolare diritti e doveri dei soci-gerenti (e non degli amministratori o
direttori) sono sostanzialmente differenti, avendo la Sagl un carattere di
società mista, personale e di capitale, con una struttura indirizzata a piccole
ditte di artigiani, famigliari, ecc., in cui non vige certo la professionalità
dei manager. Basti pensare che il signor __________ si occupava della
__________ Sagl solo di tanto in tanto, poiché opera in tutt'altri campi
estranei alla ristorazione" (Doc. _, pag. 3-7, inc. 31.2002.23).
1.8. In data 23
maggio 2002 rispettivamente 3 giugno 2002, i legali di entrambi i convenuti
hanno prodotto ulteriore documentazione, di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22).
1.9. Con scritto
2 luglio 2002 la Cassa ha osservato:
"
(…)
Premessa: dopo aver ricevuto, il 17 maggio 2002, il
recapito esatto del signor __________, dal Comune di __________, il 22 maggio
2002 gli abbiamo intimato una decisione di risarcimento danni, al suo indirizzo
in via __________, analoga a quella inviata al signor __________.
-
con l'inoltro
della petizione del 16 maggio 2002, la Cassa ha inviato i quaderni dei salari
per gli anni 1999 e 2000, i relativi conteggi, i dettagli con le date di
emissioni delle polizze di versamento e delle eventuali diffide e delle
procedure esecutive 1999, 2000 e 2001 (manca il quaderno dei salari 2001 perché
non ancora in nostro possesso) come pure l'opposizione completa inoltrata dal
signor __________ il 15 marzo 2002.
-
In sede di
risposta il signor __________ presenta una dichiarazione dei salari per Fr.
5'430.00 (senza indicare il periodo di occupazione) versati alla signora
__________ (sua moglie).
AI
pto. 9 della petizione egli afferma di aver dato la priorità al versamento
degli stipendi ai propri dipendenti affinché potessero mantenere le proprie
famiglie. Si parla al plurale, quindi i dipendenti dovevano essere più di uno.
Considerato che la Signora __________ riceveva delle indennità assicurative
direttamente dall'ente assicuratore ne consegue che gli unici stipendi versati
erano quelli di sua moglie.
- Di conseguenza da parte della Cassa, la
dichiarazione dei salari presentata non può essere accettata come pure non può
essere accettata la motivazione secondo la quale i contributi non potevano
essere saldati per mancanza di liquidità." (Doc. _, inc. 31.2002.22)
1.10. Con scritto 8
luglio 2002, __________ ha aggiunto:
" (…)
-
La mia
mandante non ha mai effettivamente diretto la ditta __________ Sagl di
__________. La conduzione effettiva dell'azienda è infatti stata assunta,
inizialmente, dal sig. __________, ed in seguito, dal sig. __________.
-
La
contabilità dell'azienda è stata allestita dal signor __________ ancor prima di
rilevare la quota della signora __________.
-
Il signor __________
era perfettamente consapevole dell'andamento dell'azienda e, pure
consapevolmente, ha preferito pagare lo stipendio alla moglie anziché gli oneri
sociali.
In
questo senso, le osservazioni espresse il 2 luglio 2002 dalla Cassa di
compensazione __________, sono perfettamente pertinenti e corrette.
Confido
pertanto che l'incolpevole signora __________ sia mandata esente da ogni
responsabilità."
(Doc. _, inc. 31.2002.22)
1.11. Con scritto
15 luglio 2002, __________ ha osservato:
" (…)
Che la signora __________ fosse all'oscuro di tutto e che non
avesse nessun potere sulla società è decisamente smentito dagli atti di causa,
segnatamente dai doc. _ prodotti con lettera 3 giugno 2002.
Che la signora __________ sia la moglie del resistente è del tutto
irrilevante, dal momento che la stessa era una lavoratrice che ha sempre
prestato i propri servizi. Ella era impiegata al 50%, mentre per il rimanente
era al beneficio dell'assicurazione disoccupazione. Il salario le andava
giocoforza corrisposto. Va pure rilevato di transenna che già il marito
__________ non percepiva ( o meglio non ha mai percepito) nessun salario o
corrispettivo per le prestazioni effettuate in favore della __________ Sagl.
Ritenute le contestazioni delle parti avverse si chiede il richiamo
dalla Cassa di disoccupazione __________ dell'incarto relativo alla signora
__________ relativo al periodo durante il quale costei ha lavorato per la
__________ Sagl.
Che i conteggi presentati dal convenuto non vengano accettati è
una vera assurdità, visto che non vi è nessun motivo che giustifichi un tale
rifiuto. Si accomodi allora la Cassa (a cui spetta comunque l'onere probatorio)
al fine di accertare gli stipendi versati." (Doc. _)
1.12. In data 21
marzo 2003 il TCA ha trasmesso alle parti copia degli statuti della __________
Sagl richiamati dall'Ufficio del registro di commercio di __________ (cfr. doc.
_).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa
H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29
gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella
causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. In via
preliminare deve essere esaminato se la Cassa ha iniziato prematuramente le
presenti procedure di risarcimento.
La
società entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1999, per cui la
Cassa dovette sistematicamente diffidarla dal primo trimestre 1999 ed iniziare
le procedure esecutive dal mese di dicembre 1999 (cfr. doc. _, Inc.
31.2002.22).
In data
14 settembre 2001, 12 e 28 febbraio 2002 l'UEF di __________ ha rilasciato sei
attestati di carenza beni per un totale di fr. 21'643.65 (cfr. doc. _, Inc.
31.2002.22).
Con
decreti 12 novembre 2002 e 30 dicembre 2002 il Pretore del distretto di
__________ ha dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione delle
procedura ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 2002 e __________
2003).
Il TFA ha
stabilito che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in cui il
danno è causato (insorgenza del danno). Nell’ambito di un fallimento del datore
di lavoro detto giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è
da questo momento che gli oneri sociali scoperti non possono più essere
recuperati seguendo la procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170
consid. 2b, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi
recentemente riconfermati in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H.,
pag. 4).
Tuttavia,
decisiva per la decorrenza del termine annuo di perenzione ex art 82 OAVS non è
però la data d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione
ne viene effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das
Schadenersatzverfahren nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem
Beistragsrecht der AHV, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA
inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
In caso
di fallimento la Cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via
di massima, quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. Il
TFA ha ancora di recente confermato che la Cassa ha, di regola, conoscenza del
danno subito nel fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è
depositata la graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei
crediti contributivi nel fallimento (SVR 2002 AHV Nr. 18, consid. 2b; DTF 126 V
444).
Tale
conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima
del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la Cassa è stata resa
edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei
creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe
(DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo
al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr.
Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa).
In
un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con
la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in
relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento. Tale
documento attesta ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di
versare i contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è
lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la
società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo,
dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63). Da quel momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF
113 V 257s = RCC 1988 pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de
compensation en tant que parties à une procédure de réparation d’un dommage
selon l’art. 52 LAVS in RCC 1991 pag. 405 in fine).
Come
abbiamo visto, in data 28 febbraio 2001, 14 settembre 2001 e 12 febbraio 2002
l'UEF di __________ ha rilasciato sei attestati di carenza beni per un totale
di fr. 21'643.65 (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22).
Ora, come
abbiamo visto, la Cassa il 28 febbraio 2001 ha avuto conoscenza del danno. Il
danno si è infine meglio circostanziato con il rilascio degli altri ACB in data
14 settembre 2001 e 28 febbraio 2002. La Cassa quindi non doveva attendere sino
al rilascio di tutti gli attestati di carenza beni per emanare le decisioni ex
art. 52 LAVS.
