AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2001.32
Data decisione, Autorità:
15.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2001.00032
ZA/sc
Lugano
15 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 29 ottobre
2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
In relazione alla
ditta __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La ditta __________,
con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il __________
1981 (FUSC del __________ 1981, cfr. doc. _).
Lo scopo
sociale della società consiste nell'importazione, esportazione, compra-vendita
di mobili d'arredamento, tappeti e oggetti di collezione, ecc.
è stato designato amministratore unico della società, con diritto di firma
individuale, dal 6 marzo 1997 (cfr. doc. _).
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa __________ di compensazione AVS in
qualità di datrice di lavoro a partire dal 1° aprile 1981 al 31 gennaio 2000.
La
__________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1992. La
Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide
di pagamento dal mese di maggio 1992 ed a promuovere le procedure esecutive dal
mese di marzo 1995 (cfr. doc. _).
In data
24 gennaio 2001 e 12 luglio 2001 l'UE di __________ ha rilasciato 3 attesti di
carenza beni per un importo complessivo di fr. 7'886.60 (cfr. doc. _).
1.2. Per questo
motivo, costatato di aver subito un danno, il 29 ottobre 2001 la Cassa ha
emesso nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art.
52 LAVS per fr. 14'192.45 per contributi paritetici impagati nel 1997 al 1999
(cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 8 ottobre 2001, __________ ha respinto l'addebito di intenzionalità
e grave negligenza, sostenendo che la temporanea insolvenza della società
sarebbe da attribuire ad una vertenza tuttora in corso con la banca __________.
Egli in
data 3 ottobre 2001 avrebbe versato fr. 4'865.25, attingendo dal proprio
patrimonio personale (cfr. doc. _).
1.4. Con
petizione 29 ottobre 2001, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
risarcimento di fr. 9'327.20, precisando che l'ammontare dei contributi
paritetici ammonterebbe oggi a fr. 9'327.20, in quanto il convenuto ha
proceduto ad alcuni versamenti (cfr. doc. _). Nel merito l'attrice ha osservato
inoltre che:
"
(…)
Segnatamente all'insolvenza della società, si rileva che la
giurisprudenza ha valutato questo argomento in modo restrittivo e solo se
esistono particolari circostanze atte a giustificare il comportamento del
datore di lavoro, quali il breve periodo di scoperto contributivo o la carenza
di liquidità passeggera.
Nella fattispecie, la "temporanea insolvenza" della
società, che sarebbe da attribuire ad una vertenza tuttora in corso con
l'istituto di credito, non può essere condivisa dall'attrice.
Infatti, la morosità della società è iniziata nel mese di maggio
1992, con l'invio sistematico delle diffide, e dal mese di marzo 1995, sono
state promosse le procedure esecutive (la prova di tale affermazione è a
disposizione qualora venisse richiesta).
Ciò dimostra palesemente che le difficoltà nelle quali si
trova la società non sono certamente passeggere, come vorrebbe far
credere la controparte.
Siffatta situazione rende verosimile che la società ha
costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi, ciò che fa
sorgere la responsabilità dell'amministratore, al quale incombe la massima
vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Tale agire è ritenuto segno di negligenza grave del datore di
lavoro da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (STFA inedita del 27
giugno 1994, in re A. M.).
Prove: C.S.
3.1
La Cassa conferma l'esattezza del Doc. _, presentato dal
convenuto. II versamento di fr. 4'865.25, avvenuto
successivamente l'invio della decisione risarcitoria, è stato imputato sullo
scoperto, il quale è stato ridotto a fr. 9'327.20.
Purtroppo, il fatto di aver investito nella ditta, a fondo perso,
somme provenienti dal patrimonio privato dell'amministratore, diminuendo il
danno patito dalla Cassa, è irrilevante, allorquando la sua responsabilità ex
art. 52 LAVS sia stata appurata (STFA inedita del 29 febbraio 1992 in re V. J.,
W e T.). (…)" (Doc. _)
1.5. Con risposta
16 novembre 2001 il convenuto, ha ribadito quanto espresso con l'opposizione,
precisando:
"
(…)
le diffide dal 1992 e le procedure esecutive dal 1995 nei
confronti della __________ non mi concernono, in quanto ho assunto l'incarico
di amministrare la Società dal 6 marzo 1997.
