AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2000.37
Data decisione, Autorità:
04.12.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2000.00037
ZA/cd
Lugano
4 dicembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas,
vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 15 giugno
2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La ditta
__________, con sede a __________, è stata iscritta a Registro di Commercio il
__________ 1996 (FUSC del __________ 1996, cfr. doc. _).
Lo scopo
sociale della società consisteva nell'acquisto, la vendita e la commercializzazione
di prodotti per la cosmetica (cfr. doc. _).
ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società dalla
costituzione sino al 30 marzo 1999, con diritto di firma individuale (cfr. doc.
_).
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa __________ in qualità di datrice di
lavoro dal 1° maggio 1996 al 31 marzo 1999.
La
società entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dalla costituzione,
per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidare la società dal mese di
ottobre 1996 ed iniziare le procedure esecutive dal mese di dicembre 1996 (cfr.
doc. _).
In data
31 maggio 1999 e 11 giugno 1999 sono stati rilasciati 4 attestati di carenza
beni per un totale di fr. 25'508.05 (cfr. doc. _).
Con
decreti 6 luglio della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
Appello e 30 agosto 1999 del Pretore del distretto di __________, è stata
dichiarata l'apertura del fallimento e la sospensione delle procedura ai sensi
dell'art. 230 LEF (FUSC del __________ 1999).
In data
1° marzo 2000 la Cassa ha insinuato definitivamente all'Ufficio fallimenti di
__________ il proprio credito di fr. 25'323.60 per contributi paritetici
impagati dal 1998 al 1999 e per riprese salariali dal 1996 al 1999, dopo
regolare controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
Il
fallimento è stato definitivamente chiuso in quanto nessun creditore ha
anticipato le spese all'UF come richiesto nella pubblicazione apparsa sul
Foglio Ufficiale svizzero.
1.2. Costatato di
aver subito un danno, il 6 febbraio 2002 la Cassa ha emesso nei confronti di
__________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS per un importo
complessivo di fr. 25'323.60 (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 19 maggio 2000, __________ ha respinto l'addebito di intenzionalità
e grave negligenza, sostenendo:
" Contesto
avantutto l'applicazione dell'Art, 52 LAVS e l'imputazione a mio carico di aver
violato "intenzionalmente o per negligenza grave, le
prescrizioni".
Se colpa grave può essermi imputata è unicamente quella di aver
dato fede alle asserzioni rassicuratorie che mi venivano fatte dalla
procuratrice signora __________, che ha sempre gestito autonomamente la società
rendendosi vieppiù irreperibile, sia personalmente che telefonicamente, ben
consapevole di quali sarebbero state le mie richieste; tantè che nel marzo del
1999 ho indirizzato alla signora __________, nella sua qualità sia di azionista
che di procuratrice ed amministratrice di fatto, le allegate raccomandate.
Non ho trascurato di tenermi aggiornata circa le posizioni
pendenti presso l'UEF dove i crediti vantati dalla vostra Cassa rappresentavano
una quota molto elevata; mi sono conseguentemente attivata al massimo affinchè
l'incasso della vendita del salone fosse destinata ad una sostanziale
riduzione. Infatti nel giugno del '99 vi sono stati versati più di Fr.
14'000.--.
Per quanto concerne lo scoperto da voi vantato attualmente lo
stesso risulta essere di poco superiore all'importo dei contributi paritetici
in vostro favore, calcolato sugli stipendi della signora __________ dal 1996 al
1999 (vedasi conteggio allegato).
Visto quanto precede ritengo che nulla debba venire imputato a mio
carico e che venga avviata la procedura di incasso nei confronti della signora
__________ che per altro già si era riconosciuta responsabile della gestione
finanziaria della società, sottoscrivendo la mia raccomadata del marzo '99 e
che - da me contattata negli scorsi giorni - si è dichiarata ben disposta ad un
rimborso rateale a partire dal prossimo mese di giugno.
Mi preme inoltre far notare che, a seguito della cessazione
dell'attività della __________, la signora __________ ha intrapreso un'attività
indipendente per la quale ha inoltrato a codesta Cassa la relativa domanda di
affiliazione; autorizzazione a tutt'oggi non ancora rilasciata. A questo
proposito voglio sottolineare che l'iscrizione quale indipendente permetterebbe
alla sig.ra __________ il riscatto della cassa pensione per un importo di ca.
