AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
31.2002.1
Data decisione, Autorità:
30.01.2003, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2002.00001
ZA/cd
Lugano
30 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Raffaello Balerna (in sostituzione del gd Ivano Ranzanici,
astenuto)
con redattore:
Zaccaria Akbas,
vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 3 gennaio
2002 ai sensi dell'art 52 LAVS di
Cassa di comp. AVS __________,
contro
__________,
rappr. da: st.leg. __________,
In relazione alla
ditta __________,
ritenuto, in
fatto
1.1. La
__________ (di seguito __________) con sede a __________, è stata iscritta a
Registro di Commercio il __________ 1980 (cfr. doc. _). In data __________ 1999
è stata pubblicata sul FUSC l'iscrizione della modifica statutaria della
società, segnatamente il trasferimento della sede da __________ a __________.
Lo scopo
sociale consisteva nella compravendita di immobili, l'amministrazione di beni
mobili e immobili, ecc. (cfr. doc. ). La società ha gestito l'_________.
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società, con diritto di
firma individuale dal 9 giugno 1999 sino al 12 agosto 2000 (cfr. doc. _ e doc.
_ inc. __________).
La ditta
Immobiliare __________ è stata affiliata alla Cassa di compensazione AVS
__________ in qualità di datrice di lavoro dal 15 giugno 1999 al 31 luglio
2000, sino al 31 dicembre 1999 l'affiliazione era tuttavia limitata
all'assicurazione infortuni obbligatoria (cfr. doc. _). Dal mese di gennaio per
contro l'affiliazione comprendeva tutti i contributi ex lege (cfr. doc. _).
La
Immobiliare __________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi sin
dall'affiliazione. La Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare
sistematicamente delle diffide ed a promuovere le procedure esecutive (cfr.
doc. _).
In data
27 ottobre 2000 e 14 settembre 2001 sono stati emessi due attestati di carenza
beni per un importo complessivo di fr. 25'947.35 (cfr. doc. _).
La
società è stata sciolta d'ufficio in applicazione delle disposizioni degli art.
88a e 86 ORC (FUSC del __________ 2002), oggi in liquidazione.
1.2. Per questo
motivo, costatato di aver subito un danno, il 24 ottobre 2001 la Cassa ha
emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art.
52 LAVS per fr. 23'142.55, concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF
non versati nel periodo gennaio-luglio 2000 (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 22 novembre 2001, __________ ha respinto l'addebito di
intenzionalità e grave negligenza, sostenendo:
" faccio
opposizione alla sua lettera del 24 ottobre 2001 in quanto io non sono più
amministratore della società Immobiliare __________ oramai da oltre un anno,
fino a che io ero amministratore i contributi e i conteggi venivano pagati e
compilati regolarmente, ma nell'agosto 2000 io ho lasciato la mia carica di
amministratore unico e gli attivi e i passivi al nuovo amministratore
e lui ha accettato quindi io non sono più il responsabile ma
lui."
(Doc. _)
1.4. Con
petizione 3 gennaio 2002, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
versamento di fr. 23'142.55, motivando:
"
(…)
II signor __________ è entrato nel consiglio di amministrazione
come amministratore unico nel momento in cui l'Immobiliare __________ iniziò a
gestire l'esercizio pubblico , ed è rimasto tale fin dopo la chiusura
dell'esercizio ordinata dalla Magistratura. Dunque, per il periodo completo in
cui la società gestiva l', egli ne era l'amministratore.
Alla sua uscita dal consiglio di amministrazione comunque, e
contrariamente a quanto da lui affermato nell'opposizione, i contributi
relativi al 1. e al 2. trimestre del 2000 non erano, e non lo sono nemmeno
tuttora, pagati.
II signor __________ era membro del consiglio di amministrazione
della società e come amministratore unico, egli doveva, secondo l'art. 717 cpv.
1 CO adempiere ai suoi compiti con ogni diligenza. Questa va oltre la prudenza
che si é usi osservare nei propri affari (DTF 99 II 179)
La sua affermazione secondo la quale, i contributi, al momento
della suo uscita dall'amministrazione della società, erano regolarmente pagati
evidenzia il suo disinteresse per le questioni amministrative della società.
Una simile passività, secondo la giurisprudenza federale, a
dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi
dovuti, deve essere considerata un'inosservanza per negligenza grave delle
prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).
