AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2001.36
Data decisione, Autorità:
28.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2001.00036
ZA/sc
Lugano
28 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 19 novembre
2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
rappr. da: avv. __________,
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La ditta
__________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio
__________ 1990 (FUSC del __________ 1990, cfr. doc. _).
Lo scopo
sociale della società consisteva nell'acquisto, la vendita e il commercio in
genere di materiale edile, ecc.
ha ricoperto la carica di amministratore unico della __________, con diritto di
firma individuale, dalla costituzione sino alla dichiarazione di fallimento.
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa __________ di compensazione AVS in
qualità di datrice di lavoro a partire dal 1° gennaio 1990.
La
società entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1991, per cui la
Cassa dovette sistematicamente diffidarla dal mese di maggio 1991 e precettarla
dal mese di aprile 1995 (cfr. doc. _).
Con
decreto del 25 marzo 1999 la Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale
d'Appello ha dichiarato l'apertura del fallimento ai sensi dell'art. 232 LEF
(FUSC del __________ 2000).
In data
25 giugno 2001 la Cassa ha insinuato definitivamente all'Ufficio fallimenti di
__________ il proprio credito di fr. 115'979.20 per contributi paritetici
impagati dal 1995 al 1999, per quest'ultimo anno sino al mese di marzo, dopo
regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
In data
23 luglio 2001 l'UF di __________ ha informato la Cassa che la graduatoria
provvisoria è composta di 23 creditori di cui uno privilegiato di 1° classe e
22 chirografari di 3° classe, per un ammontare di fr. 1'176'692.46, a fronte di
attivi complessivi per fr. 276'939.37 (cfr. doc. _).
1.2. Per questo
motivo, costatato di aver subito un danno, il 17 settembre 2001 la Cassa ha
emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art.
52 LAVS per fr. 115'979.20, concernente i contributi paritetici impagati dal
1995 al 1999, per quest'ultimo anno sino al mese di marzo (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 18 ottobre 2001, __________, ha respinto l'addebito di
intenzionalità e grave negligenza, sostenendo che la crisi nel settore, il
mancato pagamento di fatture da parte di diversi clienti e le circostanze
particolari della pronuncia del fallimento, avrebbero determinato la difficile
situazione della società.
Egli
avrebbe profuso innumerevoli sforzi per tentare di salvare la società.
__________ si sarebbe impegnato a cedere la società a degli interessati,
avrebbe immesso capitale privato nella società ed avrebbe pure liquidato il
proprio capitale di previdenza per far fronte agli oneri della società.
solleva inoltre la perenzione dell'azione risarcitoria, in particolare per gli
anni dal 1995 al 1996 (cfr. doc. _).
1.4. Con
petizione 19 novembre 2001, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
risarcimento di fr. 115'979.20, argomentando:
"
(…)
Preliminarmente, riguardo alla contestata tempestività dell'azione
risarcitoria, segnatamente all'eccezione di prescrizione e/o perenzione
dell'incasso dei contributi paritetici AVS per gli anni 1995 e 1996, l'attrice
rileva quanto segue.
2.1
La presente azione risarcitoria non é perenta, poiché è stata
promossa nell'anno dalla conoscenza del danno, che - nella fattispecie - è
avvenuta con l'apertura del fallimento della società decretata dalla Camera
esecuzione e fallimenti in data 25 marzo 1999 e resa pubblica il 28 novembre
2000.
Prove: C.S.
2.2
Neppure è intervenuta la perenzione dell'art. 16 LAVS per i
contributi scoperti degli anni 1995 e 1996, poiché per la riscossione degli
stessi erano pendenti delle procedure esecutive, che non sono sfociate in
altrettanti attestati di carenza beni in quanto è intervenuta l'apertura del
fallimento della società
Prove: C.S.
(…)
Nell'evenienza, all'asserzione del convenuto, secondo la quale
egli avrebbe fatto tutto il possibile per salvare la società, l'attrice rileva
che, secondo la costante giurisprudenza, la responsabilità del datore di lavoro
ai sensi dell'art. 52 LAVS, la responsabilità del datore di lavoro non è in
relazione alla gestione della società per se stessa, né a eventuali cause di un
fallimento, bensì in funzione al pagamento dei contributi (STCA 14 giugno 1995
nella causa G. C.).
L'essersi prodigato per salvare la società ed aver profuso ogni
sforzo per evitare il fallimento, non sono stati riconosciuti argomenti
sufficientemente validi per escludere una responsabilità dell'organo formale
(STCA 18 giugno 1996, in re M. e M. B.).