A titolo
abbondanziale, va comunque precisato che, per quanto concerne la procedura di
fallimento, secondo la giurisprudenza del TFA, la Cassa non è tuttavia tenuta
ad agire nell'istante in cui il danno è sorto (apertura del fallimento). Essa
può tuttavia farlo (preventivamente), anche se non dispone di tutti gli
elementi da porre a fondamento dell'azione, quindi prima della conoscenza
precisa del danno effettivo (deposito della graduatoria). In caso di pagamento
nell’ambito del fallimento, l’amministrazione dovrà cedere il relativo
dividendo (cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, pag. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC
1987 pag. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990
pag. 417 consid. 3b). Per intentare la causa la Cassa non deve quindi attendere
l'inizio della decorrenza del termine annuale di perenzione (cfr. SVR 2000 AHV
Nr. 23, pag. 74):
"
(…)
Elle résulte en fait d'une confusion entre les
règles définissant le moment de la survenance du dommage en cas d'insolvabilité
de l'employeur (cf consid. 3 a) et les principes déterminant le moment de la
connaissance du dommage par la caisse, terme à partir duquel court le délai de
péremption du droit de demander la réparation de ce dommage (cf consid. 3 b).
Lorsque, comme en l'espèce, l'employeur est une personne morale, le dommage
est réputé survenu au moment de la faillite. A partir de ce moment là, en
effet, la caisse lésée ne peut agir que contre les organes de la faillite,
lesquels répondent à titre subsidiaire du dommage causé. S'il n'incombe pas à
la caisse d'agir dès le moment de la survenance du dommage, parce qu'elle n'a
pas en mains tous les éléments permettant de motiver une demande en justice
(cf. ATF 118 V 195‑196 consid. 3a‑b et les références), en revanche,
rien ne l'empêche de le faire (NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant
que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS,
RCC 1991 p. 407). Si, à ce moment‑là, l'ampleur du dommage ne peut pas
être mesuré, ni exactement ni approximativement, parce que le dividende est
incertain, la caisse devra, dans sa décision en réparation, ordonner au responsable
de payer la totalité du montant dont elle a été privée, moyennant une cession
de son droit à un dividende éventuel (ATF 114 V 82 consid. 3 b, 113 V 183 s.
consid. 3 b).
Cela étant, une demande de mainlevée des oppositions
à une décision en réparation ne peut être rejetée d'emblée au motif que le
dividende est encore incertain. (…)"
Infine,
va rilevato che la cassa di compensazione non può farsi cedere dalla massa dei
creditori delle pretese ex art. 260 LEF prima di iniziare una procedura
risarcimento danni (cfr. RCC 1983 consid. 8 pag. 477).
Nella
fattispecie in esame, alla luce delle considerazioni che precedono, la Cassa
era pienamente legittimata ad intimare le decisioni di risarcimento danni che
ci occupano, senza dover attendere neppure l'apertura del fallimento, in quanto
gli attestati di carenza beni emessi (la prima volta il 28 febbraio 2001)
attestano l'insolvibilità della società e quindi, oltre all'insorgenza del
danno, determinano il momento di conoscenza dello stesso da parte della Cassa.
Anzi,
l’amministrazione doveva agire tempestivamente, pena la perenzione del suo
credito risarcitorio ex art. 82 cpv. 1 OAVS.
2.3. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de
l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono
solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).
2.4. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b; DTF 98 V 26). L'ammontare del danno
corrisponde a quello dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto
versare (DTF 98 V 26 = RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de
l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon
l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (cfr. STFA del 28
ottobre 2002 nella causa P. e F., H166/02, consid. 4.1.; Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella
causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive,
gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti,
L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei
confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA
del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).
2.5. __________
ha contestato l'importo fatto valere dalla Cassa quale danno ex art. 52 LAVS
motivando:
"(…)
Innanzitutto, come emerge anche dalla
petizione, mancano le dichiarazioni di salario relative all'anno 2001,
per cui non è dato sapere l'entità del danno. Del resto il convenuto nemmeno è
stato in grado di fornirle visto che dal mese di giugno 2001 non ha più nulla a
che fare con la __________ Sagl.
Inoltre
alla decisione della cassa non era allegata nessuna documentazione, e
nemmeno se ne faceva menzione, tale da permettere di capire come fosse stato
calcolato il danno.
Tuttavia
da un'indagine operata dal convenuto è emerso che i conteggi proposti da
controparte sono nettamente eccessivi. In effetti la Cassa non tiene conto del
fatto che oramai nel 2001 l'attività della società è scemata sino alla chiusura
del bar. Il personale impiegato ha lavorato soltanto per qualche mese, mentre
il gerente della società __________, che vi lavorava saltuariamente, non ha più
percepito alcun salario.
I
conteggi relativi ai salari AVS per il 2001 sono qui prodotti a valere quale
doc. _, mentre il riepilogo di quanto dovuto effettivamente alla Cassa è
prodotto sub doc. _. In particolare da quest'ultimo documento si può vedere che
il danno totale della cassa ammonta semmai solo a fr. 5'532,45.
Segnatamente occorre rilevare che la dipendente __________ ha percepito nel
2001 unicamente le indennità per malattia, sulle quali non vi è trattenuta AVS.
Inoltre, per quello che il convenuto ha potuto appurare, risulta che il
conteggio di cui al Doc. _ della Cassa è errato al proposito degli assegni
famigliari. Infatti la __________ ha versato (dunque anticipato ai propri
dipendenti) perlomeno fr. 820,00 di AF per il 2000 e fr. 1'471,80 per il 2001. Tali importi vanno pertanto dedotti
dal danno.
Si
contesta inoltre l'inserimento nel danno degli interessi moratori, e ciò
in mancanza di base legale e per costante giurisprudenza (ad es. DTF
119 V 78).
Prove:
c.s., edizione dalla __________, dell'incarto riguardante la signora
__________, rispettivamente della __________ (…)" (cfr. doc. _, Inc.
31.2002.23)
Per quel
che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare
la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc.
(cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le
prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è
corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del
resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla
cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una
decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato,
l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso
può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei
contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei
contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone
chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr.
Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti,
la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati
protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto
insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento
ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H
234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).
Nella
fattispecie in esame, occorre tuttavia rammentare che la società versava
acconti trimestrali secondo il sistema forfetario.
Ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 let. a OAVS, infatti, la cassa di compensazione
può consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei
contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente corrispondente.
In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno civile.
Questa
procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti,
secondo le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno
civile. Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS
dell’anno precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).
Alla fine
dell’anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi
forniti dal datore di lavoro (distinta salari), allestirà il conteggio finale,
dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in
difetto (conguaglio) (cfr. N. 2030 delle Direttive sulla riscossione dei
contributi, edite dall'UFAS).
2.5.1. Per quanto
attiene alla tesi del convenuto secondo cui mancando la dichiarazione dei
salari del 2001 l'importo del danno non può essere stabilito, va precisato
quanto segue.
Innanzitutto
è dovere del datore di lavoro presentare la dichiarazione dei salari alla
Cassa, e comunicare eventuali cambiamenti della massa salariale (cfr. STFA del
27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid.
3.5.2), in modo tale da permettere alla Cassa di adeguare gli acconti alla
situazione attuale (cfr. art. 35 cpv. 2 OAVS). Infatti la Cassa si basa sulla
massa salariale dell'anno precedente. Ogni e qualsiasi cambiamento deve quindi
essere comunicato, al fine di adeguare gli acconti per gli anni successivi,
evitando così di ritrovarsi con un conguaglio troppo elevato (cfr. STCA del 18
febbraio 2002 nella causa D, 31.2001.18, consid. 2.9.; STCA del 25 giugno 2001
nella causa A e D.R, 31. 2000.14 e 16, consid. 2.12).