Inoltre tutti gli arretrati della __________ fino al 1997 sono
stati interamente saldati, incluse le relative spese e mora.
Preciso che l'Attrice aveva già proceduto legalmente nei confronti
della __________ con le seguenti esecuzioni per entrare in possesso di
contributi paritetici AVS non soluti dal 1997 al 1999:
per il 1997
Esec. n. __________ Fr.
1'054.65 più spese e interessi
Esec. n. __________ Fr.
4'141.90 più spese e interessi
per il 1998
Esec. n. __________ Fr.
1'054.65 più spese e interessi
Esec. n. __________ Fr.
1'054.65 più spese e interessi
Esec. n. __________ Fr.
1'054.65 più spese e interessi
Esec. n. __________ Fr.
2'654.35 più spese e interessi
per il 1999
Esec. n. __________ Fr.
3'395.35 più spese e interessi
Le esecuzioni __________ (relativa ai contributi AVS del 1997)
- __________- - __________ (relativi ai contributi AVS del 1998) sono
state raggruppate dall'Ufficio esecuzioni sotto il gruppo n.,
per il quale venne convenuto in data 9 maggio 2001 una Dilazione
con un primo acconto di Fr. 1'000.00 e il rimanente ratificato con scadenza del
saldo entro il 9 maggio 2002, rate che sono state onorate fino al 14 novembre
2001, come viene dimostrato dalla dichiarazione allegata dell'Ufficio
esecuzioni - settore _.
Inoltre in data 3 ottobre 2001 ho pagato con i miei mezzi Fr.
1'478.08 alla Cassa __________ di compensazione, la quale li ha considerati
come versamento per le rate della Dilazione del 9 maggio 2001, trasmettendo una
relativa notifica all'Ufficio esecuzioni.
Per l'esecuzione __________ (relativa ai contributi AVS del 1997)
di Fr. 1'054.65 più spese e interessi è stato rilasciato il 24 gennaio 2001 un
attestato di carenza beni a carico della __________.
Per l'esecuzione n. __________ (relativa ai contributi AVS del
1998) di Fr. 2'654.35 più spese e interessi è stato effettuato in data 11
dicembre 2000 un acconto di Fr. 500.-, mentre per il rimanente è stato
rilasciato un attestato di carenza beni il 24 gennaio 2001.
In merito a questa esecuzione in data 3 ottobre 2001, ho
personalmente provveduto a effettuare un versamento di Fr. 1'567.52 che deve
venire sottratto (come pure l'acconto dell'11 dicembre 2000) da quanto dovuto
dalla __________ per l'esecuzione n. __________.
Per l'esecuzione n. __________ (relativa ai contributi AVS del
1999) di Fr. 3'395.35 più spese e interessi è stato rilasciato un attestato di
carenza beni il 12 luglio 2001.
In data 3 ottobre 2001 ho effettuato un versamento di Fr.
1'819.65 che deve venire sottratto da quanto dovuto dalla __________ per
l'esecuzione n. __________.
Constato che quanto è già
stato concesso in Dilazione alla __________, viene preteso doppiamente dalla
Cassa __________ di compensazione alla mia diretta persona, quale
amministratore della società.
Come risulta dalle disposizioni
indicate nella notifica inerente le trattenute e i contributi degli impiegati,
trasmesso annualmente dall'Istituto delle assicurazioni sociali ai datori di
lavoro, i contributi paritetici di AVS/AI/IPG del 10.1% sono al 5.05% a carico
del datore di lavoro e al 5.05% a carico del salariato, quelli di assicurazione
contro la disoccupazione del 3% (del salano determinante fino all'importo
determinante di Fr. 97'200.00 annuo) sono al 1.5% a carico del datore di lavoro
e all'1.5% a carico del salariato, quelli degli assegni
familiari cantonali del 2% sono a carico del datore di lavoro e le spese
amministrative AVS/AI/IPG sono per i contributi paritetici del 1.5 % ad
esclusivo carico del datore di lavoro.