Inoltre, non va dimenticato che l'amministratore deve prestare
particolare attenzione nel caso in cui sia a conoscenza del fatto che la ditta
sta attraversando una crisi finanziaria (DTF 114 V 219, consid. 4a e 4b = RCC
1989, pag. 116, consid. 4a e 4b).
Purtroppo, anche il fatto di aver investito nella ditta, a fondo
perso, somme provenienti dal patrimonio privato dell'amministratore, non è
stato ritenuto un valido motivo di discolpa, allorquando è appurata la sua
responsabilità dell'amministratore (STFA del 29 febbraio 1992 in re V. J., W e
T.)
Prove: C. S.
4.2
Nella fattispecie, dagli atti risulta che sin dal maggio 1991 la
Cassa ha iniziato a diffidare la società e dal mese di aprile 1995 ha iniziato
le procedure esecutive (la prova di tale asserzione è a disposizione, qualora
venisse richiesta).
Dal mese di agosto 1998 la ditta non ha in pratica più pagato
contributi paritetici AVS.
Siffatta situazione dimostra che la società ha costantemente
procrastinato e differito il pagamento dei contributi, ciò che fa sorgere la
responsabilità dell'amministratore, al quale incombe per legge la massima
vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Tale agire è ritenuto segno di negligenza grave del datore di
lavoro da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (STFA del 25 giugno
1994, in re A. M.).
Neppure la circostanza secondo la quale il fallimento di alcuni
importanti clienti con il conseguente mancato pagamento di fatture, portando
quindi la ditta alla rovina, cambierebbe questa valutazione.
Infatti, tale situazione di illiquidità, riconosciuta dal
convenuto, doveva indurre lo stesso ad una seria riflessione sulla reale
possibilità di sopravvivenza della società, indipendentemente dal fatto di
poter o meno incassare determinate fatture. Come d'altronde ha affermato l'Alta
Corte, in periodi di congiuntura negativa o crisi economica settoriale,
l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle complicazioni al momento
dell'incasso dei crediti (STFA del 16 aprile 1998, in re O. G.).
In tal senso, il Tribunale federale delle assicurazioni ha
precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua
esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e
immediate (STFA inedita del 7 maggio 1997 in re M. V., consid. 3d). (…)"
(Doc. _, pag. 4-8)
1.5. Con risposta
16 gennaio 2002 il convenuto, rappresentato dallo Studio legale __________, ha
ribadito quanto espresso con l'opposizione.
Sostanzialmente
il convenuto sostiene che sarebbe stata la crisi del settore edile a
determinare il tracollo finanziario della ditta. Egli si sarebbe anche
impegnato a far rilevare la ditta da diversi gruppi interessati.
Questa
situazione di illiquidità lo ha costretto ad immettere liquidità nella società
ed a rinunciare al proprio stipendio per un certo periodo.
Nel
merito ha precisato inoltre:
"
(…)
3.-
Considerato che l'esercizio societario - se non si consideravano i
passivi accumulati a seguito dei citati fallimenti - si prospettava in attivo e
che erano già in corso trattative con gruppi interessati al risanamento e alla
ripresa della società, e tenuto pure conto del sensibile miglioramento della
situazione economica generale e nel settore dell'edilizia, nell'ottica di poter
portare a buon termine - nell'interesse anche dei creditori - le citate
negoziazioni, la __________, con l'autorizzazione dell'Ufficio fallimenti (UF),
ha potuto proseguire la propria attività, sotto amministrazione controllata.
La prosecuzione dell'attività dopo la pronuncia del fallimento era
in particolare volta a portare a conclusione le concrete trattative già avviate
con gruppi interessati a rilevare la società medesima.
L'operazione avrebbe dovuto consistere nella messa a disposizione,
da parte di detti gruppi, dei fondi necessari per proporre ai creditori della
fallita un concordato a condizioni accettabili per il risanamento della
situazione debitoria fino alla data della pronuncia del fallimento e nella
successiva acquisizione della società, la quale sarebbe poi stata dotata dei
necessari mezzi per proseguire e quindi potenziare la propria attività.
4.-
La Prima Assemblea dei creditori nella liquidazione del fallimento
si è tenuta il 18 dicembre 2000 e ha in particolare deciso, proprio nell'ottica
sopra indicata, di autorizzare la continuazione dell'attività della fallita
sotto amministrazione controllata da parte dell'amministrazione del fallimento.
Contro tale decisione un creditore contrario (l'unico) ha
interposto ricorso dinanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza, la quale, con decisione del 8 agosto
2001, ha accolto l'impugnativa, ordinando l'immediata cessazione dell'attività
della __________.