Fr. 13'000.- che verrebbe immediatamente destinato alla riduzione del vostro
credito. Al riguardo la signora __________ è pienamente d'accordo di rilasciare
a vostro favore una dichiarazione di cessione del riscatto stesso.
Visto quanto precede chiedo che la vostra raccomandata 3/5/00
venga integralmente annullata e che ogni pretesa vantata dalla vostra Cassa
venga inoltrata, nella forma che riterrete più opportuna, direttamente alla
signora __________." (Doc. _)
1.4. Con
petizione 15 giugno 2000, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
risarcimento di fr. 23'371.30 per gli oneri sociali scaduti e non liquidati
dalla società __________, motivando:
"
(…)
Nella fattispecie, la convenuta sostiene che ad esercitare un
potere effettivo sulla società - quale organo di "fatto" - era la
signora __________, azionista e procuratrice.
AI riguardo si sottolinea che l'esistenza di un amministratore di
fatto non scarica, a priori, l'amministratore formale dalla sua responsabilità
ex art. 52 LAVS (STFA inedita del 30 marzo 1993 in re D.S., consid. 3c; STCA
inedita del 7 agosto 1996 in re O. G., consid. 2.9).
II fatto che l'amministratrice di fatto __________ abbia
sottoscritto la lettera del 31 marzo 1999 (Doc. _) della convenuta, con la
quale quest'ultima la riteneva responsabile delle eventuali conseguenze
relative alla gestione amministrativa e finanziaria della fallita, non ha
alcuna rilevanza nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS.
Tale sottoscrizione deve essere piuttosto inserita nel contesto
civilistico del rapporto tra i due.
Infatti, spetta all'amministratore, conformemente alla
giurisprudenza (DTF 114 V 223), vigilare sulle persone incaricate della
gestione e della rappresentanza, affinché rispettino le prescrizioni legali.
Dall'opposizione non emerge tuttavia che la convenuta
abbia agito nel modo sopra esposto.
Di conseguenza, non avendo la stessa ottemperato agli obblighi di
diligenza e di vigilanza che, secondo la giurisprudenza, va oltre la prudenza
che è d'uso osservare nei propri affari, ella deve assumersi le conseguenze del
mancato pagamento dei contributi alla Cassa.
Prove: C.S.
3.2
Segnatamente all'assunzione d'informazioni della convenuta,
l'attrice evidenzia l'assenza di prove relative all'interessamento o a
solleciti della convenuta nei confronti della signora __________.
Neppure è dimostrato che la convenuta prese contatto, in qualità
di amministratrice unica, direttamente con la Cassa, la quale l'avrebbe
informata del debito contributivo.
Rilevante è pure il fatto che la controparte è stata
amministratrice unica della società durante il periodo di attività della
stessa, ossia dal 1996 al 1999.
Quindi, il fatto di non aver fatto uso del potere decisionale che
il mandato le conferiva, non scagiona la convenuta dalla propria responsabilità
ex art. 52 LAVS (STCA 13 febbraio 1995 in re W. P. S. B.) e ciò in
considerazione dal fatto che la violazione delle norme legali è possibile anche
per omissione.
Prove: C.S.
4.3
Secondo la giurisprudenza del TFA, l'amministratore deve, se
intende limitare i rischi connessi alla sua funzione, rassegnare le dimissioni
quando accerta che non dispone di alcun potere decisionale (DTF 123 V 173
consid. 3a).
La convenuta ha invece dimissionato solo il 30 marzo 1999 (Doc.
_,). Pertanto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati
pagamenti di contributi deve essere considerata un'inosservanza per negligenza
grave delle prescrizioni (RCC 1989, pag. 115).
In ragione del fatto che le dimissioni sono state presentate a
fine marzo 1999, la responsabilità della controparte deve limitarsi agli
scoperti contributivi relativi agli anni 1996 - 1998, pari a fr.
23'371.30.
Prove: C.S.
3.4
L'attrice prende atto che la fallita società, nel giugno 1999, ha
versato un significativo ammontare, che è stato accreditato per l'anno 1997
(Doc. _,). Tuttavia, si evidenzia che sono rimasti ancora scoperti i saldi dei
contributi paritetici dal 1996 al 1999 e relativi all'intero periodo di
attività della società.
Trattandosi quindi di una morosità durevole - sin dalla
costituzione della società - che è stata aggravata dalle numerose procedure
esecutive promosse (Doc. _), si può dedurre che la società ha procrastinato e
differito costantemente il pagamento dei contributi.