Quindi,
per quanto attiene al 2001, la Cassa non si è basata sulla distinta dei salari
del 2001, ma sul conteggio relativo agli acconti del 2000 e alla relativa
distinta dei salari, in quanto la società, nonostante le diffide, non ha
provveduto a notificare la massa salariale alla Cassa (cfr. doc. _ pag. 6, Inc.
31.2002.22). La Cassa non ha così potuto allestire il conteggio finale (in
eccesso o in difetto). L'attrice ha dovuto comunque avviare la procedura di
risarcimento danni senza attendere l'invio della distinta salari (a suo dire
più volte richiesta alla società) in quanto avrebbe rischiato di vedere perento
il proprio credito.
Inoltre,
ai sensi della giurisprudenza del TFA è corretto emanare una decisione di
risarcimento danni sulla base degli acconti trimestrali stabiliti sulla base
della massa salariale dell'anno precedente, e ciò indipendentemente dalle differenze
risultanti dal conguaglio (SVR 2002 AHV Nr. 10, consid. c/aa; STFA del 27
febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 4; Pratique VSI 1993 pag. 174
consid. 4b; per quanto attiene alla tassazione d'ufficio vedi art. 38 OAVS).
Riassumendo,
dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _, Inc.
31.2002.22), dagli estratti dei contributi paritetici (cfr. doc. _, Inc.
31.2002.22), dalle distinte dei salari (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22) e dagli
attestati di carenza beni (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22) risulta chiaramente
l'importo dei contributi non saldati, che ammonta a fr. 17'080.60.
2.5.2. Per quanto
concerne l'inserimento nell'importo del danno degli interessi moratori, come
visto al consid. 2.4., giurisprudenza e dottrina sono unanimi nel ritenere che
tali interessi possono essere fatti valere nella procedura ex art. 52 LAVS
(cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento
danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei confronti del datore di
lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella
causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).
2.6. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue
disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di
pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv.
1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108
V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.7. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (cfr. DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261
consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.8. Nell'evenienza
concreta, va innanzitutto precisato che organi formali della Sagl sono i soci
gerenti, a cui competono compiti analoghi a quelli dei membri del consiglio di
amministrazione della SA (art. 808s. CO; Meyer-Hayoz/P. Forstmoser, Grundriss
des Gesellschaftsrechts, Zurigo 1993, p. 354; P. Montavon, Droit et pratique de
la SARL, Lausanne 1996, p. 279, 281; M. Knus, Die Schadenersatzpflicht, des
Arbeitgebers in der AHV, Winterthur 1989, p. 15; cfr. inc. 31.1997.00056).
In una
sentenza pubblicata in DTF 126 V 238 consid. 4 (= Pratique VSI 5/2000, pag.
226-229; ancora ribadito in Pratique VSI 5/2002, pag 177-178), il TFA ha
ribadito il concetto secondo cui il socio gerente di una Sagl e le persone che
di fatto esercitano la funzione di direttore rispondono dei danni causati dal
non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società anonima.
Per contro, sempre nella stessa sentenza, il TFA ha precisato nei seguenti
termini la posizione del socio semplice:
"
(…)
4.- Im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung begründet die Stellung eines blossen Gesellschaf- ters - wie vom
kantonalen Gericht dargetan - für sich alleine keine Kontroll- oder
Überwachungspflichten. Dies ergibt sich aus Art. 819 Abs. 1 OR, der für von der
Geschäftsführung ausgeschlossene Gesellschafter lediglich ein Einsichtsrecht
vorsieht (vgl. Janggen/Becker, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch
[Berner Kommentar; Band VII, Teil 3], Bern 1939, N 28 zu Art. 819 OR;
Pedroja/Watter, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht [Basler Kommentar,
Obligationenrecht II], Basel/Frankfurt a.M. 1994, N 1 und N 7 zu Art. 819 OR;
Lukas Handschin, Die GmbH, Zürich 1996, § 19 N 7; Herbert Wohlmann, Die Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, in: Schweizerisches Privat- recht, Band
VIII/2, Basel/Frankfurt a.M. 1982, S. 427 f. und S. 430; derselbe, GmbH-Recht,
Basel/Frankfurt a.M. 1997, S. 119 und S. 124). Hätte der Gesetzgeber darüber
hinaus die blossen Gesellschafter zur Kontrolle der Geschäftsführung
verpflichten wollen, hätte dies unzweifel- haft im Gesetz einen Niederschlag
gefunden, was indessen nicht der Fall ist. Folgerichtig sieht Art. 827 OR
bezüglich der auf Pflichtverletzungen beruhenden Verantwortlichkeit nur für bei
der Gesellschaftsgründung beteiligte und mit der Geschäftsführung und der
Kontrolle betraute Personen sowie die Liquidatoren eine Normierung vor. Auch
wenn die gesetzliche Lösung als wenig geglückt bezeichnet wird, weil die
Kontrollstelle nicht nur im Interesse der Anteils- inhaber, sondern auch im
Interesse der Gläubiger und des Rechtsverkehrs agiert (Pedroja/Watter, a.a.O.;
Wohlmann, a.a.O.), liegt darin kein triftiger Grund, der ein Abweichen von der
vom Gesetzgeber getroffenen Regelung rechtfertigen würde (vgl. BGE 125 II 196
Erw. 3a, 244 Erw. 5a, 125 V 130 Erw. 5, je mit Hinweisen). Soweit die Kasse in
diesem Zusammenhang aus Art. 814 Abs. 1 OR etwas anderes ableiten will, ist
dies nicht nachvollziehbar, wird in dieser Bestimmung doch einzig die
Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer näher umschrieben. Wenn daher ein nicht
geschäftsführender Gesellschafter die Einhaltung der
sozialversicherungsrechtlichen Abrechnungs- und Beitragszahlungspflichten (Art.
14 Abs. 1 AHVG;
Art. 34 ff. AHVV) durch die Firma nicht überprüft, kann er für den von der
Kasse wegen der Beitragsausfälle erlittenen Schaden auch nicht haftbar gemacht
werden. Ist er indessen statutarisch zur Kontrolle oder Überwachung der
Geschäftsführertätigkeit verpflichtet, was nicht mit der Einsetzung einer
(externen) Revisionsstelle nach Art. 819 Abs. 2 OR zu verwechseln ist, kann er
wegen unterlassener oder unzureichender Kontrolle genauso in die Pflicht
genommen werden, wie wenn er in Kenntnis mangelhafter Geschäftsführung keine
Vorkehren trifft (in diesem Sinne nicht veröffentlichtes Urteil A. vom 17.
