AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2002.17
Data decisione, Autorità:
04.02.2003, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2002.00017
ZA/cd
Lugano
4 febbraio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Zaccaria Akbas,
vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 28 marzo 2002
ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
In ralazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La
__________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il
23 aprile __________ (cfr. doc. _; FUSC del 29 aprile __________). In data 30
agosto 1999 è stata pubblicata l'iscrizione della modifica statutaria,
segnatamente il trasferimento della sede a __________.
Lo scopo
sociale consisteva nella commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di
prodotti ittici ed alimentari, freschi e surgelati (cfr. doc. _).
ha ricoperto la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale
della società, dalla costituzione (dal 9 luglio 2001 come liquidatore) sino
alla dichiarazione di fallimento (cfr. doc. _).
La ditta
_________ è stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione AVS in
qualità di datrice di lavoro dal 1° maggio 1999 sino al 29 febbraio 2000.
La
_________ è stata in mora con il pagamento dei contributi sin dalla
costituzione. La Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare
sistematicamente delle diffide di pagamento dal mese di settembre 1999 ed a
promuovere le procedure esecutive dal mese di dicembre 1999 (cfr. doc. _),
ottenendo in data 9 febbraio 2001 cinque attestati di carenza beni per un
importo complessivo di fr. 21' 675.05 (cfr. doc. _).
Con
decreti del 9 luglio 2001 e 6 dicembre 2001, la Pretura di _________ ha
dichiarato l'apertura del fallimento e la sospensione della procedura per
mancanza di attivi ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del 14 dicembre __________).
In data
22 gennaio 2002 la Cassa ha insinuato all'UF di _________ il proprio credito di
fr. 27'248.50, per contributi paritetici AVS non soluti per gli anni dal 1999
al 2000, per quest'ultimo anno sino al mese di febbraio, dopo regolare
controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
Il
fallimento è stato definitivamente chiuso in data 24 dicembre 2001 in quanto
nessun creditore ha anticipato le spese richieste dall'UF, come richiesto nella
pubblicazione apparsa sul Foglio Ufficiale svizzero (cfr. doc. _).
1.2. Per questo
motivo, costatato di aver subito un danno, il 4 febbraio 2002 la Cassa ha
emesso nei confronti di _________ una decisione di risarcimento danni ex art.
52 LAVS per fr. 27'248.50, concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF
non versati dal 1999 al 2000, per quest'ultimo anno sino al mese di febbraio
(cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione del 20 febbraio 2002, _________ ha respinto l'addebito di
intenzionalità e grave negligenza, sostenendo che la società sarebbe stata
gestita unicamente dal direttore _________. _________ non sarebbe mai riuscito
a prendere delle decisioni ed intervenire nel momento di difficoltà (cfr. doc.
_).
1.4. Con
petizione 28 marzo 2002, la Cassa ha postulato la condanna di _________ al
versamento di fr. 27'248.50 motivando:
"
(…)
E' irrilevante il fatto che il convenuto non ha influito
sull'andamento della società, poiché, accettando il mandato di amministratore
unico, egli si era assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STFA
del 20 aprile 1998 in re C. S. e C. B.).
Inoltre, la peculiarità di aver assunto la carica di organo
formale su richiesta non esonerava il convenuto dall'ossequiare gli obblighi
intrinseci alla carica di amministratore.
Infatti, l'amministratore unico deve adempiere agli obblighi
previsti dall'art. 716a cpv. 1 CO con la massima
diligenza, la quale deve andare oltre la prudenza che è d'uso osservare nei
propri affari (STFA inedita del 29 maggio 1995 in re A. C.).
Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni [TFA] il citato
dovere risulta accresciuto quando si tratta, come nella fattispecie, di un
amministratore unico, ritenuto che quest'ultimo deve dar prova di tutta la
diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali e che non è
sufficiente l'ossequio della "diligentia quam in suis" (DTF
122 III 198, consid. 3). Non solo, ma al riguardo il TFA ha avuto modo di
sottolineare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore
unico sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3, consid. 2b).