Per quanto sopraesposto
preciso che il datore del lavoro è la __________, mentre io, in qualità di
amministratore della società, ho l'obbligo di provvedere alla dovute trattenute
dei contributi degli impiegati al momento del retribuzione e a trasmetterli
alla Cassa __________ di compensazione, ciò che ho competentemente eseguito,
includendo le spese e gli interessi di ritardo:
Pertanto non ritengo di aver
recato alcun danno alla Cassa __________ di compensazione nei limiti dei miei
obblighi, nonché contesto, come ho già effettuato in precedenza, la
"Decisione di risarcimento dei danni" emessa nei miei confronti dalla
Cassa __________ di compensazione, nonché confermo che in data 3 ottobre 2001
ho pagato con i miei mezzi personali Fr. 4'865.25 (per il 1997 Fr. 1'478.08,
per il 1998 Fr. 1'567.52, per il 1999 Fr. 1'819.65) che è quanto sarebbe stato
dovuto trattenere dagli stipendi degli impiegati (anche se non tutti gli stipendi
sono stati ancora saldati), nonché i contributi di spese amministrative,
gli interessi di mora e le spese esecutive (per dimostrare la mia buona fede,
nonostante che una parte di tali spese sono di responsabilità della società e
non mia), poiché non intendo recare alcun danno alla Cassa __________ di
compensazione.
Inoltre preciso che una parte
di quanto era stato trattenuto dai dipendenti era già stato trasmesso alla
Cassa __________ di compensazione, la quale li ha considerati a saldo dei
debiti arretrati della società, prima della mia designazione ad Amministratore.
Pertanto affermo che la pretesa
dell'Attrice di Fr. 9'327.20 deve venire aggiornata, considerando che parte di
questo conteggio è già stato convenuto in pagamento rateale (vedi Dilazione del
9 maggio 2001) con un termine di saldo entro il 9 maggio 2002, inoltre quanto
preteso non è da considerarsi a mio carico, ma bensì a carico alla __________.
L'8 ottobre 2001 ho notificato alla Cassa __________ di
compensazione la situazione della Società, allegando la lettera del 26 aprile
2001 della __________ indirizzata all'Ufficio dei Registri, nella quale
chiariva esattamente che la società è stata forzata ad una temporanea carenza
beni contro la propria volontà:
La __________ per la sua proprietà
in __________, aveva un mutuo ipotecario concesso a suo tempo dalla Banca
__________ per una valore di Fr. 2'970'000.00 con un tasso al 4 e ¼.
A causa della vendita della
Banca __________ alla __________ che successivamente è divenuta __________, la
società è stata confrontata con una richiesta di un tasso pari a 7 e ¼ che non
fu accettabile e sostenibile dalle proprie finanze, le quali erano già
confrontate con la crisi di mercato.
A causa di una procedura legale
promossa contro la __________, tutti gli affitti provenienti dall'immobile in
__________ che costituivano l'unica entrata per la __________ vennero
bloccati da parte dell'Ufficio di esecuzione (affitti cumulatisi presso di
loro).
Pertanto il legale della società
effettuò un ricorso al lodevole Tribunale d'Appello che in data 11 aprile 2000
decretò a favore della __________.
Il 21 agosto 2000 il legale
della __________ promosse una Petizione contro la __________ per un'azione di
disconoscimento di debito per un valore di Fr. 724'381.00 con degli interessi
al 5%, azione legale che tuttora è in corso presso la lodevole Pretura di
__________.
L'attuale carenza beni della
__________ non è dipesa dalle proprie attività, ma bensì a causa delle azioni
sopraccitate della __________.
A fine vertenza la __________
intende risanare la propria situazione finanziaria, mettendo nuovamente in
attivo la nostra società con l'aiuto delle entrate provenienti dagli affitti
cumulatisi presso l' Ufficio esecuzioni e da quanto riceverà a risoluzione
della vertenza in merito alla sua Petizione, nonché con la vendita del suo
immobile in __________ che ha un valore stimato di oltre Fr. 4'800'000.00.
Mi permetto di precisare che la
crisi di mercato, gli abusi finanziari avanzati dagli istituti di credito nei
confronti della __________ e il relativo blocco delle uniche entrate da parte
dell'Ufficio esecuzioni non sono stati né voluti dalla Società e neppure da me
in qualità di suo amministratore, in considerazione di quanto già sopra
esposto. Inoltre se la Cassa __________ di compensazione sarà in qualche modo
danneggiata da un eventual fallimento (non così probabile come vorrebbe
presumere l'Attrice) della __________, il relativo risarcimento dovrebbe essere
richiesto dagli azionisti della Società e non dal suo amministratore.