5.-
Quanto sopra ricordato in merito all'iter giudiziario che ha
portato al fallimento della __________ permette di ben comprendere come la
ditta, ed in particolare il convenuto, abbiano fatto tutto quanto nelle loro
possibilità per tentare di salvare la situazione debitoria, dapprima grazie
all'attività svolta e, quindi, tramite la ripresa da parte dei gruppi
interessati.
Gli sforzi profusi, prima del fallimento e dopo il medesimo, sono
stati innumerevoli e concreti. Non fosse stato per questioni di carattere
formali, si sarebbe giunti a proporre un dividendo interessante e dunque una
perdita contenuta ai creditori, mantenendo una ditta che, anche al di là dei
posti lavori offerti, ha dato un indubbio contributo all'economia della regione
(…)".
(Doc. _)
in
diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.2. Il convenuto
solleva l'eccezione di perenzione, in particolare per gli anni dal 1995 al
1996.
Va
innanzitutto rilevato che, ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS il diritto al
risarcimento dei danni si prescrive quando la Cassa di compensazione non lo fa
valere mediante una decisione entro un anno dal momento in cui ne ha avuto
conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal giorno in cui essi si sono
avverati. Contrariamente al tenore letterale dell’art. 82 OAVS, si tratta di
termini di perenzione, che vengono considerati d’ufficio (cfr. STFA del 24
gennaio 2002 nella causa L., H 51/00, consid. 5a; DTF 126 V 451, consid. 2a).
D’altra
parte la Cassa ha conoscenza del danno nel momento in cui, facendo uso
dell’attenzione da lei esigibile, accerta che la situazione di fatto non
permette l’esazione dei contributi e consente di fondare la decisione di
risarcimento (DTF 126 V 444 consid. 3a; DTF 121 III 388 consid. 3a e b; DTF 119
V 92 con riferimenti; cfr. anche DTF 121 V pag. 240).
Il TFA ha
altresì precisato che il credito risarcitorio della Cassa nasce il giorno in
cui il danno è causato. Nell’ambito di un fallimento del datore di lavoro detto
giorno è quello dell’apertura del fallimento stesso, poiché è da questo momento
che gli oneri sociali scoperti non possono più essere recuperati seguendo la
procedura ordinaria (DTF 123 V 15 consid. 5b e c, 170 consid. 2b, 121 III 384
consid. 3bb, 388 consid. 3a e b riferimenti; principi recentemente riconfermati
in STFA inedita dell'8 novembre 1999 in re G. H., pag. 4).
Decisiva
per la decorrenza del termine annuo di perenzione non è però la data
d’insorgenza del danno, ma quella in cui la cassa di compensazione ne viene
effettivamente a conoscenza (cfr. Nussbaumer, “Das Schadenersatzverfahren
nach art. 52 AHVG” pag. 109, in Aktuelle Fragen aus dem Beistragsrecht der AHV,
Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der
Universität St. Gallen, volume 44, S. Gallo 1998; STFA inedita dell'8 novembre
1999 in re G. H., pag. 4).
Quando il
danno risulta da un fallimento, il momento della “conoscenza del danno” ai
sensi dell’art. 82 cpv. 1 OAVS non coincide con quello in cui la cassa è a
conoscenza della ripartizione finale o riceve un attestato di carenza beni; la
giurisprudenza del TFA considera in effetti che il creditore intenzionato a
chiedere il risarcimento di un danno subito in un fallimento conosce
sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima, quando è
informato del suo collocamento nella liquidazione; a quel momento egli conosce
o può conoscere l’importo dell’inventario, il suo proprio collocamento nella
liquidazione, nonché il dividendo prevedibile. I medesimi principi sono
applicabili anche nel caso di un concordato con l’abbandono dell’attivo (DTF
121 III 388 consid. 3b; 119 V 92 consid. 3 con riferimenti).
La
conoscenza del danno può, in presenza di particolari circostanze, sussistere
già prima del deposito dello stato di graduatoria; segnatamente
allorquando la Cassa è stata resa edotta dall’amministrazione del fallimento,
in seguito ad un’assemblea dei creditori, che nessun dividendo verrà
distribuito ai creditori della sua classe. L’esistenza di tali circostanze
viene ammessa con riserbo: delle semplici indiscrezioni o delle informazioni
provenienti da persone non autorizzate non permettono ancora di fondare e di
motivare l’istanza giudiziaria (DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992
pag. 504 consid. 3b; riguardo al riconoscimento del danno al momento della
prima assemblea dei creditori cfr. Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa =
DTF 121 V 240 consid. 3c/aa). Tuttavia può accadere che la conoscenza del danno
può avvenire dopo il deposito dello stato di graduatoria se, a questo
momento, l’ammontare effettivo degli attivi non è stato ancora stabilito,
poiché, ad esempio, gli immobili devono dapprima essere venduti, per cui l'amministrazione
del fallimento non può fornire nessuna indicazione in merito a un possibile
dividendo. (DTF 118 V 196 consid. 3b; RCC 1992, pag. 266 consid. 5c,
Nussbaumer, op. cit., pag. 406).