Dezember 1999, H 136/99). Hat er innerhalb der GmbH gar eine Stellung inne, die
einem Geschäftsführer entspricht, ist er weiter gehenden Pflichten unterworfen
(Näheres hiezu: Rolf Watter, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht [Basler
Kommentar, Obligationenrecht II], Basel/Frankfurt a.M. 1994, N 16 zu Art. 811
OR mit Hinweis auf N 3 ff. zu Art. 717 OR; Werner von Steiger, Die Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch
[Zürcher Kommentar, Band V, Teil 5c], Zürich 1965, N 33 zu Art. 811 OR;
Handschin, a.a.O., § 19 N 40 ff.; Wohlmann, Die Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, a.a.O., S. 419 ff.; derselbe, GmbH-Recht, S. 112 f.), deren Verletzung
ebenfalls eine Verantwortlichkeitsklage nach sich ziehen kann (Art. 827 in
Verbindung mit Art. 754 OR). Als mit der Geschäftsführung befasst gelten nicht
nur Personen, die ausdrücklich als Geschäftsführer ernannt worden sind (sog.
formelle Organe); dazu gehören auch Personen, die faktisch die Funktion eines
Geschäftsführers ausüben, indem sie etwa diesem vorbehaltene Entscheide treffen
oder die eigentliche Geschäftsführung besorgen und so die Willensbildung der
Gesellschaft massgebend beeinflussen (materielle oder faktische Organe; BGE 117
II 441 Erw. 2, 571 Erw. 3, 114 V 78, 213). Darunter fallen typischerweise
Personen, die kraft ihrer Stellung (z.B. Mehrheitsgesellschafter) dem formell
eingesetzten Geschäftsführer Weisungen über die Geschäftsführung erteilen. (…)"
Pertanto,
come rettamente osservato dalla Cassa, nell'ambito della responsabilità ex art.
52 LAVS, i convenuti, soci gerenti della __________ Sagl, devono essere
parificati ad amministratori di una società anonima (questa conclusione è stata
confermata dal TFA in una sentenza del 21 giugno 2001 nella causa J e V, H
20/01, consid. 2).
2.9. Va quindi
ricordato che, ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53).
I fatti
di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a
tutti gli organi della stessa.
Si deve
infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati
ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto
di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito
in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono
state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647 consid.
3b; Knus, op. cit. p. 52; U. Cristoph Dieterle/U. Kieser, op. Cit. P. 658).
Nel caso
di una società anonima si debbono porre esigenza molto severe per quanto
concerne l’attenzione da prestare alle prescrizioni AVS (DTF 108 V 203 con
riferimenti).
La
giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo
trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza. (DTF
108 V 186ss. consid. 1b).
2.10. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa C.; __________2) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
2.10.1 __________ ha
ricoperto la carica di socio gerente dalla costituzione della società sino al
16 agosto 2000, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _ e estratto RC
informatizzato; allegato _ doc. _, Inc. 31.2002.22).
2.10.1.1. __________
sostiene a propria discolpa di non aver gestito la società e di aver
sostanzialmente funto da prestanome. Unici gestori della società sarebbero
stati __________ e __________.
In
proposito va rilevato che i soci gerenti dispongono di competenze simili a
quelle dell’amministratore della società anonima per quel che riguarda
l’estensione e le restrizioni del diritto a rappresentare (cfr. art. 814 cpv. 1
CO; art. 718a CO e A. Meier-Hayoz/P. Forstmoser, op. cit., p. 355; Montavon,
op. cit., p.327).
Al socio
che rifiuta di amministrare o che trascura la gestione possono inoltre essere
tolti i poteri per motivi validi (art. 814 cpv. 2 e art. 565 CO; Montavon, op.
cit., p. 279 330; DTF 81 II p 544).
L’art. 827 CO precisa inoltre che:
" La responsabilità delle persone che hanno preso parte alla costituzione
della società, di quelle incaricate della gestione e della revisione e dei
liquidatori è regolata dalle disposizioni della società anonima.”
Il socio gerente è quindi paragonabile all’amministratore di una
società anonima. Il suo comportamento nell’ambito della gestione va quindi
valutato secondo gli stessi criteri applicati agli amministratori di questa
società (cfr. STFA del 21 giugno 2001 nella causa J e V, H20/01, consid. 2).
Nell'evenienza
concreta la convenuta non può scagionarsi dalla sua responsabilità di socio
gerente della Sagl sostenendo di non aver mai gestito la società e che unici
gestori della società sarebbero stati __________ e __________.
Per
analogia a quanto previsto con gli amministratori di una società anonima, accettando
il mandato di socio gerente di una società a garanzia limitata, __________ ha
assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 16
settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.1.; STFA
del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA
del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 5 novembre
2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b).
La
responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la
diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva
quindi solo a __________ e __________, bensì anche e soprattutto alla socia
gerente __________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso
dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa
S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00,
consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In
caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di
paglia" (cfr. STFA del 15 aprile 2002 nella causa J., H 365/01,
consid. 5; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA
del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio
1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94).
Nella
presente fattispecie le argomentazioni sollevate dalla convenuta non sono
sufficienti per liberarla della responsabilità ex art. 52 LAVS.
D'altronde
__________ non ha minimamente provato di essere stata impedita di raccogliere
informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come
e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati
(ad esempio interpellando direttamente la Cassa). La convenuta si è limitata a
dire che erano __________ e __________ ad occuparsi della conduzione e la
gestione della società.
Tutto ciò
non è sufficiente.
La
convenuta, in violazione degli obblighi che le derivano dalla carica di socia
gerente con firma individuale, non ha svolto nessun tipo di controllo.
Come
ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della
legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V
219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 116, consid. 4a e STFA 25 luglio 1991 nella
causa V.E.; cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è
suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente
versati (cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 8b;
DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è sufficiente
esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella
causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve
rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni,
i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella
causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella causa
M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19
maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o
l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Il ruolo
di predominante di __________ e __________, non giustifica comunque la
passività di __________. Ella non ha adempiuto ai propri obblighi con la dovuta
diligenza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso
osservare nei propri affari (STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6;
DTF 99 II 179).
La
convenuta non poteva, nella veste di socia gerente di una Sagl, accontentarsi
di svolgere un ruolo passivo nella società. La convenuta avrebbe dovuto
verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici venissero
effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A.
e B., H 38/01, consid. 4b).
Essersi
fidata senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è
segno di una grave negligenza della socia gerente. I controlli le avrebbero
permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società (cfr.
STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4;
STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3c; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 17 gennaio 2002
nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b;STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.
C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte
acque da diverso tempo, costringendo la Cassa a diffidarla e precettarla sin
dal novembre 1999. Nulla impediva alla convenuta di richiedere qualsivoglia
informazione o documentazione che gli necessitasse per far fronte ai doveri
richiesti ad una socia gerente, attingendo ad esempio a dati contabili
oggettivi. Diverso sarebbe stato se, appena conosciuta l'esposizione debitoria
a titolo di contributi alle assicurazioni sociali, la convenuta avesse
inoltrato immediatamente le proprie dimissioni (cfr. STFA del 16 settembre 2002
nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 9).
La lunga
permanenza nella società, fa pensare che la convenuta ha lasciato correre le
cose, senza verificare con mano l'effettiva situazione societaria (cfr. STFA
del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid.
10.2.; STFA del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c; STFA del
13 maggio 2002 nella causa A, H 65/01, consid. 5).
Se avesse
subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe
certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (cfr. STFA del 23
agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c).
Se è vero
che il socio gerente, l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA
può delegare compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano
pagati -, è pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni
delegate siano effettivamente svolte (cfr. STFA del 28 maggio 2002 nella causa
F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01,
consid. 5a; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b;
STFA del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; SVR 2001 AHV n°
15 consid. 6b). Non è possibile liberarsi da ogni responsabilità ex art. 52
LAVS ed affermare di aver ottemperato al proprio dovere di diligenza
semplicemente delegando i compiti ad una persona più competente, con specifiche
conoscenze economiche e finanziarie (SVR 2002 AHV Nr. 9 consid 3a)
Per
quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di __________ e __________, si
ricorda in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile
nell'ambito della responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare
una riduzione del risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso
dal responsabile (cfr. Pratique VSI 1996, pag. 306, citata in STFA del 13
novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98).
