AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2001.8
Data decisione, Autorità:
12.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2001.00008
ZA/sc
Lugano
12 ottobre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 23 febbraio
2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS della
Cassa di comp. __________
contro
__________,
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La
società __________, (di seguito __________) con sede a __________, è stata
iscritta nel Registro di Commercio il __________ 1993 (cfr. doc. _).
Lo
scopo sociale consisteva nella gestione di un esercizio pubblico e partecipazione
ad altre società similari.
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 18 maggio 1998
(cfr. doc. _).
La
__________ è stata affiliata quale datrice di lavoro presso la Cassa di
compensazione AVS __________ dal 1° gennaio 1998 al 31 gennaio 2000.
La
ditta non ha saldato completamente i contributi del 1998, 1999 e 2000.
In
data 11 gennaio 2001 l'UE di __________ ha rilasciato due attestati di carenza
beni per complessivi fr. 7'645.15 relativi al saldo del 1998 e al primo
trimestre del 1999 (cfr. doc. _).
Con
decreti 16 marzo 2000 e 27 marzo 2000, la Pretura del distretto di __________
ha decretato il fallimento della __________ e la sospensione della procedura
per mancanza di attivi ex art 230 LEF (FUSC del __________ 2000).
La
procedura fallimentare è stata definitivamente chiusa in quanto nessun
creditore ha anticipato le spese.
1.2. Costatato
di aver subito un danno, il 11 gennaio 2001 la Cassa ha emesso nei confronti di
__________ una decisione ex art. 52 LAVS di fr. 3'218.45 relativi ai contributi
paritetici scoperti nel 1998, 1999 e 2000 (cfr. doc. _). L'importo è stato così
dettagliato:
"
(…)
Contributi AVS/AI/IPG Fr. 2'089.20
Contributi disoccupazione Fr. 620.55
Spese d'amministrazione Fr. 104.40
Spese intimazione, tassazioni d'ufficio Fr. 175.95
Interessi di mora Fr. 228.35
Totale contributi scoperti Fr. 3'218.45
==========
"
(Doc. _, pag. 3)
1.3. Con
opposizione 6 febbraio 2001, __________ contesta di essere ritenuto
responsabile del danno subito dalla Cassa, in quanto le fatture ed i precetti
esecutivi non gli sarebbero mai stati recapitati. Egli sarebbe stato all'oscuro
di tutto. Egli contesta inoltre l'importo del danno in quanto non ha potuto
prendere visione dei conteggi dei contributi (cfr. doc. _).
1.4. Mediante
petizione 23 febbraio 2001 la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
risarcimento di fr. 3'218.45 per contributi non saldati dal 1998 al 2000, in
quanto avrebbe violato il suo dovere di vigilanza:
"
(…)
Dall'opposizione inoltrato per il caso specifico, sembra proprio
che il signor __________, è stato nel consiglio di amministrazione unicamente
come prestanome e che non si è preoccupato delle disposizioni legislative e
della relativa giurisprudenza, visto quanto affermato nella suo opposizione. Al
contrario invece, se le disposizioni di legge e quelle dettate dalla
giurisprudenza fossero state ossequiate, probabilmente non si giungeva alla
decisione di risarcimento danni qui impugnata.
Di conseguenza, come AVS ci si preoccupa quando da amministratori,
che in effetti si possono considerare come l'anima delle società, dai quali
dipende, in gran parte, il buon funzionamento delle stesse, si sente dire
" ... di essere completamente all'oscuro..." in questo caso particolare,
proprio della situazione finanziaria.
Queste preoccupazioni possono legittimamente aumentare quando
queste affermazioni sono formulate da amministratori che fanno parte, come nel
caso del signor __________ di 25 consigli di amministrazione di altrettante società
(cfr. Registro di commercio su Internet ... ).