In
un’esecuzione per via di pignoramento la conoscenza del danno coincide con
la notifica dell’attestato di carenza beni ai sensi dell’art. 115 cpv. 1, in
relazione con l’art. 149 LEF questo anche nell’ipotesi in cui il datore di
lavoro è una persona giuridica non ancora sciolta per fallimento.
Da quel
momento decorre il termine di perenzione di un anno (DTF 113 V 257s = RCC 1988
pag. 136; RCC 1991 pag. 132; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant
que parties à une procédure de réparation d’un dommage selon l’art. 52 LAVS in
RCC 1991 pag. 405 in fine).
Tuttavia
ciò non è il caso quando si tratta di un attestato di carenza di beni
provvisorio, in quanto generalmente in quel momento non si ha conoscenza del
danno. Questo atto infatti obbliga la Cassa di compensazione, dal punto di
vista del diritto dei contributi, a inoltrare una domanda di vendita ed
attendere il relativo esito. Diverso è il caso allorquando, secondo le
circostanze, manifestamente dalla realizzazione non ci si può attendere alcun
ricavo (RCC 1988 pag. 322; RCC 1991 pag. 135 consid. 2a in fine).
Il momento della “conoscenza
del danno” può avvenire precedentemente al fallimento, ossia in caso di
rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via di
pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate condizioni,
durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in fine, AHI
Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Ad esempio in una sentenza
del 1° febbraio 1995 pubblicata in Pratique VSI 1995 pagg. 169 e ss, il TFA si
è posto la questione di sapere se la Cassa doveva informarsi dei motivi che
hanno portato al rifiuto dell'omologazione di un concordato con abbandono
dell'attivo e se doveva, se del caso, intraprendere il necessario per
salvaguardare il termine di perenzione annuo dell'art. 82 cpv. 1 OAVS. A tale
quesito l'Alta Corte ha risposto affermativamente, in quanto la Cassa, che
all'epoca secondo la vecchia LAF era collocata in seconda classe, nella sua
qualità di creditore privilegiato non poteva disinteressarsi dei motivi che
hanno indotto il giudice di rifiutare l'omologazione, che in quella fattispecie
le avrebbero fatto comprendere che il suo credito non sarebbe stato totalmente
coperto con il dividendo che poteva sperare di ottenere dal fallimento (cfr.
Pratique VSI 1995 pag. 173).
In una
recente sentenza del 6 novembre 2000 pubblicata in Pratique VSI 2001 pagg. 194
e ss, il TFA ha stabilito che la perdita del privilegio nel fallimento per i
crediti di contributi dovuti, non modifica assolutamente l'attuale
giurisprudenza secondo la quale di norma la Cassa di compensazione, in caso di
fallimento del datore di lavoro, viene a conoscenza del danno solo al momento
del deposito della graduatoria.
2.3. Nell'evenienza
concreta con decreto pretorile del 1° febbraio 1999, è stato dichiarato il
fallimento della __________ (cfr. doc. _, pag. 3. )
A seguito
di un ricorso alla CEF, con decreto del 25 marzo 1999 quest'ultima ha
dichiarato l'apertura del fallimento ai sensi dell'art. 232 LEF (FUSC del
__________ 2000).
La prima
assemblea dei creditori nella liquidazione del fallimento si è tenuta il 18
dicembre 2000. In tale sede si era deciso di autorizzare la continuazione
dell'attività della fallita sotto amministrazione controllata da parte
dell'amministrazione del fallimento. Contro tale decisione un creditore ha
interposto ricorso alla CEF quale autorità di vigilanza (cfr. doc. _, pag. 4).
In data
23 luglio 2001 l'UF di __________ ha informato la Cassa che la graduatoria
provvisoria è composta di 23 creditori di cui uno privilegiato di 1° classe e
22 chirografari di 3° classe, per un ammontare di fr. 1'176'692.46, a fronte di
attivi complessivi per fr. 276'939.37 (cfr. doc. _).
In data
18 agosto 2001, la CEF ha accolto il ricorso ordinando l'immediata cessazione
dell'attività della __________ (cfr. doc. _, pag. 4).
Si tratta
ora di stabilire quando la Cassa era in grado di rendersi conto che avrebbe
subito un danno.