Secondo la giurisprudenza, se il datore di lavoro - violando le
prescrizioni - non riversa alla Cassa i contributi paritetici dovuti, vi é la
presunzione che egli abbia agito per lo meno per grave negligenza. Spetta
allora al datore di lavoro di portare la prova di validi motivi di
giustificazione del suo operato (DTF 108 V 187), prove che il convenuto non ha
prodotto.
Anzi, egli ha sostenuto di aver consegnato al nuovo amministratore
unico, signor __________, una società in condizioni sane. In quel momento
tuttavia la società era inoperante per ordine della Magistratura.
Dunque il mancato pagamento dei contributi non era dovuto a seri e
oggettivi motivi, che potevano indurre il datore di lavoro di solvere i
contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 cons.
4b RCC 1985 p 604 consid. 3a).
Si fa notare che i contributi richiesti con la decisione di
risarcimento danni sono ancora provvisori. Gli stessi diverranno definitivi al momento
in cui la Cassa sarà in possesso della dichiarazione dei salari relativi
all'attività del 2000 ed avrà allestito il relativo conguaglio.
Sembra che la documentazione contabile utile per l'allestimento
della dichiarazione dei salari sia stata sequestrata dal Procuratore Pubblico.
Probabilmente con l'intervento di codesto Lod. Tribunale si potrà sbloccare la
situazione. A tale scopo si chiede di conseguenza di poter visionare la
documentazione necessaria presso il Tribunale delle assicurazioni, se riterrà
opportuno richiamare l'incarto, oppure direttamente presso il Ministero
Pubblico.
In base all'art. 716a CO, l'amministrazione di una società anonima
deve " vigilare sulle persone incaricate della gestione affinché esse
rispettino la legge". Ciò significa che il Consiglio di Amministrazione
deve leggere con spirito critico i rapporti che gli vengono sottoposti;
domanderà, se necessario, delle informazioni supplementari e interverrà se
costata degli errori o delle irregolarità (cfr. RCC 1983, pag. 106).
L'amministrazione non può delegare I'obbligo di vigilare sulle
persone incaricate della gestione e della rappresentanza affinché esse
rispettino la legge (art 716a CO), altrimenti l'essenza medesima
dell'amministrazione ne sarebbe così svuotata da rendere inutile la sua
esistenza (cfr, STCA del 30.05.1988, inc AVS 270/87, consid. 2.2.5).
Quindi, nel caso specifico se l'amministrazione avesse adottato
queste procedure, molto probabilmente non si giungeva all'intimazione di una
decisione di risarcimento danni qui contestata. Infatti già dal 1999 non sempre
i contributi venivano regolati puntualmente alla loro scadenza. Per il loro
incasso si doveva procedere all'emissione di precetti esecutivi. Tuttavia i
contributi fino alla fine del 1999 sono stati regolarmente pagati. Per l'anno
2000, nessun pagamento è giunto alla nostra Cassa per cui si dovette procedere
all'emissione di due procedure esecutive che sono sfociate in attestati di
carenza di beni. (…)" (Doc. _)
1.5. Con risposta
14 febbraio 2002 il convenuto, rappresentato dallo Studio legale __________,
riconfermandosi nell'opposizione, ha respinto l'addebito di intenzionalità e
grave negligenza, precisando:
"
(…)
- All'epoca
dei fatti, il convenuto ricopriva la carica di amministratore unico della __________,
la quale si occupava della gestione dell'esercizio pubblico __________.
Al fine
di inquadrare correttamente la vicenda, è da precisare che il convenuto aveva
assunto più precisamente il ruolo di amministratore fiduciario, o "uomo di
paglia", della società di cui sopra.
Prove:
Documenti, testi
- Giusta
l'art. 717 cpv. 1 CO, il convenuto avrebbe dovuto adempiere ai compiti che il
ruolo di amministratore unico comporta relativamente alla gestione societaria,
con ogni diligenza.
Tuttavia,
sebbene fosse consapevole delle responsabilità assunte nell'ambito della
__________, il convenuto non ebbe modo di svolgere liberamente le sue funzioni.
Infatti,
l'istruttoria di causa permetterà di dimostrare che, per quanto riguarda la
contabilità e, di conseguenza, anche la corresponsione dei contributi sociali
qui rivendicati, il convenuto non ne ha mai avuto l'accesso o la gestione, come
il nuovo amministratore unico __________
ha
spontaneamente dichiarato (doc. _) e come altri testimoni avranno modo di confermare.