Questo anche in considerazione del fatto che, ancorché le
disposizioni in materia non lo prevedono, in data 12 marzo 1999 (cfr. doc. _
nel caso "__________") il signor __________ è stato reso attento delle
conseguenze alle quali sarebbe incorso in un'analoga situazione a quella fin
qui descritto e che quelle informazioni valevano anche per tutte le altre
società delle quali risultava amministratore unico.
In sede di opposizione il signor __________, ha richiesto gli
estratti conto dettagliati per gli anni dal 1998 al 2000. Gli stessi, dei quali
alleghiamo copia, sono stati inviati il 19 febbraio 2001. In essi traspare
l'importo totale dei contributi rimasti scoperti, mentre l'importo richiesto
come risarcimento ammonta a Fr. 3'218.45 come a specchietto a pag. 3 della
decisione di risarcimento danni."
(Doc. _, pag. 5)
1.5. Con
risposta 21 marzo 2001 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione
argomentando:
"
(…)
-
Si contesta
l'importo vantato dalla cassa di Fr. 3.218.45 nonché la negligenza da parte del
sottoscritto (art. 52 AVS.)
-
In data 6
febbraio 2001 chiedevo un dettagliato Estratto‑Conto della pretesa
vantata (doc. _) come risposta la cassa inoltrava la petizione presso codesto lod.
Tribunale.
-
In
particolare mi interessava sapere (nella petizione non viene menzionato) com'è
stato conteggiato l'accredito di Fr. 526.60 che la __________ ha versato alla
cassa in data 22 dicembre 2000, importo che il sottoscritto avrebbe versato
all'ufficio esecuzione e fallimenti per il riparto (doc. _) mi chiedo quanto
legale sia questa operazione?????
-
La gestione
della __________ è sempre stata gestita dai coniugi __________ e __________,
azionisti al 100% e, purtroppo mi hanno sempre tenuto all'oscuro di tutto,
lo prova la causa intentata tra __________ (ex azionista) e __________,
proprietario dello stabile, PER AFFITTO ARRETRATO (vedi doc. _) + (doc. _).
-
La
corrispondenza, i richiami di pagamenti, i precetti esecutivi nonché il PIANO
di PAGAMENTO del 21.04.1999, sono sempre stati notificati alla __________ ma
ritirati dall'azionista __________, mai avrei accettato una dilazione di
pagamento (doc. _) per contributi arretrati, mai e poi mai, e questo il
signor __________ lo sa perfettamente perché ogni qualvolta mi viene inoltrato
un precetto della Cassa per le SA che rappresento non faccio mai OPPOSIZIONE,
proprio per evitare spiacevole sorprese.
-
Paradossalmente
oggi mi trovo a rispondere presso la Cassa AVS proprio della somma
scoperta che loro, senza la mia approvazione, hanno concesso un piano di
pagamento. Lo sconcerto è che tali contributi riguardano le deduzioni dei salari
dei dipendenti - azionisti __________, una situazione "Kafkiana
".
-
Per
dimostrare l'allegra nonché la spregiudicata gestione dei __________, allego
contratto di leasing firmato dal __________ (non dall'amministratore) per
una vettura __________ di Fr. 53.036.‑ (doc. _) che la __________
sopportava mensilmente in Fr. 815.80, sempre a mia insaputa; per
tale motivo in data 17 marzo 2000 per tramite dell'avvocato __________
inoltravo denuncia penale contro l'azionista __________ per appropriazione
indebita (doc. _)
Per concludere, il sottoscritto non ha sottratto soldi alla
cassa, non c'è stata negligenza, se c'è stata è stata fatta dalla cassa stessa
accordando ai __________ facilitazioni che l'amministratore non avrebbe mai
permesso, pertanto la cassa si rivolga direttamente ai __________ per l'incasso
dello scoperto." (Doc. _)
1.6. In data 2 aprile 2001 la Cassa
ha osservato che:
"
(…)
- (pto.