Il TFA ha
infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag. 309):
"
En l'espèce, les faits reprochés aux recourants
sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait,
quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de
l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en
relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du
code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur
jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable
(solidarité différenciée); elle permet au responsable d'invoquer des facteurs
de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de
l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43
al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022
ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36,
note 99 ss).
Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS
implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle,
soit une négligence grave."
In
sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS. La convenuta ha omesso di compiere quanto
doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di socia gerente di una società a
garanzia limitata (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01,
consid. 4c, nella fattispecie si trattava di un membro del CdA). Ella ha omesso
di verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione
costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992,
pag. 269). Del resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di
mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per
negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività della
convenuta è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno
subito dalla Cassa (cfr. STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01,
consid. 5; STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).
Visto che
__________ ha provato di aver dimissionato il 16 agosto 2000 (cfr. allegato 1
doc. _, Inc. 31.2002.22), la sua responsabilità deve essere limitata ai
contributi paritetici insoluti sino al secondo trimestre 2000, pari a fr.
5'708.75. Tenuto presente che __________ si è dimessa dalla funzione di socio
gerente della Sagl il 16 agosto 2000 (cedendo la propria quota a __________,
cfr. doc. _), bisogna ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, il membro
dimissionario di un CdA non impegna la sua responsabilità per contributi
scaduti al momento della sua uscita dal Consiglio di amministrazione, ma
pagabili dopo questa data (RCC 1983, pag. 473, consid. 6). Nella fattispecie la
ditta pagava con acconti trimestrali, quindi il terzo trimestre era esigibile
il 10 ottobre 2000. Visto che al più tardi il 16 agosto 2000, __________ si è
dimessa, non può essere resa responsabile, come pretende __________, anche
dell'acconto del terzo trimestre (cfr. art. 34 cpv. 3 OAVS), e ciò anche se si
volesse far risalire l'uscita dal CdA al 4 ottobre 2000.
L'asserzione
secondo la quale ella sarebbe uscita dalla società sin dalla primavere del
2000 (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22; consid. 1.6) non trova nessun riscontro
probatorio agli atti, né del resto la convenuta sembra insistere su questo
specifico fatto.
2.10.1.2. __________
sarebbe a beneficio dell'assistenza sociale e non sarebbe quindi in grado di
pagare l'importo di fr. 5'708.75. Ella sarebbe eventualmente in grado i pagare
solamente 1/3 dell'importo chiestole con rate mensili di fr. 50.--.
La
situazione economica personale descritta da __________ non è rilevante ai fini
della causa poiché non può assurgere a motivo di discolpa. Nella procedura di
risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS non è contemplato l'istituto del
condono. Infatti, secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la
buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il
richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986, pag.
664).
Se il
datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, è stato riconosciuto
responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per
grave negligenza, per cui un condono verrebbe a priori escluso (cfr.
STCA inedita del 18 gennaio 1996 in re F. inc. __________).
Comunque alla Cassa rimane il compito di valutare nell'ambito dell'esecuzione
del presente giudizio le reali possibilità di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448).
A titolo
abbondanziale va segnalato che l'assicurata ha indicato che, per quanto
concerne una restituzione rateale, essa può versare un importo massimo di fr.
50.-- mensili.
Al riguardo giova ribadire
che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze della ricorrente deve
essere concordata con la Cassa. Questo tema non è comunque oggetto della
presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V
230 consid. 3e). La Cassa è libera di valutare (nei limiti dell'art. 38bis
OAVS) se e come concedere eventuali dilazioni di pagamento (cfr. STCA del 27
ottobre 2000 nella causa B, consid. 2.6, Inc. __________).
2.10.1.3. Con il proprio
gravame, __________ ha domandato di essere posta al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22).
Secondo
la giurisprudenza, i presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria
sono di massima adempiuti se il richiedente si trova nel bisogno, se
l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata e se le sue
conclusioni non sembrano avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a
e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti).
Nel caso
di specie, a prescindere dal quesito di sapere se la ricorrente si trovi
effettivamente nel bisogno, l'ultimo dei presupposti sopra menzionati non
risulta adempiuto, avendo la convenuta, per sua stessa ammissione, assunto il
ruolo di prestanome (cfr. doc. _ pag. 2, Inc. 31.2002.22); l'esito della
vertenza in oggetto risultava in effetti evidente sin dalla decisione di
risarcimento ex art. 52 LAVS.
È
pertanto da respingere la domanda intesa ad ottenere la concessione
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
2.10.2. __________ ha
ricoperto la carica di socio gerente dal 4 ottobre 2000, con diritto di firma
individuale (cfr. doc. _ e estratto RC informatizzato).
2.10.2.1. __________
sostiene di aver fatto il possibile per la sopravvivenza della società al fine
di pagare i salari. A tale scopo avrebbe anche immesso fr. 15'000.--
proveniente dal proprio patrimonio personale nella società. La priorità era
quella di pagare i salari, con l'intenzione tuttavia di pagare i contributi al
più presto. Inoltre visti i non buoni rapporti con __________ ha tentato di
uscire dalla società senza tuttavia esserci riuscito in tempi brevi.
In
concreto va analizzato se i motivi invocati dal convenuto sono idonei ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni
conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid.
2.7).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa
una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere
delle misure drastiche e immediate (STFA del 23 luglio 2002 nella causa
U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 4.6. e riferimenti; STFA
del 7 maggio 1997 nella causa V., H 336/95, consid. 3d).
In
un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve
prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto
che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001
nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G.,
p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
Va al
riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei
contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr.
anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è
durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato
il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i
contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27
giugno 1994 in re M.).
Recentemente
il TFA, in una sentenza del 16 maggio 2002 nella causa A. e B., H 61/01,
consid. 3b, parzialmente pubblicata in SVR 2002 AHV Nr. 18, ha sentenziato che
se, per diversi anni, non sono stati fatti versamenti, decade la possibilità di
discolparsi:
"
(…)
b) Die Sozialversicherungsbeiträge wurden
unbestrittenermassen während Jahren zum weit überwiegenden Teil nicht bezahlt,
und dies bei ununterbrochen fortgesetzter Unternehmenstätigkeit. Aus der
Einstellungsverfügung der Bezirksanwaltschaft vom 21. Mai 1996 geht klar
hervor, dass die Beschwerdeführenden die Nichtbezahlung der
Sozialversicherungsbeiträge bewusst in Kauf nahmen. Bei jahrelangen
Beitragsausständen, wie sie hier vorliegen, kommen Rechtfertigungs- und
Exkulpationsgründe von vornherein nicht in Betracht, weil die Zurückhaltung von
Sozialversicherungs- beiträgen nur dann gerechtfertigt werden kann, wenn sie
dazu dient, einen kurzfristigen Liquiditätsengpass zu überwinden (ZAK 1992 S.
248 Erw. 4b mit Hinweisen). Abgesehen davon lassen sich aus dem
Sanierungskonzept der Treuhand Y.________ AG vom 25. Oktober 1995 keineswegs
Umstände erkennen, welche die Beschwerdeführenden zur Annahme berechtigt
hätten, es würde ihnen durch die Zurückbehaltung der
Sozialversicherungsbeiträge gelingen, das Überleben der Firma zu sichern (BGE 108
V 187 Erw. 2). Die Zukunft der Garage X.________ AG hing von ganz anderen
Faktoren ab als dem Zurückbehalten der Sozialversicherungsbeiträge, nämlich
insbesondere vom unabdingbaren Einschiessen beträchtlicher zusätzlicher Mittel
in der Grössenordnung von mehreren Hunderttausend Franken. Im Zeitpunkt der
Erstattung des Sanierungskonzeptes wie auch in der Zeit danach blieb je- doch
völlig unbestimmt, ob sich überhaupt ein Interessent oder Investor finden
würde, welcher der tief in finanziellen Schwierigkeiten steckenden Firma das
Überleben ermöglicht hätte. (…)"
Inoltre,
secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il
procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari
criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995
nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).