Tale agire fa sorgere la responsabilità dell'amministratrice, alla
quale incombe per legge la massima vigilanza nella conduzione e nel controllo
della società (STFA inedita del 27 giugno 1994 in re M. A.).
Prove: C.S.
Controparte contesta inoltre l'ammontare del danno, segnatamente
il calcolo dei contributi dovuti sui salari versati alla procuratrice
__________.
Gli importi relativi ai salari versati alla signora __________ ed
indicati sulle distinte salari 1996 al 1999 (Doc. _) collimano con il conteggio
esibito dalla controparte (Doc. _).
Per contro, la convenuta ha erroneamente calcolato il contributo
AF sulla base dei contributi AVS/AI/IPG anziché considerare l'ammontare
complessivo dei salari.
Pertanto, l'asserzione sostenuta dalla controparte relativa alla
quantificazione del danno non trova fondamento.
Prove: C.S.
In considerazione delle affermazioni della convenuta, segnatamente
al ruolo di amministratrice di fatto della signora __________, l'attrice ha già
proceduto a notificare alla stessa la decisione risarcitoria.
Prove: C.S." (Doc. _)
1.5. Con risposta
del 10 luglio 2000 __________ ha ribadito quanto espresso con l'opposizione,
precisando:
" Con
riferimento alla petizione 15 giugno 2000 della Cassa __________ per l'azione
di risarcimento in danni in materia di contributi AVS/AI/IPG della fallita
__________, con la presente non posso che ribadire quanto ampiamente esposto
nel mio reclamo del 19 maggio scorso circa l'amministrazione di fatto della
società da parte della direttrice signora __________ ed i miei innumerevoli interventi
alfine di risanare la posizione debitoria della società stessa.
Ben consapevole degli obblighi dell'amministratore unico mi preme
però sottolineare l'arbitrarietà delle asserzioni al punto 3.2 della petizione
della Cassa Compensazione; il mancato contatto diretto con la Cassa non implica
esplicitamente negligenza nella vigilanza: il controllo della corrispondenza,
segnatamente dei precetti ed i contatti diretti con l'ufficio esecuzioni e
fallimenti e con l'ufficio che si occupava della contabilità della società mi
sembrano ben più valide argomentazioni.
Sempre nel contesto delle responsabilità dell'amministratore,
segnatamente alla vigilanza delle persone responsabili, la dimostrazione è
l'incontro avuto presso gli uffici della Cassa Compensazione tra la signora
__________ ed il signor __________ per la definizione di una rateazione dei
pagamenti di quanto dovuto:
rateazione concordata in Fr. 500.- mensili a far stato dal mese di
agosto.
A tale proposito allego copia della lettera 26.6.00 della signora
__________ "all'Istituto AVS".
Sempre in occasione dell'incontro di cui sopra sono pure state
definite le problematiche connesse all'iscrizione della signora __________
quale indipendente; iscrizione avvenuta con data 3 luglio e già trasmessa
all'assicurazione __________ per lo svincolo della quota di riscatto che verrà
versata, quale acconto, alla Cassa Compensazione.
In considerazione di quanto sopra chiedo cortesemente che
l'ingiunzione di pagamento a mio carico venga sospesa o quanto meno posticipata
fino al 31 dicembre 2002 al massimo, data questa entro la quale il debito nei
confronti della Cassa Compensazione sarà totalmente soluto da parte della
signora __________." (Doc. _)
1.6. Con scritto
23 agosto 2000, la Cassa ha osservato:
" Vi
informiamo tuttavia che la signora __________, debitrice solidale, ha
effettuato, in data 22 agosto corr., un versamento a titolo di acconto di fr.
10'000.-. Sulla rimanenza del debito, la Cassa ha rilasciato all'interessata
una dilazione di pagamento (cfr. allegato).
II valore di causa aggiornato è quindi pari a fr. 13'371.30.
Conseguentemente, l'attrice aderisce alla richiesta della
controparte di sospensione della presente causa sino al 31 dicembre 2002."
(Doc. _)
1.7. A seguito di
un accertamento effettuato dal TCA volto a sapere se __________ continuava a
pagare regolarmente le rate e a quanto ammonta il credito (cfr. doc. _), in
data 17 aprile 2002 la Cassa ha osservato:
" con
riferimento al procedimento di cui a margine ed in particolare alla richiesta
del 16 aprile corr., le comunichiamo che la signora __________, debitrice
solidale, non ha rispettato la dilazione concessa il 23 agosto 2000.