Dagli organi formali, ma in particolare da un amministratore unico
con diritto di firma individuale, si deve pretendere che mantenga un assoluto
controllo sugli affari importanti della ditta, agendo con risolutezza, qualora
gli obblighi nei confronti della Cassa non sono adempiuti, ed assumendo i
provvedimenti del caso.
Nell'evenienza, il convenuto sostiene che ad esercitare un potere
effettivo sulla società - quale organo di "fatto" - sarebbe stato
l'azionista e direttore _________.
AI riguardo si sottolinea che l'esistenza di un amministratore di
fatto non scarica, a priori, l'amministratore formale dalla sua responsabilità
ex art. 52 LAVS (STFA inedita del 30 marzo 1998 in re D. S.; STCA inedita del 7
agosto 1996 in re O. G., consid. 2.9).
In particolare, l'amministratore diligente non può mettere in
pericolo o lasciare che sia messo in pericolo il versamento alla Cassa dei
contributi paritetici AVS.
Spetta in realtà all'amministratore, conformemente alla
giurisprudenza, vigilare sulle persone incaricate della gestione e della
rappresentanza, affinché rispettino le prescrizioni legali (DTF 114 V 223).
Nell'evenienza, il convenuto non ha minimamente provato di essere
stato impedito di raccogliere informazioni in merito al pagamento dei contributi
sociali né ha indicato come e quando ha verificato che i contributi venissero
regolarmente pagati, ad esempio interpellando direttamente la Cassa.
Segnatamente all'affermazione di controparte secondo la quale il
convenuto sarebbe stato impedito ad intervenire o controllare l'attività della
società, l'attrice evidenzia come, secondo il TFA, l'amministratore deve, se
intende limitare i rischi connessi alla sua funzione, rassegnare le dimissioni
quando accerta che non dispone di alcun potere (DTF 123 V 173 consid. 3a).
Pertanto, se il convenuto avesse subito agito con determinazione,
uscendo dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una
simile situazione.
In sostanza, il disinteresse mostrato dal convenuto ne determina
la sua responsabilità ex art. 52 LAVS.
In conclusione, vi è luogo di credere che il convenuto abbia
assunto la carica di "prestanome", fidandosi, ma senza una stretta
vigilanza, della persona che avrebbe gestito la società, per cui egli deve
assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei contributi alla Cassa.
Prove: C.S.
3.4.
Per quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa del signor
_________, l'attrice osserva che in questo contesto l'art. 759
cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità dell'art. 52 LAVS
per giustificare una riduzione del danno in relazione con la gravità
dell'errore commesso dal responsabile (STFA inedita del 13 novembre 2000 in re
F. S.).
Prove: C.S.
Per quanto attiene all'addebito del ruolo di amministratore di
"fatto" della fallita società del signor _________, l'attrice ne
prende atto e si riserva, dopo gli accertamenti del caso, di procedere con
un'azione risarcitoria, ex art. 52 LAVS, anche contro quest'ultimo.
Prove: C. S." (cfr. doc. _)
1.5. Con risposta
11 maggio 2002 il convenuto ha ribadito quanto esposto in sede di opposizione,
precisando:
"
(…)
Nel merito dei singoli punti della petizione viene inoltre
osservato quanto segue:
In fatto -Ad 3
Come già espresso nelle osservazioni non sono mai venuto a
conoscenza che la Società fosse in mora nei confronti della Cassa di
Compensazione e che la stessa avesse emesso della diffide di pagamento. Alle
richieste fatte puntualmente all'avente diritto economico e direttore della
ditta lo stesso ha sempre risposto in modo evasivo dando assicurazioni sulla
situazione e non ha mai presentato alcun bilancio serio e completo della
stessa.
Non ho quindi mai avuto l'opportunità di vedere esattamente la
situazione e di potermi rendere conto della stessa.
Al proposito viene evidenziato il fatto che l'attività è in
pratica durata un periodo molto breve e cioè da maggio 1999 a febbraio 2000 e
che quindi non è mai stato allestito un bilancio, nemmeno intermedio.
In diritto - Ad 3.1.
Nel merito dello svolgimento del mandato di amministratore si
ribadisce il fatto che il signor _________non ha mai
voluto mostrare la situazione della ditta evitando di presentare, anche su
richieste esplicite, la documentazione della società od i bilanci della stessa.