Prove:
Doc. _:
dichiarazione 8 febbraio 2002 del Sig. __________
Documenti,
testi
- Per non
venire meno ai propri doveri di amministratore unico, iI convenuto si ribellò,
o quanto meno tentò di farlo, cercando di accedere ai PC dove era tenuta la
contabilità della società, ma gli sforzi in questo senso furono inutili, poiché
venne ostacolato in tutti i modi.
Prove:
Documenti, testi
- Essendo
la situazione divenuta insostenibile, il convenuto prese la drastica decisione
di rassegnare le dimissioni dal suo incarico e, inoltre, chiese al nuovo
amministratore unico di redigere e firmare un documento nel quale questi
dichiarasse di assumersi tutti gli eventuali debiti della società (oneri
sociali, imposte, ecc...), a dimostrazione della volontà del convenuto di non
avere più niente a che fare con la __________.
(…)
Come è
già stato ricordato in precedenza, al convenuto non è stato consentito di
adempiere alle sua funzioni: egli non ha potuto leggere con spirito critico
alcun rapporto, sulla cui base domandare, se necessario, informazioni
supplementari, e non ha potuto constatare errori o irregolarità, dal momento
che non aveva né l'accesso né la gestione della contabilità.
Prove:
Documenti,
testi
- Non è
quindi sufficiente sostenere, come fatto nella petizione, che "nel caso
specifico se l'amministrazione avesse adottato queste procedure (i.e., leggere
i rapporti con spirito critico, domandare eventuali informazioni supplementari,
intervenire in caso di errori o irregolarità), molto probabilmente non si
giungeva all'intimazione di una decisione di risarcimento danni qui
contestata". Il convenuto non ne ha proprio avuto la possibilità e,
per questo motivo, si è licenziato."
(Doc. _)
1.6. Con
osservazioni 19 febbraio 2002, la Cassa ha aggiunto:
"
(…)
Secondo le sue affermazioni, il signor __________ ha assunto la
carica di amministratore unico della citata SA come "uomo di paglia"
e pertanto conferma la sua estraneità alla conduzione commerciale della stessa.
Tuttavia il signor __________ era membro del consiglio di
amministrazione della società e come amministratore unico, egli doveva, secondo
l'art. 717 cpv. 1 CO adempiere ai suoi compiti con ogni diligenza. Questa va
oltre la prudenza che si é usi osservare nei propri affari (DTF 99 II 179).
Come detto in precedenza, il signor __________, si difende
argomentando che ha svolto la sua attività a titolo fiduciario. Tuttavia questa
circostanza non é sufficiente a liberarlo. Un amministratore diligente non può
lasciare che venga messo in pericolo il versamento dei contributi sociali alla
Cassa. Egli non può estraniarsi dai problemi della società adducendo che altri
si occupavano della gestione.
In questo ambito, codesto Tribunale cantonale ha già avuto modo di
decidere che una simile circostanza non può essere considerata come scusante
nei confronti della Cassa per il mancato pagamento dei contributi.
Inoltre, il solo fatto che il signor __________ si sia fatto
rilasciare dal suo successore una dichiarazione con la quale lo scagionasse
dalle proprie responsabilità sia dal lato amministrativo sia da quello
finanziario della società in questione non hanno rilevanza nell'ambito della
responsabilità ex art. 52 LAVS. Dette dichiarazioni devono essere piuttosto
inserite nel contesto civilistico del rapporto tra i due."
(Doc. _)
1.7. Con scritto
20 febbraio 2002, il legale del convenuto ha fornito i seguenti mezzi di prova:
" con
la presente sono a trasmetterle i nominativi dei testimoni che la parte
convenuta intende citare per la fase istruttoria:
-
__________;
-
__________;
-
__________,
__________;
-
__________.
Nell'ambito della vertenza citata a margine, le dichiarazioni dei
succitati testimoni verteranno sull'assoluta impossibilità per il Sig.
__________ di adempiere le sue funzioni di amministratore unico della
__________." (Doc. _)
1.8. Con scritto
4 marzo 2002, il convenuto ha ancora aggiunto:
" Con
la presente, nel termine impartitomi sono a chiarire la posizione del mio
assistito, nettamente stravolta dall'istante.
Diversamente da quanto asserito dalla controparte, il Signor
__________ non si difende appellandosi al carattere fiduciario della sua
attività. Anzi, sono a ribadire che egli era pienamente consapevole delle sue
responsabilità di amministratore unico della fallita __________.