Inoltre bisogna considerare che
la __________ ha pagato fino ad oggi tutte le rate della Dilazione del proprio
debito verso la Cassa __________ di compensazione e con il mio pagamento del 3
ottobre 2001 sono stati coperte parte delle esecuzioni che avevano causato la
carenza dei beni della Società." (Doc. _)
1.6. Con scritto
3 dicembre 2001, il convenuto ha osservato quanto segue:
" Ho
ricevuto la vostra intimazione del 19 novembre 2001 in data 23 novembre 2001,
alla quale replico nel temine concessomi di 10 giorni (considerati quelli
festivi).
Come già riferito nella mia risposta del 16 novembre 2001, la
Cassa __________ di compensazione aveva già effettuato delle procedure
esecutive nei confronti della __________ per il suo intero credito, le quali
sono già state per la maggior parte saldate e dilazionate.
Quindi la pretesa avanzatami (quale amministratore della
__________) è una richiesta in doppio per il debito della __________ verso la
Cassa __________ di compensazione, debito che venne dilazionato con scadenza di
saldo per il 9 maggio 2002, le quali rate sono state finora onorate, inclusa
quella del mese di dicembre 2001 (copia pagamento allegato) per la quale la
__________ ha pagato in data odierna Fr. 710.- che deve venire detratto da quanto
dovuto."
(Doc. _)
1.7. Con scritto
10 dicembre 2001, la Cassa ha ridotto l'importo fatto valere con la petizione,
motivando:
"
(…)
Il danno fatto valere dalla Cassa dev'essere ridotto a fr. 6'872.20, in quanto sono pervenuti, tramite l'UE
di __________, gli importi di fr. 2'400.35 rispettivamente
fr. 422.60 (Doc. _). Quest'ultimo imputato solo nella
misura di fr. 54.65, poiché la differenza riguarda
interessi di mora e spese non considerati al momento della decisione, ritenuto
che l'esecuzione - a quella data - era ancora pendente.
Per una migliore comprensione alleghiamo (Doc. _) gli specchietti
riassuntivi aggiornati.
Le esecuzioni elencate dal convenuto sono allo stadio seguente:
anno 1997:
esec. No. __________ ACB
del 24.1.2001 di fr. 1'432.10
esec. No. __________ attiva
presso I'UE di __________ per fr. 263.47
anno 1998:
esec. No.
__________ liquidata in data
21.11.2001 con pagamento di fr. 422.60
esec. No. __________ attiva
presso l'UE di __________ per fr. 1'054.65
esec. No. __________ attiva
presso I'UE di __________ per fr. 1'054.65
esec. No. __________ ACB
del 24.1.2001 ridotto a fr. 1'097.73
anno 1999:
esec. No. __________ ACB
del 12.7.2001 ridotto a fr. 1'969.60
"
(Doc. _)
Con
scritto 11 dicembre 2001, la Cassa ha nuovamente ridotto l'importo fatto valere
con la petizione, motivando:
"
(…)
II danno fatto valere dalla Cassa deve essere ridotto a fr. 6608.73, in quanto è pervenuto, tramite I'UE di
__________, l'importo di fr. 705.-.
Tuttavia, l'importo è stato imputato solo nella misura di fr. 263.47 (Doc. _), poiché la differenza riguarda interessi di
mora e spese non considerati al momento della decisione, ritenuto che
l'esecuzione - a quel momento - era ancora pendente." (Doc. _)
1.8. Con scritto
27 dicembre 2001, il convenuto ha aggiunto:
"
(…)
Come risulta dallo scritto del 10 dicembre 2001 della Cassa
__________ di compensazione __________, il datore del lavoro in questione è la
__________, alla quale la Cassa ha trasmesso dei precetti esecutivi per entrare
in possesso del proprio credito che è stato successivamente dilazionato presso
l'Ufficio Esecuzioni, di cui le relative rate sono state regolarmente saldate
fino ad oggi dalla stessa __________. Quindi la procedura avanzata nei miei
confronti risulta in doppio rispetto a quanto già preteso ed ottenuto dalla
Cassa." (Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R.
e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22
dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. In virtù
dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di
compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per
negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
Qualora
più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più
organi di una persona morale, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne
rispondono solidalmente (DTF 114 V 214 e sentenze ivi citate).