Nell'evenienza
concreta, dagli atti risulta che sin dal 1999 la società entrò in mora con il
pagamento dei contributi, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidarla
dal secondo trimestre 1999 ed iniziare le procedure esecutive dal mese di
dicembre 1999 (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22).
Nelle
date 28 febbraio 2001, 14 settembre 2001 e 12 febbraio 2002 l'UEF di __________
ha rilasciato sei attestati di carenza beni per un totale di fr. 21'643.65
(cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22).
I
contributi non versati sono relativi al periodo 1999-2001.
Il TCA
constata che, l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee.
Infatti la Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere
procedure esecutive per l'incasso dei contributi sin dall'affiliazione (cfr.
per un caso simile SVR 2002 AHV Nr. 9 consid.3). Finché, alla fine, vi è stato
lo scoperto già indicato, risultato irrecuperabile.
Non siamo
dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto
eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243; principi
ancora confermati recentemente in STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A.
P. e M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.3).
D'altra
parte nella citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243) la ditta, oltre a non
versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria
attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare
al massimo i danni causati alla Cassa. In una STFA del 29 agosto 2002 nella
causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 3.3., l'Alta Corte ha sancito che:
"
(…)
Le critère déterminant pour qualifier le
comportement des recourants, au sens de l'art. 52 LAVS, réside dans le fait que
les retards dans le paiement des cotisations sociales se sont étendus de
l'année 1992 jusqu'à l'ouverture de la faillite en 1997. En effet, en pareilles
circonstances, les recourants ne peuvent être considérés comme ayant eu des
raisons sérieuses et objectives de penser que le retard dans le règlement des
cotisations aux assurances sociales n'était que passager, au sens de la
jurisprudence rappelée ci-dessus au consid. 2 in fine (a contrario, voir aussi
ATF 121 V 243). Ils n'étaient donc pas autorisés, aux conditions posées par la
jurisprudence et sur une aussi longue période, à différer le paiement des
cotisations qu'ils avaient retenues sur les salaires payés, sous peine de
commettre une négligence grave sanctionnée par l'art. 52 LAVS. (…)"
Ancora
recentemente il TFA in una sentenza del 12 dicembre 2002 nella causa B., H
279/01,consid. 3.2., ha ribadito inoltre che non è ammissibile sospendere il
pagamento dei contributi per un lungo lasso di tempo. Ciò per contro è possibile,
a determinate condizioni, per un breve periodo (pochi mesi):
" 3.2 Nel caso di specie va rilevato che
la L. SA ha operato quale
datrice di lavoro dal 1. aprile 1993 al 31 dicembre 1998. Già a
partire dall'aprile 1994 la società ha evidenziato seri problemi di liquidità,
obbligando la Cassa, alfine di ottenere il pagamento dei contributi sociali, ad
adire le vie esecutive sino al rilascio, nell'aprile e nell'agosto 1999, di
diversi attestati di carenza di beni. II modo di operare del ricorrente
dimostra chiaramente come egli abbia disatteso il dovere di diligenza
impostogli dalla giurisprudenza suesposta.
Neppure la circostanza, asserita ma non provata, che M. B. abbia
cercato di trovare soluzioni per ripristinare la situazione finanziaria della
società, non è sufficiente a sanare la grave negligenza da lui commessa. Non è
infatti accertato che la scelta di differire il pagamento dei contributi
paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della ditta
e neppure è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere
di soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi (vedi anche DTF 123
V 244 consid. 4b) e non di anni - la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108
V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b), ritenuto che il ritardo della L. SA nel
pagamento dei contributi è da ricondurre già al 1994 - pur dando atto che essi,
anche se a fatica e di regola a seguito di procedure esecutive, sono stati
pagati fino al terzo trimestre del 1996 compreso - e perdurato poi dal 1996 in
avanti e quindi da considerare cronico. Poiché il mancato pagamento dei
contributi non può essere riconducibile ad una situazione momentanea di
illiquidità, si deve concludere che l'amministratore ha violato il dovere di
diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro
della stessa categoria a cui appartiene (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi
citate). In proposito non va infatti dimenticato che egli avrebbe dovuto
sapere, perché fatto notorio e comunque noto al ricorrente, che negli anni
novanta - caratterizzati da una grave crisi nel settore immobiliare e quindi
anche delle imprese di costruzione - potevano insorgere difficoltà sia per
quanto riguarda l'incasso dei crediti sia nel reperire nuovi mandati. Ciò è
ancor più vero nel caso concreto se si considera la struttura aziendale ridotta
della società, che disponeva di soli due/tre dipendenti."
Anche se
nella presente fattispecie la ditta ha cercato di limitare i danni e ha tentato
di salvarsi soprattutto con l'apporto di capitali da parte del convenuto
__________, ciò non è sufficiente per esonerarlo dalla sua responsabilità ex
art. 52 LAVS.
Gli
sforzi del convenuto e della società non modificano dunque la situazione
secondo cui la ditta era in difficoltà da ormai troppo tempo per ammettere un
qualsiasi motivo di discolpa (cfr. consid. 2.7.).
In una
sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H
132/ 00, il TFA si è così espresso:
"
(…) il mancato pagamento di tali oneri si è protratto
troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995 l'omissione
degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo quest'ultima a
promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi. (…)"
In
un'altra sentenza (STFA del 15 giugno 2001 nella causa A., H 29/01, consid 4d)
l'Alta Corte ha ancora rilevato:
"
(…)
d) Les premiers juges ont déduit de ce qui
précède que, antérieurement aux difficultés de trésorerie reconnues par A. en
1997, ses deux sociétés, qui accusaient d'importants arriérés de cotisations,
étaient déjà dans une situation financière très difficile. Le recourant aurait
dès lors dû constater, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger
de lui, que X. et Z. ne souffraient pas seulement d'un manque provisoire de
disponibilités mais étaient lourdement endettées et qu'il n'y avait en réalité
aucune chance de voir leur situation s'améliorer rapidement, d'une manière
décisive. On ne peut qu'adhérer à cette appréciation. On ne saurait en effet
qualifier de simple passe délicate dans la trésorerie au sens de la
jurisprudence citée ci-dessus, la situation de X. et Z., dans la mesure où le
non-paiement des cotisations d'assurances sociales s'est prolongé, pour l'une
des sociétés tout au moins, sur plusieurs années de manière récurrente.
(…)"
In
un'altra recente sentenza dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01,
consid. 4c, il TFA si è nuovamente espresso nei medesimi termini:
"
(…) I dati dimostrano con palmare evidenza che i
problemi finanziari dell'A. F. SA erano tutt'altro che temporanei, la stessa
attraversando da anni una grave crisi di liquidità.