Tuttavia, per quanto volesse adempiere i suoi doveri con la
diligenza prevista dall'art.717 cpv. 1 CO, al Signor __________ è stato materialmente
impedito a svolgere le sue funzioni, come alcuni testimoni avranno modo di
confermare in sede di istruttoria di causa.
Così, di fronte all'insostenibile situazione, che inevitabilmente
si era venuta a creare, e soprattutto a dimostrazione della sua buona fede, il
Signor __________ ha optato per l'unica soluzione possibile, e cioè dimettersi
dalla carica di amministratore." (Doc. _)
1.9. A seguito di
un accertamento effettuato dal TCA, con osservazioni 12 aprile 2002, la cassa
ha osservato che:
" con
riferimento alla sua richiesta del 11 aprile 2002 le comunichiamo che al
momento dell'emissione del "preavviso degli acconti provvisori"
relativo all'anno 2000 (cfr. doc. _) non eravamo ancora in possesso di una
dichiarazione che certificasse i salari versati dalla società citata.
Di conseguenza l'unico punto di appoggio che giustificasse questa
richiesta rimaneva il questionario di affiliazione del 16 giugno 1999 (cfr.
doc. _) sul quale era stata indicata una somma presumibile di salari mensili di
Fr. 21'000.00 che riportata ad annuale, compresa la tredicesima, si giungeva
alla cifra di Fr. 273'000.00, base di calcolo della nostra richiesta.
In seguito, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte
degli interessati abbiamo inviato le richieste di pagamento (cfr. doc.
_)."
(Doc. _)
1.10. A seguito di
un accertamento effettuato dal TCA, il convenuto ha aggiunto quanto segue:
"
(…)
Appena assunto l'incarico di amministratore unico
della __________, il mio patrocinato ha sempre cercato di accedere alla
contabilità della suddetta società.
D'altra parte, le sue insistenti richieste
non ebbero altra risposta che rifiuti categorici e definitivi, i quali
costrinsero il signor __________ a dimettersi, visto che non era in condizione
di svolgere il suo lavoro.
A questo riguardo, il mio cliente non dispone di
prove documentali, come per esempio di invii raccomandati, poiché i numerosi solleciti
a chi effettivamente gestiva la società sono sempre stati fatti a voce.
Comunque, i testimoni, che saranno convocati
nella fase istruttoria, potranno validamente sopperire a tale mancanza, con le
loro dichiarazioni in merito alla più volte citata impossibilità per il signor
__________ di adempire le sue funzioni." (Doc. _)
1.11. Questo TCA ha
tentato per ben due volte, invano, di farsi trasmettere da __________ i verbali
delle assemblee generali della società (cfr. doc. _).
A tale
mancanza ha comunque sopperito il legale del convenuto in data 16 settembre
2002 (cfr. doc. _ e allegati).
1.12. In data 19
settembre 2002 l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche ha trasmesso al
TCA l'incarto fiscale 1999/2000 della __________ (trattasi notifiche di
tassazione d'ufficio per mancato inoltro della dichiarazione fiscale; cfr. doc.
_ e allegati).
1.13. In data 3
ottobre 2002, il TCA ha posto i seguenti quesiti all'ufficio di revisione
__________:
"
(…)
Chi era l'interlocutore della succitata società con l'ufficio di revisione
negli anni 1999 e 2000?
Ha mai incontrato o discusso degli affari societari con __________?
Quest'ultimo le ha mai chiesto ragguagli sulla situazione debitoria della
società o sui contributi sociali?
Voglia pure trasmetterci i bilanci della __________ relativi agli anni 1999 e
2000." (cfr. doc. _)
In data
28 ottobre 2002 __________ ha così risposto:
"
(…)
-
Ho ricevuto
l'incarico durante il mese di giugno del 2000 e, fino alla chiusura da parte
della procura pubblica, ho interloquito per un paio di volte con il Signor
__________, ed altrettante con il Signor __________.
-
Non credo
fosse il Signor __________ ad occuparsi effettivamente degli affari sociali ma
bensì il Signor __________; comunque con me non ha mai discusso, visto il breve
lasso di tempo passato dall'incarico ricevuto alla chiusura del locale.