I. della risposta di causa) in sede di petizione la Cassa ha inviato, a codesto
Lod. Tribunale, gli estratti conti relativi agli anni 1998, 1999 e 2000. Dagli
stessi si evince che l'importo dei contributi rimasti scoperti ammontano a Fr.
4'087.60.
L'importo
che è stato richiesto con la nostra decisione di risarcimento danni che ora
viene contestato è di Fr. 3'218.45 (per il dettaglio cfr. pag. 3 della
decisione di risarcimento danni del 10 dicembre 2000).
-
(pto 2. della
risposta di causa) il 6 febbraio 2001, il signor __________, ha inoltrato
formale opposizione. Nel contempo chiedeva il dettaglio dei contributi per gli
anni dal 1998 al 2000. Gli stessi sono stati a lui direttamente inviati il 16
febbraio 2001 all'indirizzo di __________. Non avendo da lui ricevuto ulteriore
corrispondenza, il 23 febbraio 2001, abbiamo inoltrato la petizione per
salvaguardare il termine di 30 giorni utile per l'inoltro della stessa.
-
(pto 3. della
risposta di causa) in effetti l'importo di Fr. 526.60 è stato riversato alla
nostra Cassa da parte della Cassa pensione. Questo perché la società in
questione ha dichiarato di non avere dipendenti e di conseguenza la stessa
Cassa pensione al momento dell'aIlestimento del conteggio finale si è ritrovato
con un saldo creditore di Fr. 526.60 che è stato girato alla nostra Cassa.
Da
parte nostra è stato registrato come un altro normale versamento. Senza questo
versamento, tramite la nostra decisione di risarcimento danni, avremmo dovuto
richiedere al signor __________ Fr. 526.60 in più.
-
(pto 4. e 7.
della risposta di causa) codesto Lod. tribunale delle assicurazioni, il 30
marzo 2001, ha intimato la propria sentenza pronunciata il 26 marzo 2001. Nella
stessa sono definite quelle responsabilità alle quali il signor __________
cerca di sottrarsi addossandole ad altre persone.
-
(pto. 5 e 6
della risposta di causa) pto. 5 in parte (corrispondenza e procedure esecutive
mai ricevute) giù evaso nel punto precedente.
Per
quanto concerne le altre argomentazioni dobbiamo evidenziare che la richiesta
di dilazione di pagamento sull'importo di Fr. 7'064.40 è stata inoltrato
direttamente dalla fiduciaria __________ (cfr. doc. _)." (Doc. _)
1.7. Con scritto
17 aprile 2001, __________ ha ribadito quanto espresso con la risposta di causa
precisando di non aver ricevuto il dettaglio dei contributi relativi agli anni
dal 1998 al 2000. __________ ha affermato inoltre di non aver mai autorizzato
dilazioni di pagamento. La Cassa avrebbe inoltre ignorato la richiesta del
convenuto di trasmettergli direttamente le diffide e i precetti esecutivi (cfr.
doc. _). La Cassa, con scritto 30 aprile 2001, ha ribadito la propria posizione
(cfr. doc. _).
1.8. Con scritto
7 maggio 2001, il convenuto ha comunicato alla Cassa quanto segue:
" accuso
ricevuta, in data 2 c.m., degli estratti‑conti richiesti a suo tempo
riguardante la società a margine e ve ne sono grato; come sospettavo , il
calcolo risulta errato e più precisamente:
- Calcolo annuo 01.01.1998‑ 31.12.1998 = fr. 8.535.45
lo sono entrato nel c.a. della
__________ in data 19.05.1998 (vedi Estratto del Registro di commercio
allegato) e di conseguenza la calcolazione deve escludere il periodo gennaio-aprile
1998 ammontante a fr. 2.810.50 a mio favore. (vedi specchietto allegato).
-
Avete
dimenticato di accreditare alla __________ dal maggio al dicembre 98 l'importo
di fr. 183.‑ x 8 = fr. 1.464 riguardante gli assegni familiari
come dalla vostra autorizzazione rilasciata in data 17 giugno 1998.