Si ribadisce che il signor _________gestiva
gli affari della ditta unitamente alla moglie e che gli stessi non hanno mai
dato informazioni della situazione fino alla loro sparizione con buona parte
della documentazione.
Sul ruolo di amministratore ed a riprova che non ho mai potuto
svolgere tale mansione si rileva che in questa veste non ho mai ricevuto alcun
emolumento nè rimborso di spese.
In merito a questo mio ruolo di "prestanome" rilevo che
purtroppo, visto il poco tempo di attività della ditta, non ho nemmeno potuto
rassegnare le dimissioni che verbalmente avevo preannunciato al signor __________.
Aggiungasi inoltre che il proprietario della Società signor ________, al momento della costituzione della stessa, ha preteso
di nominare quale organo di revisione una Società Fiduciaria con sede a ...
Basilea.
In diritto - Ad 4.
L'affermazione dell'attrice che si riserva di procedere anche nei
confronti del signor _________è una chiara dimostrazione
che la Cassa ammette che lo stesso sia il responsabile di fatto della
situazione.
Infatti se il responsabile fosse unicamente il sottoscritto mal si
comprende come la Cassa voglia procedere anche nei confronti del signor _________." (cfr. doc. _)
in
diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla notifica
di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di risarcimento
contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag. 137 consid.
3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz, Die
Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989 pag.
63).
2.2. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella
causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid.
6).
Nell'evenienza
concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _),
dagli estratti dei contributi paritetici (cfr. doc. _), dalle distinte dei
salari (cfr. doc. _) nonché dagli attestati di carenza beni (cfr. doc. _),
risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati, che ammonta a fr.
27'248.50.
Del resto
il convenuto non ha contestato l'importo del danno.
2.3. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.5. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se speciali
circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i contributi o
potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b
e 193 consid.2b)
2.6. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa C.; 31.95.00012) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
ha ricoperto la carica di amministratore unico con diritto di firma individuale
della società, dalla costituzione (dal 9 luglio __________ come liquidatore)
sino alla dichiarazione di fallimento (cfr. doc. _).
2.6.1. Il convenuto
sostiene sostanzialmente di non essere mai venuto a conoscenza del debito
contributivo nei confronti della Cassa. Alle richieste di informazioni,
_________ avrebbe sempre risposto in modo evasivo. Nessun bilancio completo
sarebbe stato presentato al convenuto. Egli avrebbe tentato a più riprese di
controllare i bilanci, senza tuttavia riuscirci.
Al
riguardo va innanzitutto ricordato che accettando il mandato di amministratore
unico della _________, _________ ha assunto tutti gli oneri che da tale
funzione derivano (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e
J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.1.; STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e
M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H
403/01, consid. 3b; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid.
6b).
La
responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la
diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva
dunque solo al direttore _________, ma bensì e soprattutto all'amministratore
unico _________, trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art.
716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H
282/01, consid. 5a; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid.
5d; STFA del 13 novembre 2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98).
Il
convenuto ha per contro riferito di aver assunto il ruolo di
"prestanome", figura questa che non permette di sottrarlo dalla
propria responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr. STFA del 15 aprile 2002 nella
causa J., H 365/01, consid. 5; STFA del 27 aprile 2001 nella causa B., H
234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001 nella causa M, H 225/00, consid.
3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C., consid. 3b, H 294/94).
Nella
presente fattispecie le argomentazioni sollevate dal convenuto non sono
sufficienti per liberarlo dall'obbligo di ridurre il danno.
ha assunto il ruolo di amministratore unico della società dalla costituzione
(ossia dal 23 aprile 1999) sino alla dichiarazione di fallimento del 9 luglio
2001. Il debito contributivo comprende gli anni 1999 e 2000 (più precisamente
da settembre 1999 a febbraio 2000, per entrambi gli anni non è inoltre stato
saldato il conteggio di chiusura; cfr. doc. _).
Innanzitutto,
se realmente il convenuto fosse stato impedito dal direttore di ottenere
indicazione sul regolare pagamento dei contributi come amministratore avrebbe
potuto e, dovuto interpellare direttamente la Cassa di compensazione.