-
Vi
trasmetto quanto ancora a mie mani visto e considerato che, al momento della
chiusura del locale, alcuni giorni prima, avevo trasmesso i bilanci per le
relative firme da allegare ai miei rapporti di revisione; gli stessi, non mi
sono mai stati rimessi in quanto il locale è stato posto sotto sequestro pochi
giorni dopo la mia consegna; è rimasta pure impagata la mia fattura per le
prestazioni svolte." (cfr. doc. _)
Alle
parti sono stati inviati per conoscenza i quesiti e le risposte di __________
con la facoltà di eventualmente presentare delle osservazione nel termine di 5
giorni (cfr. doc. _).
in
diritto
2.1. In virtù
dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di
compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per
negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché
la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i
suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV
Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa
accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.2. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag. 104);
i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella causa A.
e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale
degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese esecutive, gli
interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti,
L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei
confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s; STFA
del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid. 6).
Nella
fattispecie in esame, occorre tuttavia rammentare che la società versava
acconti trimestrali secondo il sistema forfetario.
Ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 OAVS, infatti, la cassa di compensazione può
consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei
contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente
corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno
civile.
Questa
procedura forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti,
secondo le istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno
civile. Gli acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS
dell’anno precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).
Alla fine
dell’anno civile la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi
forniti dal datore di lavoro (distinta salari), allestirà il conteggio finale,
dal quale risulterà se sono stati determinati contributi in eccesso o in
difetto (conguaglio) (cfr. N. 2030 delle Direttive sulla riscossione dei
contributi, edite dall'UFAS).
Nell'evenienza
concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _),
dagli estratti dei contributi paritetici (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo
dei contributi non saldati, che ammonta a fr. 23'142.55.
Ora nella
fattispecie la Cassa non si è basata sulla distinta dei salari del 2000, ma sul
conteggio relativo agli acconti (cfr. consid. 1.9.), in quanto la società,
nonostante le diffide e le multe, non ha mai provveduto a notificarla alla
Cassa (cfr. doc. _, pag 2). La Cassa non ha così potuto allestire il conteggio
finale (in eccesso o in difetto). L'attrice ha dovuto comunque avviare la
procedura di risarcimento danni senza attendere l'invio della distinta salari
(a suo dire più volte richiesta alla società) in quanto avrebbe rischiato di
vedere perento il proprio credito.
Ora la
Cassa, non appena sarà in possesso della distinta salari (che pare sia
depositata al Ministero Pubblico), potrà, nel caso risultassero delle
differenze, stilare un conguaglio.
Non
spetta invece al TCA richiamare presso il Ministero pubblico la distinta salari
del 2000, visto che ai sensi della giurisprudenza del TFA è corretto emanare
una decisione di risarcimento danni sulla base degli acconti trimestrali
stabiliti sulla base della massa salariale dell'anno precedente, e ciò
indipendentemente dalle differenze risultanti dal conguaglio (SVR 2002 AHV Nr.
10, consid. c/aa; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid.
4; Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).
Il
convenuto non ha del resto contestato l'importo del danno fatto valere con la
petizione, anzi lo stesso è stato confermato dal proprio legale (cfr. risposta
di causa pag. 2 punto 1; consid. 1.5).
2.3. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.5. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante
a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.6. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa C.; __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art.
52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa, né a
eventuali cause di un fallimento.
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società, con diritto di
firma individuale dal 9 giugno 1999 sino al 31 agosto 2000 (cfr. doc. _).
2.6.1. Il convenuto
sostiene sostanzialmente di essere stato impedito ad accedere alla contabilità
della società. Egli avrebbe tentato a più riprese di controllare che i
contributi venissero pagati, senza tuttavia riuscirci. Da qui le proprie
dimissioni del 31 agosto 2000.
Accettando
il mandato di amministratore unico della __________, __________ ha assunto
tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 16 settembre 2002
nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.1.; STFA del 23 agosto
2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 28 maggio
2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 5 novembre 2001 nella causa
F., H 153/01, consid. 6b). La responsabilità per il corretto adempimento degli
oneri assicurativi nonché la diligenza necessaria alla corretta gestione degli
affari sociali incombeva quindi a __________, amministratore unico, trattandosi
di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr.
STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA del 27
aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre 2000
nella causa S., consid. 4b, H 238/98). Il convenuto ha per contro riferito di
aver assunto il ruolo di "amministratore fiduciario" o "uomo di
paglia", figura questa non esente da una responsabilità ex art. 52 LAVS
(cfr. STFA del 15 aprile 2002 nella causa J., H 365/01, consid. 5; STFA del 27
aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001
nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C.,
consid. 3b, H 294/94).
Nella
presente fattispecie le argomentazioni sollevate dal convenuto non sono
sufficienti per liberarlo dalla responsabilità ex art. 52 LAVS.