-
Di conseguenza il nuovo calcolo si presenta nel seguente
modo:
fr. 4.274.50 importo a mio favore
fr. 3.218.45 importo rivendicato da voi
fr. 1.056.05
importo da versare al mio indirizzo tramite vaglia postale, non
dimenticando il numero civico ‑ __________."
(Doc. _, allegato
_)
Il 15
maggio 2001 __________ ha aggiunto:
" Il
termine è rispettato: vedi fotocopia busta, ritirata il 14.05.2001 ‑ Doc.
_.
Il termine è superato poiché con la mia lettera del 7 maggio 2001
spedita a codesto Tribunale presentavo già dettagliatamente le mie osservazioni
‑ Doc. _.
Allo stato attuale non mi resta che confermare e riproporre
il contenuto della mia raccomandata spedita alla cassa AVS il 7 maggio 2001 ‑
Doc._.
La conferma che non ho mai ricevuto la lettera spedita dalla cassa
in data 16 febbraio 2001 è palesemente dimostrata che gli estratti conti
allegati mi hanno data la possibilità di dimostrare, ancora una volta, la
facilità che la cassa commette sempre errori a mio danno .... d'altronde la
lettera è stata spedita al sottoscritto: Doc. _
-
senza il numero postale della via __)
-
sbagliando
il numero postale d'avviamento ‑ __________al posto di __________
-
sorvoliamo
sul fatto che la __________ è domiciliata a __________ e non a __________.....
-
il contenuto
della lettera del 30 aprile 2001 spedita dalla cassa a codesto Tribunale è
considerato dal sottoscritto: ARIA FRITTA.
Egregi Signori,
in considerazione di quanto sopra non mi resta altro che
confermare il contenuto della mia lettera del 7 maggio 2001." (Doc. _)
1.9. In risposta
agli scritti 7 e 15 maggio 2001, la Cassa ha osservato:
"
(…)
Come si può costatare dal quaderno salari relativo al 1998, già in
vostro possesso, gli assegni familiari sono stati richiesti per il signor
__________, per il quale nessuna domanda di autorizzazione era stata
presentata. Di conseguenza l'assegno non è stato riconosciuto. D'altra parte
non potevamo immaginare che la signora __________ (così era il nome indicato
sul quaderno salari) era la moglie del signor __________.
Alla luce dello lettera del 7 maggio 2001 del signor __________,
abbiamo ricontrollato la pratica e verificato la domando per l'ottenimento
degli assegni famigliari (copia della stessa viene allegato alla presente).
Sulla stesso è stato chiaramente dichiarato che il salario mensile
lordo è di Fr. 1'400.00 al 50%, mentre l'altro 50% (comprendente anche gli
assegni familiari vedi lettera allegato del 25 maggio 1998 dell'__________) è a
carico dell'Ass. disoccupazione" (cfr. doc. _).
La Cassa ha inoltre
ridotto l'importo di causa portandolo a fr. 2'986.60.
Con
scritto 13 giugno 2001 __________ ha ribadito che il diritto all'assegno di
famiglia per la signora __________ è stato calcolato al 100% (cfr. doc. _)
Con
scritto 4 luglio 2001 la Cassa ha nuovamente ribadito che la signora __________
era occupata al 50% (cfr. doc. _).
1.10. Con scritto
11 luglio 2001 __________ ha nuovamente ribadito quanto espresso con i
precedenti scritti (cfr. doc. _).
La Cassa
con scritto 7 settembre 2001 ha nuovamente precisato:
"
(…)
A decorrere dal 1° gennaio 2000 abbiamo introdotto un nuovo
sistema per la gestione degli assegni familiari.
Le autorizzazioni a versare gli assegni familiari inviate fino a
quel momento, sono state riprese, a futura memoria, sul nuovo sistema.