Inoltre, anche ammettendo che il convenuto sia stato impedito ad
accedere alle informazioni contabili e alla situazione relativa al pagamento
dei contributi paritetici, resta il fatto che _________ non si è dimesso per
tempo. Anzi egli ha assunto anche il ruolo di liquidatore della società dal 9
luglio 2001.
Infatti -
ammettendo che egli abbia effettivamente tentato di accedere alla contabilità
aziendale - non può essere giustificata una permanenza così lunga quale
amministratore unico della società.
La
società versava acconti mensili secondo il sistema forfetario, per cui _________,
se consideriamo unicamente il periodo relativo al vuoto contributivo oggetto
del contendere (da settembre 1999 a febbraio 2000, per entrambi gli anni non è
inoltre stato saldato il conteggio di chiusura; cfr. doc. _), avrebbe dovuto
informarsi, circa il pagamento dei contributi del mese di settembre, entro la
fine di ottobre (lo stesso discorso vale per ottobre, novembre, ecc.). Se è
vero che egli era impedito di verificare l'avvenuto pagamento di tali
contributi, _________ avrebbe dovuto dimettersi immediatamente dalla carica di
amministratore unico (e ciò al più tardi entro la fine del mese seguente il
mese di computo, ritenuto che, ai sensi dell'art. 34 cpv. 3 OAVS, l'esigibilità
dei contributi inizia dopo dieci giorni dalla scadenza del periodo di
pagamento). Otre questo lasso di tempo, non è più giustificabile una permanenza
nella società da parte del convenuto.
Il
convenuto avrebbe dunque dovuto reagire immediatamente o si sarebbe dovuto
dimettere subito dopo i primi ostruzionismi.
In una
sentenza del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5, il TFA ha
ribadito quest'ultimo concetto precisando:
"
Il se devait dès lors de surveiller encore plus
étroitement l'activité de ce dernier au sein de C.________ SA, et ne pouvait
se contenter, comme il l'a fait, de l'inviter à rendre compte de la situation
sans réagir devant l'absence de réponse à ses demandes d'information répétées
(cf. lettres des 22 novembre 1994, 25 avril et 20 juillet 1995). Le recourant a
ainsi pratiquement laissé champ libre à B.________ pour gérer le projet
y., attitude qui se rapproche de celle d'un homme de paille. En cela,
il a méconnu l'une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui
confère l'art. 716a al. 1 CO, soit l'exercice de la haute surveillance sur les
personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment que celles-ci
observent la loi, les règlements et les instructions données (ch. 5). Sa
négligence doit être appréciée d'autant plus sévèrement que la structure de
C. SA était petite et qu'il lui incombait en définitive de contrôler
les agissements d'une seule personne (ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647
consid. 3b). A cela s'ajoute que le projet constituait pour sa société une
activité nouvelle, encore mal définie, et sur laquelle il était peu renseigné.
Qu'il n'ait rien entrepris, selon ses dires, parce qu'il ne voulait pas
compromettre la vente de sa société ne saurait en aucun cas constituer un motif
légitime pour excuser son manque de réaction face au comportement de
B.. A l'instar des premiers juges, il y a dès lors lieu d'admettre que
le recourant a commis, au sens de l'art. 52 LAVS, une négligence grave qui est,
de surcroît, en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage
subi par l'intimée. On ne voit pas, à cet égard, ce que l'apport de la
procédure pénale pourrait y changer. Si, à n'en pas douter, le recourant a été
victime d'un comportement abusif de la part de B., il n'en demeure pas
moins qu'il s'est, en sa qualité d'administrateur unique de C.________ SA,
rendu coupable d'un défaut de surveillance et c'est en cela que réside le
fondement de sa responsabilité à l'égard de la caisse. Il en irait différemment
si B.________ l'avait trompé par des manoeuvres fallacieuses, en lui présentant
par exemple des comptes falsifiés (voir arrêt non publié F. du 25 juillet 2000,
H 319/99). A.________ ne prétend toutefois pas que tel fut le cas. La
juridiction cantonale était ainsi fondée, par appréciation anticipée des
preuves, à se passer de la mesure d'instruction supplémentaire requise par le
recourant sans qu'on puisse y voir une violation de son droit d'être entendu
(ATF 124 V 94 consid. 4b) "(le sottolineature sono del redattore)
In una
sentenza del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c, il TFA ha