Come è
stato detto in precedenza (cfr. consid 2.2.), in caso di fallimento la
Cassa conosce sufficientemente il suo pregiudizio, in via di massima,
quando è informata del suo collocamento nella liquidazione. Il TFA ha ancora di
recente confermato che la Cassa ha, di regola, conoscenza del danno subito nel
fallimento del datore di lavoro soltanto al momento in cui è depositata la
graduatoria, e questo anche se è venuto meno il privilegio dei crediti
contributivi nel fallimento (cfr. DTF 126 V 443).
Tale
conoscenza può, in presenza di particolari circostanze, sussistere già prima
del deposito dello stato di graduatoria quando ad esempio la Cassa è stata resa
edotta dall’amministrazione del fallimento, in seguito ad un’assemblea dei
creditori, che nessun dividendo verrà distribuito ai creditori della sua classe
(DTF 118 V 196 consid. 3b; 116 II 162; RCC 1992 pag. 504 consid. 3b; riguardo
al riconoscimento del danno al momento della prima assemblea dei creditori cfr.
Pratique VSI 1996 pag. 167 consid. 3c/aa = DTF 121 V 240 consid. 3c/aa).
In una
recente sentenza pubblicata in DTF 126 V 450, il TFA ha stabilito che alla Cassa
incombe di partecipare alla prima assemblea dei creditori, incombenza che può
essere determinante per salvaguardare le pretese di diritto pubblico sollevate
contro la ditta fallita e in concreto per salvaguardare il termine di
perenzione ex art. 82 cpv. 1 OAVS.
Il momento della “conoscenza
del danno” può avvenire anche precedentemente al fallimento, ossia in
caso di rilascio di un attestato di carenza beni durante un’esecuzione in via
di pignoramento (cfr. DTF 113 V 256 con riferimenti), oppure, a determinate
condizioni, durante una moratoria concordataria (DTF 121 V 241 consid. 3c/bb in
fine, AHI Praxis 1995 pag. 164, consid. 4d).
Inoltre,
in una recente sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C., G.
P. e F.F., H 115/00 e H 132/00, consid. 4b e 4c, il TFA ha ribadito il concetto
espresso nel DTF 121 V 242 consid. 3c, secondo cui ove il concordato proposto
dal debitore non sia stato omologato dal giudice per carenza dei presupposti,
la Cassa deve sollecitamente attivarsi esaminando gli atti del concordato per
valutare se a quel momento può aver subito un danno o meno.
La Cassa
può inoltre venire a conoscenza del danno con il decreto di revoca della
moratoria concordataria (cfr. STFA non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa
A. C., G. P. e F.F., H 115/00 e H 132/00, consid. 4a).
Nella
fattispecie la Cassa ha ritenuto di aver subito un danno con la pubblicazione
dell'apertura del fallimento da parte della CEF (FUSC del __________ 2000). La
propria decisione di risarcimento danni è del 17 settembre 2001 (cfr. doc. _).
In data
23 luglio 2001 l'UF di __________ ha informato la Cassa sulla composizione
dello stato di graduatoria. Al più tardi a partire da questo momento la Cassa,
a fronte degli attivi e dei passivi indicati dall'UEF, ha potuto rendersi
effettivamente conto di aver subito un danno.
Come
visto la Cassa ha tuttavia ritenuto di aver subito un danno ben prima del
deposito dello stato di graduatoria.
A
maggiore ragione, anche volendo far partire il termine di perenzione dalla
prima assemblea dei creditori (tenutasi nel dicembre 2000 ed ammesso che dalla
stessa fossero emersi elementi tali da anticipare la conoscenza del danno), il
credito risarcitorio non sarebbe perento, in quanto la decisione della Cassa è
del 17 settembre 2001.
Va
comunque precisato che il danno sorge proprio quando i contributi non possono
più essere pretesi (o perché sono perenti o perché è fallita la ditta).
Per
quanto attiene all'eccezione sollevata per le pretese relative ai contributi
per gli anni 1995 e 1996, va precisato quanto segue. Il termine di perenzione
di cinque anni dell'art. 16 LAVS deve essere distinto da quello dell'art. 82
cpv. 1 OAVS.
Il primo
si riferisce ai contributi dovuti dal datore di lavoro, il cui importo non é
stato fissato in una decisione notificata entro un termine di cinque
anni dalla fine dell'anno civile per il quale sono dovuti.
Il
secondo invece si riferisce al diritto di risarcimento dei danni ex art.
52 LAVS nei confronti degli organi della società e si prescrive quando la Cassa
di compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal
momento in cui ne ha avuto conoscenza e, in ogni caso, decorsi 5 anni dal
giorno in cui essi si sono avverati. Il termine ex art. 82 OAVS, che deve essere
interrotto con una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS, è quindi
susseguente a quello ai sensi dell'art. 16 LAVS.