L'autorizzazione "copia" contestata ora dal signor
__________, porta la data del 2 moggio 2001 giorno in cui è stato richiesta da
parte del signor __________ della Fiduciaria __________, ed a lui consegnata.
Questa autorizzazione è il risultato di una ripresa dati da un "vecchio
sistema" e sulla stessa non sono riportati tutti i parametri che erano
stati indicati sull'originale autorizzazione emessa il 17 giugno 1998.
Per scrupolo abbiamo quindi ritenuto doveroso rintracciare
l'autorizzazione originale ed abbiamo quindi interpellato direttamente il
dipendente interessato, che in dota odierna ci ha consegnato l'autorizzazione
emessa il 17 giugno 1998 (cfr. allegato).
Dalla stessa si evince che la signora __________, era stata
autorizzata a percepire gli assegni familiari o decorrere dal 1. gennaio 1998
nella misura del 50%." (Doc. _)
Con
scritto 13 settembre 2001 __________ si riconferma nuovamente nelle proprie
allegazioni (cfr. doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du
Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon
l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2 pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M. Kunz,
Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989
pag. 63).
2.3. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement
de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1987, no. 10,
pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in Trisconi-Rossetti,
L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG nei
confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995 pag. 369 s).
2.4. __________
contesta l'importo del danno in quanto ritiene che la __________ ha anticipato
a __________ a titolo di assegni familiari fr. 2'196.--, corrispondenti ad
un'autorizzazione concessa dalla cassa assegni familiari per un'attività al
100%. La Cassa per contro sostiene che la dipendente in questione era impiegata
solo al 50%.
Per quel
che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare
la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc. (cfr.
Trisconi-Rossetti, op. cit, RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le
prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è
corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del
resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla
cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una
decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato,
l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso
può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei
contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei
contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone
chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr. Trisconi-Rossetti,
op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti,
la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati
protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto
insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento
ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H
234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).
Nella
fattispecie in esame, occorre tuttavia rammentare che la società versava
acconti trimestrali secondo il sistema forfetario.
Ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 OAVS, infatti, la cassa di compensazione può
consentire al datore di lavoro di versare, invece dell'importo esatto dei
contributi dovuti per un periodo di pagamento, una somma approssimativamente
corrispondente. In tale caso, il conguaglio sarà fatto alla fine dell'anno
civile.
Questa procedura
forfetaria permette al datore di lavoro di versare degli acconti, secondo le
istruzioni della cassa di compensazione, sino alla fine dell’anno civile. Gli
acconti sono stabiliti sull’ammontare dei salari soggetti all’AVS dell’anno
precedente (Pratique VSI 1993 pag. 174 consid. 4b).
Alla fine dell’anno civile
la cassa di compensazione, sulla base dei dati definitivi forniti dal datore di
lavoro (distinta salari), allestirà il conteggio finale, dal quale risulterà se
sono stati determinati contributi in eccesso o in difetto (conguaglio) (cfr. N.
2030 delle Direttive sulla riscossione dei contributi, edite dall'UFAS).
2.5. Nell'evenienza
concreta, la massa salariale degli anni 1998, 1999 e 2000 è evincibile dai
conteggi elaborati dalla Cassa sulla base dei quaderni salariali (cfr. doc. _).
Nel prosieguo di causa la Cassa ha rettificato il conteggio e ridotto l'importo
di causa fissandolo in fr. 2'989.60, motivando:
"(…) La notifica dei salari della signora __________ (vedi
quaderno salari 1998) è stata di Fr. 1'400.00 mensili per dodici mensilità e
per un'attività del 50%.
In questo caso deve essere di conseguenza riconosciuto l'assegno
familiare per l'anno 1998 per 12 mensilità al 50% (l'altro 50%e già stato
riconosciuto dall'assicurazione disoccupazione) pari ad un importo complessivo
di Fr. 1'098.00 (Fr. 183.00 per 12 mensilità al 50%).
