AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2001.21
Data decisione, Autorità:
14.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2001.00021
ZA/tf
Lugano
14 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 24 agosto
2001 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La
__________ Impresa di costruzioni (di seguito __________), con sede a
__________, è stata iscritta a Registro di Commercio il __________ 1983 (FUSC
del __________ 1983; cfr. doc. _).
Lo scopo
sociale consisteva nell'esercizio di un'impresa generale di costruzione, sopra
e sottostruttura, pavimentazioni stradali, partecipazioni ad imprese del ramo
(cfr. doc. _).
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dalla costituzione
sino al fallimento, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa __________ in qualità di datrice di
lavoro dal 1° gennaio 1984 sino al 31 dicembre 1999.
La
__________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi sin dal 1994. La
Cassa ha iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide
di pagamento dal febbraio 1994 ed a promuovere le procedure esecutive dal mese
di agosto 1994 (cfr. doc. _).
Con
decreto del 1° settembre 1999 il Pretore della Pretura di __________ ha
concesso una moratoria concordataria della durata di sei mesi (FUSC del
__________ 1999), prorogato di altri 4 mesi il 29 febbraio 2000 (FUSC
__________ 2000).
Con
decisione del 3 luglio 2000, il Pretore della Pretura di __________, ha
revocato il concordato proposto ai creditori (FUSC __________ 2000).
Con
decreti 1 e 20 settembre 2000, la Pretura del Distretto di __________ d ha
dichiarato l'apertura del fallimento in via sommaria ai sensi dell'art. 231 LEF
(FUSC del __________ 2000).
Con
scritto 13 ottobre 2000, la Cassa ha insinuato all'UEF di __________ il proprio
credito di fr. 190'127.20, per contributi paritetici AVS non soluti per gli
anni dal 1994 al 1998, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc.
_).
Con
scritto 21 maggio 2001, l'UEF di __________ ha anticipato alla Cassa che,
considerati gli attivi a disposizione, i creditori chirografari di terza classe
sicuramente non potranno essere interamente tacitati (cfr. doc. _)
1.2. Per questo
motivo, costatato di aver subito un danno, il 5 giugno 2001 la Cassa ha emesso
nei confronti di __________, una decisione di risarcimento danni ex art. 52
LAVS per fr. 190'127.20 concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF
non versati dal 1994 al 1998 (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 4 luglio 2001, __________, ha respinto l'addebito di intenzionalità
e grave negligenza sostenendo:
"
Non c'è stata intenzionalità alcuna e
neppure negligenza grave, da parte dell'A.U. __________, che fino al
1993, aveva sempre assolto tutti gli impegni verso la Cassa, se non iniziando
nella fattispecie un unico grosso cantiere, trattasi di una villa di grosse
proporzioni, di proprietà coniugi __________ ed __________ a __________, dove
la banca ha elargito un credito di costruzione di ben fr. 2'500'000.-- e la
__________ ha incassato solo fr. 850'000.--, con una perdita secca di ca. fr.
800'000.--, che per una ditta come la nostra porta d'uno sol colpo al
fallimento, dopo duri anni di fatiche e sana gestione. (Il signor __________ è
od era A.U. della __________, materiali edili, ed il nome __________, godeva di
grandi garanzie e stima. (Prove, testi, Pretore di __________).
Non può pertanto essere condannato un
amministratore fedele del patrimonio, per un solo caso sporadico di mancato
incasso, pur ammettendo l'entità della somma, che se incassata sarebbe già di
gran lunga nelle mani della Cassa AVS, il solo rimprovero che si possa muovere
alla __________, è quello di aver lavorato e non essere stata pagata.
Per queste ed altre motivazioni che esprimeremo,
in un colloquio presso il Vostro Istituto, che già sin d'ora viene richiesto,
piaccia giudicare:
- l'opposizione è accolta e di conseguenza
l'ex amministratore
unico, __________ non è tenuto a risarcire
la somma di fr.
190'127.20 alla Cassa AVS, fino all'incasso
del credito __________
- in via subordinata, la cifra verrà ridotta
di un congruo importo,
e pagabile ratealmente, secondo l'art. 123
LEF." (cfr. doc. _)
1.4. Con
petizione 24 agosto 2001, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
risarcimento di fr. 190'127.20, in quanto egli non avrebbe ottemperato ai suoi
obblighi di diligenza e di vigilanza. La Cassa ha inoltre argomentato che:
"
Nella fattispecie, dagli atti risulta che sin
dal febbraio 1990 la Cassa ha iniziato a diffidare la società e dal mese di
luglio 1991 ha iniziato le procedure esecutive (la prova di tale asserzione è a
disposizione, qualora venisse richiesta).