ancora precisato:
"
(…)
c) Nel caso di specie, il ricorrente non può
seriamente pretendere di venir liberato dalle sue responsabilità, sebbene abbia
più volte sollecitato i coniugi T.________ a inviargli i documenti necessari per
l'allestimento della contabilità. Dalla documentazione agli atti risultano
infatti sollecitatorie rimaste in sostanza inevase, senza però che il
ricorrente ne abbia tratto l'unica conclusione che si imponeva, ossia le
dimissioni. A nulla serve anche lo scritto 16 luglio 1998 con cui l'interessato
aveva reso attento il marito di T.________ di non voler tollerare ulteriormente
la situazione, chiedendogli di fornire, finalmente, la documentazione mancante
per la chiusura del- l'esercizio contabile 1997, nonché di provvedere alla
prosecuzione della richiesta di sussidio. Orbene, ritenuto che l'insorgente,
per sua stessa ammissione, era convinto di dover rendere conto del suo operato
ad un ente pubblico, mal si comprende perché abbia continuato a far affidamento
sui coniugi T.________ anche dopo che i ripetuti silenzi dei destinatari
sulle varie richieste di messa a disposizione dei dati contabili avrebbero
dovuto indurlo ad attivarsi in termini più risoluti. Detto altrimenti, invece
di limitarsi a richiedere in via epistolare documenti contabili, era suo
preciso dovere andarli a cercare sul posto, come la sua funzione di socio
gerente gli avrebbe non solo consentito, ma anche imposto. Egli non poteva
avere dubbi sull'importanza della corretta gestione contabile della società non
solo perché era socio gerente, ma anche nella sua qualità di fiduciario di
professione". (le sottolineature sono del redattore)
In
un'altra sentenza del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H
10+45/01, consid. 10.2., il TFA ha ancora ribadito, nel caso di un
amministratore che si è dimesso dopo un anno dall'inizio delle difficoltà
finanziarie della società, quanto segue:
"
(…)
10.2
Nel caso di specie va rilevato che, benché avesse
firmato nel 1973 un accordo con A.________ che lo liberava delle proprie
responsabilità per la X.SA e avesse inoltre manifestato, a causa delle
intimazioni di pagamento ricevute dalla Cassa a partire dal 1988, la sua
intenzione di dimissionare dalla carica di amministratore unico - desistendovi
però in quanto A. lo aveva pregato di rimanere fintanto che suo figlio
avesse acquisito la cittadinanza svizzera e potesse succedergli -, nonché
avesse ricevuto rassicurazioni in merito, l'interessato avrebbe comunque dovuto
vigilare con maggiore attenzione al pagamento regolare e compiuto, da parte
della società, dei contributi sociali, per i quali continuava comunque ad
essere responsabile, indipendentemente dai rapporti interni vincolanti solo
inter partes. Non doveva né poteva poi accontentarsi delle promesse di
A.________ e delle rassicurazioni dello studio immobiliare D., secondo
cui nulla doveva temere dal profilo finanziario in relazione ai contributi
sociali. Attendere fino al 19 febbraio 1996 prima di dare le dimissioni,
quando era oggettivamente e soggettivamente impossibile per Z. -
ormai in pensione da anni e sprovvisto delle conoscenze di natura contabile e
finanziaria necessarie per comprendere la situazione economica di una società
anonima - avere un qualsivoglia controllo gestionale della società, è
costitutivo di una chiara mancanza di diligenza nello svolgimento di funzioni
di controllo che dal profilo della responsabilità giuridica non possono essere
delegate ad altri (…)"(le sottolineature sono del redattore)
Ancora
recentemente il TFA in una sentenza del 12 dicembre 2002 nella causa B., H
279/01,consid. 3.2., ha ribadito inoltre che non è ammissibile sospendere il
pagamento dei contributi per un lungo lasso di tempo. Ciò per contro è
possibile, a determinate condizioni, per un breve periodo (pochi mesi):
" 3.2 Nel caso di specie va rilevato che
la L. SA ha operato quale
datrice di lavoro dal 1. aprile 1993 al 31 dicembre 1998. Già a
partire dall'aprile 1994 la società ha evidenziato seri problemi di liquidità,
obbligando la Cassa, alfine di ottenere il pagamento dei contributi sociali, ad
adire le vie esecutive sino al rilascio, nell'aprile e nell'agosto 1999, di
diversi attestati di carenza di beni. II modo di operare del ricorrente
dimostra chiaramente come egli abbia disatteso il dovere di diligenza
impostogli dalla giurisprudenza suesposta.