Questo importo di Fr. 1'098.00 deve tuttavia essere portato in
deduzione, prima di tutto, dei contributi assegni familiari scoperti di Fr.
869.15 che non fanno parte della richiesta di risarcimento danni (cfr.
decisione di risarcimento danni specchietto a pag. 2 e specchietto a pag. 3).
La differenza di Fr. 228.85 (1'098.00 meno 869.15) è da dedurre
dall'importo di Fr. 3'218.45 (richiesta con nostra decisione di risarcimento
danni pag. 3) e conseguentemente il nuovo importo dovuto dal signor __________
ammonta a Fr. 2'989.60." (Doc. _)
Per quel
che concerne l'inclusione nel danno dei contributi del datore di lavoro dovuti
in base alla legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF) dell'11
giugno 1996 (RL 6.4.1.1.), va rilevato che con sentenza inedita dell'11 luglio
1985 nella causa S.B. e G.G. (inc. AVS 72/85 e 73/85 citata in Trisconi
Rossetti, op. cit, pag. 370) il TCA ha ammesso l'applicazione analogica
dell'art. 52 LAVS in virtù dell'art. 49 LAF del 24 settembre 1959 che,
prevedeva un rinvio alla LAVS per tutte le questioni non previste nella citata
legge cantonale.
Questa
disposizione è stata ripresa all'art. 47 della LAF dell'11 giugno 1996, che ha
il seguente tenore:
"
Per quanto non previsto dalla legge, sono
applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari
all'AVS/AI)."
Quindi la
Cassa è in diritto di includere tali contributi nell'azione di risarcimento
danni ex art. 52 LAVS.
Comunque,
come già sottolineato dal TCA in una sentenza del 26 marzo 2001 nella causa F. consid.
2.11. (Inc. 31.99.62), per fare maggiore chiarezza su questo punto è
auspicabile che in occasione dell'imminente prima revisione della LAF venga
introdotta nella legge cantonale sugli assegni di famiglia una norma che rinvii
esplicitamente all'art. 52 LAVS. Questa soluzione si giustifica tanto più in
considerazione dal fatto che un rinvio generico, come quello previsto dall'art.
47 LAF, è stato oggetto di critiche e di interpretazioni divergenti da parte
della dottrina e della giurisprudenza cantonale (cfr. Kieser, op. cit, pag.
658, Kieser, Streifzug durch das Familienrecht, SZS 1995 pag. 281s; SVR 1995
AHV Nr. 45 consid. 6 pag. 127, confermato in SVR 1997 AHV Nr. 128 consid. 5a
pag. 389; UFAS, "Leggi cantonali sugli assegni famigliari". La
giurisprudenza delle autorità cantonali di ricorso dal 1995 al 1997, Berna
1999, pag. 99-104).
Dopo
diversi scambi di allegati, dal documento _ (cfr. allegato a doc. _) si evince
chiaramente che la signora __________ è stata autorizzata a percepire gli
assegni familiari a decorrere dal 1° gennaio 1998 nella misura del 50%. Per cui
la censura del convenuto deve essere disattesa.
In
conclusione, questo TCA, dopo attento esame dell'incarto e
dopo la rettifica operata con scritto del 29 maggio 2001 sulla base della
relativa documentazione prodotta (cfr. doc. _ e allegati), ritiene che la calcolazione
eseguita dalla Cassa è corretta. Riassumendo quindi la Cassa è
legittimata a far valere fr. 2'989.60 ai sensi dell'art. 52 LAVS.
2.6. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique
VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52
LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue
disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di
pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv.
1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.7. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604 consid.
3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus, op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.8. Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una
negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare
quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta
nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.9. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995 in
re G.C.; inc. __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dal 18 maggio 1998
(cfr. doc. _).