Dal mese di settembre 1997 la ditta non ha in
pratica più pagato i contributi paritetici.
Siffatta situazione dimostra che la società ha
costantemente procrastinato e differito il pagamento dei contributi, ciò che fa
sorgere la responsabilità dell'amministratore, al quale incombe per legge la
massima vigilanza nella conduzione e nel controllo della società.
Tale agire è ritenuto segno di negligenza grave
del datore di lavoro da parte del Tribunale federale delle assicurazioni (STFA
inedita del 27 giugno 1994, in re A. M.).
Neppure la circostanza secondo la quale il
principale debitore non avrebbe pagato quanto dovuto, portando quindi la ditta
alla rovina, cambierebbe questa valutazione.
Infatti, quella della società __________ non era
una crisi passeggera di qualche mese. Come ha d'altronde affermato l'Alta Corte,
in periodi di congiuntura negativa o crisi economica settoriale,
l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle complicazioni al momento
dell'incasso dei crediti (STFA inedita del 16 aprile 1998 in re O.G.).
Pensare di poter salvare la ditta sperando nel
pagamento di una importante fattura, indica chiaramente che la fallita società
ha fondato gli ultimi anni di attività su equilibri delicati, che dovevano far
prendere decisioni drastiche ed immediate (STFA inedita del 7 maggio 1997, in
re M. V.).
Nell'evenienza, agli atti non è tuttavia
dimostrato che il convenuto abbia agito nel modo sopra esposto.
Prove: C.S.
Da ultimo, l'attrice rileva che per la richiesta
formulata dalla controparte intesa ad ottenere una soluzione transativa, non si
sono realizzati i presupposti necessari." (cfr. doc. _)
1.5. Dopo aver
chiesto una proroga per l'inoltro della risposta di causa (cfr. doc. _),
concessagli il 19 settembre 2001 (cfr. doc. _) e dopo l'assegnazione di un
ultimo termine di 10 giorni (cfr. doc. _), il convenuto a tutt'oggi non ha
inoltrato l'allegato in parola.
in
diritto
2.1. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.2. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid.
6).
Nell'evenienza
concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _),
dagli estratti dei contributi paritetici e dai quaderni dei salari (cfr. doc.
_), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati, che ammonta a fr.
190'127.20.
Del resto
il convenuto non ha contestato l'importo del danno.
2.3. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.4. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.5. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.6. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa C.; __________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società, con diritto di
firma individuale (cfr. doc. _), dalla costituzione sino al fallimento
(pronunciato l'11 settembre 2000).
2.6.1. In sostanza
il convenuto addebita la responsabilità del mancato pagamento dei contributi e
del fallimento della ditta al mancato pagamento da parte di un cliente di
un'ingente somma di denaro.
In
concreto va analizzato se i motivi invocati dal convenuto sono idonei ad
escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni
conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid.
2.4).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che attraversa
una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere
delle misure drastiche e immediate (STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., H
336/95, consid. 3d).
In
un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve
prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto
che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 31 agosto 2001
nella causa B., H 446/00, consid. 4a; STFA del 16 aprile 1998 nella causa G.,
p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
Va al
riguardo ricordato che il TFA ha considerato cronico il mancato pagamento dei
contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G; cfr.
anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa V., in cui il mancato pagamento è
durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto
giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia
precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27
giugno 1994 in re M.).
Inoltre,
secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il
procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari
criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA del 4 maggio 1995
nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).
Nell'evenienza
concreta, dagli atti di causa risulta che sin dal 1994 la società è stata in
mora col pagamento dei contributi, ciò che ha costretto la Cassa a diffidarla
dal mese di febbraio 1994 ed a precettarla a partire dal mese di agosto 1994
(cfr. doc. _). La Cassa ha inoltre sostenuto che tale situazione si protraeva
già dal 1990 (cfr. consid. 1.4).
Questa
affermazione non è stata contestata dal convenuto.
Egli ha
semplicemente precisato con l'opposizione che la ditta avrebbe incontrato delle
difficoltà a partire dal 1993.
Come
vedremo, nella presente fattispecie, non è importante sapere di preciso da
quando la ditta è entrata in mora con il pagamento dei contributi. In ogni caso
è appurato che sin dal 1993 la ditta ha incontrato difficoltà nel pagamento dei
contributi paritetici (cfr. doc. _).
I
contributi non versati sono relativi al periodo 1994-1998.