2.3. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid.
6).
2.4. Il convenuto
contesta l'importo del danno fatto valere dalla Cassa in quanto parte dello
scoperto sarebbe stato versato alla Cassa.
Per quel
che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare
la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc.
(cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le
prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è
corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del
resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla
cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una
decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato,
l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso
può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei
contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei
contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone
chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr.
Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti,
la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati
protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto
insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento
ingiustificati (STFA del 14 dicembre 1998 nella causa G., consid. 3c, H 234/97,
STFA del 6 gennaio 1998 nella causa M. consid. 6c, H 99/95).
La Cassa
ha confermato quanto sostenuto dal convenuto riducendo l'importo del danno
chiesto con la petizione a fr. 6'608.73 (cfr. doc. _).
Ora la
dilazione di pagamento concessa dall'UE concerne effettivamente lo scoperto dei
contributi che la __________ non ha saldato. La Cassa ha ben riassunto nel doc.
_ il residuo rimasto scoperto, in parte riferito agli attestati di carenza beni
ed in parte a esecuzioni oggetto della dilazione concessa dall'UE.
È
evidente che quanto incassato dall'UE e poi versato alla Cassa deve essere
computato sulla cifra che questo TCA stabilisce quale scoperto contributivo non
saldato dalla società e opponibile al convenuto quale risarcimento danni ex
art. 52 LAVS. Parimenti vale per qualsiasi ulteriore versamento effettuato dal
convenuto in futuro.
Letta ed
esaminata la documentazione agli atti questo TCA ritiene la calcolazione
effettuata dalla Cassa corretta, in quanto dagli specchietti concernenti
l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc. _), dagli estratti conto dei
contributi paritetici (cfr. doc. _), dai precetti esecutivi e dagli attestati
di carenza beni (cfr. doc. _), dai pagamenti effettuati a tutt'oggi a saldo del
debito contributivo (cfr. doc. _) e dalle distinte dei salari (cfr. doc. _),
risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati.
Il danno
ammonta dunque a fr. 6'608.73.
2.5. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore
di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI
1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS
sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni
di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i
contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività
salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire
i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art, 14 cpv.
1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti)
ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni
ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186
consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.6. La Cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.7. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.8. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA del 14 giugno 1995
nella causa C., __________), la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
è stato designato amministratore unico della società, con diritto di firma
individuale, dal 6 marzo 1997.
2.8.1. Il convenuto
sostiene che la crisi temporanea di liquidità non sarebbe dovuta ad una sua
precisa volontà, ma la responsabilità deve essere accollata alla vertenza con
la banca __________.
In
concreto va analizzato se i motivi invocati dal convenuto sono idonei ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni
conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid.
2.6).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa
una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere
delle misure drastiche e immediate (STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., H
336/95, consid. 3d).
In
un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve
prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto
che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001
nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G.,
p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
Va al
riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei
contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr.
anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è
durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto
giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia
precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27
giugno 1994 in re M.).
Inoltre,
secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il
procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari
criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995
nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).
Nell'evenienza
concreta, dagli atti risulta che la __________ è in mora con il pagamento dei
contributi sin dal 1997 (la Cassa sostiene sin dal 1992, fatto comunque non
contestato dal convenuto). La Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare
sistematicamente delle diffide di pagamento dal mese di aprile 1997 ed a
promuovere le procedure esecutive dal mese di giugno 1997 (cfr. doc. _).
Lo stesso
convenuto ha dichiarato che la ditta ha incontrato delle difficoltà, ma che i
contributi sino al 1997 sono stati integralmente pagati.
A mente
del convenuto, la crisi del settore, oltre ad altri fattori specifici (vertenza
con la banca), avrebbe seriamente inciso sulla liquidità della ditta e sulla
sua situazione finanziaria.
Il TCA
constata che l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee.
