AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2000.34
Data decisione, Autorità:
22.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2000.00034
ZA/sc
Lugano
22 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 25 maggio
2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
Cassa comp. __________,
contro
__________,
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La ditta
individuale __________ Impresa di Costruzioni, con sede a __________, è stata
iscritta a Registro di Commercio di __________ il __________ 1983 (cfr. doc.
_).
Lo scopo
sociale della società consisteva nel commercio di legna, scavi trasporti,
lavori edili e giardini, ecc.
è stato il titolare della ditta con firma individuale (cfr. doc. _).
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa di compensazione __________ in qualità
di datrice di lavoro a partire dal 1° gennaio 1991.
La
società entrò in mora con il pagamento dei contributi sin dal mese di ottobre
1992, per cui la Cassa dovette sistematicamente diffidare e precettare la
società (cfr. doc. _).
Con
decreto 14 maggio 1998 il Pretore di __________ ha concesso alla __________ una
moratoria concordataria della durata di sei mesi. Con decreto 20 ottobre 1998
il Pretore di __________ ha concesso una proroga di sei mesi.
In data 9
giugno 1999, a seguito della mancata omologazione del concordato, il Pretore ha
revocato la moratoria concessa alla società.
Di
conseguenza, con decreto 27 settembre 1999 della Pretura di __________ à, è
stata dichiarata l'apertura del fallimento (FUSC del __________ 2000).
La Cassa ha
pertanto insinuato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ il proprio
credito di fr. 110'061.60 per contributi paritetici impagati dal mese di giugno
1996 al mese di maggio 1998, dopo regolare controllo del datore di lavoro (cfr.
doc. _).
1.2. Per questo
motivo, costatato di aver subito un danno, il 29 marzo 2000 la Cassa ha emesso
nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS
per fr. 110'061.60 concernente i contributi paritetici non versati dal mese di
giugno 1996 al mese di maggio 1998 (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 12 maggio 2000, __________ ha respinto l'addebito di intenzionalità
e grave negligenza, ritenuto che sarebbe stata la crisi del settore edile a
determinare il tracollo finanziario della ditta. A questo fattore si sarebbe
aggiunto anche un aumento dei costi d'interesse, un aumento degli oneri
assicurativi, una diminuzione delle ordinazioni con la conseguente
disoccupazione parziale di alcuni dipendenti.
Infine
alcuni clienti non avrebbero onorato le loro fatture per un totale di circa fr.
426'000.--.
Il
convenuto avrebbe fatto di tutto per salvare la ditta. Egli avrebbe riscattato
la propria assicurazione sulla vita ed utilizzato la propria cassa pensione per
sanare i passivi della ditta, la moglie avrebbe messo a disposizione fr.
200'000.-- a garanzia dei conti passivi della ditta ed a causa delle
continue insolvenze, nel Natale 1997 egli avrebbe pure impegnato i libretti di
risparmio dei tre figli per ottenere il denaro per i salari di fine anno (cfr. doc. _, consid. 1.5.).
1.4. Con
petizione 25 maggio 2000, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
risarcimento di fr. 110'061.60, in quanto il convenuto non avrebbe ottemperato
agli obblighi di diligenza e vigilanza. La Cassa ha inoltre argomentato:
"
(…)
v Per poter incassare i contributi
scoperti, la Cassa, è stata obbligata ad iniziare delle procedure esecutive già
a partire dal mese di ottobre 1992.
Infatti,
fino alla chiusura della ditta, avvenuto il 9 giugno 1999 si é dovuto sempre
continuare con l'incasso sistematico per via esecutiva (vedi doc._).
v Il differimento del pagamento dei
contributi non deve, quindi, essere divenuto cronico (STFA del 27 giugno 1994
in re A. M.). Se, invece, un miglioramento decisivo e veloce non appare
possibile, l'agire in tale senso non è giustificato (Knus, op. cit. p. 54).
v Nel caso concreto è incontestato che
la ditta __________ ha pagato solo parzialmente i contributi sociali dovuti da
giugno a dicembre 1996, mentre ha omesso di versare quelli relativi dal mese di
gennaio 1997 al mese di maggio 1998. Il credito è stato infatti insinuato al
commissario del concordato e non è contestato. Inoltre, la moratoria
concordataria concessa dal Pretore é stata revocata con decreto 9 giugno 1999,
su richiesta del commissario, motivo per cui e stato pronunciato il fallimento.