L'aver, a queste
condizioni, deliberatamente procrastinato il pagamento dei contributi per più
anni - quando invece un differimento è tollerabile in via eccezionale solo per
un periodo di breve durata - nella vana speranza di un risanamento aziendale
che doveva apparire ragionevolmente improbabile, tanto più a persona cognita
per professione e formazione, esclude che possa darsi esimente di qualsivoglia
natura a favore dell'interessato (…)"
Lo stesso
concetto è stato ribadito in STFA del 23 luglio 2002 nella causa U.G.,
E. G e R. G., H 170/01, consid. 4.4.:
"
(…)
4.4 Gli argomenti addotti dai ricorrenti per il
mancato pagamento dei contributi sociali non sono sufficienti quale motivo di
giustificazione e di discolpa nel senso della giurisprudenza. Dalla
documentazione agli atti risulta che la Cassa a partire dal 1992/1993 ha sempre
dovuto richiamare al pagamento la E.SA, adire le vie esecutive e
rammentare agli amministratori le responsabilità gravanti su di loro in qualità
di organi della società. Dagli atti si evince pure che la E. SA al 31
dicembre 1997 aveva accumulato un debito per oneri sociali di fr. 750'573.70
nei confronti della Cassa e che - malgrado le promesse fatte - non aveva
prestato la dovuta collaborazione alla Commissione di vigilanza LEPIC in vista
di una soluzione del problema, obbligando così quest'ultima a decretare la
radiazione della società dall'albo delle imprese di costruzione. È vero che i
ricorrenti affermano di aver "finanziato in prima persona l'operazione di
risanamento della società, accollandosi personalmente un debito di fr.
1'200'000.- contratto dalla E. ________ SA con la Banca X.". Va
però ricordato che dal profilo processuale non basta sostenere un fatto
rilevante, se esso non viene anche comprovato. Ora, a sostegno della loro tesi
liberatoria i ricorrenti non indicano qualsivoglia documento tra quelli
prodotti e nemmeno risultano espressamente richiamati specifici mezzi di prova
atti a dimostrare che l'importo sopra indicato sia stato concesso ed utilizzato
nell'interesse della ditta. L'asserzione dei ricorrenti è rimasta allo stadio
di puro parlato senza supporto probatorio alcuno. Dovendosi ritenere secondo la
comune esperienza della vita che documenti bancari rilevanti vengano custoditi
e comunque richiesti tempestivamente, l'ipotesi del finanziamento di fr.
1'200'000.-, in quanto circostanza non provata e non direttamente desumibile,
non può essere considerata. Medesimo discorso vale per l'affermazione secondo
cui il differimento del pagamento dei contributi sarebbe servito per pagare le
ditte fornitrici - tra cui: F. SA, G.________ SA, H.________ SA,
I..________ SA e L..________ SA -, per consentire di "portare a termine i
lavori assunti" e di conseguenza poter saldare i debiti nei confronti
della Cassa. Anche in merito a tale questione, che avrebbe potuto essere di
pregio, gli insorgenti non indicano i documenti a sostegno della loro tesi e
nemmeno citano testi in grado di provare i pagamenti intervenuti e i lavori
realmente conclusi. Per quanto precede, non risulta comprovato che la scelta di
differire il pagamento dei contributi paritetici - sull'arco di un periodo
peraltro molto lungo, da maggio 1996 a maggio 1998 - fosse obiettivamente
indispensabile per la sopravvivenza della società e ad ogni modo appare poco
verosimile che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di
soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi e non di anni, come
nel caso di specie - la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108 V 188; RCC
1992 pag. 261 consid. 4b), considerato che già a partire dal settembre 1992 la
società aveva non indifferenti problemi di liquidità, acuitisi negli anni
1995-1997, per poi dare luogo nel 1998 a una moratoria concordataria non
sfociata in un decreto di omologazione. L'eluso versamento dei contributi non
può quindi essere riconducibile a una situazione di momentanea illiquidità.
(…)"
Ed ancora
recentemente in STFA del 30 luglio 2002 nella causa G.C., N. B, D. B e F. C., H
192/01, consid. 4.1.2 e STFA del 27 gennaio 2003 nella causa D.C., A. P. e
M.P., H93/01 + H 169/01, consid. 3.4.)
Ora,
l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e
averlo irrimediabilmente differito a partire dal 1999, è segno di una
negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità
del socio gerente di una società a garanzia limitata, cui incombeva per legge
la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società. Questa
omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr.
RCC 1992, pag. 269; consid. 2.10.1.1).
Il
mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
In concreto,
non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto
dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei contributi
paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente
indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il
datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve
termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (cfr. STFA del
12 dicembre 2002 nella causa B, H 279/01, consid. 3.2; STFA dell'11 gennaio
2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b; DTF 108 V
188).
Viste le
circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Ne
consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il mancato
versamento dei contributi da parte della __________ Sagl e questo anche se egli
ha investito capitali nella società. Infatti, secondo il TFA, il fatto che il
convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti
dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (cfr. STFA del 31 agosto 2001
nella causa B., H 446/00, consid. 4b; STFA del 29 febbraio 1992 nella causa J.,
W. e T.).
2.10.2.2. __________
sostiene di non poter essere reso responsabile dei contributi antecedenti la
sua entrata nella Sagl.
In
concreto il convenuto ha ricoperto la carica di socio gerente dal 4 ottobre
2000, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _ e estratto RC informatizzato).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare
affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono
dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA (o della
Sagl), poiché esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il
non agire dell'organo e il non pagamento dei contributi (cfr. SVR 1996 EVG Nr.
98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag. 269).
Tuttavia
il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave
negligenza ed il danno va negata qualora la società fosse già insolvibile al
momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora
la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvibile (cfr.
SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del
consiglio di amministrazione non possono essere considerati responsabili per il
danno verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo
(cfr. STFA del 29 agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid.
4; SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag.
269).
La
fattispecie che ci occupa non è tuttavia comparabile a quella appena descritta.
Infatti solo nel 2001 sono stati rilasciati i primi attestati di carenza beni
attestanti l'insolvibilità della società (cfr. doc. _, Inc. 31.2002.22).
2.10.2.3. Visti i non
buoni rapporti con __________, __________ sostiene di aver tentato di uscire
dalla società senza tuttavia esserci riuscito in tempi brevi.
Secondo
la giurisprudenza del TFA, un amministratore è da ritenersi liberato dalla
responsabilità ex art. 52 LAVS dalla data in cui egli ha dimissionato quale
organo della società: a partire da questa data (e non dalla radiazione del
Registro di Commercio) egli non ha infatti più alcuna facoltà di controllo
sull’attività della medesima (SVR 2000 AHV Nr. 24 = DTF 126 V 61 consid. 4a e
4b = Pratique VSI 2000, pag. 293; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01,
consid. 3a; DTF 112 V 1 consid. 3c e 3b, cfr. anche
Forstmoser/Meier-Hyoz/Noberl, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996 § 27 n.
54, STFA 25 novembre 1999 inedita in re SC, H 201 + 207/98). Determinante ai
fini dell'accertamento della durata della responsabilità dell'amministratore è
il momento dell'estinzione effettiva del mandato (cfr. STFA del 24 aprile 2002
nella causa G., H 153/00, consid. 9; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S.,
H 282/01, consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di
procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio (DTF 126
V 61 consid. 4a e 4b).
Se un
amministratore è, di fatto, escluso dalla gestione, il suo statuto di organo
della società resta intatto fino alla revoca formale delle sue funzioni da
parte dell’assemblea generale (RCC 1989 pag. 114 consid. 4).
Sia in
caso di dimissioni che di revoca delle funzioni, la sua responsabilità non è
impegnata per i contributi scaduti al momento della sua uscita dal CdA, ma
pagabili dopo questa data (RCC 1983 pag. 472 consid. 6).
Da
rilevare, infine, che spetta all’organo interessato provare le effettive
dimissioni, rispettivamente la revoca delle funzioni di amministratore (STCA
non pubblicata del 13 febbraio 1995 nella causa W).