Ritornando
al caso in esame, la Cassa entro il termine di 5 anni dell'art. 16 cpv. 1 LAVS
ha promosso nei confronti della __________ diverse procedure esecutive per gli
scoperti contributivi dovuti nel 1995 e 1996. Per queste procedure non sono
stati emessi attestati di carenza beni in quanto è intervenuta l'apertura del
fallimento della società (cfr. doc. _, doc. _, pag. 4; FUSC del __________
2000).
Stante
quanto sopra il credito risarcitorio non è perento.
2.4. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid.
6).
Nell'evenienza concreta,
dallo specchietto concernente l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc.
_), dalle dichiarazione dei salari e dai controlli presso il datore di lavoro
(cfr. doc. _), dagli estratti conto dei contributi (cfr. doc. _), risulta
chiaramente l'importo dei contributi non saldati. Il danno ammonta dunque a fr.
115'979.20. (cfr. consid. 1.4.).
Il
convenuto non ha del resto contestato l'importo del danno come tale.
2.5. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.6. La Cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.7. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.8. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA del 14 giugno 1995
nella causa C., __________), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
2.8.1. Sostanzialmente
il convenuto sostiene che sarebbe stata la crisi del settore edile a
determinare il tracollo finanziario della ditta. Egli si sarebbe anche
impegnato a far rilevare la ditta da diversi gruppi interessati.
Questa
situazione di illiquidità lo ha costretto ad immettere liquidità nella società
ed a rinunciare al proprio stipendio per un certo periodo.
Inoltre
avrebbe anche attinto al proprio fondo di previdenza al fine di immettere
liquidità nella ditta:
(…)
8.-
Si osserva che il convenuto ha sempre adempiuto regolarmente e
tempestivamente gli obblighi verso la Cassa sino agli ultimi anni oggetto della
presente procedura, che ha fatto seguito ad una crisi profonda del settore,
oltre che, con riferimento specifico alla __________, ad una procedura
fallimentare, non conclusasi positivamente per i creditori interessati per
questioni di ordine essenzialmente formale.
Ora, è vero che i contributi paritetici in oggetto non sono stati
regolarmente versati, è comunque altrettanto vero che da parte del convenuto
l'inosservanza delle prescrizioni in materia è legittima e non colposa; non è
pertanto data una violazione né intenzionale, né per negligenza grave.
9.-
Si sottolinea e ribadisce che la __________, e per essa in
particolare il convenuto, ha fatto tutto il possibile per cercare un gruppo che
rilevasse con un concordato la società.
II convenuto ha pure regolarmente rinunciato a percepire il
proprio stipendio e immesso importanti fondi personali per cercare di salvare
la ditta.
In proposito si osserva che dall'elenco dei crediti insinuati nel
fallimento risulta in particolare quello insinuato dal convenuto per la somma
di Fr. 83'885.-, corrispondente agli stipendi non percepiti per il periodo 1997
- 1999 e a prestiti privati (ottenuti tramite prestiti da terzi, di cui il
convenuto risponde personalmente) forniti il 30 dicembre 1997 e il 2 settembre
- Dai medesimi
atti si evince altresì che lo stesso ha pure garantito (e
risponde) personalmente per altri debiti contratti dalla società.
Dagli atti fiscali dell'interessato risultano inoltre ulteriori
ingenti prestiti supplementari forniti dal convenuto alla società, per oltre
fr. 150'000.-.
Ad ulteriore dimostrazione degli sforzi profusi si osserva che per
consentire alla ditta di risolvere i propri problemi di solvibilità, in vista
di assicurare le condizioni per un suo risanamento e ripresa da parte di terzi
nel senso sopra descritto, il convenuto, nel 1999, ha inoltre pure liquidato il
proprio capitale di previdenza per poter far fronte ai relativi oneri della
società.
Si ribadisce che é stato dunque fatto tutto il possibile per
evitare di portare la società ad una situazione d'insolvenza.
Pure con riferimento ai contributi paritetici si è cercato di
mettere in atto tutte quelle necessarie misure alfine di procedere al
versamento dei medesimi entro un termine ragionevole.
Si deve pertanto concludere che al convenuto, nella sua qualità di
ex amministratore, non può essere addebitata una responsabilità ex art. 52
LAVS.
Tutti i motivi di giustificazione e di discolpa sopra menzionati
sono oggetti, concreti e provati, e non possono ora venir bellamente
disattesi" (Doc. _, pag.- 3-6)
In
concreto va analizzato se i motivi invocati dal convenuto sono idonei ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni
conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid.
2.6).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa
una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere
delle misure drastiche e immediate (STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., H
336/95, consid. 3d).