Infatti la Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere
procedure esecutive per l'incasso dei contributi. Finché, alla fine, vi è stato
lo scoperto già indicato, risultato irrecuperabile. Questo TCA prende atto
comunque della buona volontà dimostrata dal convenuto nel cercare di ridurre il
debito contributivo.
Tuttavia
non siamo in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto
eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA. (cfr. DTF 121 V 243).
D'altra
parte nella citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243) la ditta, oltre a non
versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria
attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di
limitare al massimo i danni causati alla Cassa.
In casu,
a mente del TCA la ditta era in difficoltà da ormai troppo tempo (sin dal 1992)
per ammettere un qualsiasi motivo di discolpa (cfr. consid. 2.6.).
In una
sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H
132/ 00, il TFA si è così espresso:
"
(…)
il mancato pagamento di tali oneri si è protratto
troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995 l'omissione
degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo quest'ultima a
promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi (…)"
In
un'altra sentenza (STFA del 15 giugno 2001 nella causa A., H 29/01, consid 4d)
l'Alta Corte ha ancora rilevato:
"
(…)
d) Les premiers juges ont déduit de ce qui
précède que, antérieurement aux difficultés de trésorerie reconnues par A. en
1997, ses deux sociétés, qui accusaient d'importants arriérés de cotisations,
étaient déjà dans une situation financière très difficile. Le recourant aurait
dès lors dû constater, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger
de lui, que X. et Z. ne souffraient pas seulement d'un manque provisoire de
disponibilités mais étaient lourdement endettées et qu'il n'y avait en réalité
aucune chance de voir leur situation s'améliorer rapidement, d'une manière
décisive. On ne peut qu'adhérer à cette appréciation. On ne saurait en effet
qualifier de simple passe délicate dans la trésorerie au sens de la
jurisprudence citée ci-dessus, la situation de X. et Z., dans la mesure où le
non-paiement des cotisations d'assurances sociales s'est prolongé, pour l'une
des sociétés tout au moins, sur plusieurs années de manière récurrente
(…)"
In
un'altra recente sentenza dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01,
consid. 4c, il TFA si è nuovamente espresso nei medesimi termini:
"
(…)
I dati dimostrano con palmare evidenza che i
problemi finanziari dell'A. F. SA erano tutt'altro che temporanei, la stessa
attraversando da anni una grave crisi di liquidità.
L'aver, a queste
condizioni, deliberatamente procrastinato il pagamento dei contributi per più
anni - quando invece un differimento è tollerabile in via eccezionale solo per
un periodo di breve durata - nella vana speranza di un risanamento aziendale
che doveva apparire ragionevolmente improbabile, tanto più a persona cognita
per professione e formazione, esclude che possa darsi esimente di qualsivoglia
natura a favore dell'interessato (…)"
Ora,
l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e
averlo irrimediabilmente differito, è segno di una negligenza non indifferente
del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità dell'amministratore unico
della società, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e
nel controllo della società. Questa omissione costituisce una grave violazione
del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269) doveri che risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di
un amministratore unico (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F., H
153/01, consid. 6b; STFA non pubblicata del 5 aprile 2001, nella causa A., H
436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b;
cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Il
mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
In
concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei
contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole,
obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è
assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare
entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito
(cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01, consid. 4c; DTF 108 V
188).
Viste le
circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Inoltre,
anche se la ditta non è fallita, l'attestato di carenza beni definitivo
rilasciato in una procedura di esecuzione in via di pignoramento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro (cfr. consid. 2.3). Quindi
alla Cassa è lecito richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi
anche se la società esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c).
Per questo, dalla notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una
procedura di risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili
(RCC 1988 pag. 137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr.
critica in M. Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss.
Winterthur 1989 pag. 63).
Ne
consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il
mancato versamento dei contributi da parte della __________ e questo anche se
egli ha investito capitali nella società. Infatti, secondo il TFA, il fatto che
il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme
provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza,
allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (cfr. STFA
non pubblicata del 31 agosto 2001 nella causa R.B., H 446/00, consid. 4b; STFA
non pubblicata del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é parzialmente accolta.
Di
conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa __________ di
compensazione AVS fr. 6'608.75.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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