Il
convenuto sostiene di essere stato impedito ad accedere alle informazioni
contabili e alla situazione relativa al pagamento dei contributi paritetici. In
realtà __________ è rimasto in carica per circa un anno e si è dimesso soltanto
il 31 agosto 2000. Non vi sono valide ragioni per rimanere in carica tutto
questo tempo se realmente il convenuto fosse stato regolarmente impedito ad
accedere alle informazioni in parola, e ciò sin dalla sua entrata in seno
all'amministrazione della società (cfr. consid. 1.10), ritenuto inoltre che la
società vantava buchi contributivi sin dal 1999 (cfr. doc. _, Inc. __________,
vertenza che vede __________ convenuto dalla Cassa __________ di compensazione
AVS per fr. 8'894.35 relativi ai contributi del 1999).
Questo TCA
non può non rilevare una contraddizione nelle affermazioni del convenuto, che
in un primo tempo con l'opposizione ha dichiarato di avere avuto tutto sotto
controllo e che finché è rimasto in carica i contributi sono stati regolarmente
versati (quindi di aver attivamente provveduto - anche se in verità non è stato
così - al loro pagamento), e poi, con la risposta di causa ha dichiarato invece
di essere stato sempre impedito ad accedere alle informazioni richieste.
In ogni
caso - ammesso che egli abbia effettivamente tentato, invano, di accedere alla
contabilità aziendale - non può comunque essere giustificata una permanenza
così lunga in seno al CdA (e ciò anche se si vuole considerare, per quanto
riguarda la presente vertenza, solo il periodo in cui la ditta non ha pagato
alcunché, e cioè da gennaio a luglio 2000).
Come
abbiamo visto al considerando 2.2, la società versava acconti trimestrali
secondo il sistema forfetario, per cui __________, considerando unicamente il
periodo relativo al vuoto contributivo oggetto del contendere (gennaio-giugno
2000), avrebbe dovuto informarsi circa il pagamento dei contributi del primo
trimestre 2000. Il convenuto peraltro era o doveva essere al corrente del
metodo di pagamento trimestrale, dal momento che è stato lui a sottoscrivere il
questionario di affiliazione del 16 giugno 1999 (cfr. allegato _ doc. _). Se
fosse vero che egli è stato impedito di verificare l'avvenuto pagamento di tali
contributi, avrebbe dovuto dimettersi dal CdA al più tardi entro la fine di
aprile 2000 (ritenuto che, ai sensi dell'art. 34 cpv. 3 OAVS, l'esigibilità dei
contributi del primo trimestre inizia il 10 aprile 2000; cfr. allegati _ doc.
_).
Oltre
questo lasso di tempo, non è più giustificabile una permanenza nel CdA da parte
del convenuto.
Questa
conclusione si giustifica tanto più se si considera che già per il periodo da
giugno a dicembre 1999 il convenuto aveva dichiarato di "aver sempre
cercato di accedere alla contabilità della società." (cfr. doc. _).
Riassumendo
__________ avrebbe dovuto reagire immediatamente e si sarebbe dovuto dimettere
subito dopo i primi ostruzionismi.
In una
sentenza del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65/01, consid. 5, il TFA ha
ribadito quest'ultimo concetto precisando:
"
Il se devait dès lors de surveiller encore plus
étroitement l'activité de ce dernier au sein de C.________ SA, et ne pouvait se
contenter, comme il l'a fait, de l'inviter à rendre compte de la situation sans
réagir devant l'absence de réponse à ses demandes d'information répétées (cf.
lettres des 22 novembre 1994, 25 avril et 20 juillet 1995). Le recourant a
ainsi pratiquement laissé champ libre à B.________ pour gérer le projet
y., attitude qui se rapproche de celle d'un homme de paille. En cela,
il a méconnu l'une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui
confère l'art. 716a al. 1 CO, soit l'exercice de la haute surveillance sur les
personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment que celles-ci
observent la loi, les règlements et les instructions données (ch. 5). Sa
négligence doit être appréciée d'autant plus sévèrement que la structure de
C. SA était petite et qu'il lui incombait en définitive de contrôler
les agissements d'une seule personne (ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 647
consid. 3b). A cela s'ajoute que le projet constituait pour sa société une
activité nouvelle, encore mal définie, et sur laquelle il était peu renseigné.