In simili condizioni dev'essere pertanto ammesso che alla Cassa di
Compensazione é insorto un danno di fr. 110'061.60.
v Anche il fatto che il convenuto abbia
investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme provenienti dal suo
patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza allorquando é approvata la sua
responsabilità ex art. 52 LAVS.
v Inoltre, il TFA riconosce che egli
deve prestare particolare attenzione nel caso in cui é a conoscenza del fatto
che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria.
v Per quanto attiene al procedimento
penale nei confronti del convenuto, la sentenza del 19 ottobre 1999 relativa
all'infrazione dell'art. 87 LAVS ‑ mancato versamento delle trattenute
dal 1° maggio 1996 al 31 dicembre 1997 rammentiamo che tale procedimento del
diritto penale non ha incidenza sul l'applicazione dell'art. 52 LAVS. (…)"
(Doc. _)
1.5. Con risposta
16 giugno 2000 il convenuto ha ribadito quanto espresso con l'opposizione:
" (…)
Soluzioni Per
cercare di risanare la situazione, sempre nella speranza di un miglioramento ho
fatto tutto il possibile, riscattando pure la mia assicurazione sulla vita
ed utilizzando la mia cassa pensione a favore dei dipendenti e facendo
impegnare a mia moglie altri 200.000.‑ fr. a garanzia dei conti passivi
della ditta.
A causa delle continue insolvenze, nel
Natale 1997 ho pure impegnato i libretti di risparmio dei miei tre figli per
ottenere il denaro per i salari di fine anno.
Ho sempre fatto di tutto per poter
pagare almeno i salari dei dipendenti facendo anche sacrifici personali e
rinunciando spesso al mio salario per onorare i pagamenti più urgenti.
Per racimolare il mancante al
mantenimento della famiglia (sono coniugato con tre figli) mi sono adattato a
lavorare nei fine settimana come cuoco o organizzatore in manifestazioni varie.
Moratoria In
questa situazione, non potendo ottenere altro denaro dalle banche nell'aprile
1998 ho chiesto una moratoria concordataria per cercare di salvare i 10 posti
di lavoro che mi rimanevano. Durante il periodo concessomi sono riuscito a
dimostrare che la ditta, senza l'onere dei vecchi debiti, é sana, lavora bene,
a fa pure degli utili discreti.
Purtroppo la moratoria non ha avuto
esito e nel settembre 1999 ho chiesto il fallimento della mia ditta.
Processo Appena
dopo il fallimento ho subito un processo a __________ per la medesima causa,
ossia insolvenza presso ca. Cassa AVS __________ e Imposte alla Fonte.
Il processo si é concluso con una
assoluzione, in merito potete chiedere le relative motivazioni della sentenza
presso la procura di __________.
Conclusioni In
buona fede non ho mai sottratto un centesimo dal denaro della ditta per
qualsiasi altro scopo che pagare , almeno in parte i miei creditori.
Non ho mai quindi materialmente sottratto
denaro dalla buste paga per utilizzarli in altro modo.
Con gli incassi della ditta riuscivo
appena a pagare i salari netti, e le spese più urgenti, ossia ;
Assicurazioni , benzina, targhe,
riparazioni, fornitori , telefono, spese senza le quali non avrei potuto
continuare a lavorare.
La mia contabilità e lo stato dei conti
bancari dal 1990 al 1998 possono dimostrare , e lo hanno già dimostrato, in
cifre quanto affermo.
Lo dimostra pure il fatto che oltre
ai debiti con i creditori della moratoria ca. 550.000. ‑, i debiti
ipotecari su stabili, restano pure scoperti 600.000.‑ fr. di conti
passivi che al momento le banche non hanno reclamato (in quanto coperte da
ipoteche), ma che in qualche modo dovrò in futuro onorare.
Tutte cifre e dati che contabilmente
appaiono negli atti consegnati per il periodo della moratoria concordataria e
nella documentazione della procedura di fallimento.
Fatti Chiedo
quindi che venga rivista la pratica alla luce della mia completa
involontarietà nei fatti avvenuti.
Si tratterebbe di una condanna
moralmente ingiusta in quanto non ho mai avuto nessuna intenzione,
nemmeno la più remota, di frodare la Cassa Compensazione.
Mi oppongo quindi
alla domanda di risarcimento chiesta dalla Cassa __________ di fr. 110.061.60.
Motivi Le
pretese della Cassa sono giuste contabilmente, ed anche le date corrispondono a
quanto da me affermato, ossia inizio delle difficoltà di liquidità nel 1991 .