In
un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve
prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto
che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001
nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G.,
p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
Va al
riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei
contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr.
anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è
durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto giustificato
il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia precedentemente i
contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27
giugno 1994 in re M.).
Inoltre,
secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il
procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i criteri di
discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995 nelle
cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).
Nell'evenienza
concreta, dagli atti risulta che sin dal 1995 la società è stata in mora col
pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla dal mese
di marzo 1995 ed a precettarla a partire dal mese di aprile 1995 (cfr. doc. _).
La Cassa
ha peraltro precisato che già dal 1991 la ditta non pagava regolarmente i
contributi sociali (cfr. consid. 1.4). Tale affermazione non è stata contestata
dal convenuto. Egli ha confermato tale fatto sottolineando comunque che
nonostante le difficoltà riscontrate, la ditta è riuscita sino al 1995 a pagare
gli oneri contributivi.
I
contributi non versati, oggetto della presente vertenza, sono relativi al
periodo 1995-1999.
Il TCA
constata che l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee.
Infatti la Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere
procedure esecutive per l'incasso dei contributi sin dal 1991.
Non siamo
dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto
eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243). Va pertanto
rilevato che in quest'ultima sentenza la ditta, oltre a non versare i
contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria attività
senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di limitare al
massimo i danni causati alla Cassa.
In
conclusione, anche gli sforzi del convenuto e della società non modificano
dunque la situazione secondo cui la ditta era in difficoltà da ormai troppo
tempo per ammettere un qualsiasi motivo di discolpa (cfr. consid. 2.5.).
In una
sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H
132/ 00, il TFA si è così espresso:
"
(…)
il mancato pagamento di tali oneri si è protratto
troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995 l'omissione
degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo quest'ultima a
promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi (…)"
In
un'altra sentenza (STFA del 15 giugno 2001 nella causa A., H 29/01, consid 4d)
l'Alta Corte ha ancora rilevato:
"
(…)
"d) Les premiers juges ont déduit de ce qui
précède que, antérieurement aux difficultés de trésorerie reconnues par A. en
1997, ses deux sociétés, qui accusaient d'importants arriérés de cotisations,
étaient déjà dans une situation financière très difficile. Le recourant aurait
dès lors dû constater, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger
de lui, que X. et Z. ne souffraient pas seulement d'un manque provisoire de
disponibilités mais étaient lourdement endettées et qu'il n'y avait en réalité
aucune chance de voir leur situation s'améliorer rapidement, d'une manière
décisive. On ne peut qu'adhérer à cette appréciation. On ne saurait en effet
qualifier de simple passe délicate dans la trésorerie au sens de la jurisprudence
citée ci-dessus, la situation de X. et Z., dans la mesure où le non-paiement
des cotisations d'assurances sociales s'est prolongé, pour l'une des sociétés
tout au moins, sur plusieurs années de manière récurrente (…)"
In
un'altra recente sentenza dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01,
consid. 4c, il TFA si è nuovamente espresso nei medesimi termini:
"
(…)
I dati dimostrano con palmare evidenza che i
problemi finanziari dell'A. F. SA erano tutt'altro che temporanei, la stessa
attraversando da anni una grave crisi di liquidità.
L'aver, a queste
condizioni, deliberatamente procrastinato il pagamento dei contributi per più
anni - quando invece un differimento è tollerabile in via eccezionale solo per
un periodo di breve durata - nella vana speranza di un risanamento aziendale
che doveva apparire ragionevolmente improbabile, tanto più a persona cognita
per professione e formazione, esclude che possa darsi esimente di qualsivoglia
natura a favore dell'interessato (…)"
Ora,
l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e
averlo irrimediabilmente differito a partire dal 1996 (cfr. doc. _), è segno di
una negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la
responsabilità dell'amministratore di una società anonima, cui incombeva per
legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Questa omissione costituisce una grave violazione del suo dovere di diligenza
(cfr. RCC 1992, pag. 269) doveri che
risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di un amministratore
unico (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01,
consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA
non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a).
Il
mancato pagamento dei contributi da parte della ditta era da considerare
cronico.
Non è
dunque accertato, con l'alto grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza,
che la scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici fosse,
secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la
sopravvivenza della società; e nemmeno è assodato che il datore di lavoro
potesse oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa di
compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF 108 V 188).
Viste le
circostanze rilevate era pensabile il contrario.
È vero che la crisi del settore ha probabilmente giocato un ruolo decisivo.
Comunque a persona cognita nel settore edile come __________, non poteva
sfuggire che la situazione finanziaria della ditta era tale da compromettere il
versamento dei contributi (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H
194/01, consid. 4c; STFA dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e
H 132/ 00, consid. 8b).