Conseguentemente, la Cassa, in data 11 giugno 2001, ha avviato la
procedura esecutiva per l'incasso forzato del credito.
II valore di causa aggiornato è pari a fr. 10'323.60,
considerati i versamenti di acconti di cui l'ultimo effettuato il 3 aprile
c.m."
(Doc. _)
1.8. In data 30
aprile 2002, __________ ha osservato:
"
Con riferimento alla vostra raccomandata del 18
aprile scorso e dopo
un incontro con la signora __________ posso
confermarvi la ferma risolutezza della signora __________ stessa a far fronte
agli impegni presi relativamente alla dilazione concessale il 23 agosto 2000 ed
al termine per il saldo, fissato al marzo 2003; ne è la dimostrazione la
riduzione del residuo scoperto.
Ben consapevole del non rispetto di tutte le
scadenze mensili, mi preme far notare che i versamenti avvengono con
continuità, gli ultimi risalgono infatti al 14 febbraio ed al 28 marzo 2002.
Inoltre entro la fine del mese di maggio verrà effettuato un ulteriore
versamento di Frs. 1'000.--." (cfr. doc. _)
1.9. In data 16
maggio 2002 la Cassa ha osservato:
"
con riferimento al procedimento di cui a margine
ed in particolare
all'ordinanza del 15 maggio 2002, le comunichiamo
che la causa è sospesa fino al 31 dicembre 2002. Di conseguenza, solo a quel
momento si potrà stabilire se la stessa dovrà proseguire nei confronti della
convenuta.
Il valore di causa è rimasto immutato rispetto a
quello indicato nello scritto del 17 aprile 2002, vale a dire fr.
10'323.60." (cfr. doc. _)
1.10. In data 19
novembre 2002 la Cassa ha osservato:
"
con riferimento al procedimento di cui a
margine, segnatamente alla
sospensione della presente causa sino al 31
dicembre 2002, l'attrice ribadisce che la signora __________, debitrice
solidale con la convenuta __________, non ha rispettato la dilazione e che nei
suoi confronti è stata avviata, in data 11 giugno 2001, la procedura esecutiva
per l'incasso forzato del credito.
Alla luce di quanto esposto, pur considerando che
la signora __________, saltuariamente effettua dei versamenti di cui l'ultimo
il 14 ottobre 2002, l'attrice chiede a codesto Tribunale la riattivazione della
causa nei confronti della convenuta, precisando che il valore di causa attuale
ammonta a fr. 8'823.60." (cfr. doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria
civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H
335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio
2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. In virtù dell'art. 52 LAVS
"il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di compensazione i danni da
lui causati violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur 1989
pag. 63).
2.3. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid. 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione (cfr. STFA del 4 ottobre 2002 nella
causa A. e T., H 346/01, consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid.
6).
Per quel
che concerne l'ammontare del danno, spetta all’amministrazione di documentare
la propria pretesa mediante estratti, salari, fatture, estratti conto ecc.
(cfr. Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 396, N.4.4.2.).
Tuttavia
va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione
delle parti, in caso di contestazione, incombe alla controparte portare le
prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è
corretto ( RCC 1991 pag. 133, consid. II/1b).
Del
resto, secondo la giurisprudenza del TFA, se il credito fatto valere dalla
cassa di compensazione in una procedura di risarcimento danni si basa su una
decisione di fissazione di contributi arretrati cresciuta in giudicato,
l’ammontare del danno fatto valere davanti all’autorità cantonale di ricorso
può essere rivisto soltanto se vi sono motivi di indubbia erroneità dei
contributi. Questo vale anche nel caso in cui la decisione di fissazione dei
contributi non sia stata indirizzata personalmente alle singole persone
chiamate in seguito in causa (RCC 1991, pag. 133, consid. II/1b; cfr.
Trisconi-Rossetti, op. cit., RDAT II 1995, pag. 374, N.4.3.6).
Infatti,
la possibilità di ricorrere contro la decisione sui contributi arretrati
protegge in modo sufficiente gli organi del datore di lavoro divenuto
insolvibile contro il rischio di dover assumere crediti di risarcimento
ingiustificati (STFA inedita del 14 dicembre 1998 in re R.G., consid. 3c, H
234/97, del 6 gennaio 1998 in re A.D.M. consid. 6c, H 99/95).