L'importo é lievitato ulteriormente a
causa dei continui interessi passivi, ogni 30 giorni la Cassa __________ ci
notificava un precetto esecutivo, per gli importi del mese precedente.
Non é giusta I'imputazione di
intenzionalità e negligenza grave in quanto per pagare tutto il possibile
mi sono indebitato mostruosamente (vedi debiti bancari, oltre 2.4 milioni).
Inoltre ho già messo a disposizione
della ditta la mia assicurazione sulla vita e la mia cassa pensione.
Non possiedo altro." (Doc. _)
in
diritto
2.1. In virtù
dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di
compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per
negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.2. Nel caso di
specie il datore di lavoro e il convenuto sono la stessa persona, essendo
__________ titolare della ditta individuale __________, per cui , come sancito
recentemente dal TFA, la cassa è legittimata a pretendere il risarcimento del
danno dal titolare della ditta individuale fallita, benché sussista identità
fra debitore dei contributi e responsabile del danno (cfr. DTF 123 V 168,
cambiamento di giurisprudenza).
2.3. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s).
Nell'evenienza concreta, dai
conteggi prodotti (cfr. doc. _), dagli estratti conto dei contributi e dai
quaderni dei salari (cfr. doc. _), dall'insinuazione di credito all'UEF di
__________ (cfr. doc. _), risulta chiaramente l'importo dei contributi non
saldati. Il danno ammonta dunque a fr. 110'061.60 (cfr. consid. 1.4.).
L'importo del contendere è
del resto stato confermato dallo stesso convenuto (cfr. doc. _).
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di
allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un
compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con
riferimenti) ed il venire meno a questo compito costituisce una violazione di
prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale
del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF
108 V 186 consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid.
2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.5. La Cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione
intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei
a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.7. __________
ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, asserendo che
sarebbe stata la crisi del settore edile a determinare il tracollo finanziario
della ditta. A questo fattore si sarebbe aggiunto anche un aumento dei tassi
d'interesse, un aumento degli oneri assicurativi, una diminuzione delle
ordinazioni con la conseguente disoccupazione parziale di alcuni dipendenti.
Infine alcuni clienti non avrebbero onorato le loro fatture per un totale di
circa fr. 426'000.--.
Il
convenuto avrebbe fatto di tutto per salvare la ditta. In particolare egli
avrebbe riscattato la propria assicurazione sulla vita ed utilizzato la propria
cassa pensione per sanare i passivi della ditta. La moglie avrebbe messo a
disposizione fr. 200'000.-- a garanzia dei conti passivi della ditta ed a
causa delle continue insolvenze, nel Natale 1997 egli avrebbe pure impegnato i
libretti di risparmio dei tre figli per ottenere il denaro per i salari
di fine anno (cfr. doc. _, consid. 1.5).
Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa G.C.; inc. __________), la responsabilità del datore di lavoro ai
sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se
stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
In
concreto si tratta di stabilire se i motivi di giustificazione invocati dal
convenuto sono idonei a liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS (cfr.
consid 2.4.).
Determinante,
secondo al giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.5), è la questione a sapere
se il convenuto oggettivamente poteva ritenere di solvere integralmente i
contributi entro un breve termine.
Nell'evenienza
concreta, dagli atti risulta che la Cassa ha dovuto diffidare e precettare la
ditta sin dal mese di ottobre 1992, circostanza questa confermata dallo stesso
convenuto.
Gli
sforzi profusi dal convenuto per risollevare le sorti della ditta sono stati
considerevoli, ma non possono tuttavia liberarlo da una responsabilità ex art.
52 LAVS.
Al pari
di un amministratore unico di una società anonima, il titolare di una ditta
individuale deve prestare particolare attenzione al fatto che la ditta si trovi
una fase difficile.
Come
ammette lo stesso convenuto é a partire dal 1991 che la sua impresa di
costruzioni ha cominciato a risentire della crisi generalizzata del settore
edilizio. Questo fatto avrebbe dovuto indurre il convenuto - che doveva sapere
che in tempi di grave crisi nel settore immobiliare possono notoriamente
sorgere complicanze soprattutto per quanto riguarda l'incasso dei crediti - ad
adottare tutta una serie di misure atte a tutelare il versamento dei salari e
dei contributi sociali, senza che la Cassa debba portare le conseguenze della
crisi societaria.
In questo
senso il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che
attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati
deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA non pubblicata del 7
maggio 1997 nella causa M.V., H 336/95, consid. 3d).
In
un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve
prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto
che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 16 aprile 1998
in re O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
Dagli
atti emerge che quella della __________ non è stata una crisi passeggera di
qualche mese (cfr. doc. _).