Neppure la circostanza, asserita ma non provata, che M. B. abbia
cercato di trovare soluzioni per ripristinare la situazione finanziaria della
società, non è sufficiente a sanare la grave negligenza da lui commessa. Non è
infatti accertato che la scelta di differire il pagamento dei contributi
paritetici fosse obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della ditta
e neppure è assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere
di soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi (vedi anche DTF 123
V 244 consid. 4b) e non di anni - la Cassa riguardo a ogni suo credito (DTF 108
V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b), ritenuto che il ritardo della L. SA nel
pagamento dei contributi è da ricondurre già al 1994 - pur dando atto che essi,
anche se a fatica e di regola a seguito di procedure esecutive, sono stati
pagati fino al terzo trimestre del 1996 compreso - e perdurato poi dal 1996 in
avanti e quindi da considerare cronico. Poiché il mancato pagamento dei
contributi non può essere riconducibile ad una situazione momentanea di
illiquidità, si deve concludere che l'amministratore ha violato il dovere di
diligenza che si deve esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro
della stessa categoria a cui appartiene (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi
citate). In proposito non va infatti dimenticato che egli avrebbe dovuto
sapere, perché fatto notorio e comunque noto al ricorrente, che negli anni
novanta - caratterizzati da una grave crisi nel settore immobiliare e quindi
anche delle imprese di costruzione - potevano insorgere difficoltà sia per
quanto riguarda l'incasso dei crediti sia nel reperire nuovi mandati. Ciò è
ancor più vero nel caso concreto se si considera la struttura aziendale ridotta
della società, che disponeva di soli due/tre dipendenti."
Come
ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V
219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25
luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati (cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H
153/00, consid. 8b; DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements
récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è
sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio
2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza,
egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue
sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17 gennaio
2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre 1993 nella
causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19
maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o
l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Il
convenuto non poteva, nella veste di amministratore unico di una società
anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. Egli avrebbe
dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi paritetici
venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA del 17 gennaio 2002
nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b). Altrimenti dimettersi
immediatamente.
Se avesse
subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe
certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (cfr. STFA del 4
febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Egli avrebbe anche potuto
interpellare l'ufficio di revisione attingendo dati contabili oggettivi, dai
quali avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali scoperti o
perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (cfr. STFA dell'11
settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4).
Per
quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di _________, si ricorda in
questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del
risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile
(cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella
causa S., consid. 4b, H 238/98). Il TFA ha infatti precisato che (Pratique VSI
1996 pag 309):
"
En l'espèce, les faits reprochés aux recourants
sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait,
quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de
l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en
relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du
code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur
jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable
(solidarité différenciée); elle permet au responsable d'invoquer des facteurs
de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de
l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43
al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022
ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36,
note 99 ss).
Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS
implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle,
soit une négligence grave."
In
sostanza, il disinteresse mostrato da _________ ne determina la sua responsabilità
ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze
riconducibili alla
funzione
di amministratore unico di una società anonima (cfr. STFA del 4 febbraio 2002
nella causa C., H 194/01, consid. 4c, nella fattispecie si trattava di un
membro del CdA). Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero
stati pagati. Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere
di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere
che risulta accresciuto quando si tratti, come in concreto, di un amministratore
unico (cfr. STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01,
consid. 3b; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c;
STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a).
Del
resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati
pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza
grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività del convenuto è
quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla
Cassa (cfr. STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5; STFA
del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).
In
conclusione, la petizione deve essere integralmente accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
Di
conseguenza _________ è condannato a versare alla Cassa
cantonale di compensazione AVS l'importo di fr. 27'248.50.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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