Nella
fattispecie, __________ ha assunto la carica di socio gerente dal 4 ottobre
2000.
Come
stabilito in precedenza, organi formali della Sagl sono i soci gerenti, a cui
competono compiti analoghi a quelli dei membri del consiglio di amministrazione
della SA. Pertanto, nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il
convenuto, socio gerente della __________ Sagl, deve essere parificato ad un
amministratore di una società anonima.
Tuttavia,
per analizzare l'aspetto relativo all'uscita dalla società di __________, è
necessario distinguere l'aspetto gestionale dallo statuto di socio.
Per
quanto attiene l'uscita di un socio dalla Sagl, l'art. 822 CO prevede:
"1 Lo
statuto può dare ai soci il diritto di recedere dalla società e farne dipendere
l’esercizio da determinate condizioni.
2 Ogni socio
può chiedere al giudice, per gravi motivi, l’autorizzazione di recedere dalla
società ovvero lo scioglimento di questa.
3 La società
può, per gravi motivi, chiedere al giudice l’esclusione d’un socio, qualora a
questo provvedimento annuisca la maggioranza dei soci che rappresenti in pari
tempo più della metà del capitale sociale.
4 Il recesso e
l’esclusione producono effetti solo se sono osservate le prescrizioni sulla
riduzione del capitale sociale, a meno che il socio uscente sia tacitato
mediante patrimonio eccedente il capitale sociale o che la sua quota sia
realizzata in conformità delle norme sulla mora nei versamenti o sia assunta da
un altro socio."
In merito
all'uscita dei soci, lo statuto della società non prevede nulla (cfr.
art. 16 cpv. 1 doc. _, Inc. 31.2002.22). Inoltre con decisione assembleare del
16 agosto 2000 sono stati abrogati i capoversi 2 e 3 dell'art. 16 (allegato
doc. _, Inc. 31.2002.22). Nella fattispecie non risulta che __________ abbia
dimissionato prima dell'estate 2001. Nessuna prova di tale fatto figura agli
atti.
Egli ha
promosso l'istanza giudiziaria tendente all'autorizzazione di recedere
dalla società con effetto immediato solo il 13 settembre 2001. Ora, avendo al
riguardo la decisione del giudice valenza costitutiva e producendo i propri
effetti ex nunc (cfr. Werner von Steiger, Die Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Commentario zurighese, Zurigo 1965, N. 13 ad art. 822 CO; Idem in FJS
801, pag. 12-13; Pascal Montavon, Droit et Pratique de la SARL, Lausanne 1996,
pag 296), è la decisione del Pretore di __________ del 18 dicembre 2001 che ha
sancito l'uscita di __________ dalla __________ Sagl (cfr. doc. _ allegato 1,
Inc. 31.2002.23), e ciò anche se egli figura ancora oggi iscritto a RC come
socio gerente (l'iscrizione, come abbiamo visto, non è comunque determinante).
Riassumendo
__________ non è più socio gerente della __________ Sagl a partire dalla
sentenza del 18 dicembre 2001.
L'attrice
ha quindi a torto inglobato il quarto trimestre 2001 nella decisione di
risarcimento danni ex art. 52 LAVS, in quanto l'uscita dalla società sancita
dal pretore il 18 dicembre 2001 é effettiva da quella data. Con la decisione
del Pretore quindi, viene a cadere contemporaneamente all'aspetto societario
anche quello gestionale (cfr. Werner von Steiger, Die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Commentario zurighese, Zurigo 1965, N. 7 ad art. 822 CO).
Quindi il
quarto trimestre 2001 (fr. 2'043.05, importo questo comprensivo delle spese e
degli interessi, cfr. doc. _, inc. 31.2002.22) esigibile solo dal 10 gennaio
2002, non può essere fatto valere. L'importo dovuto da __________ sarebbe
quindi, solo per quest'aspetto, da ridurre a fr. 15'037.55.
2.10.2.4. Quanto al fatto
che __________ sia stato esonerato da ogni responsabilità (fatto del resto non
evidente, cfr. doc. allegato _ doc. _, Inc. 31.2002.22), è ininfluente nel
rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera questione interna, riferita
al rapporto di diritto privato tra i convenuti (cfr. STFA del 16 settembre 2002
nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.3; STFA dell'11
settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 28
maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c; STFA del 24 ottobre 2000
nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 5; STFA del 30 aprile 1998 nella
causa C.S e C.B, H 159+164/97, pag. 7)
2.11. Infine,
per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dal convenuto
__________, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv.
2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio
costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato
di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento,
quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare
all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al
riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b; DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181
consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
È
utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero
alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per
sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a con riferimenti,
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 53
N 24, pag. 344).
Quindi,
se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16
settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4; STFA del
5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF
122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28,
consid 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
Nel caso in esame, la
documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in
merito alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere
altre prove.
In particolare non è
necessario procedere al richiamo degli incarti presso la __________
assicurazioni, l'UEF e dalla Cassa disoccupazione __________, in quanto la
documentazione agli atti è sufficiente per definire la responsabilità di
__________ (cfr. per un caso simile cfr. STFA del 5 novembre
2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4c.). Inoltre,
Il TFA non ammette una richiesta in termini generici di edizione di
documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato indicare con
esattezza, potendosi da lui esigere che proceda in modo selettivo e mirato
all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e non
incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze in
tal senso (cfr. STFA del 31 gennaio 2003 nella causa
V., H 5/02, consid. 4.3; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e
J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2; STFA del 23 luglio 2002 nella causa
U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3.; STFA del 25 giugno 2002 nella causa
L, H 444/00, consid. 4d; STFA del 5 novembre 2001 nella causa
F., H 153/01, consid. 4c.)
I membri
del CdA o i soci gerenti di una Sagl devono procedere in modo selettivo e
mirato all'offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti per il
giudizio, indicandone partitamente gli elementi che li individuano e
caratterizzano nonché l'obiettivo probatorio perseguito con la richiesta. Scopo
evidente di siffatto rigore formale è di consentire l'autorità giudicante di
valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. STFA del
31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02, consid. 4.3; STFA del 15 novembre 2002
nella causa R., H 177/01, consid. 2.3.2.; STFA del 16 settembre 2002 nella
causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2.; STFA del 23
luglio 2002 nella causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3).
Per
quanto attiene all'incarto fallimentare, va ricordato al ricorrente che in
linea di principio deve produrre direttamente tutti i documenti rilevanti, che
può ottenere in estratto dall'Ufficio fallimenti in conformità dell'art. 8a
cpv. 1 LEF (cfr. STFA del 15 novembre 2002 nella causa
R., H 177/01, consid. 2.3.2.; STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B.
e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 4.3.2.; STFA del 23 luglio 2002 nella
causa U.G., E. G e R. G., H 170/01, consid. 3.3; STFA del 25 giugno 2002 nella
causa L, H 444/00, consid. 4d).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione 12 aprile 2002 nei confronti di __________ è parzialmente
accolta.
§
Il succitato è condannato a risarcire alla Cassa di compensazione AVS
__________ fr. 12'827.40, con vincolo di solidarietà
con __________ limitatamente all'importo di fr. 5'708.75.
2.- La
petizione 12 aprile 2002 nei confronti di __________ è accolta.
§ La
succitata è condannata a risarcire alla Cassa di compensazione AVS __________
fr. 5'708.75, con vincolo di solidarietà con __________.
3.- L'istanza 6
maggio 2002 promossa da __________ tendente alla concessione
dell'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.
4.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa
verserà a __________ fr. 500.-- a titolo di ripetibili.
5.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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