A mente
del convenuto, il mancato incasso di una sola ingente fattura, avrebbe
seriamente inciso sulla liquidità della ditta e sulla sua situazione
finanziaria.
Il TCA
constata che, l'eluso versamento non può dirsi dovuto a difficoltà momentanee.
Infatti la Cassa ha dovuto inviare diffide alla società e anche intraprendere
procedure esecutive per l'incasso dei contributi sin dal 1993 (secondo la tesi
della Cassa sin dal 1990). Finché, alla fine, vi è stato lo scoperto già
indicato, risultato irrecuperabile.
Non siamo
dunque in presenza di un valido motivo di giustificazione previsto
eccezionalmente dalla giurisprudenza del TFA. (cfr. DTF 121 V 243).
D'altra
parte nella citata sentenza del TFA (cfr. DTF 121 V 243) la ditta, oltre a non
versare i contributi per soli tre mesi, aveva cessato immediatamente la propria
attività senza tentare la via del concordato, dando prova della volontà di
limitare al massimo i danni causati alla Cassa.
Nella
fattispecie, non è pensabile che il mancato incasso di una sola fattura abbia
compromesso l'intera esistenza della società. È vero che la crisi del settore
ha probabilmente giocato un ruolo decisivo. Comunque a persona cognita nel
settore edile come __________, non poteva sfuggire che la situazione
finanziaria della ditta era tale da compromettere il versamento dei contributi
(cfr. STFA dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H 132/ 00,
consid. 8b).
Il TFA ha
peraltro già avuto modo di ricordare che, poiché quella del settore immobiliare
è una crisi notoria, l'amministratore deve sapere che possono sorgere delle
complicanze al momento dell'incasso dei crediti (STFA non pubblicata del 16
aprile 1998 nella causa O. G, H 193/96, consid. 3c) e quindi deve trarre le
dovute conseguenze.
Il
mancato pagamento di una grossa fattura non modifica dunque la situazione
secondo cui la ditta era in difficoltà da ormai troppo tempo per ammettere un
qualsiasi motivo di discolpa ((cfr. DTF 121 V 243; cfr. consid. 2.5.).
In una
sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa R., P. e F., H 115/00 e H
132/ 00, il TFA si è così espresso:
"
(…) il mancato pagamento di tali oneri si è
protratto troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995
l'omissione degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo
quest'ultima a promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi
(…)"
In
un'altra sentenza (STFA del 15 giugno 2001 nella causa A., H 29/01, consid 4d)
l'Alta Corte ha ancora rilevato:
(…)
"d) Les premiers juges ont déduit de ce qui
précède que, antérieurement aux difficultés de trésorerie reconnues par A. en
1997, ses deux sociétés, qui accusaient d'importants arriérés de cotisations,
étaient déjà dans une situation financière très difficile. Le recourant aurait
dès lors dû constater, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger
de lui, que X. et Z. ne souffraient pas seulement d'un manque provisoire de
disponibilités mais étaient lourdement endettées et qu'il n'y avait en réalité
aucune chance de voir leur situation s'améliorer rapidement, d'une manière
décisive. On ne peut qu'adhérer à cette appréciation. On ne saurait en effet
qualifier de simple passe délicate dans la trésorerie au sens de la
jurisprudence citée ci-dessus, la situation de X. et Z., dans la mesure où le
non-paiement des cotisations d'assurances sociales s'est prolongé, pour l'une
des sociétés tout au moins, sur plusieurs années de manière récurrente
(…)"
Ora,
l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e
averlo irrimediabilmente differito a partire dal 1997, è segno di una
negligenza non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità
del membro del CdA, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella
conduzione e nel controllo della società. Questa omissione costituisce una
grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269) doveri che risultano accresciuti quando si
tratti, come in concreto, di un amministratore unico (cfr. STFA
del 5 novembre 2001 nella causa F., H 153/01, consid. 6b; STFA non pubblicata
del 5 aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Il
mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
In
concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei
contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole,
obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è
assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare
entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF
108 V 188).
Viste le
circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Inoltre alla Cassa non si
può rimproverare di non aver concesso delle dilazioni di pagamento, in quanto,
in questo, essa è libera di valutare (nei limiti dell'art. 38bis OAVS) se e
come concedere eventuali dilazioni di pagamento (cfr. STCA del 27 ottobre 2000
nella causa B, consid. 2.6, Inc. __________).
Ne
consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il
mancato versamento dei contributi da parte della __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
Di
conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa __________ di
compensazione AVS fr. 190'127.20.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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