Qu'il n'ait rien entrepris, selon ses dires, parce qu'il ne voulait pas
compromettre la vente de sa société ne saurait en aucun cas constituer un motif
légitime pour excuser son manque de réaction face au comportement de
B.. A l'instar des premiers juges, il y a dès lors lieu d'admettre que
le recourant a commis, au sens de l'art. 52 LAVS, une négligence grave qui est,
de surcroît, en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage
subi par l'intimée. On ne voit pas, à cet égard, ce que l'apport de la
procédure pénale pourrait y changer. Si, à n'en pas douter, le recourant a été
victime d'un comportement abusif de la part de B., il n'en demeure pas
moins qu'il s'est, en sa qualité d'administrateur unique de C.________ SA,
rendu coupable d'un défaut de surveillance et c'est en cela que réside le
fondement de sa responsabilité à l'égard de la caisse. Il en irait différemment
si B.________ l'avait trompé par des manoeuvres fallacieuses, en lui présentant
par exemple des comptes falsifiés (voir arrêt non publié F. du 25 juillet 2000,
H 319/99). A.________ ne prétend toutefois pas que tel fut le cas. La
juridiction cantonale était ainsi fondée, par appréciation anticipée des
preuves, à se passer de la mesure d'instruction supplémentaire requise par le
recourant sans qu'on puisse y voir une violation de son droit d'être entendu
(ATF 124 V 94 consid. 4b)."
In una
sentenza del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c, il TFA ha
ancora precisato:
"
(…)
c) Nel caso di specie, il ricorrente non può
seriamente pretendere di venir liberato dalle sue responsabilità, sebbene abbia
più volte sollecitato i coniugi T.________ a inviargli i documenti necessari
per l'allestimento della contabilità. Dalla documentazione agli atti
risultano infatti sollecitatorie rimaste in sostanza inevase, senza però che il
ricorrente ne abbia tratto l'unica conclusione che si imponeva, ossia le
dimissioni. A nulla serve anche lo scritto 16 luglio 1998 con cui l'interessato
aveva reso attento il marito di T.________ di non voler tollerare ulteriormente
la situazione, chiedendogli di fornire, finalmente, la documentazione mancante
per la chiusura del- l'esercizio contabile 1997, nonché di provvedere alla
prosecuzione della richiesta di sussidio. Orbene, ritenuto che l'insorgente,
per sua stessa ammissione, era convinto di dover rendere conto del suo operato
ad un ente pubblico, mal si comprende perché abbia continuato a far affidamento
sui coniugi T.________ anche dopo che i ripetuti silenzi dei destinatari
sulle varie richieste di messa a disposizione dei dati contabili avrebbero
dovuto indurlo ad attivarsi in termini più risoluti. Detto altrimenti, invece
di limitarsi a richiedere in via epistolare documenti contabili, era suo
preciso dovere andarli a cercare sul posto, come la sua funzione di socio
gerente gli avrebbe non solo consentito, ma anche imposto. Egli non poteva
avere dubbi sull'importanza della corretta gestione contabile della società non
solo perché era socio gerente, ma anche nella sua qualità di fiduciario di
professione". (le sottolineature sono del redattore)
In
un'altra sentenza del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H
10+45/01, consid. 10.2., il TFA ha ancora ribadito, nel caso di un
amministratore che si é dimesso dopo un anno dall'inizio delle difficoltà
finanziarie della società, quanto segue:
"
(…)
10.2
Nel caso di specie va rilevato che, benché avesse
firmato nel 1973 un accordo con A.________ che lo liberava delle proprie
responsabilità per la X.SA e avesse inoltre manifestato, a causa delle
intimazioni di pagamento ricevute dalla Cassa a partire dal 1988, la sua
intenzione di dimissionare dalla carica di amministratore unico - desistendovi
però in quanto A. lo aveva pregato di rimanere fintanto che suo figlio
avesse acquisito la cittadinanza svizzera e potesse succedergli -, nonché
avesse ricevuto rassicurazioni in merito, l'interessato avrebbe comunque dovuto
vigilare con maggiore attenzione al pagamento regolare e compiuto, da parte
della società, dei contributi sociali, per i quali continuava comunque ad
essere responsabile, indipendentemente dai rapporti interni vincolanti solo
inter partes. Non doveva né poteva poi accontentarsi delle promesse di
A.________ e delle rassicurazioni dello studio immobiliare D., secondo
cui nulla doveva temere dal profilo finanziario in relazione ai contributi
sociali. Attendere fino al 19 febbraio 1996 prima di dare le dimissioni,
quando era oggettivamente e soggettivamente impossibile per Z. -
ormai in pensione da anni e sprovvisto delle conoscenze di natura contabile e
finanziaria necessarie per comprendere la situazione economica di una società
anonima - avere un qualsivoglia controllo gestionale della società, è
costitutivo di una chiara mancanza di diligenza nello svolgimento di funzioni
di controllo che dal profilo della responsabilità giuridica non possono essere
delegate ad altri (…)"(le sottolineature sono del redattore)
Come
ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale,
l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (cfr. STFA
del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V 219,
consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25
luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati (DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements
récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è
sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio
2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza,
egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue
sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17
gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre
1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19
maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o
l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
In
conclusione, il convenuto non poteva, nella veste di amministratore unico di
una società anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società.