In casu,
la convenuta si limita a contestare in modo generico l'ammontare del credito
risarcitorio della Cassa senza minimamente indicare in cosa la Cassa avrebbe
sbagliato, contravvenendo quindi al summenzionato obbligo di collaborazione
sancito dalla giurisprudenza. Con l'opposizione ella si era limitata a
sostenere che:
"
Per quanto concerne lo scoperto da voi vantato attualmente lo
stesso risulta essere di poco superiore all'importo dei contributi paritetici
in vostro favore, calcolato sugli stipendi della signora __________ dal 1996 al
1999 (vedasi conteggio allegato)." (cfr. doc. _)
Del
resto, in sede di risposta, la convenuta non ha più ribadito la contestazione
sull'importo del danno, anzi ha chiesto che venisse sospesa la causa in attesa
dell'estinzione dei pagamenti rateali convenuti tra l'attrice e __________ (cfr.
doc. _).
Nell'evenienza
concreta, dagli estratti concernenti l'evoluzione del debito (cfr. doc. _),
dagli estratti dei contributi paritetici e dai quaderni dei salari (cfr. doc.
_), dalla ricapitolazione della Cassa effettuata dopo il versamento di diversi
acconti da parte di __________, risulta chiaramente l'importo dei contributi
non saldati, che ammonta a fr. 8'823.60 (cfr. doc. _).
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.5. La cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.7. Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA del 14 giugno 1995
nella causa C.,__________) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se stessa,
né a eventuali cause di un fallimento.
ha ricoperto la carica di amministratrice unica della società dalla
costituzione sino al fallimento, con diritto di firma individuale (cfr. doc.
_).
2.7.1. La convenuta
sostiene che ad occuparsi della gestione della società era __________, procuratrice
con firma individuale. Quest'ultima l'avrebbe sempre rassicurata sulla
situazione finanziaria della società. A mente della convenuta inoltre - per
quanto è dato di capire - __________, nonostante le richieste, non le avrebbe
fornito la documentazione contabile della società.
A mente
della convenuta inoltre - per quanto è dato di capire - __________ nonostante
le richieste, non le avrebbe fornito la documentazione contabile della società.
Accettando
il mandato di amministratrice unica della __________, __________ ha assunto
tutti gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STFA del 16 settembre 2002
nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.1.; STFA del 23 agosto
2002 nella causa V. V. e M. C., H 405+406/00, consid. 4.2; STFA del 28 maggio
2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA del 5 novembre 2001 nella causa
F., H 153/01, consid. 6b).
La
responsabilità per il corretto adempimento degli oneri assicurativi nonché la
diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali non incombeva
quindi solo a __________ (procuratrice e presunta organo di fatto della
società), bensì anche e soprattutto all'amministratrice unica __________,
trattandosi di attribuzioni inalienabili nel senso dell'art. 716a cpv. 1 cifra
5 CO (cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; STFA
del 27 aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 novembre
2000 nella causa S., consid. 4b, H 238/98). In caso contrario si finirebbe per
legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (cfr. STFA del 27
aprile 2001 nella causa B., H 234/00, consid. 5d; STFA del 13 febbraio 2001
nella causa M, H 225/00, consid. 3c; STFA del 29 maggio 1995 nella causa C.,
consid. 3b, H 294/94).
Nella
presente fattispecie le argomentazioni sollevate dalla convenuta non sono
sufficienti per liberarla della responsabilità ex art. 52 LAVS.
D'altronde
__________ non ha minimamente provato di essere stata impedita di raccogliere
informazioni in merito al pagamento dei contributi sociali né ha indicato come
e quando ha verificato che i contributi sociali venissero regolarmente pagati
(ad esempio interpellando direttamente la Cassa). La convenuta si è limitata a
dire che, nonostante le richieste, __________ non le avrebbe fornito la documentazione
contabile della società.
Tutto ciò
non è sufficiente.
La
convenuta, in violazione degli obblighi che le derivano dalla carica di
amministratrice unica di una società anonima, non ha svolto un sufficiente
controllo.
Come
ricorda la costante giurisprudenza federale, ad ogni amministratore spetta ai
sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO “l’alta vigilanza sulle persone
incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza
della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni “.