2.9.1. __________
contesta di essere ritenuto responsabile del danno subito dalla Cassa, in
quanto le fatture ed i precetti esecutivi non gli sarebbero mai stati
recapitati. I coniugi __________ e __________, sarebbero stati gli unici
gestori della società. Egli sarebbe stato all'oscuro di tutto.
Accettando
il mandato di amministratore unico della __________, __________ ha assunto
tutti gli oneri che da tali funzioni derivano (cfr. STFA non pubblicata del 31
agosto 2001, nella causa R. B., H 446/00, consid. 4a; STFA non pubblicata del 5
aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b).
La
responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la
diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non
incombevano quindi solo ai coniugi __________ e __________ ( presunti
amministratori materiali e azionisti della __________) ma anche e soprattutto
all'organo formale amministratore unico __________, trattandosi di attribuzioni
inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO (cfr. STFA del 13
novembre 2000 non pubblicata nella causa F.S., consid. 4b, H 238/98; STFA non
pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C. R., G. P. e F. F., H 115/00 e H
132/00, consid. 5c). In caso contrario si finirebbe con il legittimare la
figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA non pubblicata del 29
maggio 1995 nella causa A.C., consid. 3b, H 294/94).
Ai sensi
dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta “l’alta
vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto
concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle
istruzioni “.
Pertanto,
secondo la giurisprudenza, egli deve, di principio, informarsi
periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari
principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,
cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle
informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente
da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire
affinché le prescrizioni siano rispettate(DTF 114 V 219, consid. 4a = RCC 1989,
pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25 luglio 1991 in re V.E. cfr.
anche STFA non pubblicata del 29 agosto 1997 in re G.M.). Segnatamente è suo
preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF
108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements récent
de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Secondo la nostra Massima istanza, egli deve rassegnare le proprie
dimissioni dal CdA se, nonostante le sue sollecitazioni, i contributi
paritetici rimangono impagati (cfr. STFA inedita del 21.12.1993 in re M.T.S. e
STFA inedita del 15.12.1993 in re L.N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA non pubbl.
del 19 maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di
amministrazione o l'amministratore unico, sarà ritenuto responsabile del danno.
addossa tutta la responsabilità ai coniugi __________ e __________, i quali
avrebbero gestito autonomamente la società e lo avrebbero tenuto all'oscuro di
tutto.
Al
proposito va rilevato che effettivamente, secondo il TFA, non vi è colpa degli
altri amministratori (rispettivamente del socio gerente di una società a
garanzia limitata), quando l'incaricato alle questioni contributive si sottrae
ai suoi obblighi di informazione nei loro confronti (cfr. STFA non pubbl. del 7
dicembre 1993 in re G. F.), cioè quando un convenuto è in grado di provare di
essere stato impedito di accedere alle informazioni relative al pagamento degli
oneri sociali.
Nel caso
in cui il reale amministratore di una società sottaccia, scientemente e
volontariamente, l’effettiva situazione della società agli altri amministratori
- segnatamente per questioni di prestigio o di pudore - questi ultimi non
potranno essere ritenuti responsabili del danno cagionato alla cassa di
compensazione (STFA non pubblicate del 30 marzo 1993 in re D.S. e del 9 maggio
1993 in re T.B. e STCA del 31 marzo 1995 in re W.W).
È
comunque implicito che, affinché tale giurisprudenza possa trovare
applicazione, l’organo che intende discolparsi, deve dimostrare che
l’effettiva, reale situazione della ditta non era riconoscibile mediante i
controlli che la legge impone ad un amministratore.
Parimenti
non vi è colpa degli altri membri del CdA quando l’incaricato alla gestione,
intenzionalmente si sottrae ai suoi obblighi di informazione nei confronti
degli altri membri del consiglio o fornisce loro delle informazioni errate, ma
affidabili (STFA non pubblicata del 7 dicembre 1993 nella causa G.F.).