Il TFA ha
peraltro già avuto modo di ricordare che, poiché quella del settore immobiliare
è una crisi notoria, l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle
complicanze al momento dell'incasso dei crediti (STFA non pubblicata del 16
aprile 1998 nella causa O. G, H 193/96, consid. 3c) e quindi deve trarre le
dovute conseguenze.
Anche la
prospettata cessione della ditta a gruppi interessati (di cui non sono stati
peraltro forniti né i particolari delle prospettate cessioni né i nomi degli
acquirenti; cfr. consid. 1.5) non può valere come valido motivo di discolpa.
Il TFA in
una sentenza non pubblicata del 16 dicembre 1996 nella causa M. D., consid. 5,
H 169/95, ha stabilito che:
"
(…)
Il ricorrente stesso ammette - né poteva essere diversamente - i
ritardi, che fa risalire nel 1990. Egli afferma invero che i responsabili-
della società si erano sforzati di superare le difficoltà e richiama le
trattative con una ditta di S. per cederle
l'azienda. Tuttavia, la grave situazione debitoria della R. SA non era tale da
permettere una soluzione facile, rapida e vantaggiosa, su cui i responsabili
della società potessero ragionevolmente contare. E in effetti, la cessione non
poté andare in porto. Né l'intervento della banca creditrice, all'inizio del
1992, è stato tale, per la sua drasticità,
da valere come scusante per il ricorrente. Le grosse difficoltà
della R. SA erano piuttosto la causa che la conseguenza di quell'intervento. Il
mancato pagamento dei contributi paritetici, che oltretutto risaliva agli anni
addietro, era il frutto, come s'è
ampiamente visto, di una situazione cronica di disagi economici e finanziari rilevanti, che non, potevano
lasciare indifferenti i responsabili della società.
Viste le circostanze rilevate, non era pensabile un risanamento,
che non sarebbe stato immediato, e che non era, e di gran lunga, sicuro.
(…)"
In
un'altra sentenza non pubblicata del 2 novembre 1998 nella causa F.M, consid 8,
H 236+240/97, il TFA ha ribadito:
"
(…)
7.- Gli insorgenti sono dell'avviso che l'aver ritardato il
versamento degli oneri sociali nelle concrete circostanze non solo si
giustificava, ma anzi si imponeva, perché l'incasso del debito libico o la
vendita del pacchetto azionario a un gruppo libico - transazioni ritenute
imminenti - avrebbero consentito di solvere lo scoperto. Asseriscono inoltre
che il recupero dei crediti sarebbe stato ulteriormente pregiudicato dalla
malattia che colpi E. C. nel novembre 1991, atteso come le sue conoscenze
personali fossero decisive per le trattative.
Ora, come già rettamente concluso dal primo Tribunale, simili
giustificazioni non possono essere ritenute quali validi motivi di discolpa,
posto come gli interessati disattendano che la situazione finanziaria della T.
SA era già da lungo tempo gravemente compromessa e tale da non consentire
ragionevoli affidamenti. (…)"
In
conclusione __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il
mancato versamento dei contributi da parte della __________ e questo anche se
egli ha investito capitali propri nella società. Infatti, secondo il TFA, il
fatto che il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti
somme provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza, allorquando
la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (cfr. STFA del 31
agosto 2001 nella causa B., H 446/00, consid. 4b; STFA del 29 febbraio 1992
nella causa J., W. e T.).
2.9. Infine,
per quanto riguarda la richiesta di assunzione di prove fatta dal convenuto,
corollario del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 CF, per costante giurisprudenza, da tale principio costituzionale
deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove
circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter
prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle
prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56
consid. 2b; DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e
sentenze ivi citate).
È
utile precisare che sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente
determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di
prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non
porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti
all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360 consid. 1a
con riferimenti, Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione,
Berna 1997, § 53 N 24, pag. 344).
Quindi,
se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al
giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di
giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare
questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento
anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 5
novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4a; DTF
122 II 469 consid. 4a; 122 III 223 consid. 3c; 120 Ib 229 consid. 2b; 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 CF (SVR 2001 N. 10 pag. 28,
consid 4b; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
Nel caso in esame, la
documentazione acquisita durante l'istruttoria permette di statuire in merito
alla presente vertenza, per cui il TCA non ritiene necessario assumere altre
prove.
In particolare non è
necessario procedere al richiamo degli incarti presso la pretura e l'UEF, in
quanto la documentazione agli atti è sufficiente per definire la responsabilità
di __________ (cfr. per un caso simile cfr. STFA del 5
novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 4c.)
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é accolta.
Di
conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa __________ di
compensazione AVS fr. 115'979.20.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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