Pertanto
deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento
dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti
dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo
per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto
di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega
gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate
(cfr. STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a; DTF 114 V
219, consid. 4a = RCC 1989, pag. 1116, consid. 4a e STFA non pubblicata del 25
luglio 1991 in re V.E. cfr. anche STFA del 29 agosto 1997 nella causa M.).
Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano
regolarmente versati (cfr. STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H
153/00, consid. 8b; DTF 108 V 202 consid. 3a; Frésard, Les développements
récent de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la
responsabilité del l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, pag. 165). Non è
sufficiente esaminare i conti una volta all'anno (cfr. STFA del 27 febbraio
2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a). Secondo la nostra Massima istanza,
egli deve rassegnare le proprie dimissioni dal CdA se, nonostante le sue
sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (cfr. STFA del 17
gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 21 dicembre
1993 nella causa M.T.S. e STFA del 15 dicembre 1993 nella causa N.).
Se non ha
adempiuto i suoi obblighi con la dovuta diligenza che, secondo la
giurisprudenza, va oltre la prudenza che è d’uso osservare nei propri affari
(STFA del 29 maggio 1995 nella causa A. C. p. 6; DTF 99 II 179; STFA del 19
maggio 1995 nella causa M. D), il membro del Consiglio di amministrazione o
l'amministratore unico sarà ritenuto responsabile del danno.
Il ruolo
di presunto organo di fatto di __________, non giustifica comunque la passività
di __________. Ella non ha adempiuto ai propri obblighi con la dovuta
diligenza.
La
convenuta non poteva, nella veste di amministratrice unica di una società
anonima, accontentarsi di svolgere un ruolo passivo nella società. La convenuta
avrebbe dovuto verificare puntualmente e personalmente che i contributi
paritetici venissero effettivamente versati alla Cassa (cfr. STFA del 17
gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b). Ella avrebbe anche
potuto interpellare l'ufficio di revisione attingendo dati contabili oggettivi,
dai quali avrebbe facilmente potuto dedurre che vi erano oneri sociali scoperti
o perlomeno possibili difficoltà finanziarie della società (cfr. STFA dell'11
settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4).
Essersi
fidata senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è
segno di una grave negligenza dell'amministratrice unica. I controlli le
avrebbero permesso di appurare la precaria situazione finanziaria della società
(cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C., H 349/01, consid.
2.4; STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3c; STFA del 4
febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c; STFA del 17 gennaio 2002
nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b;STFA dell'8 marzo 2001 nella causa A.
C., G. P. e F. F., H 115/00 e H 132/00, consid. 8b), che navigava in brutte
acque da diverso tempo, costringendo la Cassa a diffidarla e precettarla sin
dal 1996.
Nulla
impediva alla convenuta di richiedere qualsivoglia informazione o
documentazione che gli necessitasse per far fronte ai doveri richiesti ad
un'amministratrice unica, attingendo ad esempio a dati contabili oggettivi
facendo capo all'ufficio di revisione. (cfr. STFA dell'11 settembre 2002 nella
causa C. C. e M. C., H 349/01, consid. 2.4; STFA del 28 maggio 2002 nella causa
F., H 403/01, consid. 3c). Diverso sarebbe stato se, appena conosciuta
l'esposizione debitoria a titolo di contributi alle assicurazioni sociali, il
convenuto avesse inoltrato immediatamente le proprie dimissioni (cfr. STFA del 16
settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 9); uscendo
quindi dalla società per tempo, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una
simile situazione (cfr. STFA del 23 agosto 2002 nella causa V. V. e M. C., H
405+406/00, consid. 4.2; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01,
consid. 4c). Per contro, la convenuta dopo aver constatato di non avere
ricevuto i ragguagli richiesti alla procuratrice (cfr. doc. _), ha atteso sino
al 30 marzo 1999 prima di dimettersi (cfr. doc. _).
La
convenuta non può liberarsi da ogni responsabilità asserendo che le sue
richieste di informazioni sono restate lettera morta. La lunga permanenza nella
società, fa pensare che la convenuta ha lasciato correre le cose, senza
verificare con mano l'effettiva situazione societaria (cfr. STFA del 16
settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H 10+45/01, consid. 10.2.; STFA
del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00, consid. 3c; STFA del 13 maggio
2002 nella causa A, H 65/01, consid. 5).