Anche se
la ditta è riuscita a pagare parte dell'arretrato contributivo, a mente del
TCA, essa non ha adempiuto ai suoi obblighi per un lasso di tempo troppo lungo
per ammettere un qualsiasi motivo di discolpa ai sensi della giurisprudenza
sopra citata (cfr. consid. 2.5). Il convenuto non ha peraltro reso verosimile
che vi erano seri e oggettivi motivi per presumere che i contributi potessero essere
versati entro un breve termine. Neanche la concessione della moratoria
concordataria poteva far sperare in una ripresa. Lo conferma il lungo periodo
di vuoto contributivo.
Ora,
l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e
averlo differito a partire dal mese di maggio 1992 è segno di una negligenza
non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità del
titolare di una ditta individuale, cui incombeva per legge la massima vigilanza
nella conduzione e nel controllo della società.
Il
mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
Va al
riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei
contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr.
anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è
durato all’incirca dieci mesi).
In una
sentenza non pubblicata dell'8 marzo 2001 nella causa A. C. R., G. P. e F. F.,
H 115/00 e H 132/ 00, il TFA si è ancora così espresso:
"
(…) il mancato pagamento di tali oneri si è
protratto troppo a lungo (dal 1994 al 1996) e a partire dal 1° gennaio 1995
l'omissione degli importi dovuti alla Cassa si è cronicizzata, costringendo
quest'ultima a promuovere procedure esecutive per l'incasso dei contributi
(…)"
L'Alta
Corte ha per contro ritenuto giustificato il mancato versamento della durata di
tre mesi se tuttavia precedentemente i contributi erano stati versati
regolarmente (DTF 121 V 243) e nei momenti finanziariamente difficili il datore
di lavoro aveva preso delle concrete misure di risanamento (DTF 121 V 245
consid. 5).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano ad uno stadio avanzato (STFA inedita
del 27 giugno 1994 in re M.A.).
Inoltre,
secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il
procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari
criteri di discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995
nelle cause M.J., M.M., B.N. e P. L.).
In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di
verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il
pagamento dei contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole,
obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è
assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare
entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF
108 V 188).
Viste le
circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Ne
consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il
mancato versamento dei contributi da parte della __________ e questo anche se
egli ha investito capitali nella società. Infatti, secondo il TFA, il fatto che
il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme
provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza,
allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (sentenza
non pubblicata nella STFA del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).
2.8. Infine, la
situazione economica personale descritta da __________ non è rilevante ai fini
della causa e non può assurgere a motivo di discolpa. Nella procedura di
risarcimento ai sensi dell'art. 52 LAVS non è contemplato l'istituto del
condono. Infatti, secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la
buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il
richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986, pag.
664).
Se il
datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, è stato riconosciuto
responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per
grave negligenza, per cui un condono verrebbe a priori escluso (cfr.
STCA inedita del 18 gennaio 1996 in re F. inc. __________).
Comunque alla Cassa rimane il compito di valutare nell'ambito dell'esecuzione
del presente giudizio le reali possibilità di incasso (cfr. ZAK 1986 pag. 448).
2.9. Da ultimo,
il fatto che __________ è stato prosciolto dall'imputazione di sottrazione di
contributi AVS ex art. 87 cpv. 3 LAVS non è rilevante ai fini della presente
causa.
Difatti, secondo il TF, è punibile per l'infrazione all'art. 87 cpv. 3 LAVS
(reato intenzionale), unicamente il datore di lavoro che omette di versare
entro l'ultimo termine possibile i contributi esigibili degli impiegati,
malgrado che egli ne abbia avuto la possibilità, rispettivamente, poiché egli
ha colpevolmente violato l'obbligo di tenere a disposizione i fondi necessari
(DTF 122 IV 270 consid. 2 e 3, 117 IV 78 consid. 2).
L'art. 52 LAVS invece istituisce una responsabilità di carattere amministrativo
del datore di lavoro e cioè il risarcimento del danno creato alla Cassa di
compensazione per non avere versato alla Cassa la quota dei contributi del
salariato e quella del datore di lavoro violando intenzionalmente o per
negligenza grave le prescrizioni dell'AVS.
Nel caso
in esame, l'amministrazione ritiene il convenuto responsabile del danno a
seguito della violazione del suo obbligo di vigilanza.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
§ Di
conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa di compensazione AVS
__________ fr. 110'061.60.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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