Nella
fattispecie in esame le argomentazioni sollevate dal convenuto non sono
sufficienti per liberarlo della responsabilità ex art. 52 LAVS. Egli non ha
infatti minimamente provato di essere stato impedito di prendere informazioni
in merito al pagamento dei contributi sociali. Il convenuto si è limitato ad
affermare che i __________ lo avrebbero tenuto all'oscuro delle difficoltà
della società, sottacendogli la reale situazione di crisi che attraversava la
ditta. Essi avrebbero inoltre chiesto delle dilazioni di pagamento senza la sua
autorizzazione.
L'argomentazione
del convenuto non merita tutela, in quanto, come visto in precedenza,
l'amministratore unico deve informarsi regolarmente sull'andamento della ditta
o perlomeno assicurasi personalmente e puntualmente che i contributi vengano
versati alla Cassa e verificare che non ci siano arretrati contributivi. Non è
sufficiente affermare di essere stati tenuti all'oscuro di tutto.
Essersi
fidato della presunta gestione dei __________, senza una regolare ed accurata
verifica della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave
negligenza dell'amministratore unico. Regolari e accurati controlli gli
avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società
(cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G. P. e F. F., H
115/00 e H 132/00, consid. 8b).
Per
quanto concerne l'argomentazione secondo la quale unici responsabili del danno
sarebbero stati i coniugi __________, giova ricordare in questo contesto che
l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della responsabilità ai
sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del risarcimento in
relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile (cfr. Pratique
VSI 1996, pag. 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 non pubblicata nella
causa F.S., consid. 4b, H 238/98).
Se
__________ avesse controllato regolarmente la situazione relativa al pagamento
dei contributi paritetici, si sarebbe accorto delle difficoltà finanziarie
della società e si sarebbe potuto dimettere immediatamente evitando di trovarsi
in una simile situazione. Del resto, la passività a dispetto della conoscenza
(eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata
un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).
In
sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS. Il convenuto ha omesso di compiere quanto
doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società
anonima. Egli ha omesso di verificare se i contributi sociali fossero stati
pagati. Queste omissioni costituiscono una grave violazione del suo dovere di
diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), doveri
che risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un amministratore
unico (STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H
436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b;
cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
2.10. In concreto
il convenuto è entrato a far parte del CdA nel maggio del 1998. Ora, al momento
della sua entrata in seno al CdA, la ditta vantava diversi arretrati
contributivi (cfr. doc. _).
Secondo
la giurisprudenza del TFA, il nuovo amministratore ha il dovere di vegliare
affinché vengano versati i contributi correnti e quelli arretrati che sono
dovuti per il periodo in cui egli non faceva ancora parte del CdA, poiché
esiste in entrambi i casi un nesso di causalità adeguato tra il non agire
dell'organo e il non pagamento dei contributi (cfr. SVR 1996 EVG Nr. 98, pag.
300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).
Tuttavia
il nesso di causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave
negligenza ed il danno va negata qualora la società fosse già insolvibile al
momento dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora
la società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvibile (cfr.
SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del
consiglio di amministrazione non possono essere considerati responabili per il
danno verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (cfr.
SVR 1996 EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).
La
fattispecie che ci occupa non è tuttavia comparabile a quella appena descritta.
Infatti nel periodo anteriore il 1998 non si era ancora verificato un danno ai
sensi dell'art. 52 LAVS, poiché la ditta non era ancora insolvibile, o
gravemente indebitata, al momento dell'assunzione della carica di
amministratore da parte di __________. (cfr. _).
2.11. Infine, per
quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dal convenuto,
corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 CF, è
utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a
con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,
Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove. Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art.
29 cpv. 2 CF (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso
in esame, secondo questo Tribunale, la documentazione agli atti è sufficiente
per pronunciare il presente giudizio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é parzialmente accolta.
§) Di
conseguenza __________ è condannato a risarcire alla Cassa di compensazione AVS
__________ fr. 2'989.60.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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