Egli avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi
paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA del 17
gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b), oppure avrebbe dovuto
dimettersi immediatamente.
Se avesse
subito agito con determinazione, uscendo dalla società per tempo, avrebbe
certamente evitato di trovarsi in una simile situazione (cfr. STFA del 4
febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c). Egli avrebbe anche potuto
interpellare l'ufficio di revisione attingendo dati contabili oggettivi, dai
quali avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali scoperti o
perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (cfr. STFA dell'11
settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4).
Per
quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa delle persone che
presumibilmente gestivano la ditta in sua vece e, a dire del convenuto, che non
permettevano nessuna ingerenza nella gestione da parte dello stesso, si ricorda
in questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del
risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile
(cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella
causa S., consid. 4b, H 238/98). Il TFA ha infatti precisato che (Pratique VSI
1996 pag 309):
"
En l'espèce, les faits reprochés aux recourants
sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait,
quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de
l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en
relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du
code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur
jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable
(solidarité différenciée); elle permet au responsable d'invoquer des facteurs
de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de
l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43
al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022
ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36,
note 99 ss).
Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS
implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle,
soit une négligence grave."
In
sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto
doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società
anonima (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c,
nella fattispecie si trattava di un membro del CdA). Egli ha omesso di
verificare se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione
costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992,
pag. 269), dovere che risulta accresciuto
quando si tratti, come in concreto, di un amministratore unico (cfr.
STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001
nella causa F., H 153/01, consid. 6b; DTF
112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Del
resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati
pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza
grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività del convenuto è
quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla
Cassa (cfr. STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5; STFA
del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).
2.7. Quanto al
fatto che __________ abbia esonerato __________ da ogni responsabilità (cfr.
allegati _, doc. _), è ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa,
trattandosi di mera questione interna, riferita al rapporto di diritto privato
tra i due convenuti (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e
J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.3; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C.
C. e M. C., H 349/01, consid. 2.5; STFA del 28 maggio 2002 nella causa P., H
445/ 00, consid. 3c; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H
113/00, consid. 5; STFA del 30 aprile 1998 nella causa C.S e C.B, H 159+164/97,
pag. 7)
2.8. Infine,
per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dal convenuto e
dalla cassa, corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio
costituzionale deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato
di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento,
quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare
all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al
riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b; DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181
consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
È
utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a
con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,
Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quindi,
se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato
delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag.
212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 5 novembre
2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF 122 II
469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28,
consid 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
Nel caso in esame, la
documentazione acquisita durante l'istruttoria è sufficiente per statuire in merito
alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre
prove.
In particolare non è
necessario procedere all'audizione testimoniale dei testi proposti dal
convenuto, in quanto ciò non avrebbero nessuna influenza sull'esito della
presente procedura. Come visto al consid. 2.6.1, quand'anche i testi
confermassero che il convenuto è stato effettivamente impedito ad accedere alle
informazioni contabile della società, __________ sarebbe comunque responsabile
ex art. 52 LAVS del mancato pagamento dei contributi. Nella sentenza del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5, citata
al consid. 2.6.1., il TFA ha precisato che:
"
La juridiction cantonale était ainsi fondée, par
appréciation anticipée des preuves, à se passer de la mesure d'instruction
supplémentaire requise par le recourant sans qu'on puisse y voir une violation
de son droit d'être entendu (ATF 124 V 94 consid. 4b)."
Inoltre sul
tema dell'audizione testi cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella
causa C., H 194/01, consid. 3c; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa
C., H 103/01, consid. 2c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa
F., H 153/01, consid. 4a.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
Di
conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa di compensazione AVS
__________ l'importo di
23'142.55.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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