Se è vero
che l'amministratore unico, rispettivamente il membro del CdA può delegare
compiti - tra cui anche quello di curare che i contributi vengano pagati -, è
pur vero che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni delegate siano
effettivamente svolte (cfr. STFA del 28 maggio 2002 nella causa F., H 403/01,
consid. 3b; STFA del 27 febbraio 2002 nella causa S., H 282/01, consid. 5a;
STFA del 17 gennaio 2002 nella causa A. e B., H 38/01, consid. 4b; STFA del 5
aprile 2001, nella causa A., H 436/00, consid. 3b). Non è possibile liberarsi
da ogni responsabilità ex art. 52 LAVS ed affermare di aver ottemperato al
proprio dovere di diligenza semplicemente delegando i compiti ad una persona
più competente, con specifiche conoscenze economiche e finanziarie (SVR 2002
AHV Nr. 9 consid 3a).
Per
quanto attiene alla presunta ed esclusiva colpa di __________ s, si ricorda in
questo contesto che l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nell'ambito della
responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS per giustificare una riduzione del
risarcimento in relazione con la gravità dell'errore commesso dal responsabile
(cfr. Pratique VSI 1996, pag 306, citata in STFA del 13 novembre 2000 nella
causa S., consid. 4b, H 238/98).
Il TFA ha
infatti precisato che (Pratique VSI 1996 pag 309):
"
En l'espèce, les faits reprochés aux recourants
sont en partie postérieurs à cette date. Mais l'art. 759 al. 1 CO ne saurait,
quoi qu'il en soit, trouver application dans le cadre de la responsabilité de
l'art. 52 LAVS, pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en
relation avec la gravité de la faute responsable. Cette nouvelle disposition du
code des obligations autorise une limitation de la responsabilité du défendeur
jusqu'à concurrence du montant qu'il devrait payer s'il était seul responsable
(solidarité différenciée); elle permet au responsable d'invoquer des facteurs
de réduction qui lui sont propres. Pour ce qui est de la gravité de la faute de
l'auteur de l'acte illicite, c'est uniquement la légèreté de celle-ci (art. 43
al. 1 CO) qui peut être invoquée (Böckli, op. cit., p. 1103, note 2022
ss; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, & 36,
note 99 ss).
Or la responsabilité fondée sur l'art. 52 LAVS
implique, par définition, une faute qualifiée, soit une faute intentionnelle,
soit une négligence grave."
In
sostanza, il disinteresse mostrato da __________ ne determina la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS. La convenuta ha omesso di compiere quanto
doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle
incombenze riconducibili alla funzione di amministratrice unica di una società
anonima (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01, consid. 4c,
nella fattispecie si trattava di un membro del CdA). Ella ha omesso di verificare
se i contributi sociali fossero stati pagati. Questa omissione costituisce una
grave violazione del suo dovere di diligenza (cfr. RCC 1992, pag. 269), dovere che risulta accresciuto quando si tratti,
come in concreto, di un amministratrice unica (cfr. STFA del 28
maggio 2002 nella causa F., H 403/01, consid. 3b; STFA dell'11 gennaio 2002
nella causa C., H 103/01, consid. 4c; STFA del 5 novembre 2001 nella causa F.,
H 153/01, consid. 6b; STFA non pubblicata del 5 aprile
2001,
nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF
112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Del
resto, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati
pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza
grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività della convenuta è
quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subito dalla
Cassa (cfr. STFA del 13 maggio 2002 nella causa A, H 65 /01, consid. 5; STFA
del 17 gennaio 2002 nella causa A e B., H 38/01, consid. 4b).
Quanto al
fatto che __________ abbia esonerato __________ da ogni responsabilità (cfr.
doc. _), è ininfluente nel rapporto esterno con la Cassa, trattandosi di mera
questione interna, riferita al rapporto di diritto privato tra __________ e
__________ (cfr. STFA del 16 settembre 2002 nella causa P.Z, L.B. e J.A.D.B, H
10+45/01, consid. 10.3; STFA dell'11 settembre 2002 nella causa C. C. e M. C.,
H 349/01, consid. 2.5; STFA del 28 maggio 2002 nella causa P., H 445/ 00,
consid. 3c; STFA del 24 ottobre 2000 nella causa T., C. e S., H 113/00, consid.
5; STFA del 30 aprile 1998 nella causa C.S e C.B, H 159+164/97, pag. 7)
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza __________ è condannata a versare alla Cassa __________ fr.
8'823.60.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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